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Da: Federico9 19/11/2022 18:38:33
Mo insomma..mettere in premessa secondo le sezioni Unite n se mai visto
Rispondi

Da: Una vera scuola Rolandino Passeggeri19/11/2022 19:04:56
X Federico ogni clausola ha una sua logica sono atti redazionalmente completi che " copiano il codice" di alto livello e di elevata difficoltà guarda quest altro atto che se dovesse uscire a Roma non so quanti riuscirebbero a consegnare
Rispondi

Da: Rolandino Passeggeri.una vera scuola!19/11/2022 19:07:14
Scuola di Notariato Rolandino Passaggeri di Bologna
Caso di diritto civile
L'area edificabile e le villette
A cura dei notai ALESSANDRO TORRONI ed EMANUELE RANUZZI DE BIANCHI
I signori Marco e Massimo hanno contratto con la società Immobiliare 2000 S.r.l. un preliminare di
compravendita trascritto nei registri immobiliari avente ad oggetto due villette abbinate in corso di
costruzione su un lotto di terreno ubicato in Forlì, via Einstein n. 5 di proprietà della società promittente
venditrice, provvedendo contestualmente al pagamento, a titolo di acconto prezzo, della somma di euro
200.000 per ciascun promissario acquirente.
Alla scadenza del termine stabilito per la stipula del contratto definitivo di compravendita, l'immobile
è gravato da due ipoteche volontarie iscritte prima della trascrizione del contratto preliminare e la società
2000 S.r.l. non è in grado di ottenere la cancellazione delle due ipoteche in quanto si trova in una situazione
di difficoltà economica che ha portato alla omologazione di un concordato preventivo, con continuità
aziendale.
I signori Marco e Massimo e la società Immobiliare 2000 S.r.l., debitamente autorizzata come per
legge, hanno raggiunto un accordo transattivo che prevede la sostituzione dell'obbligazione a carico della
società Immobiliare 2000 S.r.l. di concludere il contratto definitivo di compravendita, in adempimento del
citato contratto preliminare, con l'obbligazione di costruire due villette abbinate su un lotto edificabile di mq.
900, di comproprietà dei promissari acquirenti, in quote uguali, posto in Forlì, via Liguria n. 3 che ha una
potenzialità edificatoria 300 mq. di superficie complessiva, sufficiente per realizzare le due villette di Marco
e Massimo. La società Immobiliare 2000 S.r.l. chiede, quale condizione per accettare la sostituzione
dell'obbligazione precedente, di poter realizzare sullo stesso lotto, attualmente di comproprietà dei signori
Marco e Massimo, anche una terza villetta, uguale alle altre due villette, che sarà di proprietà della stessa
società, la quale, a sua volta, si impegna a conferire nel lotto, senza alcuna spesa per i signori Marco e
Massimo, la volumetria edificatoria di 150 mq. di superficie complessiva di cui è titolare la stessa società
Immobiliare 2000 S.r.l. all'interno di un piano urbanistico attuativo, approvato dal Comune di Forlì, per il quale
è stata stipulata la convenzione edilizia con il Comune, ubicato in Forlì, località Branzolino.
I signori Marco e Massimo chiedono che le tre villette con i tre garages pertinenziali interrati siano,
fin dalla loro edificazione, di proprietà esclusiva degli stessi Marco, Massimo e società Immobiliare 2000 S.r.l.,
in deroga al principio dell'accessione, e si crei una situazione di comproprietà esclusivamente per il vialetto
pedonale di accesso alle villette, l'impianto di illuminazione esterna, l'area contatori e la rampa di accesso ai
garages interrati, senza la necessità di dover stipulare successivamente altri atti immobiliari traslativi o
divisori.
Desiderano, inoltre, che sia previsto fin dalla edificazione, e sia opponibile agli aventi causa dei
proprietari delle villette, il divieto di destinare le villette ad ufficio, il divieto di depositare oggetti, cicli e
motocicli nelle aree comuni ed il divieto di svolgere attività rumorose nell'orario dalle 22.00 alle 7.00.
Si presentano dal notaio Romolo Romani di Roma i signori Giovanni, in qualità di amministratore unico
della società Immobiliare 2000 S.r.l., Marco e Massimo per stipulare il contratto che disciplini il nuovo accordo
raggiunto dalle parti. Assunte le vesti del notaio Romolo Romani di Roma, dopo avere illustrato brevemente
gli istituti giuridici coinvolti, motivare la soluzione adottata e redigere l'atto richiesto dalle parti.
Rispondi

