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Concorso per 400 posti di NOTAIO
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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
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Da: pic10/03/2023 11:30:55
Sulle formalità non perdonano nessuno!
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Da: xBacco10/03/2023 11:36:14
Con riferimento alla parte promissaria acquirente, la traccia richiedeva una intestazione non solo in favore di Tizio stesso per il diritto di usufrutto di 1/2, ma anche della moglie per il diritto di usufrutto di 1/2 (con cui non sorge conflitto di interessi, trattandosi di diritti omogenei) e del figlio beneficiario di amministrazione di sostegno per il diritto di nuda proprietà (con cui sorge conflitto di interessi, trattandosi di diritti non omogenei. Pertanto risulta necessaria la nomina di un curatore speciale debitamente autorizzato; tuttavia, non essendo precipuamente disciplinato il conflitto di interessi in materia di amministrazione di sostegno, può farsi riferimento alla competenza sia del giudice tutelare ai sensi dell'art. 410 c.c. applicato estensivamente, come consentito dalla dottrina prevalente, che del Tribunale ai sensi dell'art. 38, c disp. att. c.c. applicato analogicamente, come sostenuto da alcune pronunce di merito).
L'intestazione di bene immobile in nome altrui, nella prassi, avviene principalmente attraverso l'istituto dell'adempimento del terzo: in tal caso, è necessaria la presenza in atto di moglie (mediante procura debitamente legalizzata e tradotta) e figlio che si impegnano personalmente.
Tuttavia, l'intestazione può anche avvenire mediante l'istituto del contratto a favore di terzo: in questo caso, la deviazione degli effetti non riguarda il preliminare (il quale fa sorgere soltanto l'obbligo di stipula del definitivo, incompatibile con il principio evincibile dal combinato disposto di cui agli artt. 1372 e 1411 c.c.), bensì il definitivo. Anche in tal caso è comunque quanto meno opportuna la presenza del figlio, al fine della determinazione dei valori dei diritti di nuda proprietà ed usufrutto (avendo le relative tabelle annuali valore meramente fiscale).
Non propriamente aderente alla traccia la soluzione della promessa del fatto del terzo: il mancato adempimento, darebbe luogo a mero indennizzo ai sensi dell'art. 1381 c.c., non idoneo a soddisfare gli interessi delle parti deducibili dalla traccia.
Quanto alla riserva di nomina, risulta dirimente lo studio di Petrelli "la circolazione del preliminare di vendita del costruttore e il DLgs 122/2005", secondo il quale è possibile per il promissario acquirente (persona fisica) nominare una società, essendo l'electio retroattiva e facendo sì che risulti ab origine contraente la società. In tal caso il Notaio dovrà rendere edotte le parti della decadenza delle tutele TAIC, venendo meno, in via successiva, il presupposto soggettivo della normativa.
Tuttavia, è certamente interessante in materia l'intervento del senatore Callegaro nella 464ª Seduta della Commissione Giustizia del Senato in data 13 aprile 2005, che riteneva «opportuno inserire una norma che impedisca manovre elusive quali la cessione del contratto o la nomina del terzo, e in tal senso si potrebbe inserire in calce all'articolo 1 la seguente previsione: "L'obbligo di cui al primo comma sussiste anche in caso di cessione del contratto o di nomina del terzo ai sensi dell'articolo 1401 del codice civile". Pur non essendo stata accolta la proposta, questa dimostra come la riserva di nomina possa essere strumento elusivo delle tutele TAIC a danno del costruttore, il quale si vedrebbe tenuto a rilasciare la fideiussione (tutela non derogabile, come espressamente sancito dal DLgs 122/2005, neanche in presenza di ulteriori strumenti di garanzia degli interessi delle parti, come ad esempio il deposito prezzo presso il Notaio) garantendo, di fatto, la società la quale verrebbe "eletta" soltanto di poco antecedente al definitivo, a costruzione completata. In un contesto storico che privilegia la causa concreta del contratto, è lecito dubitare di una richiesta di parte che possa rientrare nel perimetro applicativo dell'art. 1344 c.c.
L'unico pagamento da effettuarsi contestualmente all'atto, secondo l'orientamento più prudente (nonché aderente al tenore letterale della traccia), è quello della caparra. Importo corrispondente a quello della fideiussione, la quale è dubbio, tuttavia, se debba coprire altresì l'imposta di registro relativa (in tal caso, non sarebbe possibile determinarne con certezza il contenuto).
In via teorica, l'ipoteca relativa alla cambiale ipotecaria, secondo autorevole dottrina, potrebbe essere iscritta anche su bene futuro, applicando analogicamente la normativa sull'ipoteca navale ovvero applicando estensivamente l'art. 2825bis c.c., consentendo di ricevere la richiesta anche in sede di contratto preliminare.
Non è un paletto, ma sicuramente opportuna la menzione in atto della superficie utile della porzione di edificio e la quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa all'intero costruendo edificio espressa in millesimi, ai fini della trascrizione.
Sicuramente ricevibile la richiesta di parte in relazione all'avvocato-testimone.
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Da: Il dado è tratto, ma nessuno lo sa10/03/2023 11:50:01
Chi parlava di luglio (voce che nn si può escludere, posto che è uscita qui sul forum lo stesso giorno in cui sono state ufficializzate ufficiosamente le date di magistratura), e non s è fatto più vivo, potrebbe tornare tra noi e fornire qualche dettaglio in più?
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Da: Hokmjhygcccv10/03/2023 12:29:36
Novità???
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Da: Infinity_2015 10/03/2023 12:37:10
Passeranno anche soluzioni minoritarie ma giuridicamente corrette.
Non passeranno i travisamenti. Su questo va ancora capito cosa abbiamo deciso e quali siano i travisamenti in questa traccia.
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Da: Credem10/03/2023 13:30:25
Ma se tutto le scuole parlano di maggio perché ti devi aggrappare alle speranze che venga fatto a luglio soltanto perché qualche anonimo su un forum ha detto luglio.
E ' a maggio, non stare a perdere tempo nell'autoconvincerti che ci sia una possibilità che possa essere a luglio
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Da: !!! 3puntiesclamativi10/03/2023 18:01:42
Sul 1395 io c'è una cosa che non capisco
Tu facevi la postilla, non la procura
Quindi semmai la questione del 1395 la mettevi in motivazione
In atto cosa mettevi?
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Da: Ma10/03/2023 18:38:54
Ma invece quel mutuo di cui si sarebbe fatto l'accollo al definitivo si poteva considerare indifferentemente ipotecario (con ipoteca sul terreno) o chirografario?
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Da: Ma 1  - 10/03/2023 18:45:25
Per !!!
Era una roba da motivazione eventualmente
In atto non metti nulla savo gli estremi della procura, l'allegazione e dire che era tradotta e apostillata
Rispondi

