>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

tracce esame avvocato 2008
735 messaggi
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 - Successiva >>

Da: cristina17/12/2008 18:05:47
ciao ragazzi, fortissimo questo forum.. arrivo ora a casa dalla seconda prova.. notizie su domani? avete idea dell'atto di civile?

Da: stefano17/12/2008 18:11:04
gira una voce insistente...opposizione a decreto ingiuntivo

Da: bob17/12/2008 18:12:51
ma la soluzione alla seconda traccia dove? si riesce gia' a trovare? grazie siete troppo bravi

Da: immax17/12/2008 18:13:51
Parere di diritto penale. Seconda traccia.
La trattazione del parere in esame richiede la  preliminare disamina dei delitti contro l’onore, in particolar modo l’individuazione degli elementi caratterizzanti la fattispecie incriminatrice della diffamazione e della correlata violazione dell’obbligo di controllo da parte del direttore responsabile. #
Il parere in esame concerne la notizia e le immagini di repertorio, assunte non veritiere, trasmesse dal giornalista di una emittente televisiva di rilievo che riferisce che un preside del liceo cittadino, occupato dagli studenti, avrebbe rilasciato una dichiarazione in base alla quale non avrebbe richiesto lo sgombero coattivo da parte della polizia.# 
Il fatto storico prospettato dal parere può essere sussunto nel reato di diffamazione ex art. 595 cod. pen.  (libro II “dei delitti in particolare”, titolo XII “dei delitti contro la persona”, capo II “dei delitti contro l’onore”).#
In particolare risponde del reato di cui al l’art. 595 cod. pen. chi, fuori dei casi indicati dal precedente art. 594 cod. pen. (ingiuria), comunicando con piĂą persone, offende la reputazione di una persona non presente.# 
Il reato di diffamazione concerne la tutela dell’onore inteso, in generale, come stato o sentimento personale, indipendente dal mondo esteriore e che attiene strettamente all’individualità privata della persona. L’onore, ritenuto un bene giuridico di fondamentale importanza e tutelato dall’art. 3 della Costituzione, presuppone due aspetti fondamentali: quello oggettivo, ossia la cosiddetta reputazione, tutelato dal delitto di diffamazione, inteso quale stima e considerazione di cui si gode in un contesto sociale, e quello soggettivo, tutelato dal delitto di ingiuria, il sentimento che ciascuno ha della propria dignità morale. #
Dal punto di vista della teoria generale, il delitto di diffamazione viene considerato un reato comune, che può essere commesso da chiunque; di mera condotta, in quanto si perfeziona con la semplice esecuzione dell’azione illecita; a forma libera, in quanto è possibile compierlo con qualunque condotta idonea al raggiungimento dello scopo. #
L’elemento oggettivo del reato in esame consiste in una condotta caratterizzata dall’assenza dell’offeso,  che si trova nell’impossibilitĂ  di giustificarsi ed eventualmente rispondere della stessa; l’offesa all’altrui reputazione, intesa come l’idoneitĂ  della notizia a cagionare una effettiva lesione alla reputazione della parte lesa; ed, infine, la comunicazione ad una molteplicitĂ  di persone.#
Inoltre, essendo un reato perseguibile a querela di parte, come peraltro emerge anche dalla traccia, si presuppone, perchĂ© si configuri, che il soggetto passivo sia venuto a conoscenza della offesa rivoltagli. # 
Per l’opinione dominante l’elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico, previsto dalla norma incriminatrice (Cfr. Cass. Pen. 46299 del 2007). #
La ratio della norma incriminatrice è evidente nelle ulteriori previsioni che aggravano la fattispecie di reato che sanzionano con maggior rigore la diffamazione mediante stampa o l’attribuzione di un fatto determinato. #
La questione giuridica sottesa al parere in esame consiste nello stabilire se il giornalista sia responsabile del contenuto delle dichiarazioni che sarebbero state rese dal preside in occasione dell’occupazione studentesca del liceo.
A tale punto, stante la diffusione di notizie da parte del giornalista attraverso il mezzo televisivo, è opportuno precisare che assume rilievo la questione sull’operatività della scriminante dell’esercizio del diritto di cui all’art. 51 c.p. in riferimento al diritto di cronaca, che rientra in quello più ampio di libera manifestazione di pensiero e di stampa sancito dall’art. 21 della Costituzione.#
Affinchè sussista detta scriminante occorre individuare la ricorrenza di tre condizioni: la verità oggettiva o putativa della notizia riferita, l’interesse pubblico alla conoscenza della notizia e la correttezza della forma espositiva. In tal senso una recente pronuncia della Cassazione ha sottolineato l’importanza della veridicità e completezza della notizia riportata (Cfr. Cass. Pen. 15/01/2008 n. 14062). #
