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ART.59
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Da: maria G 19/10/2012 15:24:56
e poi devono chianare i DS e non gli usp
Rispondi

Da: PARADISA19/10/2012 19:16:33
Io proporrei di inviare la nota del 2008 che già conoscevo ai sindacati come io farò adesso e chiedere spiegazioni del perchè non sia attuata in tutte le provincie e regioni! dobbiamo farci sentire perchè la situazione sta diventando insostenibile!!!
Rispondi

Da: goya19/10/2012 22:48:28
già detto al sindacato...ma....hanno risposto che non è valida perchè del 2008, quindi..o capiamo che i sindacati NON HANNO INTENZIONE DI AIUTARCI E TROVIAMO UN ALTRO MODO...o passeremo tutto l'anno scolastico a parlare tra di noi senza concludere niente.....
Rispondi

Da: Machica6919/10/2012 22:58:55
X TUTTI
Bisogna cercare di aggirare l'ostacolo: informiamoci se chiedendo l'aspettativa in base all'art. 18 del CCNL  2006-2009 per motivi di lavoro possiamo accettare anche le supplenze temporanee.
Vi posso dire che tre anni fa a Siena è stato fatto e tutto è andato bene.
Si può chiedere anche solo qualche mese e a favore ns. c'è il fatto che sul contratto viene scritto "l'esperienza di una diversa attività lavorativa "
L'Aran con la nota SCU40 orientamenti applicativi ha ribadito che tale esperienza può essere effettuata in qualsiasi ambito lavorativo pubblico o privato.
Ho chiamato la Ragioneria provinciale di Firenze e alla mia richiesta mi è stato detto dall'impiegata  che lo possiamo fare però bisogna informarsi meglio dal direttore che si occupa dei contratti ATA. Vi prego fatelo anche Voi nelle vostre province.
Il sindacato mi ha risposto che non possiamo, ma ho qualche dubbio, perchè penso che salvaguardare i precari è più redditizio che difendere gli articoli 59.
Rispondi

Da: ###20/10/2012 21:12:31
visto l'enorme disoccupazione giovanile (laureata) perché NON rinunciate al contratto "l'esperienza di una diversa attività lavorativa " per dare una possibilità a giovani laureati in economia e commercio/giurisprudenza ?!?!?!?

vi lamentate dei politici che infrangono le leggi quando VOI SIETE I PRIMI A VOLERE QUESTO.......

avete ciò che meritate...  inoltre la "bassezza" con cui perseguite i PORCI comodi vostri vi distingue ...... ma d'altronde i LADRI in parlamento li votate voi .......
Rispondi

Da: goya20/10/2012 21:23:10
x Machica 69

già contattati ma....dicono che non è possibile anzi che non è mai stato fatto..quindi dobbiamo pensare ad altro....che facciamo???? 
Rispondi

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Da: goya20/10/2012 21:29:00
x TUTTI
numeri utili Staff del Ministro

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l.ferrara@funzionepubblica.it

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Rispondi

Da: goya20/10/2012 21:51:01
X TUTTI
ho trovato questo documento che parla dell'art.18
Hanno diritto all'aspettativa:

·      il personale con contratto a tempo indeterminato;

·      i docenti di religione cattolica;

·      il personale assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche; in questo caso l'aspettativa spetta -ovviamente- nei limiti della durata dell'incarico.

Motivi e durata. L'aspettativa può essere chiesta:

·      per motivi personali o di famiglia;

·      per motivi di studio, di ricerca o dottorato di ricerca;

·      per motivi di lavoro, per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova; in questo caso la durata dell'aspettativa è fissata ad un anno scolastico.

L'aspettativa per motivi di famiglia è regolata dagli art. 69-70 del Testo Unico (DPR 3/1957) e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano, per cui:

Ø  la richiesta va inoltrata al dirigente scolastico, che deve rispondere entro 30 giorni ed ha facoltà -per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento-

§  di respingere la domanda

§  di ritardarne l'accoglimento

§  di ridurre la durata del periodo richiesto

Ø  l'aspettativa viene concessa per un periodo massimo di 12 mesi, da fruire in maniera continuativa o frazionata;

Ø  per interrompere l'aspettativa, e quindi per ripristinare il diritto a chiedere altri 12 mesi, è necessario il rientro in servizio attivo per più di 6 mesi;

Ø  in ogni caso il limite massimo non può essere superiore a 2 anni e 6 mesi in un quinquennio;

Ø  per motivi di particolare gravità, una volta superato il limite, può essere concesso -a richiesta- un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.

Aspettativa per progetti concordati con l'Università.

L'art. 42 del CCNL stabilisce che i docenti impegnati in progetti concordati tra gli Uffici Scolastici Regionali e le Università, relativi all'orientamento universitario o al recupero degli studenti fuori corso, possono svolgere l'incarico:

·      ponendosi in aspettativa non retribuita;

·      chiedendo un pat-time annuale;

·      in aggiunta agli impegni scolastici, previa autorizzazione del dirigente.

L'aspettativa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio

L'aspettativa comporta:

·      l'esonero da tutti gli obblighi di servizio;

·      l'interruzione della retribuzione, della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza.

·      il diritto alla conservazione del posto per cui, al rientro in servizio, il dipendente prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

PER GLI INCARICHI E LE BORSE DI STUDIO resta in vigore l'art. 453 del DPR 297/1994, che prevede quanto segue.

INCARICHI

1.    Il personale docente, che abbia conseguito la conferma in ruolo, può chiedere l'autorizzazione ad accettare incarichi temporanei -con esonero dai normali obblighi di servizio- per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali, con assegni a carico dell'amministrazione o dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.

2.    Gli incarichi non possono protrarsi oltre il termine dell'anno scolastico nel quale sono stati conferiti e non possono essere confermati oltre l'anno scolastico successivo.

3.    Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito.

4.    Il periodo trascorso nello svolgimento di tali attività è valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.

BORSE DI STUDIO

a.    Le stesse disposizioni trovano applicazione anche per il personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi o enti internazionali.

b.    Per il dottorato di ricerca si applica l'articolo 2 della legge 476/1984, in base al quale:

1.    il docente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato -a domanda- in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste;

2.    in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro;

3.    qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del punto 2;

4.    il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Rispondi

Da: goya20/10/2012 22:13:10
x TUTTI
abbiate pazienza sono veramente stanca di questa situazione e vi invio tutto ciò che trovo nella speranza che possa esserci utile.....

Raffaele Manzoni.: 
- Con questo lavoro si intende fornire un compendio delle attività che devono porre in essere i dirigenti delle scuole statali di ogni ordine e grado per la copertura dei posti disponibili facendo ricorso a personale supplente. I rapporti di lavoro a tempo determinato che vengono a instaurarsi nel settore scolastico trovano la loro normativa di riferimento nel decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001 testo unico sulle "Norme generali sull'ordi¬namento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni.


Dall'art. 2 del t.u. si evince che:
- i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nello stesso t.u.;
- eventuali disposizioni normative che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario;
- i rapporti individuali di lavoro sono regolati attraverso la contrattazione collettiva tra l'ARAN e le rappresentazioni sindacali mediante la stipula di contratti individuali.
   In questo modo il rapporto contrattuale tra Amministrazione e Organizzazioni Sindacali si pone ad un livello paritario, tanto che la stessa emanazione del contratto non avviene più attraverso lo strumento del decreto presidenziale, ma attraverso la sottoscrizione e la pubblicazione del CCNL.
   Il rapporto di lavoro per supplenze di competenza dei dirigenti scolastici  si instaura attraverso due fasi.    Nella prima, di natura prettamente pubblicistica, "il datore di lavoro" vale a dire il dirigente nella cui scuola si verifica una disponibilità, utilizza le graduatorie d'istituto definite da apposite procedure, per l'individuazione dei soggetti che hanno titolo alla supplenza. Gli aspiranti a supplenze vengono così interpellati per accettare la proposta di lavoro attraverso le funzioni del sistema informatico del Ministero (Sidi).

