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Proroga graduatorie
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Da: cosmopolicchio 05/06/2017 17:14:17
In che modo si potrà accedere a Pubbliche Amministrazioni differenti rispetto a quella nella quale si è in graduatoria, con tre anni di servizio?
Rispondi

Da: Osservatorio pubblico 05/06/2017 20:45:31
Ragazzi, ma il testo è stato davvero approvato?  Di ufficiale non c'è niente.
Rispondi

Da: antolllk05/06/2017 22:24:14
si che è stato approvato,che stai a di? ma sapete usare internet?

"Art.20
(Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni)
1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai
contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con
rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in
coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e
con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo
indeterminato personale non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, possegga tutti i seguenti requisiti:
a) sia in servizio con contratti a tempo determinato presso
l'amministrazione che procede all'assunzione;
b) sia stato già selezionato dalla medesima amministrazione con procedure
concorsuali;
c) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione che procede
all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni.
2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in
coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e
ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa
indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali
riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili,
al personale non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, possegga tutti i seguenti requisiti:
a) sia in servizio con contratti di lavoro flessibile presso l'amministrazione
che bandisce il concorso;
b) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione che bandisce il
concorso almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni.
Rispondi

Da: Xy 06/06/2017 07:45:21
Per antollk: impara ad usare meglio internet anche tu! Soprattutto per non diffondere testi errati!
Come fanno tanti siti e giornali vari...
Il decreto legislativo è in firma al Presidente della Repubblica , quindi NON È  ancora legge
Ecco il testo in firma (art 20)
Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con
rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della
legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso
l'amministrazione che procede all'assunzione;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime
attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso
amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede
all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze
dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di
servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
2. Nello stesso triennio 2018-2020, le ammin....ecc ecc

Nota la differenza che hai "dimenticato" ...

INSOMMA ALLA FINE LE LEGGI & C LE SÌ DEVE PRENDERE DALLA GAZZETTA UFFICIALE ALTRIMENTI SO CHIACCHIERE
Rispondi

Da: Osservatorio Pubblico06/06/2017 07:58:03
Caro Antolllk ( come caspita ti chiami). Il punto è proprio quello. Troppa gente come te si affida a internet e si confonde nell'ignoranza più completa. Un testo di legge lo si cerca su fonti ufficiali, tipo la Gazzetta e non su vari quotidiani on-line che per far fare un " clic" a gente come te sparano titoli e testi approssimativi e, spesso, errati.
Rispondi

Da: primula rossa06/06/2017 10:26:02
differenze sostanziali e molto importanti
Rispondi

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Da: ehi06/06/2017 12:41:51
Ma quando dobbiamo ancora aspettare per vederla pubblicata sulla gazzetta? il decreto è del 19 maggio? 15 gg sono passati no?
Rispondi

Da: Operaio comunale06/06/2017 13:53:19
Ignorantone! I decreti legge possono essere convertiti entro 60 giorni...fin quando non diventano legge non vengono pubblicati in gazzetta.
Rispondi

Da: un_dubbio_off_topic06/06/2017 15:18:27
Nei Comuni con popolazione precisamente uguale a 15.000 abitanti possono essere nominati assessori al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale? (art 47 tuel)
Rispondi

Da: mugna85 06/06/2017 16:17:59
In realtà si tratta di un D.Lgs. e non un decreto legge. E non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale...formalmente i 15 giorni lavorativi per la pubblicazione scadono il 7 giugno...vediamo e speriamo fiduciosi...
Rispondi

Da: Jollo3407/06/2017 14:58:18
vi state scannando con un testo che cambia di poco,ma non di tantissimo; quello che leggo è:sei idoneo?sei nei primi 20% ci sono speranze(remote ma ci sono) sei dopo la quota del 20%? Attaccati al tram e riprova un altro conccorso
Rispondi

Da: Ho visto07/06/2017 15:17:22
ieri in un programma tv che una signora è stata licenziata dal comune di Roma
in base alla nuova legge Madia.
E' la signora che era andata al bar senza timbrare l' uscita.
L' avvocato ha detto che è stata applicata la legge Madia che è in vigore dal mese di maggio ( mi pare il 16 ).
Quindi pare che la legge sia pienamente operativa.
Rispondi

Da: Jollo3407/06/2017 15:19:34
E la sifnora che scusa voleva trovare?
Rispondi

Da: antolllk07/06/2017 19:41:10

è uscito sulla gazzetta ufficiale.

