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emendamento 1000 proroghe e idonei tirocinio AE 2010..ci siete??
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Da: bocciati bocciati13/01/2015 21:12:28
bocciati, falliti, inutili, parassiti
Rispondi

Da: dura lex sed lex13/01/2015 21:49:35
L'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009 relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale n. 101 del 30 dicembre 2008, è prorogata al 30 giugno 2015. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente.

Interrogazione a risposta scritta 4-01984
presentato da
IACONO Maria
testo di
Venerdì 27 settembre 2013, seduta n. 86
IACONO. " Al Ministro dell'economia e delle finanze. " Per sapere - premesso che:
con norma contenuta nel decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, all'articolo 1, comma 4-bis, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è stato introdotto il principio secondo cui, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, l'agenzia delle dogane, l'agenzia del territorio e l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, devono attingere, fino al loro completo esaurimento, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente;
l'articolo 1, comma 558, della legge 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013), ha prorogato sino al 31 dicembre 2013 l'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico - prevista dall'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 - pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributario presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie, speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008;
è innegabile che nelle amministrazioni finanziarie ed in particolare nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sussistano e permangono rilevantissime carenze di organico nella terza area funzionale, come più volte espresso dai sindacati di categoria, nonostante la riduzione del 10 per cento delle piante organiche previste dall'articolo 23-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012;
la lotta ferrea all'evasione fiscale è una priorità dell'attuale Governo e le risorse impiegate a tale fine portano un beneficio enormemente superiore rispetto al costo per finanziarle. Tra l'altro, come già evidenziato sopra, ai fini dell'assunzione, sussiste parte della risorsa finanziaria necessaria (comma 559 dell'articolo 1 della legge di stabilita per il 2013) e per l'avvio al tirocinio possono essere utilizzati parte dei fondi finalizzati ai tirocini formativi per nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente;
l'agenzia delle dogane e dei monopoli (come evidenziato nella bozza di convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2013-2015 e come comunicato alle organizzazioni sindacali nella seduta del 26 giugno 2013 in sede di presentazione del piano aziendale 2013) intenderebbe procedere, a giudizio dell'interrogante in contrasto con le norme vigenti, con il reclutamento di nuovo personale tramite procedure di mobilità anche interne per la copertura dei posti in terza area, generando in tal modo ulteriore contenzioso;
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli inoltre ha fatto presente che, con delibera del Comitato di gestione dell'Agenzia delle dogane n. 151 del 24 maggio 2011 e stato modificato l'articolo 17 del relativo regolamento di amministrazione (disciplinante le procedure di selezione per l'accesso dall'esterno), con l'eliminazione dello stage teorico-pratico. Pertanto, quand'anche si ritenesse che l'iter concorsuale possa essere completato presso tale Agenzia, la fase dello stage teorico-pratico non potrebbe essere realizzata, stante la mancanza di una norma regolamentare che la preveda e la disciplini compiutamente;
in rispetto del principio della gerarchia delle fonti, il tirocinio o stage teorico pratico come modalità di reclutamento del personale da parte delle Agenzie fiscali e delle dogane, previsto abrogato mediante delibera del comitato di gestione, che è un organo sotto ordinato al Governo, può essere ripristinato non solo per legge o atto equiparato ma anche mediante regolamento governativo o ministeriale -:
quali iniziative abbia previsto il Ministro per evitare che si eludano i dettami di legge;
quali siano le procedure per garantire il diritto degli idonei allo scorrimento della graduatoria così come stabilito dalla norma;
se e quali iniziative intenda assumere il Governo al fine di reintrodurre lo stage teorico-pratico soppresso da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con delibera del Comitato di gestione n. 151 del 24 maggio 2011 che ha modificato l'articolo 17 del relativo regolamento di amministrazione (disciplinante le procedure di selezione per l'accesso dall'esterno). (4-01984
Rispondi

Da: concorso ae13/01/2015 22:09:18
c'è un tipo che scrive del prossimo concorso questo, magari ne sapete qualcosa anche voi. Grazie a chi risponderà!
"se ci fosse stato befera sarebbe già stato bandito, Cicciottella ha bisogno di un pò di tempo per piazzare i suoi, ossia i visco boys convertiti al renzismo ma il concorso è pronto.

