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SNA 9 CORSO-CONCORSO
23520 messaggi, letto 1052573 volte

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Da: Scusate ma13/05/2023 13:12:06
a noi ce ne fotte qualcosa di magistratura?
Rispondi

Da: PoliMi13/05/2023 13:29:16
@PoliTO Beh se tu già metti le mani avanti sull'orario di lavoro sicuramente apparterrai alla categoria uscita dai film di Fantozzi o di checco zalone.

Hai detto una marea di sciocchezze vogliamo parlare dei magistrati? Vai a lavorare in procura dove c'è un CAPO oppure chiediti se un PM o un GIP non lavorino fino alle 20 se sono di turno, feste e week end inclusi.

Poi pensi che un dirigente del MEF non lavori fino alle 20? se stai in un ufficio strategico che fai molli alle 16 di pomeriggio?

Il lavoro è lavoro e se hai ambizioni grandi devi essere pronto anche a dedicartici in egual misura.
Va a studiare.
Poi tranquillo che prestigio o meno quelli come te Banca d'Italia possono solo sognarsela la notte. I classici che parlano per "conoscenza diretta"
Rispondi

Da: X tutti13/05/2023 13:36:37
Un manager o un dirigente che sia degno di questa qualifica lavora anche fino alle 22 di sera se necessario.
Rispondi

Da: @DL assunzioni13/05/2023 13:40:32

  1. All'articolo 250  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2:
      1)  la  parola:  «lavoro»   e'   sostituita   dalla   seguente: «tirocinio»;
      2) dopo le parole: «presso le amministrazioni di destinazione;» sono aggiunte le seguenti: «al fine di ampliare i contenuti  di  tale fase, la SNA e il Dipartimento della funzione pubblica  sottoscrivono con le suddette amministrazioni specifici protocolli di intesa  volti a regolamentare la formazione specialistica,  assicurando  pluralita' di esperienze presso le amministrazioni indicate nel bando  o  presso
altre  amministrazioni,  italiane  o  straniere,  enti  o   organismi
internazionali, aziende pubbliche o private;»;
    b) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
  2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  da  adottare,  ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro il 30 settembre 2023,  si  provvede  all'aggiornamento  delle  disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della  Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, al fine di renderli  coerenti  con  le  misure
introdotte dal presente articolo.

Di fatto devono aggiornare il DPR 272/2004 con le disposizioni previste dall'articolo 1 comma 1. Mi pare evidente che non le norme dell'ottavo corso concorso non saranno estese anche al nono

Rispondi

Da: Magistero13/05/2023 13:51:22
Magistrato tutta la vita! È un lavoro importante, prestigioso e rappresenti un potere dello stato, indipendente! Ma poi avete idea degli incarichi che piovono? Altro che bi
Rispondi

Da: IX13/05/2023 14:03:31
Devono aggiornare anche il dpr 70/2013 che disciplina il corso-concorso...quindi, per renderlo compatibile alla previsione secondo cui:

"al fine di ampliare i contenuti  di  tale fase, la SNA e il Dipartimento della funzione pubblica  sottoscrivono con le suddette amministrazioni specifici protocolli di intesa  volti a regolamentare la formazione specialistica,  assicurando  pluralita' di esperienze presso le amministrazioni indicate nel bando  o  presso altre  amministrazioni,  italiane  o straniere,  enti  o   organismi internazionali, aziende pubbliche o private"

significa che il tirocinio del IX corso-concorso si svolgerà in maniera diversa (probabilmente ruotando tra più pa).
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Da: @IX13/05/2023 14:13:12
Esatto. Ho letto la relazione illustrativa al decreto legge. In pratica parla di aggiornare le disposizioni dei dpr 272/2004 e DPR 70/2013 con le novità intervenute negli ultimi anni. Probabilmente anche fare riferimento alle linee guida per il reclutamento dei dirigenti. Mi auguro solo che non si inventano di prendere una preselezione per titoli per i concorsi da dirigente
Rispondi

Da: Poli TO13/05/2023 14:13:43
Cosa devo rispondere ad uno che afferma che "alcuni" hanno mollato magistratura per lavorare alla Banca d'Italia...?
Non capisci nemmeno la differenza fra essere un potere dello Stato, responsabile solo davanti alla legge e padrone del tuo tempo, ed un impiegato, seppur ben pagato.
Rispondi

Da: Xsopra13/05/2023 14:19:30
Ma tu giri tutti i forum? Reminder, la tristezza ecc
Rispondi

Da: PoliMI13/05/2023 14:22:17
@Poli TO Non PUOI rispondermi nulla appunto, non hai neppure capito cosa ho detto. E probabilmente non sai nulla né della magistratura né della Banca d'Italia.
Come pure non vinceresti nessuno dei due, a maggior ragione BI dove ci vuole almeno 108/110 come voto di laurea ammesso che tu ci sia mai andato all'università.
Ciao Troll dai Poli Nomi

Ora torniamo a Sna 9
Rispondi

Da: Poli TO13/05/2023 14:32:58
No, mai andato all'università, mi sono fermato al diploma. Non so nulla nè di magistratura nè di banca d'Italia e non vincerei nessuno dei 2.
Alcuni per fare gli impiegati in Banca d'Italia si sono dimessi anche dalla Corte dei Conti e dal TAR.
Hai ragione tu, cucciolo, su tutto.
Rispondi