Alla luce di tali considerazioni, avallate dalla giurisprudenza (Cfr. Cass. Pen. S. U. 30/05/2001 n. 37140), occorre indagare se, nel fatto in esame, ricorrano detti requisiti in quanto la mancanza anche di uno soltanto ne determina la non applicazione della scriminante e, di conseguenza, la sussistenza del reato. #
Sul punto occorre rilevare che in un caso simile la recente giurisprudenza ha statuito che “Non integra gli estremi del delitto di diffamazione aggravato dall'uso del mezzo della stampa la pubblicazione su un quotidiano della notizia concernente la falsa attribuzione al responsabile di un istituto scolastico dell'asserzione che non avrebbe richiesto lo sgombero coattivo, da parte delle forze dell'ordine, dell'occupazione studentesca, considerato che si tratta di notizia priva di valenza offensiva e meramente attinente ad una sfera di autonomia decisionale connessa alla funzione amministrativa del suddetto responsabile scolastico ed assunta nell'interesse pubblico…”. . (Cfr Cass pen 07 febbraio 2008 n. 10735)”.#
Pertanto, in applicazione del suesposto principio, potrebbe ritenersi che la condotta attribuita al responsabile di un istituto scolastico di volersi attivare per impedire un possibile sgombero coattivo dell'occupazione studentesca, benché non rispondente al vero, non lede in alcun modo la sua dignità professionale, atteso che, da una parte, non ha rilevanza penale e rientra nella autonomia decisionale connessa alla sua funzione amministrativa svolta nell’interesse pubblico, per evitare il rischio di ulteriori pericoli per le persone e le cose e nella prospettiva pacificatrice di liberare al più presto la scuola e riprendere l’attività scolastica.#
In definitiva mancherebbe l’elemento oggettivo del reato con insussistenza dell’illecito contestato all’autore del servizio giornalistico.
Sotto altro profilo occorre disquisire in merito alla responsabilitĂ  ex art. 57 cod. pen. del direttore del telegiornale.
Detta norma rubricata “reati commessi con il mezzo della stampa periodica” (libro I “dei reati in generale”, titolo III “del reato”, capo I “del reato consumato e tentato”) prevede una fattispecie di reato omissivo improprio,  autonoma rispetto a quella di diffamazione, che ne costituisce l’evento.
Da una parte si potrebbe ritenere, stante l’insussistenza della diffamazione in capo all’autore del servizio giornalistico, che tale reato non si configura. Tuttavia è assorbente l’ulteriore considerazione che l’art. 57 c.p. prevede quale reato esclusivamente l’omesso controllo sulle pubblicazioni a mezzo stampa. Pertanto alla luce del divieto di applicazione analogica delle norme penali ex art. 14 delle preleggi al codice penale  nonchè degli artt. 1 e  199 del codice penale, e 25 della Costituzione, non è possibile l’applicazione della normativa in esame al caso di reato commesso a mezzo televisivo.
In tal senso “Il reato di omesso controllo previsto dall'art. 57 c.p. è dettato esclusivamente per i reati commessi con il mezzo della "stampa" periodica e non può intendersi riferito anche alle trasmissioni radiofoniche e televisive. In proposito, il legislatore, nel disciplinare, con la l. 6 agosto 1990 n. 223, le trasmissioni radiofoniche o televisive, si è posto il problema, per il reato di diffamazione con l'attribuzione di un fatto determinato, della responsabilitĂ  omissiva, fuori dei casi di concorso nel reato principale, e lo ha risolto individuando i responsabili nelle seguenti categorie di persone (art. 30, comma 1, richiamato anche dal comma 4): "il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione". La precisa specificazione delle persone a cui deve attribuirsi la responsabilitĂ  penale non consente, quindi, interpretazioni analogiche o estensive, conseguendone che non è configurabile il reato di omesso controllo, perchĂ© il fatto non è preveduto dalla legge come reato, a carico del direttore della trasmissione televisiva, che non rientra tra i soggetti presi in considerazione dalla norma incriminatrice”. (Cass pen   23 aprile 2008  n. 34717)#. 
In conclusione, avuto riguardo alle considerazioni svolte ed alla giurisprudenza richiamata, da una parte,  l'assenza dell'elemento oggettivo del reato di diffamazione determina l'inesistenza dell'illecito contestato all’ autore del servizio giornalistico, perchĂ© il fatto non sussiste, dall’altra, sia la mancanza dell’evento richiesto dalla fattispecie criminosa ex art. 57 c.p., nonchĂ© il divieto di analogia vigente in materia penale, comportano l’insussistenza della responsabilitĂ  penale del direttore del telegiornale..



