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MEF - Passaggio a C1 - I corsi e poi le prove.
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Da: supervaisor02/03/2010 19:09:33
..................oh "mi associo" se è rosso e magari chianti non gli dà retta bevitelo tutto!!!!!!!!!! In questo momento ti invidio.......(avranno finito dopo le sedici)..........
Rispondi

Da: parliamo di risposte....02/03/2010 20:13:18
..posso farti 2 domande?

- che cosa hanno voluto sapere per qualità nella P.A.?
- il collega ha saputo rispondere sull'inflazione? Anche qui, cosa hanno voluto sapere?

NESSUNO ha sentito la risposta? In che termini dobbiamo rispondere a questo tipo di domande?

Vogliono risposte esaustive complete e approfondite oppure un cosa generale di concetto?
Rispondi

Da: ciao02/03/2010 20:17:50
Grazie delle domande!!!!!!!!
Rispondi

Da: per tutti02/03/2010 20:22:13
chi gentilmente mi può dare la risposta con parole semplici:l'azione amm.va applicata ai principi comunitari???la dispensa del taglienti e anche la l.241/90 enuncia quali sono i principi comunitari:il giusto procedimento il legittimo affidamento proporzionalità ed equità....   chi mi può spiegare con semplici parole i significati di tali principi??????????????????????????????????????????????
Rispondi

Da: diddi02/03/2010 20:24:41
principi comunitari: comprati un libro edizioni simone e trovi quello che ti serve!!!
Rispondi

Da: .....02/03/2010 20:32:29
che io sappia non hano bocciato nessuno...solo o uno o due 18
Rispondi

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Da: peppe02/03/2010 21:27:11
x  ma

per interconnessione vedi il codice dell'amm digitale alla voce SPC
Rispondi

Da: ooo02/03/2010 23:51:59
semmai puntiglioso
e cmq se costituiscono la fonte primaria dell'azione amministrativa capisci anche in che misura o no?
Rispondi

Da: matematica03/03/2010 08:13:52
i voti di ieri! qualcuno li sa?
(grazie a chi ha postato le domande)
Rispondi

Da: rrrrrrrrrr03/03/2010 08:56:17
da 23 a 27 tranne un 18 ed un 20,5.
Rispondi

Da: io pure03/03/2010 09:06:19
i principi del diritto comunitario non sono tutti nella dispensa. Se ne trova un elenco completo in wikipedia, ma vi posto questo articolo che ho trovato particolarmente interessante

I principi comunitari del diritto amministrativo ed il loro recepimento da parte del legislatore italiano.
  
Pubblicato in: diritto amministrativo
In data: 15/02/2007
Autore: Sgueo Gianluca 

 



[1].

1. Il nuovo articolo 1 della legge n. 241 del 1990 a seguito delle modifiche apportate dal legislatore nel 2005 â" 2.1 Le tre categorie di principi: presupposti, espressi ed espressi in generale â" 2.2.1 Segue. I principi espressi in generale â" 2.2.2 Segue. Il principio di proporzionalità, di responsabilità e di buona fede â" 2.2.3 Segue. Il principio di precauzione â" 3. Conclusioni

1. Il nuovo articolo 1 della legge n. 241 del 1990 a seguito delle modifiche apportate dal legislatore nel 2005
Le modifiche che il legislatore del 2005 ha apportato alla legge sul procedimento amministrativo del 1990 hanno inciso profondamente sulla strutturazione del procedimento stesso. Operando al fine di adeguarne i modelli e le strutture ai principi elaborati medio tempore dalla giurisprudenza nazionale e da quella comunitaria. Realizzando, in tal modo, un migliore adeguamento dellâordinamento interno alle sopravvenute (e sopravvenienti) linee evolutive comuni.
Volendo evidenziare in particolare lâapertura del legislatore italiano ai principi sorti allâinterno della comunità europea, diviene opportuno soffermarsi sul nuovo articolo 1 della legge sul procedimento. La disposizione, infatti, già nella sua originaria formulazione recepiva alcuni principi dellâazione amministrativa. Oggi, a seguito delle modifiche apportate, diviene lo strumento per garantire un adeguamento costante alle evoluzioni giurisprudenziali che il Tribunale di primo grado e la Corte di giustizia intendessero elaborare con riguardo al diritto amministrativo. Lâadeguata comprensione di questo adeguamento passa per lâesame delle categorie di principi che la disposizione recepisce ed elabora.