Da: Futuromagistrato13/05/2023 15:33:56
La sna è da sfigati, io lo provo solo perché è più semplice di magistratura a cui non sono.passato, per ora. Ma sicuro tra i due scelgo magistratura, e non dimenticate che i magistrati sono coloro i quali vi mandano in gatta buia quando combinate le Vs solite biricchinate da funzionari dello stato quindi esigo rispetto!
Rispondi

Da: X SOPRA13/05/2023 15:39:07
tu al massimo sei un futuro sfigato
Rispondi

Da: Futuromagistrato13/05/2023 15:58:22
Attento che ti spedisco in gatta buia, anche con l'aggravante di oltraggio alla corte!
Rispondi

Da: eee 3  - 13/05/2023 21:01:00
Ciao. Sapete se un assessore in carica in un Comune X può diventare un funzionario con un'elevata qualificazione in un Comune Y nella stessa provincia? Nella fattispecie si può inquadrare una violazione del principio di pantouflage?
Rispondi

Da: Er pizzettaro di via della scrofa 1  - 13/05/2023 23:14:15
Xsu:

Ma che c...o stai a dì?!?
Rispondi

Da: concorsistaVIII14/05/2023 17:28:49
L'emozionante carriera del giudice civile del tribunale di Portogruaro.
Niente a che vedere con fare il DG in un ministero. Andate, andate!
Il bello è che chi pontifica di solito non ha 1 giorno di lavoro in PA.
Rispondi

Da: Fuori Pista  3  - 14/05/2023 19:13:56
eee

Mi dici mi dici: "Sapete se un assessore in carica in un Comune X può diventare un funzionario con un'elevata qualificazione in un Comune Y nella stessa provincia? Nella fattispecie si può inquadrare una violazione del principio di pantouflage?"

Ma questo è un problema, semmai, di compatibilità, non di pantouflage. Ti do un consiglio per i temi, non usare termini fighi se non ne sai precisamente il significato tecnico. Scrivi basico. Ora ti offendi, ma poi mi ringrazierai e capirai che non voglio offenderti.
Rispondi

Da: Altra agonia14/05/2023 23:35:27
Perdete tempo con certe teste di cazzo, bravi...
Rispondi

Da: Agonia perenne14/05/2023 23:53:38
... è la storia della vita di tutti noi
Rispondi

Da: caio82 15/05/2023 09:15:37
Infatti il pantouflage non ci azzecca nulla.
Questo alla circolare PCM
B.10Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di
lavoro (pantouflage - revolving doors).
La l. n. 190 ha introdotto un nuovo comma nell'ambito dell'art. 53 del d.lgs. n. 165
del 2001 volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego
del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato
dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente
precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la
sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro
per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La
norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un
determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la
"convenienza" di accordi fraudolenti.
La disposizione stabilisce che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma
sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare
con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."
L'ambito della norma è riferito a quei dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni
di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
dell'amministrazione con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti
SP
52
privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. I "dipendenti"
interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione
hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto
dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con
riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, funzionari titolari di
funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento nel caso previsto dall'art. 125,
commi 8 e 11, del d.lgs. n. 163 del 2006).
I predetti soggetti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con
l'amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di
collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione),
non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti
privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.
La norma prevede delle sanzioni per il caso di violazione del divieto, che
consistono in sanzioni sull'atto e sanzioni sui soggetti:
 sanzioni sull'atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in
violazione del divieto sono nulli;
 sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o
conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la
pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente per i successivi
tre anni ed hanno l'obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente
percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo; pertanto, la
sanzione opera come requisito soggettivo legale per la partecipazione a
procedure di affidamento con la

Rispondi

Da: Joe15/05/2023 16:54:19
Data uscita 27 giugno
Rispondi

Da: Sempre agonizzante15/05/2023 18:58:34
La mia paura che che il 30 ci arriva un bel cetriolo!
Rispondi

Da: Quiz situazionali15/05/2023 19:43:47
Gia che ci sono rimandano tutto a settembre
Rispondi

Da: Nina_Simone 15/05/2023 19:46:28
Speriamo
Rispondi

Da: Sempre agonizzante15/05/2023 20:42:09
Con la sna tutto è possibile, mai meravigliarsi!
Rispondi

Da: Quesito dubbio15/05/2023 20:50:20
Ragazzi/e pongo quesito

richiesta di accesso ex.art.22 di un documento.escluso con regolamento.emanato ai sensi del Co.6.art 24, preordinato alla tutela giurisdizionale di un interesse del richiedente, prevale l'accesso o deve essere negato?
Rispondi

Da: Ufficiale15/05/2023 21:19:03
Irrisarcibilita' dell'interesse legittimo sdoganato dalla sentenza SU n.500/1999, che ne pensate?
Rispondi

Da: Wuizz15/05/2023 21:26:29
Che adesso tutti chiedono i danni
Rispondi

Da: Funzionario medio16/05/2023 06:48:38
Io mi  sveglio alle 5 per andare a lavorare e leggo cretinate, ma dove lo trovate il tempo? Ah dimenticavo che è pieno di bambiccioni che stanno tutto il gg in casa a spese di papi
Rispondi

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