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tracce esame avvocato 2008
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Da: aliseus21/12/2008 15:46:47
Ciò premesso, ho letto con attenzione le soluzioni da proposte “a caldo” , ma non mi sono trovato pienamente d’accordo su quella riguardante la 1^ Traccia di Diritto Penale.
sottopongo pertanto alcune brevi considerazioni nella speranza di chiarire  la problematica in esame.
Nella traccia sono presenti alcuni elementi che ,secondo me, andrebbero valutati con attenzione, ai fini della corretta qualificazione dell’elemento oggettivo (violazione della dignità professionale).
Mi riferisco, in primo luogo, alle forti polemiche che accompagnavano l’occupazione, e poi all’iniziativa di un gruppo di genitori che chiedevano lo sgombero coattivo.
Non si trattava, quindi, di una vicenda “pacifica”, ma di una situazione nella quale il Dirigente scolastico era al centro di  contrapposte posizioni. Potremmo dire, non tecnicamente, che il Preside si trovava in una posizione “delicata”.
D’altra parte va detto che il reato in esame rientra tra quelli di “mero pericolo”, in cui il legislatore anticipa la soglia di tutela di alcuni interessi considerati particolarmente rilevanti. Vi è pertanto offesa laddove l’uso delle parole e degli atti (realizzata con ogni modalità) possano avere la probabilità o possibilità di provocare una effettiva lesione.
Va inoltre considerato che la diffusione a mezzo TV non è considerata alla stessa stregua della carta stampata. Mi pare che la L.223/1990 configuri, per la fattispecie in esame ( in generale), conseguenze più severe, anche in considerazione della maggiore lesività potenziale del mezzo usato.
Pertanto, nel caso in esame va considerata:
1)    La particolare modalitĂ  di diffusione della notizia falsa nonchĂ© il modo in cui è stata confezionata;
2)    La forte probabilitĂ  e/o possibilitĂ  che tale falsa dichiarazione potesse porre in forte contrasto la figura professionale del Preside al cospetto di molti genitori.
3)    Le responsabilitĂ  giuridiche a cui il Dirigente può essere chiamato a rispondere da parte di tali genitori (e non solo) in conseguenza della falsa dichiarazione attribuitagli.
N.B. Sull’applicabilità o meno del 633 C.P. (invasione di terreni ed edifici) all’occupazione delle scuole si può discutere. Più fondatamente si può configurare, in alcuni casi, l’art. 340 C.P. (interruzione di pubblico servizio). Sulla materia, tuttavia, c’è molto dibattito, alimentato anche dai “tanti tipi diversi di occupazione” che si sono verificati. Proprio per questo vanno valutati gli aspetti particolari del caso concreto.
A questo riguardo, ho trovato anche una recente pronuncia del Consiglio di Stato :

"situazioni di c.d. occupazione di un Istituto scolastico per lo stato di agitazione degli studenti non esplicano un effetto esonerativo o di attenuazione degli obblighi di presenza, intervento e controllo del corpo del personale docente ed amministrativo della scuola, che tanto piĂą devono garantire la loro presenza per evitare degenerazioni delle iniziative assunte dagli studenti all'interno dell'istituzione scolastica" (Cons. Stato, Sez. VI, 17/10/2006, n.6185).
Pertanto, anche in caso di occupazione, continua a gravare sui docenti l'obbligo di presenza, intervento e controllo esistente anche in situazioni di normale svolgimento delle lezioni.
Questo sta a dimostrare, in linea generale, che vi sono delle responsabilitĂ  alle quali il Preside può essere chiamato a rispondere  per iniziativa dei genitori dissenzienti, ma anche per iniziativa degli organi amministrativi scolastici e/o preposti alla tutela del bene pubblico oggetto dell’occupazione.
Mi preme sottolineare, infine,  che  nella traccia si specifica: “emittente televisiva cittadina”, “nel liceo Alfa della Città”, “accompagnata da forti polemiche”.
Tutti elementi che sembrano individuare  un contesto locale, ristretto, che avvalorerebbero l’ipotesi della diffamazione, dal momento che  la reputazione del Preside deve essere valutata anche in relazione al contesto storico e sociale. Quindi il fatto di diffondere la falsa dichiarazione , unito alla dimensione territoriale limitata in cui i fatti si sono svolti sembra essere diffamatorio in quanto atto a generare disvalore nei requisiti professionali del Preside che, evitando di sgomberare, avalla l’occupazione e indirettamente acconsente alla interruzione dell’attivitĂ  didattica.
Il Preside, quindi, potrebbe essere rappresentato alla comunità locale come soggetto schierato con gli occupanti, nonostante la sua posizione di garanzia, quale dirigente dell’istituzione scolastica.
 