1. Le amministrazioni, al fine di superare il  precariato,  ridurre
il ricorso ai contratti a termine e valorizzare  la  professionalita'
acquisita dal personale con rapporto di lavoro a  tempo  determinato,
possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il  piano  triennale
dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2,  e  con  l'indicazione
della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo  indeterminato
personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
  a) risulti in servizio successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo  determinato
presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
  b) sia stato reclutato  a  tempo  determinato,  in  relazione  alle
medesime attivita' svolte, con procedure concorsuali anche  espletate
presso  amministrazioni  pubbliche  diverse  da  quella  che  procede
all'assunzione;
  c)  abbia  maturato,  al  31   dicembre   2017,   alle   dipendenze
dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno  tre  anni  di
servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
  2. Nello stesso triennio  2018-2020,  le  amministrazioni,  possono
bandire, in coerenza con il piano triennale  dei  fabbisogni  di  cui
all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la  garanzia  dell'adeguato
accesso dall'esterno, previa  indicazione  della  relativa  copertura
finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore
al cinquanta per  cento  dei  posti  disponibili,  al  personale  non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
  a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore
della legge n. 124 del 2015, di un  contratto  di  lavoro  flessibile
presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
  b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre  anni
di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni,  presso
l'amministrazione che bandisce il concorso.

Rispondi

Da: Primula rossa 07/06/2017 21:04:43
OK!!!
Rispondi

Da: iss 07/06/2017 21:54:56
Attenzione al verbo: POSSONO

Ampia discrezionalitâ delle singole amministrazioni .....il che vuol dire che molto dipenderá dalla convenienza politica del momento...
Rispondi

Da: Primula rossa 08/06/2017 05:45:12
........siamo ottimisti.....intendiamo....possono nel senso ne hanno facoltà...e non nel senso fanno come cavolo gli piace
Rispondi

