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Concorso per 400 posti di NOTAIO
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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: Federico9 18/11/2022 18:14:41
Sono le 6e14 e tutto va bene
Rispondi

Da: xfederico18/11/2022 18:17:17
si può dire che non c'è qualcuno da preferire su qualcosa mentre altri su altro?
Rispondi

Da: Federico9 18/11/2022 18:22:03
Esatto
Rispondi

Da: Scuolette18/11/2022 23:10:47
Ormai, le scuolette private hanno un unico intento: spillare i soldi ad imbecilli come voi!

Questo vi meritate, o bamboccioni mantenuti da mamma e papà.

Vergognatevi!
Rispondi

Da: Una vera scuola Rolandinon18/11/2022 23:19:13
Rispondi

Da: Una vera scuola Rolandino passeggeri18/11/2022 23:24:41
La mamma premurosa e la cooperativa solidale.

La signora Franca, di anni 65, è vedova ed ha un unico figlio Mario, celibe e senza figli, di anni 40, il quale soffre di un forte esaurimento nervoso per cui necessita di un'assistenza personale per le esigenze della vita quotidiana.

La signora Franca è proprietaria di una villetta con ampio giardino in Forlì, via dei Mille n. 10, ricevuta in donazione dal padre Alberto, di anni 90, nell'anno 2000, contestualmente all'acquisto da parte di Giovanni, unico fratello di Franca, di un attico in Forlì, pagato interamente dal padre Alberto.

La signora Franca ha raggiunto un accordo con la cooperativa sociale Labor in base al quale, a fronte del trasferimento immediato alla cooperativa della proprietà dell'immobile di Franca, la cooperativa sociale Labor si obbliga a garantire alla signora Franca ed al figlio Mario, per il resto della loro vita, le prestazioni personali di cui avranno bisogno quali: vitto, alloggio, trasporto, cure mediche, assistenza sanitaria da parte di personale qualificato. I signori Franca e Mario avranno diritto di continuare a vivere, per il resto della loro vita, nella casa trasferita alla cooperativa che verrà trasformata, con lavori a cura e spese della cooperativa, in residenza sanitaria attrezzata.

Si recano dal notaio Romolo Romani di Roma la signora Franca, il figlio Mario, il signor Gino, presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa, debitamente autorizzato come da statuto, e gli chiedono di predisporre l'atto che recepisca l'accordo raggiunto tra le parti con le seguenti precisazioni:
- la signora Franca chiede al notaio, considerato che, su richiesta della cooperativa, non si riserva alcun diritto reale sull'immobile, di essere garantita sull'effettiva destinazione dell'immobile a soddisfare le esigenze di vita sue e del figlio Mario, per la loro vita residua, in maniera che tale obbligo possa essere fatto valere anche da terzi quando lei non sarà più in vita;
- il presidente della cooperativa chiede al notaio di essere garantito sulla sicurezza dell'acquisto immobiliare, considerata la provenienza donativa; la signora Franca fa presente che il fratello Giovanni è presente nello studio notarile ed è disponibile a fare quanto necessario per garantire la sicurezza dell'acquisto della cooperativa;
- la signora Franca fa presente al notaio di avere eseguito una piccola variazione interna nella villetta, previa presentazione di D.I.A. in Comune, ma senza la sostituzione della planimetria in Catasto, in quanto secondo il geometra, direttore dei lavori, stante la natura dei lavori, non era necessario presentare una nuova planimetria catastale; il presidente della cooperativa chiede al notaio di essere garantito sulla piena validità dell'atto in base alla normativa vigente.

Assunte le vesti del notaio Romolo Romani di Roma, dopo avere  trattato sinteticamente degli istituti giuridici coinvolti, redigere l'atto che realizzi la volontà delle parti e motivare le soluzioni adottate per soddisfare  le esigenze specifiche prospettate dalle parti.
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Da: Una vera scuola Rolandino passeggeri18/11/2022 23:24:53
La mamma premurosa e la cooperativa solidale.

La signora Franca, di anni 65, è vedova ed ha un unico figlio Mario, celibe e senza figli, di anni 40, il quale soffre di un forte esaurimento nervoso per cui necessita di un'assistenza personale per le esigenze della vita quotidiana.

La signora Franca è proprietaria di una villetta con ampio giardino in Forlì, via dei Mille n. 10, ricevuta in donazione dal padre Alberto, di anni 90, nell'anno 2000, contestualmente all'acquisto da parte di Giovanni, unico fratello di Franca, di un attico in Forlì, pagato interamente dal padre Alberto.

La signora Franca ha raggiunto un accordo con la cooperativa sociale Labor in base al quale, a fronte del trasferimento immediato alla cooperativa della proprietà dell'immobile di Franca, la cooperativa sociale Labor si obbliga a garantire alla signora Franca ed al figlio Mario, per il resto della loro vita, le prestazioni personali di cui avranno bisogno quali: vitto, alloggio, trasporto, cure mediche, assistenza sanitaria da parte di personale qualificato. I signori Franca e Mario avranno diritto di continuare a vivere, per il resto della loro vita, nella casa trasferita alla cooperativa che verrà trasformata, con lavori a cura e spese della cooperativa, in residenza sanitaria attrezzata.

Si recano dal notaio Romolo Romani di Roma la signora Franca, il figlio Mario, il signor Gino, presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa, debitamente autorizzato come da statuto, e gli chiedono di predisporre l'atto che recepisca l'accordo raggiunto tra le parti con le seguenti precisazioni:
- la signora Franca chiede al notaio, considerato che, su richiesta della cooperativa, non si riserva alcun diritto reale sull'immobile, di essere garantita sull'effettiva destinazione dell'immobile a soddisfare le esigenze di vita sue e del figlio Mario, per la loro vita residua, in maniera che tale obbligo possa essere fatto valere anche da terzi quando lei non sarà più in vita;
- il presidente della cooperativa chiede al notaio di essere garantito sulla sicurezza dell'acquisto immobiliare, considerata la provenienza donativa; la signora Franca fa presente che il fratello Giovanni è presente nello studio notarile ed è disponibile a fare quanto necessario per garantire la sicurezza dell'acquisto della cooperativa;
- la signora Franca fa presente al notaio di avere eseguito una piccola variazione interna nella villetta, previa presentazione di D.I.A. in Comune, ma senza la sostituzione della planimetria in Catasto, in quanto secondo il geometra, direttore dei lavori, stante la natura dei lavori, non era necessario presentare una nuova planimetria catastale; il presidente della cooperativa chiede al notaio di essere garantito sulla piena validità dell'atto in base alla normativa vigente.

Assunte le vesti del notaio Romolo Romani di Roma, dopo avere  trattato sinteticamente degli istituti giuridici coinvolti, redigere l'atto che realizzi la volontà delle parti e motivare le soluzioni adottate per soddisfare  le esigenze specifiche prospettate dalle parti.
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Da: Una vera scuola Rolandinon18/11/2022 23:27:42
Scuola di Notariato Rolandino Passeggeri di Bologna
Supercorso gennaio 2012
Caso inter vivos
La mamma premurosa e la cooperativa solidale.

La signora Franca, di anni 65, è vedova ed ha un unico figlio Mario, celibe e senza figli, di anni 40, il quale soffre di un forte esaurimento nervoso per cui necessita di un'assistenza personale per le esigenze della vita quotidiana.

La signora Franca è proprietaria di una villetta con ampio giardino in Forlì, via dei Mille n. 10, ricevuta in donazione dal padre Alberto, di anni 90, nell'anno 2000, contestualmente all'acquisto da parte di Giovanni, unico fratello di Franca, di un attico in Forlì, pagato interamente dal padre Alberto.

La signora Franca ha raggiunto un accordo con la cooperativa sociale Labor in base al quale, a fronte del trasferimento immediato alla cooperativa della proprietà dell'immobile di Franca, la cooperativa sociale Labor si obbliga a garantire alla signora Franca ed al figlio Mario, per il resto della loro vita, le prestazioni personali di cui avranno bisogno quali: vitto, alloggio, trasporto, cure mediche, assistenza sanitaria da parte di personale qualificato. I signori Franca e Mario avranno diritto di continuare a vivere, per il resto della loro vita, nella casa trasferita alla cooperativa che verrà trasformata, con lavori a cura e spese della cooperativa, in residenza sanitaria attrezzata.

Si recano dal notaio Romolo Romani di Roma la signora Franca, il figlio Mario, il signor Gino, presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa, debitamente autorizzato come da statuto, e gli chiedono di predisporre l'atto che recepisca l'accordo raggiunto tra le parti con le seguenti precisazioni:
- la signora Franca chiede al notaio, considerato che, su richiesta della cooperativa, non si riserva alcun diritto reale sull'immobile, di essere garantita sull'effettiva destinazione dell'immobile a soddisfare le esigenze di vita sue e del figlio Mario, per la loro vita residua, in maniera che tale obbligo possa essere fatto valere anche da terzi quando lei non sarà più in vita;
- il presidente della cooperativa chiede al notaio di essere garantito sulla sicurezza dell'acquisto immobiliare, considerata la provenienza donativa; la signora Franca fa presente che il fratello Giovanni è presente nello studio notarile ed è disponibile a fare quanto necessario per garantire la sicurezza dell'acquisto della cooperativa;
- la signora Franca fa presente al notaio di avere eseguito una piccola variazione interna nella villetta, previa presentazione di D.I.A. in Comune, ma senza la sostituzione della planimetria in Catasto, in quanto secondo il geometra, direttore dei lavori, stante la natura dei lavori, non era necessario presentare una nuova planimetria catastale; il presidente della cooperativa chiede al notaio di essere garantito sulla piena validità dell'atto in base alla normativa vigente.

Assunte le vesti del notaio Romolo Romani di Roma, dopo avere  trattato sinteticamente degli istituti giuridici coinvolti, redigere l'atto che realizzi la volontà delle parti e motivare le soluzioni adottate per soddisfare  le esigenze specifiche prospettate dalle parti.


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Soluzione a cura di Alessandro Torroni

