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Proroga graduatorie
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Da: AUTENTICO PROROGHE FOREVER17/06/2013 13:37:12
Abbiamo perso !! Butto la spugna ! hai vinto  Basta Progohe !!! ADDIO capretta !!!

Proroghe forever è deceduto per sempre !!!!!! facciamo una preghierina per lui !! grazie
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Da: poveri noi17/06/2013 13:59:01
Obbligo scorrimento graduatorie nella legge di stabilita' 2013


Meno concorsi, lar-go all'utilizzo del-le graduatorie. Il maxiemendamento alla leg-ge di stabilità per il quadri-ennio 2012-2015 obbliga le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del dlgs 165/2001 a re-clutare i dipendenti da as-sumere a tempo indetermi-nato (nel rispetto delle re-strizioni previste a vario ti-tolo dalla normativa vigen-te) in via principale e preva-lente chiamando i vincitori inseriti all'interno delle gra-duatorie vigenti. L'obbligo di non effettuare i concorsi e scorrere le graduatorie scatterà in particolare quan-do occorrerà assumere figu-re professionali previste dai bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime
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Da: x poveri noi17/06/2013 14:12:21
Che gioia che felicità
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Da: colpo17/06/2013 14:12:59
di scena!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Da: x poveri noi17/06/2013 14:17:48
SCACCO  AL RE
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Da: Mi spiace tantissimo per voi17/06/2013 14:47:01
Ma quell'emendamento non é mai stato approvato! L'ignoranza é una brutta bestia!!!
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Da: Su dai,17/06/2013 14:48:56
RITENTA, SARAI PIÙ FORTUNATO/a!
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Da: ti sbagli basta proroghe17/06/2013 14:54:11
ma non mi va di fare i vari copia e incolla mi scoccio ho altro da fare, comunque l'importante che le cose stanno così, ho chiesto anche al mio legale, amministrativista ,che mi ha già seguito con enorme successo  in altre cose, e mi ha dato conferma, quindi della tua opinione proprio non so che farmene. Ah guarda che non sono basta proroghe.
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Da: La tua legale17/06/2013 16:21:09
Mi sa che ti spilla tanti soldini! Il maxiemendamento non é mai passato!!! ;) lo sanno anche i muri!
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Da: poveri noi17/06/2013 16:23:41