   Nel contratto di lavoro sono indicati: 
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività lavorativa.
    Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E' comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.(cfr art 23 CCNL/2003 comparto scuola). E' altresì condizione di risoluzione del rapporto di lavoro del supplente su posti di breve durata, il rientro del titolare.
   Il soggetto avente così titolo alla supplenza deve perfezionare il rapporto di lavoro con l'assunzione in servizio nella scuola a seguito della stipula del contratto di lavoro a tempo determinato con il dirigente scolastico.
    All'atto della stipula del contratto individuale, il destinatario è invitato a presentare  la documentazione prescritta dalle vigenti disposizioni e a dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, e di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 53 del T.U., o all'art. 508 del T.U. n. 297/94 sulla pubblica istruzione, ovvero, in caso contrario, ad esprimere opzione per il nuovo rapporto di lavoro.   I termini  e le modalità di definizione delle procedure innanzi sintetizzate  cambiano in base alla tipologia del posto da ricoprire.  La normativa di riferimento è rappresentata, per il personale docente, dal DM n. 131 del 13 giugno 2007 e, per il personale Ata, dal DM . 430 del 13.12.2000, e successive modifiche ed integrazioni. 

   I dirigenti scolastici  hanno competenza alla stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato per le seguenti tipologie di posti:  
1) supplenze annuali (scadenza contratto al  31 agosto) per quei posti non coperti dall'ufficio scolastico provinciale a causa dell'esaurimento delle corrispondenti graduatorie provinciali. Tali supplenze si riferiscono alla copertura di posti in organico di diritto rimasti vacanti e disponibili dopo l'effettuazione della mobilità definitiva ed annuale  del personale di ruolo;
2) supplenze sino al termine delle attività didattiche (termine contratto di lavoro al 30 giugno)  in caso di esaurimento delle corrispondenti  graduatorie provinciali, per la copertura di quei posti (ad orario intero di cattedra o per spezzoni orario di entità superiore a 6 ore) che si rendono disponibili in organico di fatto entro il 31 dicembre, ovvero per assenze del titolare per l'intero anno scolastico (es.:  comandi ed utilizzazioni in altri compiti o classi di concorso, assegnazioni provvisorie,   mandato politico ed amministrativo,  esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del CNPI.,  esoneri ed aspettative sindacali, incarico della presidenza di scuole secondarie,  esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici,  esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso);
3) supplenze sino al termine delle attività didattiche per la copertura degli spezzoni orario sino a 6 ore, non utilizzati  dagli Uffici Scolastici provinciali e dalle scuole polo per formare delle cattedre orario e restituite alla competenza dei dirigenti scolastici. Tali ore vanno assegnate,  prioritariamente, al personale di ruolo in servizio nella scuola con ore a disposizione per non aver trovato l'orario completo in fase di utilizzazione in possesso di abilitazione per la classe di concorso relativa alla disponibilità dello spezzone orario.
In subordine si procede all'assegnazione delle ore ai supplenti in servizio nella scuola ad orario ridotto che, nella fase di convocazione da parte degli Usp o delle scuole polo, non hanno trovato disponibilità su cattedra (art. 4 DM 131/2007). Tale facoltà non compete, quindi, ai supplenti convocati da una determinata graduatoria provinciale, che,pur  in presenza di posti cattedre ad orario completo, abbia esercitato la rinuncia per optare per uno spezzone orario.
Successivamente le ore disponibili  vanno assegnate, come ore eccedenti all'orario di servizio, ai docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato  nella scuola in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità e, in subordine, ai supplenti ad orario completo in servizio nella scuola, sempre in possesso di abilitazione specifica. Ne consegue che concorrono a tale assegnazione, a domanda, tutti i docenti in servizio nella scuola, a prescindere dalla classe di concorso, purchè in possesso dell'abilitazione per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità.
Infine si procede con la copertura delle ore interpellando nuovi supplenti con le modalità che diremo  in seguito;
4)  supplenze sino all'avente titolo per la provvisoria copertura dei posti liberi  di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) in attesa che gli stessi vengano coperti attraverso l'utilizzo delle graduatorie ad esaurimento provinciali  da parte del competente Ufficio scolastico provinciale o dalle scuole polo individuate sul territorio provinciale. Nell'ipotesi in cui  dette disponibilità vengano restituite alla competenza dei dirigenti scolastici per l'esaurimento delle graduatorie provinciali, ovvero, nel caso degli spezzoni orario sino a 6 ore, per il mancato abbinamento  degli stessi in cattedra orario, sarà necessario procedere ad una nuova convocazione per l'individuazione del supplente a titolo definitivo;
5) supplenze temporanee (sino al termine delle lezioni stabilito dal calendario scolastico) per la copertura dei posti che si rendono disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre.
6) supplenze brevi in sostituzione del personale titolare del posto.

Graduatorie da utilizzare per la copertura dei posti
  Le graduatorie d'istituto alle quali i dirigenti scolastici devono far riferimento per individuare i soggetti destinatari delle supplenze, sono le seguenti:
• le graduatorie definite per il triennio 2011/2014 in base ai termini ed alle modalità di cui al  DM 62/2011. Ciascuna di queste graduatorie è divisa in 3 fasce: la prima comprende gli aspiranti inclusi nella corrispondente graduatoria provinciale; la seconda gli aspiranti abilitati non inclusi in graduatoria provincia, e la terza che raggruppa gli aspiranti non abilitati;
• gli elenchi prioritari (c.d. salvaprecari) per le supplenze approntati in relazione alla normativa di cui al DM n. 92 del 12.10.2011.
  Il dirigente scolastico utilizza le succitate graduatorie dando priorità all'una ovvero all'altra, in base alla tipologia del posto da ricoprire ed elencati in precedenza, in riferimento alle disposizioni contenute nel regolamento delle supplenze (DM 131/2007) e nel decreto salvaprecari di cui al DM 92/2011 che richiama, a sua volta, quelle contenute nel DM 82/2009.
In riferimento al DM 131/2007 (art. 7) per la copertura dei  posti disponibili di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), si utilizzano, in via prioritaria, le normali graduatorie d'istituto valide per il triennio 2011/2014.  In caso di esaurimento di tutte le 3 fasce di queste graduatorie, si utilizzano quelle degli elenchi prioritari.
Per la copertura, invece, dei posti di cui ai punti 5) e 6), si fa ricorso, in via prioritaria, agli elenchi definiti in base all'art. 1 comma 4 del DM n. 92 del 12.10.2011 che così dispone:" Il personale di cui al presente articolo è utilizzato con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo o d'istituto per le supplenze conferite dai dirigenti scolastici per effetto dell' assenza del personale in servizio nella scuola e per la copertura dei posti che si vengano a rendere disponibili dopo il 31 dicembre fino alla fine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche per tutti gli insegnamenti o i profili professionali per i quali è iscritto, rispettivamente, nelle graduatorie ad esaurimento per quanto riguarda i docenti e nelle graduatorie permanenti e ad esaurimento per quanto riguarda il personale A.T.A. Detta precedenza è riconosciuta, secondo l'ordine di graduatoria, anche ai fini del completamento d'orario, in caso di stipula di contratto con orario inferiore a quello di cattedra o posto." In caso di esaurimento di tali elenchi si passa ad utilizzare le normali graduatorie d'istituto.
    Per quanto attiene i posti da coprire sino all'individuazione dell'avente titolo (precedente  punto 4) è possibile ritenere, ad avviso dello scrivente, che vadano utilizzate, in via prioritaria,  le normali graduatorie d'istituto valide per il triennio 2011/2014 anche in riferimento alla nota del Miur prot. n. 18543 del 13.11.2008.
   La citata nota anche se emanata  in riferimento alla possibilità da parte del personale Ata e docente di ruolo di poter chiederne l'assegnazione per supplenza per gli effetti di quanto stabilito dagli artt. 59 e 36  del CCNL2007  che prevede tale possibilità solo per posti disponibili per l'intero anno, fornisce chiarimenti  fondanti in relazione alla natura giuridica di quei posti disponibili per l'intero anno scolastico (supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche).
Tali disponibilità, come stabilito dall'ex art. 40 della legge 449/97, in attesa della loro copertura con personale incluso nelle corrispondenti  graduatorie provinciali, ovvero in base alle graduatorie definitive d'istituto,   possono essere coperte  con contratti di lavoro sino all'avente titolo. 
   Sotto il profilo della coerenza al requisito della durata non inferiore ad un anno prevista dai citati articoli del CCNL, il Miur, nella citata nota, ha ritenuto  che i contratti di lavoro possano considerarsi ammissibili a quelli di durata per l'intero anno, retribuiti dal Mef,  dal momento che, in situazione di ordinaria gestione  i dirigenti scolastici avrebbero provveduto all'assegnazione di supplenze fino al termine delle attività didattiche, quindi della durata di un anno, con conseguente possibilità del personale ATA di ruolo di accettare tali nomine.
   Ne consegue che è possibile ritenere, ad avviso dello scrivente, per relationem, che per la copertura dei posti disponibili per l'intero anno, sia possibile far ricorso in via prioritari alle normali graduatorie d'istituto valide per il triennio 2011/2014.
    Allo scopo di fornire, poi, un'esposizione organica della materia, occorre anche precisare che, nella pratica, vengono stipulati anche contratti di lavoro sino all'avente titolo, per coprire delle supplenze brevi in sostituzione del personale titolare assente (ovvero posti che si rendono disponibili del tutto dopo il 31 dicembre). Tali disponibilità, in armonia con il discorso innanzi proposto all'attenzione dei lettori, afferiscono alla tipologia delle supplenze temporanee per la cui copertura, ai sensi del citato art. 1 comma 4 del DM 92/2011, è necessario far ricorso, in via prioritaria, agli elenchi salva precari definiti in base al citato DM 92/2011.