Da: Rolandino Passeggeri.una vera scuola!19/11/2022 19:11:24
Istituti giuridici coinvolti: preliminare di compravendita trascritto, conflitto tra diritti incompatibili;
ambito di applicazione del d.lgs.
Soluzione
La situazione di partenza prevede un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un
immobile da costruire, e precisamente due villette abbinate, contratto che non può essere adempiuto dalla
società promittente venditrice poiché la stessa, per difficoltà economiche, non è in grado di ottenere il
consenso alla cancellazione di due ipoteche volontarie da cui sono gravati gli immobili promessi in vendita.
Com'è noto, l'art. 8 del d.lgs. n. 122/2005 vieta al notaio di procedere alla stipula dell'atto di compravendita
se, anteriormente o contestualmente alla stipula, non si sia proceduto al perfezionamento di un titolo per la
cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile.
Ciò considerato, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo che prevede una novazione, cioè la
sostituzione dell'obbligazione in capo alla parte promittente venditrice di prestare il consenso alla stipula del
contratto definitivo di compravendita con l'obbligazione di costruire le villette su un'area di terreno di
proprietà dei signori Marco e Massimo, già promissari acquirenti, con la trasformazione dell'acconto prezzo,
già pagato, in corrispettivo del contratto di appalto. Per effetto della novazione l'obbligazione originaria si
estingue poiché le parti sostituiscono la stessa con una nuova obbligazione avente un titolo diverso:
l'obbligazione della società Immobiliare 2000 S.r.l. non ha più la sua causa in un contratto preliminare di
compravendita di bene futuro ma in un contratto d'appalto (cfr. art. 1230 c.c.).
La società Immobiliare 2000 S.r.l. pone quale condizione per accettare la transazione di poter
realizzare sullo stesso lotto, attualmente di comproprietà dei signori Marco e Massimo, anche una terza
villetta, uguale alle altre due villette, che sarà di proprietà della stessa società e si impegna a conferire nel
lotto, senza alcuna spesa per i signori Marco e Massimo, la volumetria edificatoria di 150 mq. di superficie
complessiva di cui è titolare la stessa società Immobiliare 2000 S.r.l. all'interno di un piano urbanistico
attuativo, approvato dal Comune di Forlì, per il quale è stata stipulata la convenzione edilizia con il Comune,
ubicato in Forlì, località Branzolino. Il lotto di terreno ha attualmente una potenzialità edificatoria 300 mq. di
superficie complessiva, sufficiente per realizzare le due villette di Marco e Massimo.
Per poter realizzare la volontà delle parti è necessario che il lotto di terreno edificabile, di
comproprietà dei signori Marco e Massimo, diventi di comproprietà, per la quota indivisa in ragione di un
terzo, anche della società Immobiliare 2000 S.r.l.; inoltre è necessario che la stessa società trasferisca la
volumetria edificatoria di 150 mq. di superficie complessiva di cui è titolare sul lotto di terreno.
Il contratto idoneo per realizzare la volontà delle parti è il contratto di messa in comunione con cui i
signori Marco e Massimo mettono in comunione con la società Immobiliare 2000 S.r.l. il lotto di terreno
edificabile e la stessa società mette in comunione con i signori Marco e Massimo la volumetria edificatoria di
150 mq. di superficie complessiva di cui è titolare. Il contratto di messa in comunione è espressamente
previsto dall'art. 1350, n. 3, c.c., in tema di forma del contratto, e dall'art. 2643, n. 3, c.c., in tema di
trascrizione. Secondo una tesi non sarebbe un contratto autonomo diverso dall'acquisto di un bene in comune
da parte di più persone e la sua trascrizione sarebbe una normale trascrizione, ai sensi dell'art. 2643, n. 1, c.c.
di un contratto traslativo di un bene immobile; sembra preferibile la tesi che attribuisce al contratto di messa
in comunione una sua autonomia poiché può realizzare un assetto di interessi diverso dall'acquisto in comune
di un immobile da parte di due soggetti, come nel caso in cui, ad esempio, tre soggetti proprietari esclusivi
ciascuno di un immobile intendano creare una comunione dei tre immobili. Elementi essenziali e peculiari
della messa in comunione sono, da una parte, la volontà dei soggetti di trasferire il diritto pur restandone
Rispondi

