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MEF - Passaggio a C1 - I corsi e poi le prove.
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Da: fasulli22/02/2013 08:34:57
sindacati accattoni
MERDE
Rispondi

Da: comunque22/02/2013 14:29:39
i 407 chiedono ancora ed otterranno pure!
Cavoli, da loro c'è da imparare.
No comment
Rispondi

Da: cosa22/02/2013 14:49:14
hanno chiesto?
Rispondi

Da: c123/02/2013 11:45:42
Il c1
Rispondi

Da: senza fondo25/02/2013 08:48:15
ma di quali 407 parli?
di quelli dell'allegato A = meritevoli?
o di quelli dell'allegato B = fregaroli?
nel secondo caso il c1 ce l'hanno già, cosa vogliono?
il super? la laurea honoris causa?
Rispondi

Da: + trasparenza25/02/2013 09:52:00
i 407 dell'allegato B ora chiedono i soldi relativi a un anno di progressione di carriera all'interno dell'area II (cioè gli arretrati per l'anno prima che fossero inquadrati C1).
Rispondi

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Da: senza fondo25/02/2013 10:09:12
me cojoni!
Rispondi

Da: x più trasparenza25/02/2013 10:12:20
Grazie.  Ma vorrai dire "un anno di progressione economica".
Rispondi

Da: glielo25/02/2013 10:13:25
avrà suggerito qualche sindacato di farne richiesta
Rispondi

Da: senza fondo25/02/2013 10:16:12
ah e' cosi'?
basta fare richiesta?
con quale sponsor, pero'?
Rispondi

Da: ma nessuno25/02/2013 10:17:27
rispetta più i bandi in questo ricovero per accattoni. Su quali presupposti li dovrebbero ottenere? C'è un bando che prevede detrminate caratteristiche e tempi e soggetti ammessi (e quindi esclusi). Tutti che pretendono a prescindere, perchè accattonare va di moda e pretendere è un diritto "costituzionale"
Rispondi

Da: il bando25/02/2013 10:24:09
"legis specialis"
Rispondi

Da: un c125/02/2013 13:03:50
e invece noi abbiamo ragione e vinceremo.
Rispondi

Da: vista la merda25/02/2013 13:57:50
che circola al ministero, non c'è da meravigliarsi se ci riescono
Meno male che ci sono i sindacati............
Rispondi

Da: i c125/02/2013 14:49:31
otterranno perchè sono sempre stata una lobby protetta anche dai sindacati e con compiacenza di dirigenti.
Pazienza...
Rispondi

Da: qualsiasi bando25/02/2013 16:23:07
stabilisce che i requisiti ricjeisti devono essere posseduti alla data  di scadenza del bando stesso. Sulla base di quali elementi hanno "chiesto" e avanzato pretese?  E sulla base di cosa gli si potrà riconoscere?
E' importante saperlo poichè ... a trovarci in analoghe condizioni possiamo fare "tesoro" della loro azione!
Rispondi

Da: x qualsiasi bando25/02/2013 18:32:15
no, non è così.
Rispondi

Da: senza fondo26/02/2013 10:55:20
e adesso pulitevi il culo con i soldi del rimborso IMU!
Rispondi

Da: aria nuova26/02/2013 10:57:36
qualcuno a Palazzo si e' ringrilluzzito?
cambiera' qualcosa o sara' sempre il solito magna magna?
Rispondi

Da: CRI CRI CRI26/02/2013 13:14:34
contro illusionisti, nani e ballerine  ... che resistono ad oltranza!
Rispondi

Da: nuovo passaggio26/02/2013 15:52:02
d'area  urgentemente..SINDACATIIIIIIIIIII cazzo state a pensare????
Rispondi

Da: CRI CRI CRI26/02/2013 16:52:36
adesso arrivo IO...
altro che sindacati, inciuci, minestroni
so' cazzi!
Rispondi

Da: Tafazzi27/02/2013 08:40:06
Approfittando della presenza al tavolo della dott.ssa Vaccaro, Capo del personale, abbiamo chiesto informazione sui recenti bandi di stabilizzazione del personale comandato, atteso che in area II al 31 dicembre si contavano esuberi di personale, mentre il bando permette la stabilizzazione di n. 85 dipendenti. La dott.ssa Vaccaro ci ha spiegato che è stato necessario ridurre gli organici della terza area di circa 60 posti per poter portare avanti la stabilizzazione del personale di I e II area. Su indicazione di alcuni direttori di RTS, atteso che molti colleghi in comando ed interessati alla stabilizzazione non hanno i requisiti di anzianità di comando per partecipare alla procedura, abbiamo chiesto che dette stabilizzazioni vengano ripetute nel futuro.