Da: betty17/12/2008 18:15:06
somno tornata ora da napoli
forse una delle poche persone che ha fatto tutto da se'
la copia è stata agevolissima...sarete contenti, voi furbi..capannelli di persone ai banchi, mancava solo la tavola rotonda

Da: mammainapprensione17/12/2008 18:17:06
x betty
ma nn si consegnava alle 18:30? risp x farvore

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: bob17/12/2008 18:18:25
grazie immax ma questa non e' la prima? mi sa che sto combinando un po' di casino...

Da: cristina17/12/2008 18:20:36
io sono consapevole di avere totalmente sbagliato la prova ma come me penso la maggior parte di Milano che non riusciva a trovare la sentenza.. credo fosse sui codici Utet . beh, la prendo con filosofia a tutto c è rimedio. Mi dici opposizione a decreto? io me lo riguardo. grazie mille siete fantastici

Da: bob17/12/2008 18:20:45
la prima traccia e' quella sulla diffamazione? la seconda e' quella della sparatoria? rispondete per favore!!!!

Da: robbis17/12/2008 18:20:50
io non ho trovato la sentenza del 2008 che esclude l'applicazione del reato ex art 57 cp al direttore di trasmissione televisiva x analogia e quindi ho genericamente escluso la configurabilità del reato perche' non c'era l'evento del reato dal momento che la diffamazione non si è veirficata. qualcun altro ha fato come me?Mi preparo gia' per l'anno prossimo?

Da: marta17/12/2008 18:20:59
Per domani si parla di
ricorso in cassazione dei querelati....oppure

gira una voce insistente...opposizione a decreto ingiuntivo
che ne dite?

Da: MIRTILLA17/12/2008 18:21:38
PER DOMANI AVETE QLC INFO?

Da: caponedotto17/12/2008 18:22:18

Da: caponedotto17/12/2008 18:22:36
PER DOMANI?

Da: maga17/12/2008 18:24:31
io anche ho dovuto fare il parere con un mio collega di studio e l'abbiamo fatto come il tuo....solo un pò più breve

Da: cristina17/12/2008 18:25:38
robbis io ho fatto come te..e ho un pò paura di avere fatto una castroneria

Da: luana17/12/2008 18:26:13
bravo, comincia pure

Da: bob17/12/2008 18:26:15
scusate...potete rispondere per favore non sono del settore e vorrei sapere se la prima traccia e' quella sulla diffamazione..

Da: maga17/12/2008 18:27:00
per robbins va bene come hai fatto tu, perchè se pure non hai tovato la entenza in ogni caso il delitto ex art.57 non si configurava perchè non c'era l'evento

Da: FEDERICA17/12/2008 18:27:49
ANCHE IO HO ARGOMENTATO COME ROBBIS...LA SENTENZA NESSUNO DI NOI L'HA TROVATA...SIAMO A ROMA

Da: immax17/12/2008 18:28:46
reato ex art 57 omissione con evento fattispecie della diffamazione

Da: maga17/12/2008 18:29:29
per bob la prima è quella sulla diffamazione.

Da: cristina17/12/2008 18:29:38
ok.. giĂ  mi sento meglio.

Da: bob17/12/2008 18:30:01
qualcuno ha la soluzione della seconda? immax hai qualcosa? grazie....

Da: caponedotto17/12/2008 18:30:13
Qualcuno sa dirmi qualcosa su come si fa il ricorso in cassazione dei querelati....lo danno per possibile x domani
grazie

Da: betty17/12/2008 18:33:05
ma io sono andata via prima, ho impiegato tre ore e mezza, se ti metti li' e scrivi per conto tuo senza fare intrugli in bagno, si finisce presto.
in questi giorni ho visto eprsone che venivano all'esame solo per fare public relation...o per trafficare, tentare, provare...io penso che se questa gente si togliesse di mezzo (magari tiene pure due mestieri a parte), forse non saremmo qui a piangerci addosso ogni anno su tutta le gente che viene segata fuori..

Da: bob17/12/2008 18:34:16
grazie maga e immax siete gentilissimi...come tutti del resto. questo forum è fighissimo. un grosso in bocca al lupo a tutti!!!!

Da: immax17/12/2008 18:36:40
io ho fatto il parere sul preside del liceo ma non so se era la prima o la seconda che però non sono riuscita a passare tutto. avete notizie da napoli per piacere?? sono in apprensione perchè non riesco ad avere notizie

Da: cristina17/12/2008 18:37:03
che c'entra.. anche io ho un lavoro nell'ambiente legale ed il titolo mi serve. i capannelli sono fatti da chi l'esame lo tenta e spera di beccare qualcuno con  la soluzione in tasca.. anche io alle  16.00 ero fuori.

Da: elsa17/12/2008 18:39:34
per immax napoli ha finito.

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 - Successiva >>


Torna al forum