2.1 Le tre categorie di principi: presupposti, espressi ed espressi in generale
Soffermando lâattenzione appositamente sui principi, è oggi possibile individuarne tre categorie. Anzitutto, quella dei cd. âprincipi presuppostiâ, ovvero quei principi che la norma non cita espressamente ma presuppone. Ciò, in ragione del fatto che gli stessi trovano espressa menzione in altre, ed altrettanto autorevoli, fonti. Si pensi, con riguardo al principio di imparzialità o a quello di buon andamento, al recepimento ad opera della Carta costituzionale.
In secondo luogo, rinveniamo i principi espressi, quelli che cioè trovano esplicita menzione allâinterno della disposizione. Si tratta di quattro principi basilari: quello di economicità, anzitutto. In base ad esso lâAmministrazione è tenuta non tanto a contenere la spesa, quanto piuttosto ad operare con economia di tempo, pur con lâobiettivo del miglior risultato. Questo significa che, ad esempio, il procedimento non può essere aggravato da passaggi inutili, come potrebbe avvenire nel caso in cui un determinato parere tecnico fosse acquisito due volte. Né, più semplicemente, lâAmministrazione potrebbe rallentare ingustificatamente il procedimento per circostanze estranee a quelle previste e disciplinate dal legislatore.
Il secondo principio espresso è quello di efficacia. Si tratta, come noto, della necessità che si coniughino nel migliore dei modi il raggiungimento dei risultati concreti con gli obiettivi prestabiliti. Da notare è semmai la circostanza che, tra tutti, è sicuramente il principio meno frequentemente richiamato dalla giurisprudenza, evidentemente in ragione della difficoltosa misurabilità dello stesso e della persistente fumosità con la quale certi indirizzi interpretativi si ostinano a configurarlo.
Il terzo principio è quello della pubblicità, il quale si lega, da un punto di vista cronologico ed ideologico, a quello della trasparenza. Il principio di conoscibilità impone infatti allâAmministrazione di garantire la conoscibilità esterna del proprio operato. Così concepito tuttavia, non garantisce allâinteressato alla conoscenza la reale padronanza delle informazioni. Dunque, viene progressivamente esteso fino a divenire trasparenza, ossia dovere dellâAmministrazione di trasmettere il flusso informativo allâutenza, di modo che questa possa comprendere ed elaborare le informazioni[2].

2.2.1 Segue. I principi espressi in generale
La terza categoria di principi merita una menzione a sé stante, appunto perché comprende i principi del diritto comunitario. La scelta del legislatore è stata, al proposito, chiara. Si è preferito optare per lâassenza di una menzione espressa dei principi medesimi, favorendo così lâimmediata recezione non solo dei principi comunitari già esistenti, ma anche delle interpretazioni innovative che dovessero seguire nel tempo.
Si tratta di una posizione che il legislatore italiano ha avuto modo di ponderare nel corso dei lavori preparatori della legge n. 15 del 2005, sostituendo ad un primo progetto che menzionava espressamente i principi medesimi, con quello attuale. Tenendo inoltre presente la circostanza per cui nello stesso progetto di Costituzione europea (allâart. II-101) si è scelto di fare menzione espressa solo di un numero limitato di principi. Si tratta dei principi di imparzialità ed equità, di ragionevolezza dei termini, di necessarietà del contraddittorio in caso di esito negativo della domanda dellâinteressato, dellâaccesso e, per finire, dellâobbligatorietà della motivazione.
A rilevare però, sono in particolare quattro principi di matrice giurisprudenziale: quello di proporzionalità, quello di responsabilità, quello di buona fede e quello di precauzione.