Parte teorica

1. Il contratto di mantenimento - Le parti intendono concludere un contratto atipico denominato nella prassi "contratto di mantenimento" o "vitalizio alimentare".
Si tratta di un contratto non espressamente disciplinato dalla legge ma elaborato dalla prassi per soddisfare esigenze di assistenza personale future e mutevoli. Il tipo contrattuale di riferimento è il contratto di rendita vitalizia che prevede, a fronte della cessione di un capitale o dell'alienazione di un bene mobile o immobile, la costituzione di una rendita, cioè di un diritto di credito a percepire una prestazione periodica, normalmente una somma di denaro, per la residua vita del creditore (artt. 1872 e ss. c.c.).
Caratteristica peculiare e indefettibile del contratto di rendita vitalizia è la natura di contratto aleatorio: l'alea consiste nell'impossibilità per il debitore di conoscere esattamente il valore della prestazione a cui si obbliga, essendo la durata della sua obbligazione periodica commisurata alla vita del beneficiario. Poichè l'alea penetra nella causa del contratto, è nullo per mancanza di causa il contratto concluso con mancanza di alea, ad esempio con un beneficiario in età molto avanzata o gravemente ammalato (cfr. Cass. 9 gennaio 1999, n. 117). Qualora le obbligazioni assistenziali non penetrino nella causa del contratto, cioè non siano la ragione giustificativa del trasferimento immobiliare, ma siano semplicemente uno dei motivi dello stesso, sarà prevalente l'intento liberale e il contratto andrà, correttamente, configurato come donazione immobiliare con onere. L'onere consisterà nelle obbligazioni di assistenza verso l'alienante, assunte dal donatario, obbligazioni il cui valore, secondo la valutazione fatta dalle parti, non esaurirà il valore del bene trasferito.
Nel contratto di mantenimento, a differenza dalla rendita vitalizia, la prestazione a favore del beneficiario non consiste nella dazione di una somma periodica di denaro o di altre cose fungibili, ma in prestazioni assistenziali di natura personale, quali, a titolo esemplificativo, il vitto, l'alloggio, la compagnia, il trasporto, l'assistenza sanitaria, per tutta la residua vita del beneficiario.
Un'ulteriore differenza tra i due contratti consiste nel tipo di prestazione a cui è obbligato il vitaliziante: si tratta di una prestazione periodica nella rendita vitalizia mentre nel contratto di mantenimento la prestazione è continuativa in quanto è destinata a soddisfare le mutevoli esigenze di vita del vitaliziato.
In dottrina si è messo in luce che il contratto di mantenimento è caratterizzato da una doppia alea, consistente non solo nell'incertezza sulla durata del contratto, commisurata alla vita del vitaliziato, ma anche nell'incertezza sulle mutevoli esigenze di vita del vitaliziato che incidono sul contenuto delle prestazioni del vitaliziante.
Secondo l'interpretazione dottrinale, a differenza del contratto di mantenimento, il vitalizio alimentare avrebbe come caratteristica peculiare l'essere legato allo stato di bisogno del vitaliziato che sarebbe il presupposto delle prestazioni alimentari. Spesso in giurisprudenza i due contratti di mantenimento o vitalizio alimentare sono considerati come equivalenti.
Va sottolineato come in questi tipi contrattuali innominati, cioè non disciplinati dal legislatore, sia fondamentale l'apporto della volontà delle parti nella specificazione, il più dettagliata possibile, delle prestazioni a cui è obbligato il vitaliziante.
Una particolare attenzione va dedicata al rischio di inadempimento del vitaliziante: al momento della conclusione del contratto lo stesso ha già ricevuto la prestazione convenuta (cessione di un capitale o trasferimento di un immobile) mentre il vitaliziato riceve semplicemente un diritto di credito alle prestazioni assistenziali in suo favore. È evidente il forte rischio di inadempimento che sopporta il vitaliziato rispetto alle prestazioni future ed incerte dirette a soddisfare le sue esigenze di vita.
La dottrina ha consigliato di inserire nel contratto una clausola risolutiva espressa con cui le parti stabiliscano quale inadempimento contrattuale sia causa di risoluzione del contratto: sulla base di tale clausola, secondo il meccanismo regolato dall'art. 1456 c.c., l'inadempimento delle obbligazioni descritte nel contratto comporta la risoluzione di diritto del contratto stesso, con la facoltà per il vitaliziato di dichiarare unilateralmente al vitaliziante l'avvenuta risoluzione ex lege del contratto, con il conseguente obbligo di restituzione da parte sua della prestazione ricevuta.
È orami pacificamente riconosciuto in giurisprudenza che non si applica al contratto di mantenimento la disciplina di cui all'art. 1878 c.c. stabilita per la rendita vitalizia, che, al fine di garantire al creditore la corresponsione della rendita, impedisce la risoluzione del contratto per inadempimento, e prevede una procedura coattiva di alienazione dei beni del debitore per soddisfare le ragioni creditorie del vitaliziato. L'impossibilità di applicazione analogica di tale meccanismo di adempimento forzoso al contratto di mantenimento è giustificata dalla differenza qualitativa tra le prestazioni periodiche, normalmente aventi ad oggetto una somma di denaro, dovute nella rendita, e le prestazioni continuative, tendenzialmente infungibili, dovute nel contratto di mantenimento e dalla maggior gravità dell'inadempimento di singole prestazioni del contratto di mantenimento poiché priva il creditore del minimo indispensabile per la sopravvivenza (cfr. Cass. 7 febbraio 1992, n. 1401; Cass., sezioni unite, 18 agosto 1990, n. 8342, in Giur. it., 1991, I, 1, 30; in Riv. not., 1991, 174).
È stato sostenuto in dottrina che le parti possono considerare non completamente infungibili le prestazioni assistenziali dovute dal vitaliziante: ad esempio, le parti potrebbero concordare che, in caso di inadempimento del vitaliziante, il vitaliziato si possa procurare le prestazioni a cui ha diritto presso terzi, ponendo le spese a carico del vitaliziato. Potrebbero, inoltre, stabilire che l'obbligazione del vitaliziante non si estingua in caso di premorienza dello stesso ma sia trasmissibile agli eredi, almeno sotto forma di equivalente monetario delle prestazioni vitalizie dovute al vitaliziato (cfr. Cass. 27 aprile 1982, n. 2629, in Foro it.,1982).
È evidente che la persona del vitaliziante e la fiducia che lo stesso ingenera nel vitaliziato hanno un ruolo fondamentale nella formazione del contratto, che si presta a facili abusi ai danni del vitaliziato.

2. Il vincolo di destinazione  - Nel panorama normativo italiano si trova da alcuni anni un istituto nuovo che può avere un'applicazione interessante al contratto di mantenimento. Mi riferisco al vincolo di destinazione disciplinato dall'art. 2645-ter c.c. in base al quale è possibile trascrivere vincoli di destinazione apposti su beni immobili o beni mobili registrati diretti a soddisfare esigenze meritevoli di tutela. La norma indica alcune ipotesi di esigenze meritevoli di tutela: vincoli a favore di persone disabili, di pubbliche amministrazioni e rivia ad altre ipotesi meritevoli di tutela, individuate dall'autonomia privata, facendo riferimento all'art. 1322 c.c.
La trascrizione del vincolo comporta la costituzione di un patrimonio di destinazione per cui il bene vincolato risponde esclusivamente delle obbligazioni contratte per l'attuazione del vincolo mentre è insensibile alle altre obbligazioni del proprietario del bene. Il vincolo determina, quindi, un effetto di segregazione patrimoniale, cioè di separazione del bene vincolato dal restante patrimonio del debitore ed una relativa impignorabilità del bene, che diviene la garanzia specifica unicamente dei debiti contratti per l'attuazione del vincolo.
Il riferimento all'art. 1322 c.c. è suscettibile di due distinte interpretazioni: i) si può intendere come rinvio a qualunque interesse meritevole di tutela, in quanto non in contrasto con la legge, l'ordine pubblico o il buon costume, oppure ii) si può intendere come rinvio ad un interesse di rango superiore, direttamente tutelato dalla costituzione. Quest'ultima è l'impostazione dominante in dottrina, in quanto il vincolo di destinazione comporta una rilevante eccezione al principio generale, fissato dall'art. 2740 c.c., in base al quale il debitore risponde dei debiti con tutti i suoi beni presenti e futuri. Non qualunque interesse può giustificare una rilevante eccezione alla responsabilità patrimoniale illimitata ma solamente un interesse di rango superiore, direttamente tutelato dalla costituzione. Si è osservato, al riguardo, che l'istituto di cui all'art. 2645-ter è l'unica eccezione alla responsabilità patrimoniale illimitata non predeterminata rigidamente dal legislatore (si vedano, ad esempio, il fondo patrimoniale, le persone giuridiche private, le società di capitali), ma il cui contenuto è lasciato alla determinazione dell'autonomia privata che è libera di modellare il vincolo di destinazione per le più svariate finalità.
Qualora l'interesse perseguito non sia ritenuto meritevole di tutela, non operano l'effetto di separazione patrimoniale e la conseguente relativa impignorabilità del bene.
Si pone, quindi, una delicata opera di bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco: l'interesse alla base del vincolo di destinazione risulta contrapposto all'interesse dei terzi alla piena responsabilità patrimoniale del debitore. Sulla base della prassi, per interessi meritevoli di tutela, a titolo meramente esemplificativo, si possono indicare: la cura di persona con handicap; il mantenimento del/la convivente, nell'ambito della famiglia di fatto; la tutela delle aspettative di studio dei figli; l'assistenza sanitaria di persone anziane; la messa a disposizione di beni per soddisfare le esigenze dei creditori; l'amministrazione di beni nell'interesse dei discendenti dell'imprenditore, per consentire il passaggio generazionale dell'impresa.
In considerazione della delicata valutazione di interessi contrapposti, richiesta nella fase costitutiva del vincolo di destinazione e della rilevante eccezione alla piena responsabilità patrimoniale che il vincolo comporta, il legislatore ha stabilito come forma necessaria per la costituzione del vincolo di destinazione l'atto pubblico notarile, affidando al notaio, pubblico ufficiale un primo controllo, nella fase genetica, sulla meritevolezza dell'interesse perseguito. Resto fermo, però, che il giudizio finale sulla meritevolezza dell'interesse perseguito e sulla effettività della segregazione patrimoniale è affidato al giudice a cui, eventualmente, si rivolgano coloro che intendano far valere la responsabilità patrimoniale del debitore, proprietario del bene vincolato. È un meccanismo già noto nel trust in cui non è infrequente l'azione dei creditori per far valere l'inefficacia dell'effetto segregativo per un utilizzo abusivo dell'istituto diretto ad ottenere esclusivamente la segregazione patrimoniale.
Questo è un punto fermo da tenere ben presente: la tutela del patrimonio contro azioni esecutive non è di per se stessa un interesse meritevole di tutela ma è l'effetto di un vincolo che persegue un interesse di rango superiore.
Il vincolo può avere una durata massima di 90 anni oppure la vita della persona beneficiaria. Poichè il vincolo di destinazione costituisce una rilevante limitazione alle facoltà del proprietario del bene, alla sua commercializzazione ed alla sua funzione di garanzia, il termine massimo del vincolo serve ad impedire che le limitazioni del diritto di proprietà siano permanenti o, comunque, tali da svuotarne il contenuto.
Per tutta la durata del vincolo opera il meccanismo di segregazione patrimoniale sopra descritto, indipendentemente da eventuali cambi di proprietà del bene (per alienazione o per successione) e per l'attuazione del vincolo può agire chiunque vi abbia interesse.
Il beneficiario del vincolo ha una sorta di garanzia reale relativamente all'adempimento delle obbligazioni, nel senso che, risultando dai registri immobiliari il contenuto del vincolo, questo può essere fatto valere non solo nei confronti dell'obbligato e dei suoi eredi, secondo i  principi generali delle obbligazioni, ma anche nei confronti dei terzi aventi causa dall'obbligato o creditori dello stesso.
È preferibile qualificare la posizione del beneficiario del vincolo come obbligazione propter rem piuttosto che diritto reale: il diritto reale, com'è noto, si caratterizza per la sua assolutezza, consistente nella possibilità per il titolare di ricavare le utilità che il bene può dare, senza la necessità della collaborazione di altri soggetti. Si pensi alla posizione del proprietario o dell'usufruttuario rispetto al godimento dell'immobile su cui esercitano il diritto reale.
Sotto questo profilo, la posizione del beneficiario non sembra connotata dalla stessa caratteristica di assolutezza in quanto, di regola, è necessaria la collaborazione di terzi per l'attuazione del vincolo, come è reso evidente dalla stessa lettera della legge che attribuisce a chiunque vi abbia interesse il diritto di agire per l'attuazione del vincolo.

