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Da: RISERVE | 08/04/2013 15:10:57 |
x speranzoso la differenza sta nelle parole di maiorano riportate da samme Gent.mo mi perdoni l'insistenza, ma per fare chiarezza ho bisogno di essere più esplicito Dopo la firma di un contratto un riservista ha soddisfatto la quota di riserva, pertanto subentra dopo il LICENZIAMENTO un vincitore per merito? giusto? Si per merito, ma prima vanno ultimate tutte le assegnazioni e rassegnazioni che possono determinare delle revoche e non dei licenziamenti. R.M. quindi occorre discriminare se passare da un profilo ad un altro è licenziamento o revoca tutto qui basta chiederglielo esplicitamente, MOLTO esplicitamente | |
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Da: speranzoso!!!! | 08/04/2013 15:11:00 |
per "già dipendente pubblico" sono daccordo con te, però gradirei leggere la sentenza della corte costituzione. Potresti gentilmente fare un riferimento della sentenza in modo che possiamo prenderne visione. | |
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Da: leggete! | 08/04/2013 15:32:35 |
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Consiglio di Stato, accoglieva l'appello proposto dal dott. C.G. avverso la sentenza del Tar Campania Napoli n. 1328 del 2003, che aveva dichiarato inammissibile - per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo - il ricorso volto all'annullamento della nota n. (omissis) del 13 luglio 2001 del Ministero dell'Economia e Finanze, con cui era stata respinta l'istanza presentata dal medesimo Dr. C. volta ad ottenere dalla Amministrazione - previo scorrimento della graduatoria del concorso di primo dirigente del ruolo amministrativo del Ministero delle Finanze - l'immissione nelle funzioni di primo dirigente, tramite collocazione nella sezione 1/F. Il Consiglio di Stato dichiarava di dovere fare applicazione del principio per cui rientrano nella nozione di concorso, non solo le procedure strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche le prove selettive che consentono il passaggio del pubblico dipendente da un'area all'altra, di talchè la controversia, che atteneva alla procedura di accesso alla qualifica dirigenziale, e cioè ad area diversa e superiore a quella di appartenenza dell'interessato, rientrava nella giurisdizione del giudice amministrativo. Avverso detta sentenza il Ministero dell'Economia e Finanze propone ricorso per difetto di giurisdizione. Il Dr. C. è rimasto intimato. DIRITTO Sostiene il Ministero ricorrente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, attenendo l'oggetto della controversia, non già alla procedura concorsuale esperita e conclusa con la pubblicazione della graduatoria, ma all'esercizio di un atto di gestione del rapporto successivo, come lo scorrimento della graduatoria che si era già regolarmente formata. Il ricorso merita accoglimento, dovendosi dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario. Ed infatti, come è stato più volte affermato, in tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 68 come sostituito del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 29, (oggi D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63), sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, mentre la riserva in via residuale della giurisdizione amministrativa, contenuta nel citato art. 63, comma 4, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione, che si sviluppano fin alla approvazione della graduatoria, ma non riguardano il successivo atto di nomina, e neppure quello relativo alla delibera di ulteriori assunzioni mediante la procedura di scorrimento della graduatoria (cfr. tra le tante Cass. n. 20107 del 18 ottobre 2005). Non ha quindi rilievo che la selezione attenesse al passaggio ad area diversa e superiore rispetto a quella posseduta, giacchè non era in questione la regolarità della procedura concorsuale, che veniva anzi assunta come presupposto per la domanda, che era intesa ad essere inserito tra i chiamati alla posizione superiore, proprio di forza della graduatoria che si era formata, invocando la regola dello "scorrimento" per l'attribuzione della qualifica a partecipanti risultati idonei e non vincitori. In definitiva va affermata la giurisdizione del giudice ordinario ed il ricorso va accolto. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti. P.Q.M. Accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 3 aprile 2007. Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2007. | |
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Da: x RISERVE | 08/04/2013 15:41:23 |
potresti chiedere a Maiorano? | |
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Da: già dipendente pubblico | 08/04/2013 15:51:22 |
per speranzoso la Corte Costituzionale si è riferita più volte alla illeggittimità del CONCORSO RISERVATO - nel vostro caso la riserva assegnata due volte come ho già detto. Le sentenze sono di difficile lettura e vanno capite per il principio esposto inerente la illeggittimità di alcuni comportamenti. Sono del 2010 nn. 100, 169, e 293 e verso la fine trattano della materia in questione. Immagino vi siano laureati in legge in questo concorso che possano tradurne il senso per tutti. In autotutela il Formez potrebbe annullare scorrimenti di riserve plurime se effettuati in violazione di tali principi. | |
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Da: ?! | 08/04/2013 15:59:24 |
