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Dirigenti scolastici, il ricorso - messaggi fino al 2012
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Da: grazie Anief | 03/12/2011 14:59:04 |
Quante stronzate gratuite si sentono qui..... Veramente persone indegne anche del ruolo docente... Non conoscoo nemmeno le nozioni fondamentali del diritto e sparano a zero......... >Di soldini ne toglieranno tanti ma gli idonei ....... non certamente chi ricorre a viso aperto con nome e cognome ..... Le prove si rinvieranno e poi vederemo chi ha ragione!!!! | |
Da: grazie Anief | 03/12/2011 15:02:38 |
Dopo la Puglia, anche il Tar Lombardia ammette docente escluso dal concorso DS | |
Da: 007 | 03/12/2011 15:30:13 |
Oggi piove, ma comunque è una bella giornata! | |
Da: Dubbio lecito | 03/12/2011 15:37:30 |
Una semplice curiosità: ma voi davvero, davvero, davvero credete di poter fare gli scritti e, quindi, continuare il concorso? In caso di risposta affermativa: Auguri... non per il concorso, ma per la vostra salute, perchè se davvero, davvero, davvero pensate di fare gli scritti e, quindi, continuare il concorso... STATE PROPRIO MALE! | |
Da: Giuloio 2 | 03/12/2011 15:41:45 |
Per grazie anief Come può avere tante certezze, in un'epoca buia come l'attuale,francamente mi sfugge. O lei ha il dono della preveggenza ( e allora ce lo dica e finiamola qui) oppure per favore taccia: lasci che siano i tribunali a pronunciarsi. | |
Da: LIKE | 03/12/2011 15:41:55 |
Ti rispondo: Il vero problema sono gli insegnanti che non riescono a rispondere neanche a 100 banali quiz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Che ignoranza!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Non dovresti parlare di ignoranza quando ti rivolgi ad un corpo docente, forse hai esagerato, non trovi? Mi piacere sapere in quale grado scolastico insegni, anche se dal tuo modo di porti non ha importanza perchè non so proprio cosa potresti insegnare. Tuttavia ti ricordo l'etimologia della parola "insegnante": deriva dal latino "docentem" accusativo di "docens" che è a sua volta il participio presente del verbo "dŏc"re" nel significato di: far sapere, ammaestrare, insegnare. Rifletti bene, prima di parlare. | |
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Da: Sal | 03/12/2011 15:46:14 |
a dire il vero insegnante non deriva da docentem ma da in-signare e vuol dire: dare il segno, indicare.... | |
Da: querelle | 03/12/2011 15:55:35 |
Da: @@@ 03/12/2011 14.22.25 Vi faranno pagare le spese per "procurato allarme". Altro che 200 euro dell'anief, questo scherzetto vi costerà la tredicesima. E ben vi sta! chiunque tu sia, a breve terminerete di fare gli anonimi............ sarai a presto smascherato dalla denuncia da me sporta per il tuo comportamento e quello degli altri come te, lla tua minaccia è stata definita un reato grave. poi arriveranno a stanare tutti i mister come te. vedremo a chi costerà la tredicesimaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.... AH!AH!AH!AH!AH!AH!AH!AH!AH!AH! E BEN TI STAAAAAAAAAAAAAAAAAA | |
Da: grazie Anief | 03/12/2011 15:57:36 |
X Giuloio 2 Vermante le sentenze cis ono già ma si vogliono ignorare.... mi pare che siano stati accolti trannne qualcuno..... quindi non si tratta di immaginare... Per i rimantenti ricorsi c'è la sentenza definitva giorno 6 aspettate con fiducia.... da quel giorno il MIUR dovrà riindire le prove scritte almeno 15 giorni prima dopo la sentenza....... Fatti.. non parole | |
Da: albamores | 03/12/2011 16:02:35 |
x grazie Anief che significa " il MIUR dovrà riindire le prove scritte almeno 15 giorni prima dopo la sentenza" spiegati meglio | |
Da: demotivata | 03/12/2011 16:05:04 |
A mistr Brufolo Hai imparato la poesia a memoria o a furia di ricopiare hai memrrizzato parole astruse senza comprenderne il significato visto che lo sproloquio non è nè coerente nè coeso | |
Da: ricorrente | 03/12/2011 16:06:05 |