3. La provenienza donativa - Com'è noto, gli immobili di provenienza donativa risentono di parecchie difficoltà nella successiva circolazione immobiliare e nell'accesso al credito a causa delle caratteristiche dell'azione di riduzione che può produrre effetti anche nei confronti dei terzi aventi causa del donatario. Infatti, alla morte del donante gli eredi legittimari procederanno alla riunione fittizia, cioè puramente contabile, del donatum al relictum e stabiliranno: il valore dell'asse ereditario, la quota spettante ai legittimari e la quota disponibile (art. 556 c.c.). Qualora risulti che la donazione ha leso la quota spettante ad un legittimario, costui potrà esercitare l'azione di riduzione della donazione lesiva, nei confronti del donatario che con quella donazione ha ricevuto un valore superiore alla disponibile ed alla eventuale legittima che gli spetta ove il donatario sia legittimario. Qualora il legittimario non riesca ad ottenere la soddisfazione della sua quota di legittima con l'azione di riduzione nei confronti del donatario, perché il suo patrimonio non è capiente, potrà esercitare l'azione di restituzione nei confronti degli aventi causa dal donatario (art. 563 c.c.). In tal caso, l'azione di riduzione ha natura reale, in quanto si esercita sul bene che fu oggetto di donazione al fine di conseguire il valore della legittima. Il bene che fu oggetto di donazione ha la funzione di garanzia reale del soddisfacimento del diritto alla legittima del legittimario leso. Il terzo può paralizzare l'azione di riduzione corrispondendo al legittimario l'equivalente in denaro della legittima (art. 563, comma 3 c.c.)
Trascorsi vent'anni dalla trascrizione della donazione, a condizione che non si sia ancora aperta la successione del donante, il legittimario che non abbia proposto e trascritto opposizione alla donazione non ha più azione contro gli aventi causa dal donatario, per cui cessano i problemi di circolazione dell'immobile con provenienza donativa (art. 563 c.c.).
Va, però, considerato che il legittimario, per poter agire in riduzione deve prima imputare alla sua quota di legittima le donazioni ed i legati a lui fatti, senza dispensa da imputazione (art. 564 c.c.).  Si tratta della c.d. imputazione ex se che costituisce una delle condizioni per potere agire in riduzione. Se, quindi, un legittimario ha già ricevuto in donazione un bene di valore all'incirca equivalente al bene oggetto di donazione non potrà agire in riduzione, poiché dovrà imputare il valore del bene ricevuto in donazione alla sua quota di legittima. La imputazione ex se ha ad oggetto non solo le donazioni formali effettuate con atto pubblico notarile, ai sensi dell'art. 769 c.c., ma anche le c.d. liberalità indirette (art. 809 c.c.).
Nell'ipotesi in cui sia stata effettuata una donazione indiretta, cioè una liberalità mediante un procedimento diverso rispetto alla donazione formale con atto pubblico notarile, disciplinata dall'art. 769 c.c., si pone, spesso, il problema della prova di quella donazione. Infatti la donazione indiretta può essere effettuata con vari schemi giuridici che producano gli stessi effetti della donazione diretta: arricchimento del patrimonio del donatario e impoverimento del patrimonio del donante, per spirito di liberalità. Gli esempi più frequenti sono l'adempimento del terzo con cui,  per spirito di liberalità, si estingue un debito altrui, ad esempio, pagando il prezzo della compravendita di un immobile; la conclusione di un contratto preliminare con pagamento parziale o totale del prezzo e la cessione del contratto ad un terzo per spirito di liberalità.
La normativa fiscale agevola l'emersione delle donazioni indirette negli atti di trasferimento immobiliare e di cessione d'azienda, che scontino l'imposta proporzionale di registro o l'IVA, consentendo di indicare l'esistenza della donazione indiretta senza l'applicazione dell'imposta di donazione (cfr. art. 4-bis d.lgs. n. 346/1990). È, quindi, abbastanza frequente che negli atti di compravendita immobiliare l'acquirente riconosca in atto l'esistenza di una donazione indiretta con cui un terzo (di solito un ascendente dell'acquirente) ha provveduto ad estinguere il suo debito avente ad oggetto il pagamento del prezzo mediante adempimento del terzo.
Secondo la dottrina non vi sono problemi ad ammettere che questo riconoscimento della donazione indiretta possa essere contenuto anche in un atto successivo rispetto alla compravendita nella quale è stato effettuato l'adempimento del terzo. Si tratta di un negozio di accertamento che produce effetti sfavorevoli contro il dichiarante in quanto fissa, in maniera definitiva, l'esistenza della donazione indiretta e la relativa disciplina applicabile.
L'accertamento della precedente liberalità può essere effettuato con atto bilaterale posto in essere dal donatario e dal donante oppure con atto unilaterale del donatario, cioè di colui che avrebbe un interesse contrario all'accertamento della liberalità. In tali ipotesi avrà valore sostanziale di negozio di accertamento, cioè sarà idoneo ad eliminare dal mondo giuridico l'incertezza circa l'esistenza della donazione indiretta.
Qualora l'accertamento della precedente liberalità provenga dal solo donante, perché ad esempio è contenuto nel suo testamento, non avrà valore di negozio di accertamento ma costituirà una confessione stragiudiziale, che non viene resa nei confronti della parte, cioè un mezzo di prova liberamente apprezzato dal giudice, ai sensi dell'art. 2735 c.c.
Per l'accertamento di una precedente liberalità indiretta non è prescritta la forma dell'atto pubblico con i testimoni, trattandosi di accertare una donazione indiretta che non è soggetta alla forma della donazione ma a quella del negozio mezzo che viene utilizzato.

4. La dichiarazione di conformità dei dati catastali - L' art. 1-bis della legge n. 52/1985, introdotto dal decreto legge n. 78/2010 e modificato dalla legge n. 122/2010, stabilisce una nuova menzione da inserire nell'atto notarile a pena di nullità: si tratta della dichiarazione degli intestatari che i dati catastali dell'immobile e le planimetrie depositate in catasto sono conformi allo stato di fatto dell'unità immobiliare.
La menzione deve essere contenuta negli atti pubblici e nelle scritture private autenticate aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti che costituiscano, per la normativa catastale, unità immobiliari urbane. Per unità immobiliari urbane si intendono gli immobili idonei a produrre reddito fondiario per i quali sussiste l'obbligo di iscrizione al catasto dei fabbricati (cfr. artt. 4, 5 e 28 r.d.l. n. 652/1939). Sono, quindi, esclusi dall'ambito di applicazione della normativa in oggetto i fabbricati in corso di costruzione ed in corso di ristrutturazione, i fabbricati effettivamente rurali censiti al catasto terreni, i lastrici solari e le aree urbane, i fabbricati marginali per i quali non è previsto un obbligo di accatastamento (ad esempio serre, vasche per la raccolta dell'acqua, ecc.).
Sono esclusi dall'obbligo di menzione gli atti costitutivi di diritti reali di garanzia e, quindi, ad esempio, i mutui ipotecari.
La dichiarazione di conformità dell'intestatario può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. L'attestazione di un tecnico è consigliabile tutte le volte in cui siano state apportate all'immobile lievi modifiche interne che non comportano obbligo di presentazione di una variazione catastale e, quindi, di una nuova planimetria catastale, in considerazione della gravità della sanzione prevista dalla legge e della difficoltà tecnica di valutare se la fattispecie concreta rientri in quei casi in cui non è obbligatoria la presentazione di una variazione catastale.

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Motivazione

Le parti intendono concludere una contratto di mantenimento con cui, a fronte del trasferimento della proprietà dell'immobile da parte della signora Laura la cooperativa Labor costituisce a favore della stessa e del figlio Mario il diritto vitalizio ad esigere prestazioni assistenziali continuative di vitto, alloggio, trasporto, assistenza sanitaria. Il contratto è in parte a favore di terzo in quanto Laura, nella sua qualità di stipulante, ottiene che la cooperativa, quale promittente, si obblighi ad eseguire le prestazioni anche a favore del figlio Mario, terzo beneficiario. La rendita vitalizia a favore di terzo è espressamente prevista dall'art. 1875 c.c.; si tratta di una liberalità indiretta per la quale non è richiesta la forma solenne della donazione.
Per garantire l'effettività dell'adempimento delle prestazioni a cui è obbligata la cooperativa si costituisce un vincolo di destinazione sull'immobile a garanzia delle prestazioni a cui hanno diritto la signora Laura ed il figlio Mario, in maniera che la destinazione dell'immobile, con la trascrizione del vincolo, diventi opponibile ai terzi e che possa agire per l'attuazione del vincolo chiunque ne abbia interesse.
Occorre chiedersi se sia ammissibile la costituzione del vincolo di destinazione a favore di due persone.
La lettera dell'art. 2645-ter non sembra prevedere l'ipotesi di più beneficiari in via congiuntiva o successiva, in quanto indica come termine massimo novanta anni oppure la durata della vita della persona beneficiaria. La ratio della norma, come si è visto in parte teorica, risiede nell'evitare lo svuotamento per un lungo periodo del contenuto del diritto di proprietà.
Secondo parte della dottrina si dovrebbe applicare per analogia la normativa in tema di divieto di usufrutto successivo. Com'è noto, tale normativa prevede divieti diversi a seconda del "veicolo" costitutivo dell'usufrutto.
In caso di legati di usufrutto successivo costituiti col testamento, ha valore soltanto la prima disposizione testamentaria (art. 698 c.c.) mentre è testualmente ammesso il legato di usufrutto congiuntivo con diritto di accrescimento (art. 678 c.c.); nella donazione è permesso al donante riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio favore e, dopo di lui, a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone, ma non successivamente (art. 796 c.c.); nella costituzione con atto a titolo oneroso non si rinvengono divieti di costituzione di usufrutti successivi. Nel caso in esame non sembrano esservi dubbi sull'ammissibilità di un vincolo di destinazione costituito a favore di più persone congiuntamente, destinato ad estinguersi alla morte del più longevo dei beneficiari. Sia l'applicazione analogica della normativa sul divieto di usufrutto successivo sia la ratio legis non contrastano con la soluzione adottata.
Le parti avrebbero potuto prevedere una riserva del diritto di abitazione a favore della signora Laura e la costituzione di un diritto di abitazione a favore del figlio Mario ma preferiscono realizzare il trasferimento della proprietà alla cooperativa e inserire il diritto di abitazione nelle obbligazioni assunte dalla cooperativa. Dal punto di vista giuridico è interessante notare la differenza tra la prima soluzione in cui il diritto della signora Laura e del figlio avrebbe avuto natura di diritto reale rispetto alla seconda soluzione in cui il diritto della signora Laura e del figlio ha natura obbligatoria, sia pure caratterizzata da una certa inerenza al bene in forza della trascrizione del vincolo di destinazione.
Interviene in atto anche il fratello della signora Laura per riconoscere la precedente donazione indiretta ricevuta dal padre, mediante adempimento del terzo, con cui il padre ha estinto, per spirito di liberalità, il debito contratto dallo stesso per l'acquisto dell'attico. Tale riconoscimento ha l'effetto di fissare in maniera definitiva l'esistenza della precedente donazione indiretta e l'applicabilità alla stessa della disciplina richiamata dall'art. 809 c.c., ed in particolare l'imputazione ex se di cui all'art. 564, comma 2 c.c.
Il fratello della donataria signora Laura rinuncia, inoltre, a proporre opposizione alla donazione, ai sensi dell'art. 563, comma 4 c.c., in tal modo accettando di perdere, una volta trascorsi vent'anni dalla trascrizione della donazione, l'azione di restituzione nei confronti degli aventi causa dal donatario nonché la liberazione da ogni peso o ipoteca apposti sul bene dal donatario. Nel caso concreto, la rinuncia a proporre opposizione alla donazione ha soprattutto un valore simbolico, quale indice di un accordo familiare sulla sistemazione patrimoniale realizzata dal padre, in quanto l'età del padre (90 anni) e il tempo trascorso dalla donazione (12 anni) fanno ipotizzare che difficilmente la successione si aprirà dopo vent'anni dalla trascrizione della donazione.
Per garantire la conformità dei dati catastali e delle planimetrie catastali dell'immobile allo stato di fatto dei luoghi, si allega all'atto un'attestazione di conformità redatta da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. In particolare il tecnico descriverà nell'attestazione di conformità le lievi modifiche interne eseguite nell'unità immobiliare e attesterà che le stesse non hanno rilevanza catastale in quanto non incidono su consistenza, categoria e classe dell'unità immobiliare per cui non comportano l'obbligo di presentazione di una variazione catastale né di deposito di una nuova planimetria catastale.