Da: Rolandino Passeggeri.una vera scuola!19/11/2022 19:13:04
comproprietari e, dall'altra, il collegamento sinallagmatico tra i reciproci trasferimenti che si giustificano
reciprocamente. Il contratto presenta qualche affinità con la comunione convenzionale di cui all'art. 210 c.c.
con cui due coniugi ampliano la comunione legale introducendovi uno o più immobili di cui erano titolare
esclusivi, ad esempio perché acquistati prima del matrimonio oppure per successione o per donazione.
Quando i soggetti coinvolti sono due, il contratto di messa in comunione presenta una certa affinità con la
permuta.
La cessione di diritti edificatori è ora prevista espressamente dall'art. 2643, n. 2-bis), c.c. che consente
il trasferimento di diritti edificatori, comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero
da strumenti di pianificazione territoriale e prevede la trascrizione dei contratti che trasferiscono,
costituiscono o modificano diritti edificatori. Pur non essendo stata chiarita la natura dei diritti edificatori, se
cioè si tratti di diritti reali oppure di diritti di natura obbligatoria oppure di beni immateriali, è certo che la
norma ammette espressamente il loro trasferimento e la pubblicità dello stesso attraverso lo strumento della
trascrizione. Nel caso in esame si tratta di un diritto edificatorio previsto da uno strumento di pianificazione
territoriale e precisamente un piano urbanistico attuativo, approvato dal Comune di Forlì, per il quale è stata
stipulata la convenzione edilizia con il Comune.
La società immobiliare 2000 S.r.l. si trova in una situazione di difficoltà economica che ha portato alla
omologazione di un concordato preventivo, con continuità aziendale. Si tratta di una procedura concorsuale
alternativa rispetto al fallimento. La recente riforma delle procedure concorsuali ha relegato il fallimento ad
extrema ratio ed ha valorizzato l'autonomia privata consentendo al debitore di individuare il contenuto e la
struttura della proposta da effettuare ai creditori, attribuendo al giudice un ruolo di mero controllore del
rispetto delle procedure di legge, con il limite dell'evidente non fattibilità del piano proposto ai creditori. Un
aspetto rilevante del concordato preventivo è la possibilità per il debitore di continuare l'attività d'impresa al
fine della conservazione del valore dell'azienda e di realizzare la soddisfazione parziale dei creditori. Ai sensi
dell'art. 167 l. fall., durante la procedura di concordato preventivo il debitore conserva l'amministrazione dei
suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Per il compimento di
operazioni di gestione straordinaria è richiesta la preventiva autorizzazione del giudice delegato alla
procedura di concordato preventivo che nel caso in esame si dà per acquisita prima della stipula dell'atto (cfr.
art. 167, comma 2, l. fall.).
I signori Marco e Massimo chiedono quale condizione per l'accettazione della transazione che le tre
villette con i tre garages pertinenziali interrati siano, fin dalla loro edificazione, di proprietà esclusiva degli
stessi Marco, Massimo e società Immobiliare 2000 S.r.l., in deroga al principio dell'accessione, e si crei una
situazione di comproprietà esclusivamente per il vialetto pedonale di accesso alle villette, l'impianto di
illuminazione esterna, l'area contatori e la rampa di accesso ai garages interrati, senza la necessità di dover
stipulare successivamente altri atti immobiliari traslativi o divisori. La volontà delle parti può essere realizzata
con un contratto di precostituzione di condominio, cioè quel contratto con cui i comproprietari di un'area
identificano fin dall'inizio le proprietà esclusive di ciascuno e le proprietà comuni, in maniera che il fabbricato
che verrà edificato sul suolo non nasca comune ma risulti già diviso in singole porzioni immobiliari di proprietà
esclusiva. Si tratta di un contratto che ha come finalità la espressa deroga al principio dell'accessione in forza
del quale "qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al
proprietario di questo… salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge" (art. 934 c.c.). Il contratto di
condominio precostituito è previsto in maniera embrionale dalla norma citata che ammette la deroga al
principio dell'accessione derivante dal titolo di acquisto. Il condominio precostituito si differenzia dalla
divisione di cosa futura che presuppone una situazione di comunione destinata ad essere sciolta con il
contratto di divisione. Questo contratto ha una funzione divisoria di scioglimento di una comunione mediante
assegnazione di beni di valore corrispondente alle quote ideali di comproprietà sulla massa comune mentre
il condominio precostituito evita il sorgere di una comunione mediante la deroga al principio dell'accessio
Rispondi

Da: Rolandino Passeggeri.una vera scuola!19/11/2022 19:14:15
Va verificata l'applicabilità al caso in esame della disciplina della vendita degli immobili sulla carta di
cui al d.lgs. n. 122/2005 che prescrive una serie di tutele a favore degli acquirenti di immobili da costruire,
quali la consegna da parte dell'impresa di una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia delle somme
che il costruttore ha riscosso prima del trasferimento dell'immobile e di un'assicurazione postuma decennale
a garanzia della responsabilità del costruttore di cui all'art. 1669 c.c. I signori Marco e Massino trasferiscono
una quota di comproprietà del lotto edificabile a fronte dell'obbligo della società acquirente di realizzare la
costruzione delle villette, per cui sembra integrato il presupposto contrattuale del d.lgs. n. 122/2005.
L'applicazione della normativa di cui al d.lgs. n. 122/2005 è, di contro, esclusa dall'art. 1, lettera d) del citato
decreto in base al quale il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'intera normativa consiste
nell'avvenuta richiesta al comune del permesso di costruire. Nel caso in esame non risulta ancora richiesto al
comune il permesso di costruire.
I signori Marco e Massimo desiderano, inoltre, che sia previsto fin dalla edificazione, e sia opponibile
agli aventi causa dei proprietari delle villette, il divieto di destinare le villette ad ufficio, il divieto di depositare
oggetti, cicli e motocicli nelle aree comuni ed il divieto di svolgere attività rumorose nell'orario dalle 22.00
alle 7.00. Il regolamento di condominio ha la funzione di disciplinare il godimento delle parti comuni
condominiali, il funzionamento degli organi del condominio e la contribuzione dei condomini alle spese
necessarie al godimento ed alla manutenzione delle parti comuni condominiali. Eventuali limitazioni ai diritti
di singoli condomini sulle parti comuni dell'edificio oppure sulle proprietà esclusive esulano dalla nozione di
regolamento di condominio ed hanno natura di vere e proprie servitù reciproche costituite a favore e contro
le singole unità immobiliari. Poiché hanno natura contrattuale, tali limitazioni non possono essere approvate
a maggioranza dall'assemblea dei condomini ma debbono essere approvate dai condomini uti singuli affinché
siano ad essi opponibili. Spesso tali limitazioni sono contenute nei regolamenti di condominio c.d.
contrattuali, predisposti dal costruttore ed approvati dai singoli condomini contestualmente all'acquisto della
propria unità immobiliare. Trattandosi di vere e proprie servitù, cioè di limitazioni della singola proprietà
immobiliare a favore delle restanti unità immobiliari dell'edificio, per essere opponibili ai successivi acquirenti
delle unità immobiliari debbono essere trascritte nei registri immobiliari, ai sensi dell'art. 2643, n. 4), c.c.,
salvo che non siano state richiamate nell'atto di acquisto dell'unità immobiliare ed accettate espressamente
dall'acquirente. Trattasi, più precisamente, di servitù a favore e contro un edificio da costruire per cui la servitù
sarà costituita dal giorno in cui l'edificio si intenderà realizzato, con la dichiarazione di fine lavori presentata
in comune (cfr. art. 1029, comma 2, c.c.). Secondo la tesi preferibile, coerentemente con il principio in base
al quale la costituzione della servitù è rinviata alla realizzazione del fabbricato, la trascrizione dovrà essere
effettuata quando l'edificio sarà stato ultimato, indicando nella nota di trascrizione i dati di identificazione
catastale del fabbricato.
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Da: Federico9 19/11/2022 19:34:43
Interessante, sul negozio di messa in comunione c'è anche un recente studio del CNN.
Rispondi