Conferimento supplenze brevi
  L'art. 1 comma 78 della legge 296 del 23.12.2006 richiamato dall'art. 7 del Regolamento delle supplente  stabilisce  che  i  capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica.
   Le eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia di supplenze brevi e saltuarie sono utilizzabili nel successivo esercizio per soddisfare esigenze di funzionamento amministrativo e didattico e per eventuali esigenze aggiuntive di supplenze brevi e saltuarie. Nell'applicazione di tale disposizione è evidente che se in un istituto esistono disponibilità di ore le stesse vanno prioritariamente assegnate a personale di ruolo in servizio nella scuola con ore a disposizione allo scopo di completare l'orario obbligatorio settimanale.
Per il  personale educativo, si provvede alla sostituzione del titolare assente  fin dal primo giorno  dell'assenza.
  Nella  scuola dell'infanzia, si può procedere alla sostituzione senza alcun vincolo sulla durata dell'assenza del titolare.
Nella  scuola primaria per le assenze fino a 5 giorni, non si procede al conferimento della supplenza se è possibile utilizzare personale interno al plesso per le ore di contemporaneità non programmate dal collegio docenti per: "attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari." (cfr art. 26 c. 5 CCNL 2002-2005 comparto scuola). Naturalmente la chiamata del supplente sarà possibile sostituzione  se nel plesso non siano disponibili ore di contemporaneità non programmate ovvero non ve ne sia a sufficienza per garantire l'intero orario di servizio.  Per le assenze oltre i 5 giorni si procede regolarmente al conferimento di incarichi a tempo determinato.
    Nella scuola  secondaria in vigenza dell'art. 14 comma 12 dell'ex DPR 399/1988 e dell'art. 21 dell'ex OM 371/1994, il ricorso al personale supplente era possibile per assenza del titolare superiore a 10 giorni. Per un'assenza di durata inferiore si doveva far ricorso alla sostituzione con personale in servizio nella scuola laddove ve ne fosse la disponibilità.
La legge 448/2001(art. 22 c. 6) ha, successivamente, previsto quanto segue: " Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto".
Ne consegue che, allo stato attuale, per assenze del titolare superiore a 15 giorni, i dirigenti possono utilizzare personale a disposizione o che si è reso disponibile con orario in eccedenza sino a 24 ore settimanali.
   Per docenti a disposizione si intendono coloro che devono completare l'orario di cattedra, o che, per situazioni particolari, siano senza classe (viaggi, stage, ecc.) oppure siano rientrati dopo il 30 aprile a disposizione della scuola. 


Procedura informatica di presa visione della disponibilità degli aspiranti
   Ai sensi dell'art.7, comma 2 del Regolamento delle supplenze di cui al DM 131/2007,  le scuole debbono obbligatoriamente utilizzare la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende possibile la prospettazione della situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti e, conseguentemente, di procedere all'interpello e convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:
a) se totalmente inoccupati;
b) se parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d'orario di cui all'art. 4 del Regolamento;
c) anche se occupati, se ricorra la situazione di cui all'art. 8, comma 2, del Regolamento.

    Per l'affidabilità ed efficacia di tale procedura è condizione essenziale e tassativa che ciascuna scuola, nel giorno stesso della stipula del contratto con il supplente e della sua presa di servizio, comunichi immediatamente al sistema informativo i dati richiesti relativamente alla supplenza stessa, secondo le istruzioni che al riguardo sono fornite dalla guida operativa di supporto alla procedura in questione, al fine di assumere a sistema e di rendere fruibili per le altre scuole le situazioni aggiornate caratterizzanti la disponibilità o meno degli aspiranti a supplenza.
   L'utilizzazione di tale procedura da parte delle scuole preliminarmente ad ogni attività di interpello degli aspiranti è tassativa, ai fini di ogni possibile risparmio di attività superflue nei riguardi di aspiranti non in condizione di accettare la supplenza stessa per il periodo necessario.
    La visualizzazione della porzione di graduatoria consultata ai fini dell'attribuzione della supplenza deve essere oggetto di apposita stampa, effettuata nel medesimo giorno, che deve rimanere agli atti della scuola, inserita nel fascicolo relativo alla supplenza attribuita.


In riferimento alla normativa vigente è possibile fornire un quadro riepilogativo della varie situazioni che, in pratica, si possono verificare:

Aspiranti privi di rapporto di lavoro e che non siano gravati da sanzioni per rinunce o abbandoni del servizio Vanno sempre interpellati
Aspiranti in servizio per supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche ad orario completo, ovvero supplenti sino al termine delle lezioni Non vanno interpellati
Aspiranti in servizio per supplenze brevi con scadenza prima del termine delle lezioni, ai quali proporre, prima del 30 aprile,  una supplenza il cui termine di scadenza vada sino od oltre il termine delle lezioni in base al calendario scolastico.  Vanno interpellati in ogni caso
Aspiranti in servizio su spezzoni orario sino al termine delle lezioni od oltre Vanno interpellati per il completamento d'orario alle condizioni stabilite dall'art. 4 del DM 131/2007
Aspiranti in servizio su spezzoni orario con contratto che scade prima del termine delle lezioni Hanno la possibilità, entro il 29 aprile,  di lasciare lo spezzone per una supplenza che vada sino al termine delle lezioni od oltre, ovvero per la possibilità del completamento d'orario
Aspiranti in  servizio su posto curricolare su supplenza breve  Vanno convocati  per accettare supplenze solo su posti di sostegno in attesa dell'avente titolo
Aspiranti  in servizio su posti sino all'avente titolo Vanno convocati per accettare anche supplenze brevi a titolo definitivo di qualsiasi durata


