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MEF - Passaggio a C1 - I corsi e poi le prove.
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Da: mi sa che | 14/03/2013 14:30:21 |
pretendi troppo. "un nuovo passaggio tra le aree" non esiste più, dovrai confrontarti in un regolare concorso pubblico con giovani laureati. | |
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Da: idonei & incazzature | 14/03/2013 14:43:33 |
anche io sono stato contattato, devo però valutare bene quanti soldi buttare ancora dietro ai ricorsi... in ogni caso, tra i motivi per cui non veniamo inquadrati e nelle altre amm.ni si, o forse tra le scuse paravento, c'e' il famoso parere negativo del Consiglio di Stato ma non era meglio non chiederlo? | |
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Da: x pretendiamo e x mi sa che | 14/03/2013 15:32:01 |
ma suicidatevi. Un imbecille che "pretende"..ma che stai a casa tua che ti senti l'arroganza di pretendere,? e un altro imbecille che crede di essere edotto sulla situazione ... Ma appiccatevi il fuoco da soli,così sparite.! | |
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Da: x quello/ sopra | 15/03/2013 08:07:58 |
che bel commento da "isterica". Complimenti | |
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Da: mi sa che | 15/03/2013 08:11:49 |
l'imbecille sei proprio tu che spari minghiate senza essere sufficientemente informato dell'argomento. Comunque puoi sempre seguire il consiglio indicato agli altri. | |
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Da: alla fin della fiera | 15/03/2013 09:08:35 |
ai posteri l'ardua sentenza... un giorno tutto questo non sara' altro che polvere! | |
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Da: propensione al suicidio | 15/03/2013 09:11:21 |
forse invece di appiccarsi il fuoco da solo alla maniera dei bonzi e' meglio fare come il bancario che si e' soffocato mentre si divertiva... | |
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Da: + trasparenza | 15/03/2013 09:36:02 |
Sono stati nominati i revisori dei conti (in carica per i prossimi 3 anni) e alcuni di loro NON HANNO I REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA. Consiglio chi è iscritto all'albo dei revisori di verificare chi non lo è, ma ha ottenuto l'incarico (vei tra i 407). L'articolo 10, comma 19, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede che "Al fine di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, i rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei collegi di revisione ......... sono scelti tra gli iscritti in un elenco, tenuto dal predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali stabiliti con decreto di natura non regolamentare adeguati per l'espletamento dell'incarico". Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2012, sono stati individuati i requisiti professionali necessari per l'iscrizione nell'elenco in parola. In particolare, l'articolo 2 del citato decreto prevede che siano iscritti nell'elenco: a) ...........; b) i dipendenti in servizio presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, appartenenti alla terza area funzionale da almeno tre anni, in possesso di laurea .........; c) i dipendenti in servizio presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, appartenenti alla terza area funzionale da almeno cinque anni, in possesso di adeguata professionalità ..........; | |
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Da: per x quello sopra | 15/03/2013 10:30:13 |
Isterica sei tu.... comunque vieni giù da me ti dimostro se sono femmina o maschio! E siccome secondo me la femmina con problemi di astinenza se i tu.. non hai che da venire a provare !!!!! Te lo consiglio E si suicidassero coloro che pretendono e coloro che credono di essere gli edotti (o le edotte!) della fiera! | |
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Da: per + trasparenza | 15/03/2013 11:05:52 |
alcuni sono pure dell'area II | |
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Da: x mi sa che | 15/03/2013 11:08:03 |
Allora: vai "pesce" spiegaci tu! E il pesce rispose:"Puah puah"... Gli "edotti" dei cavoli a merenda. | |
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Da: + trasparenza | 15/03/2013 11:12:43 |