x x?! e x loppig non è un bando scaduto ma scade l'11 aprile essendo stato riaperto (s'intende per esperto giuridico con esperienza in gare) http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=14520 | |
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Da: xyz | 08/04/2013 16:17:51 |
ma cosa significa revoca? giuridicamente esiste??? | |
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Da: xyz | 08/04/2013 16:19:33 |
scusate ma secondo me vuol dire banalmente le rinunce alla prima assegnazione. una volta che si è assunti -la prima volta- la riserva è soddisfatta e si passa alllo scorrimento della graduatoria per merito. | |
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Da: ?! | 08/04/2013 16:36:32 |
concordo con xyz ma non si sa mai! Maiorano si esprime in modo sibillino e sembra che stia menando il can per l'aia da qualche vangelo ascoltato in chiesa traggo l'esortazione: "il linguaggio sia semplice e chiaro : SI! SI! NO! NO!" così tutti capiscono | |
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Da: revoca di sta cippa | 08/04/2013 16:36:58 |
REVOCA? ILLEGITTIMO SE UN RISERVATARIO OPTA PER ALTRO PROFILO NON SI SCORRE PER MERITO http://www.gildalatina.org/dbnews/prima/2009/Non%20%C3%A8%20possibile%20revocare%20il%20contratto%20di%20lavoro%20a%20tempo%20indeterminato.pdf | |
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Da: dobbiamo solo sperare... | 08/04/2013 16:45:25 |
che si esauriscano tutti i riservatari in graduatoria così le graduatorie scorreranno per merito. Cioè ci dobbiamo vedere superati da una persona che ha ottenuto il minimo del minimo comprensivo dei punteggi aggiuntivi. Alla faccia del motto del Formez "vinca il Migliore". | |
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Da: x revoca di sta cippa | 08/04/2013 16:54:02 |
scusa ma cosa c'entra con la discussione? | |
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Da: vinca sta cippa | 08/04/2013 16:56:05 |
se un riservatario ha firmato un contratto, e a a seguito di scorrimenti opta per un altro profilo si deve procedere per merito perché la quota riservata è stata soddisfatta all'atto della sua firma! PUNTO ogni altra soluzione è illegittima perché la quota riserva si può attuare solo una volta, no all'infinito! PUNTO | |
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Da: riserve | 08/04/2013 17:00:27 |
stanno già scrivendo quelli della community aspettiamo e poi vedremo se chiedere ancora io cmque sono per una domanda secca e diretta alla quale il signor maio deve rispondere con un sì o con un no secondo il suo stile e visto che le risposte sono sibilline è la domanda che deve essere chiarissima e senza possibilità di equivoci | |
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Da: riserve | 08/04/2013 17:21:38 |
Che cos'è la revoca? (da LEGGE WEB) La revoca è un provvedimento amministrativo con cui si elimina un atto che configura un "vizio di merito", sarebbe a dire un atto che si è allontanato dai criteri di buona amministrazione. La revoca avviene "per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario" (art. 21 quinquies, legge n. 241/90, introdotto dalla legge n. 15/05). L'efficacia dell'atto di ritiro è ex nunc, quindi non è retroattiva. Quando un provvedimento è revocato significa che esso non è più idoneo a produrre effetti. Inoltre, la revoca sancisce l'obbligo di provvedere al risarcimento dell'eventuale danno del diretto interessato. Un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, come per esempio un'autorizzazione, può essere revocato sia dallo stesso organo che l'ha emanato sia da un altro organo legittimato a farlo. Così, infatti, stabilisce la legge n. 15 dell'11 febbraio del 2005, che integra e modifica la legge n. 241 del 7 agosto del 1990 (sulle norme sul procedimento amministrativo). Non tutti gli atti sono irrevocabili. Ecco gli irrevocabili: atti vincolati, atti la cui efficacia si è già esaurita, gli atti costitutivi di status e di diritti acquisiti, i provvedimenti contenziosi, gli atti di mera esecuzione, gli atti imperfetti. A differenza del mero ritiro, la revoca non si esercita verso quegli atti che non sono ancora efficaci. Difatti, affinché possa esserci un ritiro, è sufficiente che sia accertata l'illegittimità o l'inopportunità dell'atto, mentre, la revoca è un atto amministrativo di secondo grado il cui oggetto è dunque un precedente atto amministrativo. | |
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Da: speranzoso!!!! | 08/04/2013 17:22:32 |
aspettiamo cosa diranno quelli della community- Mi sembra comunque di capire che il contratto viene revocato, nel senso cioè di "annullato", quindi non si tratta di un licenziamento e pertanto un riservista viene sostituito con un riservista anche delle ultime posizioni scavalcando la graduatoria di merito. Come dire fatta la legge, trovato l'inganno! Come dire che il Cetriolo -------------------l'0rtolano. Scusate, ma quando ci vuole ci vuole. | |
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Da: x speranzoso | 08/04/2013 17:29:29 |
a questo punto dobbiamo solo sperare che si esauriscano tutti i riservati in graduatoria tra concorsone, concorsino e concorsetto. in bocca al lupo | |
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Da: xyz | 08/04/2013 17:29:48 |
dai su mi pare evidente che maiorano ha usato una parola con leggerezza "revoca". e poi la revoca può essere fatta solo da una pubblica amministrazione quindi non c'entra niente la revoca riferita a una persona che passa da un profilo ad un altro per sua volontà e non per esigenze dell'amministrazione. | |
