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tracce esame avvocato 2008
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Da: ANONIMA18/12/2008 14:47:50
HAI PAURA DELLA CONCORRENZA CAPPERONE FORSE SEI UNA SEGA DI AVVOCATO

Da: Luca18/12/2008 14:47:52
Capperone si vede che non hai altro da fare

Da: Angela18/12/2008 14:56:00
mi dite la traccia di civile con la risposta grazie

Da: dony18/12/2008 15:00:30

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                        SEZIONE PRIMA CIVILE                        
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. PROTO    Vincenzo                           -  Presidente   - 
Dott. FIORETTI Francesco Maria                    -  Consigliere  - 
Dott. GILARDI  Gianfranco                         -  Consigliere  - 
Dott. BERNABAI Renato                        -  rel. Consigliere  - 
Dott. PETITTI  Stefano                            -  Consigliere  - 
ha pronunciato la seguente:                                         
                     sentenza                                       
sul ricorso proposto da:
         B.L.,  nella qualità di procuratore speciale  di      B.
      G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MINCIO 2,  presso
l'avvocato  SED BRUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato  SANNONER
GIORGIO, giusta procura a margine del ricorso;
                                                       - ricorrente -
                               contro
       B.A.;
                                                         - intimata -
avverso  la  sentenza n. 328/03 del Giudice di pace di TORREMAGGIORE,
depositata il 19/12/03;
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del
02/07/2008 dal Consigliere Dott. Renato BERNABAI;
udito  il  P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.
CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
                


Inizio documento

Fatto

Con atto di citazione notificato il 2 Ottobre 2003, B.A. conveniva dinanzi al giudice di pace di Torremaggiore B. G., per ottenerne la condanna al pagamento di Euro 1025,00, a titolo di risarcimento danni per la bruciatura di alcune piante di ulivo site nel fondo agricolo di sua proprietà.
Nella contumacia del convenuto, il giudice di pace di Torremaggiore, con sentenza 19 Dicembre 2003, condannava il B.G. al risarcimento dei danni, liquidato in Euro 1025,00, oltre al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso la sentenza notificata il 2 febbraio 2004 proponeva ricorso per cassazione B.L., nella sua qualità di procuratore speciale di B.G., con atto notificato il 23 Febbraio 2004, deducendo l'inesistenza giuridica della sentenza per nullità della notifica dell'atto di citazione, eseguita in mani di B. N., quale figlio convivente ma in realtà incapace a riceverla perchè dichiarato inabilitato con sentenza 6 Novembre 1991 del Tribunale di Lucera.
All'udienza del 2 luglio 2008 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.





Inizio documento

Diritto

Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace. Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità dell'accipiens, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. Per contro, l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte.
Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la recezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti:
art. 427 c.c., comma 1).
Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dal ricorrente con l'unico motivo dedotto.





Inizio documento

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2008


Da: cristina18/12/2008 15:03:27
per cortesia nessuno sa dire nulla di preciso sull'atto di penale? me lo sta chiedendo mia sorella! allora è assodato che non è un appello?

Da: per AVV.Fi18/12/2008 15:03:27
0,kò,ò

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Da: Io X Ale e altri18/12/2008 15:04:32
Appunto caro ANTONIO. Lo sto dicendo da una vita che la traccia non dice nulla se è tribunale o Corte di Appello.

Da: enrico ameri18/12/2008 15:05:13
per cortesia nessuno sa dire nulla di preciso sull'atto di penale? me lo sta chiedendo mia sorella! allora è assodato che non è un appello?


può esserlo, ma preferisco istanza al pg\pm

Da: raffaele18/12/2008 15:07:11
secondo voi capperone l'esame l'ha superato da solo? mah non ci credo proprio

Da: bracalone18/12/2008 15:08:37
vattela a prendere nel culo

Da: cristina18/12/2008 15:11:31
ok grazie enrico ameri. hai qualche argomentazione? qui a quanto pare fanno tutti civile!

Da: BERLUSCONI18/12/2008 15:11:56
capperone te rompo er culo pure a te fatte li cazzi tua merda!!!

Da: enrico ameri18/12/2008 15:14:43
cristina il ragionamento in diritto postato in precedenza è corretto.
cambia la forma. istanza rivolta al procuratore generale c\o la corte d'appello ed al procuratore della repubblica di primo grado.
si conclude chiedendogli di impugnare la sentenza per le ragioni esposte.

Da: cristina18/12/2008 15:18:38
ok. io però non sono un avvocato quindi è meglio ricapitolare: la formula è quella del 572 ma i motivin di diritto (per cui si chiede quindi l'impugnazione) sono quelli esposti a proposito dell'appello. è così? grazie

Da: enrico ameri18/12/2008 15:19:38
secondo me sì.