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Parte Pratica

Repertorio n. …​Raccolta n. …   
Trasferimento immobiliare a favore di ONLUS
dietro assunzione di obbligazioni di assistenza vitalizia
Vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645-ter del codice civile
esente dall'imposta di bollo
ai sensi dell'art. 27-bis della tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladodici, il giorno tre del mese di gennaio
- 3 gennaio 2012 -
in Roma, nel mio studio in via Girolamo Induno n. 1,
dinanzi a me dott. Romolo ROMANI, notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
sono presenti i signori:
- Franca (cognome e nome), nata a … il …, residente a …, via … n. …, pensionata, codice fiscale …, che dichiara di essere vedova;
- Mario (cognome e nome), nato a … il …, residente a …, via … n. …, pensionato, codice fiscale …, che dichiara di essere celibe;
- Giovanni (cognome e nome), nato a … il …, residente a …, via … n. …, pensionato, codice fiscale …, che dichiara di essere …;
- Gino (cognome e nome), nato a … il …, domiciliato per la carica presso la sede sociale, amministratore, il quale agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "Cooperativa Sociale Labor Società Cooperativa - Onlus", con sede in …, via … n. …, iscritta nel Registro delle imprese di Forlì-Cesena, codice fiscale e numero di iscrizione …, numero R.E.A. …, iscritta all'Albo delle Società Cooperative, sezione Cooperative a mutualità prevalente di diritto con il numero …, in virtù dei poteri che gli derivano dalla legge e dallo statuto sociale ed in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione in data … che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera "A".
I comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, previa dichiarazione di sapere e potere leggere e scrivere in lingua italiana,
premettono:
A) che la signora Franca è proprietaria esclusiva di una villetta unifamiliare da cielo a terra con corte esclusiva, posta in Comune di FORLI' (FO), via dei Mille n. 10, infra meglio descritti con confini, consistenza e dati catastali;
B) che le parti intendono concludere un contratto con cui la società "Cooperativa Sociale Labor Società Cooperativa - Onlus", a fronte del trasferimento da parte della signora Franca, in favore della Cooperativa, del diritto di piena proprietà sull'immobile descritto alla lettera A) della premessa, si  obbliga espressamente a fornire alla signora Franca ed al figlio Mario le prestazioni vitalizie di vitto, alloggio e assistenza personale di seguito descritte;
C) che la signora Franca, con il consenso della "Cooperativa Sociale Labor Società Cooperativa - Onlus", intende destinare l'immobile oggetto del presente atto all'esecuzione delle prestazioni assistenziali a cui la Cooperativa è obbligata nei confronti suoi e del figlio Mario;
D) che è presente anche il signor Giovanni, fratello della signora Franca, il quale interviene nel presente atto per riconoscere la precedente donazione indiretta effettuata in suo favore dal padre Alberto.
Tanto premesso, approvato dai comparenti e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, in presenza dei testimoni, si conviene e si stipula quanto segue.
TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
Consenso e oggetto - La signora Franca, quale proprietaria esclusiva, cede e trasferisce  alla "Cooperativa Sociale Labor Società Cooperativa - Onlus" che, rappresentata come sopra, accetta ed acquista - con il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. di seguito descritto - la piena proprietà del seguente immobile  sito in Comune di FORLI' (FO), via dei Mille n. 10, e precisamente:
villetta unifamiliare da cielo a terra con corte esclusiva, composta da un appartamento distribuito sui piani terra e primo, con annesso vano ad uso garage che costituisce pertinenza dell'appartamento,
confinante nell'insieme con: via dei Mille, …, …, salvo altri;
il tutto distinto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di FORLI' (FO), in ditta Franca, al foglio …,
part. … sub. …, via dei Mille n. 10, piano T-1, cat. A/…, classe …, vani …, r.c. euro … (appartamento);
part. … sub. …, via dei Mille n. 10, piano T, cat. C/6, classe …, mq. …, r.c. euro … (garage).
L'area di terreno coperta su cui è costruito il fabbricato e la corte esclusiva sono distinte al Catasto Terreni del Comune di FORLI', alla partita 1, al foglio …, part. …, ente urbano di mq. …
Attestazione di conformità dei dati catastali art. 29, comma 1-bis della legge n. 52/1985 - L'unità immobiliare urbana oggetto del presente atto è graficamente rappresentata nelle planimetrie depositate in catasto presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio provinciale di Forlì in data … prot. n. ... che sono unite all'attestazione di conformità allegata al presente atto sotto la lettera "B".
La parte alienante mi consegna l'attestazione di conformità redatta dal geom. … di Forlì, abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "B" da cui risulta che i dati catastali sopra trascritti e le planimetrie catastali depositate in catasto sono conformi allo stato di fatto dell'unità immobiliare ad eccezione della lieve modifica interna consistente in … che non incide sulla consistenza, categoria e classe dell'unità immobiliare e non comporta l'obbligo di presentazione di una variazione catastale né di deposito in catasto di una nuova planimetria catastale.
L'unità immobiliare risulta intestata in catasto in ditta parte alienante, in conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
Assunzione di obbligazione di assistenza vitalizia adeguata e continuativa - In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 35, comma 22 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modifiche, la parte alienante signora Franca ed il signor Gino, nella sua qualità come sopra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, previo richiamo fatto da me notaio alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto 445/2000 ed alle sanzioni amministrative previste dal decreto 223/2006 in caso di falsa dichiarazione, dichiarano quanto segue:
a) che il corrispettivo della cessione è pagato dalla parte acquirente mediante l'assunzione delle obbligazioni di assistenza vitalizia adeguata e continuativa nei confronti della signora Franca e del figlio signor Mario loro vita natural durante di seguito descritte;
b) che per la conclusione del presente contratto non si sono avvalse dell'opera di un mediatore.
La "Cooperativa Sociale Labor Società Cooperativa - Onlus", rappresentata come sopra, come corrispettivo del trasferimento immobiliare, si obbliga, nei confronti della signora Franca e del figlio signor Mario, che accettano, alle seguenti prestazioni assistenziali adeguate e continuative, loro vita natural durante: la signora Franca ed il figlio Mario avranno diritto di abitare nella casa trasferita alla cooperativa che si obbliga a trasformarla in residenza sanitaria attrezzata, a sua cura e spese; avranno diritto al vitto predisposto dalla cooperativa per i suoi ospiti, conforme alle prescrizioni dell'Azienda U.S.L., ad un'assistenza sanitaria da parte di personale qualificato messo a disposizione dalla cooperativa; avranno diritto alle cure mediche, al trasporto nei luoghi da loro indicati con mezzi messi a disposizione dalla cooperativa.
Il signor Mario, beneficiario delle obbligazioni assunte dalla "Cooperativa Sociale Labor Società Cooperativa - Onlus", ai sensi dell'art. 1411 del codice civile, dichiara fin d'ora di volere profittare della stipulazione a suo favore per cui acquista, con il presente atto, il diritto alle prestazioni assistenziali nei confronti della Cooperativa. Ove occorrer possa, la signora Franca rinuncia alla revoca della stipulazione in favore di terzo.
Consistenza - L'immobile sopra descritto è trasferito a corpo, nello stato di fatto e nella consistenza giuridica in cui si trova (ben conosciuti ed accettati dalla parte acquirente), con ogni accessione, accessorio, dipendenza, pertinenza, diritto, azione, servitù attiva e passiva in atto e legalmente esistente, così come alla parte alienante spettante per effetto dei titoli di provenienza e del legittimo possesso.
Rinuncia ipoteca legale - La parte alienante rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale.
Godimento - La parte acquirente viene immessa nel materiale godimento di quanto trasferito da oggi e pertanto da oggi stesso cominceranno  a decorrere rispettivamente a favore ed a carico della parte acquirente le rendite ed i relativi oneri.
Garanzia - La parte alienante garantisce che quanto trasferito è di sua piena proprietà e disponibilità, libero da trascrizioni pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie, vincoli derivanti da pignoramento o sequestro, oneri, diritti reali o personali che ne diminuiscano il libero godimento, diritti di prelazione a terzi spettanti.
La parte alienante dichiara di essere in regola con il pagamento di spese, imposte e tasse relative all'immobile venduto e, comunque, riconosce di essere debitrice di quelle maturate e divenute esigibili prima di oggi, anche se non ancora accertate, iscritte a ruolo o comunque definite con gli aventi diritto.
Conformità impianti, esclusione garanzia - La parte acquirente, dopo aver preso atto dello stato degli impianti che dichiara di conoscere ed accettare e della documentazione consegnata dalla parte alienante, ai sensi dell'art. 1490, comma 2 c.c., rinuncia a qualsiasi garanzia della parte alienante sulla conformità degli impianti alla normativa vigente in materia di sicurezza, impegnandosi a provvedere, a propria cura e spese, all'adeguamento degli impianti  ed a dotarli della dichiarazione di conformità o di rispondenza; si impegna, inoltre, a manlevare e tenere indenne la parte alienante da qualunque responsabilità per danni causati a persone o a cose dalla non conformità degli impianti alla normativa in materia di sicurezza.
Provenienza - La parte alienante dichiara che quanto trasferito è a lei pervenuto per donazione effettuata dal padre signor Alberto con atto a rogito dott. …, notaio in …, in data …, repertorio n. …, registrato a … in data … al n. …, trascritto a … in data … all'art. ...
Riconoscimento precedente donazione indiretta - Il signor Giovanni, nella sua qualità di legittimario del padre della alienante signor Alberto, riconosce espressamente di avere ricevuto una donazione indiretta dal padre, mediante adempimento del terzo, con cui il padre ha estinto il debito relativo al pagamento del prezzo di acquisto dell'attico in Forlì, via …. effettuato dallo stesso signor Giovanni con atto a rogito dott. …, notaio in …, in data …, repertorio n. …, registrato a … in data … al n. …, trascritto a … in data … all'art. ... e riconosce che alla predetta donazione indiretta si applica l'imputazione ex se di cui all'art. 564, comma 2 c.c.
Rinuncia a proporre opposizione alla donazione - Il signor Giovanni, nella sua qualità di figlio del donante, rinuncia puramente e semplicemente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 563, comma 4, secondo periodo del codice civile, a proporre opposizione alla donazione effettuata dal padre signor Alberto in favore della sorella signora Franca con atto a rogito dott. …, notaio in …, in data …, repertorio n. …, sopra meglio descritto.
Adempimenti normativa edilizia - La parte alienante dichiara che il fabbricato oggetto del presente atto è stato edificato in virtù di licenza edilizia rilasciata dal Comune di Forlì in data … n. … P.G. n. …, con relativo certificato di abitabilità rilasciato dallo stesso Comune in data… n. …, che sono state eseguite delle variazioni interne con denuncia di inizio attività presentata al Comune di Forlì in data … prot. … n. …, non sono state apportate modifiche tali da comportare la necessità di chiedere concessione o permesso di costruire in sanatoria, che non sono stati adottati né risultano pendenti provvedimenti sanzionatori.
L'area di terreno di pertinenza del fabbricato ha una superficie complessiva inferiore a 5.000 (cinquemila) mq.
Rispondi

