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emendamento 1000 proroghe e idonei tirocinio AE 2010..ci siete??
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Da: ma lo capite o no01/01/2015 20:26:35
che quest'anno l'AE ha bandito ben 3 concorsi (per dirigenti, funzionari tecnici e funzionari amministrativi per Bolzano) strafottendosene degli autodefinitisi "idonei endoprocedimenali"? Mettete le chiappe sulla sedia e studiate per il prossimo concorso!
Rispondi

Da: Realista01/01/2015 20:35:23
Ah già, m'ero scordato del concorso per Bolzano. Il che conferma quanto ho detto prima.
Rispondi

Da: dura lex sed lex02/01/2015 05:10:07
L'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009 relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale n. 101 del 30 dicembre 2008, è prorogata al 30 giugno 2015. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente.
Rispondi

Da: Hihihihi...02/01/2015 09:06:23
...
Rispondi

Da: emendamendo mille proroghe lex specialis02/01/2015 09:37:31
Interrogazione a risposta scritta 4-01984
presentato da
IACONO Maria
testo di
Venerdì 27 settembre 2013, seduta n. 86
IACONO. " Al Ministro dell'economia e delle finanze. " Per sapere - premesso che:
con norma contenuta nel decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, all'articolo 1, comma 4-bis, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è stato introdotto il principio secondo cui, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, l'agenzia delle dogane, l'agenzia del territorio e l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, devono attingere, fino al loro completo esaurimento, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente;
l'articolo 1, comma 558, della legge 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013), ha prorogato sino al 31 dicembre 2013 l'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico - prevista dall'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 - pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributario presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie, speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008;
è innegabile che nelle amministrazioni finanziarie ed in particolare nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sussistano e permangono rilevantissime carenze di organico nella terza area funzionale, come più volte espresso dai sindacati di categoria, nonostante la riduzione del 10 per cento delle piante organiche previste dall'articolo 23-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012;
la lotta ferrea all'evasione fiscale è una priorità dell'attuale Governo e le risorse impiegate a tale fine portano un beneficio enormemente superiore rispetto al costo per finanziarle. Tra l'altro, come già evidenziato sopra, ai fini dell'assunzione, sussiste parte della risorsa finanziaria necessaria (comma 559 dell'articolo 1 della legge di stabilita per il 2013) e per l'avvio al tirocinio possono essere utilizzati parte dei fondi finalizzati ai tirocini formativi per nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente;
l'agenzia delle dogane e dei monopoli (come evidenziato nella bozza di convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2013-2015 e come comunicato alle organizzazioni sindacali nella seduta del 26 giugno 2013 in sede di presentazione del piano aziendale 2013) intenderebbe procedere, a giudizio dell'interrogante in contrasto con le norme vigenti, con il reclutamento di nuovo personale tramite procedure di mobilità anche interne per la copertura dei posti in terza area, generando in tal modo ulteriore contenzioso;
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli inoltre ha fatto presente che, con delibera del Comitato di gestione dell'Agenzia delle dogane n. 151 del 24 maggio 2011 e stato modificato l'articolo 17 del relativo regolamento di amministrazione (disciplinante le procedure di selezione per l'accesso dall'esterno), con l'eliminazione dello stage teorico-pratico. Pertanto, quand'anche si ritenesse che l'iter concorsuale possa essere completato presso tale Agenzia, la fase dello stage teorico-pratico non potrebbe essere realizzata, stante la mancanza di una norma regolamentare che la preveda e la disciplini compiutamente;
in rispetto del principio della gerarchia delle fonti, il tirocinio o stage teorico pratico come modalità di reclutamento del personale da parte delle Agenzie fiscali e delle dogane, previsto abrogato mediante delibera del comitato di gestione, che è un organo sotto ordinato al Governo, può essere ripristinato non solo per legge o atto equiparato ma anche mediante regolamento governativo o ministeriale -:
quali iniziative abbia previsto il Ministro per evitare che si eludano i dettami di legge;
quali siano le procedure per garantire il diritto degli idonei allo scorrimento della graduatoria così come stabilito dalla norma;
se e quali iniziative intenda assumere il Governo al fine di reintrodurre lo stage teorico-pratico soppresso da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con delibera del Comitato di gestione n. 151 del 24 maggio 2011 che ha modificato l'articolo 17 del relativo regolamento di amministrazione (disciplinante le procedure di selezione per l'accesso dall'esterno). (4-01984
Rispondi