Cicciottella è una bambina, fatta a forma di bignèèèè, cantava qualcuno anni addietro e Rossella del bignè ha la forma e della bambina la golosità per cui i futuri funzionari ae saranno di preferenza 1.maschi, 2.giovani, 3.laureati in economia.

Ai capi sindacali del settore funzione pubblica, quelli che stilano gli elenchi dei raccomandati per questi posti, sono già arrivate queste linee guida.  "
Rispondi

Da: si ma così14/01/2015 07:16:18
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli inoltre ha fatto presente che, con delibera del Comitato di gestione dell'Agenzia delle dogane n. 151 del 24 maggio 2011 e stato modificato l'articolo 17 del relativo regolamento di amministrazione (disciplinante le procedure di selezione per l'accesso dall'esterno), con l'eliminazione dello stage teorico-pratico. Pertanto, quand'anche si ritenesse che l'iter concorsuale possa essere completato presso tale Agenzia, la fase dello stage teorico-pratico non potrebbe essere realizzata, stante la mancanza di una norma regolamentare che la preveda e la disciplini compiutamente;
in rispetto del principio della gerarchia delle fonti, il tirocinio o stage teorico pratico come modalità di reclutamento del personale da parte delle Agenzie fiscali e delle dogane, previsto abrogato mediante delibera del comitato di gestione, che è un organo sotto ordinato al Governo, può essere ripristinato non solo per legge o atto equiparato ma anche mediante regolamento governativo o ministeriale -:
quali iniziative abbia previsto il Ministro per evitare che si eludano i dettami di legge;
Rispondi

Da: come al solito14/01/2015 09:03:35
la lotta all'evasione fiscale in italia oggi e quasi inesistente di conseguenza pagano i soliti fessi che guarda caso si trovano fra i pensionati e i lavoratori dipendenti,percio in ae si va a rilento con i concorsi,con i tirocini (140 POSTI ARC ING)assunzioni di idonei (come dice la v.d.)...eccc.....
Rispondi

Da: Legislatore14/01/2015 10:47:24
...meno male che non assumono pure i bocciati...
Rispondi

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Da: penso che nel 2020 14/01/2015 11:58:00
saremo sempre qui a sperare di essere assunti o a sperare che esca il concorso...la verita` e` che Renzi non vuole spendete nemmeno un euro di soldipubblici per assumere nella P.A. Tutti i soldi devono essere utilizzati per appalti dati ai suoi amici imprenditori in cambio di laute mazzette.
Rispondi

Da: lotta evasione 14/01/2015 13:13:44
ma che c entra la lotta all evasione con l assunzione degli scarti delle precedenti selezioni?

Speriamo, per il bene dei conti pubblici, il nuovo direttore ae voglia davvero dei tecnici-economisti, giovani e preparati in buone università.
Rispondi

Da: bocciati bocciati15/01/2015 07:18:11
bocciati, incapaci a conseguire una laurea, bocciati in un concorso interno.
Bocciati in un concorso esterno.
Bocciati dal mercato del lavoro, incapaci a trovarsi un lavoro, che aspirano al posto pubblico .
Falliti.Nullafacenti. Gente inutile.
Rispondi

Da: bocciati bocciati15/01/2015 14:43:03
bocciati
analfabeti
parassiti
Rispondi

Da: x bocciati bocciati15/01/2015 15:50:41
premesso che nn sono un idoneo ma, dico, secondo te questi idonei nn hanno più partecipato ad un concorso o nn si sono cimentati nella pratica parcheggio in studi legali o di commercialisti fin'ora e passano il loro tempo a pregare le parche che sciolgano il filo del loro destino intrecciatosi nel vecchio concorso?

ma dai su, sii serio
Rispondi

Da: x sopra15/01/2015 16:43:06
ma lascialo perdere, pensa a quello che potrà produrre lui in un ufficio.....pensalo solo....
Rispondi

