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diritto tributario
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Da: federich 30/09/2012 00:30:57
Grazie cam! Potrei sapere in quale cda?

Da: A03/10/2012 11:48:15
x ali: sei in qualche forum come utente registrata oltre questo? Io su aspiranti   uditori (tutto attaccato, il filtro antispam lo boccia), fammi sapere che casomai poi ci mandiamo messaggi privati di là senza fare una mail apposita ;)

Da: ali03/10/2012 14:12:59
X A. Più tardi provo ora scappo a studiare...

Da: A03/10/2012 15:56:17
Buono studio!!! :)

Da: autotutela03/10/2012 18:04:04
ma che limiti ci sono???

Da: A03/10/2012 18:38:06
Se c'è una sentenza passata in giudicato di certo l'AF non può mettersi ad annullare l'atto. E' in realtà una domanda di amministrativo...

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Da: stoesaurendo03/10/2012 22:08:29
chi di buon cuore saprebbe riassumermi brevemente i termini per poter notificare gli atti di cui all'art. 19 d lgs 546/92
e la cui decorrenza costituirebbe anche motivo di impugnazione per prescrizione???
pleeeeeeease.... nn ce la posso fare :-(

Da: A03/10/2012 22:25:59
Non mi è molto chiara la tua domanda. Puoi impugnare uno di quegli atti con ricorso entro 60 giorni dalla notifica. Cosa intendi per "motivo di impugnazione per prescrizione"???? Se il termine è decorso non puoi più effettuare il ricorso e non si tratta di prescrizione.

Da: stoesaurendo03/10/2012 22:34:55
intendo termine entro cui va notificato l'avviso.di accertamento... la cartella di pagamento... ilbprovv. che irroga le sanzioni... ecc.
ci sono dei termuni entro cui l A F deve notificarli al contribuente... se decorrono quei termini.ma  l A F notifica ugualmente io posso impugnarli per motivo di avvenuta prescrizione...
o.sbaglio?

Da: ali04/10/2012 07:43:54
X A. mi sono registrata sul forum di cui mi parlavi. Fammi sapere come faccio ma trovarti

Da: stoesaurendo04/10/2012 08:51:49
ciao ali, tu sapresti aiutarmi?

Da: ali04/10/2012 10:12:03
X stoesaurendo. D'impulso ti dico che concordo con te. Cmq stamattina mi aspetta un ripasso approfondito di tributario, sarò, quindi, più precisa dopo pranzo. A dopo.

Da: cam04/10/2012 10:56:45
x stoesurendo

i termini entro cui l'a.f. può notificare gli atti impositivi sono termini decadenziali e non si tratta di prescrizione (idem per le cartelle di pagamento e gli altri atti notificati dall'agente della riscossione)!
In ogni caso, se decorsi i termini vengono notificati, il contribuente DEVE IMPUGNARLI per far dichiarare dal giudice l'illegittimità dell'atto per intervenuta decadenza dal potere di richiedere le somme in esso contenute!
Questo perchè per gli atti tributari non vale il classico regime della nullità degli atti...si tratta sempre di annullabilità!

Da: stoesaurendo04/10/2012 13:31:56
grazie cam!
e sapresti dirmi quali sono qst termini decadenziali? entro quanti anni vanno notificati?

Da: ali04/10/2012 13:55:31
cam sono sostanzialmente daccordo con te, anche se non è proprio vero che non si possa parlare mai di prescrizione.  In materia tributaria possiamo dire che:

Per Equitalia si parla sempre di prescrizione

Per l'Agenzia delle Entrate  si parla per la maggior parte dei casi di decadenza

Esempio

L'Agenzia delle Entrate notifica un accertamento oltre i termini, si parla di decadenza perche' il diritto non e' stato acquisito nei termini.

Nel caso della cartella esattoriale notificata oltre il termine di decadenza, l'ente creditore perde il potere di procedere alla riscossione tramite ruolo. Resta salvo, tuttavia, il credito preteso, che potrebbe essere recuperato mediante le procedure ordinarie previste dal codice di procedura civile, quali ad esempio il ricorso per decreto ingiuntivo.