Da: LIKE 03/12/2011 15.41.55 Ti rispondo: Il vero problema sono gli insegnanti che non riescono a rispondere neanche a 100 banali quiz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Che ignoranza!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Non dovresti parlare di ignoranza quando ti rivolgi ad un corpo docente, forse hai esagerato, non trovi? Mi piacere sapere in quale grado scolastico insegni, anche se dal tuo modo di porti non ha importanza perchè non so proprio cosa potresti insegnare. Tuttavia ti ricordo l'etimologia della parola "insegnante": deriva dal latino "docentem" accusativo di "docens" che è a sua volta il participio presente del verbo "dŏcï¿"re" nel significato di: far sapere, ammaestrare, insegnare. Rifletti bene, prima di parlare. INCREDIBILE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
Da: @ grazie anief | 03/12/2011 16:07:32 |
non ti preoccupare, i tempi si avvicinano.............. le sentenze dei capi di.........................gabinetto.............del ministero giustizia sono dettate dalla volontà di atterrire voi idonei. non fateci caso........il 6 tremeranno, oltre a questo spaurito gruppicolo di falsi temerari, anche le sentenze dei tar. abbiate fiducia in voi, dovete solo saper attendere......il 6 ci sarà una virata che travolgerà tutti.... fonte certa e arcisicura. altro non vo' dirvi auguri di buon natale. | |
Da: grazie Anief | 03/12/2011 16:08:49 |
X albamores La sentenza uscirà il 6/12/2011 giusto? Ammettendo agli scritti i ricorsisti, come da bando, il MIUR dovrà comunicare, ai docenti inseriti alle prove, almeno 15 giorni la data degli scritti. Dato che il MIUR è stato più volte pregato di non comunicare date prima delle discussioni dei ricorsi ora si vedrà costretto a rivedere tutto. A questo aggiungo che il TAR Calabria ha bloccato la procedura concorsuale fino al 14/12/2011... Ma le sentenze le leggete? | |
Da: miki 1 | 03/12/2011 16:22:30 |
@grazie Anief per cortesia potresti essere più preciso? Grazie | |
Da: albamores | 03/12/2011 16:23:57 |
x grazie Anief no, la sentenza del tar Calabria non l'ho letta (in questi giorni sto studiando e ho poco tempo per leggere sentenze!) Mi daresti il link per favore? | |
Da: agila | 03/12/2011 16:28:09 |
X grazie Anief ... perchè illudi tanti docenti che,come me, hanno investito tanto in questo concorso ,non pensi che così facendo fai loro del male trattenendoli in questo limbo di incertezza,non credi che una volta per tutti sarebbe il caso di voltar pagina e torna alla nostra vita,magari riprovandoci la prossima volta,piuttosto che alimentare fallaci speranze...? | |
Da: Mark60 | 03/12/2011 16:29:06 |
@querelle Ti agevolo il lavoro, dimmi dove hai sporto denuncia che mi vado a costituire, dico sul serio: attendo un tuo post. Se non lo fai dimostri la ridicolaggine di ciò che hai scritto. @grazie anief Non so se mi fai tenerezza per la tua credulonita' o fastidio per le menzogne che vai sparando: a tutto c'e un limite. A proposito, se ne sei in grado vatti a rileggere i decreti del TAR calabria, perché non sospendono proprio nulla. Certamente non sei un legale, ma basta un intelligenza di medio livello per comprendere un documento amministrativo | |
Da: ATTENZIONE | 03/12/2011 16:34:14 |
gerryfor 01/12/2011 20.41.27 canguro, ho appuntato tutte le sciocchezze che ho letto e davvero sono allibito. Oggi ho avuto la certezza che riusciremo a far rigettare tutti i ricorsi presentati al TAR Puglia non permettendo a questi lestofanti di partecipare agli scritti.... Non chiedetemi di più ma ne ho la certezza!!!! Egregio collega ti voglio ricordare quanto segue: Ai sensi dell'art. 595 c.p. (Diffamazione) chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 594 c.p. (Ingiuria), comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino ad euro 1.032,00. LESTOFANTE:lestofante è un sostantivo maschile che significa: chi inganna con discorsi o raggiri; imbroglione, truffatore. NON TI SEMBRA DI ESAGERARE CON LE TUE AFFERMAZIONI? | |
Da: grazie Anief | 03/12/2011 16:35:32 |