Da: bocciati bocciati15/01/2015 20:31:59
bocciati, incapaci a conseguire una laurea, bocciati in un concorso interno.
Bocciati in un concorso esterno.
Bocciati dal mercato del lavoro, incapaci a trovarsi un lavoro, che aspirano al posto pubblico .
Falliti.Nullafacenti. Gente inutile.
Rispondi

Da: xsopra16/01/2015 04:15:54
Non ti agitare a smentirti c'è questa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

della sentenza del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA: SEZIONE I n. 487/2013, resa tra le parti, concernente selezione pubblica



4.- Quanto al merito, come si desume dalle premesse in fatto, la causa pone essenzialmente la questione della legittimità della indizione nel 2012 della nuova procedura concorsuale in presenza di una graduatoria ancora valida di precedente tornata concorsuale ( risalente al 2006), da utilizzare per la copertura di posti di profilo identico a quello cui si riferisce il nuovo bando concorsuale.

Come è noto, sulla questione è intervenuta l'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato ( Ad. plen. n 14 del 28 luglio 2011) che ha fissato il principio di diritto secondo cui, in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l'amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l'indizione di un nuovo concorso in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti.

5. Facendo applicazione di tale principio alla fattispecie che ne occupa, la questione rilevante si concentra sulla verifica della congruità e della sufficienza della motivazione con la quale l'Università appellante ha inteso dar corso alla indizione del nuovo concorso invece che utilizzare, per le assunzioni di dieci unità di personale di categoria C, la graduatoria ancora vigente in cui figuravano le originarie ricorrenti.

6.- Le parti appellanti assumono che tale motivazione sarebbe stata compiutamente articolata negli atti preparatori l'indizione del concorso ( i.e, la delibera del Consiglio di amministrazione dell'università del 16 ottobre 2012 ed il decreto rettorale n. 1921 del 12 ottobre 2012) e sarebbe compendiata nella manifestata esigenza dell'ateneo di dotarsi di personale già qualificato avuto riguardo soprattutto alle significative modifiche normative intervenute, a seguito della entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, nell'ordinamento delle università. Tale esigenza l'Università di Perugia non avrebbe potuto adeguatamente soddisfare a mezzo dell'assunzione dei soggetti idonei, in ragione del fatto che costoro non avevano evidentemente affrontato, nella preparazione del loro concorso, le rilevanti novità introdotte, anche nel settore amministrativo e contabile, dalla richiamata legge di riforma del sistema universitario.

Nella prospettazione delle parti appellanti, l'impatto di tale novella legislativa sarebbe ex se desumibile dalla necessità, per tutte le università, di adottare nuovi statuti e nuovi regolamenti attuativi, di tal che già solo tale circostanza integrerebbe gli estremi della motivazione sufficiente a base della scelta dell'ateneo perugino di indire un nuovo concorso per dotarsi da subito di personale più qualificato sul piano dell'aggiornamento professionale.

Sul punto, il giudice di primo grado ha ritenuto che la descritta sopravvenienza normativa non potesse ex se rappresentare motivazione sufficiente della obliterazione delle posizioni di legittimo affidamento in capo ai soggetti idonei figuranti in una graduatoria ancora valida ed efficace, tanto più che, nella comparazione delle prove selettive delle distinte tornate concorsuali ( del 2006 e del 2012), non erano ravvisabili differenze contenutistiche degli esami tali da escludere la sostanziale omogeneità delle prove idoneative, avuto riguardo anche alla consistenza delle novità introdotte dalla legge sopravvenuta in tema di ordinamento amministrativo e contabile delle università.

7.- Il Collegio ritiene che le osservazioni del giudice di primo grado siano condivisibili.

Va premesso che, in presenza di graduatorie valide ed efficaci, alla provvista di nuovo personale l'amministrazione deve provvedere normalmente attraverso lo scorrimento delle stesse.