In tal senso, quindi, considerato tutto quanto sopra, io riterrei che la condotta in esame possa considerarsi idonea a configurare la probabilitĂ  o possibilitĂ  di provocare una effettiva lesione alla reputazione del Preside.

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Brevemente, il successivo passaggio consiste nell’analizzare le responsabilità, ove vi siano, dell’Autore del servizio e del Direttore del TG.
Premesso che per la diffamazione è sufficiente il dolo generico (anche solo eventuale, ossia anche la semplice accettazione del rischio), considerato che la normativa speciale sopravvenuta (l.223/1990) nulla dice sull’Autore de servizio TV, ad esso dovrebbe applicarsi l’art.595, 3°Co., C.P..

Per il Direttore del TG, invece, secondo me andrebbe tenuto conto di quanto segue:
a)    L’art. 57 C.P. non è comunque applicabile al mezzo televisivo, ma solo alla carta stampata. Quindi: nessuna responsabilitĂ  a titolo colposo nei confronti del Direttore TG.
b)    Al Direttore del TG locale, ove fosse la persona delegata dal Concessionario al controllo della trasmissione, si potrebbe applicare l’art.30,co.4, legge 223/1990. Tale norma, tuttavia, configura una fattispecie di delitto doloso e non colposo.
c)    Stando a quanto scritto sulla traccia, nella condotta del Direttore non sembra  possa configurarsi dolo generico, neppure meramente eventuale. Non si ravvisa nemmeno la semplice accettazione del rischio.
d)    Il  Direttore del TG, quindi, non risponderĂ  di alcun reato.

Sottopongo questi spunti alla Vostra attenzione, nella speranza che possano essere utili ad un approfondimento della tematica.

Da: caro grafomane21/12/2008 17:51:46
ricordati che la cosa che i commissari gradiscono meno quando correggono è la grafomania unitamente alla brutta calligrafia...
a dispetto dei chilometri che scrivi qui, spero che hai consegnato dei compiti brevi e scritti con bella calligrafia...

Da: Mokina21/12/2008 18:22:44
@Aliseus: beh, intanto complimenti, si vede che sei molto preparato, ti auguro di passarlo.
Una domanda però: parlando degli artt. 633 e 340 non ti sembra di esserti spinto troppo in là? Forse sei andato leggermente fuori tema, perchè la traccia non menzionava responsabilità e ruolo del preside nell'occupazione in corso.

Da: aliseus21/12/2008 18:54:33
l'aspetto del 633 e del 340 è solo marginale (non l'ho scritto nel parere). quello che vorrei sapere da chi partecipa a questo forum cosa ne pensa del mio ragionamento nel suo complesso. in particolare delle soluzioni a cui sono arrivato, soprattutto per quanto rigurda la configurabilità della diffamazione.

Da: In vino veritas21/12/2008 19:05:00
io non capisco perchè chi ha deciso di inoltrarsi nella tematica dell'applicabilità del 57 non ha anche approfondito il concorso omissivo e la posizione di garanzia del direttore del giornale.
a mio parere, infatti, ove si fosse scelto di svolgere comunque la posizione relativa al direttore si dovevano affrontare i due punti distintamente.

Da: aliseus21/12/2008 19:13:44
guarda che l'articolo 57 non si applica ai telegiornali, ma solo alla carta stampata. Leggi la giurisprudenza al riguardo. Poi è subentrata la normativa speciale che ha configurato fattispecie solo dolose per l'editore e per il "delegato al controllo delle trasmissioni". Parlare di colpa e del 57 CP è tempo sprecato (oltre che sbagliato).
Il problema è: considerando la fattispecie illustrata nella traccia (che è diversa dalla sentenza che riguarda il direttore del giornale "leggo") c'è la diffamazione in questo caso specifico?