CONTINUIAMO A FARCI DEL MALE! (O CONTINUANO?)
Rispondi

Da: CIP & CIOP27/02/2013 11:32:59
N. 01889/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01763/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1763 del 2012, proposto da:
Claudio Blandolino, Silvio De Bellis, Marco Imbastaro, Salvatore Contessini, Loredana Enrico, Fabio Stefano Pellegrini, Alberto De Angelis, Federico Menichini, Maurizio Di Tosto, Fabio Rocchi, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Tomassetti, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via G. Pierluigi Da Palestrina, n. 19;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Sportelli, con il quale domicilia in Roma, via Tempio di Giove, n. 21;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Leoni Daniele, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Mazzeo, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;
per l'annullamento
del bando di concorso in data 23 dicembre 2011, pubblicato sulla G.U. del 30.12.2011, relativo al concorso pubblico, per esami, indetto da Roma Capitale per il conferimento di n. 4 posti nel profilo professionale di Dirigente tecnico a tempo indeterminato; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi comprese: a) la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Risorse Umane di Roma Capitale n. 3099 del 23.12.2011, con la quale l'Amministrazione comunale si è determinata ad indire la procedura concorsuale impugnata senza motivare in alcun modo sulle ragioni del mancato scorrimento delle graduatorie concorsuali già esistenti per i medesimi posti-funzioni dirigenziali messi a concorso; b) la delibera della Giunta comunale n. 194 in data 1° giugno 2011, con la quale è stato approvato il nuovo sistema di classificazione della dirigenza di Roma Capitale, con conseguente rideterminazione della dotazione organica e approvazione del piano di assunzioni per il periodo 2011-2013; c) la delibera della Giunta comunale n. 205 in data 15 giugno 2011, con la quale è stato approvato il regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato; d) la delibera della Giunta comunale n. 331 in data 28 settembre 2011, con la quale sono state apportate modifiche alla predetta delibera n. 205/2011;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2013 il Cons. Silvia Martino;
Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
1. I dottori Claudio Blandolino, Silvio De Bellis, Marco Imbastaro, Salvatore Contessini, Loredana Enrico, Fabio Stefano Pellegrini e Alberto De Angelis hanno partecipato alla procedura concorsuale, per titoli ed esami, riservata ai dipendenti dell'amministrazione comunale, per n. 4 posti di Dirigente tecnico a tempo indeterminato nel Comune di Roma, indetta, ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 729 del 10.12.2002, con bando di concorso del 17.12.2004.
Essi sono risultati idonei all'atto dell'approvazione della relativa graduatoria.
I dottori Federico Menichini, Maurizio Di Tosto e Fabio Rocchi, a loro volta, hanno partecipato alla procedura concorsuale pubblica (aperta cioè a soggetti esterni all'Amministrazione) per il conferimento di n. 4 posti a tempo indeterminato di Dirigente tecnico nel Comune di Roma, indetta con determinazione dirigenziale del 24.3.2005.
Anch'essi sono risultati idonei nella relativa graduatoria.
I ricorrenti tutti ritengono di vantare una posizione qualificata e differenziata in relazione allo scorrimento delle predette graduatorie che, essendo state approvate successivamente al 31 dicembre 2005, sono da considerarsi tuttora valide ed efficaci, avendo le stesse durata triennale (ai sensi del combinato disposto dell'art. 91, comma 4 del T.U. Enti Locali e dell'art. 35, comma 5-ter, del d.l.gs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 244/2007) ed efficacia sino a 31.12.2009 (ai sensi del d.l. n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009).
Le graduatorie medesime, sono state successivamente prorogate, dapprima sino al 31.12.2010 (ai sensi del d.l. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009), poi sino al 31.12.2011 (ai sensi del d.l. n. 225/2010, convertito dalla legge n. 10/2011) e, da ultimo, sino al 31.12.2012 (ai sensi del d.l. n. 216 del 9.12.2011).
Soggiungono che le predette proroghe si applicano anche all'Amministrazione di Roma Capitale in quanto la stessa rientra tra le "amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni".