In tale situazione fattuale, la possibilità di bandire un nuovo concorso costituisce ipotesi eccezionale, considerata con sfavore dal legislatore più recente, in quanto contraria ai principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa ( art. 1 della legge 7 agosto 1990n. 241), principi applicabili evidentemente anche alla fase organizzativa in cui l'amministrazione stabilisce tempi e modalità con cui far luogo alla provvista di nuovo personale.

A tale conclusione si perviene agevolmente se si esamina, con un breve excursus storico, la normativa di riferimento.

Dalla previsione del Testo unico degli impiegati civili dello Stato (d. P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), il cui articolo 8, come modificato dall'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305, stabiliva che l'amministrazione ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, si è passati ad una previsione normativa, a regime, inserita nel regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (art. 15, comma 7, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487), che ha previsto che le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Si è discusso se già con l'introduzione di tale previsione generale, sia pure di normazione secondaria, che non evocava la semplice "facoltà" per le amministrazioni di attingere alla graduatoria degli idonei, le amministrazioni non vi fossero tenute, salvo motivate ipotesi derogatorie.

Tuttavia, a dare all'istituto della utilizzazione delle graduatorie concorsuali la dignità di regola generale per le assunzioni di personale pubblico, introdotta con disposizione di rango legislativo, è stato l'art. 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che ha aggiunto il comma 5 ter all'art. 35 del d..lgs. 165/2001; in base a tale ultima disposizione, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Anche per il settore degli enti locali, l'art. 91, comma 4, del d.lgs. 267 del 2000 (recante il Testo unico degli enti locali) ha previsto che "per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo".

In definitiva, l'art. 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel prevedere che le graduatorie concorsuali hanno validità triennale, decorrenti dalla loro pubblicazione, ha introdotto a regime un istituto ordinario di reclutamento del personale pubblico, positivizzato da una fonte di rango legislativo e non più dal solo regolamento generale dei concorsi (d.P.R. n. 487 del 1994): l'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto generale di utilizzazione delle graduatorie per "scorrimento" è poi riferito, indistintamente, a tutte le amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo.

8.- In tale consolidato quadro normativo, appare naturale ritenere, nel solco di quanto affermato nella già richiamata sentenza della Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, che la scelta dell'amministrazione di bandire un nuovo concorso, pur in presenza di soggetti idonei che potrebbero soddisfare le medesime esigenze, vada scrutinata con particolare rigore, posto che la stessa risulta configgente con i suindicati principi desumibili dalla legislazione più recente ( ispirati, come detto, da esigenze di contenimento della spesa pubblica e di rapidità ed efficacia dell'azione amministrativa)..

Nella fattispecie concreta oggetto di causa, il Collegio ritiene, non diversamente da quanto opinato dai giudici di primo grado, che una semplice sopravvenienza normativa, per quanto di grande impatto sull'assetto ordinamentale delle università italiane, non possa rappresentare motivazione sufficiente della determinazione di far luogo a nuova selezione di personale di categoria C, in presenza di candidati già utilmente selezionati per il medesimo profilo di inquadramento.

Il continuo fluire della legislazione, le sue modifiche a scansioni temporali ravvicinate attraverso grandi riforme ordinamentali ( cui seguono spesso "controtriforme") sono ormai tratti indistinguibili coessenziali e comuni ad ogni settore della pubblica amministrazione e la stessa legge n. 240 del 2010 (recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) si inserisce in tale frequente prassi normativa, che si sostanzia nel continuo mutamento del quadro normativo di riferimento e di per sé elide, a parer del Collegio, la consistenza della motivazione addotta dall'Università appellante, a sostegno dell'opzione del nuovo concorso, negli atti preparatori la determinazione indittiva.

In particolare, non appare convincente l'argomento, più volte ripreso negli scritti difensivi delle amministrazioni appellanti come delle appellanti incidentali, che attribuisce valore dirimente alla comparazione sul piano del "merito" tra gli idonei del precedente concorso ed i vincitori del successivo, per ricavarne:

una sicura minore professionalità del personale che figura nella graduatoria del concorso bandito nel 2006 ( il che, con analoghi argomenti potrebbe estendersi al personale già in servizio) rispetto al personale da selezionare a mezzo di nuovo concorso;

la conseguente e non auspicata prospettiva, nell'ipotesi dell'assunzione degli idonei, di dover investire per l'aggiornamento professionale del personale.