Da: monaco102/01/2015 09:40:13
Bocciato mettiti a studiare
Rispondi

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Da: Hihihihi...02/01/2015 09:40:53
...
Rispondi

Da: Dedicato a DURA LEX SED LEX02/01/2015 09:43:48
https://www.youtube.com/watch?v=s6SAd5XseGk
Rispondi

Da: Inoltre02/01/2015 10:11:28
l'emendamento in sé non è una lex...
Rispondi

Da: Legislatore02/01/2015 11:19:32
Il disco è proprio andato ahahahahahhahaah
Rispondi

Da: Realista02/01/2015 11:47:01
@Legislatore Decisamente...
In teoria già da oggi potrebbe uscire un nuovo bando, atteso che la legge sulla v.d. è divenuta efficace da ieri. Purtroppo è intervenuta quella ferale legge di stabilità a complicare le cose, per cui temo che si dovrà attendere la procedura di ricognizione. A tal proposito, m'auguro che l'AE si sbrighi nell'arco d'un mese.
Rispondi

Da: 41 MI  02/01/2015 11:51:22
https://m.facebook.com/?_rdr#!/groups/144793375560298?ref=m_notif&notif_t=group_comment_reply
Rispondi

Da: l''agenzia può fare quello che vuole ma poi........02/01/2015 14:43:50
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

della sentenza del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA: SEZIONE I n. 487/2013, resa tra le parti, concernente selezione pubblica



4.- Quanto al merito, come si desume dalle premesse in fatto, la causa pone essenzialmente la questione della legittimità della indizione nel 2012 della nuova procedura concorsuale in presenza di una graduatoria ancora valida di precedente tornata concorsuale ( risalente al 2006), da utilizzare per la copertura di posti di profilo identico a quello cui si riferisce il nuovo bando concorsuale.

Come è noto, sulla questione è intervenuta l'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato ( Ad. plen. n 14 del 28 luglio 2011) che ha fissato il principio di diritto secondo cui, in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l'amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l'indizione di un nuovo concorso in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti.

5. Facendo applicazione di tale principio alla fattispecie che ne occupa, la questione rilevante si concentra sulla verifica della congruità e della sufficienza della motivazione con la quale l'Università appellante ha inteso dar corso alla indizione del nuovo concorso invece che utilizzare, per le assunzioni di dieci unità di personale di categoria C, la graduatoria ancora vigente in cui figuravano le originarie ricorrenti.

6.- Le parti appellanti assumono che tale motivazione sarebbe stata compiutamente articolata negli atti preparatori l'indizione del concorso ( i.e, la delibera del Consiglio di amministrazione dell'università del 16 ottobre 2012 ed il decreto rettorale n. 1921 del 12 ottobre 2012) e sarebbe compendiata nella manifestata esigenza dell'ateneo di dotarsi di personale già qualificato avuto riguardo soprattutto alle significative modifiche normative intervenute, a seguito della entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, nell'ordinamento delle università. Tale esigenza l'Università di Perugia non avrebbe potuto adeguatamente soddisfare a mezzo dell'assunzione dei soggetti idonei, in ragione del fatto che costoro non avevano evidentemente affrontato, nella preparazione del loro concorso, le rilevanti novità introdotte, anche nel settore amministrativo e contabile, dalla richiamata legge di riforma del sistema universitario.

Nella prospettazione delle parti appellanti, l'impatto di tale novella legislativa sarebbe ex se desumibile dalla necessità, per tutte le università, di adottare nuovi statuti e nuovi regolamenti attuativi, di tal che già solo tale circostanza integrerebbe gli estremi della motivazione sufficiente a base della scelta dell'ateneo perugino di indire un nuovo concorso per dotarsi da subito di personale più qualificato sul piano dell'aggiornamento professionale.

Sul punto, il giudice di primo grado ha ritenuto che la descritta sopravvenienza normativa non potesse ex se rappresentare motivazione sufficiente della obliterazione delle posizioni di legittimo affidamento in capo ai soggetti idonei figuranti in una graduatoria ancora valida ed efficace, tanto più che, nella comparazione delle prove selettive delle distinte tornate concorsuali ( del 2006 e del 2012), non erano ravvisabili differenze contenutistiche degli esami tali da escludere la sostanziale omogeneità delle prove idoneative, avuto riguardo anche alla consistenza delle novità introdotte dalla legge sopravvenuta in tema di ordinamento amministrativo e contabile delle università.

