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diritto tributario
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Da: ali14/08/2012 17:09:27
Qualcuno sa spiegarmi la differenza tra oneri deducibili ed oneri detrsibili? E poi biin ordine ai criteri applicativi irpef come bisogna regolarsi con tutte ste aliquote e cifre? Help me please non ci sto capendo niente

Da: mortadella 14/08/2012 17:45:13
le deduzioni si fanno sulla base imponibile (sulla quale calcoli l'imposta) le detrazioni si fanno sull'imposta

Da: A14/08/2012 19:14:09
Gli oneri deducibili decurtano la base imponibile.

Le detrazioni possono essere:
. detrazioni per lavoro (es sei lavoratore dipendente hai un certo tot, se sei autonomo un altro tot 
- detrazioni per carichi di famiglia: coniuge a carico detrai un certo tot etc)
- detrazioni da taluni oneri (ed è per questo che si dice oneri detraibili, quindi occhio le detrazioni sono la categoria più grande e poi gli oneri detraibili ne fanno parte così come le altre detrazioni). Si tratta di costi sostenuti dal soggetto per sè o per familiari a carico ritenuti meritevoli di questo vantaggio fiscale.

Puoi essere tratta/o in confusione tra le due categorie anche per il fatto che talune spese mediche sono oneri deducibili (es per i disabili) mentre altre sono oneri detraibili, idem per donazioni a certi enti (es partiti politici sono deducibili mentre le onlus detraibili).

Da: ali14/08/2012 19:39:00
grazie mille, con questa materia la confusione spadroneggia nella mia testa.

Da: A14/08/2012 19:41:15
Se non hai avuto approccio pratico con la stessa non è facile. Se hai altri dubbi posta pure, così intanto mi faccio un ripasso, la porto anch'io all'orale!

Da: ali14/08/2012 19:44:08
Grazie A sei gentilissimo/a. da me la o la puoi elidere..... l'articolo è femminile.

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Da: A14/08/2012 19:46:01
Omonima ;-)

Da: A14/08/2012 19:46:41
Studiati bene il 36bis e il 36ter mi raccomando! E gli accessi presso gli studi dei professionisti.

Da: hello21514/08/2012 19:59:44
x A.. anch'io porto tributario.. secondo te è sufficiente il compendio Simone? l'ho studiata all'università e mi è molto piaciuta, ma dal punto di vista partico non ho alcuna esperienza.. grazie del consiglio!

Da: A14/08/2012 20:10:49
guarda anche l'annuario del contribuente sul sito dell'agenzia delle entrate è comodo! Nel compendio c'è qualche errore, ad esempio quando parla del metodo sintetico/analitico sullo spesometro

Da: hello21514/08/2012 20:12:42
perfetto, grazie mille!

Da: A14/08/2012 20:13:29
e la dichiarazione di successione!

Da: hello21514/08/2012 20:53:19
l'alternativa è nel diritto.. A lo conosci? grazie ancora, ma dir tributario mi crea non poca ansia..

Da: A14/08/2012 21:05:34
Hai il compendio o il manuale? Il compendio è sufficiente però appunto occhi allo spesometro che è una definizione sbagliata (cfr con l'annuario). Sennò cerca in internet le dispense dell'ae di tributario, le trovi su concorsi. Oppure il Tesauro è ottimo, magari la parte generale, per la speciale il compendio va benissimo (studia soprattutto IRPEF, registro, successioni e poi IVA e IRES)

Da: T4414/08/2012 21:17:26
le aliquote IRPEF sono 5: 23, 27, 38, 41 e 43 %, e comportano una progressività per scaglioni; significa che ad ogni porzione o blocco di reddito si applica l'aliquota di riferimento; così, ad esempio, se si ha un reddito imponibile di 30.000 euro , non si applica direttamente l'aliquota del 38%, bensì ai primi 15.000 euro  il 23%, da 15.001 euro  a 28.000 euro  il 27%, e solo ai restanti 2.000 euro  il 38%. Ne deriva che il prelievo fiscale effettivo è più basso di quello che si avrebbe applicando direttamente il 38% e corrisponde ad una aliquota media tra quelle effettivamente applicate (è un po' più complesso in realtà il calcolo dell'aliquota media effettiva ma la sostanza è questa). Questo sistema, che è detto progressivo per scaglioni (cfr art. 53 Cost), ha fondamentalmente lo scopo di evitare di penalizzare con l'imposizione fiscale gli incrementi di reddito che altrimenti si avrebbero: cioè se fino a 15.000 euro  si applica il 23%, non avrei interesse a guadagnare un euro in più fino a 15.001 euro , qualora la tassazione passasse al 27% su tutto il reddito; viceversa la tassazione al 27% colpisce solo l'eccedenza, ossia tutto ciò che supera i 15.000 euro  (primo scaglione), fino ad arrivare a 28.000 (secondo scaglione), per cui il 27% si applica solo sui 13.000 euro  che 'aggiunti' ai primi 15.000 portano fino al limite soglia di 28.000; dopo di che inizia il terzo scaglione e così via (fino a oltre 75.000 euro , con applicazione per il super dell'aliquota massima del 43%).