9.- Ritiene il Collegio che tali considerazioni, pur se non prive di elementi di suggestività, non siano tuttavia sufficienti ad integrare la motivazione della determinazione dell'università di Perugia di far luogo a nuovo concorso.

A parte quanto si dirà più oltre sulla distinzione tra gli idonei ed i vincitori di una selezione pubblica sul piano del "merito", vale qui osservare che se la legittima preoccupazione dell'amministrazione universitaria è quella di evitare, a mezzo della selezione di personale più qualificato, la spesa necessaria per l'aggiornamento professionale, anche la indizione del nuovo concorso è scelta non pienamente coincidente con detta finalità ( considerati i tempi ed i costi di una procedura concorsuale); dal che discenderebbe una certa contraddittorietà ( i.e. incongruità ) della motivazione addotta a sostegno della determinazione di indire il concorso.

Inoltre, l'esigenza dell'aggiornamento professionale costituisce, a cicli temporali ricorrenti, una necessità ineludibile per tutto il personale dipendente posto che ogni novità normativa ( e non solo) che incida sul rapporto di lavoro impone il suo pieno apprendimento ai fini del miglioramento delle prestazioni in una logica di sempre maggiore efficienza del servizio.

Di tal che, nella fattispecie concreta, anche in ipotesi di assunzione in servizio di tutti i vincitori del nuovo concorso del 2012, ben difficilmente l'Università di Perugia avrebbe potuto sottrarsi, come dalla stessa prospettato, all'onere dell'aggiornamento professionale di tutto il proprio personale pena, al contrario, un deterioramento dei servizi amministrativi offerti all'utenza.

10.- Tali considerazioni, peraltro, non risultano sminuite dal dato fattuale, che può riconoscersi come vero, attinenti alla non piena sovrapponibilità delle prove d'esame delle distinte tornate concorsuali del 2006 e del 2012, stante la obiettiva parziale diversità dei contenuti delle prove scritte a risposta multipla ( nel primo concorso, evidentemente, nessun riferimento vi era alla riforma recata dalla legge n. 240 del 2010) nonchè di alcune materie aggiuntive ( diritto costituzionale e contabilità pubblica), introdotte nelle prove orali del concorso bandito nel 2012.

E però, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, con motivazione esauriente e condivisibile, la pur non coincidente declinazione, sul piano oggettuale, delle prove d'esame delle distinte tornate concorsuali, non può rappresentare elemento sufficiente a legittimare la obliterazione delle graduatorie ancora valide, trattandosi di differenze contenutistiche non incidenti sull'efficacia del primo concorso (che comunque ha assicurato l'assunzione in ruolo dei vincitori) quale metodo selettivo dei candidati.

11.- In definitiva, il Collegio è persuaso che le statuizioni della impugnata sentenza meritino conferma, non risultando scalfite dalle censure d'appello nonché dalle analoghe doglianze articolate a mezzo del ricorso incidentale in appello dai controinteressati di primo grado.

12.- Da ultimo, quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalle parti appellate ( controinteressate di primo grado), in relazione alla ipotizzata violazione degli artt.3, 51 e 97 della Costituzione, delle disposizioni normative (in particolare: art. 17, comma 19, del d.l. n. 78 del 2009; art.1, comma 1 del d.l. n. 225 del 2010; art.1, comma 4 del d.l. n. 216 del 2011) che hanno di fatto prorogato la validità delle graduatorie concorsuali, il Collegio è del parere che la questione sia manifestamente infondata.