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Da: qwe | 08/04/2013 17:32:29 |
finora non ha risposto spero non ci sia nessuna clausola nel contratto che riguardi l'eventualità di licenziamento / revoca in caso di vincite successive in altri profili uno dei primi plurivincitori, se ci legge, potrebbe illuminarci? | |
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Da: riserve | 08/04/2013 17:32:34 |
il termine revoca a mio parere è stato usato erroneamente da maiorano un vincitore che rinuncia a una sede o a un profilo per sceglierne uno migliore lo fa volontariamente ed è un suo diritto e non gli viene revocato proprio niente la commissione ne prende atto e deve procedere a norma di legge - se cambia sede rimane nello stesso profilo e non cambia niente per gli idonei in graduatoria perchè il numero dei posti liberi da assegnare in quel profilo restano immutati se invece rinuncia ad un profilo e ne accetta uno diverso, è tutto da vedere perchè si profila una situazione nuova che coinvolge i diritti degli idonei in graduatoria. quindi massima allerta!!! | |
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Da: riserve | 08/04/2013 17:37:03 |
un contratto tipo si può visionare sul sito del comune di montorio albo online in data 26 marzo 2013 http://www.comune.montorio.te.it/notizie/scheda.aspx?id=571 alboweb http://88.35.245.59:8090/# | |
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Da: Bracalone | 08/04/2013 20:40:20 |
Ahò allora sto a sprecà fiato oltre che ciucci siete pure asini! qui facciamo come ci pare a noi, io l'On. Bracalone sono la Legge, sò come clint estwood e maiorano è il mio braccio armato, mo' che dice revoca o licenziamento è uguale...perchè? perchè lo dico io e Punto. Er riservista è n'animale raro è soggetto a tutela se nò me se rovina a specie! E ora ve faccio er disegnino se nun state a capì! Sti geni! | |
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Da: speranzoso!!!! | 08/04/2013 20:56:54 |
ritornando sull'argomento, maiorano ha usato la parola "revoca" che anche secondo me non è corretta. Se un riservatario che ha già firmato un contratto per un profilo ritiene, a seguito di scorrimenti optare per un altro profilo a lui più vantaggioso, la parola corretta non è "revoca", non è "rinuncia", non è "licenziamento", ma si tratta di "DIMISSIONI". la questione è quella di stabilire se in caso di "dimissioni" da un lavoro la graduatoria debba scorrere per merito oppure con altri criteri e perchè. | |
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Da: riserve | 08/04/2013 21:34:52 |
x speranzoso sì hai ragione chiamiamo le cose con il nome giusto con licenziamento si intendeva dire che un vincitore si licenziava per accettare un incarico diverso e non che veniva licenziato cmque è più corretto parlare di dimissioni grazie per la precisazione | |
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Da: ?! | 08/04/2013 21:41:08 |
Tempi duri per il Fotmez: il 5 aprile è approdato in GU il decreto sulla trasparenza della pa (D.Lgs. 33/2013) trasparenza intesa come ACCESSIBILITA' TOTALE delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni la pa è tenuta a pubblicare nei siti istituzionali documenti, informazioni e dati concernenti la sua organizzazione e attività e a chiunque è riconosciuto il diritto soggettivo di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione è il cosiddetto DIRITTO DI ACCESSO CIVICO, nel senso che è riconosciuto a CHIUNQUE il diritto di richiedere, al responsabile della pa, documenti, informazioni o dati nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione | |
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Da: .....? | 08/04/2013 22:00:12 |
Avete visto i risultati del "concorsino" nel profilo IDT dei comuni del cratere, compare una vincitrice che non era nell 'elenco dei convocati a sostenere l'orale, qualcuno sa spiegarmi questo mistero | |
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Da: x ......? | 08/04/2013 22:25:17 |
se per questo tra i misteri del formez c'è anche la graduatoria CF6A i vincitori e gli idonei in totale sono 58 ma se si sommano i candidati che hanno superato l'orale secondo quanto pubblicato giorno per giorno dal formez dovrebbero essere in tutto 57 una domanda sorge spontanea come mai il formez non ha rettificato per trasparenza le graduatorie prima di modificarle?... ma soprattutto perchè non dà l'accesso agli atti? | |
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Da: x ......? | 08/04/2013 22:55:38 |
un altro mistero interessante da indagare è anche l'assegnazione di punteggi diversi ai titoli di alcuni concorrenti come se i titoli valutabili in base alla tabella del bando fossero dati soggettivi e non oggettivi perfettamente misurabili? chi sa spiegarlo? e ripeto perchè non danno l'accesso agli atti? | |
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Da: ?! | 09/04/2013 00:05:17 |
a mezzanotte e dintorni marzullo domanda a Maiorano: la parola 'rassegnazione' che cosa significa, rinuncia e riconsegna di un posto oppure dimissioni da un posto accettato? | |
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Da: Chi lo sa | 09/04/2013 00:29:36 |
significa che chi non è riservatario deve "rassegnarsi"......daltronde erano queste le regole del gioco.... | |
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