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emendamento 1000 proroghe e idonei tirocinio AE 2010..ci siete??
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Da: nbe | 23/08/2012 21:36:18 |
Il blocco delle assunzioni deriva dal turn over. Le amministrazioni possono rimpiazzare il 20% dei pensionamenti. Se il governo decidesse di derogare a tale norma per le agenzie fiscali, ad esempio, le amministrazioni avrebbero le mani più libere!!! Ovvio che la scelta e dei direttori però il potere politico c'entra sempre ed è determinante. Prima fanno il milleproroghe e poi sopprimono gli enti che ci potrebbero assumere!!!! | |
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Da: nbe | 23/08/2012 21:47:26 |
http://www.uilpadirigentiministeriali.com/attachments/article/2015/MEF-Dogane%20CONVENZIONE%20TRIENNALE_.pdf qui c'è la bozza delle convenzioni. pag 22 piano risorse umane. | |
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Da: luomodelmonti | 24/08/2012 09:11:43 |
Da: l''uomodelmonti 23/08/2012 19.50.15 Ha detto sì! Salverà questa generazione persa degli idonei al tirocinio! Rispondi Da: ... 23/08/2012 20.12.34 hai finito di dire cretinate. all'inizio può essere simpatico, ma poi diventi pesante Rispondi Non capisco l'irritazione dei difensori d'ufficio dell'immagine del potere esecutivo nonostante tutto. Nel meeting di comunione e liberazione a Rimini, Monti ha espressamente fatto intendere che non si poteva fare niente per questa generazione di giovani che è persa. Non capisco questo scaricare la colpa tra potere politico e direttori delle agenzie fiscali: ovvio che sono d'accordo, anche con i sindacati di categoria! La legge c'è, i direttori non la applicano attuando lo scorrimento nonostante le notevoli carenze di personale, e, il governo rimane inerte nonostante diverse interrogazioni parlamentari di deputati di 3 diversi partiti. Il governo non emana ad esempio un regolamento attuativo della funzione pubblica o del mef, non nomina un commissario ad acta incaricato ad effettuare gli adempimenti concreti delle graduatorie già trasmesse dall'agenzia delle entrate alle dogane, al territorio e ai monopoli di stato. In casi estremi ha il governo anche il potere di rimozione dei direttori generali delle agenzie fiscali? (é una domanda). Voglio vedere se uno o più direttori generali delle 4 agenzie fiscali, a gennaio 2013, non rispetta la legge, che fa ottenere un risparmio esiguo ma riduce notevolmente le entrate pubbliche secondo l'ex ministro prof Visco, sull'accorpamento dell'agenzia del territorio alle entrate, o dei monopoli alle dogane, per la quale il governo si è fatto tanta pubblicità ? Sicuro che non comincieranno a cadere metaforicamente parlando le teste direzionali delle agenzie? Se la legge è uguale per tutti, ed ogni legge deve essere ugualmente rispettata, soprattutto dagli enti pubblici, perchè quella dell'accorpamento del territorio alle dogane dovrebbe subito produrre effetti, nonostante la sua operatività sia stata differita al 1\1\2013, mentre quella sullo scorrimento delle graduatorie, che è immediatamente efficace non dovrebbe produrre effetti amministrativi, nonostante le notevoli carenze di organico. L'uomodelmonti ha detto sì: salverà questa generazione persa degli idonei al tirocinio. | |
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Da: xsopra | 24/08/2012 12:40:52 |
Non hai capito che non ci sono i soldi, possiamo ritenerci privilegiati se ancora non stiamo licenziando nessun impiegato pubblico come in Grecia. | |
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Da: xsopra | 24/08/2012 18:23:54 |
e tu non hai capito che il debito pubblico che dobbiamo ripagare è un debito di ladri che hanno depredato l'Italia senza lasciarci niente. Dovremmo pure ringraziare che non ci licenziano!!!! Ringraziare pure i ladri....bravo.....è per questo che andiamo a rotoli pechè c'è gente come te che ringrazia pure!!!!! Comunque arriveranno pure i licenziamenti stai tranquillo. Aspetta fine anno.....o il prossimo.... Ringraziare perchè non ci licenziano......roba da matti..... | |
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Da: ... | 24/08/2012 21:57:08 |
Al di là di ogni polemica, voglio sottolineare che il debito da chiunque sia stato fatto, momentaneamente lo stanno pagando le giovani generazioni, con disoccupazione, licenziamenti e blpcchi dei concorsi pubblici. Ciò implica la necessità di essere bamboccioni e procrastinare il matrimonio a dopo i 30 anni. Una nazione che non investe sui suoi figli, quelli che comandano e che hanno tutti i privilegi intatti sono mediamente 70enni, non ha futuro: infatti le scuole elementari e medie sono invase da extracomunitari, gli italiani figli di italiani vanno sempre più a scemare per a causa della situazione economica-lavorativa determinata da una crisi che non finisce mai. Per quanto riguarda il discorso di far cassa, se è vero ciò cjhe la stampa specialistica dice, che ogni euro speso nelle agenzie fiscali ne produce minimo 5 di entrate, allora è controproducente non far far il tirocinio a tutti quelli della graduatoria del 16 ottobre del 2009, è illogico non accelerare la chiusura del concorso degli 855 funzionari dell'agenzia delle entrate in corso, ed è anche illogico non bandire il concorso per colmare i vuoti di organico pari a diverse migliaia di unità , dato che l'evasione fiscale è alle stelle. Comunque a volte, il principio dell'attivo di bilancio e la logica non è la spiegazione di ogni cosa, altrimenti non esisterebbe questa discussione in questo forum. | |
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Da: ... | 24/08/2012 22:10:01 |
avete finito di parlare a vanvera? | |
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Da: ... | 25/08/2012 11:49:53 |
sì abbiamo finito. Ora tocca a te! | |
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Da: ... | 25/08/2012 13:35:41 |