   
Indire un nuovo concorso o attingere ad una graduatoria ancora efficace: i principi che deve osservare la P.A. per evitare lannullamento giurisdizionale del concorso
L'articolo 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ha aggiunto, all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 5-ter, in forza del quale "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali". L'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 216 del 9 dicembre 2011, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dispone che "L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2012, compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri". Da ultimo, l'art. 1, comma 388 della l. 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), ha ulteriormente prorogato, sino al 30 giugno 2013, il termine stabilito nel 2011. Pertanto, non sussistono dubbi in merito alla perdurante vigenza delle graduatorie sulle quali si fondano le pretese di parte ricorrente. Relativamente alle disposizioni introdotte con la legge finanziaria per il 2008, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza 28 luglio 2011, n. 14, ha posto in rilievo che siffatto intervento normativo «abbandona la struttura formale della disciplina di mera proroga, a carattere contingente, e si caratterizza per alcuni elementi di novità: - è definitivamente confermato che la vigenza delle graduatorie, ora determinata in tre anni, decorrenti dalla pubblicazione, è un istituto ordinario ("a regime") delle procedure di reclutamento del personale pubblico, disciplinato da una fonte di rango legislativo e non più dal solo regolamento generale dei concorsi (d.P.R. n. 487/1994); - l'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto generale dello "scorrimento" è riferito, indistintamente, a tutte le amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo. Fermi restando questi importanti profili innovativi, tuttavia, la disciplina, per la sua ratio e per la sua formulazione letterale, va estesa anche alle procedure concorsuali svolte in epoca precedente alla sua entrata in vigore» (punto 16 della motivazione). Il Consiglio di Stato, ha quindi analiticamente affrontato i rapporti tra la scelta di indire un nuovo concorso e quella di attingere ad una graduatoria ancora efficace, evidenziando quanto segue: «a) Va superata la tesi tradizionale, secondo cui la determinazione di indizione di un nuovo concorso non richiede alcuna motivazione. A maggiore ragione, è da respingersi la tesi "estrema", secondo cui si tratterebbe di una decisione insindacabile dal giudice amministrativo. b) Simmetricamente, però, non è condivisibile l'idea opposta, in forza della quale, la disciplina in materia di scorrimento assegnerebbe agli idonei un diritto soggettivo pieno all'assunzione, mediante lo scorrimento, che sorgerebbe per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico. Infatti, in tali circostanze l'amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla loro copertura, ma deve comunque assumere una decisione organizzativa, correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale. c) Ferma restando, quindi, la discrezionalità in ordine alla decisione sul "se" della copertura del posto vacante, l'amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso. d) Nel motivare l'opzione preferita, l'amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso» (punto 31 della motivazione). Ne consegue che «sul piano dell'ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico» (punto 50 della motivazione). Peraltro, nei successivi passaggi della motivazione, è stato posto in rilievo che «la riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta e incondizionata. Sono tuttora individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell'obbligo di motivazione. In tale contesto si situano, in primo luogo, le ipotesi in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico. In tali eventualità emerge il dovere primario dell'amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva, in assenza di particolari ragioni di opportunità per l'assunzione degli idonei collocati nelle preesistenti graduatorie» (punto 51 della motivazione). In aggiunta a tali casi vengono poi segnalate alcune ipotesi di fatto, in cui si manifesta l'opportunità, se non la necessità, di procedere all'indizione di un nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie ancora efficaci, con la conseguente attenuazione dell'obbligo di motivazione. In particolare, secondo la Plenaria, «può assumere rilievo l'esigenza preminente di determinare, attraverso le nuove procedure concorsuali, la stabilizzazione del personale precario, in attuazione delle apposite regole speciali in materia. Tale finalità, tuttavia, non esime l'amministrazione dall'obbligo di valutare, comparativamente, in ogni caso, anche le posizioni giuridiche e le aspettative dei soggetti collocati nella graduatoria come idonei. La normativa speciale in materia, infatti, non risulta formulata in modo da imporre la indiscriminata prevalenza delle procedure di stabilizzazione, ma lascia all'amministrazione un rilevante potere di valutazione discrezionale in ordine ai contrapposti interessi coinvolti» (punto 53 della motivazione). Inoltre «può acquistare rilievo l'intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione» (punto 54 della motivazione). Infine «deve attribuirsi risalto determinante anche all'esatto contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e alle eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria» (punto 55 della motivazione).
TAR Lazio, Roma, Sez. II, sentenza 20.2.2013, n. 1889
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Da: Tu parli di un nuovo concorso17/06/2013 16:32:16
Io parlo di MOBILITÀ
Rispondi

Da: poveri noi17/06/2013 16:34:31


L'articolo 15, comma 7, del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), prevede che "le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili".
Per gli enti locali, di analogo contenuto, è la disposizione dell'articolo 91, comma 4, del TUEL in forza del quale: "Le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo".
Infine, è intervenuto l'articolo 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008 - che ha aggiunto, all'articolo 35 del d.lgs. 165/2001, il comma 5-ter, secondo cui "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali".
Ne consegue che, fermo il potere dell'amministrazione di procedere o non procedere alla copertura dei posti, implicito nella locuzione "per l'eventuale copertura", l'unico limite allo scorrimento della graduatoria è che non si tratti di posti di nuova istituzione o trasformazione.

Ai suddetti principi generali va aggiunto che il legislatore ha la possibilità di prorogare la durata delle graduatorie, fissando una data diversa (come è avvenuto negli ultimi anni)16.
Infine, il comma 4-bis dell'articolo 14 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" - comma inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 - prevede, per il triennio 2012/2014, a favore delle amministrazioni pubbliche che non dispongano di proprie graduatorie in corso di validità, la possibilità di effettuare assunzioni utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate17. Detta assunzione avviene previo consenso del vincitore e l'eventuale rinuncia dell'interessato non determina decadenza del diritto all'assunzione.
Rispondi

Da: Poi questa é una sentenza del TAR17/06/2013 16:34:49
Io invece di CDS.

