NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
Agenzia delle Dogane, 69 dirigenti II fascia
8260 messaggi, letto 479050 volte
Discussione ad accesso limitato, solo gli utenti registrati possono scrivere nuovi messaggi
Torna al forum |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, ..., 271, 272, 273, 274, 275, 276 - Successiva >>
Da: Ma... | 09/07/2013 16:15:26 |
Le altre erano fattibili...a memoria 1. Dir tributario Art.. 23 e 53 della cost. anche in rapporto al diritto comunitario 2. Dir. amministrativo il silenzio rifiuto | |
Da: aspirantedirigente | 09/07/2013 17:43:39 |
"le sospensioni cautelari dal servizio e il problema della restitutio in integrum retributiva" complimenti alla "mente" che ha partorito questa traccia. Ho scritto 3 facciate di stronzate solo per poter tornare domani. Tema impossibile | |
Da: jimbe2 | 09/07/2013 17:45:37 |
a che ora avete iniziato? | |
Da: Giustizia1 | 09/07/2013 17:52:39 |
Abbiamo iniziato alle 13...tema abbastanza assurdo, gli altri due fattibilissimi, io ho scritto 4 facciate ma sulla restituito stendo un velo pietoso. L unica consolazione e che credo che anche quasi tutti gli altri erano nel pallone....vedremo domani | |
Da: jimbe2 | 09/07/2013 18:08:23 |
domani è doganale sicuro... | |
Da: jimbe2 | 09/07/2013 18:09:39 |
e comunque ricordo che la sintesi è motivo di merito, anche secondo la griglia dei criteri valutativi pubblicata dall'Agenzia. Sto attendendo telefonata dalla moglie per sapere com'è andata. | |
E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: aspirantedirigente | 09/07/2013 18:22:10 |
da diritto.it Il giudizio disciplinare a seguito di sospensione cautelare dal servizio e sentenza penale di condanna irrevocabile Pubblicato in Diritto amministrativo il 16/03/2006 SOMMARIO: 1. IL CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE SULL'OBBLIGATORIETA' DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A SEGUITO DI CONDANNA PENALE IRREVOCABILE.- 2. LA SOLUZIONE DELL'ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO NR. 2 DEL 2002..- 3. LA RETROATTIVITA' DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE ESPULSIVO. IL GIUDIZIO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO ANTERIORMENTE AL GIUDICATO PENALE.- 4. I RIFLESSI SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PROVVEDIMENTO ESPULSIVO A CARICO DELL'IMPIEGATO GIA' SOSPESO CAUTELARMENTE. 1. IL CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE SULL'OBBLIGATORIETA' DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A SEGUITO DI CONDANNA PENALE IRREVOCABILE.. La disciplina degli effetti della sospensione cautelare dal servizio a seguito di condanna penale passata in giudicato è tuttora riconducibile, per i dipendenti del Comparto Ministeri, al D.P.R. 10 gennaio 1957 nr. 3, recante il Testo Unico per gli impiegati civili dello Stato, poiché il panorama normativo non sembra sostanzialmente innovato dalla sopravvenuta contrattualizzazione del pubblico impiego, potendosi ravvisare un parallelismo tra le due discipline ([1]). Per quanto riguarda gli appartenenti all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, le disposizioni del D.P.R. 10 gennaio 1957 nr. 3 risultano applicabili in base all'espresso rinvio contenuto nell'art. 10 del D.P.R. 25 ottobre 1981, nr. 737. In particolare, la materia è regolata dagli artt. 91-92 e 96-97 del D.P.R. 10 Gennaio 1957 nr. 3. L'art. 91 D.P.R. 3/1957 regola la sospensione dal servizio obbligatoria in caso che il pubblico impiegato sia colpito da misura cautelare restrittiva della libertà personale; se quest'ultima sia cessata o non sia stata affatto applicata, soccorre la sospensione cautelare facoltativa , ove la "la natura del reato sia particolarmente grave". Si tratta delle ipotesi disciplinate, in modo analogo, per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza, dall'art. 9 D.P.R. 737/1981. La fattispecie prevista dall'art. 92 D.P.R. 3/1957 è quella della sospensione cautelare facoltativa, disposta, per gravi motivi, indipendentemente dalla pendenza del procedimento