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MEF - Passaggio a C1 - I corsi e poi le prove.
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Da: per chi sa27/01/2010 19:59:55
scusate, ma cosa intendono per "Diritto alla funzione dell’impiegato pubblico"  ?
Rispondi

Da: ............27/01/2010 20:05:28
Non è per caso il diritto dell'impiegato ad avere una mansione ben precisa? Nel senso, forse per funzione si intende mansione...
Attendo anch'io conferma, grazie
Rispondi

Da: B227/01/2010 20:19:45
Cosa intenderanno per "democrazia procedimentale"?

Finora non è uscita nessuna domanda sulle microstrutture? Le odio con tutto il cuore!

Rispondi

Da: B227/01/2010 20:31:20
Il diritto alla funzione dell'impiegato consiste nel diritto all'esercizio delle funzioni inerenti alla sua qualifica.

In base a quanto dispone l'art. 52 del D. Lgs. 165/2001, il prestatore di lavoro può essere adibito:
- alle mansioni per le quali è stato assunto;
- alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi;
- alle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore purchè quest'ultima sia stata successivamente acquisita per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive.

E' uno dei diritti non patrimoniali dell'impiegato, insieme al diritto all'ufficio e al diritto al trasferimento.

(da Elementi di Diritto Amministrativo - Ed. Simone)
Rispondi

Da: B227/01/2010 20:38:43
Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.

In queste ipotesi, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore.
Rispondi

Da: Klins27/01/2010 20:39:54

grazie B2

-6
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Da: .............27/01/2010 21:44:45
Grazie B2!
Rispondi

Da: democrazia procedimentale27/01/2010 23:05:18
è la possibilità di partecipare ai procedimenti da parte di quei soggetti che sono in qualche modo interessati al procedimento o anche in qualità di soggetti informati dei fatti o coinvolti
Rispondi

Da: vvvvvvv28/01/2010 08:00:12
Scusate la mia ignoranza. Ma che si intende per "effetti del codice dell'amministrazione digitale" ? Grazie per chi saprà rispondermi !!
Rispondi

Da: Lampard28/01/2010 08:34:00
Intendono il diritto a svolgere le mansioni rientranti nella propria qualifica funzionale. Almeno, così dovrebbe essere...
Rispondi

Da: lullit28/01/2010 09:00:39
La risposta per il dipendente pubblico è tutta nell'art.52 del TUPI, mentre per il lavoratore privato bisogna considerare anche l'art. 2103 del C.c. e l'art. 13 dello Statuto dei lavoratori (L.300/1970) che dispongono in modo diverso.

Art.52 TUPI -  1.Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali é stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
    2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
  a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
  b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
    3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
    4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente é assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
    5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, é nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore é corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
    6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.
Rispondi

Da: Curiosa28/01/2010 09:27:54
Ringrazio di cuore ????????
Buona fortuna a tutti.
Rispondi

Da: lullit28/01/2010 09:36:25
EFFETTI DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Il Codice dell’Amministrazione digitale  si propone di rinnovare le procedure, la gestione, l'operatività e il rapporto con cittadini e imprese della Pubblica Amministrazione italiana.
Il rivoluzionario Codice, fortemente voluto dal ministro per l'Innovazione e le tecnologie Lucio Stanca, prevede una serie di articoli che definiscono in modo specifico le regole digitali per le più diverse attività.
Direttamente tratto dal comunicato stampa del Ministero dell’Innovazione:

L'azzeramento dei certificati (art. 53)
Sono 35 milioni i certificati prodotti annualmente dalle pubbliche amministrazioni con un costo per i cittadini di circa 13,50 euro per ciascun certificato. La PA digitale azzererà il numero dei certificati attraverso la trasmissione telematica dei documenti tra amministrazioni e la condivisone dei database. Cittadini e imprese potrebbero risparmiare oltre 400 milioni di euro.

L'uso della posta elettronica (art. 6,49,50,51,52)
Sono stimati in 31 milioni i messaggi di posta elettronica inviati tra pubbliche amministrazioni e nei contatti di queste con l'esterno e in 18 euro il risparmio ottenuto per ogni e-mail rispetto alla gestione di un messaggio di posta, tradizionale fisico. Il Codice, riconoscendo piena validità giuridica alle comunicazioni per via telematica, pone le basi per un incremento del loro numero e, soprattutto, per una sostituzione quasi totale della vecchia trasmissione cartacea. Una stima molto prudente valuta in circa 360 milioni di euro i risparmi che ne potrebbero derivare sin dal primo anno.