2.2.2 Segue. I principi di proporzionalità, di responsabilità e di buona fede
I primi tre principi non costituiscono una novità significativa nellâelaborazione giurisprudenziale comunitaria. Comâè infatti noto il principio di proporzionalità impone allâAmministrazione lâobbligo di giustificare lâutilizzo dei mezzi utilizzati al fine di perseguire un determinato risultato. Ciò in particolare nellâambito della concorrenza, dove lâapposizione di limiti devâessere estremamente ridotta e circostanziata.
Poi, il principio di responsabilità, in ragione del quale la posizione dellâAmministrazione è equiparata, sotto il profilo della responsabilità, a quella del contraente privato. In altre parole, secondo il modello della responsabilità contrattuale, grava sullâAmministrazione (e non sul ricorrente) lâobbligo di dimostrare che lâinadempimento non è a lei direttamente imputabile.
Infine, il principio di buona fede, cui si è legata la reinterpretazione della posizione dellâAmministrazione nei confronti dei soggetti privati. Secondo lâorientamento tradizionale infatti, essendo lâAmministrazione pubblica preposta alla tutela di un interesse generale, non era possibile vincolarne lâoperato alla buona fede ed allâaffidamento dei privati. Al contrario, questa avrebbe dovuto poter sempre ritornare sulle proprie decisioni, assumendo lâorientamento a sé più favorevole. Secondo il nuovo orientamento interpretativo sviluppato dalla Corte invece, il principio si estrinseca nel concetto di derivazione privatistica del legittimo affidamento.
Dunque, il cittadino che abbia riposto fiducia nellâadozione di determinati provvedimenti amministrativi, suffragando questa fiducia con elementi di fatto, deve vedersi riconosciuto almeno un corrispettivo a titolo di indennizzo, qualora lâAmministrazione ritenga opportuno negare le premesse e procedere diversamente. A ben vedere, non si impedisce al potere pubblico di tutelare lâinteresse generale secondo lâorientamento ritenuto più consono a questo, ma, al tempo medesimo, si tutela anche la posizione del cittadino in buona fede.

2.2.3 Segue. Il principio di precauzione
Lâultimo, ma anche più interessante, tra i principi comunitari è quello di precauzione. In merito, si sono alternate nel tempo due diverse prospettive, opposte, ciasuna espressione di interessi di settore specifici.
La prima, che chiameremo âversione verdeâ, facente capo agli ambientalisti più intransigenti, interpreta la necessaria precauzionalità come dovere delle Amministrazioni di interrompere qualsiasi attività che presenti un pur minimo rischio di pericolosità per lâuomo. Ciò, fino alla completa dimostrazione della totale assenza di pericolosità del prodotto incriminato[3].
La seconda invece, la âversione minimalistaâ, è quella adottata dalle imprese, le quali ritengono necessaria la piena certezza sulla pericolosità del prodotto per poter adottare il principio di precauzione. Ad esempio allâinterno del WTO, la giurisprudenza di riferimento ha sempre chiesto lâevidenza scientifica della pericolosità per poter adottare legittimamente il principio di precauzione.
Tra le due versioni estreme se ne pone una intermedia, che è quella sposata dalla Comunità Europea. Lâart. 174, par. 3, del Trattato istitutivo, stabilisce infatti che la precauzionalità debba essere adottata sulla base dei principi scientifici e tecnici disponibili. Dunque, la valutazione precauzionale può essere compiuta alla sola condizione che sussitano le possibilità concrete di eseguire unâadeguata istruttoria.
A livello nazionale il principio di precauzione trova inoltre una menzione espressa nellâarticolo 301 del D.lgs n. 152 del 2006 (il codice dellâambiente). In esso viene specificato espressamente che la prima condizione per applicare questo principio è proprio quella della probabilità del danno, che ribadisce, in sostanza, il principio comunitario dellâadeguata istruttoria. Inoltre, da esso si evince che le misure precauzionali debbono essere proporzionali al rischio, provvisorie, rapide e devono basarsi su una adeguata ponderazione del rapporto tra costi e benefici.

3. Conclusioni
Dalla breve analisi appena compiuta emergono alcune considerazioni di rilievo. La prima, e più significativa, è quella per cui il procedimento amministrativo si arricchisce di una serie di principi finora recepiti solamente nelle aule di tribunale, ma non ancora consacrati dalla lettera della legge.
Tra questi, un posto di assoluto rilievo spetta proprio ai principi del diritto comunitario. Si tratta di principi che il legislatore ha scelto, opportunamente, di non codificare, preferendo lasciare uno spazio di manovra adeguato allâordinamento interno, qualora provenissero nuovi impulsi dallâambito comunitario.
Le prospettive future sono molteplici. Fondamentale sarà la cooperazione tra i singoli Stati europei ed i rispettivi procedimenti amministrativi, ed il processo di integrazione posto in essere dai giudici comunitari. Circostanza questa che avvalora e conferma lâevoluzione che il diritto amministrativo sta subendo negli ultimi anni: non più e non soltanto diritto domestico ma, al contrario, diritto dei rapporti transnazionali.