il nocciolo è: per avere l'incarico (e conseguente remunerazione) la norma prevede che occorre essere iscritto nell'elenco dei revisori. C'è invece chi non è iscritto (perchè non ha i requisiti previsti dalla norma, come qualcuno dei 407) ed ora ha ottenuto l'incarico per 3 anni. L'ennesima porcheria... | |
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Da: idonei | 15/03/2013 12:31:10 |
non cadete nella trappola di questo forum alimentato da bocciati senza speranza o ragionieri ora funzionari. fate i ricorsi che volete ma fatelo con intelligenza. Non scrivete qui. Hanno già fatto danni e in abbondanza. | |
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Da: @@@ | 18/03/2013 09:30:45 |
è vero: qualcuno dei 407 in questi giorni ha ottenuto incarichi da revisore nonostante ora la norma preveda l'appartenenza da almeno tre anni in area 3^. Le norme non sono per tutti !!!! | |
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Da: noipa | 18/03/2013 10:18:44 |
noon funziona, non si riesce a lavorare proprio. E tocca fronteggiare situazioni particolari. E qui si leggono scemenze da parte di "isterici" miserandi del tipo "mi sa che ... abbiamo paura dei giovani laureati" (ma perchè poi?) o "pretendiamo un altro passaggio...", invidia degli incarichi ecc ecc. Ve lo ribadisco: appiccatevi il fuoco da soli così almeno sparite! | |
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Da: x noipa | 18/03/2013 10:28:52 |
quando persiste un modo di operare scorretto, ingiusto e frustrante nei confronti dei dipendenti, questi ultimi non sono certo motivati a fare i salti mortali per risolvere i malfunzionamenti di cui parli, a meno che tali dipendenti non sono i "privilegiati" per i quali non c'è norma o dovere che li tange. Tu sei forse uno di questi ? | |
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Da: noipa | 18/03/2013 11:06:14 |
Ritengo che nella pa ciascuno è privilegiato e probabilmente ha più di quel che merita! Per questo non sopporto parole come "pretendiamo".... A volte basta fare un minimo di dietrologia per ricordarsi delle vagonate di persone che venivano cooptate in pa..negli anni 80. E vedendo oggi i nosdtri figli (i giovani laureati di cui l' imbecile sopra ha paura!) ritengo che tutti qui dentro (sia al sud, dove io opero, che al centro e al nord) siano priviliegiati! I problemi tecnici e di organico mal distribuito: questi sono i veri noccioli, non le pretese o le invidie di chi ha ottenuto più regalie di quelle che hai ottenuto tu (nel snso tutti) nel corso della vita laorativa in pa. Appiccatevi il fuoco così sparite, voi e il thread che infanga il buon nome di tuto il m -- e--ff | |
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Da: noipa | 18/03/2013 11:12:41 |
E aggiungo anche: i furbi che si fanno timbrare da altri e vanno a fare il secondo lavoro più redditizio dello stipendio che la pa gli regala! E senza che nessuno si assuma la respondsabilità di STANARLI e farli lavorare davvero negli uffici o fare in modo che lascino il posto a qualcun altro. !!! Sindacati in primis: continuate a chiudere quei "pulitssimi" occhi che vi ritrovate. Striscia la notizia e trasmissioni simili, non arrivano dappertutto! | |
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Da: CIP CIOP | 18/03/2013 11:30:36 |
ho deciso aderisco al ricorso | |
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Da: bacchettone | 18/03/2013 11:37:51 |
.....ma chi vi ha detto che altri non potevano avere incarichi????? in base a quale norma venivano tolti incarichi a chi li aveva già e non ancora scaduti ma gli mancavano i requisiti per entrare nell'albo? come si alimenterebbe l'albo altrimenti per il futuro? | |
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Da: x noipa | 18/03/2013 11:39:00 |
non si tratta di pretese o invidia, ma di denuncia della persistente mancanza di rispetto delle norme. I problemi tecnici e di organico mal distribuito (di cui parli), derivano anch'essi dal malaffare operante presso la Pubblica Amministrazione. Il malaffare è l'origine di tutti i mali ed è ora di denunciarlo. | |
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Da: x bacchettone | 18/03/2013 11:44:44 |