- DirittoScolastico.it - N. 01309/2011 REG.PROV.COLL. N. 01071/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 60 e 74 cod. proc. Amm.; sul ricorso numero di registro generale 1071 del 2011, proposto da: [omissis], rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Policaro e Antonio Pagliaro, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Salvatore Staiano in Catanzaro, via A. Turco,12; contro Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Catanzaro, via G. Da Fiore, N. 34; Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria; per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, a) del Provvedimento della Direzione Generale Personale Scuola, comunicato in data 14.09.2011 alle ore 1:20 pm a mezzo e-mail all'indirizzo "[omissis]", di esclusione della ricorrente dal concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi; b) di ogni altro atto presupposto, preparatorio e comunque connesso e/o richiamato ob relationem ove lesivi degli interessi della ricorrente 1 - DirittoScolastico.it - Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; atteso che la nota del MIUR 6636 del 10/8/2011, con il rinvio ad altra nota (n. 6623 del 9 agosto 2011), di cui non si riportano i destinatari, nel prorogare al 19 agosto la data per la presentazione delle istanze, non è chiara; Considerato che nell'utilizzo di un linguaggio eccessivamente tecnico, laddove fa riferimento ai casi corrispondenti ad "aspiranti con le basi informative non correttamente allineate", si presta a fraintendimenti; che a dar luogo ad una non corretta interpretazione di quanto disposto nella richiamata nota ha contribuito l'Ufficio Scolastico interpellato dalla ricorrente; che, inoltre, la ricorrente è incorsa negli stessi problemi per i quali ad altri candidati è stata concessa una proroga ovvero le difficoltà di inoltro delle domande per via telematica; che l'inoltro per via telematica della domanda era l'unica possibilità concessa dal bando; che i principi di imparzialità, di ragionevolezza e del favor partecipationis impongono l'estensione della proroga a tutti i partecipanti che si siano trovati nelle 2 - DirittoScolastico.it - stesse condizioni di fatto, nonché la rimessione in termini ove il ritardo sia imputabile alla stessa amministrazione, come avvenuto nel caso di specie; che la compatibilità della proroga con la data della prova rende priva di alcuna ratio giustificativa la limitazione di questa solo agli aspiranti non presenti nel SIDI in quanto docenti presso istituzione scolastiche non gestite dal Ministero dell'Istruzione (cfr. tra le altre Consiglio Stato , sez. VI, 25 giugno 2008 , n. 3216); P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati: Massimo Luciano Calveri, Presidente Daniele Burzichelli, Consigliere Anna Maria Verlengia, Primo Referendario, Estensore DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 20/10/2011 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) | |
Da: grazie Anief | 03/12/2011 16:36:29 |
Cisl Scuola, il Tar Calabria stabilisce che la proroga per la presentazione delle domande per dirigenti scolastici era valida per tutti Nel solco della tesi sostenuta innanzi all'Autorità Amministrativa dagli avvocati dello studio legale della Cisl di Vibo Valentia, la Cisl Calabria trasmette con una nota stampa la sentenza del TAR Calabria, con la quale in accoglimento delle spiegate doglianze, è stato stabilito che la proroga dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al corso concorso per dirigenti scolastici, valeva per tutti i concorrenti e non soltanto per alcuni. Di seguito riportiamo, come trasmesso, il testo della sentenza: Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1071 del 2011, proposto da: Angelina Cantafio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Policaro e Antonio Pagliaro, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Salvatore Staiano in Catanzaro, via A. Turco,12; contro Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Catanzaro, via G. Da Fiore, N. 34; Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria; per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, a) del Provvedimento della Direzione Generale Personale Scuola, comunicato in data 14.09.2011 alle ore 1:20 pm a mezzo e-mail all'indirizzo "angelina.cantafio@istruzione.it", di esclusione della ricorrente dal concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi; b) di ogni altro atto presupposto, preparatorio e comunque connesso e/o richiamato ob relationem ove lesivi degli interessi della ricorrente Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; atteso