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Da: In vino veritas21/12/2008 19:36:22
senti se cerchi un confronto cerca di darti pure una calmata. non sei la sola testa pensante su questo forum. per me, semplicemente no diffamazione=no evento lesivo=no ipotesi delittuose in capo al direttore telegiornale. semplice semplice.
non si tratta di una situazione pacifica, è questo è certo.
nella traccia si legge che "Un gruppo di genitori si riunisce e chiede lo sgombero coattivo del liceo": tre, quattro, quaranta? non è dato sapere.
questa circostanza, di per sè, non dice nulla, nè vale a direzionare univocamente le "forti polemiche".
ed in ogni caso non può la lesione essere parametrata alla suscettibilità del preside quanto piuttosto rapportata alla stima professionale di cui può godere nella comunità.
niente diffamazione, al piĂą un illecito civile.

Da: In vino veritas21/12/2008 19:37:46
c'è un accento di troppo, frutto di rimaneggiamenti in corso d'opera.

Da: superman21/12/2008 20:40:43
non parlare per niente nello svolgimento dell'inapplicabilità al direttore del tg dell'art 57 previsto per direttore di giornale e non telegiornale secondo voi è sbagiato? era "d'obbligo" farne menzione o dipende da come si è sviluppato il ragionamento nella risposta?

Da: picconatrice...21/12/2008 20:54:49
concorsdo con in vino veritas anch'io ho fatto cosi

Da: Silvia21/12/2008 21:46:01
ciao a tutti!
da qualche giorno sto  leggendo i post di questo forum
forse qualcuno può darmi un consiglio..
per l'atto di civile non ho trovato la massima risolutiva su nessun codice
e visto che la questione mi sembrava piuttosto banale ed ovvia mi sono limitata a spiegare brevemente la differenza tra interdizione ed inabilitazione, dicendo che quest'ultima riguarda solo gli atti potenzialmente pregiudizievoli per il patrimonio e perciò non può incidere in alcun modo sulla capacità di ricevere la mera consegna di un atto giudiziario, per la quale non serve quindi l'assistenza del curatore.
Ho approfondito invece la questione della regolaritĂ  della notifica e dei doveri dell'ufficiale giudiziario al riguardo, in altre parole mi sono soffermata molto di piĂą sugli aspetti procedurali...
il mio atto sarĂ  valutato insufficiente?
sono veramente in ansia per questa cosa anche perchè penso di aver fatto bene i pareri e quindi per questa str....a non vorrei che...  ma non lo voglio nemmeno dire
help!!

Da: billo21/12/2008 23:19:09
qualcuno sa dirmi quali siano le percentuali di ammessi a genova?

Da: maria antonella per in vino veritas22/12/2008 00:30:57
io non capisco perchè chi ha deciso di inoltrarsi nella tematica dell'applicabilità del 57 non ha anche approfondito il concorso omissivo e la posizione di garanzia del direttore del giornale.
grandissimo. io ho ragionato in tal senso e ogni volta che lo dico a qualcuno costui mi guarda allibito. dopotutto era la stessa traccia ad indurti a tale "doppio" ragionamento "direttore del telegiornale. Quest'ultimo- asserisce il preside nella querela - aveva l'obbligo di impedire l'evento diffamatorio e, comunque, è responsabile a norma dell'art. 57 c.p.", non a caso la traccia parla di obbligo di impedire l'evento ( art. 40) e di responsabilità ex art.57

Da: picconatrice...22/12/2008 01:09:40
non bisogna mai scrivere piĂą di quanto richieda la traccia...
1)nella traccia non c'era scritto che il direttore era dolosamente concorde con il giornalista, quindi niente concorso...
2)il direttore poi non riveste una posizione di garanzia perchè il suo non è un reato omissivo improprio, cioè non è un reato che nasce da un commissivo in combinato disposto con il secondo comma art. 40! in altre parole non c'è bisogno della frmula d'equivalenza di cui all'art. 40...quindi tutto ciò esorbitatava dalla traccia!

Da: picconatrice...22/12/2008 01:27:12
a mio sommesso parere non era il caso di complicarsi la vita piĂą di quanto non lo fosse giĂ  dalla sentenza inculatissima ed introvabile in ogni dove!
io ho ragionato così:
la condotta del giornalista è veramente offensiva? l'attribuzione di quele parole mai dette provoca al preside un danno, un'offesa del decoro professionale?
la giurisprudenza recente ha detto no!quindi secondo quest'orientameno non c'è reato.
Di conseguenza se l'evento della condotta ex art 57 è il reato fatto a mezzo stampa, se questo  reato non c'è secoindo giurisprudenza recenrissima e introvabilissimaaa c'è respons ex art 57? no neanche!