Secondo la prospettazione delle parti riferenti, le citate disposizioni normative, prorogando oltre ogni limite ragionevole di tempo, la durata della validità delle graduatorie concorsuali recherebbero un vulnus al principio meritocratico insito nella scelta costituzionale del concorso ( art. 97 Cost.) quale ordinaria modalità di accesso al pubblico impiego e di strumento atto a selezionare i più capaci e meritevoli. Inoltre, tali disposizioni normative, nel loro effetto di assicurare l'ultrattività delle graduatorie ben oltre il termine ordinario della loro validità, integrerebbero un ostacolo nell'accesso agli impieghi dei soggetti che hanno conseguito in epoca più recente i titoli di studio richiesti ai fini partecipativi, con violazione degli artt. 3 e 51 Cost...

13.- Ritiene il Collegio che tali considerazioni non siano condivisibili.

L'utilizzazione delle graduatorie non reca deroga alla regola costituzionale del concorso atteso che, casomai, ne consente la massima applicazione.

Se un soggetto figura in una graduatoria concorsuale quale idoneo è perché ha superato le relative prove d'esame ed è stato giudicato meritevole, in via astratta, di occupare il posto per la cui copertura il concorso è stato bandito. Se ciò non è accaduto è solo per una contingenza di tipo "accidentale", e cioè per l'insufficienza dei posti messi a concorso in rapporto ai soggetti giudicati idonei; ma se, e nella misura in cui, tale limite quantitativo dovesse venir meno ( a fronte, ad esempio, di nuove esigenze di provvista di personale), nessun ostacolo dovrebbe frapporsi all'assunzione di un soggetto che è già stato giudicato idoneo ad essere inserito in ruolo, sempre che lo stesso risulti inserito in una graduatoria ancora valida ed efficace.

In via puramente astratta, se è pur vero che i soggetti idonei seguono in graduatoria i vincitori sicchè, nell'ambito della stessa tornata concorsuale, tra i primi ed i secondi sussiste un differenza sul piano del diverso "merito" ad ottenere il posto ( tant'è che nell'immediato vengono appunto assunti, di regola, soltanto i vincitori), alle medesime conclusioni non è possibile pervenire, quantomeno nei medesimi termini di certezza, se si prendono in esame distinte tornate concorsuali.

Si vuol dire, in sostanza, che su un piano teorico, un soggetto idoneo in una tornata concorsuale non si trova necessariamente in una posizione deteriore, quanto al "merito", rispetto al vincitore di altro concorso, posto che potrebbe avere ottenuto, in tesi, un maggior punteggio nei titoli e nelle prove d'esame.

La sostenibilità astratta di tale tesi dimostra che non appare pertinente il richiamo al principio meritocratico insito nella scelta costituzionale del concorso quale modalità preferenziale di accesso ai pubblici impieghi.

Quanto al preteso ostacolo nell'accesso agli impieghi, va osservato che è ben vero che le citate leggi di proroga hanno dilatato in modo significativo i termini di validità delle graduatorie concorsuali. Nondimeno ciò è avvenuto, con scelta discrezionale e non irragionevole del legislatore, per soddisfare esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, a comprova della maggiore economicità della scelta di utilizzare le graduatorie per scorrimento piuttosto che far luogo a nuovo concorso.

14.- In definitiva, gli appelli, principale ed incidentale, vanno respinti.

15.- Ricorrono tuttavia giusti motivi, tenuto conto della particolarità della vicenda trattata , per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello ( rg n. 8440/13), come in epigrafe proposto, nonché sull'appello incidentale proposto da
, li respinge e conferma la impugnata sentenza.

Spese del presente grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
     
      
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Da: principio base16/01/2015 21:37:46
Va premesso che, in presenza di graduatorie valide ed efficaci, alla provvista di nuovo personale l'amministrazione deve provvedere normalmente attraverso lo scorrimento delle stesse.