Da: Rolandino Passeggeri.una vera scuola!19/11/2022 19:53:52
Guarda l atto come è fatto bene
Rispondi

Da: Rolandino Passeggeri.una vera scuola!19/11/2022 19:57:06
Parte Pratica
Repertorio n. Raccolta n.
Transazione
Novazione
Costituzione di comunione di lotto edificabile e diritti edificatori
Condominio precostituito
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilasedici, il giorno tre del mese di marzo
- 3 marzo 2016 -
in Roma, nel mio studio in via Girolamo Induno n. 1,
dinanzi a me dott. Romolo ROMANI, notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia,
sono presenti i signori:
- Giovanni (cognome e nome), nato a … il …, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale agisce nel
presente atto nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società "IMMOBILIARE
2000 S.R.L." con sede in …., via … n. …, in virtù dei poteri che gli derivano dalla legge, dallo statuto sociale ed
espressamente autorizzato alla stipula del presente atto con decreto del giudice delegato alla procedura di
concordato preventivo in data … prot. gen. n. … che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera
"A";
- Marco (cognome e nome), nato a … il …, residente a …, via … n. …, che dichiara di essere celibe;
- Massimo (cognome e nome), nato a … il …, residente a …, via … n. …, che dichiara di essere celibe.
I comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo,
premettono:
a) che con scrittura privata autenticata dal dott. Romolo Romani, notaio in Roma, in data …, repertorio
n. …, registrata a Roma in data … al n. … trascritta a Forlì in data … all'art … la società Immobiliare 2000 S.r.l.
ha promesso di vendere ai signori Marco e Massimo, che hanno promesso di acquistare, due villette abbinate
in corso di costruzione su un lotto di terreno ubicato in Forlì, via Einstein n. 5 di proprietà della società
promittente venditrice distinto in catasto al foglio..., part. … ente urbano di mq. …; all'atto della conclusione
del contratto preliminare di compravendita ciascun promissario acquirente ha versato a titolo di acconto
prezzo alla società promittente venditrice la somma di euro 200.000,00 (duecentomila/00) oltre I.V.A., a
mezzo due assegni circolari non trasferibili n. … emesso dalla …., in data …, all'ordine … e n. … emesso dalla
…., in data …, all'ordine …;
b) che l'immobile è gravato da ipoteca volontaria iscritta a Forlì in data … all'art. … per euro …. a favore
di …. e da ipoteca volontaria iscritta a Forlì in data … all'art. … per euro …. a favore di …. e la società promittente
venditrice non ha la possibilità di estinguere i relativi debiti e ottenere il consenso alla cancellazione delle
ipoteche per cui opera il divieto di procedere alla vendita dell'immobile ipotecato di cui all'art. 8 del d. lgs. n.
122/2005;
c) che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo che prevede:
i) una novazione di cui agli articoli 1230 e seguenti del codice civile con cui le parti sostituiscono
l'obbligazione a carico della società Immobiliare 2000 S.r.l. di concludere il contratto definitivo di
compravendita, in adempimento del citato contratto preliminare, con l'obbligazione di costruire tre villette
abbinate su un lotto edificabile di mq. 900, ubicato in Forlì, via Liguria n. 3 di comproprietà dei signori Marco,
Massimo e della società Immobiliare 2000 S.r.l., utilizzando una potenzialità edificatoria di superficie
complessiva di mq. 450 (quattrocentocinquanta); attualmente il lotto di terreno è di proprietà dei signori
Marco e Massimo, in quote uguali, ed ha una potenzialità edificatoria di superficie complessiva di mq. 300
(trecento) per cui l'accordo transattivo prevede anche
Rispondi