7.- Il Collegio ritiene che le osservazioni del giudice di primo grado siano condivisibili.

Va premesso che, in presenza di graduatorie valide ed efficaci, alla provvista di nuovo personale l'amministrazione deve provvedere normalmente attraverso lo scorrimento delle stesse.

In tale situazione fattuale, la possibilità di bandire un nuovo concorso costituisce ipotesi eccezionale, considerata con sfavore dal legislatore più recente, in quanto contraria ai principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa ( art. 1 della legge 7 agosto 1990n. 241), principi applicabili evidentemente anche alla fase organizzativa in cui l'amministrazione stabilisce tempi e modalità con cui far luogo alla provvista di nuovo personale.

A tale conclusione si perviene agevolmente se si esamina, con un breve excursus storico, la normativa di riferimento.

Dalla previsione del Testo unico degli impiegati civili dello Stato (d. P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), il cui articolo 8, come modificato dall'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305, stabiliva che l'amministrazione ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, si è passati ad una previsione normativa, a regime, inserita nel regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (art. 15, comma 7, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487), che ha previsto che le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Si è discusso se già con l'introduzione di tale previsione generale, sia pure di normazione secondaria, che non evocava la semplice "facoltà" per le amministrazioni di attingere alla graduatoria degli idonei, le amministrazioni non vi fossero tenute, salvo motivate ipotesi derogatorie.

Tuttavia, a dare all'istituto della utilizzazione delle graduatorie concorsuali la dignità di regola generale per le assunzioni di personale pubblico, introdotta con disposizione di rango legislativo, è stato l'art. 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che ha aggiunto il comma 5 ter all'art. 35 del d..lgs. 165/2001; in base a tale ultima disposizione, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Anche per il settore degli enti locali, l'art. 91, comma 4, del d.lgs. 267 del 2000 (recante il Testo unico degli enti locali) ha previsto che "per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo".

In definitiva, l'art. 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel prevedere che le graduatorie concorsuali hanno validità triennale, decorrenti dalla loro pubblicazione, ha introdotto a regime un istituto ordinario di reclutamento del personale pubblico, positivizzato da una fonte di rango legislativo e non più dal solo regolamento generale dei concorsi (d.P.R. n. 487 del 1994): l'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto generale di utilizzazione delle graduatorie per "scorrimento" è poi riferito, indistintamente, a tutte le amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo.

8.- In tale consolidato quadro normativo, appare naturale ritenere, nel solco di quanto affermato nella già richiamata sentenza della Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, che la scelta dell'amministrazione di bandire un nuovo concorso, pur in presenza di soggetti idonei che potrebbero soddisfare le medesime esigenze, vada scrutinata con particolare rigore, posto che la stessa risulta configgente con i suindicati principi desumibili dalla legislazione più recente ( ispirati, come detto, da esigenze di contenimento della spesa pubblica e di rapidità ed efficacia dell'azione amministrativa)..

Nella fattispecie concreta oggetto di causa, il Collegio ritiene, non diversamente da quanto opinato dai giudici di primo grado, che una semplice sopravvenienza normativa, per quanto di grande impatto sull'assetto ordinamentale delle università italiane, non possa rappresentare motivazione sufficiente della determinazione di far luogo a nuova selezione di personale di categoria C, in presenza di candidati già utilmente selezionati per il medesimo profilo di inquadramento.

Il continuo fluire della legislazione, le sue modifiche a scansioni temporali ravvicinate attraverso grandi riforme ordinamentali ( cui seguono spesso "controtriforme") sono ormai tratti indistinguibili coessenziali e comuni ad ogni settore della pubblica amministrazione e la stessa legge n. 240 del 2010 (recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) si inserisce in tale frequente prassi normativa, che si sostanzia nel continuo mutamento del quadro normativo di riferimento e di per sé elide, a parer del Collegio, la consistenza della motivazione addotta dall'Università appellante, a sostegno dell'opzione del nuovo concorso, negli atti preparatori la determinazione indittiva.