Hai cannato poveri noi, ritenta, sarai più fortunato/a!
Rispondi

Da: Tutti copia e incolla inutili17/06/2013 16:35:49
Ma non sai fare di meglio?!
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Da: Comunque vi farò sapere17/06/2013 16:37:24
A presto ;)
Rispondi

Da: Pensate anche al fatto17/06/2013 16:38:27
Che senza DPCM non si sarà nessuna proroga!!!
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Da: aspettando lo scorrimento17/06/2013 16:41:12
ragazzi invece di stare sempre a contobattere perche' qualcuno che ne sappia abbastanza non ci dia lumi su quali possibilita' ci sono affinche' vengano scorse le graduatorie ancora aperte,anche in virtu' della proroga del ministro D'Alia?Sono obbligate veramente a scorrere le graduatorie e non a pubblicare nuovi bandi le amministrazioni pubbliche?Vale anche per le forze di polizia?
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Da: La proroga è introvabile17/06/2013 16:44:06
È poi serve un DPCM e non un DM. La scelta infine é discrezionale e va motivata
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Da: aspettando lo scorrimento17/06/2013 16:49:36
x la proroga e' introvabile:le amministrazioni non hanno nessun obbligo a fra scorrere le graduatorie?Rimane a loro discrezione farlo?
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Da: Secondo gli ultimi orientamenti17/06/2013 16:58:19
Una volta assunti i vincitori, per coprire posti vacanti si fa prima la mobilità e poi si scorre la graduatoria. Se si decide di non scorrere la graduatoria e fare un nuovo concorso la scelta deve essere motivata
Rispondi

Da: aspettando lo scorrimento17/06/2013 17:00:14
x secondo gli ultimi orientamenti al gdf ha bandito un nuovo concorso con le stesse caratteristiche senza dare nessuna motivazione.
Rispondi

Da: Allora puoi fare ricorso17/06/2013 17:07:51
Se hai soldi e tempo da buttare!

Tu hai partecipato al nuovo concorso?
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Da: aspettando lo scorrimento17/06/2013 17:14:11
x allora puoi fare ricorso:non ho partecipato al nuovo concorso.Come potrei fare ricorso?Che possibilita' avrei di vincerlo?
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Da: Ma se le graduatorie sono prorogate17/06/2013 17:37:03
Come mai hanno fatto un nuovo concorso gdf?
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Da: aspettando lo scorrimento17/06/2013 17:53:43
x ma se le graduatorie sono prorogate:non saprei dirti.Comunque la gdf ha sempre fatto nuovo concorso e mai fatto scorrere le graduatorie.Vorrei sapere qualcosa di certo giurisprudenzialmente pure io.
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Da: Coby17/06/2013 19:42:45
Tratto dal "Fatto Quotidiano di oggi"
"Sei mesi di vita in più per le graduatorie dei concorsi pubblici. Lo prevede un emendamento al ddl stabilità, che sarà presentato dai relatori in commissione Bilancio al Senato, Paolo Tancredi e Giovanni Legnini. La proposta di modifica proroga l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni. La normativa attuale fissa il termine al 31 dicembre di quest'anno, la proroga sposta la validità delle graduatorie fino al 31 giugno del 2013. Il presidente del Consiglio, inoltre, potrà spostare ulteriormente la data di validità dei concorsi fino al 31 dicembre del 2013."
Quindi in base a quanto hanno discusso in commissione la proroga al 31 dicembre 2013 è già effettiva. Stanno invece discutendo su una proroga ulteriore..
Rispondi

Da: Coby17/06/2013 19:43:56
scusate errata corrige. Chiedo umilmente perdono
Rispondi

Da: Grazie Coby17/06/2013 19:47:06
Hai confermato che per l'ulteriore proroga al 31/12/2013 è necessario un DPCM e non un DM! Benissimo
Rispondi

Da: Fate attenzione17/06/2013 19:51:54
Nei siti fanno copia  e incolla l'uno dall'altro (un po' come fa Proroghe Forever). A volte lo fanno anche male (31 giugno???). Nella notizia riportata c'è scritto che le graduatorie "potranno" essere prorogate fino al 31 dicembre 2013 dal presidente del consiglio, cosa che per ora non mi sembra abbia ancora fatto.
Rispondi

Da: Si farà si farà17/06/2013 19:58:15
e tu resterai con un pugno di mosche
Rispondi

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