Da: Rolandino Passeggeri.una vera scuola!19/11/2022 19:57:48
ii) la costituzione di una comunione, ai sensi dell'art. 1350, n. 3), c.c., tra i signori Marco e
Massimo e la società Immobiliare 2000 S.r.l., in quote uguali avente ad oggetto: a) il lotto di terreno edificabile
ubicato in Forlì, via Liguria 3 sul quale dovranno essere costruite le tre villette che sarà di comproprietà dei
signori Marco e Massimo e della società Immobiliare 2000 S.r.l.; b) la volumetria edificatoria di 150
(centocinquanta) mq. di superficie complessiva di cui è titolare la società Immobiliare 2000 S.r.l. all'interno di
un piano urbanistico attuativo, approvato dal Comune di Forlì, ubicato in Forlì, località Branzolino, per il quale
è stata approvata la relativa convenzione urbanistica con il comune di Forlì con atto a rogito notaio Romolo
Romani di Roma in data …, repertorio n. …, registrato a Roma in data … al n. …, trascritto a Forlì in data …
all'art. … che sarà trasferita sul lotto di terreno messo in comunione ed utilizzata dai signori Marco, Massimo
e dalla società Immobiliare 2000 S.r.l., come consentito dall'art. 2643, n. 2-bis, c.c.;
iii) la conclusione tra i signori Marco, Massimo e la società Immobiliare 2000 S.r.l. di un accordo
di precostituzione di condominio, in deroga alla disciplina dell'accessione di cui all'art. 934 del codice civile,
in forza della espressa riserva contenuta nel citato art. 934, stabilendo fin d'ora in maniera definitiva quali
porzioni immobiliari saranno di proprietà esclusiva di ciascuna parte e quali porzioni immobiliari costituiranno
parti comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile.
Tanto premesso, approvato dai comparenti e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto,
si conviene e si stipula quanto segue.
Novazione - I signori Marco, Massimo e la società Immobiliare 2000 S.r.l. convengono, ai sensi degli
articoli 1230 e seguenti del codice civile, di sostituire l'obbligazione a carico della società Immobiliare 2000
S.r.l. di concludere il contratto definitivo di compravendita, in adempimento del contratto preliminare
sottoscritto con scrittura privata autenticata dal dott. Romolo Romani, notaio in Roma, in data …, repertorio
n. …, registrata a Roma in data … al n. … trascritta a Forlì in data … all'art … con l'obbligazione assunta dalla
società Immobiliare 2000 S.r.l. di costruire tre villette abbinate con tre garages pertinenziali su un lotto
edificabile di mq. 900, ubicato in Forlì, via Liguria n. 3 distinto in catasto al foglio..., part. … ente urbano di mq.
…, utilizzando una potenzialità edificatoria di superficie complessiva di mq. 450 (quattrocentocinquanta), in
conformità al progetto edilizio ed al capitolato predisposti dall'arch. …, come di seguito specificato.
Per effetto della novazione, le somme pagate a titolo di acconto prezzo all'atto del contratto
preliminare di compravendita descritto alla lettera A) della premessa restano acquisite dalla società
Immobiliare 2000 S.r.l. a titolo di corrispettivo del contratto d'appalto, sostituito con la novazione al contratto
preliminare di compravendita divenuto inefficace, come confermano i signori Marco e Massimo.
Le parti autorizzano la cancellazione della trascrizione del contratto preliminare di compravendita ai
sensi dell'art. 2668, comma 4, c.c.
I signori Marco e Massimo restituiscono alla società Immobiliare 2000 S.r.l. le polizze fiudeiussorie n.
…e n. … consegnate, ai sensi dell'art. 2, d.lgs. n. 122/2005, a garanzia degli acconti corrisposti all'atto della
stipula del contratto preliminare di compravendita descritto alla lettera A) della premessa, essendosi estinte
per novazione le obbligazioni garantite dalle fideiussioni.
Costituzione di comunione - Al fine di realizzare le tre villette abbinate i signori Marco, Massimo e la
società Immobiliare 2000 S.r.l. costituiscono, ai sensi dell'art. 1350, n. 3), c.c., una comunione pro indiviso ed
in quote uguali sui seguenti diritti immobiliari:
1) sul lotto edificabile di mq. 900, ubicato in Forlì, via Liguria n. 3,
confinante con..., con … e con …, salvo altri;
distinto al Catasto Terreni del Comune di Forlì al foglio..., part. …, are, …, r.d. euro …, r.a. euro …,
Rispondi