In particolare, non appare convincente l'argomento, più volte ripreso negli scritti difensivi delle amministrazioni appellanti come delle appellanti incidentali, che attribuisce valore dirimente alla comparazione sul piano del "merito" tra gli idonei del precedente concorso ed i vincitori del successivo, per ricavarne:

una sicura minore professionalità del personale che figura nella graduatoria del concorso bandito nel 2006 ( il che, con analoghi argomenti potrebbe estendersi al personale già in servizio) rispetto al personale da selezionare a mezzo di nuovo concorso;

la conseguente e non auspicata prospettiva, nell'ipotesi dell'assunzione degli idonei, di dover investire per l'aggiornamento professionale del personale.

9.- Ritiene il Collegio che tali considerazioni, pur se non prive di elementi di suggestività, non siano tuttavia sufficienti ad integrare la motivazione della determinazione dell'università di Perugia di far luogo a nuovo concorso.

A parte quanto si dirà più oltre sulla distinzione tra gli idonei ed i vincitori di una selezione pubblica sul piano del "merito", vale qui osservare che se la legittima preoccupazione dell'amministrazione universitaria è quella di evitare, a mezzo della selezione di personale più qualificato, la spesa necessaria per l'aggiornamento professionale, anche la indizione del nuovo concorso è scelta non pienamente coincidente con detta finalità ( considerati i tempi ed i costi di una procedura concorsuale); dal che discenderebbe una certa contraddittorietà ( i.e. incongruità ) della motivazione addotta a sostegno della determinazione di indire il concorso.

Inoltre, l'esigenza dell'aggiornamento professionale costituisce, a cicli temporali ricorrenti, una necessità ineludibile per tutto il personale dipendente posto che ogni novità normativa ( e non solo) che incida sul rapporto di lavoro impone il suo pieno apprendimento ai fini del miglioramento delle prestazioni in una logica di sempre maggiore efficienza del servizio.

Di tal che, nella fattispecie concreta, anche in ipotesi di assunzione in servizio di tutti i vincitori del nuovo concorso del 2012, ben difficilmente l'Università di Perugia avrebbe potuto sottrarsi, come dalla stessa prospettato, all'onere dell'aggiornamento professionale di tutto il proprio personale pena, al contrario, un deterioramento dei servizi amministrativi offerti all'utenza.

10.- Tali considerazioni, peraltro, non risultano sminuite dal dato fattuale, che può riconoscersi come vero, attinenti alla non piena sovrapponibilità delle prove d'esame delle distinte tornate concorsuali del 2006 e del 2012, stante la obiettiva parziale diversità dei contenuti delle prove scritte a risposta multipla ( nel primo concorso, evidentemente, nessun riferimento vi era alla riforma recata dalla legge n. 240 del 2010) nonchè di alcune materie aggiuntive ( diritto costituzionale e contabilità pubblica), introdotte nelle prove orali del concorso bandito nel 2012.

E però, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, con motivazione esauriente e condivisibile, la pur non coincidente declinazione, sul piano oggettuale, delle prove d'esame delle distinte tornate concorsuali, non può rappresentare elemento sufficiente a legittimare la obliterazione delle graduatorie ancora valide, trattandosi di differenze contenutistiche non incidenti sull'efficacia del primo concorso (che comunque ha assicurato l'assunzione in ruolo dei vincitori) quale metodo selettivo dei candidati.

11.- In definitiva, il Collegio è persuaso che le statuizioni della impugnata sentenza meritino conferma, non risultando scalfite dalle censure d'appello nonché dalle analoghe doglianze articolate a mezzo del ricorso incidentale in appello dai controinteressati di primo grado.

12.- Da ultimo, quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalle parti appellate ( controinteressate di primo grado), in relazione alla ipotizzata violazione degli artt.3, 51 e 97 della Costituzione, delle disposizioni normative (in particolare: art. 17, comma 19, del d.l. n. 78 del 2009; art.1, comma 1 del d.l. n. 225 del 2010; art.1, comma 4 del d.l. n. 216 del 2011) che hanno di fatto prorogato la validità delle graduatorie concorsuali, il Collegio è del parere che la questione sia manifestamente infondata.

Secondo la prospettazione delle parti riferenti, le citate disposizioni normative, prorogando oltre ogni limite ragionevole di tempo, la durata della validità delle graduatorie concorsuali recherebbero un vulnus al principio meritocratico insito nella scelta costituzionale del concorso ( art. 97 Cost.) quale ordinaria modalità di accesso al pubblico impiego e di strumento atto a selezionare i più capaci e meritevoli. Inoltre, tali disposizioni normative, nel loro effetto di assicurare l'ultrattività delle graduatorie ben oltre il termine ordinario della loro validità, integrerebbero un ostacolo nell'accesso agli impieghi dei soggetti che hanno conseguito in epoca più recente i titoli di studio richiesti ai fini partecipativi, con violazione degli artt. 3 e 51 Cost...