non hai capito! c'è qualcuno che ORA, per la prima volta, ha avuto l'incarico senza avere i requisiti richiesti dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2012 (che salvaguardia chi aveva già avuto l'incarico a qualsiasi titolo al 20/2/2012) | |
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Da: bacchettone | 18/03/2013 12:03:49 |
Ahhhhhhhhh capito! quelli dell'ultimo tuffo! grazie | |
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Da: bacchettone | 18/03/2013 12:03:55 |
Ahhhhhhhhh capito! quelli dell'ultimo tuffo! grazie | |
Rispondi |
Da: x bacchettone | 18/03/2013 12:13:13 |
esatto | |
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Da: continuiamo | 18/03/2013 13:52:12 |
a guardare senza agire...tanto siamo abituati.. | |
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Da: +++ | 18/03/2013 17:26:08 |
Le Progressioni Verticali La legge cd Brunetta ha modificato radicalmente la natura delle progressioni verticali, disponendo un insieme di drastiche limitazioni alla possibilità di effettuarle, tali vincoli sono sia numerici sia procedurali sia relativi ai requisiti soggettivi che devono essere posseduti dai candidati. Tali disposizioni sono entrate in vigore lo scorso 1 gennaio 2010. Sulla base delle previsioni contenute nel DL n. 78/2010, cd manovra estiva, è stato disposto che quelle effettuate nel triennio 2011/2013 producono, limitatamente a questo arco di tempo, effetti solamente giuridici e non economici. Nel frattempo vi sono numerose code di contrasti interpretativi sulla estensione dei vincoli dettati dalla legge Brunetta sulle progressioni verticali bandite prima dello 1 gennaio 2010 e sulla inclusione o meno delle stesse nei vincoli alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Si deve sottolineare il rilievo, anche per l'oggi e per il futuro, che assumono le indicazioni contenute nella sentenza della 3° sezione del TAR della Sicilia n. 647 dello scorso 1 aprile, per la quale le progressioni verticali non sono nuove assunzioni e non sono quindi sottoposte ai divieti dettati dalla normativa delle leggi finanziarie. Occorre subito evidenziare che siamo comunque in presenza di una sentenza isolata e che appare molto debole nelle sue motivazioni, a partire dal fatto che non tiene conto della considerazione che il divieto per gli enti inadempienti del patto vale per qualunque tipo di assunzione. LE NUOVE REGOLE Il DLgs n. 150/2009 modifica completamente il carattere delle progressioni verticali, tanto è vero che le ribattezza come progressioni di carriera e le inquadra nell'ambito degli istituti finalizzati alla incentivazione del merito. In primo luogo. si supera la possibilità per cui esse si possono svolgere nella forma dei concorsi riservati esclusivamente al personale interno, vincolo che si accompagnava -quantomeno nella lettura prevalente- alla necessità comunque di garantire perlomeno l'equilibrio a livello di singola categoria tra le progressioni verticali e gli accessi dall'esterno. Viene stabilito in modo espresso che esse possono essere effettuate solamente come riserva nell'ambito di un concorso pubblico e tale riserva non deve essere superiore al 50% dei posti. Il che ne limita in misura assai elevata il numero. In secondo luogo, si stabilisce che i dipendenti i quali partecipano alle progressioni verticali devono essere in possesso dello stesso titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno. E cioè la laurea, di regola anche breve, per la categoria D ed il diploma di scuola media superiore per la categoria C. Tale vincolo non è aggirabile, come nel passato era possibile e legittimo attraverso specifiche disposizioni regolamentari, le quali disponevano di valutare l'esperienza posseduta in termini di anzianità in luogo del requisito del titolo di studio. In terzo luogo, si prevede che i regolamenti delle singole amministrazioni debbano tenere adeguatamente conto, valorizzandole, delle valutazioni positive intervenute nell'ultimo triennio. Il DL n. 78/2010 stabilisce che le progressioni tra le aree effettuate nel triennio 2011/2013 producano i propri effetti solamente in termini giuridici e non economici. Siamo in presenza di una disposizione che la sezione di controllo della Corte dei Conti della Lombardia ha ritenuto applicabile alle progressioni economiche e che solleva, comunque, numerosi