grazie! | |
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Da: CHEBELLESEMPIO | 28/08/2012 10:22:35 |
Il nuovo che avanza; Patroni Griffi, con relativa casa acquistata rigorosamente sotto-costo (Scajola docet) e con annessi scandalucoli di quando sedeva in Consiglio di Stato Elsa Fornero, vedere alla voce "Collegio Carlo Alberto" Severino, e le sue estrose e creative dichiarazioni dei redditi in cui, magicamente, ville da 7,5 milioni di euro scompaiono Passera, un uomo un filo di congiunzione tra tutti gli scandali economici e finanziari della storia recente d'Italia. Praticamente una sorta di settimana enigmistica di mala gestio il sottosegretario (dimessosi) Zoppini, docente, consulente di multinazionali (incresciosa la vicenda di una norma che fece a suo uso e consumo, e che non passò per puro caso...portatore di un macroscopico conflitto di interessi), pluri-arbitratore (persino in una vicenda in cui figurava Lusi come attore principale), amico intimo di Giulio Napolitano (figlio di Morfeo...) col quale ha intrapreso una fulgida carriera in parallelo, iscritto nel registro degli indagati per il reato di dichiarazione fraudolenta. Fatto dimettere da Monti solo a seguito di detta iscrizione nel registro degli indagati e non per i conflitti monumentali di interesse (Monti aveva detto altro in proposito) Il sottosegretario Carlo Malinconico, che come Patroni Griffi e Scajola appartiene a quella sfortunata minoranza di Italiani che si vedono acquistare case e vacanze a loro insaputa. Fatto dimettere a seguito delle intercettazioni che lo mettevano in combinato con i ragazzi terribili della Cricca (aka Balducci e compagnia brutta) Un Governo in cui praticamente non si salva nessuno e in cui il più "pulito" è semplicemente un figlio di papà , ma molti altri figurano espressamente tra i personaggi che hanno affossato il sistema Italia nel suo complesso. | |
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Da: ... | 30/08/2012 10:02:58 |
Zombie: hai visto che bell'agenda ho comprato? Culona: E' sorprendente, piena di meraviglie, come mai finisce a maggio? Zombie: Ho paura che quei fascisti a primavera mi facciano il funerale, già mi rinfacciano che la mia decomposizione è aa buon grado e che mi circondo di cadaveri viventi. Culona: Fai come quello che mi diceva che ero inchiavabile e avevo un grosso fondoschiena. Comincia a promettere che hai posato la forbice e da ora tutto va bene, i soldi ci sono e prometti che salverai la nuova generazione persa. Zombie: Buona idea dirò pure che mi hai baciato e inizierò con quei cojoni degli idonei al tirocinio, che ho sempre preso per i fondelli facendo delle leggi apposta. Culona: L'ho sempre detto che non sei solo zombie immortale ma anche genio al pari del gobbo. | |
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Da: x ... | 30/08/2012 10:59:22 |
quindi ci assumono quando? | |
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Da: x x... | 02/09/2012 14:33:57 |
Noto la differenza di mentalità dei sindacati: nel comparto fiscale la graduatoria degli idonei al tirocinio, viene vista come il diavolo con l'acquasanta, con la scusa perchè si tratterebbe di una assunzione di concorsisti che sono ancora solo idonei al tirocinio, e non idonei post-tirocinio, mentre nel comparto scuola vogliono assumere tutti senza concorso, anzi l'espletamento del concorso verrebbe visto come sorgente di ingiustizie. Questo perchè i sindacati sono sempre a favore dei giovani e dei deboli. Infatti: Cgil: "Priorità ai 200mila docenti precari" Duro con il ministro dell'Istruzione Mimmo Pantaleo, segretario generale Flc Cgil. "Profumo svela qual è il vero obiettivo dei concorsi: cancellare le graduatorie e gettare nella disperazione i precari che da anni garantiscono il funzionamento delle scuole. Il ministro considera il lavoro una merce che si utilizza quando serve e poi si può buttare nel cestino". Per Pantaleo la priorità deve essere quella di "risolvere la situazione dei 200mila docenti già in graduatoria che sono precari da anni" e ritiene "inaccettabile" parlare d'altro (cioè di nuovi concorsi per la scuola programmati dal governo Monti per i prossimi anni). Per il sindacalista serve un piano di stabilizzazione pluriennale che, oltre al turn over, ricomprenda tutti quei posti che vengono ormai assegnati da anni in organico di fatto, "anche perché grazie alla riforma Fornero che ritarda l'età del pensionamento rischiamo di non avere più posti nelle scuole". | |
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Da: ... | 02/09/2012 14:35:41 |
tra poco arriveranno belle notizie. pazientate e finalmente ci saremo | |
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Da: sic | 02/09/2012 15:59:32 |
per ..., ti va di scherzare... | |
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Da: x ... | 02/09/2012 16:26:44 |
da marzo che lo dici! VAi vai.. | |
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Da: x x... | 04/09/2012 10:05:28 |
"I costi dipenderanno da come si interverrà . Per la copertura si potranno utilizzare i proventi della lotta all'evasione fiscale perché sarebbe una misura congiunturale e non strutturale". Eppure un intervento sullo scarto tra il costo del lavoro e il salario netto sarebbe un beneficio strutturale per i lavoratori. "Dipende come si fa. In questa fase si deve dare una risposta immediata ai lavoratori e per questo si può utilizzare quello che si ricava dalla lotta all'evasione fiscale. Non si può avviare la solita discussione per poi dire che non ci sono le risorse. I soldi si vanno a prendere dove ci sono". E dove sono, secondo lei, i soldi? "Dove ci sono i patrimoni, dove c'è la corruzione, dove c'è il sommerso, oppure nelle transazioni finanziarie. Basta volerlo e le risorse si possono trovare". Lei propone complessivamente un'altra politica economica rispetto a quella messa in campo dal