Da: A14/08/2012 21:22:00
Adesso c'è anche il contributo di solidarietà comunque

Da: T4414/08/2012 21:32:11
se non ricordo male per redditi superiori a 300.000 euro , ma, ancora se non ricordo male, è in misura fissa.

Da: ali15/08/2012 07:32:54
per A, art 36bis e ter accertamento formale giusto? credo che dovrò integrare il compendio del simone sotto questo profilo perchè mi sembra che l'argomento non sia trattato un gran che bene. Oggi ho deciso di mettermi in stand by (si scrive così?)
MAREEEE!!!!!

Da: ma16/08/2012 15:31:28
dato che ne avete parlato sopra, qualcuno mi può spiegare il 36bis e il 36ter?

Da: T4416/08/2012 17:06:16
L'accertamento formale consiste in una verifica puramente documentale  delle dichiarazioni ed è finalizzato alla verifica della correttezza degli adempimenti in sede di dichiarazione a carico dei contribuenti.
Si distingue tra:
- controllo sulla liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alla dichiarazione dei contribuenti o dei sostituti di imposta, di cui all'art. 36 bis del DPR n. 600/1973, prevedendosi come termine per esperire l'attività di controllo formale da parte dell'Amministrazione Finanziaria l'inizio del periodo di presentazione della dichiarazione aventi per oggetto imposte dirette ed Iva relative all'anno successivo;
- controllo formale vero e proprio delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti di imposta, di cui all'art. 36 ter del DPR n. 600/1973, prevedendosi come termine per esperire l'attività di controllo formale da parte dell'Amministrazione Finanziaria è il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Da: A16/08/2012 18:27:39
il 36 bis è il controllo automatizzato: ogni dichiarazione dei redditi viene esaminata da un cervellone centrale che controlla che siano state correttamente indicati gli importi di detrazioni, acconti degli anni precedenti etc questo controllo deve essere fatto entro l'inizio del periodo per la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo. Se c'è un esito positivo te lo devono comunicare, se hai fatto la dichiarazione tramite caf o professionista abilitato la mandano a loro. Se invece c'è stato un qualche errore allora ti rettificano l'importo a debito o a credito.
L'errore può capitare perchè i software dei professionisti possono essere "forzati" e ad es inserire figli a carico quando invece non si potrebbe (ad es sei straniera e tuo figlio non ha un codice fiscale italiano). E' automatizzato proprio perchè non c'è una persona fisica che lo fa, ma tutte le dichiarazioni trasmesse telematicamente passano per tale operazione. Oppure ad esempio incrociano il 770 e il 730.

Il controllo formale invece consiste nella verifica se le deduzioni e detrazioni indicate (e che quindi ti comportano di pagare meno imposta riducendo la base imponibile o la stessa) sono realmente spettanti e quindi se ad esempio ci sono fatture dietro le spese indicate, etc. La persona soggetta a questo controllo, che viene fatto random in base a criteri indicati dal MEF, viene convocata presso l'AE competente per la sua residenza/domicilio e deve portare con sè i documenti che attestano tali spese. Questo controllo deve essere effettuato entro il 31/12 del secondo anno successivo a quello di presentazione (occhio!! Di presentazione, non di produzione del reddito!). Però è un termine ordinatorio e non perentorio (e quindi puoi farlo entro il 31/12 del 4 anno che è il termine per l'accertamento).

Da: T4416/08/2012 19:43:25
In che senso ' è un termine ordinatorio e non perentorio (e quindi puoi farlo entro il 31/12 del 4 anno che è il termine per l'accertamento). ?

Da: A16/08/2012 19:51:49
Significa che tale tipo di controllo può in realtà essere fatto entro il 31/12 del 4° anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi perchè comunque il potere di accertamento c'è fino a tale data, il termine della norma va letto nel senso di ordinatorio e non perentorio (=se non lo rispetti l'ufficio non decade dal potere di accertamento, tant'è che i documenti devono essere conservati fino al 31/12 del 4° anno e non del 2°)

Da: h2416/08/2012 20:42:48
A,
ok, thank you

Da: A16/08/2012 21:18:19
you're welcome :-)

Da: h2418/08/2012 20:33:56
x A,
riflettevo sulla questione del controllo ex art 36 di cui al tuo post più sopra, ossia sulla possibilità di effettuare comunque il controllo formale nel termine di 4 anni previsto per il controllo sostanziale, se non ho capito male. Non ho sotto mano le norme e vado a memoria; ma se così fosse avrebbe in effetti poco senso distinguere tra controllo formale e controllo sostanziale. Probabilmente allora o c'è un difetto di dordinamento tra le norme, oppure nell'ambito del controllo sostanziale possono essere rilevati vizi ed errori di dichiarazione ma 'congiuntamente' a rilievi di natura sostanziale; in modo tale che se s'incappa nel controllo nel termine più lungo, l'Amministrazione non potrebbe rilevare 'soltanto' irregolarità di carattere formale. Altrimenti l'impianto avrebbe poco senso così come poco ne avrebbe la previsione di un termine che in realtà per l'Amministrazione non compota alcuna preclusione una volta che sia decorso. Non ti pare?
Comunque complimenti, brava/o davvvero, si vede che conosci la materia.