Effettuazione delle convocazioni dei supplenti
   Le scuole  interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la  disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante l'utilizzo della piattaforma "Vivifacile" che prevede, per la convocazione multipla o singola dei supplenti, i seguenti passi:
a) messaggio sms via cellulare, finalizzato ad informare l'aspirante in merito alla convocazione, che rinvia al messaggio di cui alla lettera b);
b) messaggio di posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta.
Tale messaggio con avviso di ricezione è effettuato con la posta elettronica certificata (PEC) o in assenza di questa con la posta elettronica tradizionale istituzionale o privata (PEL).
   L'utilizzo della procedura "Vivifacile" è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza tenendo comunque conto che:
a) per le supplenze fino a 10 giorni nelle scuole dell'infanzia e primaria, le scuole medesime interpellano gli aspiranti nella fascia oraria di reperibilità che va dalle ore 7,30 alle ore 9,00.. Per questa tipologia di supplenze, peraltro, le scuole possono optare , se lo ritengono più opportuno, per il sistema di convocazione già in uso.
b) per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.
    La comunicazione relativa alla proposta di assunzione deve contenere:
• i dati essenziali relativi alla supplenza e cioè la data di inizio, la durata, l'orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
• il termine del giorno e l'ora in cui tassativamente deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;
• le indicazioni di tutti i tramiti idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti
• Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti tale comunicazione deve inoltre contenere:
• l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;
• la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che trascorse 24 ore da tale termine tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l'offerta e non siano risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione.
       In quest'ultimo caso, pertanto, sarà necessario attivare una precisa tempistica che sarà meglio chiarire con una esemplificazione.
Poniamo il caso che, in data 22 gennaio 2012, si renda libero un posto per supplenza di giorni 35 per una determinata classe di concorso.  La segreteria della scuola utilizza la procedura del Sistema informatico per inviare il messaggio elettronico di convocazione a diversi aspiranti nel quale deve comunicare:
a) il giorno in cui sarà assegnata la supplenza (ad esempio 25 gennaio 2012, ore 9,30), che corrisponde alla convocazione dei supplenti presso la scuola. Ne consegue che il messaggio da parte della scuola deve essere inviato non oltre le ore 9,30 del giorno 24 gennaio 2012.
b) La data di assunzione in servizio che deve essere fissata a distanza non inferiore  alle 24 ore successive alla data della convocazione quindi, nel nostro esempio, non prima delle ore 9.30 del giorno 26 gennaio 2012.
   Le persone convocate hanno la facoltà o di presentarsi personalmente alla convocazione nella data fissata dalla scuola (es. ore, 9.30 del giorno 25 gennaio 2012), ovvero inviare ovvero, con i mezzi esplicitati dalla scuola (e-mail, telefono, fax) la propria accettazione formale della proposta di assunzione che deve giungere a scuola entro lo stesso orario stabilito per la convocazione diretta a scuola..
   Il mancato invio di tale positivo riscontro da parte del supplente, costituisce in ogni caso formale rinuncia. Ne consegue che dopo 2 rinunce, non motivate, nello stesso anno scolastico in una stessa scuola, scatterà la sanzione del collocamento in coda alla graduatoria della sola scuola interessata e solo per quell'anno scolastico. Si consiglia, pertanto, agli interpellati, in caso di rinuncia, di fornire sempre una plausibile motivazione.
   Nel giorno fissato per la convocazione a scuola o per l'invio alternativo dell'accettazione della supplenza per posta, la scuola determina il destinatario della supplenza tra il miglior posizionato in graduatoria tra tutti  coloro che  hanno accettato la stessa tra quelli presenti e quelli che hanno accettato per posta. Se il soggetto destinatario della supplenza è un aspirante non presente alla convocazione la scuola procederà a fornire apposita comunicazione all'interessato che, come detto, in precedenza deve assumere servizio entro la data stabilita dalla scuola (nel nostro esempio ore 9,30 del giorno 26 gennaio 2012). Tale ultima data varrà per tutti gli altri aspiranti che hanno accettato la supplenza per posta, ma che non abbiano avuto alcuna comunicazione da parte della scuola, per considerarsi sciolti da qualsiasi obbligo di accettazione.
  Si ricorda che coloro che hanno accettato una supplenza e che poi non assumono servizio, senza giustificato motivo, incorrono nella sanzione di non poter più stipulare un contratto di lavoro per l'intero anno scolastico solo per la graduatoria interessata e per tutte le scuole scelte.
   Nei casi in cui per qualunque motivo l'utilizzazione della piattaforma "Vivifacile" possa risultare non praticabile le scuole provvederanno alle convocazioni utilizzando le metodologie già precedentemente indicate nell'articolo 11 del DM n. 56 del 28 maggio 2009 ma assicurando comunque che i contenuti della comunicazione corrispondano alle indicazioni fornite in precedenza.

Sanzioni
  L'art. 8 del D.M. 131/2007 stabilisce per le supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, stabilisce che:
• la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;
• la  mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
• l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
• Per le supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell'infanzia e primaria:
• la  mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dell'aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall'elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze; tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l'attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all'atto dell'interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d'orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione;
• la  mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
• l'abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

Considerato che la rinuncia ad una proposta di assunzione, nelle sue varie modalità, può derivare da comportamenti impliciti, si precisa quanto segue:
a) ai fini dell'applicazione delle sanzioni collegate alla rinuncia ad una proposta contrattuale proposta dal dirigente scolastico la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario (fax, telegramma, messaggio di posta elettronica, telefonata con risposta interlocutoria), equivale alla rinuncia esplicita;
b) ai fini dell'applicazione delle sanzioni collegate alla rinuncia ad una proposta contrattuale per le supplenze brevi sino a 10 giorni nelle scuole dell'infanzia e primarie, l'impossibilità di reperimento mediante il recapito di telefono cellulare o di telefono fisso durante la fascia oraria di reperibilità (7.30 - 9.00) equivale alla rinuncia esplicita.
Le sanzioni innanzi riferite si applicano esclusivamente agli aspiranti che, al momento della proposta di supplenza e per il periodo della supplenza stessa, risultino totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza. Non si applica, quindi, nessuna sanzioni in caso di rinuncia da parte di un supplente  in servizio su spezzone orario.   Le sanzioni  non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.
Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell'anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
  Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.

Utilizzo delle procedure Sidi  per la  convocazione dei supplenti
   Le scuole utilizzano le funzioni presenti sul Sidi per selezionare le graduatorie da utilizzare, per inviare gli interpelli e per registrare eventuali sanzioni. Il percorso è il seguente: "Reclutamento/convocazioni" e poi è necessario selezionare le convocazioni da graduatorie d'istituto, ovvero dagli elenchi del personale precario di cui al DM 82/2009.
  Le funzioni gestiscono le seguenti operazioni elementari:
• consultazione delle liste per le supplenze da graduatorie di istituto ovvero da elenchi prioritari;
• registrazione di una "Rinuncia" ad una proposta da parte di un candidato;
• registrazione di una "Mancata presa di servizio" su posto per cui era stata precedentemente accettata l'offerta di lavoro;
• registrazione di un "Abbandono" di posto per cui è stato già firmato un contratto da parte di un candidato;
• consultazione dello storico degli eventi di un candidato;
• annullamento dell'ultimo evento.
  Una volta prodotte le graduatorie, l'istituto preposto visualizza gli elenchi per istituto e graduatoria e decide di convocare un numero limitato di candidati (fino a 10), per offrire loro una proposta per una supplenza, inviando e_mail accompagnate da messaggio telefonico (sms). Tale proposta può essere accettata o rifiutata; e a sistema, tramite questa funzionalità, dovranno essere registrate tutte le proposte rifiutate.
   Si sottolinea invece che le accettazioni saranno automaticamente desunte dall'accesso al fascicolo del personale e pertanto le stesse dovranno essere comunicate nell'area SIDI dei contratti.
   Nella predisposizione dell'elenco derivante dallo scorrimento delle graduatorie di istituto, il processo tiene conto degli esiti derivanti dalle registrazioni effettuate al momento delle convocazioni ai fini delle supplenze a tempo determinato, da graduatorie di istituto o per le registrazioni di sanzioni derivanti da eventi relativi a nomine per supplenze annuali.
Nel dettaglio:
• la mancata presa di servizio o l'abbandono di un posto, già accettato, sia come nomina di supplenza annuale sia fino al termine delle attività didattiche, fa si che il candidato, per cui è stata registrata la sanzione, venga visualizzato in elenco, per l'insegnamento di interesse (mancata presa di servizio) o per tutte le graduatorie in cui risulta incluso (abbandono), in un colore che ne evidenzi lo stato di "sanzionato" - ROSSO.
• Per la liste relativa alle graduatorie d'istituto, la  seconda rinuncia di una nomina da graduatoria di istituto, effettuata nella stessa scuola e per lo stesso insegnamento per cui si sta facendo la convocazione di durata maggiore di 10 giorni, fa si che il candidato, che ha effettuato la rinuncia, venga visualizzato in elenco, per la graduatoria/tipo posto e nella scuola di rinuncia, in un colore che ne evidenzi lo stato di "rinunciatario per la seconda volta" - ROSSO; la riga viene visualizzata senza posizione in graduatoria e con legenda evidente  che indica che il candidato è stato collocato in coda al momento della registrazione della seconda rinuncia. L'assenza di provvedimenti (sanzioni per nomina in ruolo, nomine di supplenza annuali, nomine di supplenze fino al termine delle attività didattiche, sanzioni per supplenze a tempo determinato) fa si che il candidato che ha chiesto l'inclusione nelle graduatorie di istituto venga visualizzato in colore NERO;
• Per le graduatorie relative agli elenchi prioritari,  la rinuncia di una nomina, effettuata presso qualsiasi istituto in cui risulta iscritto nella graduatoria relativa al personale precario (fascia 0), fa si che il candidato, che ha effettuato la rinuncia, venga visualizzato in elenco, per qualsiasi profilo e in tutti gli istituti in cui risulta incluso, in un colore che ne evidenzi lo stato di sanzionato - ROSSO
• l'assenza di provvedimenti (nomina in ruolo, nomine di supplenza annuali, nomine di supplenze fino al termine delle attività didattiche, sanzioni e contratti a orario intero) o la registrazione di eventi che non prevedono effetti (quali la rinuncia senza effetto e l'abbandono senza effetti ....) fa si che il candidato che risulta incluso nelle graduatorie di istituto del personale precario venga visualizzato in colore NERO.