governo. "Esatto. Ma è ormai chiaro a tutti che se si vuole aprire una stagione di sviluppo serve un cambio di passo". Cosa pensa dell'ipotesi di rinforzare gli sgravi fiscali sui premi di produttività ? "Le risorse per gli sgravi sui premi di risultato hanno subito un taglio da parte del governo Berlusconi e che Monti ha poi confermato. Il fatto che ora qualche ministro ne riparli mi pare un pentimento ritardato". Le sembra poco credibile? "Non vorrei che si riaprisse una stagione nella quale si moltiplicano gli annunci per poi finire inesorabilmente con la fatidica frase: non ci sono le risorse. È per questo che sono un po' preoccupata quando sento ministri che sollecitano, invitano, suggeriscono alle parti sociali cosa fare anziché dire loro cosa intendono fare. Mi pare, come sempre, un rovesciamento dei problemi". Tuttavia è difficile dare torto al governo quando sostiene che l'incremento della produttività dipende prevalentemente dai comportamenti di imprese e lavoratori. "Non c'è dubbio. Infatti abbiamo sottoscritto a giugno la riforma del modello contrattuale che affrontava proprio il nodo della produttività . Diciamo che su questo punto siamo un po' più avanti del governo. Piuttosto, mi pare che in questa fase più che di produttività bisognerebbe, purtroppo, affrontare la questione dell'assenza o almeno della perdita di produzione nel nostro Paese". Su questo cosa può fare il governo? "Intanto dovrebbe smettere di tagliare posti di lavoro". Non mi pare che sia il governo a tagliare l'occupazione. "Come no? E quello che sta succedendo nel pubblico impiego? Senza la modifica del Patto di stabilità interno, gli enti locali dovranno tagliare i servizi. Questo vuol dire tagli all'occupazione non solo alle cose! Se il lavoro non è considerato una ricchezza e lo si considera solo un fattore di costo, sarà difficile uscire dalla recessione. Ci sarebbe più occupazione anche se si agisse sulla base di una politica industriale, indicando i settori strategici e le relative politiche". | |
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Da: olympia | 05/09/2012 18:36:51 |
salve raga, sto leggendo adesso i vostri post. ma in che senso dobbaimo pazientare e ci sono buone notizie ? avete sentito le altre agenzie oppur e' il solito fuoco di paglia ch e qualche sadico si diverte ad accendere?rispondete! | |
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Da: x x... | 06/09/2012 13:24:57 |
SENTENZA 16 dicembre 1998-4 gennaio 1999. Pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» n. 2 del 13 gennaio 1999 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI; ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 205, 206 e 207, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 6, comma 6-bis del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1998 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto dal Ministero delle finanze contro Confedir e Dirstat Finanze, iscritta al n. 550 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visto l'atto di costituzione della Confedir e Dirstat Finanze, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1998 il giudice relatore Cesare Ruperto; Uditi l'avvocato Carlo Rienzi per la Confedir e Dirstat Finanze e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei Ministri. Ritenuto in fatto 1. - Sulla base di una normativa che prevedeva la copertura dei posti disponibili nei profili professionali di sesta, settima ed ottava qualifica funzionale dell'Amministrazione finanziaria, attraverso corsi di riqualificazione professionale, erano stati adottati dall'amministrazione stessa i decreti di bando delle prove di accesso ai corsi. La Confedir e la Dirstat Finanze avevano chiesto che fosse sospesa l'efficacia di tali decreti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il quale aveva accolto la domanda cautelare limitatamente alle procedure selettive per la sesta e l'ottava qualifica funzionale. Avverso l'ordinanza di sospensione il Ministero delle finanze aveva quindi proposto appello cautelare, rigettato dal Consiglio di Stato. Contestualmente, peraltro le organizzazioni sindacali attrici in via d'urgenza avevano altresì proposto appello incidentale per la sospensione dell'efficacia del bando relativo alle prove d'ammissione ai corsi di riqualificazione della settima qualifica funzionale. Nel corso di quest'ultimo giudizio cautelare il Consiglio di Stato, con ordinanza emessa il 5 maggio 1998, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 97, primo e terzo comma, della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 205, 206 e 207, della legge 29 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 6, comma 6-bis del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997). Tale normativa - espone il rimettente - istituisce procedimenti interni, detti di "riqualificazione", per la copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche degli uffici finanziari dal quinto al nono livello. Ai relativi corsi possono partecipare, previo superamento della prova selettiva scritta di cui ai bandi impugnati, i dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali immediatamente inferiori a quelle cui sono indirizzati i corsi - salvo che per la settima - purché in servizio da cinque anni ed in possesso del titolo di studio previsto per la qualifica alla quale concorrono, ovvero da dieci anni con titolo di studio inferiore. A conclusione dei corsi, vertenti su materie professionali, è prevista una prova teorico-pratica. In questo modo - rileva il Consiglio di Stato - si realizza il conferimento di tutti i posti disponibili in organico nelle qualifiche in esame mediante concorso interno; ma - ricorre il rimettente - questa Corte, dopo aver qualificato il passaggio ad una fascia funzionale superiore come una figura di reclutamento analoga al pubblico concorso, ha dichiarato l'illegittimità dei concorsi interni