Deducono:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 165/2001, DEL D.LGS. N. 267/2000, DEL D.P.R. N. 487/1994, DELLA LEGGE N. 241/1990, NONCHÉ DI TUTTI I PRINCIPI GENERALI IN MATERIA, ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 97 E 98 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, ILLOGICITÀ, PERPLESSITÀ, CARENZA DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ E SVIAMENTO DI POTERE.
Sebbene esista una assoluta omogeneità di funzioni tra i posti messi a concorso con la D.G.C. n.522/2004 (atto presupposto ai bandi del 2004 e del 2005) e la attuale D.G.C. n.194/2011, che prevedono entrambe il medesimo profilo professionale di Dirigente tecnico, senza prevedere alcuna distinzione di competenze, l'Amministrazione comunale - in contrasto con quanto affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 14/2011 - negli atti impugnati non ha indicato le ragioni poste a fondamento della decisione di non procedere allo scorrimento delle suddette graduatorie e di bandire un nuovo concorso.
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 165/2001, DEL D.LGS. N. 267/2000, DEL D.P.R. N. 487/1994, DELLA LEGGE N. 241/1990, NONCHÉ DI TUTTI I PRINCIPI GENERALI IN MATERIA, ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 97 E 98 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, ILLOGICITÀ, PERPLESSITÀ, CARENZA DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ E SVIAMENTO DI POTERE; INCOMPETENZA.
La Determinazione Dirigenziale n. 3099 del 23.12.2011 è l'unico atto con cui l'Amministrazione ha effettuato, implicitamente, la scelta amministrativa di indire la procedura concorsuale di cui trattasi, anziché procedere allo scorrimento delle graduatorie ove i ricorrenti figurano come idonei, perché non esiste alcuna delibera di Giunta Comunale che disponga la copertura dei posti vacanti attraverso il concorso piuttosto che utilizzando l'istituto dello scorrimento delle graduatorie. Infatti la D.G.C. n. 194 dell'1.6.2011 si limita ad individuare i posti vacanti in pianta organica e ad autorizzarne la copertura, senza specificare nulla in ordine alle modalità con cui tali posti devono essere coperti.
Stante quanto precede, la Determinazione Dirigenziale n. 3099 del 23.12.2011, oltre che priva di un'adeguata motivazione, risulterebbe anche viziata per incompetenza, perché ai sensi dello Statuto comunale (art. 25), del Regolamento di organizzazione di Roma Capitale e del Regolamento per l'accesso alla dirigenza, la suddetta scelta avrebbe dovuto essere effettuata dalla Giunta Capitolina.
Si costituiva in giudizio, per resistere, Roma Capitale, depositando documenti e memorie.
Con sentenza breve n. 3442/2012, resa nella camera di consiglio del 4 aprile 2012, il ricorso veniva dichiarato inammissibile, per avere la Sezione ravvisato tra i ricorrenti una posizione di conflitto di interessi, determinata dal limitato numero di posti messi a concorso dall'amministrazione capitolina.
Con sentenza n. 4251/2012, del 26 luglio 2012, il Consiglio di Stato ha annullato, con rinvio, la predetta sentenza, per vizio di procedura, consistente nel fatto che la questione di rito posta a fondamento della sentenza impugnata non era stata previamente indicata alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a..
Dopo la rimessione sul ruolo del ricorso n. 1763/2012, in data 21.12.2012, è intervenuto in giudizio (ad adiuvandum) il sig. Daniele Leoni.
In vista della pubblica udienza del 23 gennaio 2013, i ricorrenti hanno presentato documenti e memorie.
Il ricorso è stato quindi nuovamente assunto in decisione alla pubblica udienza del 23 gennaio 2013.
2. In via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'intervento spiegato dal sig. Leoni.
Egli afferma di essere risultato idoneo non vincitore nel concorso, riservato ai dipendenti dell'amministrazione comunale, bandito dall'amministrazione capitolina con la delibera di G.C. n. 729 del 10.12.02 e determinazione dirigenziale n. 2676 del 15.12.2004 (bando di concorso del 17.12.2004).
E' evidente, pertanto, dalla narrazione che precede, che egli vanta la titolarità di una posizione giuridica soggettiva del tutto analoga a quella dei ricorrenti Blandolino, De Bellis, Imbastaro, Contessini, Enrico, Pellegrini e De Angelis.
Come noto, nel processo amministrativo è inammissibile l'intervento del c.d. cointeressato, ovvero di colui che si trova in posizione del tutto analoga a quella del ricorrente.
L'intervento ad adiuvandum o ad opponendum può essere infatti proposto da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale, ma non anche da un soggetto che sia portatore di un interesse che lo abilita a proporre un ricorso in via principale.