Da: napoletana22/12/2008 07:48:56
per Silvia
E' vero la sentenza "Cassazione Civile 14082/08"  che risolveva la questione non era annotata su nessun codice ma a quanto pare i commissari l'hanno dettata e così è circolata....
Anch'io ho impostato l'atto come te:
1) parlando della differenza tra inabilitazione ed interdizione;
2) poi dell'articolo 139 - 2 comma - cpc;
3) la sentenza che concludeva la questione...
Tranquilla tanto Milano non correggerà mai 24.000 compiti quindi è sola fortuna!!!!!!!!!
ops... sempre se sei della CdA di Napoli.
Napoletana

Da: zio pipi23/12/2008 22:19:48

Da: zio pipi23/12/2008 22:21:55
qualcuno sa dove trovare le commissioni esaminitraci dellA CORTE D'APPELLO NAPOLI

Da: Silvia24/12/2008 17:02:44
io ho fatto l'esame a perugia e i commissari non hanno dettato nessuna massima...  purtroppo è andata così  e a questo punto posso solo sperare nella fortuna...  

Da: ispettore GADGET dell'INAIL24/12/2008 17:07:50
La traccia era sul codice della UTET!
Purtroppo l'avevano in pochi, io mi sono ingegnato e l'ho copiata da chi l'aveva

Da: Silvia24/12/2008 17:16:00
hai fatto l'esame a perugia anche tu...?  tra tutti quelli che avevo vicino nessuno aveva i codici della utet

Da: Silvia24/12/2008 17:18:11
in sintesi nel compito non ho messo che la ricezione di un atto giudiziario è un mero fatto giuridico,  mi segheranno per questo??

Da: ispettore GADGET dell'INAIL24/12/2008 17:21:36
Io ero a Brescia, lì ho scoperto sta sentenza per caso, e non mi sono fatto problemi a copiarla spudoratamente.

Già sono stato bocciato l'anno scorso (27 30 30) quest'anno non me lo ripiglio in culo facilmente, ho copiato perchè tanto sto esame è 1 buffonata, quindi!

Il bello è che già lavoro da solo con 1 amico che è passato, le cose le s fare, c è sto esame di merda tra le palle

Da: Silvia24/12/2008 17:45:19
non mi è mai capitata una traccia tanto idiota,  una volta che hai detto che l'inabilitazione riguarda solo gli atti che possono arrecare un pregiudizio patrimoniale, per cui la mera ricezione di un atto giudiziario non può essere inficiata in nessun modo anche se è compiuta senza l'assistenza di un curatore  non c'è molto altro da aggiungere
veramente non capisco come si possa fare una prova d'esame su una questione così ovvia e banale

Da: antonella27/12/2008 16:02:34
... ma perchè, secondo voi il direttore di un tg non può essere considerato ex art 30 legge Mammì, soggetto delegato al controllo?

Da: markus7929/12/2008 01:38:17
una domanda ragazzi ho utilizzato il bianchetto nelle prove d'esame mi possono annullare il compito????
Sono preoccupatissimo

Da: ivi03/01/2009 17:50:40
Concordo pienamente con la tua tesi anche io ho affrontato il problema dal tuo punto di vista spero che non abbiamo sbagliato. In bocca al lupo.

Da: ivi03/01/2009 17:54:49
Caro marcus79 a noi a Perugia è stato vietato utilizzare il bianchetto -è  un segno di riconoscimento.

Da: per antonella03/01/2009 18:22:38
LA TRACCIA NN L'HAI LETTA BENE...
NEL PARERE NON SI PARLAVA DI DIRETTORE DI UN TG, MA DI UNA NOTA EMITTENTE TELEVISIVA.
RAGAZZI LA CONOSCETE LA DIFFERENZA TRA MENTANA E CONFALONIERI?
MENTANA:DIRETTOTE TG
CONFALONIERI DIRETTORE EMITTENTE TELEVISIVA!

Da: ivi03/01/2009 21:15:52
Scusa ma tu difendi Caio perchè dovresti depositare la sentenza di interdizione di Sempronio ?

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