Gli archivi digitali (art. 46 e seguenti)
Con il Codice, la pubblica amministrazione senza carta diventa realtà. Tutti gli atti, i dati, i documenti, le scritture contabili e la corrispondenza prodotti o riprodotti in maniera digitale, secondo le regole che garantiscono la conformità agli originali, hanno la stessa validità giuridica di documenti cartacei e devono essere conservati in archivi informatici, grazie ai quali si riducono tempi e costi di ricerca dei documenti, ma anche quelli di gestione e manutenzione degli archivi: processi più veloci, risparmi di spesa per le amministrazioni, enorme recupero di spazi (spesso presi in locazione) prima occupati da ingombranti archivi cartacei.

Le Conferenze dei Servizi on-line (art. 37)
Quando un qualsiasi procedimento pubblico (una licenza, una nuova opera, un evento ecc.) coinvolge più amministrazioni, per semplificare e rendere più rapido il suo svolgimento viene indetta una "conferenza dei servizi" a cui partecipano responsabili di tutti gli enti interessati. Il Codice prevede la possibilità che le conferenze si svolgano on-line, evitando viaggi, spese di trasferta, perdite di tempo e, quindi, con notevole risparmio di denaro e maggiore velocità.

Banca del Riuso delle tecnologie (art. 70 e segg.)
Il Codice istituisce la Banca del Riuso, una banca-dati dei programmi informatici riutilizzabili, un elenco di programmi applicativi di proprietà pubblica presso il Cnipa. Prima di acquisire nuove applicazioni tecnologiche, le pubbliche amministrazioni devono verificare se sono disponibili soluzioni riutilizzabili, cedute in maniera gratuita dalle amministrazioni titolari. Il riuso abbatte i costi degli investimenti in tecnologie con un risparmio nella fase iniziale di almeno 45 milioni di euro; elimina i tempi del progetto e aiuta anche le amministrazioni con minore capacità di spesa ad acquisire tecnologie innovative, facilitando il processo di erogazione di servizi avanzati a cittadini e imprese.

Gli sportelli unici per le imprese (art. 9)
Gli sportelli unici per le attività produttive divengono telematici: devono riorganizzarsi per gestire i procedimenti e le attività interne in maniera informatica, acquisire istanze da parte delle imprese ed erogare i servizi attraverso internet e posta elettronica. Per ottenere una maggiore efficienza e per risparmiare risorse, il Codice prescrive forme di coordinamento tra le varie amministrazioni interessate che permetta alle imprese di trovare ovunque una procedura omogenea. A livello centrale nasce il Registro informatico degli adempimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni centrali, nell'ambito però di una rete integrata di servizi gestiti dagli sportelli sul territorio.
A sostegno di questo complesso e articolato processo di adeguamento normativo, che comprende tra l’altro anche la Posta Elettronica Certificata (PEC), ossia la raccomanda elettronica, si affianca anche un composito progetto, già in fase di realizzazione:
il Sistema Pubblico di Connettività (SPC),
ossia la più grande infrastruttura telematica pubblica mai realizzata nel nostro Paese, che collegherà in modo veloce, omogeneo e sicuro, tutte la Pubbliche amministrazioni centrali e locali che, dialogando e condividono tra loro i dati e le informazioni, solleveranno cittadini ed imprese dal essere i “fattorini di se stessi†nei confronti della burocrazia, che invece fornirà loro servizi integrati, con punti di accesso unici. Il Sistema contempla anche una estensione oltre confine, che sta già cominciando a mettere in connessione circa 500 uffici pubblici italiani all’estero (la maggior rete al mondo), come Ambasciate, Consolati, Istituti di cultura, Camere di commercio e sedi ICE (Istituto commercio estero), non solo per lo scambio istantaneo di dati, ma anche per le comunicazioni telefoniche attraverso il sistema Voip (Voice over Ip).