Da: Rolandino Passeggeri.una vera scuola!19/11/2022 19:58:25
attualmente di comproprietà dei signori Marco e Massimo in quote uguali, che diventa di
comproprietà dei signori Marco, Massimo e della società Immobiliare 2000 S.r.l. in ragione di 1/3 (un terzo)
ciascuno, al quale inerisce una potenzialità edificatoria di mq. 300 (trecento) di superficie complessiva;
2) sui diritti edificatori pari a mq. 150 (centocinquanta) di superficie complessiva di cui è titolare la
società Immobiliare 2000 S.r.l. all'interno di un piano urbanistico attuativo, approvato dal Comune di Forlì,
ubicato in Forlì, località Branzolino, per il quale è stata approvata la relativa convenzione urbanistica con il
comune di Forlì con atto a rogito notaio Romolo Romani di Roma in data …, repertorio n. …, registrato a Roma
in data … al n. …, trascritto a Forlì in data … all'art. … prelevati dal terreno ubicato in Forlì, località Branzolino,
via …,
confinante con..., con … e con …, salvo altri;
distinto al Catasto Terreni del Comune di Forlì al foglio..., part. …, ha …, r.d. euro …, r.a. euro …
Per effetto della messa in comunione dei diritti edificatori, la relativa potenzialità edificatoria viene
trasferita sul lotto edificabile di mq. 900, ubicato in Forlì, via Liguria n. 3, come consentito dall'art. 2643, n. 2-
bis, c.c.
La società Immobiliare 2000 S.r.l. dichiara di avere sottoscritto un atto unilaterale d'obbligo per
scrittura privata autenticata dal dott. … notaio in …. in data …, repertorio n. …, registrato a Forlì in data … al
n. …, trascritto a Forlì in data … all'art. … con cui si è obbligata a rinunciare definitivamente a parte della
potenzialità edificatoria pari a mq. 150 (centocinquanta) di superficie complessiva relativamente al terreno
ubicato in Forlì, località Branzolino al fine di trasferire tale potenzialità edificatoria sul lotto di terreno sopra
descritto al punto 1).
Quanto sopra è messo in comunione nello stato di fatto e nella consistenza giuridica in cui si trova
(ben conosciuti ed accettati dalla parte acquirente), con ogni accessione, accessorio, dipendenza, pertinenza,
diritto, azione, servitù attiva e passiva in atto e legalmente esistente, così come a ciascuna parte alienante
spettante per effetto dei titoli di provenienza e del legittimo possesso.
Le parti si danno atto che non si applica al presente contratto la disciplina della tutela degli acquirenti
di immobili da costruire, di cui al d.lgs n. 122/2005, per la mancanza del presuspposto di cui all'art. 1, lett. d),
poiché il permesso di costruire verrà richiesto dalla società Immobiliare 2000 S.r.l., con la volumetria
maggiorata derivante dalla cessione di diritti edificatori, successivamente alla stipula del presente atto.
Adempimenti decreto legge n. 223/2006 - In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 35, comma 22
del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e
successive modifiche, le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, previo
richiamo fatto da me notaio alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto 445/2000 ed alle sanzioni
amministrative previste dal decreto 223/2006 in caso di falsa dichiarazione, dichiarano quanto segue:
a) che la costituzione della comunione sui diritti reali sopra descritti avviene alla pari senza il
pagamento di alcun conguaglio in denaro;
b) che per la conclusione del presente contratto non si sono avvalse dell'opera di un mediatore.
Rinuncia ipoteca legale - Ciascuna parte alienante rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale.
Effetti - Il presente atto ha effetto dal giorno d'oggi per ogni conseguenza utile ed onerosa.
Garanzia - Ciascuna parte alienante garantisce che quanto messo in comunione è di sua piena
titolarità e disponibilità, libero da trascrizioni pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie, vincoli derivanti da
pignoramento o sequestro, oneri, diritti reali o personali che ne diminuiscano il libero godimento, diritti di
prelazione a terzi spettanti.
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Da: Rolandino Passeggeri.una vera scuola!19/11/2022 19:59:07
Ciascuna parte alienante dichiara che l'area messa in comunione e quella da cui sono stati prelevati i
diritti edificatori non sono state percorse dal fuoco e pertanto non sono soggette al vincolo di cui all'art. 10
della legge n. 353/2000.
Ciascuna parte alienante dichiara infine di essere in regola con il pagamento di spese, imposte e tasse
relative all'immobile alienato e, comunque, riconosce di essere debitrice di quelle maturate e divenute
esigibili prima di oggi, anche se non ancora accertate, iscritte a ruolo o comunque definite con gli aventi
diritto.
Provenienza - I signori Marco e Massimo dichiarano che il lotto edificabile è loro pervenuto per a
rogito dott. … notaio in … in data …, repertorio n. …, registrato a ... in data … al n. …, trascritto a Forlì in data
… all'art. …
La società Immobiliare 2000 S.r.l. dichiara che il terreno da cui è stata prelevata la volumetria
edificatoria le è pervenuto per a rogito dott. … notaio in … in data …, repertorio n. …, registrato a ... in data …
al n. …, trascritto a Forlì in data … all'art. …
Adempimenti D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Ai sensi dell'art. 30, secondo comma del D.P.R. n.
380/2001 citato, ciascuna parte alienante produce un certificato di destinazione urbanistica contenente le
prescrizioni urbanistiche riguardanti i terreni oggetto del presente atto, rilasciati dal Comune di Forlì in data
… prot. gen. n. … ed in data … prot. gen. n. … che in originale si allegano al presente atto sotto le lettere "B"
e "C", e dichiara che dalla data del rilascio ad oggi non sono intervenute modificazioni negli strumenti
urbanistici indicati nei predetti certificati di destinazione urbanistica.
Spese - Spese e imposte del presente atto sono a carico della società Immobiliare 2000 S.r.l.
Trattamento tributario - Le parti si danno atto che il presente atto sconta la normale imposta di
registro al 9% sui diritti trasferiti a cui le parti attribuiscono lo stesso valore di euro …; le imposte ipotecaria e
catastale nella misura fissa di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna.
Ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 23/2011, l'imposta di bollo e la tassa ipotecaria
sono assorbite dall'imposta di registro.
Precostituzione di condominio - I signori Marco e Massimo e la società Immobiliare 2000 S.r.l.,
comproprietari in quote uguali del lotto edificabile di mq. 900, ubicato in Forlì, via Liguria n. 3, sopra meglio
descritto con confini e dati di identificazione catastale, convengono di erigere sul sopra citato lotto di terreno
tre villette da cielo a terra, distribuite sui piani terra e primo, con corte esclusiva con annessi tre vani ad uso
garage pertinenziali, e precisamente un complesso immobiliare realizzato in conformità al progetto le cui
tavole, previa visione ed approvazione delle parti, si allegano al presente atto sotto la lettera "D" ed alla
concessione edilizia che sarà rilasciata dal Comune di Forlì.
In relazione alla costruzione del complesso immobiliare le parti fin d'ora dichiarano e convengono:
1) che al signor Marco spetta la proprietà esclusiva e liberamente alienabile delle porzioni immobiliari
evidenziate con colore rosso nel progetto allegato al presente atto sotto la lettera D), costituite da villetta da
cielo a terra della superficie di mq. 150, distribuita sui piani terra e primo con corte esclusiva e vano ad uso
garage interrato che costituisce pertinenza della villetta;
2) che al signor Massimo spetta la proprietà esclusiva e liberamente alienabile delle porzioni
immobiliari evidenziate con colore blu nel progetto allegato al presente atto sotto la lettera D), costituite da
villetta da cielo a terra della superficie di mq. 150, distribuita sui piani terra e primo con corte esclusiva e vano
ad uso garage interrato che costituisce pertinenza della villetta;
3) che alla società Immobiliare 2000 S.r.l. spetta la proprietà esclusiva e liberamente alienabile delle
porzioni immobiliari evidenziate con colore giallo nel progetto allegato al presente atto sotto la lettera D),
Rispondi

