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Concorso MAGISTRATURA 2013
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Da: maHHHHHHHHH14/03/2014 12:19:20
tra l'altro,a prescindere dal fatto che autocertifichi il possesso dei requisiti di cui al bando,l'abilitazione,nello specifico, può essere provata dimostrando l'iscrizione all'albo. se hai solo superato l'esame e non sei iscritta,come lo dimostri..esibendo il verbale della commissione che ha approvato il tuo orale? un po' pochino.

Da: mar 14/03/2014 12:23:20
notizie sugli scritti?

Da: roxela22 per maHHHHHHH14/03/2014 12:37:48
guarda che ciò che sostieni è smentito dal bando del concorso magistratura nella parte in cui dice "se" iscritti all'albo, una cosa è il requisito altro è provare il requisito

Da: gamso 14/03/2014 12:43:58
per Doubt: "2 punti per ogni abilitazione post lauream all'esercizio di professione attinente l'area professionale" non significa che devi per forza dimostrare con l'iscrizione all'albo di aver conseguito detta abilitazione, tranquilla.

Da: Fede1978 14/03/2014 12:44:19
certo che siete proprio dei .......... la Corte d'Appello rilascia un certificato. Non è abbastanza?
Che tra l'altro è necessario per iscriversi all'albo.

Da: maHHHHHHHHH14/03/2014 12:46:29
quello è chiaro,è un'autocertificazione. però quando andranno (?) a fare i controlli per l'assunzione e noteranno che non è iscritta, le revocheranno i due punti, con potenziali ripercussioni sulla graduatoria e sull'assunzione stessa.
Quindi.. iscriviti all'albo :P

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Da: sonoindietro14/03/2014 13:00:11
Domanda: secondo voi gli atti dell'usurpatore di funzioni sono nulli o inesistenti? Inoltre.... possono essere fatti salvi gli atti favorevoli o no? Secondo me no....

Da: BEH14/03/2014 13:20:13
Ma ci fate o ci siete???? Ragazzi abilitazione significa aver sostenuto l'esame e questo fatto è attestato dal certificato rilasciato dalla Corte d'Appello! Quale autocertificazione??? Non occorre l'iscrizione all'albo, è necessario e sufficiente il titolo-certificato attestante il superamento dell'esame! STOP

Da: Rin tin tin14/03/2014 13:20:46
Questione é l'affidamento riposto dai privati in tali atti
Se in qualche modo l'affidamento è legittimo allora si....

Da: sonoindietro14/03/2014 13:34:28
Cosa vuol dire 'legittimo'? Buona fede?  ma se non c'è alcun rapporto organico e se per di più l'usurpatore agisce per fini privati... cone si fa a sostenere la produzione di effetti dell'atto....?

Da: NickChinasky7814/03/2014 13:42:08
Per l'effetteetro..se ti riferisci al funzionario di fatto allora sono fatti salvi i diritti acquisiti da terzi per il principio della tutela del legittimo affidamento in buona fede in base al quale i terzi sono estranei all'effettivo sussistente tra il funzionario di fatto e la pubblica amministrazione mentre se ti riferisci agli atti conclusi dal falsus procurator allora in questo caso il terzo in buona fede ha diritto ad un risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale del falsus procurator

Da: sonoindietro14/03/2014 14:02:38
Mi riferisco ad una particolare figura di funzionario di fatto, caratterizzata dal perseguimento di finalità esclusivamente private (quindi vi rientra anche il falsus pso rappresentante).... quindi con l'implicito dissenso della p.a....

Da: Maria8881 14/03/2014 14:26:07
Ciao SONOINDIETRO. In realtà in merito alla fattispecie da te prospettata non ci sono orientamenti univoci perché secondo una parte della dottrina gli atti compiuti dall'usurpatore non sono in ogni vado riconducibili all'amministrazione e pertanto il vizio dell'investitura determina la nullità. Secondo altra parte il problema consisterebbe nel cattivo uso del potere presupponendosi che l'atto in sè è legittimo ma ne è illegittimo l'esercizio dell'azione e in tal senso sarebbe semplicemente annullabile. Ma tutto sta all'iniziativa del privato che è destinatario dell'atto viziato.

