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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: Xxx13/11/2022 21:50:51
Sì ma non ti incazzare
Dalle mie parti l'abbiamo fatto tutti. Mi sembrava strano che tanti all'unanimità abbiamo interpretato la traccia in quel modo e ho chiesto conferme qui.
Rispondi

Da: Ernestosparalesto13/11/2022 22:52:39
Sono voci ragazzi, valgono quanto giaccio in montagna
Rispondi

Da: x sopra14/11/2022 16:11:37
se il 1411 dovesse essere un paletto si spiegherebbero subito molte bocciature, essendo stato fatto da tantissimi
Rispondi

Da: Fra 9515/11/2022 14:06:24
Scusate la domanda leggermene off topic rispetto ai temi ultimamente trattati, qualcuno conosce la scuola del Notaio magliulo? Vorrei avere informazioni a riguardo. Grazie in anticipo a chi risponderà
Rispondi

Da: !!! 3puntiesclamativi15/11/2022 23:03:16
@ xxx e @ x sopra
Veramente per quanto vi risulta il 1411 lo hanno fatto in tanti?
Ve lo chiedo perché io non mi sono confrontato con nessuno durante le prove (padiglione 3)
Rispondi

Da: Xxx16/11/2022 10:49:18
Sì, intorno a me tutti (7/8 persone nei paraggi più o meno). Anche chiedendo un po' in giro è stata molto diffusa
Rispondi

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Da: Ipoteca su bene futuro altro paletto16/11/2022 11:09:18
Quesito n. 462-2010/C


Effetti e pubblicità dell'ipoteca del bene presente nel contratto di permuta di bene presente con bene futuro


