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DOMANDE E RISPOSTE
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Da: Ely | 24/08/2011 19:15:43 |
davvero almeno ci alleniamo a ripetere insieme | |
Da: ver | 24/08/2011 19:16:08 |
parasubordinazione, | |
Da: Ely | 24/08/2011 19:16:15 |
contratto a progetto? | |
Da: Ely | 24/08/2011 19:17:08 |
ver ci leggiamo nel pensiero | |
Da: Mariangela61 | 24/08/2011 19:18:07 |
Raga mi fate venire l'ansia!!! ma allo stesso tempo mi rendete felice perchè mi rendo conto che saprei rispondere a tutto! Viva il compendio simone!! | |
Da: Ely | 24/08/2011 19:22:55 |
lla parasubordinazione individua quelle collaborazioni coordinate e continuate, prevalentemente con att propria senza vincolo di subordinazione...(sono i co.co.co). Il contr a progetto è stato inserito x evitare che si facessei ricorso alla parasub x evitare di stipulare contr di lav sub il contr a progetto è collaborazioni coordinate e continuate, prevalentemente con att propria senza vincolo di subordinazione diretta alla realizzazione di un progetto tecnico o programma lav, individuato dal committente ma gestito diretta mente dal lav. richiede forma scritta ab probationem ma la mancata indicazione del progetto o programma lav trasformano il rapp di lav in lav sub. non si può fare x: mini cococo cococo con PA professionisti sportivi assistenza x solito committente con meno di 240 ore (introdotto col collegato lav) professionisti iscritti all'albo la retrib e prop all'att svolta, no viscolo di esclusiva ma divieto di concorrenza, dir a essere riconosciuti inventore delle invenzioni fatte nell'es att e il contra scade con la realizzazione progetto | |
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Da: osaka1 | 24/08/2011 19:27:07 |
Oddio, è un po' stancante così ma... va bene, proseguiamo. La parasubordinazione è caratterizzata da un potere di controllo che viene riconosciuto al datore di lavoro in maniera assai più affievolita che nel caso del lavoro subordinato tipico, da una maggiore autonomia gestionale per ciò che riguarda l'orario di lavoro e la gestione delle risorse e dei mezzi da parte del prestatore di lavoro e comunque dal fatto che per il lavoro svolto deve essere corrisposto una retribuzione che non è parametrata al tempo impiegato ma al risultato che si intende conseguire. La legge Biagi ha previsto che la tipologia contrattuae co.co.co. venisse sostituita dalla tipologia contrattuale co.co.pro. (il co.co.co. può essere attualmente utilizzato solo dalla P.A. non anche da privati) che prevede l'assegnazione al lavoratore di un progetto specifico da portare a termine in un dato tempo lasciando allo stesso ampia autonomia gestionale dovendosi semplicemente coordinare con il datore di lavoro. Il contratto a progetto deve risultare da atto scritto (forma scritta richiesta "ad substantiam") che riporti specificamente il progetto che deve realizzarsi. Il lavoratore a progetto, in caso di malattia, infortunio o gravidanza, avrà diritto alla proroga del termine per completare il progetto non potendo percepire però alcuna forma retributiva neppure sostitutiva dal datore. Non ha diritto al TFR. Altra forma particolare di contratto di lavoro autonomo parasubordinato è il contratto di agenzia con il quale un soggetto (agente) si obbliga nei confronti di un altro soggetto (preponente) per procurare a quest'ultimo clienti interessati a concludere contratti con lui in una data zona. L'agente non ha potere di firma (agendo solo per conto ma non in nome del preponente) altrimenti sarebbe un agente di commercio, e per la sua attività verrà pagato con una provvigione (calacolata percentualmente sulla base del volume di affari che avrà fatto conlcudere al preponente). Wow che fatica immane sul serio! | |
Da: Ely | 24/08/2011 19:28:26 |
così ci alleniamo ragazzi xò | |
Da: ver | 24/08/2011 19:29:19 |
oky, li unisco la parasubordinazione, è una figura che è a cavallo tra il lavoro subordinato ed il lavoro autonomo, caratterizzata dall'esercizio della prestazione oggetto del contratto in autonomia e dunque non sotto la direzione ed il controllo del datore di lavoro (committente). requisiti della parasubordinazione sono dunque, un'attività lavorativa che viene svolta con prestazioni prevalentemente proprie, e in collaborazione e continuità con il committente. con riguardo a quelle che erano le norme applicabili a tali contratti, definiti di co.co.co. all'inizio era solo una parte della disciplina propria del tipo rapporto si subordinazione ma con proseguire del tempo hanno trovato applicazione non solo le norme del rito del lavoro, ma anche quelle relative alle rinuncie e transazioni, sulla tutela previdenziale e l'assicurazione contro gli infortuni. con la legge 276/2003 a causa del dilagare dei finti co.co.co., è stato introdotto il contratto a progetto, caratterizzato