La funzione Sidi esegue le seguenti operazioni:
1) accede al server di posta elettronica, utilizzando la casella di posta elettronica della scuola (certificata ed istituzionale), ed invia dalla casella istituzionale un solo messaggio a tutti i candidati, indicandoli come destinatari nascosti, salvando in "SENT" il messaggio inviato, e dalla casella certificata un messaggio per ciascun candidato, attendendone il certificato di ricezione
2) richiama il sistema VIVIFACILE affinché prenda in carico i messaggi sms ed ussd per tutti quei candidati provvisti di un numero telefonico valido e li invii ai diversi terminali mobili.
Il  sistema potrebbe riscontrare dei problemi o nell'uso del server di posta elettronica o nella chiamata al sistema di VIVIFACILE. In entrambi i casi il SIDI è in grado di rilevare che c'è un problema e lo evidenzia nel riepilogo finale.
L'utente scuola può inviare su stampa (o salvare in formato pdf) il riepilogo dell'operazione eseguita, contenente i dati di filtro, la mail di convocazione e gli elenchi dei candidati contattati via mail con l'esito dell'invio.


Registrazione sanzione
  Se il candidato effettua una rinuncia, ovvero non ha preso servizio o ha abbandonato il posto di lavoro senza apparente giustificazione, la sanzione può essere registrata dall'utente, direttamente dalla pagina di "gestione eventi". In tale sezione vengono riproposti in intestazione i dati anagrafici e, se sono stati già registrati dalla scuola operante altri eventi validi (nè cancellati, nè giustificati), i dati dell'ultimo evento registrato nell'anno scolastico di convocazione, completo di "note" (eventualmente inserite anche da altra istituzione scolastica). Nel caso di candidato privo di evento registrato si va direttamente nella pagina di inserimento nell'anno scolastico di convocazione; in questo caso l'utente seleziona da tendina la tipologia "Rinuncia", sceglie da tendina il tipo di supplenza al quale sta rinunciando (obbligatorio) e digita una eventuale nota e conferma l'operazione.
   Nel caso invece venga proposto l'ultimo evento con i bottoni di Modifica, Inserimento e visualizzazione dello storico. Per inserire un nuovo evento l'utente seleziona il bottone , che consente l'accesso alla pagina di inserimento nuovo evento. Il sistema propone di nuovo la tendina delle descrizioni evento ed il bottone conferma, che consentono di registrare la sanzione: in caso di candidati privi di contratto, le sanzioni registrabili sono quelle di "Rinuncia" , "mancata presa di servizio", "Rinuncia senza effetto ( in caso di "Rinuncia al completamento") e abbandono senza effetto (nel caso di "abbandono ai sensi dell'art. 8 commi 2 e 3" ), queste due ultime sanzioni non producono effetti; in caso di candidati con servizio per orario intero, nella scuola operante, l'unica sanzione registrabile è quella di "abbandono". L'operatore della scuola  seleziona l'evento, inserisce l'eventuale nota ed il bottone conferma ed il sistema registra le informazioni inputate, riproponendo la pagina di gestione con le informazioni dell'evento appena registrato; il bottone indietro riporta alla pagina di scorrimento graduatorie, dove appare evidente, da subito, l'effetto della registrazione effettuata (come da normativa).

Rinuncia
  Una volta selezionato il bottone eventi in corrispondenza del candidato convocato, che ha ricevuto la chiamata, l'operatore seleziona da tendina l'evento di tipo "Rinuncia", sceglie da tendina il tipo di supplenza alla quale rinuncia (obbligatorio), imputa una eventuale descrizione nel campo dedicato alla "nota" e seleziona il bottone conferma.

Abbandono
Una volta selezionato il bottone eventi in corrispondenza del candidato convocato, e che ha un servizio per orario completo di cattedra, l'operatore seleziona da tendina l'evento di tipo "Abbandono", imputa una eventuale descrizione nel campo dedicato alla "nota" e seleziona il bottone conferma. Il  sistema registra le informazioni imputate, riproponendo la pagina di gestione con le informazioni dell'evento appena registrato.

Mancata presa di servizio
  Una volta selezionato il bottone eventi in corrispondenza del candidato convocato, che ha accettato la proposta ma non ha ancora firmato il contratto presso la scuola assegnata, l'operatore seleziona da tendina l'evento di tipo "mancata presa di servizio", imputa una eventuale descrizione nel campo dedicato alla "nota" e seleziona il bottone conferma.

Storico
La funzione "storico eventi" consente la consultazione di tutti gli eventi riguardanti un candidato selezionato, indipendentemente dal fatto che le registrazioni siano relative alle nomine in ruolo, alle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche o alle supplenze brevi e saltuarie, purchè siano stati registrati nell'anno scolastico di convocazione. Ogni evento, di qualsiasi tipo sia, se di accettazione o di sanzione, qualsiasi sia la provenienza (Ruolo o supplenze) viene registrato dal sistema in un storico che è consultabile dall'utente. Tramite questa funzione le scuole potranno visualizzare la situazione del candidato, completa di owner della registrazione (USP o scuola) e note.

Rapporti di lavoro per supplenze nelle scuole non statali e valutazione dei servizi
   Quanto innanzi riportato attiene alle procedure di reclutamento e di gestione del personale nelle scuole statali di ogni ordine e grado. Nelle scuole non statali (paritarie e non paritarie) i rapporti di lavoro e lo stato giuridico del personale sono regolati dalle disposizioni di natura prettamente privatistica e dalle disposizioni contenute nella contrattazione  nazionale tra i gestori delle scuole non statali e le organizzazioni sindacali di categoria.
  Per quanto riguarda i rapporti di lavoro a tempo determinato le istituzioni scolastiche non statali possono far ricorso a contratti di lavoro atipici che si discostano nei contenuti dal lavoro tipico di natura prettamente subordinato. In effetti si fa largo ricorso ai contratti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto, contratti d'opera.
     Nel corso del tempo il Miur è dovuto intervenire con proprie circolari per chiarire le modalità di valutazione dei servizi di insegnamento in riferimento in riferimento alle diverse tipologie di contratti di lavoro.  La  nota 19) alla lettera D) di cui alla tabella allegata al DM 53/2007, stabilisce che:
- i  servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curricolari rispetto all'ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente;
- i  servizi prestati con contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, riconducibili all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa, sono valutati, previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione.

Per poter quindi procedere alla valutazione del servizio di insegnamento nelle scuole non statali,  è  necessario che la scuola rilasci apposita certificazione dalla quale poter rilevare:
- la tipologia del rapporto di lavoro se di natura subordinata, ovvero di natura parasubordinata (contratti di collaborazione o a progetto), ovvero se trattasi di contratti d'opera;
- la classe di concorso alla quale si riconduce l'attività di insegnamento,
- la tipologia dell'istituto non statale (istituto tecnico industriale, commerciale, liceo, ecc.) con l'indicazione della sezione nella quale l'interessato ha insegnato perché alcuni insegnamenti corrispondono ad una determinata classe di concorso se impartiti in una sezione, ovvero a classe di concorso diversa se impartiti in diversa sezione del corso di studi, ovviamente in armonia con le corrispondenza tra classi di concorso e insegnamenti stabilita dal DM 39/98, e dai progetti di sperimentazione (brocca, Igea, mercurius, Abacus ecc.) per i quali vi potrebbe essere una corrispondenza diversa da quella indicata nel citato DM 39/98;
- la data  di inizio e di fine del rapporto di lavoro dalla quale evincere la continuità della prestazione lavorativa;
- l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi  in riferimento alla specifica prestazione lavorativa, laddove previsti, e la citazione dell'Ente al quale gli stessi sono stati versati.

  Questo servizio è tratto dal  manuale "IL VADEMECUM DEL PERSONALE SUPPLENTE"   disponibile in formato e-book e che costituisce  una guida completa per quanti aspirano alle supplenze di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado e per le segreterie scolastiche. La guida riporta, in una sintesi organica semplice e completa, le varie procedure di reclutamento, dalle graduatorie ad esaurimento, alle graduatorie d'istituto, alle procedure di interpelli con la descrizione delle funzioni del sistema informatico. Sono inoltre riportate le varie tipologie di contratti di lavoro, i principali istituti delle assenze del personale supplente ed i titoli di studio validi per l'insegnamento delle scuole secondarie, con l'indicazione dei piani di studio e dei crediti formativi.
 