Da: Xy 08/06/2017 06:54:45
Sig.ri et Sig.re è stato pubblicato in GU il "famoso" dlgs (entrerà in vigore il 22.6.17)
Art. 20  Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni
1. Le amministrazioni, al fine di superare il  precariato,  ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare  la  professionalita'
acquisita dal personale con rapporto di lavoro a  tempo  determinato,
possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il  piano  triennale
dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2,  e  con  l'indicazione
della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo  indeterminato
personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
  a) risulti in servizio successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo  determinato
presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
  b) sia stato reclutato  a  tempo  determinato,  in  relazione  alle
medesime attivita' svolte, con procedure concorsuali anche  espletate
presso  amministrazioni  pubbliche  diverse  da  quella  che  procede
all'assunzione;
  c)  abbia  maturato,  al  31   dicembre   2017,   alle   dipendenze
dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno  tre  anni  di
servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
  2. Nello stesso triennio  2018-2020,  le  amministrazioni,  possono
bandire, in coerenza con il piano triennale  dei  fabbisogni  di  cui
all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la  garanzia  dell'adeguato
accesso dall'esterno, previa  indicazione  della  relativa  copertura
finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore
al cinquanta per  cento  dei  posti  disponibili,  al  personale  non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
  a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore
della legge n. 124 del 2015, di un  contratto  di  lavoro  flessibile
presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
  b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre  anni
di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni,  presso
l'amministrazione che bandisce il concorso.
  3.  Ferme  restando  le  norme  di  contenimento  della  spesa   di
personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio  2018-2020,  ai
soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari  limiti
finanziari per le assunzioni a  tempo  indeterminato  previsti  dalle
norme vigenti, al netto delle risorse  destinate  alle  assunzioni  a
tempo  indeterminato  per  reclutamento  tramite  concorso  pubblico,
utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di  lavoro
flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio
2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente  al  loro  ammontare
medio  nel  triennio  2015-2017  a   condizione   che   le   medesime
amministrazioni siano in grado di  sostenere  a  regime  la  relativa
spesa di personale  previa  certificazione  della  sussistenza  delle
correlate risorse  finanziarie  da  parte  dell'organo  di  controllo
interno di cui all'articolo 40-bis, comma  1,  e  che  prevedano  nei
propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di  tale  valore
di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto
di cui al predetto articolo 9, comma 28.
  4. Le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  non  possono  essere
applicate dai comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno
rispettato i vincoli  di  finanza  pubblica.  Le  regioni  a  statuto
speciale, nonche' gli enti  territoriali  ricompresi  nel  territorio
delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente  i
limiti  finanziari  per  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato  ivi
previsti, anche  mediante  l'utilizzo  delle  risorse,  appositamente
individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano
la compatibilita' dell'intervento con il  raggiungimento  dei  propri
obiettivi di finanza pubblica, derivanti da  misure  di  revisione  e
razionalizzazione della spesa certificate dagli organi  di  controllo
interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui  all'articolo
1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  gli  enti
territoriali delle predette regioni  a  statuto  speciale,  calcolano
inoltre  la  propria  spesa  di  personale  al  netto  dell'eventuale
cofinanziamento  erogato  dalle  regioni   ai   sensi   del   periodo
precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro  a
tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle  risorse
utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo  quanto
previsto dal presente articolo.
  5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, e'  fatto
divieto alle  amministrazioni  interessate  di  instaurare  ulteriori
rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9,  comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive  modificazioni,  per
le professionalita' interessate dalle predette  procedure.  Il  comma
9-bis dell'articolo 4 del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
e' abrogato.
  6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,  commi  425  e  426
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  7. Ai fini del presente articolo non rileva  il  servizio  prestato
negli uffici di diretta collaborazione di  cui  all'articolo  14  del
decreto legislativo n. 165 del 2001 o  degli  organi  politici  delle
regioni, secondo i rispettivi ordinamenti,  ne'  quello  prestato  in
virtu' di contratti di  cui  agli  articoli  90  e  110  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  8. Le amministrazioni possono prorogare i  corrispondenti  rapporti
di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di
cui ai commi 1 e 2, fino alla  loro  conclusione,  nei  limiti  delle
risorse  disponibili  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma   28,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  9.  Il  presente  articolo  non  si  applica  al  reclutamento  del
personale docente, educativo e amministrativo, tecnico  e  ausiliario
(ATA) presso le istituzioni scolastiche ed  educative  statali.  Fino
all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7,  lettera
e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di  cui  al
presente  articolo  non  si  applicano  alle  Istituzioni   dell'alta
formazione artistica, musicale  e  coreutica.  I  commi  5  e  6  del
presente articolo non si applicano agli enti pubblici di  ricerca  di
cui al decreto legislativo 25 novembre  2016,  n.  218.  Il  presente
articolo non si applica altresi' ai contratti di somministrazione  di
lavoro presso le pubbliche amministrazioni.
  10.   Per   il   personale    medico,    tecnico-professionale    e
infermieristico  del  Servizio  sanitario  nazionale,  continuano  ad
applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1,  comma  543,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia e' prorogata  al  31
dicembre   2018   per   l'indizione   delle   procedure   concorsuali
straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e  al  31
ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di  lavoro  flessibile
ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n.
208.
  11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale
tecnico-professionale  e  infermieristico  del   Servizio   sanitario
nazionale, nonche' al personale delle amministrazioni finanziate  dal
Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca,  anche  ove
lo stesso abbia maturato il periodo  di  tre  anni  di  lavoro  negli
ultimi otto anni rispettivamente presso diverse  amministrazioni  del
Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e  istituzioni  di
ricerca.
  12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma  1,  ha  priorita'  il
personale in servizio alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto.
  13. In caso di processi di riordino, soppressione o  trasformazione
di enti, con conseguente transito di personale, ai fini del  possesso
del requisito di cui ai commi 1, lettera c),  e  2,  lettera  b),  si
considera anche  il  periodo  maturato  presso  l'amministrazione  di
provenienza.
  14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate  dall'articolo
1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147  sono
consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le finalita' di  cui  al
presente comma le  amministrazioni  interessate  possono  utilizzare,
altresi', le risorse di cui ai commi  3  e  4  o  previste  da  leggi
regionali, nel rispetto delle modalita', dei  limiti  e  dei  criteri
previsti  nei  commi  citati.  Ai  fini  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al
netto dell'eventuale cofinanziamento  erogato  dallo  Stato  e  dalle
regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare la  proroga
degli eventuali contratti a tempo determinato  secondo  le  modalita'
previste dall'ultimo periodo del comma 4.
Rispondi

Da: primula rossa08/06/2017 08:58:37
....per chi al momento non è in servizio presso l'ente dove ha maturato i requisiti ma lavora altrove che succede?
Rispondi