appunto dall'esistenza di un progetto predeterminato che è l'oggetto del contratto. contratto che deve essere redatto in forma scritta, deve indicare: la durata del contratto che comunque viene a cessare al compimento del progetto, il progetto; l'organizzazione dell'impresa e il coordinamento con il lavoratore, il corrispettivo e le misure di sicurezza da adottare nello svolgimento dell'attività vi sono poi delle esclusioni in ordine all'applicazione del contratto a progetto, in quanto non può applicarsi per collaboarazioni occasionali svolte per un periodo di 30 giorni presso lo stesso datore di lavoro ed il cui reddito non sia superiore a 5000,00 (10000 perle imprese familiari), attività professionale intelletuale rapporti con la P.A. in ultimo, la retribuzione è proporzionata all'attività lavorativa in funzione del risultato concordato; il collaboaratore non ha vincolo di esclusiva, salvo accordo. ha l'obbligo di riservatezza e fedeltà. Il rapporto di lavoro può essere prorogato in caso di gravidanza. ho dimenticato qls? | |
Da: Ely | 24/08/2011 19:29:25 |
domanda secca posso prorogare il contr a tempo determinato? | |
Da: Ely | 24/08/2011 19:30:14 |
ragazzi ma che bravi che siete | |
Da: osaka1 | 24/08/2011 19:30:37 |
Mi, è vero... mi controllate solo se la forma scritta è richiesta ad substantiam anzichè ad probationem? Mi ero dimenticato di far menzione della possibilità di svolgere attività a progetto contemporaneamente per più committenti purché non in concorrenza. Brava Ely! | |
Da: osaka1 | 24/08/2011 19:31:32 |
Il contratto a tempo determinato può essere prorogato per una sola volta, con il consenso del lavoratore e purché non si eccedano i tre anni complessivi di durata. A domanda secca do risposta secca ;) | |
Da: Ely | 24/08/2011 19:31:45 |
si posso prorogarlo xò: max periodo 36 mesi compreso quello già lavorato x solite mansioni consenso lavoratore | |
Da: osaka1 | 24/08/2011 19:32:28 |
Grandi!!! :)) | |
Da: Ely | 24/08/2011 19:32:29 |
nel contr a progetto ab probationem | |
Da: Ely | 24/08/2011 19:33:20 |
altra domanda secca termini x impugnare licenziamento | |
Da: osaka1 | 24/08/2011 19:33:42 |
Grazie Ely. Adesso vado a cena. Ci si becca più tardi o magari domani. Grazie della compagnia e del bel lavoro fatto. Così mi sento un po' più tranquillo di quello che so. A presto, buona continuazione anche a te ver! | |
Da: osaka1 | 24/08/2011 19:35:22 |
60 gg. dalla comunicazione e successivi 270 per attivarsi giudizialmente con deposito del ricorso (in precedenza era un anno). | |
Da: Ely | 24/08/2011 19:35:42 |
60 gioni dalla comunicazione (il coll lav ha specificato che si intende dal momento effettivo della ricezione) ovvere 60 dalla comunicazione delle motivazioni se successive....con un qualsiasi atto dal quale si evince la volontà di impugnare poi ha 270 giorni x depositare ricorso o x chiedere di esperire tentativo di conciliazione se il tent non va a buon fine o l'altra parte non accetta deve depositare ric nei 60 giorni successivi | |
Da: ver | 24/08/2011 19:36:14 |
ely confermo. per osaka. il contratto co.co.pro può essere prorogato solo in caso di gravidanza per un periodo di 180 giorni. poi la forma scritta è prevista ad probationem no a ad substantiam. diventa infatti difficile dimostrare che trattavasi di co.co.pro. riguardo alla trasformazione la giurisprudenza e la dottrina, sono in disaccordo sulla trasformazione del contratto in subordinato e ciò anche se la stessa normativa lo prescrive. mi ricordo di aver letto anche di una circolare del ministero ma non so dove. | |
Da: Ely | 24/08/2011 19:36:31 |
buon appetito tra un pò vado anch'io ci becchiamo domani stessa ora...ciaooooo | |
Da: ver | 24/08/2011 19:37:30 |
siete velocissimi, ma come fate? | |
Da: Ely | 24/08/2011 19:38:40 |
mi sa x inerzia il cervello va da se | |
Da: ver | 24/08/2011 19:39:22 |
osaka buon appetito. ely, scusa io sono arrivata a metà libro, l'altra metà devo ancora ripeterla... comunque mi sembra che vada abbastanza bene come metodo? che dici. dammi la tua opinione sulle mie risposte....si crudele se serve | |
Da: Ely | 24/08/2011 19:39:25 |
io ver vado a preparare la cena se ti va bene ci becchiamo domani che ne dici? un'oretta di ripasso così nn è male direi | |
Da: Ely | 24/08/2011 19:40:34 |
a me sembra che la materia la sai bene anzi su alcune cose hai pure approfondito bene x me se vai avanti così vai benissimo | |
Da: ver | 24/08/2011 19:42:45 |
Direi che facendo così non è male. mi dovete scusare ma io sono un po' lenta quando scrivo. ci sentiamo domani sempre verso le 18.30. buon appetito. ciao | |
Da: Ely | 24/08/2011 19:43:27 |
ciao buon appetito a domaniiiii....ps un pò di meritato riposo ci vuole...ciao | |
Da: ver | 24/08/2011 19:44:21 |
Mariangela61 perchè non ti unisci a noi? | |
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