Da: Rolandino Passeggeri.una vera scuola!19/11/2022 19:59:43
costituite da villetta da cielo a terra della superficie di mq. 150, distribuita sui piani terra e primo con corte
esclusiva e vano ad uso garage interrato che costituisce pertinenza della villetta;
4) che saranno comuni, nelle stesse quote millesimali per ciascuna villetta, il vialetto pedonale di
accesso alle villette, l'impianto di illuminazione esterna, l'area contatori e la rampa di accesso ai garages
interrati ed in generale gli impianti e servizi di uso comune del complesso immobiliare, quali risultanti dall'art.
1117 del codice civile e dalla oggettiva destinazione; tali parti comuni sono evidenziate con colore verde
progetto allegato al presente atto sotto la lettera D).
La società Immobiliare 2000 S.r.l. assume l'obbligo di costruire, con propria organizzazione di uomini
e di mezzi e sotto la propria esclusiva responsabilità, le porzioni immobiliari come sopra individuate in
conformità al più volte citato progetto ed al capitolato dei materiali che si allega al presente atto sotto la
lettera "E". La società Immobiliare 2000 S.r.l. si obbliga a manlevare e tenere indenni gli altri comproprietari
del lotto per qualsiasi responsabilità derivante dai lavori di edificazione del complesso immobiliare ed esibisce
la polizza n. … contratta con l'assicurazione … a copertura della responsabilità civile per danni verificatisi nel
cantiere.
Ciascuna parte, nel rispetto della normativa urbanistica e degli strumenti urbanistici vigenti, potrà
apportare alle suddivisioni interne di ogni singola unità immobiliare di rispettiva proprietà particolare quelle
eventuali modifiche o varianti che crederà del caso, purché non implicanti mutamenti nelle rispettive
consistenze globali.
Le descritte porzioni immobiliari saranno di proprietà esclusiva dei signori Marco, Massimo e della
società Immobiliare 2000 S.r.l., come sopra specificato, fin dal momento stesso dell'edificazione, in espressa
deroga al disposto dell'art. 934 del codice civile e quindi senza necessità di successivi atti di divisione. Ad
avvenuta costruzione si procederà, ove del caso, alla identificazione catastale delle unità immobiliari di
rispettiva proprietà esclusiva come sopra individuate, senza che l'atto possa avere alcun effetto divisionale,
neppure in via presuntiva, in forza delle odierne pattuizioni di cui sopra delle quali avrà natura meramente
ricognitiva.
I signori Marco, Massimo e la società Immobiliare 2000 S.r.l. approvano, con effetto dalla ultimazione
dei lavori di costruzione dell'immobile, il regolamento di condominio del complesso immobiliare che si allega
al presente atto sotto la lettera "F". Le parti si danno atto che il regolamento di condominio contiene le
seguenti servitù reciproche a favore e contro gli edifici da costruire: è fatto espresso divieto ai condomini di
destinare le villette ad ufficio, di depositare oggetti, cicli e motocicli nelle aree comuni e di svolgere attività
rumorose nell'orario dalle 22.00 alle 7.00. I condomini autorizzano la trascrizione delle servitù reciproche
contenute nel regolamento di condominio contrattuale nei registri immobiliari, ai sensi dell'art. 2643, n. 4,
c.c., una volta venuti ad esistenza gli edifici.
Ho omesso la lettura degli allegati per espressa e concorde dispensa avuta dai comparenti che
dichiarano di averne esatta conoscenza.
Il presente atto è stato letto da me notaio ai comparenti che lo approvano e viene sottoscritto alle
ore ...
Dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e completato a mano da me notaio,
consta di fogli … per facciate ... scritte fin qui.
F.to Marco (nome e cognome)
" Massimo (nome e cognome)
" Giovanni (nome e cognome)
" Romolo Romani (impronta sigillo)
Rispondi