Si descrive la seguente fattispecie: Tizio, Caio e Sempronio hanno concluso con la società Alfa S.r.l. un contratto di permuta di bene presente con bene futuro. In particolare, i primi hanno ceduto alla seconda la proprietà di un'area edificabile contro il trasferimento in favore di ciascuno di essi della proprietà di un'unità immobiliare "al rustico" da costruire a cura e spese della medesima società; l'atto di permuta - nel quale i contraenti si sono impegnati reciprocamente ad intervenire in apposito atto di identificazione catastale - è stato, quindi, trascritto a favore della società costruttrice per l'intera proprietà dell'area e contro di essa, ed a favore dei permutanti (Tizio, Caio e Sempronio) per la quota millesimale corrispondente alle singole unità cedute in permuta.
A distanza di un anno dalla permuta, la società Alfa S.r.l. ha richiesto alla Banca Beta S.p.a. un mutuo che è stato garantito da ipoteca iscritta sull'area da edificare.
Si deve, adesso, procedere all'atto di identificazione catastale ed alla (ri)vendita dell'unità immobiliare assegnata a Tizio.
Si chiede se codesto Ufficio Studi concorda:
âˆ' nel ritenere che operi l'art. 2644 c.c. di modo che l'ipoteca, iscritta successivamente alla permuta, non pregiudica il diritto di proprietà acquistato da Tizio, Caio e Sempronio e, dunque, tanto nell'atto di identificazione catastale quanto nell'atto di (ri)vendita dell'alloggio non sarebbe necessario fare menzione dell'iscrizione ipotecaria, perché inefficace;
âˆ' nel ritenere opportuno dare pubblicità all'intervenuta identificazione catastale mediante annotamento a margine dell'iscrizione ipotecaria al fine di individuare gli identificativi catastali delle unità su cui grava.
Sulla natura giuridica del contratto di permuta di cosa presente con cosa futura, sia la dottrina (cfr., ex multis, BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, 1993, 1142) che la giurisprudenza (cfr., ex multis, Cass. 17 aprile 1980, n. 2508, in Giust. civ. Mass., 1980, 4) hanno sottolineato che si tratta di un negozio ad effetti reali differiti, onde esso comporta il trasferimento immediato della proprietà del suolo, mentre la cosa futura (le unità immobiliari) si trasferirà soltanto quando verrà ad esistenza, ossia con effetti ex nunc. In sostanza, si applica la regola di cui all'art. 1472 c.c. in tema di vendita di cosa futura (cfr. RUBINO, La compravendita, in Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 1962, 186 ss.; LUMINOSO, La compravendita, Torino, 1991).
Per ciò che concerne la trascrizione, è noto che, oltre ad avere una funzione pubblicitaria, e quindi dichiarativa - che essa esplica principalmente in relazione alle fattispecie previste dall'art. 2643 c.c. -, essa ha anche una funzione costitutiva in relazione a fattispecie quali, ad esempio, il sequestro conservativo o la cessione dei beni ai creditori nelle quali il vincolo di indisponibilità sorge, appunto, con la trascrizione.
Se nel suo primo aspetto rende pubblico un effetto giuridico che si è verificato, comunque, indipendentemente da essa, nel suo secondo aspetto la trascrizione assume la veste di elemento costitutivo, entrando così nel campo del diritto sostanziale (cfr. FERRI, sub Artt. 2643-2682 c.c., in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1977, 24). Questo tipo di trascrizione, qualificata come trascrizione costitutiva, produce essenzialmente effetti giuridici di diritto sostanziale come accade nel caso dell'iscrizione dell'ipoteca.
In particolare, l'art. 2644 c.c. chiarisce quali sono gli effetti della trascrizione degli atti previsti dall'art. 2643 c.c., nonché di quelli che possono trovare collocazione nell'ambito dell'art. 2645 c.c. E' stato osservato, in dottrina, che la norma di cui all'art. 2644 c.c. non deve essere ricostruita in modo rigido e aprioristico secondo lo schema della doppia alienazione immobiliare ossia del rapporto tra aventi causa da un medesimo dante causa, risolto in favore di colui che per primo abbia trascritto il suo titolo di acquisto. Questo schema si adatta certamente alle ipotesi di costituzione, trasferimento o modificazione di diritti reali, mentre non è pertinente alle ipotesi in cui non è concepibile un conflitto in senso tecnico. Ad esempio, negli atti di rinunzia, il terzo che si avvale della rinunzia non è un avente causa dal rinunziante, atteso il carattere meramente abdicativo del negozio. Neppure è concepibile un conflitto in senso tecnico in presenza di una transazione (art. 2643, n. 13, c.c.): l'avente causa dal transigente che trascrive il proprio acquisto prima della trascrizione della transazione non prevale sull'altro transigente, ma ha solo il diritto di disconoscere la transazione rimettendosi alla decisione del giudice o raggiungendo un diverso accordo transattivo. In tal caso, l'art. 2644 c.c. trova applicazione solo dal punto di vista dell'inopponibilità della transazione e non già sul piano della risoluzione del conflitto (in tal senso, cfr. GAZZONI, La trascrizione immobiliare, in Cod. civ. comm., diretto da Schlesinger, I, Milano, 1991, 457-458).