dubbi di legittimità costituzionale. I VINCOLI ALLE ASSUNZIONI Fino ad oggi si è ritenuto che le progressioni verticali determinino comunque una nuova assunzione e che, quindi, esse sono sottoposte ai vincoli dettati dal legislatore, nonché che i suoi oneri aggiuntivi devono essere calcolati nell'ambito della spesa del personale e dei tetti finanziari imposti alle nuove assunzioni. Tale convincimento si poteva considerare consolidato alla luce del parere n. 3556/2005 della Commissione speciale pubblico impiego del Consiglio di Stato, sez. III. Per la citata sentenza n. 647/2011 del Tar della Sicilia, le progressioni verticali non sono nuove assunzioni. Essa perviene a questa conclusione, da considerare assolutamente innovativa e personalmente niente affatto convincente nelle argomentazioni, sulla base dei seguenti elementi: 1) "risolvendosi nel passaggio alla categoria immediatamente superiore del sistema di classificazione delle professionalità , costituiscono un mero sviluppo di carriera nell'ambito del rapporto di lavoro già incardinato con la pubblica amministrazione, con la conseguenza che, in assenza di una specifica contraria prescrizione legislativa, esse, ai fini della disciplina finanziaria, non integrano la fattispecie della nuova assunzione ivi prevista e, dunque, sfuggono al blocco dei reclutamenti". La prevalenza di tale caratteristica è dimostrata dalla mancanza del periodo di prova e del fatto che il dipendente che vince una progressione verticale continua a fruire della RIA eventualmente in godimento; 2) il prima citato parere del Consiglio di Stato non si applica in quanto "il pronunciamento ha riguardato procedure regolate da un Comparto di contrattazione, diverso da quello delle Regioni ed Autonomie locali"; 3) viene previsto l'obbligo della erogazione di una indennità ad personam, per fare fronte alla possibile differenza negativa della retribuzione. Ipotesi che, come si sa, si realizza nel caso in cui la progressione verticale riguardi un dipendente che gode di una elevata progressione economica. Da qui la differenza rispetto alle assunzioni; 4) la legge finanziaria è da considerare strutturalmente "inidonea a consentire una approccio interpretativo tale da sconfinare dal mero ambito della finanza pubblica ed incidere sulla natura giuridica di istituti, quali la cd. progressione verticale, strettamente inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, che trovano altrove la loro sedes materiae". Non osta a tale impostazione "la ricorrente prassi parlamentare" contraria, per cui si arriva alla conclusione "dell'irrilevanza dell'invocata disposizione della legge finanziaria". LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE REGOLE Vi sono infine contrasti interpretativi sulla data di entrata in vigore delle nuove regole, stante che la legge Brunetta fissa tale termine dallo 1.1.2010, ma la stessa disposizione lascia tempo a tutte le amministrazioni di adeguare i propri regolamenti entro il 31.12.2010. Il parere delle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti n. 10/2010 ha stabilito la impossibilità di bandire nuove progressioni verticali con le vecchie regole dopo lo 1.1.2010. Ancora aperto il contenzioso sulla applicazione alle procedure in itinere. Per il divieto di completamento delle progressioni bandite prima dello 1.1.2010 e dopo il 15.11.2009 (data di entrata in vigore della legge cd Brunetta) si è pronunciato il Tar della Calabria, sede di Reggio Calabria, sentenza n. 917/2010. Per la possibilità di completare le progressioni verticali bandite in tale arco di tempo si è invece pronunciato il Tar dell'Umbria, sentenza n. 536/2010. | |
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Da: mi sa che | 19/03/2013 08:35:43 |
adesso, alcuni, non avendo capito nulla tacciono. | |
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Da: iniziata la corsa | 19/03/2013 18:01:17 |
a far inquadrare gli idonei senza laurea...mi raccomando fate presto!! mettiamola in culo ai laureati sfigati in seconda area!! | |
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Da: ...... | 20/03/2013 08:55:03 |
i sindacati (uno in particolare) hanno i loro beniamini tra gli idonei | |
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