Equitalia notifica la cartella di pagamento su omesso versamento su unico, si parla di prescrizione, perche' il diritto e' già stato acquisito dall'ufficio, la dichiarazione dei redditi e' costitutiva del diritto.
E' importante, invece, sapere che sia la prescrizione che la decadenza non possono essere rilevate d'ufficio da un giudice. Cio' significa che e' necessario contestare attivamente il decorso dei termini (attraverso l'avvocato stoesaurendo), senza aspettare che sia il giudice a rilevare il fatto. La prescrizione e la decadenza sono elementi da considerare subito, sia quando si intende esercitare un diritto sia quando ci vengono chiesti adempimenti (pagamenti di multe, bollette, cartelle esattoriali, etc.). E' bene tener presente, in quest'ottica, che il pagamento preclude la possibilita' di opporre la prescrizione. Se un determinato tributo e' prescritto bisogna fare ricorso nei termini (in genere 60 giorni), se non si fa opposizione bisogna soltanto pagare.
I termini, di decadenza o prescrizione, variano a seconda dei tributi.


Da: federich 04/10/2012 14:23:10
Ma i termini per notificare l'avviso di accertamento non sono entro il 31 dicembre del  4 anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ed entro il 31/12 del quinto in caso di dichiarazione omessa o infedele?

Da: cam04/10/2012 14:55:47
x federich

sì i termini sono quelli

x ali

Non è corretto in parte. Cioè, va bene che esistono anche i termini di prescrizione per procedere ad esecuzione forzata mediante il procedimento ordinario, ma tornando alla domanda di stoesurendo si chiedeva una cosa diversa.

Cioè, se per il procedimento ordinario di riscossione mediante ruolo l'Agente della riscossione dovesse notificare l'atto entro termini di prescrizione. La risposta è NO!!!
Anche per lui i termini sono di DECADENZA e l'atto notificato successivamente deve essere impugnato davanti al giudice tributario.

Infatti, l'art. 25 D.P.R. 602/1973 prevede che:
1. Il concessionario  notifica  la  cartella  di  pagamento,  [...]  al
debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
       a) del  terzo  anno  successivo  a  quello  di  presentazione  della
dichiarazione, ovvero a quello di  scadenza  del  versamento  dell'unica  o
ultima rata se il termine per il versamento delle  somme  risultanti  dalla
dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la  dichiarazione
è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività  di
liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno  successivo  a
quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per  le
somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo  unico
di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,
n. 917; (2)
       b) del quarto  anno  successivo  a  quello  di  presentazione  della
dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di
controllo formale prevista dall'articolo  36-ter  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

Da: cam04/10/2012 14:58:52
quindi non è corretto dire che per Equitalia si parla sempre di PRESCRIZIONE!

Al contrario, per la riscossione ordinaria mediante ruolo si parla generalmente di DECADENZA!

Altro è poi il discorso relativo alle ipotesi in cui trova applicazione il più lungo termine di prescrizione ordinaria!

Da: approvo05/10/2012 12:06:43
una domanda: premesso che ho capito la decadenza nel caso della notifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione in seguito all attività di liquidazione di cui art 36 bis dpr 600/73 ed entro il quarto nel caso del controllo formale, ma
Nel caso venga notificato l avviso di accertamento dall ag- il quale deve essere notificato entro il 31 dic del 4 anno successivo alla present della dichiarazione o entro il quinto se è stata omessa- la successiva cartella di pagamento, in questo caso, entro quando va notificata da equitalia?
Spero di essermi spiegata.. :-)

Da: cam05/10/2012 15:17:43
scusa, avevo dimenticato l'ultima lettera del 1 comma dell'art. 25:
c) del secondo anno successivo a  quello  in  cui  l'accertamento  è
divenuto  definitivo,  per  le  somme  dovute  in  base  agli  accertamenti
dell'ufficio.

Da: A05/10/2012 16:22:20
x approvo: adesso però l'avviso di accertamento è esecutivo quindi, di fatto, non viene più fatta la cartella esattoriale!

Da: approvo05/10/2012 16:35:19
quindi, dal primo ottobre 2011 l'ag entrate una volta notificato l avviso di accertamento , passati i 60 gg, ha in mano un titolo con cui procedere ad esecuzione, senza affidare il servizio di riscossione ad equitalia , la quale iscriverebbe a ruolo il detto avviso?. Quindi, l intimazione ad adempiere entro i 60 giorni e che nei successivi 30 si affiderà il servizio ad equitalia per l iscrizione a ruolo vale solo per gli avvisi di accertamento precedenti  al 1 ottobre 2011?
Non è male tributario, però i libri potrebbero scriverli meglio...

Da: approvo05/10/2012 16:39:11
Anzi, diciamo che potrebbe comunque affidare il servizio ad equitalia di riscossione, anche perché in pratica e in concreto è equitalia che agisce, però cambia perché l avviso così non è più soggetto a decadenza ma solo ai termini di prescrizione..