Da: Una vera scuola Rolandinon18/11/2022 23:30:34
A) che la signora Franca è proprietaria esclusiva di una villetta unifamiliare da cielo a terra con corte esclusiva, posta in Comune di FORLI' (FO), via dei Mille n. 10, infra meglio descritti con confini, consistenza e dati catastali;
B) che le parti intendono concludere un contratto con cui la società "Cooperativa Sociale Labor Società Cooperativa - Onlus", a fronte del trasferimento da parte della signora Franca, in favore della Cooperativa, del diritto di piena proprietà sull'immobile descritto alla lettera A) della premessa, si  obbliga espressamente a fornire alla signora Franca ed al figlio Mario le prestazioni vitalizie di vitto, alloggio e assistenza personale di seguito descritte;
C) che la signora Franca, con il consenso della "Cooperativa Sociale Labor Società Cooperativa - Onlus", intende destinare l'immobile oggetto del presente atto all'esecuzione delle prestazioni assistenziali a cui la Cooperativa è obbligata nei confronti suoi e del figlio Mario;
D) che è presente anche il signor Giovanni, fratello della signora Franca, il quale interviene nel presente atto per riconoscere la precedente donazione indiretta effettuata in suo favore dal padre Alberto.
Tanto premesso, approvato dai comparenti e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, in presenza dei testimoni, si conviene e si stipula quanto segue.
TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
Consenso e oggetto - La signora Franca, quale proprietaria esclusiva, cede e trasferisce  alla "Cooperativa Sociale Labor Società Cooperativa - Onlus" che, rappresentata come sopra, accetta ed acquista - con il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. di seguito descritto - la piena proprietà del seguente immobile  sito in Comune di FORLI' (FO), via dei Mille n. 10, e precisamente:
villetta unifamiliare da cielo a terra con corte esclusiva, composta da un appartamento distribuito sui piani terra e primo, con annesso vano ad uso garage che costituisce pertinenza dell'appartamento,
confinante nell'insieme con: via dei Mille, …, …, salvo altri;
il tutto distinto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di FORLI' (FO), in ditta Franca, al foglio …,
part. … sub. …, via dei Mille n. 10, piano T-1, cat. A/…, classe …, vani …, r.c. euro … (appartamento);
part. … sub. …, via dei Mille n. 10, piano T, cat. C/6, classe …, mq. …, r.c. euro … (garage).
L'area di terreno coperta su cui è costruito il fabbricato e la corte esclusiva sono distinte al Catasto Terreni del Comune di FORLI', alla partita 1, al foglio …, part. …, ente urbano di mq. …
Attestazione di conformità dei dati catastali art. 29, comma 1-bis della legge n. 52/1985 - L'unità immobiliare urbana oggetto del presente atto è graficamente rappresentata nelle planimetrie depositate in catasto presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio provinciale di Forlì in data … prot. n. ... che sono unite all'attestazione di conformità allegata al presente atto sotto la lettera "B".
La parte alienante mi consegna l'attestazione di conformità redatta dal geom. … di Forlì, abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "B" da cui risulta che i dati catastali sopra trascritti e le planimetrie catastali depositate in catasto sono conformi allo stato di fatto dell'unità immobiliare ad eccezione della lieve modifica interna consistente in … che non incide sulla consistenza, categoria e classe dell'unità immobiliare e non comporta l'obbligo di presentazione di una variazione catastale né di deposito in catasto di una nuova planimetria catastale.
L'unità immobiliare risulta intestata in catasto in ditta parte alienante, in conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
Assunzione di obbligazione di assistenza vitalizia adeguata e continuativa - In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 35, comma 22 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modifiche, la parte alienante signora Franca ed il signor Gino, nella sua qualità come sopra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, previo richiamo fatto da me notaio alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto 445/2000 ed alle sanzioni amministrative previste dal decreto 223/2006 in caso di falsa dichiarazione, dichiarano quanto segue:
a) che il corrispettivo della cessione è pagato dalla parte acquirente mediante l'assunzione delle obbligazioni di assistenza vitalizia adeguata e continuativa nei confronti della signora Franca e del figlio signor Mario loro vita natural durante di seguito descritte;
b) che per la conclusione del presente contratto non si sono avvalse dell'opera di un mediatore.
La "Cooperativa Sociale Labor Società Cooperativa - Onlus", rappresentata come sopra, come corrispettivo del trasferimento immobiliare, si obbliga, nei confronti della signora Franca e del figlio signor Mario, che accettano, alle seguenti prestazioni assistenziali adeguate e continuative, loro vita natural durante: la signora Franca ed il figlio Mario avranno diritto di abitare nella casa trasferita alla cooperativa che si obbliga a trasformarla in residenza sanitaria attrezzata, a sua cura e spese; avranno diritto al vitto predisposto dalla cooperativa per i suoi ospiti, conforme alle prescrizioni dell'Azienda U.S.L., ad un'assistenza sanitaria da parte di personale qualificato messo a disposizione dalla cooperativa; avranno diritto alle cure mediche, al trasporto nei luoghi da loro indicati con mezzi messi a disposizione dalla cooperativa.
Il signor Mario, beneficiario delle obbligazioni assunte dalla "Cooperativa Sociale Labor Società Cooperativa - Onlus", ai sensi dell'art. 1411 del codice civile, dichiara fin d'ora di volere profittare della stipulazione a suo favore per cui acquista, con il presente atto, il diritto alle prestazioni assistenziali nei confronti della Cooperativa. Ove occorrer possa, la signora Franca rinuncia alla revoca della stipulazione in favore di terzo.
Consistenza - L'immobile sopra descritto è trasferito a corpo, nello stato di fatto e nella consistenza giuridica in cui si trova (ben conosciuti ed accettati dalla parte acquirente), con ogni accessione, accessorio, dipendenza, pertinenza, diritto, azione, servitù attiva e passiva in atto e legalmente esistente, così come alla parte alienante spettante per effetto dei titoli di provenienza e del legittimo possesso.
Rinuncia ipoteca legale - La parte alienante rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale.
Godimento - La parte acquirente viene immessa nel materiale godimento di quanto trasferito da oggi e pertanto da oggi stesso cominceranno  a decorrere rispettivamente a favore ed a carico della parte acquirente le rendite ed i relativi oneri.
Garanzia - La parte alienante garantisce che quanto trasferito è di sua piena proprietà e disponibilità, libero da trascrizioni pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie, vincoli derivanti da pignoramento o sequestro, oneri, diritti reali o personali che ne diminuiscano il libero godimento, diritti di prelazione a terzi spettanti.
La parte alienante dichiara di essere in regola con il pagamento di spese, imposte e tasse relative all'immobile venduto e, comunque, riconosce di essere debitrice di quelle maturate e divenute esigibili prima di oggi, anche se non ancora accertate, iscritte a ruolo o comunque definite con gli aventi diritto.
Conformità impianti, esclusione garanzia - La parte acquirente, dopo aver preso atto dello stato degli impianti che dichiara di conoscere ed accettare e della documentazione consegnata dalla parte alienante, ai sensi dell'art. 1490, comma 2 c.c., rinuncia a qualsiasi garanzia della parte alienante sulla conformità degli impianti alla normativa vigente in materia di sicurezza, impegnandosi a provvedere, a propria cura e spese, all'adeguamento degli impianti  ed a dotarli della dichiarazione di conformità o di rispondenza; si impegna, inoltre, a manlevare e tenere indenne la parte alienante da qualunque responsabilità per danni causati a persone o a cose dalla non conformità degli impianti alla normativa in materia di sicurezza.
Provenienza - La parte alienante dichiara che quanto trasferito è a lei pervenuto per donazione effettuata dal padre signor Alberto con atto a rogito dott. …, notaio in …, in data …, repertorio n. …, registrato a … in data … al n. …, trascritto a … in data … all'art. ...
Riconoscimento precedente donazione indiretta - Il signor Giovanni, nella sua qualità di legittimario del padre della alienante signor Alberto, riconosce espressamente di avere ricevuto una donazione indiretta dal padre, mediante adempimento del terzo, con cui il padre ha estinto il debito relativo al pagamento del prezzo di acquisto dell'attico in Forlì, via …. effettuato dallo stesso signor Giovanni con atto a rogito dott. …, notaio in …, in data …, repertorio n. …, registrato a … in data … al n. …, trascritto a … in data … all'art. ... e riconosce che alla predetta donazione indiretta si applica l'imputazione ex se di cui all'art. 564, comma 2 c.c.
Rinuncia a proporre opposizione alla donazione - Il signor Giovanni, nella sua qualità di figlio del donante, rinuncia puramente e semplicemente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 563, comma 4, secondo periodo del codice civile, a proporre opposizione alla donazione effettuata dal padre signor Alberto in favore della sorella signora Franca con atto a rogito dott. …, notaio in …, in data …, repertorio n. …, sopra meglio descritto.
Adempimenti normativa edilizia - La parte alienante dichiara che il fabbricato oggetto del presente atto è stato edificato in virtù di licenza edilizia rilasciata dal Comune di Forlì in data … n. … P.G. n. …, con relativo certificato di abitabilità rilasciato dallo stesso Comune in data… n. …, che sono state eseguite delle variazioni interne con denuncia di inizio attività presentata al Comune di Forlì in data … prot. … n. …, non sono state apportate modifiche tali da comportare la necessità di chiedere concessione o permesso di costruire in sanatoria, che non sono stati adottati né risultano pendenti provvedimenti sanzionatori.
L'area di terreno di pertinenza del fabbricato ha una superficie complessiva inferiore a 5.000 (cinquemila) mq.
Attestato di certificazione energetica - Ai sensi del D.LGS. n. 192/2005, modificato dal D.LGS. n. 311/2006 e della delibera dell'assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 4 marzo 2008 progr. n. 156,  la parte alienante mi consegna l'attestato di certificazione energetica relativo all'unità immobiliare trasferita con il presente atto rilasciato dal geom. … in data … n. … che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "C". La parte acquirente dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'unità immobiliare acquistata.
VINCOLO DI DESTINAZIONE EX ART. 2645-TER C.C.
Costituzione del vincolo - La signora Franca, con il consenso della "Cooperativa Sociale Labor Società Cooperativa - Onlus", ai sensi dell'art. 2645-ter del codice civile, destina la villetta unifamiliare da cielo a terra con corte esclusiva, posta in Comune di FORLI' (FO), via dei Mille n. 10, all'attuazione delle prestazioni assistenziali, adeguate e continuative, consistenti in vitto, alloggio ed altre prestazioni di natura personale, in favore della signora Franca e del figlio signor Mario, loro vita natural durante, sopra descritte, fatto salvo l'utilizzo dell'immobile in conformità agli scopi statutari della cooperativa.
Segregazione patrimoniale - Ai sensi dell'art. 2645-ter del codice civile, per tutta la durata del vincolo, l'immobile vincolato costituisce un patrimonio di destinazione, può essere impiegato solo per la realizzazione del fine di destinazione, fatto salvo l'utilizzo dell'immobile in conformità agli scopi statutari della cooperativa, e può costituire oggetto di esecuzione solo per i debiti contratti per l'attuazione del vincolo di destinazione.
Cessazione del vincolo - Il vincolo di destinazione cesserà alla morte del più longevo dei beneficiari signori Franca e Mario.
Alla cessazione del vincolo l'immobile vincolato resterà di proprietà della  "Cooperativa Sociale Labor Società Cooperativa - Onlus", suoi eredi o aventi causa, e sarà definitivamente liberato dal vincolo di destinazione impresso con il presente atto.
Trascrizione - Ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., i comparenti autorizzano la trascrizione del presente vincolo di destinazione nei registri immobiliari al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione.
Al verificarsi della cessazione del vincolo, sarà possibile annotare a margine della trascrizione del vincolo stesso un atto, anche unilaterale, con cui uno degli interessati accerti la definitiva sopravvenuta inefficacia del vincolo in conformità a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia del Territorio del 7 agosto 2006, n. 5.
DISPOSIZIONI FINALI
Spese - Spese e imposte del presente atto sono a carico della Cooperativa acquirente.
Trattamento dati personali - I comparenti autorizzano il notaio rogante a conservare e trattare, nei modi previsti dalla legge, i dati personali sensibili dagli stessi forniti per la redazione del presente atto, ad utilizzarli per procedere a tutte le formalità e gli adempimenti previsti dalla legge quali, a mero titolo esemplificativo, la registrazione e la trascrizione del presente atto, a comunicarli a terzi mediante rilascio di copia autentica del presente atto ai sensi dell'art. 743 c.p.c. Prendono atto dei diritti loro riconosciuti dal decreto legislativo n. 196/2003.
Trattamento tributario - Ai fini della registrazione:
- le parti attribuiscono all'immobile trasferito il valore di euro …;
- si danno atto che il presente trasferimento immobiliare in favore della "Cooperativa Sociale Labor Società Cooperativa - Onlus" sconta l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 1, ultimo periodo della tariffa, parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986. A tal fine, il legale rappresentante della Cooperativa dichiara che la stessa intende realizzare direttamente l'immobile acquistato per lo svolgimento della propria attività e si impegna a realizzare l'effettivo utilizzo entro 2 (due) anni dall'acquisto; 
- le parti si danno atto della riduzione ad un quarto delle imposte ipotecaria e catastale, dovute a seguito della stipula del presente acquisto di immobile destinato all'esercizio dell'attività della Cooperativa, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della legge n. 381/1991;
- la costituzione del vincolo di destinazione, non comportando effetti traslativi, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa, in conformità a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate del 22 gennaio 2008, n. 3.
- il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 27-bis della tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972.
Ho omesso la lettura degli allegati per espressa e concorde dispensa avuta dai comparenti che dichiarano di averne esatta conoscenza.
Il presente atto è stato letto da me notaio ai comparenti che lo approvano e viene sottoscritto alle ore ...
Dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e completato a mano da me notaio, consta di fogli … per facciate … scritte fin qui.
F.to Franca 
"   Mario
"   Gino
"   Giovanni
"   Romolo Romani (impronta sigillo)


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Appendice

Bibliografia sul contratto di mantenimento:
P. Peirano, Clausole in tema di contratto di mantenimento, in Notariato, 1995, 611;
M. Leo, Contratto di mantenimento a favore del terzo "post mortem", approvato dalla Commissione studi civilistici del CNN il 25 marzo 2003, studio n. 4089;
E. Stella Richter, somministrazione di servizi e di assistenza in corrispettivo della cessione di immobili, nota a Cass. 11 dicembre 1995, n. 12650, in Notariato, 1996, 121;
M. Perseo, Risoluzione del contratto di mantenimento, in Notariato, 1998, 235;
A. Ruotolo, Contratto di mantenimento e comunione legale, approvato dalla Commissione studi civilistici del CNN il 18 novembre 1997, studio n. 1773.

Bibliografia sul vincolo di destinazione:
M. Bianca, M. D'Errico, A. De Donato, C. Priore, L'atto notarile di destinazione, Giuffrè, 2006;
R. Lenzi, Destinazioni tipiche e atipiche, in Famiglia e impresa: strumenti negoziali per la separazione patrimoniale, i Quaderni della Fondazione italiana per il Notariato, Gruppo 24 ore, 2010, p. 35;
M. Nuzzo, L'interesse meritevole di tutela tra liceità dell'atto di destinazione e opponibilità dell'effetto della separazione patrimoniale, in Famiglia e impresa: strumenti negoziali per la separazione patrimoniale, i Quaderni della Fondazione italiana per il Notariato, Gruppo 24 ore, 2010, p. 28;
C. Priore, Redazione dell'atto di destinazione: struttura, elementi e clausole, in Negozio di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata, i Quaderni della Fondazione italiana per il Notariato, il Sole 24 ore, 2007, p. 184;
G.A.M. Trimarchi, Gli interessi riferibili a persone fisiche, in Negozio di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata, i Quaderni della Fondazione italiana per il Notariato, il Sole 24 ore, 2007, p. 261;
A. Roveda, Gli strumenti di tutela del patrimonio personale - l'utilizzo del vincolo di destinazione, in FederNotizie, n. 3/2010, p. 103;
S. Bartoli, Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone, Giuffrè, 2011.