che la nota del MIUR 6636 del 10/8/2011, con il rinvio ad altra nota (n. 6623 del 9 agosto 2011), di cui non si riportano i destinatari, nel prorogare al 19 agosto la data per la presentazione delle istanze, non è chiara; Considerato che nell'utilizzo di un linguaggio eccessivamente tecnico, laddove fa riferimento ai casi corrispondenti ad "aspiranti con le basi informative non correttamente allineate", si presta a fraintendimenti; che a dar luogo ad una non corretta interpretazione di quanto disposto nella richiamata nota ha contribuito l'Ufficio Scolastico interpellato dalla ricorrente; che, inoltre, la ricorrente è incorsa negli stessi problemi per i quali ad altri candidati è stata concessa una proroga ovvero le difficoltà di inoltro delle domande per via telematica; che l'inoltro per via telematica della domanda era l'unica possibilità concessa dal bando; che i principi di imparzialità, di ragionevolezza e del favor partecipationis impongono l'estensione della proroga a tutti i partecipanti che si siano trovati nelle stesse condizioni di fatto, nonché la rimessione in termini ove il ritardo sia imputabile alla stessa amministrazione, come avvenuto nel caso di specie; che la compatibilità della proroga con la data della prova rende priva di alcuna ratio giustificativa la limitazione di questa solo agli aspiranti non presenti nel SIDI in quanto docenti presso istituzione scolastiche non gestite dal Ministero dell'Istruzione (cfr. tra le altre Consiglio Stato , sez. VI, 25 giugno 2008 , n. 3216); P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati: Massimo Luciano Calveri, Presidente Daniele Burzichelli, Consigliere Anna Maria Verlengia, Primo Referendario, Estensore | |
Da: ricorrente delusa | 03/12/2011 16:41:28 |
canguro mi sembra di aver capito abbia problemi come insegnante ed è per questo in congedo da tempo (così a quanto mi sembra sia emerso nell'altro forum) | |
Da: gerryfor | 03/12/2011 16:41:44 |
attenzione, visto che sei così attento e chi è l'oggetto delle mie diffamazioni o delle ingiurie? non sai neppure di cosa stavamo parlando io e canguro figuriamoci se puoi sapere a chi ipoteticamente ci riferivamo. Se, al contrario, sei convinto di ciò che affermi, puoi tranquillamente denunciarmi indicando i nomi ed i cognomi delle persone di cui parlavo! | |
Da: demotivata | 03/12/2011 16:43:31 |
A Strgonu Se si recluteranno in questo modo i DS ci sarà la rapida conclusione .......ma dell'istituzione scolastica........Povera Italia! ma dell'istuìituzione scolastica....Povera Italia! | |
Da: ricorrente delusa | 03/12/2011 16:44:32 |
Cercate per cortesia di essere persone serie e che ognuno guardi dentro se stesso ogni tanto. Quattro persone pensano di poter monopolizzare il forum... ma a che pro? | |
Da: ATTENZIONE | 03/12/2011 16:46:07 |
@gerryfor i lestofanti che parteciperanno agli scritti chi sono secondo te? secondo me sono quelli che hanno fatto ricorso...o no? Se fossi io uno di loro sicuramente ti denuncerei... | |
Da: Mark60 | 03/12/2011 16:47:26 |
... e allora? era nota e stranota, e non cambia di un millimetro la situazione dei ricorsi in essere. Forse sarebbe meglio che all'Anief studiassero di più e ricorressero di meno! | |
Da: gerryfor | 03/12/2011 16:48:50 |
come immaginavo! bla bla bla.... si vede che sei poco attento! Non più tardi di ieri l'altro ad una docente su questo forum che ha raggiunto il punteggio di 78 che vista la situazione avrebbe anche potuto fare ricorso.... stai più attento la prossima volta, altrimenti cambia nick.... ops... quello già lo fai!!! | |
Da: ATTENZIONE | 03/12/2011 16:50:52 |
quindi gli altri ricorrenti non sarebbere lestofanti, ma solo furbetti.... ho capito bene? O devo stare ancora più attento? | |
Da: ricorrente delusa | 03/12/2011 16:53:04 |
Ma voi pensate che stare a perdere tempo cercando di intasare il forum con sciocchezze e amenità varie serva a qualcosa? Magari a far decidere i giudici per come voi ritenete sia giusto? Serve solo a qualificarvi. Evidentemente avete qualche problemino con voi stessi, vi sentite frustrati e avete bisogno di sentirvi qualcuno in questo modo. | |
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