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Concorso per 400 posti di NOTAIO
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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: Muahahhaha 28/05/2023 14:38:41
Bastava mettere tutto nella condizione risolutiva, anche la cancellazione dell'ipoteca entro X

Tutela reale per tutto
Senza problemi di causa
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Da: Muahahhaha 28/05/2023 14:38:54
Bastava mettere tutto nella condizione risolutiva, anche la cancellazione dell'ipoteca entro X

Tutela reale per tutto
Senza problemi di causa
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Da: Esatto!!28/05/2023 14:41:58
Cade in successione ereditaria. In questo caso essendoci un testamento cade in successione ereditaria testamentaria… e quindi a favore del figlio istituito erede. Ecco perché no bisogno di nomina. Basta leggersela la cassazione è chiara
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Da: Mah28/05/2023 14:43:22
Verbale con parte o no?
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Da: Si cassaziome28/05/2023 14:45:16
Dice questo! Ecco perché inutile diseredare. Inutile e dannoso
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Da: Il vostro guru e dio28/05/2023 14:47:31
Ha già fatto danni. Bocceranno i diseredatori e la deroga negoziale non ha causa… manca solo la bomba sul commerciale
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Da: opinione personale28/05/2023 15:07:48
- per la servitù: si poteva condizionare tutto risolutivamente come dice l'utente sopra. Nessun problema di causa e tutela reale massima

- per la diseredazione: il problema era preoccuparsi se il 551 fosse già diseredativo o meno --> più prudente sostituzioni a catena, ma se ben motivata passerà anche la diseredazione

- per la disposizione MC: a mio parere la traccia spingeva chiaramente sull'usucapione a seguito di interversione (l'erede che si disinteressa del bene e un godimento "indisturbato", che guardando nelle banche dati la giurisprudenza tratta nei casi di usucapione) --> leghi il bene e poi dici che è 651 nel caso in cui si accerti mancata usucapione. Come la donazione di bene asseritamente usucapito.
651 di usufrutto era troppo difficile e non aveva alcun senso tutta la pantomima del possesso e della confraternita

-per l'assicurazione: era richiesta solo la revoca
il punto era revocare ex 1921 e non ex 680

-emissione dei titoli di debito: sembrava volessero la clausola programmatica

-verbale con o senza parti: a me il notaio della commissione ha detto "è uguale per noi, non abbiamo preferenza, motivi"
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Da: Dunque quale28/05/2023 15:21:26
Sarebbe l'atto di interversione nel possesso? Spesso in parte teorica chiedono il contrario di quello che vuole la traccia come già successo due concorsi fa… proprio per mandare in crisi i candidati e bocciarli sulle loro fantasiose soluzioni

"il candidato presuppone l'usucapione senza che la traccia menzioni atti di interversione nel possesso"
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Da: x dunque quale28/05/2023 15:26:20
"indisturbato"

basta motivare che c'era stata l'interversio

ripeto: parere mio.
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Da: Ma non è più28/05/2023 15:28:42
Facile 651? Scolastico, senza film mentali e senza supporre cose in più. Anche l'usufruttuario gode indisturbato del bene pur essendoci il nudo proprietario
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Da: forse per le scuole28/05/2023 15:36:56
651 di diritto reale minore è intuitivo ...

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Da: Col 65128/05/2023 15:41:49
Sei aderente alla traccia. Con l'usucapione ti sporchi le mani e aggiungi cose all traccia. Devi motivare e farti capire. A quel punto passi ma perché non semplificarsi la vita
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Da: Ops!!!28/05/2023 16:00:47
Quindi secondo voi chi ha messo la fedeiussione senza mettere il 2812 è paletto?
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Da: Quid est veritas28/05/2023 16:05:10
Ragazzi, ma siamo sicuri che si possa fare un 651 in conto di legittima?

Io ho ragionato dicendo che alla morte il bene sarà altrui, l'unica strada restava il 651.

Siccome Marco è legittimario, se gli faccio un legato, è in conto di legittima .

Non credo sia pacificamente ammesso che si possa fare un legato di cosa altrui in conto di legittima.

Facendo il legato il conto, ti anticipo la legittima, che la dottrina dominante sostiene debba essere composta da beni che facciano parte dell'asse.

Io per questi motivi alla fine ho motivato che ho preferito non ricevere la disposizione.

Tra l'altro non era forse UN'UTOPIA.......?
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Da: Finanziamento soci28/05/2023 16:09:39
Come lo avete qualificato?
Io ho.distinto finanziamento con e senza  diritto al rimborso, ho detto che era della seconda categoria, quindi versamento in conto capitale/fondo perduto
La rinuncia al rimborso mi sembrava eccessiva rispetto alla lettera della traccia
Rispondi

Da: Legato in cont28/05/2023 16:13:10
È un legato obbligatorio con cui crei un credito quindi ti imputi il valore del credito non vedo probalemi… il legato può essere di cosa altrui, al massimo verrà rifiutato e sarà chiesta l'intera legittima in natura
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Da: Per testamento28/05/2023 16:17:08
Ti riporto le sezioni unite sul punto"La designazione generica degli "eredi" come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita,
in una delle forme previste dell'articolo 1920 c.c., comma 2, comporta l'acquisto di un *diritto*
proprio ai vantaggi dell'assicurazione *da parte di coloro che, al momento della morte del contraente,
rivestano tale qualita' in forza del titolo della astratta delazione* indicata all'assicuratore per
individuare i creditori della prestazione.