Da: m.m.18/12/2008 15:20:29
se si applica il 572 si fa una petizione al pm, che contiene la menzione dell'impugnazione; in tal caso la parte offesa è il danneggiato che non può assolutamente impugnare un atto x eff penali. ex cassaz il querelante costituito parte civ nn può rifarsi al 572.
se si applica il 576, invece, il danneggiato chiede l'impugnaz ai soli fini della declaratoria della resp civ., con un atto di appello.

Da: cristina18/12/2008 15:20:30
ma sei un avvocato?

Da: the great gatsby18/12/2008 15:21:54
Berlusconi mi sembri un po frustrato. Non riesci a dire più di due parole senza una parolaccia. Hai un dizionario di 6 voaboli. Poveretto. Poi non minacciare di rintracciare indirizzi.....hihihihihih poi se vuoi ti dico dove lavoro.

Da: ----18/12/2008 15:22:29
SOLO SVOLGIMENTI DEFINTIVI. ALTRO NON INTERESSA!!!RIEPILOGATE

Da: enrico ameri18/12/2008 15:22:58
in pectore

Da: m.m.18/12/2008 15:23:04
no, impiegata :-)

Da: lory18/12/2008 15:25:20
mi necessita urgentemente la soluzione dell atto di civile di oggi
Help

Da: Marcoxxx18/12/2008 15:29:04
secondo me è cerco di dirlo da diverso tempo l'attore non chiede la riforma della sentneza, la traccia infatti non lo dice ma chiede che ex art. 354 venga rinviata la causa al giudice di prime cure

Da: alex18/12/2008 15:30:03
sono d'accordo con ---: solo svolgimenti definitivi, non rimane molto tempo ormai. quindi? qualcuno ha definito l'atto di penale?

Da: ma che ve ne fott'18/12/2008 15:33:03
tanto è tutta una presa per c...