Da: sonoindietro14/03/2014 14:31:50
Grazie mille maria nick rintintin... ma perché non inesistente (una volta ritenuta ammissibile questa categoria??)

Da: Maria8881 14/03/2014 14:51:32
Perché l'atto non è destinato a produrre effetti solo nei confronti del privato ma anche nei rapporti tra l'usurpatore e la p.a. Se fosse inesistente, per esempio, l'usurpatore non avrebbe diritto al compenso che è invece previsto anche se non proprio sotto forma di retribuzione, almeno sotto forma di 'prezzo' dell'arricchimento beneficiato dall'amministrazione per opera del funzionario usurpatore. Quindi tutto è rapportato all'utilità che la sua opera ha determinato (altri hanno parlato di gestione dell'affare altrui) alla p.a. oltre che al privato.

Da: sonoindietro14/03/2014 15:01:58
Ok mi torna ma solo sul presupposto che il funzionario di fatto agisca nell'interesse dell'ente e non per un interesse proprio.....

Da: Maria8881 14/03/2014 15:09:26
Beh certo, però tieni conto che già la spendita del 'nome' della p.a. implica un riflesso dell'atto anche nei confronti di quest'ultima quindi un interesse generale, pubblicistico, è sempre più o meno sotteso all'attività posta in essere dal falso funzionario. Rimane sempre alla base da verificare il contesto in cui egli ha agito (ivi compreso quel margine di apparenza di cui si parlava sopra e che è tale da ingenerare nei destinatari la convinzione che il soggetto si identificasse con l'amministrazione) perché se l'attività è solo nel suo interesse ma difettano tutti gli altri presupposti, è la stessa amministrazione ad invalidarla.

Da: maHHHHHHHHH14/03/2014 15:14:30
mi sa che stiamo parlando tutti di cose diverse.
-innanzitutto, il bando cui ci si riferiva non era quello in magistratura;
-secondo poi, l'autocertificazione è quello che il candidato allega alla domanda di partecipazione al concorso/esame di stato quando asserisce di essere in possesso dei requisiti di cui al bando. Se il candidato attesta mendacità,incorre nelle sanzioni all'uopo previste dalla legge.
saluti

Da: Dammacco14/03/2014 15:20:06
Miei cari, buon pomeriggio.
Ieri parlavamo bonariamente di ingiurie virtuali?
Se poteste vedere quelle che mi sono beccata su Fb, ridereste a crepapelle. Sia per il tempismo di questi bontemponi (?) sia perché il reato c'è tutto, è perfettamente integrato.
Mah!!!!

Da: BillyBoy 14/03/2014 15:57:06
Accipicchia. Mi dispiace Dammacco!!

Da: NickChinasky7814/03/2014 16:46:40
posso chiedere se qualcuno di voi ha affrontato l'argomento e quindi sia del materiale da indicarmi in merito al maltrattamento di animali un punto di vista penale ed al diritto risarcimento dei danni morali ed esistenziali del proprietario di un animale domestico che sia stato ucciso O maltrattato?

Da: Rin tin tin 14/03/2014 16:52:42
vado a memoria ... per cui benedicio del dubbio: sul penale non ci sono norme di parte speciale??!! mi pare di si!
pel civile... no, la giurisprudenza non  lo riconosce il danno morale esistenziale

Da: NickChinasky7814/03/2014 16:57:29
Grazie rintintin. Si in penale ci sono delle norme e ricordo che il maltrattamento di animali oltre alle pene previste può dar luogo all'applicazione di misure di sicurezza se la crudeltà del gesto faccia trasparire la pericolosità sociale del soggetto. Ma non ricordo nulla di più.  In civile poi non ho affrontato nulla del genere nel mio percorso e poiché argomento molto in voga in questo momento storico cercavo approfondimenti