13.- Ritiene il Collegio che tali considerazioni non siano condivisibili.

L'utilizzazione delle graduatorie non reca deroga alla regola costituzionale del concorso atteso che, casomai, ne consente la massima applicazione.

Se un soggetto figura in una graduatoria concorsuale quale idoneo è perché ha superato le relative prove d'esame ed è stato giudicato meritevole, in via astratta, di occupare il posto per la cui copertura il concorso è stato bandito. Se ciò non è accaduto è solo per una contingenza di tipo "accidentale", e cioè per l'insufficienza dei posti messi a concorso in rapporto ai soggetti giudicati idonei; ma se, e nella misura in cui, tale limite quantitativo dovesse venir meno ( a fronte, ad esempio, di nuove esigenze di provvista di personale), nessun ostacolo dovrebbe frapporsi all'assunzione di un soggetto che è già stato giudicato idoneo ad essere inserito in ruolo, sempre che lo stesso risulti inserito in una graduatoria ancora valida ed efficace.

In via puramente astratta, se è pur vero che i soggetti idonei seguono in graduatoria i vincitori sicchè, nell'ambito della stessa tornata concorsuale, tra i primi ed i secondi sussiste un differenza sul piano del diverso "merito" ad ottenere il posto ( tant'è che nell'immediato vengono appunto assunti, di regola, soltanto i vincitori), alle medesime conclusioni non è possibile pervenire, quantomeno nei medesimi termini di certezza, se si prendono in esame distinte tornate concorsuali.

Si vuol dire, in sostanza, che su un piano teorico, un soggetto idoneo in una tornata concorsuale non si trova necessariamente in una posizione deteriore, quanto al "merito", rispetto al vincitore di altro concorso, posto che potrebbe avere ottenuto, in tesi, un maggior punteggio nei titoli e nelle prove d'esame.

La sostenibilità astratta di tale tesi dimostra che non appare pertinente il richiamo al principio meritocratico insito nella scelta costituzionale del concorso quale modalità preferenziale di accesso ai pubblici impieghi.

Quanto al preteso ostacolo nell'accesso agli impieghi, va osservato che è ben vero che le citate leggi di proroga hanno dilatato in modo significativo i termini di validità delle graduatorie concorsuali. Nondimeno ciò è avvenuto, con scelta discrezionale e non irragionevole del legislatore, per soddisfare esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, a comprova della maggiore economicità della scelta di utilizzare le graduatorie per scorrimento piuttosto che far luogo a nuovo concorso.

14.- In definitiva, gli appelli, principale ed incidentale, vanno respinti.

15.- Ricorrono tuttavia giusti motivi, tenuto conto della particolarità della vicenda trattata , per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello ( rg n. 8440/13), come in epigrafe proposto, nonché sull'appello incidentale proposto da
, li respinge e conferma la impugnata sentenza.

Spese del presente grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
      
      
Rispondi

Da: Chiamate la neuro...02/01/2015 15:02:26
...
Rispondi

Da: monaco1102/01/2015 16:03:05
Ora avra una paura
Rispondi

Da: responsabilità erariale02/01/2015 16:22:19
Va premesso che, in presenza di graduatorie valide ed efficaci, alla provvista di nuovo personale l'amministrazione deve provvedere normalmente attraverso lo scorrimento delle stesse.

In tale situazione fattuale, la possibilità di bandire un nuovo concorso costituisce ipotesi eccezionale, considerata con sfavore dal legislatore più recente, in quanto contraria ai principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa ( art. 1 della legge 7 agosto 1990n. 241), principi applicabili evidentemente anche alla fase organizzativa in cui l'amministrazione stabilisce tempi e modalità con cui far luogo alla provvista di nuovo personale.
Rispondi

Da: Legislatore02/01/2015 16:23:34
Manca ancora questa hahahahaahaahahahaahahaha:
L'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009 relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale n. 101 del 30 dicembre 2008, è prorogata al 30 giugno 2015. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente.
Rispondi

Da: aspetta02/01/2015 16:30:33
adesso arriva anche quella della IACONO...
Rispondi