Da: X federico19/11/2022 20:13:00
Vai sul sito del consiglio notarile di forli puoi scaricarti pubblicazioni monografie e convegni recenti di altissimo livello con autorevoli relatori
Rispondi

Da: traccia di civile19/11/2022 21:41:38
Scuola di Notariato di Bologna "Rolandino Passaggeri"
Corso redazionale
Caso di diritto civile
La società Prima Pietra S.r.l.
a cura dei notai ALESSANDRO TORRONI e EMANUELE RANUZZI DE BIANCHI
La società immobiliare Prima Pietra S.r.l., con sede in Forlì, Corso della Repubblica 11,
capitale sociale euro 10.000, composta da tre soci Primo, Secondo e Terzo, in data 20 marzo 2017
ha approvato il bilancio dell'esercizio 2016 dal quale risultano: i) una perdita di esercizio per euro
950; ii) la riserva legale iscritta per euro 2.000, iii) una riserva di rivalutazione immobili ex art. 15
D.L. n. 185/2008 iscritta in bilancio per euro 80.000, iv) una riserva di utili iscritta in bilancio per
euro 190.000.
La società è proprietaria di un lotto di terreno edificabile di mq. 400 in Forlì, viale
dell'Appennino, inserito in un nuovo comparto edificatorio già approvato dal Comune, iscritto in
bilancio per un valore contabile di euro 180.000. Il lotto di terreno rientra nella quota di edilizia
residenziale convenzionata. Sulla base di una perizia di stima richiesta dalla società il valore di
mercato del terreno coincide con il suo valore contabile.
La società ha diversi immobili invenduti e non ha intenzione di intraprendere nuove
iniziative immobiliari. I soci Secondo e Terzo sono interessati alla costruzione di una villetta
bifamiliare per le loro famiglie e chiedono alla società di assegnare loro, senza il pagamento di
alcun corrispettivo, il lotto di terreno edificabile. Il socio Primo dichiara di non essere interessato a
ricevere dalla società un immobile e chiede, invece, di beneficiare della distribuzione di un valore
corrispondente in denaro.
Presupponendo che la società abbia adottato le delibere necessarie ed abbia osservato le
formalità prescritte dalla legge per poter realizzare quanto richiesto dai soci, dopo avere trattato
degli istituti giuridici coinvolti nel caso proposto, redigere l'atto che soddisfi la volontà delle parti.
Rispondi

Da: concorso19/11/2022 22:43:07
ragazzi avete notizie sull uscita del prossimo bando
Rispondi

Da: passegeri passegeri19/11/2022 23:42:27
Dovrebbe uscire il bando entro marzo con scritti ad ottobre
Rispondi

Da: News concorso20/11/2022 00:13:12
io penso che dobbiamo pazientare ancora un mese per avere un'idea chiara. Se il bando esce entro fine anno allora il concorso sarà in primavera, come già accaduto in passato
Rispondi

Da: Seeeeee...20/11/2022 00:47:19
...ottobre è troppo in là. Al più tardi s e parlato di luglio
Rispondi

Da: per passegeri passegeri20/11/2022 09:50:18
Ma quali sono le tue fonti ? Come fai a dirlo ?
Rispondi

Da: Bando20/11/2022 10:02:29
Se non esce entro natale il bando è molto probabile che uscirà tra febbraio e.marzo con date a luglio e prove ad ottobre
Rispondi

Da: Unmask 20/11/2022 10:54:47
Ma si era parlato di bando entro novembre, e mancano ancora due settimane.

È per caso cambiato qualcosa?
Rispondi

Da: Infinity_2015 20/11/2022 13:10:06
Lo pubblicheranno entro dicembre. Tra la firma del DM e la pubblicazione passa sempre qualche settimana.
Rispondi

Da: Greco Pittella...20/11/2022 13:17:47
...han più detto nulla sulla ricalendarizzazione del loro corso?
Rispondi

Da: Scrittiiiii...20/11/2022 14:35:14
Si è detto qualcosa a lezione oggi alla scuola Pittella ?
Rispondi

Da: Per CONCORSO NUOVO20/11/2022 17:58:40
Hanno detto nulla oggi al lezione Greco sul calendario che dicevi fosse stato modificato?
Rispondi

Da: Nulla si sa20/11/2022 19:34:49
Nulla si sa sul prossimo bando
Rispondi

Da: Neo concorsista20/11/2022 22:59:30
Quale scuola mi consigliate per iniziare questo percorso.
Rispondi

Da: nuovo concorso21/11/2022 09:19:14
falso allarme, hanno cancellato calendario per rifarlo... non si sa ancora nulla
Rispondi

Da: per nuovo CONCORSO21/11/2022 09:24:18
Volevo una informazione su Greco Pittella. Ha già raggiunto il numero di 50 partecipanti o è ancora possibile iscriversi? inoltre, come ti trovi? hai avuto modo di paragonarlo ad altre scuole, altrettanto balsonate quali Genghini e Viggiani? Grazie per il tuo sincero contributo
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