In linea generale, non appare inutile ricordare che, se è vero che anche nel processo amministrativo, come nel processo civile, può distinguersi un intervento adesivo autonomo o litisconsortile (con il quale il terzo interveniente propone una domanda propria, sebbene connessa con quella principale), e un intervento adesivo dipendente (con il quale il terzo si limita a chiedere l'accoglimento della domanda già proposta dal ricorrente, senza ampliare in alcun modo il thema decidendum, proponendo autonomi motivi di ricorso), è evidente però che, mentre il primo tipo di intervento, traducendosi nella proposizione di un vero e proprio ricorso, deve essere dispiegato nel termine di decadenza previsto per impugnare in via autonoma, il secondo tipo di intervento (quello adesivo dipendente), non consentendo la proposizione di motivi autonomi, può avvenire anche quando il termine per impugnare in via principale sia già decorso, in quanto, in tale ultimo caso, l'interveniente non propone un autonomo ricorso, ma si limita a chiedere l'accoglimento di quello proposto in via principale, accettando il processo nello stato e nel grado in cui si trova (TAR Lazio, sez. I^, 3 luglio 2012, n. 6028).
Tali principi sono stati oggi espressamente recepiti dal Codice del processo amministrativo, là dove è chiaramente prescritto che "Chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall'esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova" (art. 28, comma 2).
Nel caso di specie, come già accennato, il sig. Leoni era legittimato ad impugnare in via principale gli stessi atti gravati dai ricorrenti. Il suo intervento, quindi, è di tipo adesivo autonomo, con la conseguenza che, essendo ampiamente decorso il termine di decadenza per la proposizione del ricorso principale, l'intervento in questione deve essere dichiarato inammissibile.
Al riguardo, per completezza, si evidenzia che non si è proceduto ad effettuare l'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a., in quanto lo stesso deve essere dato nelle sole ipotesi in cui una questione rilevata d'ufficio venga posta a fondamento della decisione del ricorso.
Analoga previsione non è prevista invece per l'atto di intervento, il quale (essendo come detto formalmente ammissibile solo nella veste di intervento adesivo - dipendente) segue irrimediabilmente la sorte del ricorso principale.
2.1. Sempre in via preliminare, il Collegio reputa, melius re perpensa, di poter superare il profilo di inammissibilità del ricorso inizialmente colto dalla Sezione.
Deve invero convenirsi con i ricorrenti sul fatto che essi agiscono per ottenere lo stesso obiettivo (l'annullamento del bando e delle presupposte determinazioni, di cui in epigrafe), sulla base dello stesso vizio (difetto di motivazione, in relazione al mancato scorrimento di graduatorie concorsuali tuttora efficaci).
A determinare una posizione di conflitto di interessi, non appare sufficiente, ex se, la limitatezza dei posti messi a disposizione dell'amministrazione e la conseguente possibilità che solo alcuni dei ricorrenti, possano, di fatto, beneficiare di una pronuncia di accoglimento.
Tale evenienza riguarda infatti una situazione successiva all'eventuale annullamento del bando di concorso e sconta l'incertezza delle parimenti "successive, discrezionali e non pronosticabili determinazioni" di Roma Capitale, queste ultime indipendenti, almeno in parte, dalle indicazioni conformative derivanti da una pronuncia di annullamento del bando.
Come ben messo in rilievo dai ricorrenti, l'amministrazione capitolina potrebbe infatti decidere di non scorrere alcuna graduatoria (ad esempio, per mutate esigenze in relazione alle vacanze di organico), ovvero di dare scorrimento solo a quella degli idonei esterni all'amministrazione, ovvero solo a quella degli idonei interni, ovvero ancora di scorrerle alternativamente.
Sopratutto, non rientra nel fuoco del presente giudizio l'accertamento del diritto soggettivo allo scorrimento delle graduatorie in cui i ricorrenti sono, rispettivamente, inseriti, di talché non occorre verificare, ai fini del decidere, se la realizzazione dell'aspirazione dell'uno pregiudichi le aspettative dell'altro.
In sostanza, il vantaggio immediato che i ricorrenti, indistintamente, perseguono, è esclusivamente l'annullamento del bando, è cioè un risultato che torna a vantaggio di tutti in quanto ripristina la "chance" derivante dal mantenimento dell'idoneità nelle graduatorie attualmente vigenti (cfr., exmultis, Cons. Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 678; Sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6323; T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 10 marzo 2011, n. 211).