Da: Ahahahahahahah...02/01/2015 16:35:29
Chiudete questo manicomio di 3D!
Rispondi

Da: in effetti02/01/2015 17:20:54
l'esigenza di recuperare in fretta ingenti capitali frutto di evasione fiscale attraverso funzionari dotati di ottime competenze e la cui preparazione non risalga a cinque anni fa, integra proprio gli estremi di eccezionalità tali da consentire all'AE di bandire un nuovo concorso senza che le si possa eccepire alcunché (con buona pace dei bocciati autodefinitisi "ideonei endoprocedimentali")...
Rispondi

Da: Inutile replicare...02/01/2015 17:35:37
Continuerà a postare la solita manfrina anche quando sarà scaduta la proroga, non si fermerà più.
Rispondi

Da: responsabilit erariale02/01/2015 18:51:56
Secondo la prospettazione delle parti riferenti, le citate disposizioni normative, prorogando oltre ogni limite ragionevole di tempo, la durata della validità delle graduatorie concorsuali recherebbero un vulnus al principio meritocratico insito nella scelta costituzionale del concorso ( art. 97 Cost.) quale ordinaria modalità di accesso al pubblico impiego e di strumento atto a selezionare i più capaci e meritevoli. Inoltre, tali disposizioni normative, nel loro effetto di assicurare l'ultrattività delle graduatorie ben oltre il termine ordinario della loro validità, integrerebbero un ostacolo nell'accesso agli impieghi dei soggetti che hanno conseguito in epoca più recente i titoli di studio richiesti ai fini partecipativi, con violazione degli artt. 3 e 51 Cost...

13.- Ritiene il Collegio che tali considerazioni non siano condivisibili.

L'utilizzazione delle graduatorie non reca deroga alla regola costituzionale del concorso atteso che, casomai, ne consente la massima applicazione.

Se un soggetto figura in una graduatoria concorsuale quale idoneo è perché ha superato le relative prove d'esame ed è stato giudicato meritevole, in via astratta, di occupare il posto per la cui copertura il concorso è stato bandito. Se ciò non è accaduto è solo per una contingenza di tipo "accidentale", e cioè per l'insufficienza dei posti messi a concorso in rapporto ai soggetti giudicati idonei; ma se, e nella misura in cui, tale limite quantitativo dovesse venir meno ( a fronte, ad esempio, di nuove esigenze di provvista di personale), nessun ostacolo dovrebbe frapporsi all'assunzione di un soggetto che è già stato giudicato idoneo ad essere inserito in ruolo, sempre che lo stesso risulti inserito in una graduatoria ancora valida ed efficace.

In via puramente astratta, se è pur vero che i soggetti idonei seguono in graduatoria i vincitori sicchè, nell'ambito della stessa tornata concorsuale, tra i primi ed i secondi sussiste un differenza sul piano del diverso "merito" ad ottenere il posto ( tant'è che nell'immediato vengono appunto assunti, di regola, soltanto i vincitori), alle medesime conclusioni non è possibile pervenire, quantomeno nei medesimi termini di certezza, se si prendono in esame distinte tornate concorsuali.

Si vuol dire, in sostanza, che su un piano teorico, un soggetto idoneo in una tornata concorsuale non si trova necessariamente in una posizione deteriore, quanto al "merito", rispetto al vincitore di altro concorso, posto che potrebbe avere ottenuto, in tesi, un maggior punteggio nei titoli e nelle prove d'esame.

La sostenibilità astratta di tale tesi dimostra che non appare pertinente il richiamo al principio meritocratico insito nella scelta costituzionale del concorso quale modalità preferenziale di accesso ai pubblici impieghi.