Rispondi

Da: sissi03/03/2010 09:27:57
Ho letto che c'è stato un assente. Sapete dirmi chi era?
Rispondi

Da: tranquillo?03/03/2010 09:30:33
Sbaglio o anche oggi è giornata d'esame? sapete il calendario dei prossimi giorni? poi se qualcuno ha i voti mi farebbe un grosso favore. ciao tutti
Rispondi

Da: per tutti03/03/2010 09:33:00
per cortesia postate tutte le domande e i relativi voti grazie..................................................................................................................................
Rispondi

Da: ci sono stata03/03/2010 09:39:06
Le domande ci sono già nelle pagine precedenti, invece è possibile che nessuno abbia i voti????
grazie
Per quanto riguarda le prossime date ho saputo che sono il 23.3 e il 30.3. Poi se ne riparla dopo Pasqua, ma non ho saputo date ufficiose.
Rispondi

Da: gennaio03/03/2010 10:07:11
Verdecchia B. 23
Verdecchia R. 23
Verduci 18
Verrico 27
Villapiano 25
Villarà 22,50
Villari Ezio M. 25,50
Vincenzi  25
Vinciguerra 25
Violentano 20,5
Virgili 26
Vitale 23
Vitali 26,50
Volpe 25
Zampagni 24
Zarri 23,5
Zecca Assente
Zelli A. 25,5
Zelli G. 25
Zenatti 23

Buona Giornata!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: ci sono stata03/03/2010 10:48:40
GRAZIE a gennaio!!!
Come promesso ieri in altro post faccio alcune avlutazione su come sono le interrogazioni. Ritengo che la Commissione sia abbastanza equilibrata, le persone da me ascoltate pur avendo fatto orali diversi per preparazione (o rendimento, l'emotività conta!!) hanno avuto voti adeguati. La persona che era andata "peggio", diciamo che su tre domande, alla prima aveva un po' traballato, sulla seconda è andata abbastanza bene, sulla terza ha parlato tranquillamente (voto: poco più di 20).  La persona che era andata meglio, francamente era molto preparata, si eprimeva bene e  ha fatto solo un piccolo errorino alla fine e infatti ha preso uno dei voti più alti. Quindi confermo che non c'è accanimento, se vedono che il candidato si perde cercano di aiutarti (soprattutto la dirigente-donna mi sembra molto accogliente), non stanno lì ad infierire. Se rispondi bene, senza troppo approfondimento, non ti vanno a scovare la cosa che non ricordi. Quindi io ho dedotto che bisogna saper rispondere un po' su tutto, poi se uno ne sa di più e vuole approfondire, certo non ti fermano, anzi sono contenti e poi ti premiano con un voto più alto.
Dopo di che buono studio a tutti!!!
Rispondi

Da: 38603/03/2010 10:48:47

Grazie gennaio
Rispondi

Da: per ci sono stata03/03/2010 11:22:10
...non dire cretinate...
...chiedere l'inciso nell'iva oppure altre squisite sottigliezze che tu non riporti non significa affatto che siano accondiscendenti. SIgnifica soltanto che è un concorso abbastanza duro, nonostante sia per interni. E tu non dare false informazioni. Invito tutti a studiare in dettaglio sufficiente le domande.
Rispondi

Da: ci sono stata03/03/2010 11:41:37
cosa intendi per l'inciso nell'iva?