Bibliografia sulla disciplina dell'azione di riduzione:
M. Campisi, Azione di riduzione e la tutela del terzo acquirente alla luce delle ll. 14 maggio 2005, n. 80 e 28 dicembre 2005, n. 263, in Riv. not., 2006, p. 1290;
R. Caprioli, Le modificazioni apportate agli articoli 561 e 563 c.c. Conseguenze sulla circolazione dei beni immobili donati, in Riv. not., 2005, p. 1019;
A. Torroni, Azione di riduzione ed azione di restituzione: alcune riflessioni intorno al dogma della retroattività (sempre meno) reale dell'azione di riduzione nell'ottica della circolazione immobiliare, in Riv. not., 2011, p. 683;
G. Iaccarino, Circolazione dei beni: La Cassazione conferma che gli acquisti provenienti da donazione indiretta sono sicuri, in Notariato, 2010, p. 508;

Bibliografia sull'accertamento di precedenti liberalità:
G.A.M. Trimarchi, Atti ricognitivi di liberalità non donative nella prassi notarile, in Liberalità non donative e attività notarile, i Quaderni della Fondazione italiana per il Notariato, il Sole 24 ore, 2008, p. 161;
M. Krogh, Tracciabilità delle movimentazioni finanziarie nel sistema delle donazioni e degli atti ricognitivi di liberalità, approvato dalla Commissione studi civilistici del CNN il 22 aprile 2009 studio n. 107-2009/C, in Consiglio Nazionale del Notariato, Studi e Materiali, quaderni trimestrali, Ipsoa, 2009, p. 994;
A. Torroni, L'accertamento negoziale di precedenti liberalità, in Riv. not., 2011, p. 437.
Rispondi

Da: Una vera scuola Rolandinon18/11/2022 23:33:11
Scuola di Notariato di Bologna Rolandino Passaggeri ESERCITAZIONE DI FINE CORSO 2014/2015
A cura dei notai Alessandro Torroni e Emanuele Ranuzzi de Bianchi
La villa e il podere
Il signor Pier Luigi è sposato con la signora Livia dall'anno 1970. Nell'anno 1971 il signor Pier Luigi ha acquistato un lotto di terreno edificabile in Forlì, via Medaglie d'Oro sul quale ha costruito insieme con la moglie una villa con giardino.
Il 13 gennaio 1978 il signor Pier Luigi e la signora Livia si sono recati dal notaio Romolo Romani di Roma ed hanno stipulato convenzione matrimoniale, ai sensi dell'art. 228, comma 2, legge n. 151/1975.
I coniugi signori Pier Luigi e Livia hanno due figli Giuseppe e Marina mentre il figlio primogenito Filippo è deceduto prematuramente ed ha lasciato un figlio Edoardo, maggiorenne. Il figlio Giuseppe è celibe mentre Marina è sposata, senza figli, con Giorgio dall'anno 2010 senza avere contratto alcuna convenzione matrimoniale.
I coniugi signori Pier Luigi e Livia sono contitolari di una quota indivisa di comproprietà, in ragione di 1/6, di un podere sulla collina di Bertinoro del quale il nipote Edoardo è comproprietario per la residua quota di 5/6, allo stesso pervenuta in forza della successione in morte del padre Filippo. I signori Pier Luigi e Livia precisano che la quota di 5/6 del podere in Bertinoro era stato da loro donata al figlio Filippo.
I coniugi signori Pier Luigi e Livia si recano dal notaio Romolo Romani di Roma e gli manifestano le seguenti volontà da tradurre in atto pubblico.
I coniugi dovrebbero mantenere l'usufrutto per intero sulla villa in Forlì, via Medaglie d'Oro n. 13 loro vita natural durante, salvo quanto di seguito specificato, in maniera da poter utilizzare l'intera villa anche dopo la morte di uno dei coniugi; vorrebbero che dopo la morte di entrambi i coniugi l'usufrutto sulla villa spettasse al fratello minore di Pier Luigi, Mario che vive con i donanti; vorrebbero donare la villa ai due figli Giuseppe e Marina con le seguenti clausole:
- desiderano che anche Giorgio, attualmente all'estero per lavoro, benefici della donazione;
- i donatari dovrebbero riconosce a Edoardo la somma di euro 50.000, da pagarsi entro cinque anni, somma che vorrebbero fosse conteggiata nei diritti successori di Edoardo;
- se uno o entrambi i donatari dovessero morire prima dei genitori e senza figli non vorrebbero che il diritto donato andasse ai parenti dei loro coniugi ma che tornasse in capo ai donanti oppure, se possibile, in capo al nipote Edoardo;
- se uno o entrambi i donanti dovessero essere ricoverati in una casa di riposo, vorrebbero: che il diritto di usufrutto cessasse automaticamente e che i donatari fossero obbligati a versare al donante ricoverato la somma di euro 20.000 per far fronte alle spese di degenza nella casa di riposo.
I coniugi signori Pier Luigi e Livia, non avendo alcun interesse a mantenere la comproprietà del podere in Bertinoro, coltivato a vigneto dal nipote Edoardo, vorrebbero che la proprietà di

Edoardo diventasse esclusiva ma senza porre in essere una atto di donazione diretta a suo favore, stante le difficoltà di successiva circolazione dell'immobile che abbia come provenienza una donazione. Chiedono al notaio quale sia la situazione di Edoardo rispetto alla loro successione, tenuto conto delle complessive attribuzioni patrimoniali dagli stessi indicate.
Assunte le vesti del notaio Romolo Romani, dopo avere trattato degli gli istituti giuridici interessati dal caso ed avere motivato le scelte adottate, redigere l'atto che realizzi la volontà delle parti, nei limiti consentiti dalla legge
Rispondi

Da: Infinity_2015 19/11/2022 08:35:39
@federico9 le scuole non sono tutte uguali.
Da alcune bisogna proprio stare alla larga.
Pensa al concorso pinitivo di Ferro oltre a quello in corso. Il notariato è contro alcune scuole ed il loro metodo della traccetta e di trovare le soluzioni in gruppo scrivendo quattro cavolate in parte teorica. Si capisce dalle correzioni e dalle tracce del concorso. Questa era la ricetta di una scuola in particolare. In effetti per qualche concorso ha funzionato per poi invece dimostrarsi ora una scuola da suicidio concorsuale. A Roma tra quel che si sente e la scarsa lucidità riuscire a fare un buon compito come a casa è dura. Se non sei preparato è impossibile. Per molto tempo è stato creato mito del concorso si supera in gruppo senza studiare. Che poi lo passi. Pk. E dopo cosa fai se non capisci un tubo?
Pensa a chi ha seguito scuole dove non vedeva mai un formalismo.
Il fatto che queste tracce fossero zeppe di formalismi non è un caso.
Lo hanno fatto per dare un altro segnale.  Segnali che nei fatti fanno cadere anche i bravi. Tra tutto quel che c'era da non sbagliare magari qualche errore può essere stato fatto. Poi ripenso alle persone che uscivano dalla fiera e che sorridevano. Cosa avessero da sorridere. Per quanto tu possa essere soddisfatto con tratte così puoi solo preoccuparti.
Rispondi

Da: Federico9 19/11/2022 08:53:54
Perfettamente d'accordo
Sorridevano perché avevano scambiato la traccia con una simile di una scuola
Rispondi

Da: Infinity_2015 19/11/2022 09:22:35
Quando si ragiona per tracce e non per concetti.
Pensiamo al prossimo concorso. Questo lo considero bruciato.
Rispondi

Da: x infinity19/11/2022 10:32:41
tu intendi solo una particolare scuola con quell'approccio? o come sentire diffuso "tra le principali" (diciamo nord, centro, sud)?
Rispondi

Da: Federico9 19/11/2022 10:34:44
Se io dovessi iniziare il percorso oggi, mi farei seguire da una scuola per 1 anno per imparare la tecnica redazionale e basta
Rispondi

Da: x federico19/11/2022 10:38:31
nel senso che i "problemi" e "soluzioni" alla fine non rilevano poi così tanto?
Rispondi

Da: Federico9 19/11/2022 10:46:07
Rilevano ma non sarà mai la scuola a darti la soluzione giusta per quel giorno.
Frequentando la scuola per molto tempo si entra in un circolo vizioso e si arriva a credere che andando bene nelle simulazioni il concorso si possa superare ma non è così. È psicologico ripercorrere una traccia già fatta quando esce a concorso quell'argomento, ma è un suicidio. Aggiungo che soluzioni che anche erano state date per buone nelle scuole sono state motivo di bocciatura.
Bisogna riuscire a sapere i principi generali perché con quelli poi ti muovi.
La motivazione è l'unica cosa che conta e non è vero che una soluzione diversa n possa andar bene se ben motivata.
Rispondi

Da: Federico9 19/11/2022 10:53:27
La cosa importante è essere consapevoli che la preparazione è un 20  l'altro 20 è raccomandazione e il resto è solo puro culo, dove per culo si intende l'essere al posto giusto nel momento giusto, con un imbeccata giusta al momento giusto
Rispondi

Da: x federico19/11/2022 11:13:35
Diciamo che ti aiutano per indicare i problemi vivi.

Per il resto sono d'accordo, sarebbe bello sapere quanta è la percentuale di raccomandati e come funziona in concreto l'aiuto che ricevono.

Per il resto conta tanto anche lo stato psico-fisico dei tre giorni, oltre che la fortuna.

Quanto all'indicare i problemi spinosi, poi bisogna anche dire che nell'ultimo concorso non so quante scuole ci possano aver preso sui temi usciti.
Rispondi

Da: Federico9 19/11/2022 11:16:54
La raccomandazione secondo me funziona che il presidente di commissione ha in testa la traccia la mattina e quindi ce l'ha anche prima
Rispondi

Da: Federico9 19/11/2022 11:24:25
Perché ci raccontano la favola che la scrivono tutti insieme ma n è vero perché magistrati e avvocati non sanno nulla di notarile
Rispondi

Da: Condono 2016 e 201919/11/2022 13:58:03
Queste sono vere scuole!

Molto bravo a chi segue questi insegnamenti e non va dietro ai Guru di turno!

Complimenti
Rispondi

Da: Condono 2016 e 201919/11/2022 14:02:45
Le tracce sono a volte già date a chi deve passare.

Memorabile fu l'episodio del Barone napoletana, di stirpe magistrale: nell'ultimo Condono 2019 il fratello del Barone fu trovato con le tracce ed espluso su iniziativa della polizia penitenziaria; il Barone - che sicuramente aveva anche lui le tracce - invece, continuò a svolgere i temi e passo.

Ora si diletta sui social, fregiando il suo titolo di notaio (ottenuto in maniera disonestà) alla faccia vostra, o bamboccioni!!

Saluti
Rispondi

Da: Federico9 19/11/2022 14:05:31
A me l'hanno sempre detto che è così e non parlo di chiacchiere da bar.. persone anche importanti nella società mi hanno detto di lasciare stare
Rispondi

Da: Federico9 19/11/2022 14:07:23
Prima si capisce che quello che ci raccontano i guru sono favole meglio è
Rispondi

Da: Federico9 19/11/2022 14:08:13
Poi n dico di non provare, ma n fate la fine di pinocchio con gli assassini
Rispondi

Da: Condono Is Back19/11/2022 14:50:39
Bentornato condono, che ci dici su bando e date? Sai nulla di interessante?
Rispondi

Da: xcondono19/11/2022 15:20:02
hai qualche info sulle date?
Rispondi

Da: Una vera scuola Rolandino passegeri19/11/2022 18:18:54
Istituti giuridici coinvolti:
1) cenni di natura urbanistica: la realizzazione di fabbricarti rurali in zona agricola, il cambio di destinazione d'uso da fabbricato rurale a civile abitazione;
2) donazione della quotina e sua nullità secondo la tesi delle Cassazione;
3) convenzione matrimoniale di ampliamento della comunione legale estesa agli atti pervenuti per successione e per donazione;
4) divisione ereditaria tra i fratelli con collazione in natura; diritto di Marco di partecipare alla divisione, ai sensi dell'art. 1113 c.c.;
5) obbligo del figlio Primo di conferire l'immobile a lui donato; collazione per imputazione o in natura; necessità, per poter effettuare la collazione in natura, che l'immobile non sia stato alienato né ipotecato;
6) cancellazione semplificata dell'ipoteca con la modalità di cui all'art. 40-bis d.lgs. 385/1993;
7) diritto di credito del conferente Primo per il valore delle migliorie apportate all'immobile conferito in natura;
8) legato ex lege del diritto di abitazione spettante a Rita, ai sensi dell'art. 540, comma 2, c.c., sulla casa adibita ad abitazione familiare e sui mobili che la corredano; non necessita la partecipazione di Rita alla divisione ereditaria che non modifica il suo diritto di abitazione;
9) servitù di passaggio costituita per destinazione del padre di famiglia;
10) servitù di passaggio tubature costituita per atto negoziale;
11) divieto di patti successori e nullità dell'obbligo di rimanere in comunione;
12) rimborso al figlio Primo della somma di euro 80.000 a tacitazione del suo credito verso l'eredità per lavori di restauro e risanamento conservativo eseguiti nella casa conferita in natura;
13) assegnazione al figlio Terzo ed alla moglie Giovanna della somma di euro 54.000 a compensazione del minor valore dell'immobile allo stesso assegnato a causa del diritto di abitazione vitalizio spettante al coniuge del defunto signora Rita, valore usufrutto 27%.
Rispondi