Oltre 140  pagine al prezzo di euro 10,00
Chiunque volesse richiederlo può inviare una e-mail al seguente indirizzo: raffaele.manzoni@libero.it 
  Il manuale è diviso in nove moduli comprendenti gli argomenti che , in sintesi, si espongono.
  MODULO 1) DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DI DIRITTO E DI FATTO DEL PERSONALE DOCENTE -
Argomenti :
Determinazione degli organici di diritto e di fatto del personale docente
Copertura dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto con personale di ruolo
Copertura dei posti disponibili in organico di diritto e di fatto con personale di ruolo
Copertura dei posti disponibili in organico di diritto e di fatto con personale supplente
MODULO 2) - COMPILAZIONE DELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E D'ISTITUTO
Argomenti
A) - COMPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE D'ISTITUTO
• Normativa di riferimento per la compilazione delle graduatorie d'istituto per il triennio 2011/2014 .
• Competenza nella gestione delle domande
• Divisione in fasce delle graduatorie d'istituto
  B): VALUTAZIONE DEI TITOLI NELLE GRADUATORIE DI II FASCIA (aspiranti in possesso di abilitazione all'insegnamento)
Titoli abilitanti che consentono l'inserimento nelle graduatorie di II fascia d'istituto
• normativa di riferimento
• valutazione dell'abilitazione come titolo di accesso
• punteggio aggiuntivo per l'abilitazione
• iscrizione in graduatoria dei cittadini appartenenti ai Paesi della Comunità Europea
• graduatorie per lo strumento musicale
• punteggio per la valutazione di altri titoli culturali
• Diplomi di perfezionamento che, essendo stati dichiarati equipollenti ai dottorati di ricerca, vanno valutati con l'attribuzione di punti 12
• Chiarimenti del Ministero sulla valutazione dei titoli culturali
• Chiarimenti del Ministero sulla valutazione dei corsi di perfezionamento e di specializzazione
  VALUTAZIONE DEI SERVIZI DI INSEGNAMENTO NELLE GRADUATORIE DI II FASCIA
• Modalità attribuzione punteggio per i servizi di insegnamento
• Calcolo del punteggio per il servizio
• Limiti alla valutazione dei servizi - Servi non specifici- Servizi contemporanei
• Valutazione servizio militare
• Servizi durante la frequenza di corsi abilitanti o di studio
• Servizi su posti di sostegno
• Aree disciplinari del sostegno per la scuola secondaria
• Servizi di insegnamento all'estero
• Servizio nelle scuole militari
• Raddoppio del punteggio di servizio
• Servizio effettivo
• Insegnamento con contratto d'opera o di collaborazione coordinata e continuativa
• Servizio nelle scuole speciali
• Insegnamento della religione cattolica
• Servizio di strumento musicale
• Servizio prestato nelle scuole dell'infanzia della provincia di Trento
 
B)  VALUTAZIONE DEI TITOLI NELLE GRADUATORIE DI III FASCIA (aspiranti non abilitati ma in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa)
• Normativa di riferimento
• Punteggio titolo di studio  
• Attribuzione del punteggio minimo
• Valutazione del titolo di accesso nei casi in cui è previsto il possesso di due titoli congiunti
• Attribuzione del punteggio al titolo di accesso nei casi in cui è previsto il possesso di titoli professionali
• Titoli necessari per accedere all'insegnamento di conversazione in lingua straniera (tabella C)
 
VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI graduatorie di III fascia(lettera B tabella di valutazione)
• Attribuzione di punteggio aggiuntivo ad atri titoli di studio, abilitazioni e idoneità non specifici
VALUTAZIONE ALTRI TITOLI CULTURALI graduatorie di III fascia (lettera C tabella valutazione titoli)

VALUTAZIONE DEI SERVIZI DI INSEGNAMENTO graduatorie di III fascia (lettera D tabella valutazione titoli)
• Servizio specifico, non specifico, in altre attività di insegnamento
• Servizio valutabile nelle scuole non statali
• Servizio all'estero
• Servizio di insegnamento nelle scuole militari
• Contratti di lavoro atipici
• Valutazione intero anno scolastico
• Calcolo a mesi del punteggio del servizio
• Attribuzione del punteggio massimo attribuibile per un anno scolastico
• Servizio in commissioni di esami
• Servizio militare
• Servizio su posti di sostegno:
• Servizi come istitutori
• Servizi contemporanei:
• Servizi di insegnamento in classi di concorso del precedente ordinamento
• Servizi insegnamento senza il possesso del titolo di studio
• Attribuzione del punteggio massimo per ogni anno scolastico
 
VALUTAZIONE DEI TITOLI ARTISTICI graduatorie di III fascia (lettera E tabella valutazione dei titoli)
• Attività concertistiche valutabili
• Attribuzione dei punteggi
ATTRIBUZIONE DELLA PRECEDENZA "Q"

  
 
MODULO 3) - CONTRATTI DI LAVORO E PROCEDURE DI CONVOCAZIONE DEI SUPPLENTI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI
DI COMPETENZA DEGLI UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI (UST)

Argomenti: riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni
•  Decentramento amministrativo
•  Semplificazione amministrativa
•  La contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico
•  Il contratto di lavoro del personale docente a tempo determinato
•  Modalità di copertura dei vari posti disponibili
•   Copertura posti per supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche da parte degli USP e delle scuole polo
•    Convocazioni dei supplenti - accettazione supplenza - rinunce, mancata assunzione in servizio, abbandono del servizio, sanzioni
•      Copertura spezzoni orario sino a 6 ore
•       Completamento dell'orario di servizio
•       Contratti di lavoro in part time
• •        Copertura posti per supplenze nei licei musicali e coreutici
• •        Priorità nella scelta della sede
• •        Supplenze su posti di lingua inglese nella scuola primaria
• •        Conferimento supplenze annuali al personale ATA
• •        Riserve nelle assunzioni previste dalla legge 68/99
• •        Idoneità all'impiego
• •        Domanda di messa a disposizione
 
MODULO 4 - CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELLE GRADUATORIE D'ISTITUTO
Contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico
Individuazione dell'avente titolo al rapporto di lavoro a tempo dterminato
Supplenze di competenza dei dirigenti scolastici
Graduatorie d'istituto da utilizzare per le supplenze
Supplenze temporanee in sostituzione titolari assenti
Modalità di convocazione dei supplenti
Sanzioni per rinunce o abbandono servizio
Utilizzo procedure informatiche per gli interpelli dei supplenti
  
MODULO 5 GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE SUPPLENTE
Argomenti:
• Supplenze annuali, supplenze sino al termine delle attività didattiche, supplenze brevi
• Cumulo di più rapporti di lavoro - incompatibilità - completamento d'orario
• Rescissione anticipata del rapporto di lavoro
• Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile e partecipazione agli esami
• Proroga e conferma dei contratti di lavoro
• Pagamento del sabato e della domenica al personale supplente
• Rinuncia alla stipula di un contratto
• Sanzioni per aspiranti inclusi negli elenchi per supplenze sino a 10 giorni
• Accettazione di supplenze da parte del personale di ruolo
• Dottorato di ricerca
• Borse post-dottorato ed assegnisti
• Attivazione nuovi insegnamenti
• Copertura degli spezzoni di orario sino a 6 ore
• Pagamento delle ore eccedenti in classi collaterali
• Surroghe per mandato amministrativo
• Supplenze di cattedre orario in scuole diverse
• Supplenze su posti di lingua nella scuola primaria
• Supplenze in caso di esaurimento delle graduatorie d'istituto
   
MODULO 6 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTARTTI DI LAVORO
Tentativo di conciliazione
Arbitrato
Ricorso ex art. 700
  
MODULO 7 - ASSENZE DEL PERSONALE SUPPLENTE
  Assenze per malattia per le varie categorie di supplenti - Validità servizio
Congedo di maternità e paternità; vari esempi per il congedo da parte del personale supplente
Congedo parentale
Adozione e affidamento
Congedi per malattia del figlio
Riduzione di orario per allattamento
  
MODULO - 8 TIROCINI FORMATIVI ABILITANTI
Percorsi formativi
Requisiti di accesso
Prove selettive
Titoli valutabili
 