*La designazione generica degli "eredi" come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita,
in difetto di una inequivoca volonta' del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione
dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria*,  spettando a
ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell'indennizzo
assicurativo."

Bravi i colleghi sopra che ti hanno già detto che le sez chiariscono il problema della designazione generica degli eredi come beneficiari dell'ass e ti dice che spetta a tutti gli eredi in parti uguali.
Ma se tu nell'assicurazione avevi beneficiato uno e poi revochi con testamente, l'ass cade in successione del morto e quindi va a favore degli eredi testamentari
Rispondi

Da: Quid est veritas28/05/2023 16:18:33
Sì ma infatti è un mio ragionamento, credo che comunque anche ricevendolo a mio avviso sul punto bisognava motivare, perché è anche discusso se la.legittima possa essere composta da crediti. Ripeto poi, discusso, non vietato.
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Da: Sono28/05/2023 16:32:51
Un notaio semplice… non mi sognerei mai di diseredare un legittimario… non faccio mica un concorso a cattedra, faccio un concorso per gente che devi evitare i processi
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Da: × legato in conto28/05/2023 17:00:12
Secondo me è discusso che tu possa comporre la quota ereditaria di un legittimario con crediti inesistenti nel patrimonio del de cuius (vedi conguaglio), ma non stai istituendo erede Marco.
Senza considerare che potresti già aver soddisfatto la legittima con l'azienda (non conosciamo i valori)
Rispondi

Da: x x x 2812cc28/05/2023 17:11:00
sui commenti sopra:
IV: la cl. ris. expr. x la servitù è una bella idea, però la traccia la vincolava agli accertamenti post-deposito (insussistenza di formalità pregiudievoli precedenti alla trascr di questa vendita). Però è la soluzione molto migliore della fideiussione (che sinceramente non riesco a capire quale sarebbe l'obbligazione assistita)

MC: chi dice che il legatario in sost. è erede ai fini del 1920 afferma una vocazione anomala che non sta ne in cielo né in terra

SOC: emissione programmatica ; il finanziamento soci andava novato in versamento in conto cap e sparato subito sulla xdita
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Da: su legatario 55128/05/2023 17:15:52
chi dice che lo ha diseredato per problema successione legittima del 1920 ha fatto un bell'errore di diritto... il premio dell'assicurazione andrà iure proprio all'erede che in questo caso è quello testamentario... non c'entra nulla la successione legittima
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Da: cmq28/05/2023 17:18:03
anch'io vorrei sapere quale causa regge il consenso alla deroga al 2812 XD
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Da: Xxx 2812 cc28/05/2023 17:19:19
Se la servitù attiva viene meno è evizione parziale, e il venditore ti garantisce da quello, eccola l'obbligazione garantita a mio avviso.
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Da: Federico9 28/05/2023 17:22:14
Quali scuole ci hanno preso con le tracce?
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Da: nessuna scuola28/05/2023 17:29:38
commerciale molto lunga ma non difficile; mortis causa non impossibile; inter vivos insidiosa per problemi di 1113/2812 che richiedevano di ragionarci molto sopra, se sei a studio ci arrivi con le visure, se inizi la traccia alle 13 di pomeriggio con la pressione... è tosta. Nessuna scuola ha mai trattato così il problema del creditore di quota così da quello che mi risulta. Se farà selezione o no si vedrà, di base è un errore non vedere il problema e io che l'ho fatto se mi bocciano e lo merito
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Da: Quid est veritas28/05/2023 17:36:52
Io per il 2812 ho fatto la promessa del fatto del terzo. Il venditore promette che Primo procederà a cancellare ipoteca. Se non la cancella il venditore dovrà indennizzare acquirente.
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Da: SIFAPERDIRE28/05/2023 17:48:52
Per  IV L'ipoteca era su quota astratta quindi inopponibile al condividente secondo, subordinare la risoluzione alla persistenza di un iscrizione non pregiudizievole sarebbe un'assurdità logica e iscrizionale. Stessa cosa dicasi per 2812 che nasce per tutelare la priorità dell'iscrizione del creditore ipotecario contro successivi atti trascritti in spregio a tal diritto (cost servitu) ma ovviamente non laddove il creditore non sia assistito da un iscrizione su beni determinati che nel caso di specie non era in essere
Per COMM qualificare come versamento in conto capitale un finanziamento soci è stravolgimento della traccia … bastava fare un consenso in atto di rinuncia al rimborso  (c'era unanimità quindi nessun problema) . Al limite era più opportuno per non costituire i soci in atto farlo per già espresso attraverso un precedente atto (atto pubblico o scritt prov aut). L'emissione di una prima serie di titoli di debito era richiesta, altrimenti non sarebbe stato specificato "previa modifica" dello statuto
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Da: I complessi di colpa28/05/2023 17:55:46
Sempre a dire che vi meritate la bocciatura. Date via il batacchio o la fagiana a un notaio in carica e la chiudete lì, se dovete vivere così male
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Da: ricordo sopra28/05/2023 17:56:55
che la quota astratta è su un bene un concreto, non essa stessa il bene, quindi c'è un problema di 1113 senz'altro, altrimenti si parla del nulla
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