NB x tutti: la mi è una valutazione assolutamente legata alle interrogazioni ascoltate ieri, quindi ha un valore statistico pari a .........0,01%???? Non potevo certo assistere a tutti gli orali! ma mi senbra che anche da quello che hanno riportato altri il dettaglio non è la regola!! Comunque le mie considerazioni prendetele come volete. Anzi .........non ci fate caso e comunque non ho detto che non si deve studiare!
Però se finora i bocciati sono stati solo 2, e dei veri e propri casi ,a detta di tutti, ci sarà un motivo?? Poi se ci vogliamo fustigare da mattina a sera..........è un'altro discorso. E' stata dura, anche per me, ma francamente non mi aspettavo niente di meno dal nostro Ministero!!
Rispondi

Da: peppe03/03/2010 12:54:49
Grazie "ci sono stata"
dal tuo post intendo che bisogna (continuare a) studiare, rispondere alle domande e che la commissione è comprensiva nei ns confronti in caso di attacchi di panico, buchi momentanei di memoria (cercando di mettere in carreggiata il candidato).
Ho inteso bene?
p.s. sulle novità legislative nel corso dell'ultimo anno come si mettono? p. es. le sanzioni disciplinari sono cambiate con la "brunetta". Che chiedono?
Rispondi

Da: mascherina per peppe03/03/2010 13:09:43
...novità legislative da dimenticare...
...niente Brunetta, a meno che tu non voglia dirlo comunque...
...aspetti normativi fermi al giorno degli scritti...
...almeno su questo, visto che, gira e rigira, occorre conoscere lo scibile...
Rispondi

Da: diddi per ci sono stata03/03/2010 13:22:43
io sono andata una sola volta e trovo che tu abbia ragione...non sono puntigliosi e non rompono le palle, ti mettono a proprio agio e non infieriscono ..chiarametne te devi rispondere qualcosa... però è quasi come se fosse un colloquio ....almeno queste sono state le mie sensazioni.
certo che bisogna studiare..su questo non v'è dubbio!!!!
Rispondi

Da: rrrrrrrrrr03/03/2010 13:47:28
confermo
la commissione e' sempre stata disponibile in egual misura con tutti. La bocciatura dei 2 non e' una questione di razzismo o chissa'  di quale altra stupida cosa detta nei giorni scorsi. I 2 un po' se l'ha son cercata.
Io ho assistito a quasi tutte le sessioni.
Fanno del tutto per aiutarti.
Molte persone andate male, con un 'altra commissione, invece di prendere 18 sarebbero state bocciate. Quindi non lamentiamoci. 
Rispondi

Da: per    rrrrrrrrrr03/03/2010 13:51:16
e' vero ...
con altri interlocutori molta gente a quest'ora sarebbe stata gia' bocciata. In questo ti appoggio ... che concorsi ne ho gia' fatti.
Per cui stiamoci buoni.
Rispondi

Da: anna03/03/2010 14:00:03
ciao a tutti a che punto siamo?
Rispondi

Da: io penso03/03/2010 14:02:15
che siete proprio cretini a scrivere queste cose: ergo non siete riqualificandi ma infiltrati.
OCCHIO...il forum è pubblico!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: per    io penso03/03/2010 14:13:55
per io penso ... e' meglio che non pensi visto il tuo basso quoziente di intelligenza.
Rispondi

Da: ci sono stata03/03/2010 14:33:19
Vedo che mi alcuni mi hanno interpretata bene! Il mio non voleva essere un post falsamente rassicurante, era solo un post che tendeva a cogliere lo spirito con cui si stanno svolgendo le prove. Insomma ci sono delle possibilità di superarlo, ma ovviamente bisogna studiare, studiare e studiare.

per io penso: non so dove cogli negli ultimi post qualcosa di pericoloso o illegale? Ci puoi dare delle delucidazioni in merito?
No perchè nei gironi scorsi si è scivolati spesso nel tropiloquio e francamente non mi sembrava questo il tono degli ultimi post!!
In fondo ho solo detto che la commissione è equa, che è ciò che tutti si aspettano. O no?
Rispondi

Da: ???03/03/2010 14:34:09
scusate qualcuno di voi saprebbe dirmi se, secondo voi, è il caso di studiare dispense inutili come:
1) GEOPOLITICA;
2) SCENARIO EVOLUTIVO;
3) ORGANIZZAZIONE E MICROSTRUTTURA;
atteso che fino ad oggi non hanno mai chiesto niente a tale proposito ?????????

GRAZIE mille a tutti voi
Rispondi

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