Quanto al preteso ostacolo nell'accesso agli impieghi, va osservato che è ben vero che le citate leggi di proroga hanno dilatato in modo significativo i termini di validità delle graduatorie concorsuali. Nondimeno ciò è avvenuto, con scelta discrezionale e non irragionevole del legislatore, per soddisfare esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, a comprova della maggiore economicità della scelta di utilizzare le graduatorie per scorrimento piuttosto che far luogo a nuovo concorso.
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Da: GRAZIE!02/01/2015 20:14:22
sentenza molto interessante e utile per gli idonei (veri), sicuramente non per i BOCCIATI
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Da: DURA LEX SED LEX/bis02/01/2015 20:42:37
Ancora confondete gli idonei FINALI con gli pseudoidonei endoprocedimentali. Senza contare il fatto di qui si considera un banale emendamento come una legge, arrivando addirittura a dargli la qualifica di specialità! Mamma mia, quanta confusione. Ora capisco perché siete stati bocciati. Per la precisione quell'emendamento è confluito in una legge concernente le P.A. e non singoli specifici settori. Che sia una legge generale è pacifico, così come è pacifico che sia stata superata, nonché tacitamente abrogata in quella parte, dalla posteriore legge sulla v.d.
Al posto di autoilludervi, cominciate a studiare seriamente per il prossimo concorso.
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Da: ragazzi scusate... 02/01/2015 22:37:06
Io sono un idoneo endo-endoprocedimentale (ho fatto solo la prima prova e ho preso 24).Mi confermate che verro`presto assunto con la qualifica di dirigente?
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Da: DURA LEX SED LEX/bis02/01/2015 23:04:33
Secondo me ti fanno direttamente vicedirettore dell'AE.
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Da: Ti vedo molto confuso03/01/2015 08:09:52
Cioè stai parlando degli interni privi di titolo di studio, i quali senza concorso aperto all'esterno (il concorso interno addomesticato è una mera formalità), vogliono la progressione verticale automatica di massa, da uscieri, da bidelli, da personale ata, a funzionari amministrativi, premendo  nei confronti della frangia sindacale burocratica-parassitaria che aspira ad incarichi politici?
O di altro?
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Da: monaco103/01/2015 08:28:38
A lavorare!
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Da: sindacalista burocrate  parassita  privilegiato03/01/2015 09:42:07

Roma, 4 vigili su 5 malati a Capodanno. Cgil: "Ingiustificabili". La Uil li difende

Dopo avere cercato di convocare una assemblea sindacale proprio a ridosso della mezzanotte, 835 agenti sui mille inizialmente reperibili si sono segnati in malattia, o in permesso. Madia: "Punire gli irresponsabili". Marino: "Ne dovranno rendere conto". Il Garante: ipotesi sciopero selvaggio. E "l'epidemia" colpisce anche Atac e spazzini a Napoli

Ammalati e impegnati a donare il sangue. E così non potevano prestare servizio la notte di Capodanno. Che, peraltro, è pagata quattro volte quanto un turno normale. A scegliere questa via, o altre alternative per astenersi dal turno di lavoro dopo avere cercato di convocare un'assemblea sindacale proprio a ridosso della mezzanotte, sono stati centinaia di vigili urbani di Roma. Il risultato: 83,5% di assenze la notte del 31 dicembre. Sugli oltre mille agenti che inizialmente avevano dato la disponibilità, soltanto 165 erano effettivamente reperibili. All'origine delle assenze ci sarebbero questioni contrattuali, soprattutto la mancata equiparazione alle altre forze dell'ordine. E la questione da amministrativa è diventata subito politica. E' il presidente del Consiglio Matteo Renzi a prendere posizione: "Leggo di 83 vigili su 100 a Roma che non lavorano 'per malattia' il 31 dicembre. Ecco perché nel 2015 cambiamo le regole del pubblico impiego #Buon2015″. Segue il ministro per la Pubblica amministrazione Marianna Madia: "Ispettorato ministero Funzione Pubblica subito attivato per accertamenti violazioni e sollecito azioni disciplinari". E ha aggiunto di volere "premiare eccellenze che ci sono e punire irresponsabili". I sindacati si dividono. C'è chi, come il rappresentante della Uil della polizia municipale di Roma tira in ballo la donazione del sangue. C'è chi come la Cgil nazionale sottolinea come le "lotte sbagliate" danneggino tutti: "E' una brutta pagina", ha detto la segretaria Rossana Dettori, "per la pubblica amministrazione capitolina e per il lavoro pubblico. Da mesi il sindacato cerca di ricomporre una frattura causata dalla sordità dell'Amministrazione e del Comando della Polizia Municipale. Invano. Ma questo non giustifica atteggiamenti contrari alle norme e che ricadono sui cittadini". Mentre il Garante indaga per un sospetto sciopero selvaggio, il sindaco Ignazio Marino ha aperto un'inchiesta interna parlando di "assenze ingiustificate e ingiustificabili".
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Da: Bè?03/01/2015 11:17:49
Ancora nessuno che posta per la milionesima volta sentenze su idonei finali o il superato emendamento al 1000 proroghe? Niente solfa oggi?
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