Da: A19/08/2012 13:35:49
La norma di riferimento riporta espressamente 31/12 del 2^ anno, tuttavia l'interpretazione dell'amministrazione finanziaria è quella che ti ho riportato di sopra, non so confermarti se anche la giurisprudenza sia del medesimo avviso, penso basti cercare un po' su internet.
Il controllo formale va a verificare che gli oneri deducibili e le detrazioni siano stati computati correttamente e verifica SE in effetti dovevano essere computati o meno. Esempio: ho messo delle spese mediche come oneri detraibili, però una volta che porto la documentazione in AE loro mi sgamano perchè avevo messo quelle spese senza rispettare la franchigia di 129,11 euro oppure ho messo delle spese mediche che invece non sono detraibili (ad es gli integratori o tutte quelle cose che non sono dispositivo medico o medicinale, una volta c'erano problemi poi è stato introdotto lo scontrino parlante così uno non può più sbagliare - è obbligatorio dal 2011), cose di questo tipo. Conseguentemente l'imposta dovuta o l'imposta a credito viene corretta per quell'ammontare e così finisce il controllo. Non c'è quindi nessun controllo in ordine ai redditi che ho indicato. Per quello è definito formale.
Il controllo sostanziale, invece, va a verificare le singole voci di reddito (controllo analitico) e solo quelle, oppure va a controllare tutte le voci del reddito (capitale, impresa, lavoro dipendente etc) e ridetermina del tutto il tuo reddito. Quest'ultimo è il controllo induttivo che usa lo spesometro, redditometro, studi di settore etc a seconda del tipo di situazione.
Il motivo per cui sorge un controllo formale è dato da liste random che vengono inviate dal MEF agli uffici perchè le verifichino, mentre il controllo sostanziale oltre che da liste può sorgere a seguito di verifiche, accertamenti etc.
Da qui capisci la notevole differenza tra i due tipi di controlli.
Ti ringrazio per i complimenti, sei gentilissimo, vorrei conoscere così la procedura civile :P 

Da: A19/08/2012 13:37:54
ps ricordatevi che i termini per gli accertamenti formale e sostanziale subiscono delle modifiche nel caso di dichiarazione omessa (e si considera tale anche quella presentata dopo i 90 giorni) e sono addirittura raddoppiati se c'è un reato tributario di mezzo.

Da: A19/08/2012 13:43:46
Ho trovato il riferimento giurisprudenziale nel memento fiscale, è la Cass SU 12 novembre 2004 n. 21498, la quale ha ritenuto che il termine per il 36bis ha natura ordinatoria e pertanto non è stabilito a pena di decadenza. Lo stesso ragionamento si fa poi per il 36ter.

Da: h2419/08/2012 17:52:48
x A,
però... Non è comune trovare qualcuno così addentro...
Non ti voglio torturare anche perché avrai sicuramente poco tempo a disposizione visto che studi anche per il resto, ma provo a mettere giù quello che ricordo sul filo della memoria.
Ci sono in generale dei termini entro i quali la PA può svolgere attività di verifica e controllo, decorsi i quali la conseguenza dovrebbe essere la decadenza (salvo a quanto pare il caso che indichi e che mi sfuggiva: thanks).
Questi termini crescono, nel senso che a seconda dell'attività contemplata (liquidazione della dichiarazione; controllo formale; controllo sostanziale; omessa dichiarazione; reati) si modificano: un anno, due. quattro, cinque, e raddoppiati in caso di reati. Nello specifico mi chiedevo se trascorsi i due anni per il controllo formale, quindi diciamo, per fare un esempio, all'altezza del terzo anno, la PA, in fase di controllo sostanziale possa 'anche' rilevare questioni di carttere formale prima sfuggite (perché non si è rientrati nella metodica random) e cioè: ti ridetermino il reddito ma ti contesto anche un eccesso di oneri detraibili (quindi alla fine ti calcolo una maggiore imposta tra IRPEF rettificata per maggior reddito accertato e minori oneri detraibili).
Comunque li rompi in due in tributario... (anzi non infierire perché se gli fai fare una figura di m... magari s'indispongono per il resto). :-)

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