MODULO N. 9 - TITOLI DI STUDIO PER ACCEDERE ALL'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA
Classi di concorso della scuola secondaria
Diplomi di accademia belle arti
Diplomi di conservatorio di musica
Diplomi di istruzione secondaria
Lauree quadriennali di cui alla legge 341/90 con relativi piani di studio e condizioni di validità
Lauree specialistiche e magistrali previste dal nuovo ordinamento universitario con CFU
Corrispondenza tra lauree specialistiche e magistrali
Indicazione dei settori scientifico disciplinari

Servizio curato dal prof. Raffaele Manzoni 
Studio di consulenza ed assistenza al personale della scuola In Via Roberto Falvo 20 80127 Napoli Telefono 0815702736 cell. 3392749936 Sito internet: www.raffaelemanzoni.com e-mail: raffaele.manzoni@libero.it


(23/09/2012 - Prof. Raffaele Manzoni)





Rispondi

Da: goya20/10/2012 22:16:42
era da cancellare la parte del libro da comprare...scusate...
Rispondi

Da: goya20/10/2012 22:22:26
era da cancellare la parte del libro da comprare...scusate...
Rispondi

Da: PARADISA21/10/2012 11:20:06
X GOYA
Grazie del tuo fattivo aiuto
X ####
Puoi gentilmente andare a scrivere le cose "ESTREMAMENTE GIUSTE"  in un altro forum e lasciarci almeno questo per discutere delle nostre problematiche? hai l'imbarazzo della scelta puoi scegliere un argomento a caso e vedrai che anche lì ci infamano a più non posso!
P.S: Ci conosci? sai la nostra età, sai i nostri titoli di studio? Sì? complimenti!
Rispondi

Da: ###21/10/2012 12:03:22
non è questione di titolo di studio, ma chi cerca di DISTORCERE le leggi a proprio favore è quello che è, laureato o NO....
Rispondi

Da: ###21/10/2012 12:09:58
.....
.....
1) Fino a quando non saranno concluse le procedure relative all'applicazione dell'art. 14,
comma 13, D.L. 95/2012 (passaggio dei docenti inidonei nei ruoli ATA), il personale
ATA che usufruisce dell'aspettativa ai sensi dell'art. 59 del CCNL 2007, non può essere
né confermato secondo quanto contenuto nella su citata nota dell'Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia, né individuato dalle graduatorie d'istituto per una
supplenza fino alla nomina dell'avente diritto (art. 40, comma 9, legge 449/97) sui
profili di assistente amministrativo e di assistente tecnico.
.....
.....
http://www.cgil.lecco.it/wp-content/uploads/2012/08/nota.pdf


USR Lombardia
...................
...............
Si coglie l'occasione per precisare che non avrà titolo alla conferma il personale con contratto a tempo indeterminato che, sulla base di quanto previsto dall'art. 59 CCNL 29 novembre 2007, abbia accettato nell'anno scolastico 2011/2012 una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche in qualità di assistente amministrativo o tecnico.

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo11100_12/
Rispondi

Da: goya21/10/2012 14:03:20
X PARADISA...

non capisco...anch'io sono un art. 59 e quello che ha scritto questo studio di consulenza legale scolastica viene a ns favore.. DA.....

Per quanto attiene i posti da coprire sino all'individuazione dell'avente titolo (precedente  punto 4) è possibile ritenere, ad avviso dello scrivente, che vadano utilizzate, in via prioritaria,  le normali graduatorie d'istituto valide per il triennio 2011/2014 anche in riferimento alla nota del Miur prot. n. 18543 del 13.11.2008.
   La citata nota anche se emanata  in riferimento alla possibilità da parte del personale Ata e docente di ruolo di poter chiederne l'assegnazione per supplenza per gli effetti di quanto stabilito dagli artt. 59 e 36  del CCNL2007  che prevede tale possibilità solo per posti disponibili per l'intero anno, fornisce chiarimenti  fondanti in relazione alla natura giuridica di quei posti disponibili per l'intero anno scolastico (supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche).
Tali disponibilità, come stabilito dall'ex art. 40 della legge 449/97, in attesa della loro copertura con personale incluso nelle corrispondenti  graduatorie provinciali, ovvero in base alle graduatorie definitive d'istituto,   possono essere coperte  con contratti di lavoro sino all'avente titolo.
   Sotto il profilo della coerenza al requisito della durata non inferiore ad un anno prevista dai citati articoli del CCNL, il Miur, nella citata nota, ha ritenuto  che i contratti di lavoro possano considerarsi ammissibili a quelli di durata per l'intero anno, retribuiti dal Mef,  dal momento che, in situazione di ordinaria gestione  i dirigenti scolastici avrebbero provveduto all'assegnazione di supplenze fino al termine delle attività didattiche, quindi della durata di un anno, con conseguente possibilità del personale ATA di ruolo di accettare tali nomine.
   Ne consegue che è possibile ritenere, ad avviso dello scrivente, per relationem, che per la copertura dei posti disponibili per l'intero anno, sia possibile far ricorso in via prioritari alle normali graduatorie d'istituto valide per il triennio 2011/2014.
    Allo scopo di fornire, poi, un'esposizione organica della materia, occorre anche precisare che, nella pratica, vengono stipulati anche contratti di lavoro sino all'avente titolo, per coprire delle supplenze brevi in sostituzione del personale titolare assente (ovvero posti che si rendono disponibili del tutto dopo il 31 dicembre). Tali disponibilità, in armonia con il discorso innanzi proposto all'attenzione dei lettori, afferiscono alla tipologia delle supplenze temporanee per la cui copertura, ai sensi del citato art. 1 comma 4 del DM 92/2011, è necessario far ricorso, in via prioritaria, agli elenchi salva precari definiti in base al citato DM 92/2011.
Rispondi

Da: PARADISA21/10/2012 16:14:07
per ##########
In quanto a distorcere le leggi non devi parlare con noi;in quanto dipendenti statali i nostri servizi e titoli sono stati controllati piu' volte; vai piuttosto a vedere gli a.a. precari che al momento del primo incarico, quando gli vengono verificati i titoli, spesso questi risultato falsati o inesistenti!! loro non distorcono le leggi e la legalità per il loro tornaconto! in quanto alla nota dell'USR della Lombardia che in ogni caso gìa conosciamo tutti, se vuoi il rilancio ti metto la nota dell'USR del Veneto, che decreta la possibilità per gli art.59 di ACCETTARE contratti fino a.d.:
  Venezia, 12 settembre 2012


                           
                                   
    AI DIRIGENTI degli UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI
DEL VENETO                
L O R O S E D I

   AI DIRIGENTI delle ISTITUZIONI SCOLASTICHE
di ogni ordine e grado -           
LORO SEDI

e, p.c.       AI RAPPRESENTANTI REGIONALI delle OO. SS. -
                                    L O R O S E D I
                       




Oggetto: A.s. 2012/13- Profilo di Collaboratore scolastico.
           Accettazione nomine nel profilo superiore ai sensi art. 59 CCNL 29.11.2007.
       
       
        Sono  pervenute numerose segnalazioni relative a problemi conseguenti l'applicazione  della nota di questo ufficio prot. 12468/C7 del 6.9.2012, relativa all'oggetto.

        Nel merito, al fine di venire incontro alle esigenze rappresentate dai Dirigenti Scolastici,  si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni.

Come noto, l'art.14 - comma 13 - della Legge n.135 del 7 agosto 2012 (spending review), prevede il transito nei ruoli ATA del personale docente inidoneo per motivi di salute.

Considerato che non sono ancora stati emanati i decreti attuativi del citato art. 14, con i quali saranno stabilite le modalità di passaggio del predetto personale docente inidoneo, si ritiene che sui posti di assistente amministrativo e tecnico disponibili "fino all'avente titolo" possano essere nominati anche collaboratori scolastici di ruolo che intendono avvalersi dell'art. 59 del CCNL 29.11.2007.


   
                            IL VICE DIRETTORE GENERALE
                                 F.to   Gianna Marisa Miola

Rispondi

Da: nesema 21/10/2012 20:42:40
l'USR veneto ha sbagliato, mentre è corretta la nota lombarda (ed il comportamento di altri USR/ATP...

rispettando la normativa attuale, l'art. 59 CCNL scuola parla di supplenze annuali (poi allargate al 30/06) che riguardano SOLO nomine su sono posti vacanti...... una supplenza FINO avente diritto è una su cui già c'è chi occupa il posto ma per motivi diversi NON può prenderne possesso o è in attesa di nomina.... indi è una supplenza temporanea...
Rispondi

Da: Machica6921/10/2012 21:51:34
per xxx

Se hai bisogno di lavorare puoi sempre fare il collaboratore al mio posto visto che io lo faccio dal 1998 (ruolo) e siccome all'epoca  avevo bisogno di lavorare non ho rifiutato un ruolo.
In fine dei conti ci sono anche tanti collaboratori  laureati!
La laurea non dà l'intelligenza, perchè altrimenti non potresti parlare così!
Ci sono anche tanti collaboratori laureati e diplomati, non hanno diritto secondo te alla progressione di carriera?
Rispondi

Da: ###21/10/2012 22:00:16
certo.... ma non hai fatto la mobilità prof. ATA??

non sei rientrata nel contingente??

brava..