totalmente riservati al personale dell'amministrazione che li bandisce, pronunciandosi in riferimento a leggi regionali, sulla base di princìpi comunque estensibili anche alla legge statale. La legittimità dei concorsi interni è stata, viceversa, affermata - aggiunge il rimettente - in presenza di peculiari esigenze o situazioni, quali l'esercizio pregresso di mansioni superiori, non ravvisabili nei procedimenti de quibus, che sono vo'lti, secondo la legge, ad incrementare l'attività di controllo, ad assicurare l'efficienza dei servizi, la semplificazione e la trasparenza nei rapporti con i contribuenti. Finalità , queste ultime, che, in quanto genericamente connesse all'affinamento della professionalità dei pubblici dipendenti, non costituiscono motivo valido per derogare al modello concorsuale pubblico, il quale, consentendo anche la partecipazione degli estranei, assicura il reclutamento dei migliori. Né i concorsi valorizzerebbero, nella specie, preesistenti professionalità (come accade nella richiamata ipotesi dell'esercizio di fatto di mansioni superiori) ma sarebbero unicamente preordinati a verificare la formazione somministrata durante un corso tecnico-pratico, in un procedimento comune a tutti i candidati ammessi. Donde la prospettata violazione dell'art. 97, commi primo e terzo, Cost., nonché dell'art. 3 della Costituzione "in relazione alla difformità di regime giuridico per l'accesso ai profili professionali rispetto alle altre amministrazioni dello Stato". 2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, osservando anzitutto come la normativa impugnata preveda che le censurate procedure di riqualificazione vengano definite dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) d'intesa con le organizzazioni sindacali. In secondo luogo - rileva l'Avvocatura - il totale dei posti messi a concorso (18.477) non copre l'intero organico delle qualifiche funzionali dalla VI alla IX. Per queste la dotazione organica è di 47.625 unità ; a fronte di una presenza in servizio di 29.149 unità , vi sarebbe una disponibilità di 23.476 posti. La differenza, indicata dall'Avvocatura in 4.999 unità sarebbe "da destinare ai concorsi esterni". Secondo l'Autorità intervenuta, inoltre, gran parte del personale "reclutato" tramite le procedure sospettate di illegittimità costituzionale, sarebbe destinato alla "lotta all'evasione" (sia pure con prevalente riguardo alla VI qualifica), con ciò evidenziandosi quelle peculiari esigenze che connoterebbero l'azione amministrativa finanziaria, giustificando, in aggiunta alle finalità proprie dei corsi, un reclutamento interno alla stregua delle affermazioni della stessa giurisprudenza costituzionale. Peraltro il richiamo a quest'ultima, compiuto dal giudice a quo, non sarebbe pertinente in ragione della natura paraconcorsuale delle riqualificazioni vòlte a disciplinare avanzamenti di carriera, materia in cui è riconosciuta un'ampia discrezionalità al legislatore, sia pure con il limite derivante dall'art. 97 della Costituzione. Non si verterebbe infatti in tema di accesso al rapporto di pubblico impiego, bensì ricorrerebbe un fenomeno di mera progressione di qualifica del personale già in servizio nella pubblica amministrazione. Conclusivamente, l'Avvocatura ricorda alcune affermazioni di questa Corte a proposito di normative finalizzate a riequilibrare i rapporti creatisi tra le categorie di personale a séguito di mutamenti dell'organizzazione del lavoro e degli uffici, giudicate conformi ai princìpi di buon andamento ed imparzialità . 3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituite la Confedir e la Dirstat Finanze, chiedendo dichiararsi fondata la questione e depositando altresì nell'imminenza dell'udienza un'articolata memoria. Osservano anzitutto le parti come attraverso l'impugnata normativa si realizzerebbe l'attribuzione di tutti i posti vacanti nella pianta organica del Ministero delle finanze (circa 20.000 unità per le qualifiche funzionali della quinta e della nona) in assenza di procedure concorsuali aperte a tutti; inoltre esse ricordano come nel nostro ordinamento la procedura concorsuale abbia sempre costituito un generale criterio di accesso al pubblico impiego sin dal R.D. n. 2960 del 1923, ricevendo la sua "consacrazione" nell'art. 97, primo e terzo comma, Cost. La normativa - proseguono le parti - ha sempre previsto che i posti disponibili fossero attribuiti mediante concorso pubblico per titoli, per esami o attraverso il corso-concorso; di talché, nella specie avrebbe dovuto essere indetta una pubblica procedura concorsuale, riservando, al più, un'aliquota di posti al personale interno. La deroga a tale canone fondamentale può ammettersi soltanto in presenza di situazioni differenti e peculiari rispetto a quelle che danno luogo al pubblico concorso, e deve pur sempre assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione. Ma nessuno degl'indicati presupposti ricorrerebbe nella specie. Di tutta evidenza risulterebbe poi l'assenza di peculiari finalità , posto che la necessità di incrementare l'efficienza dei servizi e la semplificazione e la trasparenza altro non sarebbero che obiettivi istituzionali di qualsiasi amministrazione; né potrebbero utilmente richiamarsi quei casi in cui questa Corte ha ammesso le procedure selettive interne (come nel passaggio dal sistema delle carriere a quello delle qualifiche funzionali, ipotesi, evidentemente, del tutto peculiare). Anche allorquando la deroga è stata ritenuta legittima - si osserva - questa Corte ha sempre effettuato un puntuale controllo sulle concrete modalità con cui veniva svolta la selezione. Dopo aver ribadito come non esiste alcun titolo che legittimi la partecipazione esclusiva del personale ministeriale alle procedure di reinquadramento, ed aver altresì adombrato anche la violazione dell'art. 51 della Costituzione per il danno recato ai cittadini