Da: NickChinasky7814/03/2014 17:02:59
Mi ricordo di aver letto qualcosa in merito al fatto che l'animale maltrattato non viene considerato nel nostro ordinamento come la vittima del reato ma soltanto come l'oggetto del reato mentre la parte lesa viene identificata nella persona che eventualmente abbia subito turbamento dall'aver assistito a determinate situazioni di maltrattamento

Da: NUOVO214/03/2014 17:04:46
In civile la questione altro non è che quella legata al danno non patrimoniale a partire dalle SU San Martino (2008) fino ad arrivare ai più recenti arresti della Cassazione. In pratica, dopo le SU 2003, il danno esistenziale veniva risarcito "a gogo" soprattutto dai giudici di pace e tribunali di merito e, tra queste ipotesi, vi era quella relativa all'uccisione da parte di terzi dell'animale domestico: si diceva che creasse un danno esistenziale. Poi le SU 2008 hanno ricondotto ad unità il danno non patrimoniale, di cui l'esistenziale è solo una "voce", una "etichetta" ed hanno precisato che è risarcibile 1. se l'offesa è grave 2. se la lesione supera la normale soglia di tollerabilità 3. se il risarcimento è diretto a tutelare diritti costituzionalmente garantiti e non i diritti immaginari. In pratica: no alle cause bagatellari. No risarcimento danno esistenziale per morte di animale. Ora, che alcuni giudici continuino a risarcirlo, questa è altra storia.

Da: Wirter 14/03/2014 17:08:34
Le società le studiate ???

Da: xxzz14/03/2014 17:13:53
ai fini della responsabilità civile, avente finalità riparatoria più che sanzionatoria, è ovvio che il maltrattamento di animali non può rilevare in sè ma solo ai fini di un eventuale risarcimento del danno subito, in ipotesi, dal proprietario dell'animale....è il tema del cd. danno da uccisione dell'animale di affezione..Le SU 2008 lo avevano escluso affermando che il rapporto tra animale e uomo fosse privo di copertura costituzionale. Successivamente parte di giurisprudenza di merito lo ha invece ammesso considerando che il sentimento di pietà per gli animali abbia copertura costituzionale. A ciò si è pervenuto prorpio richiamando le norme del cosice penale che tutelano tale sentimento (artt. 544 bis e 544 sexies c.p.) ed osservando, in virtù del principio della sanzione penale come extrema ratio, la tutela penale possa giustificarsi in quanto l'interesse presidiato abbia copertura costituzionale.
Si consideri infine che oggi le SU devono ritenersi smentite dallo stesso legislatore che che con legge del 2010 ha recepito Convenzione uropea sulla protezione degli animali affermando l'obbligo per ogni uomo di rispettare tutte le creature viventi e sottolineando come gli animali contribuiscano alla qualità della vita.

Da: NickChinasky7814/03/2014 17:14:24
Grazie anche a te nuovo2. Mi interessava sapere proprio questo purtroppo i miei testi non riportano alcun esempio in relazione agli animali domestici.  Anche se ritenere bagatellare il pregiudizio derivante dalla perdita di un animale d'affezione...comunque non sta certo a me fare certe valutazioni mi basta  e mi avanza sapere ciò.  Grazie

Da: maHHHHHHHHH14/03/2014 17:14:58
I GIUDICI LIQUIDANO ANCHE IL DANNO PER ERRATO TAGLIO DI CAPELLI! SUCCEDE ANCHE QSTO IN TALUNI CIRCONDARI

Da: NickChinasky7814/03/2014 17:16:50
Ah ecco non avevo ancora letto. Grazie anche a te xxxz molto esauriente. Grazie e scusate per la domanda, ma essendo un tema molto in voga volevo avere le idee più chiare ora so dove approfondire thanks

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