Da: Correzione facile10/03/2023 19:56:44
Ma adottando il 1411, se si costituiva come richiesto la moglie, la quale accettava, cristallizzando i diritti da questa ricevuti, come si poteva definire la riserva di nomina a favore della società?
Ovvero se la moglie accettava, tizio non poteva riservare più nulla a favore della sua società.
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Da: Ma 1  - 10/03/2023 21:17:15
Era uno dei motivi per cui non si poteva fare il 1411: è incompatibile con la riserva di nomina che compete solo alle parti ed il terzo non diventa mai parte del contratto, anche se dichiara di voler profittare
Oltre al fatto che cozzava col tenore letterale della traccia e con la procura, che sarebbe stata una procura per dichiarare di profittare e quindi alquanto bizzarra
Rispondi

Da: cambiali ipotecarie possibili soluzioni10/03/2023 22:22:59
Postulato che il prezzo dei diritti di 1/2 dell' usufrutto era di 75000.00 ciascuno (per complessive euro 150000.00 e quindi erano omogenei) e della nuda proprietà era di 350000 per cui il preliminare di accollo o l'accollo del mutuo (chirografario o ipotecario era indifferente) lo faceva solo il beneficiario dell'amministrazione di sostegno (assistenziale o rappresentativa era indifferente in entrambi i casi ci voleva il curatore speciale) i 100000,00 euro di caparra e i 50000 euro da garantire con cambiali li davano solo i genitori;           
Postulato ancora che la cambiale non è un mezzo di pagamento ma un titolo di credito, che non può iscriversi ipoteca su un bene futuro e che il contratto definitivo sarebbe stato stipulato entro il termine di......(non oltre 20 gg dall' agibilità) le soluzioni possibili erano:
1) la preferibile in base al tenore della traccia era prevedere una dilazione del pagamento dei 50000 euro a carico dei promittenti acquirenti da pagarsi entro il termine di 6 mesi dalla data di trascrizione del contratto definitivo e da garantirsi con cambiali ipotecarie sul diritto di piena proprietà su detto immobile da rilasciarsi al definitivo e senza fideiussione Taic sui 50000 euro;
2)pagamento dei 50000 euro entro il termine di.........prima del contratto definitivo con cambiale tratta di euro 50000 in cui (emittente la cambiale e beneficiario della stessa coincidevano ed era la società costruttrice mentre i trattari che ne autorizzavano l'emissione erano i promittenti acquirenti ed il rapporto di provvista era l'acconto prezzo di euro 50000 del preliminare) con concessione di ipoteca a garanzia  della cambiale  da parte della società costruttrice sul terreno con convenzione in deroga  ex art. 2811 cc precisandosi che l'ipoteca si sarebbe estesa soltanto sull'appartamento in corso di costruzione e fideiussione TAiC sui 50000.00 euro;
3) dilazione dei 50000 euro ,.....entro il....... e prima del definitivo con emissione delle cambiali da parte dei promittenti acquirenti senza ipoteca perchè il bene da ipotecare è futuro ed oggi non esiste con fideiussione Taic sui 50000 euro.
 