esclusi dai concorsi, malgrado il possesso dei titoli, le parti insistono in modo particolare sulla dedotta illegittimità costituzionale in riferimento all'attribuzione della settima qualifica funzionale. Qui, in virtù dell'espressa deroga contenuta nella lettera c) del comma 206, non è neppure richiesta la provenienza dalla qualifica immediatamente inferiore. Considerato in diritto 1. - Il Consiglio di Stato dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 205, 206 e 207, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 6-bis, del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30. A suo parere la denunciata normativa, consentendo la copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche dell'amministrazione finanziaria per i livelli dal quinto al nono - attraverso procedimenti di riqualificazione riservati al personale appartenente alle qualifiche funzionali inferiori, e consistenti in una prova scritta, in un corso ed in una prova tecnico-pratica finale - lede l'art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione per la violazione della regola del pubblico concorso ed il pregiudizio recato al buon andamento della pubblica amministrazione dalla copertura di tutti i posti disponibili attraverso un reclutamento esclusivamente interno. Un ulteriore vulnus è poi prospettato, dal rimettente, in relazione all'art. 3 della Costituzione per l'asserita difformità di regime giuridico rispetto all'accesso ai profili professionali nelle altre amministrazioni dello Stato. 2. - La questione è fondata. 2.1. - Va premesso che il presente scrutinio di legittimità costituzionale investe la denunciata normativa solo nei limiti in cui disciplina l'accesso alla settima qualifica funzionale. Infatti, il giudizio dinanzi al Consiglio rimettente - secondo quanto chiarito nell'ordinanza - è stato già definito con il rigetto dell'appello cautelare (principale) relativamente alla sospensiva dei bandi aventi ad oggetto l'accesso alle qualifiche sesta ed ottava, di talché la sollevata questione ha rilevanza unicamente ai fini della decisione sull'appello incidentale proposto contro la mancata sospensiva del bando con cui sono state indette le prove selettive per l'attribuzione della settima qualifica funzionale. 2.2. - La denunciata normativa stabilisce che i posti disponibili nelle dotazioni organiche dei livelli dal quinto al nono degli uffici finanziari vengano coperti attraverso procedure finalizzate alla riqualificazione del personale. Secondo il comma 205, tali procedure sono definite dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni d'intesa con le organizzazioni sindacali, e sono attuate "in via sperimentale" per incrementare l'attività di controllo ed assicurare altresì il massimo grado di efficienza dei servizi nonché la semplificazione e la trasparenza dei rapporti con i contribuenti. Nel successivo comma 206 sono poi fissati i criteri generali cui vanno improntate le procedure. A riguardo, il testo originario - contenuto nella legge finanziaria n. 549 del 1995 - prevedeva lo svolgimento di corsi di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica d'intesa con il Ministero delle finanze, allo stesso modo disponendo circa la nomina delle commissioni; con la modifica introdotta dal citato d.-l. n. 669 del 1996 si è soppresso ogni intervento del Ministro per la funzione pubblica e inoltre i corsi sono stati articolati su base regionale. L'accesso ai corsi medesimi viene subordinato allo svolgimento di una prova selettiva diretta a dimostrare la conoscenza dei servizi e la competenza necessaria per l'esercizio delle mansioni relative al profilo cui è indirizzato ciascun corso. Il comma 207, infine, consente che - dopo il superamento della sola prova d'ingresso appena descritta - i dipendenti possano essere utilizzati, in via provvisoria, presso l'ufficio di destinazione con le funzioni inerenti al profilo superiore e col relativo trattamento economico. Ai corsi - "salvo che per l'accesso (proprio, e solo) alla settima qualifica funzionale" - sono ammessi i dipendenti in servizio al 31 dicembre 1994 appartenenti alle qualifiche funzionali immediatamente inferiori a quella cui sono indirizzati i corsi medesimi, purché in servizio da cinque anni ed in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla qualifica alla quale concorrono ovvero di un titolo di studio inferiore se si tratta di dipendenti in servizio da almeno dieci anni. Inizialmente era previsto che i corsi vertessero su materie di diritto tributario amministrativo e ragioneria; ma, a séguito della summenzionata modifica, la normativa contempla soltanto "materie attinenti ai profili professionali cui sono indirizzati i corsi stessi"; al termine dei quali i candidati vengono sottoposti ad una prova di carattere teorico-pratico. 2.2.1. - Chiamata più volte a pronunciarsi sulle norme costituzionali che individuano nel concorso il mezzo ordinario per accedere agli impieghi pubblici, questa Corte ha ripetutamente sottolineato la relazione intercorrente tra l'art. 97 e gli artt. 51 e 98 Cost., osservando come in un ordinamento democratico - che affida all'azione dell'amministrazione, separata nettamente da quella di governo (politica per definizione), il perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate dall'ordinamento - il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resti il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni d'imparzialità ed al servizio esclusivo della Nazione. Valore, quest'ultimo, in relazione al quale il principio posto dall'art. 97 della Costituzione impone che l'esame del merito sia indipendente da ogni considerazione connessa alle condizioni personali dei vari concorrenti (cfr. sentenze n. 333 del 1993 e n. 453 del 1990). Deroghe alla regola del concorso, da parte del legislatore, sono ammissibili soltanto nei limiti segnati dall'esigenza di