Il principio fissato nell'art. 2644 c.c. vale anche per le iscrizioni, così che il creditore ipotecario è terzo rispetto alle alienazioni del bene ipotecato effettuate dopo l'iscrizione dell'ipoteca (sul concetto di terzo, cfr. GAZZONI, op. cit., 530 ss.). Tuttavia, il conflitto tra iscrizione ipotecaria e trascrizione dell'acquisto è solo potenziale perché il creditore - titolare del diritto ipotecario - non gode del bene e non ne limita il godimento da parte del titolare del diritto trascritto, ma può solo agire esecutivamente sul bene stesso in caso di inadempimento; l'iscrizione ipotecaria si atteggia come "una specie di prenotazione in vista degli effetti attributivi quali deriveranno dall'esercizio del titolo esecutivo [..]. Pertanto, trascritto un atto costitutivo di un diritto reale o personale di godimento è possibile al proprietario concedere ipoteca, la quale sarà iscritta per la proprietà nuda o gravata dal diritto altrui. Non sarà invece possibile iscrivere ipoteca su un bene la cui proprietà sia già stata trasferita con atto trascritto tempestivamente" (cfr. GAZZONI, op. cit., 584 ss.; MAIORCA, Della trascrizione, in Comm. cod. civ., diretto da D'Amelio e Finzi, Firenze, 1943, 17).
Si tenga a mente, altresì, che sul rapporto tra beni futuri ed ipoteca l'art. 2823 c.c. dispone che: "l'ipoteca su cosa futura può essere validamente iscritta solo quando la cosa è venuta ad esistenza" (in dottrina, v. RAVAZZONI, Le ipoteche, in Tratt. Rescigno, 20, Torino, 1985, 53; FRAGALI, Ipoteca (dir. priv.), in Enc. Dir., XXII, Milano, 1972, 785; GORLA, Del pegno. Delle ipoteche, in Comm. Scialoja-Branca, sub Artt. 2784-2899, Bologna-Roma, 1968, 248; BOERO, Le ipoteche, Torino, 1999, 245).
In fattispecie che attengono agli edifici da costruire autorevole dottrina (BOERO, Le ipoteche, Torino, 1999, 245) ha sottolineato come "a proposito delle costruzioni immobiliari sono da compiere alcune precisazioni. Se il vincolo concerne anche il suolo, l'estensione dell'ipoteca alla costruzione avviene automaticamente ex art. 2811 c.c. e non può quindi ritenersi necessario indicare la costruzione nell'iscrizione relativa al suolo (mentre un'iscrizione relativa alla sola costruzione futura sarebbe nulla ex art. 2813 c.c., né si potrebbe applicare al suolo a meno che dall'iscrizione stessa risulti la sicura volontà di vincolarlo e se ne possano desumere gli elementi di identificazione ex art. 2816 c.c.)".
Nello stesso senso si è espressa anche la giurisprudenza di merito che ha affermato: "L'ipoteca iscritta su un terreno si estende gradualmente per accessione all'edificio che su di esso viene costruito e prevale sull'atto anteriormente trascritto con il quale si acquista la proprietà dell'edificio da costruirsi poiché, essendo tale bene dedotto in contratto come futuro, il trasferimento del diritto dominicale si verifica soltanto nel momento in cui l'edificio viene ad esistenza", e che: "All'iscrizione di ipoteca su un edificio in costruzione non può opporsi la precedente trascrizione del contratto di permuta di cosa presente con cosa futura: infatti tale trascrizione non ha efficacia prenotativa e non produce il retroagire del trasferimento della proprietà, che si realizza solo al momento dell'ultimazione dell'opera nei suoi elementi essenziali" (Trib. Ivrea 9 giugno 2003, in Giur. it., 2004, 1650).
L'ammissibilità della trascrizione non deroga al principio per il quale il trasferimento della proprietà si ha solo al momento dell'ultimazione dei lavori: "[..] l'ordinamento non attribuisce alcuna efficacia di prenotazione al contratto produttivo di effetti meramente obbligatori". E, ancora, "la trascrivibilità della vendita di cosa futura [..] serve pur sempre a risolvere, conformemente al disposto dell'art. 2644 c.c., l'eventuale conflitto con altri acquirenti dello stesso bene che non abbiano trascritto il proprio acquisto o lo abbiano fatto posteriormente" (cfr. Cass. 10 marzo 1997, n. 2126, in Riv. Not., 1997, 941). In sostanza, l'art. 2644 c.c. fa riferimento al conflitto tra acquirenti dello stesso bene, con la naturale conseguenza che si è fuori dall'ambito applicativo di detta norma quando i beni sono diversi tra loro.
Concludendo, se è vero che la Alfa S.r.l., una volta divenuta proprietaria dell'area oggetto della permuta, può concederla in garanzia iscrivendovi ipoteca, non è men vero che l'ipoteca si estende gradualmente per accessione all'edificio che su di essa viene costruito. Ne consegue che l'ipoteca appare opponibile a Tizio, Caio e Sempronio, ex-proprietari dell'area su cui è stato realizzato il fabbricato. Perciò, sarà obbligo della Alfa S.r.l. di adoperarsi con l'istituto mutuante al fine di liberare dalla citata formalità i beni di cui i permutanti sono divenuti proprietari. In altri termini, all'obbligo della società costruttrice di far nascere la cosa (rectius: di costruire le unità immobiliari) corrisponde il diritto dei permutanti Tizio, Caio e Sempronio di acquistarne la proprietà, ma libera da formalità pregiudizievoli.
Ad una differente soluzione potrebbe giungersi qualora l'ipoteca venisse iscritta in un momento successivo a quello in cui i beni (futuri) sono venuti ad esistenza e, quindi, dopo che Tizio, Caio e Sempronio sono divenuti proprietari delle porzioni immobiliari oggetto della permuta, in applicazione della norma di cui all'art. 1472 c.c. In questo caso, l'ipoteca non sarebbe a loro opponibile, secondo quanto previsto dall'art. 2823 c.c. sopra citato.
Per ciò che concerne la seconda parte del quesito si propone l'annotamento a margine dell'iscrizione ipotecaria di un atto di identificazione catastale. Ebbene, tenuto conto di quanto si è detto a proposito dell'effetto per così dire espansivo dell'ipoteca iscritta sul terreno sul quale si è successivamente costruito, si concorda con la soluzione indicata, giacchè l'annotamento del citato atto consente di individuare le unità immobiliari - diverse da quelle di titolarità dei permutanti - sulle quali l'ipoteca grava.
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Da: x sopra16/11/2022 16:44:10
previsioni sulle nuove date?
Rispondi