l'accollo del mutuo se lo si faceva al preliminare occorreva la fideiussione taic sui 350000 euro se lo si faceva al definitivo invece non occorreva
                
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Da: per possiibili soluzioni 1  - 10/03/2023 23:31:14
il conflitto tra nudo e usufruttuario è ritenuto tale da una parte della dottrina (e soprattutto per il caso di vendita), ma molto altri importanti autori, tra cui Petrelli, non lo rilevano e ritengono nudo e usufruttuario unica parte contrattuale, non esageriamo con le certezze..
Rispondi

Da: Ma11/03/2023 09:02:00
Come si può pensare che le rate partano dal preliminare e in tale sede vengano rilasciate  le cambiali con la concessione dell'ipoteca (non l'iscrizione perché l'immobile non era esistente)?! Poi al definitivo tutte le rate sono quindi pagate e bisogna cancellare l'ipoteca nel frattempo iscritta?!
Ha senso tutto ciò?!
Chiedo per un amico
Rispondi

Da: occhichiari 11/03/2023 09:11:55
Ma allora è sicuro che sia confermata settimana del 22 maggio alla Fiera??
Rispondi

Da: Possibili soluzioni11/03/2023 09:18:05
la soluzione preferibile in base al tenore della traccia era prevedere una dilazione del pagamento dei 50000 euro a carico dei promittenti acquirenti da pagarsi dopo la stipula del.definitivo entro il termine di 12 mesi ad esempio  dalla data di trascrizione del contratto definitivo e da garantirsi con cambiali ipotecarie sul diritto di piena proprietà sull appartamento e da rilasciarsi alla data di stipula del definitivo e senza fideiussione Taic sui detti euro 50000;
2)oppure soluzione più difficile ma non esclusa dal tenore della traccia che dava ampio spazio di manovra al candidato: pagamento dei 50000 euro entro il termine di.........e prima della stipula del contratto definitivo con cambiale tratta di euro 50000 in cui (emittente la cambiale e beneficiario della stessa coincidevano con la società costruttrice mentre i trattari che ne autorizzavano l'emissione erano i promittenti acquirenti) con concessione di ipoteca a garanzia  della cambiale  da parte della società costruttrice sul terreno con convenzione in deroga  ex art. 2811 cc precisandosi che l'ipoteca si sarebbe estesa soltanto sull'appartamento in corso di costruzione e fideiussione TAiC sui 50000.00 euro;
3) oppure ancoa dilazione dei 50000 euro ,.....entro il....... e prima del definitivo con emissione delle cambiali da parte dei promittenti acquirenti senza ipoteca perchè il bene da ipotecare è futuro ed oggi non esiste con fideiussione Taic sui 50000 euro.

Credo che aver  scritto che i 50000 euro saranno pagati al definitivo con cambiali ipotecarie sulla liena proprietà dell appartamento sia grave errore di diritto perché le cambiali non sono un mezzo di pagamento
Rispondi

Da: x per Bacco11/03/2023 11:52:36
molto discutibile la scelta di ricevere l'avvocato testimone
Rispondi

Da: aver preso l''interprete11/03/2023 12:01:20
tedesco sarà paletto?
Rispondi

Da: Ma11/03/2023 12:27:35
Per possibili soluzioni
La soluzione 2 configgeva con quanto da me detto sopra e poi ti rendi conto della complessità? Ipoteca su bene proprio con deroga al 2811? Può mai essere la soluzione? Manco ci hanno pensato i commissari ma soprattutto è priva di senso
La soluzione 3 era fuori traccia semplicemente perché la traccia parlava di cambiali ipotecarie e secondo me sei fuori se le presupponi non ipotecarie; l'unica soluzione era la 1

Quanto all'avvocato secondo me passeranno entrambe le soluzioni (preferibile riceverlo perché non interessato all'atto)

Quanto all'interprete tedesco non puoi fottertene della legge notarile e fondare la tua soluzione su un contributo dottrinario, per quanto autorevole.
Quindi giusto sarebbe sdraiare i fenomeni che lo hanno preso andando contra legem
Rispondi

Da: Duca della Corgna11/03/2023 12:27:39
per Bacco perché è discutibile la scelta di ricevere l'avvocato testimone? Forma degli atti notarili di Santarcangelo (ed. 2006), p. 99-100, sub nota 15.