Da: Una vera scuola Rolandino passegeri passegeri19/11/2022 18:23:05
Repertorio n. ...
Raccolta n. ...
Divisione ereditaria
REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di maggio
- 22 maggio 2018 - in Forlì, nel mio studio in via Girolamo Induno n. 1,
dinanzi a me dott. Romolo ROMANI, notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
sono presenti i signori:
- PRIMO, nato a .... il ..., residente a Forlì (FC), via Trento n. 12, codice fiscale ... che dichiara di
essere ...;
- SECONDO, nato a .... il ..., residente Forlì (FC), via Trento n. 10, codice fiscale ..., che dichiara di
essere ...;
- MARCO, nato a .... il ..., residente a ..., via ... n. ..., codice fiscale ..., che dichiara di essere ...;
- TERZO, nato a .... il ..., codice fiscale ..., e
- GIOVANNA, nata a .... il ..., codice fiscale ...,
entrambi residenti a Forlì (FC), via Trento n. 14, che dichiarano di essere coniugati tra loro in regime
di comunione legale dei beni.
I comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, previa dichiarazione di sapere e potere
leggere e scrivere in lingua italiana,
p r e m e t t o n o:
A) che i signori Primo, Secondo e Terzo sono eredi legittimi del padre signor Stelio, nato a ... il ...,
deceduto il 10 gennaio 2015 senza lasciare disposizioni di ultima volontà (dichiarazione di successione presentata a Forlì in data ..., classificata al n. ... vol. ..., trascritta a Forlì ... in data ... all'art. ...);
B) che il coniuge del defunto signora Rita ha rinunciato all'eredità con atto ricevuto dal Cancelliere del Tribunale di Forlì in data ..., repertorio n. ... cron. n. ..., inserito nel registro delle successioni al n. ..., fatto salvo il suo diritto di abitazione vitalizio sulla casa adibita a residenza familiare e sui mobili che la corredano, ai sensi dell'art. 540, comma 2, c.c.;
C) che l'asse ereditario del signor Stelio è composto da due case di abitazione con annessi garages ed accessori ubicate in Forlì, via Trento n. 12 e n. 14 e da risparmi depositati presso la Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A. per euro 134.000,00 (centrotrentaquattromila/00);
D) che con atto a rogito dott. Romolo Romani, notaio in Roma in data 30 dicembre 2000, repertorio n. ..., registrato a Roma in data ... al n. ..., trascritto a Forlì in data ... all'art. ... il signor Stelio ha donato al figlio Primo, per adibirla ad abitazione familiare, la casa con garage e accessori ubicata in Forlì (FC), via Trento n. 10 sulla quale lo stesso ha eseguito lavori di restauro e risanamento conservativo per circa euro 80.000,00 (ottantamila/00);
E) che il signor Secondo con atto a rogito dott. Girolamo Induno, notaio in Roma, in data 31 dicembre 2015, repertorio n. ..., registrato a Roma in data ... al n. ... ha donato al figlio Marco la sua quota indivisa di comproprietà in ragione di 1/3 della casa da cielo a terra con garage ed accessori ubicata in Forlì (FC), via Trento n. 12; che secondo l'interpretazione giurisprudenziale, accolta dalla sezioni unite della Corte di Cassazione, successivamente al citato atto di donazione, la donazione della quota di comproprietà di un singolo bene facente parte di una più ampia massa ereditaria, prima di procedere alla divisione ereditaria, deve considerarsi nulla, salvo che nell'atto di donazione non sia specificata la consapevolezza delle parti che si tratta di donazione di cosa altrui; che, anche ammettendo la validità ed efficacia della descritta donazione di quota di un bene ricompreso in una più ampia massa ereditaria, secondo l'orientamento dottrinale prevalente, il donante sarebbe legittimato a partecipare alla divisione ereditaria come condividente mentre il donatario avrebbe diritto di partecipare alla divisione esclusivamente per far valere le sue ragioni di acquirente di un diritto sull'immobile, ai sensi dell'art. 1113 c.c.;

F) che i coniugi Terzo e Giovanna hanno stipulato con atto a rogito dott. Girolamo Induno, notaio in Roma, in data 10 aprile 2007, repertorio n. ..., registrato Roma in data ... al n. ..., annotato a margine dell'atto di matrimonio presso il Comune di ... in data ... una convenzione matrimoniale, ai sensi dell'art. 210 c.c., di ampliamento della comunione legale ai beni che sarebbero loro pervenuti per successione o per donazione;
G) che il signor Primo intende effettuare la collazione in natura dell'immobile allo stesso donato dal padre con atto a rogito dott. Romolo Romani, notaio in Roma, in data 30 dicembre 2000, repertorio n. ..., meglio descritto alla lettera D) della premessa, sussistendo i presupposti richiesti dall'art. 746 c.c.;
H) che, per effetto della collazione in natura dell'immobile, il signor Primo vanta un credito nei confronti degli eredi per euro 80.000,00 (ottantamila/00), ai sensi dell'art. 748 c.c., per lavori di restauro e risanamento conservativo eseguiti, a sua cura e spese, nell'immobile conferito in natura nella massa ereditaria;
I) che i signori Primo, Secondo con l'intervento del figlio Marco ai sensi dell'art. 1113 c.c., Terzo con il coniuge Giovanna comproprietaria in regime di comunione legale dei beni, con il presente atto intendono procedere allo scioglimento della comunione ereditaria con le seguenti modalità: i) il signor Primo conferisce in natura nella massa ereditaria l'immobile allo stesso donato dal padre con atto a rogito dott. Romolo Romani, notaio in Roma, in data 30 dicembre 2000, repertorio n. ...; ii) al signor Primo viene rimborsata la somma di euro 80.000,00 (ottantamila/00), prelevata dall'asse ereditario, per le spese sostenute nell'immobile conferito in natura; iii) viene assegnato, a titolo di divisione, al signor Primo l'immobile ubicato in Forlì, via Trento n. 12; viene assegnato, a titolo di divisione, al signor Secondo l'immobile ubicato in Forlì, via Trento n. 10; viene assegnato, a titolo di divisione, ai signori Terzo e Giovanna, in regime di comunione legale dei beni, l'immobile ubicato in Forlì, via Trento n. 14, gravato dal diritto di abitazione vitalizio a favore della signora Rita, ai sensi dell'art. 540, comma 2, c.c., oltre alla somma di euro 54.000,00 (cinquantaquattromila/00) a compensazione del minor valore dell'immobile agli stessi assegnato a causa del diritto di abitazione (coefficiente usufrutto 27%);
L) che i condividenti attribuiscono ai tre immobili ubicati in Forlì, via Trento nn. 10/12/14 lo stesso valore di euro 200.000,00 (duecentomila/00) e intendono compensare il minor valore dell'immobile che verrà assegnato ai coniugi Terzo e Giovanna, dovuto al diritto di abitazione vitalizio spettante alla signora Rita, ai sensi dell'art. 540, comma 2, c.c., con l'assegnazione della somma di euro 54.000,00 (cinquantaquattromila/00) depositata nel conto corrente intestato al defunto signor Stelio presso la Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A.
Tanto premesso, approvato dai comparenti e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue.
COLLAZIONE IN NATURA
Il signor PRIMO, dando atto di aver ricevuto dal padre signor STELIO, con atto a rogito dott. Romolo
Romani, notaio in Roma, in data 30 dicembre 2000, repertorio n. ..., meglio descritto alla lettera D) della premessa, la donazione di casa con garage e accessori ubicata in Forlì (FC), via Trento n. 10, distinta nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Forlì al foglio ..., part. ... subalterni ..., ai sensi dell'art. 746 c.c., conferisce in natura il bene donato nella massa ereditaria, che viene aumentata in maniera corrispondente. Il signor PRIMO dichiara che sussistono i presupposti di legge affinché il conferimento possa essere effettuato in natura ed in particolare che l'immobile non è stato alienato e attualmente non è ipotecato poiché l'ipoteca volontaria iscritta a Forlì in data ... all'art. ... si è estinta, ai sensi dell'art. 40-bis d.lgs. n. 385/1993, per estinzione del mutuo garantito dall'ipoteca. Dichiara, inoltre, che l'immobile è libero da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, da vincoli derivanti da pignoramento o sequestro e da diritti reali o personali a terzi spettanti.
Per effetto della collazione in natura, la citata donazione a rogito dott. Romolo Romani, notaio in Roma, in data 30 dicembre 2000, repertorio n. ... si intende risolta, con effetto dalla data di apertura della successione, ed il bene rientra automaticamente a far parte dell'asse ereditario. I coeredi autorizzano l'annotazione dell'avvenuta risoluzione della donazione a margine della trascrizione dell'atto di donazione effettuata a Forlì in data ... all'art. ...

I signori SECONDO, TERZO e GIOVANNA danno atto che, ai sensi dell'art. 748 c.c., spetta al signor PRIMO il rimborso della somma di euro 80.000,00 (ottantamila/00) per le spese straordinarie dallo stesso sostenute per lavori di restauro e risanamento conservativo eseguiti nell'immobile conferito in natura.
Il rimborso della somma dovuta al signor PRIMO per le spese sostenute nell'immobile conferito in natura viene effettuato con assegno circolare non trasferibile numero ... dell'importo di euro 80.000,00 (ottantamila/00) emesso dalla Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A., in data ..., all'ordine .... somma prelevata dall'asse ereditario.
DIVISIONE
I signori PRIMO, SECONDO, TERZO e GIOVANNA, di comune accordo - con il consenso del signor
MARCO prestato ai sensi dell'art. 1113 c.c., quale avente da causa di TERZO, in forza dell'atto a rogito dott. Girolamo Induno, notaio in Roma, in data 31 dicembre 2015, repertorio n. ..., meglio descritto alla lettera E) della premessa - sciolgono la comunione tra gli stessi esistente sui beni che compongono la massa ereditaria, descritti alla lettera C) della premessa, incrementata dell'immobile come sopra conferito in natura, e
assegnano irrevocabilmente
I
Al signor PRIMO che, a tacitazione di ogni suo diritto sui beni divisi, accetta, a titolo di divisione, la
piena proprietà del seguente immobile:
fabbricato di civile abitazione da cielo a terra con corte esclusiva sito in Comune di FORLI' (FC), via
Trento n. 12 con annesso corpo di fabbrica ad uso garages che costituisce pertinenza dell'appartamento, confinante nell'insieme con: via ..., residua comproprietà eredi Stelio da più lati, salvo altri;
il tutto riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di FORLI', in ditta ..., al foglio ...,
part. ... sub. ..., via Trento n. 12, piano ..., cat. ..., classe ..., vani ..., sup. cat. totale mq. ..., sup. cat.
totale escluse aree scoperte mq. ..., r.c. euro ... (appartamento e accessori);
part. ... sub. ..., via Trento n. 12, piano ..., cat. ..., classe ..., vani ..., sup. cat. totale mq. ..., sup. cat.
totale escluse aree scoperte mq. ..., r.c. euro ... (garages);
part. ... sub. ..., via Trento n. 12, piano ..., bene non censibile - corte - comune ai subalterni ... L'area di terreno coperta su cui è costruito il fabbricato e la corte esclusiva sono distinte al Catasto
Terreni del Comune di FORLI' al foglio ..., part. ... ente urbano di mq. ...
Dichiarazione di conformità dei dati catastali art. 29, comma 1-bis della legge n. 52/1985 - L'unità
immobiliare urbana oggetto del presente atto è graficamente rappresentata nelle planimetrie depositate in catasto presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Forlì - Territorio in data ... protocollo n. ... che, previa visione e approvazione delle parti, si allegano congiuntamente al presente atto sotto la lettera "A".
Con riferimento ai dati di identificazione catastale sopra riportati ed alle planimetrie depositate in catasto, i condividenti dichiarano che i dati catastali sopra trascritti e le planimetrie catastali depositate in catasto sono conformi allo stato di fatto dell'unità immobiliare.
L'unità immobiliare risulta intestata in catasto in ditta condividenti, in conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
Valore - Ai beni assegnati al signor PRIMO viene concordemente attribuito dalle parti, ai fini fiscali, il valore di euro 200.000,00 (duecentomila/00);
II
al signor SECONDO che, a tacitazione di ogni suo diritto sui beni divisi, accetta, a titolo di divisione,
la piena proprietà del seguente immobile:
fabbricato di civile abitazione da cielo a terra con corte esclusiva sito in Comune di FORLI' (FC), via
Trento n. 10 con annesso corpo di fabbrica ad uso garages che costituisce pertinenza dell'appartamento, confinante nell'insieme con: via ..., residua comproprietà eredi Stelio da più lati, salvo altri;
il tutto riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di FORLI', in ditta ..., al foglio ...,
part. ... sub. ..., via Trento n. 10, piano ..., cat. ..., classe ..., vani ..., sup. cat. totale mq. ..., sup. cat.
totale escluse aree scoperte mq. ..., r.c. euro ... (appartamento e accessori);
part. ... sub. ..., via Trento n. 10, piano ..., cat. ..., classe ..., vani ..., sup. cat. totale mq. ..., sup. cat.
totale escluse aree scoperte mq. ..., r.c. euro ... (garages);
          