Da: an18/12/2008 15:33:42
kjjjj

Da: Azzeccagarbugli18/12/2008 15:34:25
ecco l'atto di penale


Ecc.ma Corte d’Appello di .................
Atto di Appello
Il sottoscritto Avv. …………, del Foro di Catanzaro, difensore di fiducia, giusta procura in atti del Sig. Tizio, nato a ……….il…………., residente in…….., Via………., parte civile nel procedimento n……r.g.n.r. a carico di Sempronio, imputato per i reati di cui agli artt. 582, 583, c.1, n.1, 585, 577, c.1,n.4, 61, n.4, c.p., propone
Impugnazione
ai sensi dell’art. 576 c.p.p., ed ai soli fini della declaratoria di responsabilità civile, avverso la sentenza nr………… R.G. Sent., emessa dal Tribunale di Catanzaro, in data /11/08, con la quale Sempronio veniva assolto dai reati a lui ascritti in rubrica per i seguenti
Motivi
Inizialmente, fatti lesivi cagionati nello svolgimento dell’attività sportiva venivano considerati scriminati in base all’esimente del consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.); l’obiezione principale mossa a tale opinione faceva leva sulla considerazione che l’art. 5 c.c. stabilisce il divieto di atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrita` fisica, cosicche la scriminante non puo` operare in relazione alle condotte produttive di lesioni permanenti. In seguito, si e` fatto riferimento alla scriminante dell’esercizio di un diritto (art. 51 c.p.), in quanto lo sport e` considerato dal nostro ordinamento attivita` socialmente utile e riceve in varia misura tutela e riconoscimento dalla legislazione statale e costituzionale. E tuttavia,si e` fatto notare che tale qualificazione non consentirebbe di ricomprendere nell’a`mbito della causa di giustificazione le pratiche sportive non organizzate ufficialmente (donde la rilevanza penale delle lesioni cagionate in occasione di attivita` sportive amatoriali, nonostante il fatto assuma il medesimo disvalore).
La giurisprudenza piu` recente della suprema Corte ha così abbracciato la tesi della scriminante non codificata dell’attivita` sportiva, la cui configurabilita` si fonda su un’estensione analogica in bonam partem delle scriminanti tipizzate, estensione ormai pacificamente ammessa in dottrina ed in giurisprudenza. Tale causa di giustificazione trova la sua ragion d’essere nel fatto che la competizione sportiva e` non solo ammessa ed incoraggiata dalla legge e dallo Stato per gli effetti positivi che svolge sulle condizioni fisiche della popolazione, ma e` anzi ritenuta dalla coscienza sociale come un’attivita` assai positiva per l’armonico
sviluppo dell’intera comunita. Quest’ultima soluzione appare preferibile rispetto alle altre due in quanto, oltre ad essere maggiormente rispondente alla peculiarita` del fenomeno sportivo, risulta applicabile, altresì alle attivita` sportive amatoriali ed anche oltre i limiti di cui all’art. 5 c.c.: invero, il soddisfacimento dell’interesse generale della collettivita` a praticare lo sport puo` consentire al singolo l’assunzione del rischio di lesione di un interesse individuale relativo alla propria integrita` fisica.
Il problema e` quello di stabilire i confini di tale scriminante, nell’ottica di un necessario bilanciamento dei vari interessi in gioco, non potendo certo ritenersi giustificata qualsiasi lesione comunque cagionata nel corso di una manifestazione sportiva.Sulla base della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in materia, i limiti di operativita` dell’esimente in questione sono stati individuati nella cd. finalita` di gioco e nel c.d. rischio consentito.
Quanto al primo, esulano dall’ambito di operativita` dell’esimente quelle condotte lesive volontariamente poste in essere per finalita` private non connesse all’attuazione del gioco: per restare al calcio,
si possono fare gli esempi del c.d. fallo di reazione ovvero del fallo commesso a scopo intimidatorio o per risentimento personale. In tali ipotesi, lo svolgimento della gara non e` che l’occasione per ledere, cosicche囹quest;?¦acute; saranno certamente configurabili i reati di percosse o di lesioni personali volontarie, i quali, viceversa, dovranno escludersi quando l’azione scorretta e violativa del regolamento di gara consista in un intervento volto a conseguire un vantaggio nel gioco, e cioe` nel diritto controllo e tiro del pallone, nel tentativo di impossessarsene e di contenderlo all’avversario o durante la corsa per introdursi nell’azione in attesa di ricevere il pallone in possesso di altri giocatori .In questo senso, anche il c.d. fallo a gioco fermo, se nella maggior parte dei casi puo` dar luogo al reato di lesioni volontarie o di percosse come fallo di reazione o per risentimento, puo` risultare scriminato se posto in essere nel tentativo di avvantaggiarsi in vista della ripresa del gioco. .
Assai piu` delicata e` la questione concernente il secondo dei limiti della scriminante de qua, rappresentato dal rischio consentito: invero, malgrado l’intervento scorretto avvenga nel perseguimento
di una finalita` di gioco nel senso anzidetto, purtuttavia tale intervento, per rimanere al di qua del confine tra illecito sportivo ed illecito penale, non deve travalicare il rischio consentito da colui che partecipa ad una determinata pratica sportiva. In proposito, l’atleta,ad es. il giocatore di calcio, e` conscio della possibilita` , o addirittura della probabilita` , di essere irregolarmente atterrato con uno sgambetto o con una spinta non regolamentare, e, partecipando al gioco, tacitamente consente al rischio di subire, in
conseguenza di cio` , delle lesioni.
Una contraria corrente giurisprudenziale, invece, senza fare riferimento al criterio del superamento del rischio consentito, afferma che la violazione delle regole della gara, anche se finalizzata
all’attuazione del gioco, da` sempre luogo quanto meno ad una responsabilita` per colpa: in altre parole, le regole avrebbero la funzione di individuare il margine di violenza tollerato dall’ordinamento in relazione a ciascuna disciplina sportiva.
Nel caso che ci occupa, appare evidente che Sempronio, con il suo intervento falloso, non abbia inteso procurarsi un vantaggio nel gioco ma, ben diversamente, avendo già minacciato Tizio ed avendolo successivamente al proprio intervento duramente apostrofato, abbia inteso reagire colpendo l’avversario al di là della finalità di gioco e soltanto per punirlo, violando, di fatto, il limite imposto , la cd. finalità di gioco,oltre il quale l’operatività della scriminante in parola non funziona.
P.Q.M.
Si chiede, in riforma dell’impugnata sentenza, la condanna del Sig. Sempronio per i reati di cui alla rubrica imputativa ai soli fini della declaratoria di responsabilità civile.
Catanzaro,
Avv.

Da: m.m.18/12/2008 15:38:05
nel civile o nel panale??

Da: m.m.18/12/2008 15:39:23
non si chiede e si quantifica anche il risarcimento del danno?

Da: alex18/12/2008 15:41:30
azzeccagarbugli ma è attendibile la soluzione che hai prospettato? se nn sono indiscreto posso saper come te la sei procurata? perchè alcuni dicono che non è un appello ma un istanza al pm. quindi?

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