Si è affermato che determina l'inidoneità del testimone solo l'atto che sia idoneo a costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico o un vincolo di obbligazione riguardante la persona o il patrimonio del testimone. Pertanto è rilevante non ogni interesse, ma solo quello che abbia attinenza con l'oggetto della regolamentazione negoziale e sia attuale, effettivo, diretto, certo, immediato, personale ed economico.

Può essere ammesso a testimoniare anche il mediatore, il professionista e il tecnico, comunque intervenuti nell'affare.

Mi dici tu st'avvocato che non sappiamo cosa c'entri in tutta l'operazione perché non potrebbe testimoniare? Per un conflitto potenziale nel solo caso in cui sia lui a curare la pratica del risarcimento in forma specifica in forza di questo preliminare? Concordo, bastava dirlo in motivazione però. Santarcangelo parla chiaro. Potrebbe perfino testimoniare un mediatore che prende i piccioli.
Rispondi

Da: !!! 3puntiesclamativi11/03/2023 12:37:20
Veramente a mia memoria Santarcangelo dice che prudenzialmente l'avvocato è meglio non prenderlo ma concordo che passeranno entrambi
Tedesco invece paletto sicuro
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Da: Duca della Corgna11/03/2023 12:48:00
Genghini riporta che prudenzialmente è meglio non assumere quali testimoni il mediatore e l'intermediario finanziario (citando uno studio CNN che ne fa, giustamente, questione deontologica). Di avvocati non ne parla né lui né Santarcangelo. Comunque non mi pare tutto sto paletto di frassino, soprattutto in quella traccia dove ve ne sono ben altri!!!
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Da: Duca della Corgna11/03/2023 12:48:02
Genghini riporta che prudenzialmente è meglio non assumere quali testimoni il mediatore e l'intermediario finanziario (citando uno studio CNN che ne fa, giustamente, questione deontologica). Di avvocati non ne parla né lui né Santarcangelo. Comunque non mi pare tutto sto paletto di frassino, soprattutto in quella traccia dove ve n'erano ben altri!!!
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Da: Mah11/03/2023 12:49:17
Quando usciranno i risultati???
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Da: Infinity_2015 11/03/2023 12:52:34
Quando usciranno i risultati voglio vedere cosa scriverete.
I paletti in quelle tracce sono tanti e alcuni ci stupiranno.
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Da: X Ma11/03/2023 12:57:20
Comunque credo che la commissione ha scelto di darci queste tre diverse modalità di pagamento caparra in deposito al notaio cambiali ipotecarie e accollo per vedere come ragionava il candidato sulla fideiussione Taic in relazione a tali modalità di pagamento per cui non credo che faranno selezione su chi le ha date al preliminare o al definitivo
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Da: Ma11/03/2023 13:37:13
Certo che farà selezione. Non devi fare al concorso quello che ti piace o ti sembra più giusto nel merito. Devi fare quello che ti chiede la traccia la quale, pur non brillando per chiarezza (ma è sempre così sennò come potrebbero bocciare…), chiedeva solo il deposito prezzo oggi.
Tutto il resto era al definitivo
Se la traccia avesse detto 100k in deposito e tutto il resto al definitivo con assegni o bonifici, nessuno avrebbe fatto errori sul punto e la traccia sarebbe stata banalissima, a parte capire che non era un 1411 (ma era tutta incentrata sulla rappresentanza e sul conflitto di interessi) e a parte risolvere correttamente i problemi formali. Ci mettevi le menzioni del taic (fideiussione con le relative menzioni e poi tutto lart 6) e gli elementi ai fini della trascrizione e stavi a posto
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Da: x Duca della Corgna11/03/2023 14:13:31
Santarcangelo nuova edizione a pagina 69 dice che per motivi di prudenza è meglio non utilizzare l'avvocato per quanto a stretto rigore non ci sia nullità e, aggiungo io, soprattutto è meglio non farlo dove richiesto da una delle parti..ci deve essere imparzialità
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Da: x Ma11/03/2023 14:17:20
non c'è alcun conflitto di interessi attuale..quelli saranno valutati al definitivo..mica il venditore ha promesso a uno l'usufrutto a un certo prezzo e agli altri la nuda a un altro..idem per la riserva..

sarà tutto risolto in una successiva autorizzazione.. non esasperiamo
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Da: x Ma11/03/2023 14:17:28
non c'è alcun conflitto di interessi attuale..quelli saranno valutati al definitivo..mica il venditore ha promesso a uno l'usufrutto a un certo prezzo e agli altri la nuda a un altro..idem per la riserva..

sarà tutto risolto in una successiva autorizzazione.. non esasperiamo
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