Rispondi

Da: Ritz28/01/2010 10:05:20
finalmente un uso proprio del formun.
grazie ragazzi per le info che ci date, qui la confusione è grande.
buondì
Rispondi

Da: ...tanto per...28/01/2010 10:21:00
Tanto per stilare una graduatoria provvisoria, sapete se Salvucci Maria si è presentata all'esame e qual è la valutazione. Non è compresa nell'elenco che gentilmente ci avete comunicato. Grazie a chi vorrà rispondere.
Rispondi

Da: per tutti28/01/2010 10:24:17
chi di voi può sinteticamente scrivere con poche parole la differenza tra controllo di gestione e controllo strategico???grazie
Rispondi

Da: lalli28/01/2010 11:05:23
Il controllo di gestione è diretto ad analizzare il conseguimento degli obiettivi e dei risultati di una gestione attraverso parametri aziendalistici, verificando l'efficacia, l'efficienza  l'economicità dell'azione amministrativa, per consentire ai dirigenti di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto fra costi e risultati.

Il controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico.
Rispondi

Da: vvvvvvv28/01/2010 11:18:17
Grazie a tutti per le risposte ed i chiarimenti , anche se, personalmente, il panico aumenta con l'avvicinarsi del giorno degli esami !!!! Ho 50 anni e non so se il cuore riuscirà a reggere a tanto stress !!!!. GRAZIE ANCORA E CONTINUIAMO COSI'.
Rispondi

Da: ....28/01/2010 11:24:09
è deciso: tutti supereranno l'esame orale con min. 18 = TUTTI C1. Tranquilli, chi non risponderà a nessuna delle 3 domande avrà come voto 18.
Ma ATTENZIONE, sarà bocciato chi farà anche uno solo dei seguenti errori: 
- sputerà nell'occhio di un componente della commissione;
- pesterà il callo di un componente della commissione;
- schiaffeggerà un componente della commissione;
- offenderà intenzionalmente e pesantemente, con parole o fatti, la commissione.
 
Rispondi

Da: DD28/01/2010 11:33:41
??????????
Rispondi

Da: x....28/01/2010 11:35:26
ma dopo l'approvazione della graduatoria lo potremo fare????? dimmi di siiiiiiiiiiiii.............. mi tirerebbe su il morale saperlo ;-)))
Rispondi

Da: vvvvvvv28/01/2010 11:42:08
Non è soltanto questione di superare l'esame anche prendendo il 18 (che comunque è sempre meglio di essere bocciati !!!) E' anche un problema di dignità personale !! Il pensiero di trovarsi di fronte ad una domanda alla quale in quel momento non si sa rispondere, almeno per me, è mortificante !! Magari sono bravissimo nel mio lavoro ma di fronte ad una domanda tipo: Il codice dell'Amministrazione digitale (della quale mi era sfuggita l'esistenza), mi moritifica !!  Il problema è che alla mia età con 25 anni di carriera sulle spalle, anche se si è studiato, non è facile dover rispondere a 3 domande. Magari la materia la sia sa, ma non è facile avere la prontezza e la capacità di rispodere prontamente. Forse sono esagerato, ma è quello che provo !!   
Rispondi

Da: ....28/01/2010 11:46:29
c'è un problema: i 3 commissari saranno in pensione e come faremo a beccarli?
Rispondi

Da: dd28/01/2010 11:48:36
?????????
Rispondi

Da: oro28/01/2010 11:55:04
Salvucci Maria era assente.
Rispondi

Da: ?????????28/01/2010 11:55:54
Per "..." e per "x..."
mi avete fatto crepare dal ridere!!!!!!
e vi assicuro che in questo periodo non è facile!!!!
mi ci voleva proprio!
Forza e coraggio a tutti e sotto a studià!
Rispondi

Da: B228/01/2010 12:15:32
Grazie lullit!

Chissà come mai non sono mai andati oltre il 25 negli orali... comunque meglio così, visto che non sono mai andati neanche sotto al 18...

Rispondi

Da: babi28/01/2010 14:35:10
grazie lullit , grazie lalli
Rispondi

Da: per lalli28/01/2010 15:42:50
grazie lalli per la risposta....ma quali sono gli organi competenti che effettivamente svolgono il controllo strategico????
Rispondi

Da: Ritz - x per lalli28/01/2010 18:32:32
La valutazione e il controllo strategico

1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita' per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.

3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio puo' essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilita' di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto articolo 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalita' delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione.

Per lo stato (comma 3) lo effettua l'uff controllo interno che è quello che fa il controllo di gestione. Altri enti possono affidare l'incarico ad apposito nucleo di valutazione  o di "analisi delle politiche pubbliche".
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