garantire il buon andamento dell'amministrazione (cfr., per tutte, sentenza n. 477 del 1995) o di attuare altri princìpi di rilievo costituzionale, che possano assumere importanza per la peculiarità degli uffici di volta in volta considerati: ad esempio, quando si tratti di uffici destinati in modo diretto alla collaborazione con gli organi politici o al supporto dei medesimi. A codesto regime non si è ritenuto sottratto nemmeno il passaggio ad una fascia funzionale superiore, nel quadro di un sistema, come quello oggi in vigore, che non prevede carriere, o le prevede entro ristretti limiti, nell'a'mbito dell'amministrazione: in tale passaggio è stata, infatti, ravvisata una forma di reclutamento che esige anch'essa un selettivo accertamento delle attitudini (cfr. sentenze n. 320 del 1997, nn. 134 e 528 del 1995, n. 314 del 1994, n. 487 del 1991 e n. 161 del 1990). In particolare nella sentenza n. 314 del 1994, viene osservato come l'abnorme diffusione del concorso interno per titoli nel passaggio da un livello all'altro produce una distorsione che, oltre a reintrodurre surrettiziamente il modello delle carriere in una nuova disciplina che ne presuppone invece il superamento, si riflette negativamente anche sul buon andamento della pubblica amministrazione. L'accesso al concorso può, ovviamente, essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge, e in tal modo non è da escludere a priori che possa stabilirsi anche il possesso di una precedente esperienza nell'a'mbito dell'amministrazione, ove questo si configuri ragionevolmente quale requisito professionale. Ma quando ciò non si verifichi, la sostituzione al concorso di meccanismi selettivi esclusivamente interni ad un dato apparato amministrativo non si giustifica alla luce degli accennati princìpi costituzionali. Trattasi, in verità , di affermazioni rese prevalentemente con riguardo a leggi regionali; nondimeno esse sono tutte riferibili anche all'amministrazione dello Stato, attesi i parametri costituzionali cui attengono. 2.2.2. - Alle esposte considerazioni in tema d'imparzialità ne vanno aggiunte altre - di decisiva importanza, siccome relative al parallelo principio dell'efficienza -, che trovano riscontro nel disegno di riforma sinteticamente qualificato "privatizzazione del pubblico impiego". Ha rilevato la Corte come attraverso tale privatizzazione il legislatore abbia inteso garantire, senza pregiudizio della imparzialità , anche il valore dell'efficienza, grazie a "strumenti gestionali" che consentano di assicurare il contenuto della prestazione in termini di produttività ovvero una sua più flessibile utilizzazione (sentenza n. 309 del 1997). Ed ha più volte richiamato l'esigenza di razionalizzazione amministrativa, che lega in un rapporto di funzionalità la materia delle assunzioni e della progressione nelle qualifiche con la definizione delle piante organiche e la verifica dei carichi di lavoro; parlando in proposito di "principi fondamentali posti dalla legislazione dello Stato in materia di pubblico impiego" (sentenza n. 479 del 1995), oltre che di "norme di riforma economico sociale" (sentenza n. 406 del 1995, cui fa richiamo anche la già citata sentenza n. 528 del 1995). 2.2.3. - La normativa in esame contraddice totalmente i princìpi appena sintetizzati: nel quadro di una sorta di globale scivolamento verso l'alto di quasi tutto il personale dell'amministrazione finanziaria, essa realizza un'anacronistica forma di generalizzata cooptazione, che proprio per quanto concerne in particolare l'accesso alla settima qualifica - oggetto del presente scrutinio di costituzionalità - pone in evidenza ulteriori elementi di irragionevolezza. Infatti l'ammissione ai corsi, non solo riguarda tutti i posti disponibili nella detta qualifica ed è riservata ai soli dipendenti in servizio ad una certa data, ma è consentita perfino a quanti, fra questi, non appartengono alla qualifica immediatamente inferiore: così finendosi col conferire all'anzianità di servizio una funzione del tutto abnorme. Il dipendente, anche in mancanza del titolo di studio prescritto - e prescindendo perfino dal criterio dell'esercizio di fatto delle mansioni superiori - viene ammesso al corso di riqualificazione soltanto con il superamento di una prova scritta di contenuto più che mai generico, con l'ulteriore possibilità di esercitare subito dopo, sia pure in via provvisoria, le funzioni connesse alla qualifica superiore. E tale genericità si estende ai contenuti del corso stesso e dell'esame finale; il che suscita fondati dubbi anche sull'idoneità di un tale modo di selezione a consentire una seria verifica della professionalità richiesta per detta qualifica. Ma, a parte ciò, si tratterebbe comunque di formazione professionale somministrata proprio attraverso i corsi cui i (soli) dipendenti vengono abilitati ad accedere, e che dunque prescinde dalle effettive attitudini antecedentemente poste in luce dai dipendenti medesimi. 2.2.4. - L'insieme delle denunciate previsioni normative realizza, pertanto, una deviazione dai princìpi ispiratori - segnatamente dopo la grande riforma di cui sopra si è detto - dell'organizzazione amministrativa. Deviazione non giustificata da una specifica esigenza di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione. A quest'ultimo proposito è appena il caso di osservare che le ragioni enunciate dal legislatore per legittimare l'"esperimento" dei corsi coincidono integralmente con le stesse finalità istituzionali dell'amministrazione finanziaria. Avuto riguardo particolare al principio dell'efficienza, basta confrontare i profili professionali relativi alla settima qualifica funzionale quali risultano dall'analitica previsione dei compiti e delle responsabilità descritti nel d.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219, con le mansioni prevalentemente esecutive inerenti alle qualifiche inferiori, per comprendere come la denunciata normativa rappresenti l'esatto contrario di strumenti di gestione del personale volti ad assicurarne l'impiego migliore. 2.3. - Conclusivamente, allora, la denunciata normativa è da ritenersi contrastante, nonché con l'art. 97, primo e terzo comma, Cost., col criterio stesso della ragionevolezza; restando assorbito ogni altro profilo d'illegittimità costituzionale prospettato dal rimettente. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 205, 206 e 207, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 6, comma 6-bis del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), limitatamente alle procedure di riqualificazione per l'accesso alla settima qualifica funzionale. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 4 gennaio 1999. Il cancelliere: Fruscella | |