3. Nel merito, sulla scorta di quanto già affermato dalla Sezione, in fattispecie analoghe (cfr. in particolare, la sentenza n. 3444 del 17.4.2012), il ricorso merita accoglimento, nei termini che si vanno a precisare.
3.1. L'articolo 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ha aggiunto, all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 5-ter, in forza del quale "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali".
L'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 216 del 9 dicembre 2011, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dispone che "L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2012, compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri".
Da ultimo, l'art. 1, comma 388 della l. 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), ha ulteriormente prorogato, sino al 30 giugno 2013, il termine stabilito nel 2011.
Pertanto, non sussistono dubbi in merito alla perdurante vigenza delle graduatorie sulle quali si fondano le pretese di parte ricorrente.
Al riguardo si osserva che risulta destituito di fondamento quanto eccepito nelle difese della resistente, circa l'esclusione di Roma Capitale dal novero delle amministrazioni soggette a limitazione delle assunzioni.
Infatti, nella delibera n. 194 del 1° giugno 2011 (recante l'approvazione del nuovo sistema di classificazione della dirigenza e l'approvazione del piano assunzionale 2011 - 2013), si dà espressamente atto che anche l'amministrazione capitolina è obbligata ad adottare misure di contenimento della spesa di personale ed è assoggettata alle limitazioni per le assunzioni di personale a tempo indeterminato previste, in particolare, dall'art. 76, comma 7, d.l. n. 112/2008, conv., con modificazioni, in l. 133/2008, sostituito dall'art. 14 d.l. 31 maggio 2010, n. 78 e da ultimo modificato dall'art. 1, comma 118, l. 13 dicembre 2010, n. 220.
3.2. Relativamente alle disposizioni introdotte con la legge finanziaria per il 2008, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza 28 luglio 2011, n. 14, ha posto in rilievo che siffatto intervento normativo «abbandona la struttura formale della disciplina di mera proroga, a carattere contingente, e si caratterizza per alcuni elementi di novità: - è definitivamente confermato che la vigenza delle graduatorie, ora determinata in tre anni, decorrenti dalla pubblicazione, è un istituto ordinario ("a regime") delle procedure di reclutamento del personale pubblico, disciplinato da una fonte di rango legislativo e non più dal solo regolamento generale dei concorsi (d.P.R. n. 487/1994); - l'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto generale dello "scorrimento" è riferito, indistintamente, a tutte le amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo. Fermi restando questi importanti profili innovativi, tuttavia, la disciplina, per la sua ratio e per la sua formulazione letterale, va estesa anche alle procedure concorsuali svolte in epoca precedente alla sua entrata in vigore» (punto 16 della motivazione).
Il Consiglio di Stato, ha quindi analiticamente affrontato i rapporti tra la scelta di indire un nuovo concorso e quella di attingere ad una graduatoria ancora efficace, evidenziando quanto segue: «a) Va superata la tesi tradizionale, secondo cui la determinazione di indizione di un nuovo concorso non richiede alcuna motivazione. A maggiore ragione, è da respingersi la tesi "estrema", secondo cui si tratterebbe di una decisione insindacabile dal giudice amministrativo. b) Simmetricamente, però, non è condivisibile l'idea opposta, in forza della quale, la disciplina in materia di scorrimento assegnerebbe agli idonei un diritto soggettivo pieno all'assunzione, mediante lo scorrimento, che sorgerebbe per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico. Infatti, in tali circostanze l'amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla loro copertura, ma deve comunque assumere una decisione organizzativa, correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale. c) Ferma restando, quindi, la discrezionalità in ordine alla decisione sul "se" della copertura del posto vacante, l'amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso. d) Nel motivare l'opzione preferita, l'amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso» (punto 31 della motivazione).
Ne consegue che «sul piano dell'ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico» (punto 50 della motivazione).