In tale situazione fattuale, la possibilità di bandire un nuovo concorso costituisce ipotesi eccezionale, considerata con sfavore dal legislatore più recente, in quanto contraria ai principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa ( art. 1 della legge 7 agosto 1990n. 241), principi applicabili evidentemente anche alla fase organizzativa in cui l'amministrazione stabilisce tempi e modalità con cui far luogo alla provvista di nuovo personale.
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Da: x principio base17/01/2015 13:07:35
scusami hai idea del xché il nuovo concorso z forestali? grazie
Rispondi

Da: principio base17/01/2015 14:23:14
E' vietato indire nuovo concorsi.
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Da: 201617/01/2015 16:48:11
La legge di stabilità del 2015, invece, cambia le carte in tavola, introducendo tagli insostenibili alle spese correnti delle province (un miliardo nel 2015, due miliardi nel 2016, tre miliardi nel 2017) e una speciale disciplina per il loro personale, tanto pasticciata quanto poco rassicurante, nonostante i tranquillizzanti annunci del Governo.

Questa disciplina del personale prevista dalla legge di stabilità, che si articola in diverse fasi che dovrebbero concludersi entro il 31 dicembre 2016, introduce un nuovo generalizzato blocco delle  assunzioni in quasi tutte le pubbliche amministrazioni, smentendo, in modo evidente, le dichiarazioni di pochi mesi fa del Ministro Madia sul ricambio generazionale nella pubblica amministrazione.

"Il personale destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato secondo le previsioni di cui al comma 424 e in via subordinata con le modalità di cui al comma 425.".

Il comma 424, peraltro, prevede che :

"Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  …. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle."

Il comma 425, pur facendo riferimento ad una serie di amministrazioni centrali ed ai loro limiti assunzionali relativi agli anni 2015 e 2016, e con un richiamo assai più generico a vincitori di concorso delle graduatorie vigenti, prevede una disciplina pressoché identica a quella contenuta nel comma 424. Se ne ripota, dunque, il contenuto senza ulteriori commenti: 

"La Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle."
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Da: principio base17/01/2015 22:25:44
. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle."
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Da: 201617/01/2015 23:59:04
niente concorsi nessun scorimento.
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Da: principio base18/01/2015 07:33:21
E chi ha parlato il legislatore???????
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Da: xidoneiallaprimaprova18/01/2015 11:11:29
Sicuramente i bocciati restano a casa!
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Da: 201618/01/2015 11:15:35
Il legislaore (quello vero) ha introdotto un blocco generalizzato delle assunzioni.

.....Le amministrazioni di cui al presente comma (tra le quali ci sono anche le Agenzia fiscali) comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici (quindi solo i vincitori sono, almeno apparentemente, salvaguardati) collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale.

Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente.

Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle."  Quindi si deve concludere tutta questa procedura prima che la funzione pubblica autorizzi sia nuovi bandi che nuove assunzioni di idonei.

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Da: 201718/01/2015 12:39:36
Ripeto niente concorsi e nemmeno scorrimenti veloci.
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Da: BRAIN-VAT 18/01/2015 12:42:40
Blocco assunzioni non significa però blocco concorsi per assunzioni a partire dal 2017. Inoltre se un ente, a seguito di ricognizione, verifica che per un dato profilo non c'è una corrispondente categoria di personale provinciale da poter ricollocare, nulla osta che possa pubblicare un bando per quello stesso profilo.
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Da: 201818/01/2015 14:07:04
niente concorsi e scorrimenti!!!
Si deve risparmiare!!!!!
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Da: 201618/01/2015 14:24:38
si Brain-vat....ma prima l'Agenzia deve comunicare i posti disponibili, poi bisogna capire quanti esuberi ci sono, la funzione pubblica deve ricevere i dati, pubblicare un decreto...ecc

Finchè non si conclude la procedura non ci sarà nessuna autorizzazione...
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Da: 201718/01/2015 15:11:54
Non ci sono soldi si deve risparmiare e i concorsi pubblici costano!!!!!
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Da: massimino gillettino18/01/2015 17:29:49
Oggi ho chiesto ai dirigenti sindacalisti di costituirsi parte civile contro i malati immaginari di capodanno, se si celebreranno i processi!
Loro hanno risposto che è fisilogico avere 85% di personale ammalato, a causa del virus dell'influenza che inizia a lavorare ogni 31 dicembre dell'anno.
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