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Da: ... | 06/09/2012 14:50:08 |
e quindi? | |
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Da: vasc | 06/09/2012 15:38:05 |
e quindi.......ci ritroveremo come le star e bere del whisky al roxi bar!!!! | |
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Da: ... | 06/09/2012 17:04:23 |
vasco, sei un grande!!! | |
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Da: ....... | 06/09/2012 20:06:31 |
ma che razza ti gente siete?! | |
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Da: sono | 06/09/2012 21:01:34 |
sono d'accordo col commento precedente! | |
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Da: mahforse | 07/09/2012 09:12:09 |
Quella sentenza vuole dire tra le righe che, il buon andamento della pubblica amministrazione, significa azione amministrativa adeguata e conveniente, riferita oltre che al contenuto degli atti amministrativi, anche al modo di autoorganizarsi della pubblica amministrazione!!!! MAh forse, leggendo tra le righe, buon andamento significa pure RAZIONALE DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE NEI DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI E CORRISPONDENZA TRA LIVELLO RETRIBUTIVO E MANSIONI SVOLTE, OLTRE CHE, IL RICORSO AL CONCORSO INTERNO NEL PASSAGGIO DA UNA QUALIFICA PROFESSIONALE INFERIORE AD UNA SUPERIORE SI RIVERBERA NEGATIVAMENTE SUL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. Con buona pace dei sindacati di categoria che mirano solamente a perseguire l'interesse di parte di tutela dei loro iscritti a discapito degli interessi pubblici!!!!!!!!!!!! Mah forse ....... non è così????? | |
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Da: ... | 07/09/2012 09:36:08 |
qualcuno ha qualche novità ? | |
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Da: ... | 08/09/2012 07:26:15 |
Se mi chiamano entro dicembre mi sposo a giugno, altrimenti rinvio a un paio di anni. | |
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Da: agenzia dogane piano personale | 08/09/2012 10:45:47 |
RISORSE UMANE 2012 Strategia in materia di risorse umane La consistenza del personale in organico rilevata alla fine dello scorso anno ha fatto registrare carenze rispetto alla dotazione complessiva pari a 1.832 unità , così ripartite: 134 dirigenti, 1.051 unità di terza area, 594 unità di seconda area e 53 unità di prima area. L'Agenzia delle Dogane, sin dalla sua istituzione, ha potuto contare in media su 9.500 unità di personale non dirigenziale, ben al di sotto dei numeri previsti dalla dotazione organica, la quale nel frattempo è stata a più riprese ridotta in relazione a effettivi progressi sul piano dell'efficienza interna oltre che in corrispondenza di tagli imposti dalle norme. La recente indagine sul fabbisogno di personale - condotta ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 165/2001 - ha confermato come l'attuale dotazione organica del personale non dirigenziale non possa essere considerata sovrastimata. L'indagine, al contrario, ha fatto rilevare un fabbisogno di circa 400 unità superiore alle 11.040 unità previste dalla dotazione organica in vigore. Considerando gli effetti dei piani di razionalizzazione ancora in corso, connessi alla recente revisione organizzativa, si ritiene di poter affermare che - a parità di condizioni - l'attuale dotazione organica rifletta con buona approssimazione - salvi gli effetti di ulteriori iniziative di riordino - il fabbisogno di personale. Ne consegue che l'attuale numero di effettivi appare insoddisfacente, ma, soprattutto, che la situazione minaccia di peggiorare rapidamente nei prossimi anni in corrispondenza di flussi in uscita non inferiori alle 350 unità annue. L'Agenzia in passato non ha attuato politiche per favorire l'uscita di personale, per cui, nonostante i recenti mutamenti normativi in materia pensionistica, non si prevedono consistenti diminuzioni nei flussi in uscita. Sommando algebricamente alle carenze registrate a fine 2011 le uscite che verosimilmente si verificheranno nel corso del 2012, si perviene alla stima di una carenza complessiva a fine 2012 pari a 2.207 unità , così ripartita: 141 dirigenti, 1.250 unità di terza area, 763 unità di seconda area e 53 unità di prima area. Prima di procedere alla descrizione delle principali azioni di acquisizione del personale che verranno attivate a copertura delle carenze così quantificate, è bene ricordare che le assunzioni consentite dalla normativa vigente sul turn over per gli anni 2012-2014 ammonterebbero solo a circa 220 unità equivalenti di terza area F1, di cui circa 77 unità per il 2012. Con riferimento all'area della dirigenza, nelle more della definizione delle procedure concorsuali avviate e programmate - tra cui il concorso per la copertura di sessantanove posizioni dirigenziali di seconda fascia - per l'anno 2012 si ritiene di poter acquisire 3 unità di personale attraverso la procedura di mobilità volontaria attivata a fine 2011. Una parte rilevante delle carenze riferibili alla terza area (550 unità ) è