Peraltro, nei successivi passaggi della motivazione, è stato posto in rilievo che «la riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta e incondizionata. Sono tuttora individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell'obbligo di motivazione. In tale contesto si situano, in primo luogo, le ipotesi in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico. In tali eventualità emerge il dovere primario dell'amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva, in assenza di particolari ragioni di opportunità per l'assunzione degli idonei collocati nelle preesistenti graduatorie» (punto 51 della motivazione). In aggiunta a tali casi vengono poi segnalate alcune ipotesi di fatto, in cui si manifesta l'opportunità, se non la necessità, di procedere all'indizione di un nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie ancora efficaci, con la conseguente attenuazione dell'obbligo di motivazione.
In particolare, secondo la Plenaria, «può assumere rilievo l'esigenza preminente di determinare, attraverso le nuove procedure concorsuali, la stabilizzazione del personale precario, in attuazione delle apposite regole speciali in materia. Tale finalità, tuttavia, non esime l'amministrazione dall'obbligo di valutare, comparativamente, in ogni caso, anche le posizioni giuridiche e le aspettative dei soggetti collocati nella graduatoria come idonei. La normativa speciale in materia, infatti, non risulta formulata in modo da imporre la indiscriminata prevalenza delle procedure di stabilizzazione, ma lascia all'amministrazione un rilevante potere di valutazione discrezionale in ordine ai contrapposti interessi coinvolti» (punto 53 della motivazione).
Inoltre «può acquistare rilievo l'intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione» (punto 54 della motivazione).
Infine «deve attribuirsi risalto determinante anche all'esatto contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e alle eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria» (punto 55 della motivazione).
3.3. Sulla scorta delle coordinate interpretative testé delineate, nel caso di specie, il Collegio reputa che, rispetto al concorso riservato per titoli ed esami indetto nel 2004, per 4 posti di Dirigente tecnico, l'amministrazione non fosse tenuta a dotare di una particolare motivazione la determinazione di procedere al reclutamento del personale mediante nuove procedure concorsuali pubbliche anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie.
In primo luogo, si rileva che, a seguito dell'adozione della delibera n. 194 in data 1° giugno 2011, (con la quale è stato approvato il nuovo sistema di classificazione della dirigenza di Roma Capitale) la conseguente rideterminazione della dotazione organica e l'approvazione del piano di assunzioni per il periodo 2011-2013, la Giunta capitolina con la delibera n. 205 in data 15 giugno 2011 ha dapprima approvato il "regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato", ove si prevede che "l'accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato nell'Amministrazione di Roma Capitale avviene mediante una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami" (art. 2, comma 1) e che "sino al cinquanta per cento dei posti può essere riservato al personale interno dell'Amministrazione di Roma Capitale, in possesso dei requisiti previsti nel presente Regolamento" (art. 2, comma 2).
Tuttavia, con la successiva delibera n. 331 in data 28 settembre 2011 la Giunta ha modificato la prima disposizione, prevedendo che il concorso sia solo per esami.
Tale modifica, a parere del Collegio, ha determinato una situazione analoga a delineata al punto 54 della motivazione della citata sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14/2011 ove viene fatto espresso riferimento alla «intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione» quale circostanza che giustifica ex se la scelta dell'Amministrazione di non procedere allo scorrimento delle graduatorie e di bandire un nuovo concorso «con il conseguente ridimensionamento dell'obbligo di motivazione».
Nel caso di specie, da un semplice confronto tra il bando impugnato ed il bando del 2004, relativo al concorso al quale hanno partecipato i dottori Blandolino, De Bellis, Imbastaro, Contessini, Enrico, Pellegrini e De Angelis, emergono chiaramente le differenze relative ai requisiti di partecipazione ed alle prove di esame, dovute al fatto che il bando del 2004 si riferiva ad un concorso, per titoli ed esami, riservato ai dipendenti dell'amministrazione comunale, mentre il nuovo bando si riferisce ad un concorso, solo per esami, aperto a tutti i soggetti in possesso dei requisiti indicati dall'art. 3 del nuovo "regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato".