ALTRI CS sicuramente meritano
Rispondi

Da: PARADISA21/10/2012 22:03:21
X NESEMA
Ci sono stati in questi ultimi anni diverse note che hanno dato la possibilità agli art.59 di accettare fino a.d, non è che ci alziamo la mattina con l'idea bislacca di voler avere a tutti  costi le  nomine fino a.d.
Un esempio è riportato quei sotto
Firenze, 09/12/2011
Ai Dirigenti Scolastici di Firenze e Provincia
e, p.c. Alle OOSS provinciali del Comparto Scuola
OGGETTO: Personale A.T.A. - Assunzioni tempo indeterminato e determinato. Operazioni successive.
Si trasmette in allegato l'elenco degli iscritti nelle graduatorie provinciali che hanno accettato
l'assunzione a tempo indeterminato od a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività
didattiche per l'anno scolastico 2011/12.
Per le successive operazioni di competenza dei Dirigenti Scolastici per i posti vacanti o disponibili
eventualmente residuati si specifica quanto segue:
- Per i profili professionali di Infermiere, Cuoco, Guardarobiere e Addetto alle aziende agrarie le
graduatorie provinciali sono inesistenti o interamente utilizzate, pertanto le SS. LL potranno
procedere alla assunzione di personale supplente con contratto fino al termine delle attività
didattiche da personale iscritto nelle graduatorie di istituto di prima o seconda fascia e con contratto
"fino all'avente diritto" (nota Ministeriale 7787 del 28 settembre 2011) da personale iscritto nella
graduatoria di terza fascia;
- Per i profili di Assistente amministrativo, Assistente tecnico, in attesa di disposizioni da parte del
M.I.U.R. circa le assunzioni dei vincitori delle procedure di mobilità professionale, nonché alle
procedure di cui All'articolo 19, comma 12, legge 15 luglio 2011, n. 111 (personale docente
inidoneo per motivi di salute all'insegnamento - inquadramento nei profili professionali di assistente
amministrativo e di assistente tecnico - personale ATA ) le SS.LL. procederanno alla stipula di
contratti di lavoro a tempo determinato fino alla individuazione dell'avente diritto utilizzando,
nell'ordine, gli elenchi di cui al Decreto Ministeriale n° 92 del 12 ottobre 2011( salvaprecari), le
graduatorie di istituto di prima, seconda o terza fascia.
- Si precisa che, nelle more della formulazione delle graduatorie di cui al DM 104 del 2011 (terza
fascia), le proposte di contratto con la dicitura "Fino all'avente diritto" potranno essere accettate
anche dal personale di ruolo ai sensi dell'art. 59 del vigente CCNL.
-Per il profilo di collaboratore scolastico si comunica che le graduatorie di prima e di seconda fascia
non sono esaurite per cui per i posti residuali si procederà ad un'ulteriore convocazione.
 
-Si precisa infine che gli iscritti in graduatoria di prima fascia che non hanno accettato la proposta
di nomina a tempo indeterminato sono stati depennati dalla suddetta graduatoria provinciale per cui
devono essere depennati anche dalle relative graduatorie di istituto
Nello specifico :
- Assistente amministrativo fino alla posizione 132
- Collaboratore scolastico fino alla posizione 502
Firmato: IL DIRIGENTE
(Claudio Bacaloni)
Rispondi

Da: nesema 21/10/2012 22:10:51
non cambia il succo del discorso, sono note "forzate" spinte da qualcuno (immagino con qualche interesse nella situazione)

......
ART.59 -  CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO  1. Il personale ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di DURATA NON INFERIORE AD UN ANNO, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.  
2. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
...........
http://www.ata.madesi.it/files/CCNL.scuola.2006.2009.pdf

.... il CCNL parla chiaro, se poi vogliamo IGNORARLO perchè vi torna comodo allora il discorso è ben diverso.....
Rispondi

Da: PARADISA21/10/2012 22:28:31
Diciamo invece che il succo del discorso volete farlo girare solo come piace a voi! Non importa che tu riscriva gli articoli del CCNL gli conosco come te! e per tornare al succo della situazione le forzature ci vogliono e come se ci sono  persone con 43 punti in graduatoria provinciale permanente che non possono prendere l'incarico come a.a. Comunque se non ti piacciono le nostre argomentazioni o farneticazioni, come preferisci, puoi fare tranquillamente a meno di intervenire in questo forum e lasciarci vaneggiare.
Rispondi

Da: nesema 22/10/2012 08:14:18
......
ART.59 -  CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO  1. Il personale ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di DURATA NON INFERIORE AD UN ANNO, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. 
2. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
...........
http://www.ata.madesi.it/files/CCNL.scuola.2006.2009.pdf

rispettando la normativa attuale, l'art. 59 CCNL scuola parla di supplenze annuali (poi allargate al 30/06) che riguardano SOLO nomine su sono posti vacanti...... una supplenza FINO avente diritto è una su cui già c'è chi occupa il posto ma per motivi diversi NON può prenderne possesso o è in attesa di nomina.... indi è una supplenza temporanea...

ci sono persone in 1a fascia AA con 50/60 punti disoccupate ed anche questo è un fatto.... mi sembra che avete una visione a senso unico..... il vostro
Rispondi

Da: nesema 22/10/2012 08:26:15
ok paradisa, hai ragione.... meglio NON intervenire 

scusate
Rispondi

Da: goya22/10/2012 09:26:11
X nesema...
abbiamo opinioni diverse,  le note le abbiamo "spulciate" il problema è che non sono uniformi in tutte le regioni quindi già questo è un controsenso...poi ho letto altri tuoi interventi dici sempre che gli art. 59 hanno questa opportunità delle supplenze ecc ecc come vedi ....tutte queste opportunità non le abbiamo..
per quanto riguarda i tuoi interventi sono sempre ben accetti, anche perchè sono costruttivi e abbiamo così un confronto aperto che è la base di tutti i forum..
ciao
Rispondi

Da: paradisa22/10/2012 11:06:31
X goya
Non mi sembra un intervento costruttivo quando si scrive
"non cambia il succo del discorso, sono note "forzate" spinte da qualcuno (immagino con qualche interesse nella situazione) "  mentre sono d'accordo con te che pur "non offendo o infamando"  come "lavete ciò che meritate...  inoltre la "bassezza" con cui perseguite i PORCI comodi vostri vi distingue ...... ma d'altronde i LADRI in parlamento li votate voi ......."e persone senza conoscerle chiunque è logico che può intervenire

Rispondi

Da: goya22/10/2012 13:32:09
x TUTTI
smettiamola di discutere tra di noi...
Abbiamo un obiettivo riuscire a prendere una supplenza art. 59!!!!!!!!!
Fate vedere quella nota dell'avvocato Manzoni
Rispondi

Da: x paradisa22/10/2012 14:28:21
a prescindere ke intervenire sia costruttivo i no....tu sei semplicemente ....arrogante........ciò nn significa hai ragione!!!
Rispondi

Da: X paradisina e altre22/10/2012 15:51:29
non arrendetevi, andate avanti, se potete diffidate o ricorrete perché di passaggi non volontari di inidonei non vi sono precedenti, la cosa non è peraltro ancora ben definita, per cui o il ministero dice espressamente che non vi spetta con una nota ufficiale, ma se ciò è lasciato alla discrezionalità, all'interpretazione di ciascun usp penso ne ricorrano gli estremi.
Pensate che beffa, nominano i DS escludendo gli art.59 e l'avente diritto nell'a.s.12-13 non prende servizio!

In bocca al lupo!!!
Rispondi

Da: MARCYTRIS22/10/2012 16:53:43
domanda x nesema

Se tu riuscissi a prendere il ruolo prima come cs come è successo a me e poi avessi l'opportunità di fare diversi anni di art 59 per ottenere anche come AA il ruolo cosa penseresti della situazione in cui ci troviamo noi quest'anno?
Prima di giudicare pensiamoci!
Rispondi

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