stata recentemente coperta a seguito della definizione delle procedure interne per il passaggio dalla seconda alla terza area funzionale - indette con Determinazione Direttoriale n. 30205 del 4 novembre 2010. L'art. 1, comma 4 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 ha reso possibile l'assunzione di tale personale in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti. Le restanti carenze verranno coperte con l'acquisizione di professionalità tecniche utili al potenziamento delle strutture operative. In particolare, verranno assunte 50 unità , che risulteranno vincitrici della procedura selettiva per il reclutamento di cinquanta ingegneri (autorizzazione al bando con D.P.C.M. del 30 novembre 2010). Un'ulteriore unità di terza area potrebbe essere acquisita attraverso una ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 32 del vigente CCNL. A tali acquisizioni si devono sommare le assunzioni di personale appartenente alle 24 categorie protette, non rientranti nel vincolo assunzionale, stimate in un totale di 45 unità , di cui 25 di seconda area e 20 di prima area. Qualora si riuscisse a realizzare tutte le azioni di acquisizione sopra descritte, considerando che i cinquanta ingegneri non verranno assunti prima del mese di dicembre, il numero medio degli effettivi a fine 2012 risulterebbe di circa 9.100 unità , rimanendo largamente al di sotto della dotazione organica e comunque inferiore alla media degli effettivi degli ultimi dieci anni. Fermo restando quindi l'attuale quadro normativo, l'istituto della mobilità ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 resta l'unico strumento per raggiungere un numero di dipendenti confrontabile con l'attuale fabbisogno. L'Agenzia ha in corso di attuazione un piano di mobilità per 388 unità che dispiegherà i suoi effetti solo dalla seconda metà del 2012, a causa dei rallentamenti imposti dai dubbi interpretativi, poi risolti positivamente, sull'applicabilità alle Agenzie fiscali dell'1, comma 3 del decreto legge 138/2011. Si ritiene altresì di dover procedere, sempre entro il 2012, al reclutamento di ulteriori 115 unità . Occorre tuttavia considerare che, non dipendendo dalla volontà di una sola Amministrazione, la piena realizzazione di piani di mobilità di queste dimensioni è difficile a conseguirsi. In assenza di ulteriori vincoli normativi, ponderando gli ingressi programmati con i tempi di attuazione, è ragionevole stimare che - con notevole impegno - l'Agenzia possa arrivare a una consistenza media di circa 9. 396 unità (tabella 1). Se si tiene conto della riduzione della disponibilità di risorse dovuta al part-time (circa 120 unità ) la consistenza media del personale in servizio nel corso del 2012 si riduce a circa 9.200. Per assolvere ai nuovi compiti e intensificare le attività tradizionali sarebbe, tuttavia, necessario recuperare un numero di effettivi almeno stabilmente superiore alla media storica. Per quanto concerne, infine, i contratti di formazione e lavoro, a fine 2011 residuano soltanto 5 unità di personale che prestano servizio con tale modalità il cui rapporto di lavoro, al compimento dell'anno di servizio minimo richiesto, verrà convertito a tempo indeterminato nel corso del 2012. non mi sembra ci sia spazio per tirocinanti o idonei-tirocinio o scorrimenti di graduatorie!!! voi che dite???? | |
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Da: ss | 08/09/2012 10:59:38 |
"Fermo restando quindi l'attuale quadro normativo, l'istituto della mobilità ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 resta l'unico strumento per raggiungere un numero di dipendenti confrontabile con l'attuale fabbisogno." Il passaggio che mi fa più incazzare è questo!!!! Nell'attuale quadro normativo ci sarebbe pure il Milleproroghe...ma evidentemente AD si è accordata con i sindacati che vogliono lo scorrimento degli interni e non il nostro!!!! | |
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Da: ss | 08/09/2012 11:13:44 |
Ecco un comunicato UIL...a conferma del post precedente Passaggi di Area Anche questo argomento è molto sentito dai colleghi interessati; lo abbiamo detto più volte e lo abbiamo scritto… la nostra atipicità va difesa e va riconosciuta anche nella crescita professionale. Le richieste pervenute in questi giorni sono riferite ad una presunta mancanza di attenzione dei sindacati per quei colleghi che non sono vincitori ma risultano in posizione utile nella graduatoria esistente, che non possono essere assoggettate alla nostra organizzazione. Le richieste da noi avanzate per iscritto e sul tavolo nazionale hanno sempre trovato appoggio in luogo dell'organizzazione interna delle dogane, tantè che nella riunione di fine aprile l'Agenzia comunicava l'intenzione di aumentare la percentuale di unità della terza area a discapito della seconda area, comunicando inoltre la non assunzione dei tirocinanti delle Entrate. E' anche vero che da due anni a questa parte facciamo i conti con una funzione pubblica che tende a vincolare ed a limitare piuttosto che ragionare in termini oggettivi e di reale necessità . A rafforzare la nostra posizione su tale argomento sono anche le richieste fatte in passato sia per l'ampliamento delle unità previste per il concorso del 2001(tramite il turn-over) e sia per il conteggio delle unità previste per il concorso del 2010 in quanto le concertate 550 posizioni a nostro avviso non erano sufficienti per compensare negli anni il numero di entrate nella terza area (né chiedevamo 750); per tali richieste non esaudite la UIL non firmò la concertazione del 23 dicembre del 2008. Questa è la storia e questa è la situazione attuale; lo chiederemo ancora con forza, coinvolgeremo anche gli altri sindacati perché sulla crescita professionale l'obiettivo della tutela dei lavoratori deve essere un obiettivo comune. | |
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