L'impugnato bando di concorso non doveva quindi motivare in ordine alla decisione di non procedere allo scorrimento della graduatoria di siffatto concorso, essendo all'uopo sufficiente il richiamo, operato dal bando, alle delibere della Giunta capitolina n. 205/2011 e n. 331/2011.
3.3.1. Diverse considerazioni valgono invece in ordine al concorso pubblico per 4 posti di dirigente tecnico, indetto nel 2005, perché da un confronto tra il bando impugnato ed il bando del concorso in questione (al quale hanno partecipato i dottori Menichini, Di Tosto e Rocchi), non emergono differenze relative al profilo professionale, ai requisiti di partecipazione ed alle prove di esame, tali da far ritenere che la fattispecie rientri anch'essa tra quelle «in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell'obbligo di motivazione».
In particolare il Collegio osserva che sia il nuovo bando sia il bando del 2005 hanno ad oggetto una procedura concorsuale pubblica, ossia non riservata a dipendenti dell'Amministrazione capitolina, e solo per esami.
Inoltre tanto il nuovo bando quanto il bando del 2005 sono finalizzati al conferimento di posti nel profilo professionale di Dirigente tecnico a tempo indeterminato, senza che la delibera della Giunta capitolina n. 194 in data 1° giugno 2011 consenta di differenziare le due fattispecie.
Infatti, dalla lettura di tale delibera (relativa al nuovo sistema di classificazione della Dirigenza di Roma Capitale), non è possibile percepire alcuna differenza tra il nuovo profilo professionale di Dirigente tecnico e quello precedente.
Quanto poi ai requisiti di partecipazione ed alle prove d'esame si deve evidenziare una sostanziale continuità tra i requisiti specifici previsti dall'art. 1 del nuovo bando ed i requisiti specifici previsti dall'art. 1 del bando del 2005, nonché tra le materie delle prove d'esame (due prove scritte ed una orale) previste dall'art. 4 del nuovo bando e le materie delle prove d'esame (due prove scritte ed una orale) previste dall'art. 3 del bando del 2005.
Del resto, se si ritenesse che il principio generale affermato dal predetta sentenza n. 14/2011 (secondo il quale «sul piano dell'ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace») postuli sempre e comunque una perfetta identità tra i requisiti di partecipazione e le prove d'esame del nuovo e del vecchio concorso, il principio stesso si presterebbe a facili elusioni.
In definitiva, i ricorrenti hanno ragione là dove sostengono che l'amministrazione avrebbe dovuto supportare con un'adeguata motivazione la decisione di non procedere allo scorrimento della graduatoria relativa al concorso indetto con determinazione dirigenziale n. 560 del 24.3.2005.
4. Risulta invece infondata la censura di incompetenza.
La scelta di indire la procedura concorsuale di cui si verte non è, infatti, il frutto di una decisione autonomamente assunta dal Direttore del Dipartimento Risorse Umane con la Determinazione Dirigenziale n. 3099 del 23 dicembre 2011.
La stessa scaturisce, invece, dal pregresso atto di indirizzo della Giunta capitolina compendiato nel nuovo "regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato", il cui art. 2, come già chiarito, prevede inequivocabilmente che l'accesso a tale qualifica avvenga mediante una procedura selettiva pubblica per esami.
5. Per completezza, infine, occorre precisare che, sebbene figurino nell'epigrafe del ricorso, alcuna specifica censura risulta svolta avverso le delibere della Giunta capitolina n. 194/2011, n. 205/2011 e n. 331/2011 la cui impugnativa, pertanto, si appalesa inammissibile.
6. In definitiva, per quanto argomentato al par. 3 della presente decisione, il ricorso deve essere accolto in parte, con il conseguente annullamento del bando di concorso in data 23 dicembre 2011 e della Determinazione Dirigenziale n. 3099 del 23 dicembre 2011.
Essendovi reciproca, parziale soccombenza, sembra equo compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio e gli onorari di difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, e, per l'effetto, annulla il bando di concorso in data 23 dicembre 2011, pubblicato sulla G.U. del 30.12.2011, nonché la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Risorse Umane di Roma Capitale n. 3099 del 23.12.2011.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
       
