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Nuovi incarichi di presidenza
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Da: CAMBIA IL SISTEMA DI RECLUTAMENTO DEI DIRIGENTI13/09/2013 02:58:11
Via libera in Consiglio dei ministri al pacchetto di misure dal titolo "L'Istruzione riparte" proposto dal ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Maria Chiara Carrozza. Il decreto punta a garantire un avvio sereno del nuovo anno scolastico e accademico.
(...)
Cambia la procedura di assunzione dei dirigenti scolastici: saranno selezionati annualmente attraverso un corso-concorso di formazione della Scuola Nazionale dell'Amministrazione.
Nel frattempo, nelle regioni in cui i precedenti concorsi per dirigenti scolastici non si sono ancora conclusi, per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico, saranno assegnati incarichi temporanei di presidenza a reggenti, assistiti da docenti incaricati. Questi ultimi saranno esonerati dall'insegnamento.

Dal prossimo anno i concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici, dopo i pessimi risultati della selezione del 2011 fnita sotto al mannaia della magistratura amministrativa, saranno gestiti direttamente dalla Scuola nazionale di amministrazione. Le prove comprenderanno una preselezione, prove scritte e orali, e chi supererà tutti gli ostacoli sarà ammesso a partecipare ad un corso-concorso, al termine del quale saranno proclamati i vincitori. I corsi saranno organizzati ogni anno e i costi saranno posti in parte a carico dei candidati. Al pari di quanto avviene per il corso-concorso dei dirigenti statali. Lo prevede il decreto legge sulla scuola deliberato ieri dal governo. Il dispositivo reca anche agevolazioni per disporre gli esoneri ai collaboratori vicari, nelle scuole dove non è stato ancora nominato il dirigente perché il concorso non si è ancora concluso.

......................................................................................
I NUOVI CONCORSI
Le selezioni a livello regionale, con commissioni diverse a seconda del luogo, andranno definitivamente in soffitta. Dal prossimo anno, infatti, diventare dirigente scolastico potrebbe essere più difficile che in passato. Perché oltre a superare una selezione in ingresso, in tutto simile a quella adottata nell'ultimo concorso, gli idonei dovranno sostenere un corso-concorso. Al termine del percorso selettivo-formativo saranno inclusi in una graduatoria dalla quale saranno tratti i vincitori. La selezione avverrà con frequenza annuale. E dunque, non dovrebbe più valere il principio dello scorrimento della graduatoria. In ciò restringendo il numero delle assunzioni solo ed esclusivamente ai vincitori, che si collocheranno ai vertici delle graduatorie di merito. Al corso-concorso saranno ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del venti per cento, determinata per decreto. Alla selezione per l'accesso ai moduli formativi potrà partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso del relativo titolo di studio, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un periodo di servizio effettivo di almeno cinque anni. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso potrà comprendere una prova preselettiva e una o più prove scritte, cui saranno ammessi tutti coloro che supereranno la preselezione, e una prova orale, a cui seguirà la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolgerà presso la scuola nazionale di amministrazione, in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica dei partecipanti, con eventuale riduzione del carico didattico. Con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'istruzione di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, saranno definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso e la quantificazione delle spese. Il decreto dovrà essere adottato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Da: Proposta emendativa28/10/2013 20:46:46
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Proposta di modifica dell'articolo 1-sexies del decreto legge 31 gennaio 2005, n.7 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005 n.43).

1. Il primo periodo del comma 1, dell'articolo 1-sexies del d.l. 7/05 convertito nella legge 43/05 che recita ï¿��«A decorrere dall'anno scolastico 2006/07 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferitiï¿��» è così modificato:
Comma 1:
A decorrere dall'a.s. 2013/14 gli incarichi di presidenza sono conferiti, prioritariamente, a coloro che già rivestivano in precedenza il suddetto incarico.
In via subordinata, gli incarichi di cui sopra sono assegnati secondo il seguente ordine:
a) soggetti risultati idonei a una delle precedenti procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici (ordinari o riservati) ma non immessi in ruolo per carenza di posti vacanti e disponibili;
b) soggetti risultati idonei a una delle precedenti procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici (ordinari o riservati) ma non immessi in ruolo per annullamento della procedura concorsuale;
e) soggetti, che abbiano partecipato a precedenti concorsi per il reclutamento di dirigenti scolastici (ordinari o riservati) e che abbiano instaurato un contenzioso ancora pendente avente ad oggetto l'esclusione e/o il mancato superamento dei concorsi;

Comma 2:
Alla copertura finanziaria degli incarichi di cui alle lettere a), b), e si provvede mediante l'attribuzione di un importo corrispondente all'indennità di reggenza che sarebbe spettata al dirigente scolastico destinatario di incarico di reggenza su sedi vacanti.

Comma 3:
I docenti incaricati di presidenza di cui alle lettere a, b, e sono ammessi ad un periodo di formazione, previo superamento di un esame colloquio, ai fini dell'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici.
Il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca disciplina con proprio decreto le modalità di svolgimento dell'esame colloquio e del periodo di formazione

Da: solo...una curiosità06/11/2013 22:35:41
che cosa significa il seguente comma:
"e) soggetti, che abbiano partecipato a precedenti concorsi per il reclutamento di dirigenti scolastici (ordinari o riservati) e che abbiano instaurato un contenzioso ancora pendente avente ad oggetto l'esclusione e/o il mancato superamento dei concorsi "
chi me lo spiega?

Da: @ solo...27/11/2013 20:44:46
Molto meglio che tu non lo sappia. Mai.

Da: brutte notizie10/12/2013 14:53:03
Concorso Dirigenti riservato agli incaricati. Commissione bilancio boccia emendamento alla Stabiltà

Non è proseguito l'iter dell'emendamento presentato da Di Lello, il numero 1.1022 alla Legge di Stabilità, che permetteva ai docenti incaricati per almeno un triennio di accedere alle graduatorie ad esaurimento dei vincitori dell'ultimo concorso a preside e ad un concorso riservato.

Risultato inammissibile in quanto presentava una copertura finanziaria carente o inidonea. Vi riportiamo il testo integrale

Dopo il comma 258, inserire i seguenti: 258-bis. Al fine di operare una completa razionalizzazione del sistema degli incarichi temporanei della dirigenza scolastica, in previsione del passaggio al nuovo sistema di reclutamento, i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

258-ter. La riserva di cui al comma 258-bis è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale, riservata per titoli ed esami. La procedura concorsuale, organizzata su base regionale, consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30, il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono stabiliti dal decreto di cui al comma 258-quater, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2011, n. 2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al precedente periodo sono inseriti per ordine di punteggio ottenuto e immessi in ruolo in coda ai vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 - 4a serie speciale - del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015.

L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite. 258-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinati le modalità di svolgimento della procedura di cui al comma 258-ter, da concludersi entro il 31 agosto 2014, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici, delle quali non potranno far parte soggetti che sono stati già membri di commissioni concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici, e i termini per consentire l'espletamento della procedura di cui ai predetti commi, fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, detratto un numero pari al 20 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.

258-quinquies. Al fine di attuare le procedure di cui ai commi 258-ter e 258-quater si provvede per l'anno 2014 prioritariamente attraverso il contributo di cui al comma 258-ter e mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, nonché, ove occorra, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, iscritti nel programma «Istituti di alta cultura» della missione «Istruzione universitaria», nonché della parte del fondo di cui all'articolo 1-bis della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 marzo 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti, anche attraverso riduzione delle risorse destinate ai sensi di quanto disposto dai commi 194 a 198 dell'articolo 1 della presente legge.

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