penale, quindi nella prospettiva di un procedimento disciplinare. L'art. 96 T.U.I.C.S. prevede che la sospensione sanzionatoria disposta a seguito del procedimento disciplinare sia dedotta dalla sospensione cautelare sofferta in precedenza dal dipendente; in tal caso deve aver luogo la restitutio in integrum del dipendente per il periodo di sospensione cautelare eccedente o per intero, se il dipendente sia stato prosciolto in sede disciplinare o gli sia stata irrogata una sanzione meno grave della sospensione. Nell'art. 97 T.U.I.C.S. troviamo la disciplina della sospensione cautelare disposta per effetto del procedimento penale, con esclusivo riferimento ad ipotesi di assoluzione. In particolare, nel caso di assoluzione con formula piena, l'impiegato ha diritto alla revoca della sospensione e alla corresponsione degli assegni non percepiti, salvo i limiti previsti nella disposizione. Rimane priva di espressa disciplina l'ipotesi, cui si rivolge particolarmente la nostra attenzione, della condanna penale nei confronti dell'impiegato in precedenza sottoposto a sospensione cautelare dal servizio. Pertanto, è stata notevolmente dibattuta in giurisprudenza la questione dell'obbligatorietà o meno del procedimento disciplinare per regolare gli effetti della sospensione cautelare dal servizio in caso di condanna penale definitiva, in merito alla quale si sono contrapposti tre orientamenti giurisprudenziali difformi. Secondo la prima opzione interpretativa, sono irrilevanti sia la pendenza del procedimento che il suo esito e la mancanza della definizione della posizione del dipendente sospeso cautelarmente in sede disciplinare determina caducazione della sospensione e restitutio in integrum del dipendente. Tale indirizzo giurisprudenziale parte dal presupposto della sostanziale identità della natura dei provvedimenti di sospensione ex artt. 91 e 92 T.U.I.C.S., con conseguente applicabilità del successivo art. 96 T.U.I.C.S ad entrambe le fattispecie. Per il secondo orientamento, sono invece rilevanti sia la sanzione disciplinare che la sentenza di condanna. Nel dettaglio, è stato ravvisato che dalla sospensione condizionale della pena inflitta in sede penale non può conseguire un ulteriore beneficio al dipendente già sospeso cautelarmente, in termini di reintegrazione per il periodo di tempo relativo alla condanna non effettivamente scontata ([2] ). Inoltre, si è sostenuto che in caso di estinzione del procedimento disciplinare intrapreso, il dipendente sospeso cautelarmente ha diritto alla reintegrazione, salvo che per il periodo corrispondente alla pena . Anche tale ......... | |
Da: mammacomegodo | 09/07/2013 18:34:44 |
@aspirantedirigente PREGO CAMBIARE IL NICK IN exaspirantedirigente ahahahahahahahahahahha Alla faccia tua | |
Da: Giustizia1 | 09/07/2013 18:47:28 |
Be' sulla sospensione cautelare ok, ma sulla reintegrazione di e poco... Vediamo domani che danno...ahhh | |
Da: aspirantedirigente | 09/07/2013 19:11:50 |
@giustizia1 è un articolo che ho trovato su diritto.it, per semplicità ho postato solo la prima, ma sono ben 7 pagine!!! Ti auguro di essere passata, io purtroppo sono andato subito nel pallone. Ho preferito consegnare, per poter tornare domani, ma sarebbe stato meglio ritirarsi. Non ho nessuna possibilità... Ho però notato che l'aula era praticamente piena, segno che hanno voluto giocarsela fino all'ultimo. Peccato per la prima e la seconda traccia, sarebbero venuti fuori dei bellissimi temi | |
Da: Giustizia1 | 09/07/2013 19:21:12 |
Per aspirantedirigente: sono maschio...giustizia e il ministero per il quale lavoro....be' diciamo che anche io non ho proprio fatto un temone....è ho notato come te che non si sono ritirati in molti...nonostante il boato di disapprovazione alla lettura della traccia. Pubblicheranno magari i numeri dei partecipanti sul sito, ma a occhio croce, eravamo tanti...pensavo di meno. Io parlando con altri mi pare d aver capito che eravamo un po' tutti disorientati dal tema. Magari saranno clementi nelle correzioni . Aspettiamo domani e in occa al lupo | |