Da: A05/10/2012 18:27:24
Prima dovevi notificare l'avviso di accertamento, poi si procedeva con l'iscrizione a ruolo e poi alla notifica della cartella esattoriale. Il titolo per procedere all'esecuzione era quindi la cartella esattoriale.
Adesso il titolo esecutivo è direttamente l'avviso che ti viene notificato, ti rimando a questo link che è sicuramente più esaustivo dei compendi ;-)
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/InCasoDi/Controlli/SchedaInfoIcontrolli/Avviso+di+accertamento/#avvisi_esecutivi

Come previsto dall'art. 29 del decreto legge n. 78/2010, gli avvisi devono contenere l'intimazione ad adempiere - entro il termine di presentazione del ricorso - all'obbligo di pagare gli importi in essi indicati o un terzo delle maggiori imposte accertate - a titolo provvisorio - nel caso in cui si decida di ricorrere davanti alla Commissione tributaria.

L'intimazione ad adempiere al pagamento dovrà essere contenuta anche nel connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni e negli atti emessi successivamente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

Gli avvisi di accertamento diventano esecutivi dopo 60 giorni dalla notifica e devono espressamente riportare l'avvertimento che, trascorsi 30 giorni dal termine utile per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata agli agenti della riscossione.

In pratica, si concentra nell'avviso di accertamento la qualità di titolo esecutivo e si passa dalla riscossione con emissione del ruolo e della cartella di pagamento a una procedura che non prevede più la notifica della cartella.

Per aiutare i contribuenti a prendere familiarità con il nuovo meccanismo degli "avvisi di accertamento esecutivi", l'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'avviso di accertamento, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione. L'informativa, che riguarda solo la circostanza dell'affidamento in carico e prescinde da ogni riferimento al contenuto sostanziale dell'atto, non sarà, naturalmente, inviata nel caso di fondato pericolo per la riscossione.

Attenzione:

l'esecuzione forzata è comunque sospesa per legge per un periodo di 180 giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione dell'atto, senza che sia richiesto al contribuente alcun adempimento. La sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari (ipoteca - ppt e fermo) e conservative e ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

Se esiste un giustificato pericolo per il positivo esito della riscossione, trascorsi 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e del provvedimento di irrogazione delle sanzioni, l'esazione delle somme in essi indicate potrà essere affidata agli agenti della riscossione anche prima del decorso dei termini previsti nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni.

Infine, è previsto che l'agente della riscossione dovrà attivare l'espropriazione forzata - a pena di decadenza - entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Attenzione:
gli avvisi di accertamento interessati dalle nuove disposizioni sono quelli relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.

Da: approvo05/10/2012 19:45:53
Grazie mille! in effetti è molto meglio leggersi le norme.. Grazie ancora!

Da: domande09/10/2012 13:25:49
nessuno ha altre domande di tributario?????? sono nel panico!!!

Da: maryx09/10/2012 15:31:39
dubbio atroce: chi mi spiega "sono escluse dalla giurisdizione tributaria gli atti di esecuzione forzata successivi alla notifica delle cartelle di pagamento..."; l'esecuzione coattiva dei tributi non è del giudice tributario.
ma l'esecuzione forzata non la fanno gli agenti di riscossione? cosa mi sfugge?
vi prego aiutatemi! grazie

Da: gs09/10/2012 16:26:45
Dopo la notifica della cartella di pagamento (equiparata da molti al precetto), l'agente della riscossione procede al recupero del credito mediante esecuzione forzata (es. pignoramento immobiliare, presso terzi, ecc.). Bene, dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi se ne occupa il Tribunale ordinario (sez. esecuzioni mobiliari o immobiliari) e non la commissione tributaria. Occorre aggiungere che l'agente della riscossione ha a disposizione poteri e facoltà particolari, molto più invasivi rispetto ai mezzi ordinari di esecuzione forzata (es. pignoramento VERSO terzi, procedura immobiliare c.d. domestica, ecc.). Senza dimenticare che anche l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi scontano parecchi limiti (in partica è ammessa solo se riguarda la pignorabilità dei beni). Tuttavia, il contribuente ha sempre la possibilità di impugnare il ruolo innanzi al Giudice tributario e chiedere, in quella sede, di sospenderne l'esecutività.

Da: maryx09/10/2012 16:32:32
x gs
grazie mille!

Da: federich 10/10/2012 13:22:05
Domande fatte lunedì cda Lecce: contenzioso tributario,accertamento,sostituto d'imposta! Ciao!

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