Da: Federico9 16/11/2022 17:52:35
Mocche mai
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Da: X Ipoteca su bene futuro altro paletto16/11/2022 19:12:24
In sintesi?
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Da: Concorso nuovo17/11/2022 09:18:26
Ragazzi la scuola di Greco ha modificato questa settimana all'improvviso il calendario lezioni che andavano fino a giugno bloccando tutto al 20 novembre e prevedendo dopo solo rush finale per concorso
Rispondi

Da: Fazio17/11/2022 10:01:48
Ma ancora non è uscito il bando quindi comunque prima di 4-6 mesi il concorso non sarà
Rispondi

Da: x fazio17/11/2022 10:23:07
di norma quanto passa tra bando e date?
Rispondi

Da: Fazio17/11/2022 10:49:45
Se non sbaglio 6 mesi ma non ne sono sicuro
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Da: Concorso nuovo17/11/2022 11:12:26
Tra bando e date credo che il minimo legale sia tipo 20 o 30 giorni... Greco non credo faccia saltare tutte le lezioni del corso annuale 6 mesi prima quindi penso sappia si terrà tra qualche mese , domenica fa lezione e immagino dica qualcosa
Rispondi

Da: Unmask 17/11/2022 11:20:25
Mentre per magistratura, che non seguo, e su cui nn ho grosse i formazioni, hanno fissato come ultima lezione una data a metà maggio, il che lascierebbe pensare che andremo in coda a loro.
Tuttavia, senza bando, sono solo e restano elucubrazioni
Rispondi

Da: Ma questo17/11/2022 11:34:11
Ma questo calendario dove è? Sul sito ufficiale o è stato inviato solo agli scritti?
Rispondi

Da: Unmask 17/11/2022 12:04:46
Sito ufficiale

https://www.scuolagrecopittella.com/calendario-lezioni-notaio/
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Da: x idem17/11/2022 12:05:24
no credo possano accedervi solo gli iscritti perché è in un portale coperto da pass
Rispondi

Da: Concordo con idem17/11/2022 12:52:50
Scuola Rolandino Passeggeri maestro di arte notarile date un po un occhiata a questi casi liberamente consultabili di alto livello di un docente della scuola vi giro il link
Rispondi

Da: Concordo con idem 1  - 17/11/2022 12:54:03
https://g.co/kgs/JvjM1k
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Da: Ernestosparalesto17/11/2022 13:00:33
ma scusa se per la scuola Grecopittella il concorso è a breve che senso avrebbe bloccare tutto al 20 novembre?
O pensa che il concorso si faccia a dicembre di quest'anno e quindi c'è tempo solo per il rush finale (ipotesi che fa abbastanza ridere), altrimenti se ritiene che il concorso sia i primi mesi del 2023 dovrebbe spingere di brutto novembre e dicembre con i casi.
Non so ma trovo un controsenso bloccare le lezioni adesso perché il concorso sarà a breve
Rispondi

Da: Concordo con17/11/2022 13:05:28
Concordo con Ernesto, anche a me sembra una scelta senza senso quella di Greco.. sempre che non venga fuori che il concorso sarà fra un mese ma è impensabile
Rispondi

Da: @ unmask17/11/2022 13:06:58
Aprendo il sito della scuola mi sembra che il calendario sia tutto fissato per il 2023
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Da: Unmask 17/11/2022 13:11:43
A meno che non sia un calendario accessibile solo agli iscritti
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Da: concorso nuovo17/11/2022 13:20:15
sì quelllo di cui parlo è il calendario accessibile ai soli iscritti
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Da: Ernestosparalesto17/11/2022 13:54:35
E cambiano il calendario da un giorno all'altro senza dire nulla agli iscritti? Bah mi sembra tutto maldestro.
Rispondi

Da: Concorso nuovo17/11/2022 14:16:44
Ma non lo so ha lezione domenica magari dice qualcosa o magari è stato un errore amministrativo e non andava cambiato il calendario o magari l ha cambiato ma per altri motivi... La mia era solo una supposizione
Rispondi

Da: sondaggio18/11/2022 18:03:59
punti di forza e debolezza di ciascuna scuola, complessivi e relativi alle singole materie
Rispondi

Da: Federico9 18/11/2022 18:06:10
Alla fine sono tutte uguali onestamente..le tracce sono simili e anche il metodo di spiattellarti le soluzioni
Non c è la scienza infusa ma non c è perché non ci vuole
Rispondi

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