Da: Digierente | 09/07/2013 19:52:42 |
Oggi il pranzo non é stato di mio gradimento. | |
Da: cassandra 2013 | 09/07/2013 20:33:48 |
Come vi è andata? Abbiamo proprio beccato la traccia peggiore! Personalmente non mi aspettavo proprio una traccia di lavoro e, comunque, non su un argomento del genere. Anch'io ho scritto quel po' che sapevo ed improvvisato su quello che ovviamente ignoravo (ossia la problematica della restitutio), ma non credo proprio che sia sufficiente, anche perché ci sono sentenze specifiche sull'argomento. Inoltre non sono neppure riuscita a ricopiare tutto ... Peccato: vuol dire che il mio futuro non è proprio nelle Dogane! A domani! p.s.: unica soddisfazione morale: al contrario di altri almeno sapevo come si scrive restitutio! | |
Da: Jimbe2 | 09/07/2013 21:19:15 |
Dai ragazzi! Ha colto alla sprovvista quasi tutti! W l'improvvisazione! | |
Da: Sails | 09/07/2013 21:38:37 |
...si tratta di una questione molto specifica e penserei male se le altre due non fossero state così fattibili. Il bello che lavoro sarebbe la mia materia | |
Da: old boy | 09/07/2013 21:39:56 |
mah.. con doganale, domani sarà peggio... | |
Da: Eravamo 950 | 09/07/2013 22:02:50 |
Da: Eravamo 950 | 09/07/2013 22:03:52 |
Almeno 850 hanno bucato la prova | |
Da: Jimbe2 | 09/07/2013 22:19:42 |
Cosa intendi per bucato? | |
Da: aspirantedirigentedoganale | 09/07/2013 22:24:51 |
Ragazzi, purtroppo personalmente non avevo il vecchio TU sel 1957, dunque ho dovuto ricostruire la traccia servendomi delle mie reminiscenze. Ho intrecciato le sospensioni cautelari della PA, quale potere in autotutela, e le misure cautelari adottate dall'Autorità giudiziaria ex artt. 289 cpp. Evidenziando peraltro i diversi rimedi previsti dall'ordinamento. Quanto alla restitutio, beh, peggio che andar di notte, dal momento che ero fermo alla giurisprudenza di 6o 7 anni fa! Dunque mi sono soffermato sulla natura della stessa e sulla sul perché la giurisprudenza l'ha riconosciuta in passata quale inadempimento dell'accipiens! Insomma, ho dovuto affrontare la traccia sul piano dogmatico. Sul piano logico sembra essere filato, non so se sarà sufficiente per la commissione, anzi, se sarà da almeno 7 (70) | |
Da: nonmisonopresentatoperfortuna | 10/07/2013 00:11:35 |
www.lisug.it/IMG/pdf/sospcaut.pdf ecco per chi era...penserò male...ma a pensar male spesso... in bocca al lupo a tutti... | |
Da: quelli che.... non ci credono | 10/07/2013 05:39:41 |
tematica molto specifica quella di ieri, che non conoscono a fondo neanche coloro che si occupano di personale, i quali provvedono solo a predisporre le determinazioni ed a rifare i conteggi; aggiungo, poi, che fortunatamente i casi non sono così diffusi. vedrete, però, che questi doganali che tanto sono stati bistratti in questo forum vi stupiranno: persone che si occupano da sempre solo di un ambito specifico - nel quale non rientra assolutamente la restitutio - nello studio hanno trovato talmente interessante questo argomento da approfondirlo e fare quindi ieri un buon (se non ottimo) tema: ne conosco molti e in parecchi avevano facce sorridenti al termine | |
Da: This is the end | 10/07/2013 07:11:20 |
Mah quelli del contenzioso regionale avevano affrontato la questione e quelli di Roma avevano la traccia | |
Da: aspirantedirigentedoganale | 10/07/2013 09:15:22 |
Notizie dai pic, ieri 850 candidati circa, di cui il 25 per cento ha consegnato prima. Per non aver saputo strutturare il tema | |
Da: @ this is the end | 10/07/2013 09:56:11 |
se è vero che quelli di Roma avevano il tema e hai le prove, vai alla Procura della Repubblica o dalle forze di Polizia e denuncia tutti. | |
Da: jimbe2 | 10/07/2013 10:02:44 |
oggi come sta andando? | |
Da: studere | 10/07/2013 11:07:43 |
rappresentanti sindacali e addetti al personale hanno fatto buoni compiti. | |
Da: Oggi | 10/07/2013 11:29:45 |
Tributario | |
Da: @oggi | 10/07/2013 11:33:39 |
quale traccia? | |
Da: @oggi | 10/07/2013 11:36:11 |
dicci di più | |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, ..., 271, 272, 273, 274, 275, 276 - Successiva >>