part. ... sub. ..., via Trento n. 10, piano ..., bene non censibile - corte - comune ai subalterni ...
L'area di terreno coperta su cui è costruito il fabbricato e la corte esclusiva sono distinte al Catasto Terreni del Comune di FORLI' al foglio ..., part. ... ente urbano di mq. ...
Dichiarazione di conformità dei dati catastali art. 29, comma 1-bis della legge n. 52/1985 - L'unità immobiliare urbana oggetto del presente atto è graficamente rappresentata nelle planimetrie depositate in catasto presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Forlì - Territorio in data ... protocollo n. ... che, previa visione e approvazione delle parti, si allegano congiuntamente al presente atto sotto la lettera "B".
Con riferimento ai dati di identificazione catastale sopra riportati ed alle planimetrie depositate in catasto, i condividenti dichiarano che i dati catastali sopra trascritti e le planimetrie catastali depositate in catasto sono conformi allo stato di fatto dell'unità immobiliare.
L'unità immobiliare risulta intestata in catasto in ditta condividenti, in conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
Valore - Ai beni assegnati al signor SECONDO viene concordemente attribuito dalle parti, ai fini fiscali, il valore di euro 200.000,00 (duecentomila/00);
III
ai signori TERZO e GIOVANNA che, in regime di comunione legale dei beni, a tacitazione di ogni
loro diritto sui beni divisi, accettano, a titolo di divisione, i)
la piena proprietà, gravata dal diritto di abitazione vitalizio spettante, ai sensi dell'art. 540, comma 2, c.c., alla signora Rita sull'unità immobiliare già adibita a residenza familiare del defunto signor Stelio e del coniuge signora Rita, sul seguente immobile:
fabbricato di civile abitazione da cielo a terra con corte esclusiva sito in Comune di FORLI' (FC), via Trento n. 14 con annesso corpo di fabbrica ad uso garages che costituisce pertinenza dell'appartamento,
confinante nell'insieme con: via ..., residua comproprietà eredi Stelio da più lati, salvo altri;
il tutto riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di FORLI', in ditta ..., al foglio ...,
part. ... sub. ..., via Trento n. 14, piano ..., cat. ..., classe ..., vani ..., sup. cat. totale mq. ..., sup. cat.
totale escluse aree scoperte mq. ..., r.c. euro ... (appartamento e accessori);
part. ... sub. ..., via Trento n. 14, piano ..., cat. ..., classe ..., vani ..., sup. cat. totale mq. ..., sup. cat.
totale escluse aree scoperte mq. ..., r.c. euro ... (garages);
part. ... sub. ..., via Trento n. 14, piano ..., bene non censibile - corte - comune ai subalterni ... L'area di terreno coperta su cui è costruito il fabbricato e la corte esclusiva sono distinte al Catasto
Terreni del Comune di FORLI' al foglio ..., part. ... ente urbano di mq. ...
Dichiarazione di conformità dei dati catastali art. 29, comma 1-bis della legge n. 52/1985 - L'unità
immobiliare urbana oggetto del presente atto è graficamente rappresentata nelle planimetrie depositate in catasto presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Forlì - Territorio in data ... protocollo n. ... che, previa visione e approvazione delle parti, si allegano congiuntamente al presente atto sotto la lettera "C".
Con riferimento ai dati di identificazione catastale sopra riportati ed alle planimetrie depositate in catasto, i condividenti dichiarano che i dati catastali sopra trascritti e le planimetrie catastali depositate in catasto sono conformi allo stato di fatto dell'unità immobiliare.
L'unità immobiliare risulta intestata in catasto in ditta condividenti, in conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
ii)
La somma di euro 54.000,00 (cinquantaquattromila/00) depositata nel conto corrente intestato al
defunto signor Stelio presso la Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A., regolarmente inserita nella dichiarazione di successione presentata a Forlì in data ..., classificata al n. ... vol. ....
Valore - Ai beni assegnati ai signori TERZO e GIOVANNA viene concordemente attribuito dalle parti, ai fini fiscali, il valore complessivo di euro 200.000,00 (duecentomila/00) di cui euro 146.000,00 (centoquarantaseimila/00) per l'immobile gravato del diritto di abitazione vitalizio spettante alla signora Rita (coefficiente usufrutto 27%).
       DISPOSIZIONI COMUNI

Consistenza - Le assegnazioni sono fatte a corpo e non a misura, nello stato di fatto e nella consistenza giuridica in cui le porzioni immobiliari assegnate si trovano (ben conosciuti ed accettati da ciascuna parte assegnataria), con ogni accessione, accessorio, dipendenza, pertinenza, diritto, azione, servitù attiva e passiva in atto e legalmente esistente, così come alle parti spettante per effetto dei titoli di provenienza e del legittimo possesso.
Servitù costituita per destinazione del padre di famiglia - I condividenti prendono atto ed accettano che è costituita, per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1062 c.c., per il frazionamento dell'unica proprietà in tre unità immobiliari autonome la servitù di passaggio pedonale e carrabile, in qualsiasi ora del giorno e della notte, sulla strada privata esistente per accedere dalla via Trento agli immobili oggetto del presente atto e precisamente a favore delle unità immobiliari distinte in catasto al foglio ... part ... subalterni ..., assegnate ai signori Primo, Terzo e Giovanna ed carico della corte delle unità immobiliari distinte in catasto al foglio ... part. ... subalterni ..., assegnate ai signori Secondo e Primo.
Costituzione servitù - E' costituita una servitù di passaggio condutture interrate per la posa di tubature per il rifacimento delle fognature a favore dell'unità immobiliare distinta in catasto al foglio ... part. ... sub. ..., assegnata ai signori Terzo e Giovanna, gravante le corti delle unità immobiliari distinte in catasto al foglio ... part. ... subalterni ..., assegnate ai signori Secondo e Primo; le tubazioni dovranno essere posizionate a metri ... di profondità nella posizione individuata nella planimetria che, previa visione e approvazione delle parti, si allega al presente atto sotto la lettera "D". Il valore della costituita servitù è stato considerato nella determinazione del valore attribuito alle singole unità immobiliari nelle assegnazioni nell'ambito della divisione.
Conguagli - I condividenti dichiarano che il valore dei beni assegnati è pari al valore delle rispettive quote di diritto nella comunione sciolta col presente atto per cui non è necessario procedere a conguagli in denaro.
Rinuncia ipoteca legale - I condividenti rinunciano ad ogni diritto di ipoteca legale.
Effetti - In conseguenza delle assegnazioni che precedono, i condividenti si dichiarano pienamente soddisfatti di ogni diritto che potesse loro spettare sui beni divisi, nonché relativamente ai debiti ed ai pesi inerenti ed ai frutti maturati fino alla data odierna rinunziando ciascuno, anche a titolo transattivo, ad ogni eventuale pretesa sui diritti assegnati all'altro condividente. Ai sensi degli articoli 757 e 1116 c.c. ogni condividente è reputato solo ed immediato titolare, con effetto retroattivo, dei diritti ad esso assegnati e si considera come se non avesse mai avuto la titolarità dei diritti assegnati all'altro condividente.
Possesso - I condividenti vengono immessi nel possesso giuridico esclusivo dei beni a loro assegnati da oggi e pertanto da oggi stesso cominceranno a decorrere rispettivamente a loro favore e carico le rendite ed i relativi oneri. Il contratto di comodato gratuito registrato a Forlì in data .... al n. ... a favore del signor Secondo, avente ad oggetto l'immobile ubicato in Forlì, via Trento n. 10, si estingue automaticamente per confusione, ai sensi dell'art. 1253 c.c., riunendosi nella stessa persona le qualità di comodatario e di proprietario.
Garanzia - I condividenti si prestano vicendevole garanzia per le molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione.
Adempimenti normativa edilizia - I condividenti dichiarano che il fabbricato ubicato in Forlì, via Trento n. 10 è stato edificato in forza di licenza per lavori edili rilasciata dal Comune di Forlì in data ... n. . prot. gen. n. ... prot. spec. n. ..., con relativa dichiarazione di abitabilità rilasciata in data ... n. ... prot. gen. n. ... e che è stata presentata al Comune di Forlì in data ... prot. n. ... comunicazione del cambio di destinazione d'uso da fabbricato rurale a fabbricato di civile abitazione; il fabbricato ubicato in Forlì, via Trento n. 12 è stato edificato in forza di licenza per lavori edili rilasciata dal Comune di Forlì in data ... n. . prot. gen. n. ... prot. spec. n. ..., con relativa dichiarazione di abitabilità rilasciata in data ... n. ... prot. gen. n. ... e che è stata presentata al Comune di Forlì in data ... prot. n. ... comunicazione del cambio di destinazione d'uso da fabbricato rurale a fabbricato di civile abitazione; il fabbricato ubicato in Forlì, via Trento n. 14 è stato edificato in forza di licenza per lavori edili rilasciata dal Comune di Forlì in data ... n. . prot. gen. n. ... prot. spec. n. ..., con relativa dichiarazione di abitabilità rilasciata in data ... n. ... prot. gen. n. ... e che è stata presentata al

Comune di Forlì in data ... prot. n. ... comunicazione del cambio di destinazione d'uso da fabbricato rurale a fabbricato di civile abitazione.
I condividenti dichiarano, inoltre:
- che nel fabbricato ubicato in Forlì, via Trento n. 10 sono state eseguite opere di restauro e risanamento conservativo in virtù di comunicazione - relazione opere presentata al Comune di Forlì in data ... prot. gen. n. ..., con relativa dichiarazione di fine lavori e scheda tecnica descrittiva presentate in data ... prot. n. ...;
- che non sono state apportate modifiche tali da comportare la necessità di chiedere ulteriore concessione o permesso di costruire in sanatoria oppure di presentare dichiarazioni o segnalazioni certificate di inizio attività in sanatoria; che non sono stati adottati né risultano pendenti provvedimenti sanzionatori.
L'area di terreno di pertinenza del fabbricato ha una superficie complessiva inferiore a 5.000 (cinquemila) mq.
Spese - Spese ed imposte del presente atto sono carico dei condividenti in parti uguali.
Le parti prendono atto che la presente divisione costituisce accettazione tacita dell'eredità del signor Stelio, ai sensi dell'art. 476 c.c., e che sarà trascritta a favore dei condividenti ai sensi dell'art. 2648 c.c.
Trattamento tributario - I condividenti si danno atto che la presente divisione sconta le imposte di registro all'1%, ipotecaria e catastale in misura fissa.
I condividenti dichiarano che il valore complessivo delle porzioni di fatto assegnate ai condividenti corrisponde al valore delle rispettive quote di diritto nella comunione sciolta con il presente atto.
Ai fini della registrazione le parti dichiarano che i beni divisi con il presente atto costituiscono un'unica massa comune, formata per effetto della successione del signor Stelio, meglio descritta alla lettera A) della premessa.
Imposta di bollo - L'imposta di bollo relativa al presente atto verrà assolta mediante registrazione con procedura telematica ai sensi dell'art. 3-bis del decreto legislativo n. 463/1997, introdotto dal decreto legislativo n. 9/2000, e successive modifiche.
Ho omesso la lettura degli allegati per espressa e concorde dispensa avuta dalle comparenti che dichiarano di averne esatta conoscenza.
Il presente atto è stato letto da me notaio ai comparenti che lo approvano e viene sottoscritto alle ore ...
Dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e completato a mano da me notaio, consta di fogli ... per facciate ... scritte fin qui.
F.to: Primo Secondo
Marco
Terzo
Giovanna
Romolo Romani (impronta del Sigillo)
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