       
       
       
       
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Rispondi

Da: CIP & CIOP27/02/2013 11:35:03
Indire un nuovo concorso o attingere ad una graduatoria ancora efficace: i principi che deve osservare la P.A. per evitare l'annullamento giurisdizionale del concorso

TAR Lazio, Roma, Sez. II, sentenza 20.2.2013, n. 1889
L'articolo 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ha aggiunto, all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 5-ter, in forza del quale "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali". L'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 216 del 9 dicembre 2011, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dispone che "L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2012, compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri". Da ultimo, l'art. 1, comma 388 della l. 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), ha ulteriormente prorogato, sino al 30 giugno 2013, il termine stabilito nel 2011. Pertanto, non sussistono dubbi in merito alla perdurante vigenza delle graduatorie sulle quali si fondano le pretese di parte ricorrente. Relativamente alle disposizioni introdotte con la legge finanziaria per il 2008, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza 28 luglio 2011, n. 14, ha posto in rilievo che siffatto intervento normativo «abbandona la struttura formale della disciplina di mera proroga, a carattere contingente, e si caratterizza per alcuni elementi di novità: - è definitivamente confermato che la vigenza delle graduatorie, ora determinata in tre anni, decorrenti dalla pubblicazione, è un istituto ordinario ("a regime") delle procedure di reclutamento del personale pubblico, disciplinato da una fonte di rango legislativo e non più dal solo regolamento generale dei concorsi (d.P.R. n. 487/1994); - l'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto generale dello "scorrimento" è riferito, indistintamente, a tutte le amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo. Fermi restando questi importanti profili innovativi, tuttavia, la disciplina, per la sua ratio e per la sua formulazione letterale, va estesa anche alle procedure concorsuali svolte in epoca precedente alla sua entrata in vigore» (punto 16 della motivazione). Il Consiglio di Stato, ha quindi analiticamente affrontato i rapporti tra la scelta di indire un nuovo concorso e quella di attingere ad una graduatoria ancora efficace, evidenziando quanto segue: «a) Va superata la tesi tradizionale, secondo cui la determinazione di indizione di un nuovo concorso non richiede alcuna motivazione. A maggiore ragione, è da respingersi la tesi "estrema", secondo cui si tratterebbe di una decisione insindacabile dal giudice amministrativo. b) Simmetricamente, però, non è condivisibile l'idea opposta, in forza della quale, la disciplina in materia di scorrimento assegnerebbe agli idonei un diritto soggettivo pieno all'assunzione, mediante lo scorrimento, che sorgerebbe per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico. Infatti, in tali circostanze l'amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla loro copertura, ma deve comunque assumere una decisione organizzativa, correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale. c) Ferma restando, quindi, la discrezionalità in ordine alla decisione sul "se" della copertura del posto vacante, l'amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso. d) Nel motivare l'opzione preferita, l'amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso» (punto 31 della motivazione). Ne consegue che «sul piano dell'ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico» (punto 50 della motivazione). Peraltro, nei successivi passaggi della motivazione, è stato posto in rilievo che «la riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta e incondizionata. Sono tuttora individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell'obbligo di motivazione. In tale contesto si situano, in primo luogo, le ipotesi in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico. In tali eventualità emerge il dovere primario dell'amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva, in assenza di particolari ragioni di opportunità per l'assunzione degli idonei collocati nelle preesistenti graduatorie» (punto 51 della motivazione). In aggiunta a tali casi vengono poi segnalate alcune ipotesi di fatto, in cui si manifesta l'opportunità, se non la necessità, di procedere all'indizione di un nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie ancora efficaci, con la conseguente attenuazione dell'obbligo di motivazione. In particolare, secondo la Plenaria, «può assumere rilievo l'esigenza preminente di determinare, attraverso le nuove procedure concorsuali, la stabilizzazione del personale precario, in attuazione delle apposite regole speciali in materia. Tale finalità, tuttavia, non esime l'amministrazione dall'obbligo di valutare, comparativamente, in ogni caso, anche le posizioni giuridiche e le aspettative dei soggetti collocati nella graduatoria come idonei. La normativa speciale in materia, infatti, non risulta formulata in modo da imporre la indiscriminata prevalenza delle procedure di stabilizzazione, ma lascia all'amministrazione un rilevante potere di valutazione discrezionale in ordine ai contrapposti interessi coinvolti» (punto 53 della motivazione). Inoltre «può acquistare rilievo l'intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione» (punto 54 della motivazione). Infine «deve attribuirsi risalto determinante anche all'esatto contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e alle eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria» (punto 55 della motivazione).
Rispondi

Da: Tafazzi27/02/2013 12:39:30
scusa, puoi fare una sintesi che non mi va di leggere tutta la sbrodolata?
Rispondi

Da: Tafazzi27/02/2013 12:44:25
Ba..i, attaccati al RILEVANTE POTERE DI VALUTAZIONE DISCREZIONALE!!
Rispondi

Da: squallido27/02/2013 13:53:45
concorso. Beffa autorizzata. schifo!
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Da: Tafazzi27/02/2013 17:35:05
scusate, ho appena finito di fare un lavoro interessante... ora me ne vado a casa a manganellarmi un po'!
Rispondi

Da: giaguari, camaleonti e grilli27/02/2013 17:37:56
bleah!
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