Da: Garofano Bianco08/06/2017 11:43:21
Primula tra " fiori" forse ci capiamo meglio... ma ca@@o, hai fatto un concorso, hai studiato un po' di diritto e non capisci ancora il testo? basta aver prestato servizio in data successiva alla legge n. 124 del 2015... Che dubbi hai ancora? Il dubbio maggiore, non è tanto se ci rientri o meno, quanto la discrezionalità delle amministrazioni di stabilizzare o meno. Se hai qualche aggancio politico, allora, sei in una botte di ferro!
Rispondi

Da: jdonea 8008/06/2017 12:21:41
cmq ha ragione primula ogni legge bisogna interpretarla
si dice che devii essere impiegato nell ente che assume e aver fatto 36 mesi con quell ente li' o sono scemo?
se ho fatto 5 anni in enti diversi sono fuori?
su Gianfranco illuminaci
Rispondi

Da: Garofano Bianco08/06/2017 12:30:20
Mi chiamo Garofano, non Gianfranco. L'italiano come la matematica non è un'opinione...devi aver fatto almeno 3 anni alle dipendenze dell'ente che assume...mi sembra chiaro, ca@@o...Porca miseria, non sono solo le leggi italiane ad essere confuse, siamo proprio noi italiani che abbiamo il cervello annebbiato...magari dai troppi post che mettiamo su Fb... le foto mentre mangiamo la pasta al forno...o mentre compriamo un'auto nuova... siamo "flashati" e non capiamo più un ca@@o.... ( IO, no, perchè non sono su FB)  :-)
Rispondi

Da: primula rossa08/06/2017 14:05:30
garofano....calma....altrimenti appassisci.....io capisco troppo bene e nonostante tutto sono molto prudente e se vuoi anche modesta ,per questo chiedo e mi confronto con gli altri,le speranze,le attese,le immancabili delusioni non mi fanno esultare facilmente.....voglio capire come possono svolgersi le cose, proprio perchè non ci sono nè santi,nè politici ed è molto meglio così
Rispondi

Da: etoo7208/06/2017 16:42:07
ragazzi possibile che nessuno mi sa rispondere a questo quesito,allora io sono idoneo(quindi ho superato un concorso) ho 10 anni di precariato nello stesso ente(cococo)e sono ancora in servizio,da noi purtroppo hanno abusato di questi contratti,che futuro avro' con la legge madia!saro' stabilizzato direttamente o dovro'rifare concorso pur'avendolo gia, superato?
Rispondi

Da: jdonea 8008/06/2017 17:19:16
garofano rispondi a etoo72
Rispondi

Da: jdonea 8008/06/2017 17:24:23
ma poi se scadonoi le graduatorie come fanno a chiamare 2018 2020 ma' mi sa che prorogano .... poveri precari dovranno attendere la letterina dal comune
Rispondi

Da: ehi08/06/2017 18:05:36
Mi dispiace ma risposta sta nel punto B) ovvero:
sia stato reclutato  a  tempo  determinato,  in  relazione  alle
medesime attivita' svolte, con procedure concorsuali anche  espletate
presso  amministrazioni  pubbliche  diverse  da  quella  che  procede
all'assunzione;
Percui hai diritto alla riserva del 50%. Mi spiace
Rispondi

Da: Primula rossa 08/06/2017 18:17:44
Scusa ehi ,ma lui il concorso superato ce l*ha,perché non può essere stabilizzato direttamente visto che sono le stesse mansioni forse perché cocco
Rispondi

Da: Garofano bianco 08/06/2017 19:13:26
Primula, mi fai appassire tu,  " porco mondo "! Il co co co non è tempo determinato, ecco perché il nostro amico, la prenderà nel... Ma vi ripeto, le amministrazioni non sono obbligate a stabilizzare...lo faranno solo se siete sponsorizzati... Porca miseria!  Ma siete nati ieri???  Vivete in Italia o su Facebook???  Primula, muoviti che la primavera è passata!
Rispondi

Da: iss 08/06/2017 21:59:13
ABBASSIAMO I TONI...GAROFANO..PLEASE!!

cmq hai ragione
etoo72:..deve rifare il concorso...sperando che l'ente fissi la riserva xè ne ha la facoltâ e non l'obbligo

primula ...serve la sponsorizzazione..tipo la porcata fatta x quelli dell'istat del iss e in parte ingv...
se volete leggete e informatevi
Rispondi

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