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Proroga graduatorie
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Da: Paolo Pit16/06/2013 17:40:55
Qualcuno ha un link al decreto d'alia che proroga le graduatorie fino a fine anno?
Rispondi

Da: Ma in realtà16/06/2013 17:41:19
Non è così, c'è solo una sentenza del consiglio di stato di luglio 2012, mentre una recente sentenza sempre del CDS rimanda la decisione al giudice ordinario. In ogni modo farò ricorso nel momento in cui l'ente presso cui sono in graduatoria per la mobilità procederà ad assumere dalla graduatoria scaduta il 30/06 e non prorogata con DPCM come previsto dal DDL stabilitá ma con un DM. Ne ho già parlato con il mio avvocato! Poi l'assumere personale già in servizio e come ha detto qualcuno sopra testato anche nella pratica, a differenza di personale testato solo teoricamente e 4 anni prima c'è. Questi neoassunti andranno sicuramente formati a differenza del personale già assunto che lavora da anni in quel profilo e ha sviluppato una certa professionalità!
Rispondi

Da: Per Paolo pit16/06/2013 17:43:20
Non si trova da nessuna parte, qualcuno poco sopra ha detto che ci possono impegare anche 2 mesi a pubblicarlo...
Rispondi

Da: Paolo Pit16/06/2013 17:46:41
Ma se le graduatorie scadono tra 15 giorni, non possono mica pubblicare il decreto tra due mesi........
Rispondi

Da: Ha ragione16/06/2013 17:46:50
http://www.sivempveneto.it/vedi-tutte/15133-ricorsi-in-tribunale-se-pa-non-utilizza-graduatorie-prima-alla-mobilita.html
Rispondi

Da: Paolo Senti PROROGHE FOREVER16/06/2013 17:47:38
Lui sa sempre tutto :D
Rispondi

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Da: PROROGHE FOREVER16/06/2013 17:59:15
ECCO:

L'ultrattivita' delle graduatorie concorsuali della Polizia di Stato

1. (La validità triennale delle graduatorie - ambito di applicazione).

A fini meramente chiarificatori, appare utile effettuare una breve ricognizione della normativa che nel tempo si è succeduta sul punto.

Il riferimento va, innanzitutto, all'art. 8 del d.P.R. 3/1957, il cui comma 3�° (introdotto dalla L. 305/1975) stabilisce che "nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa".

A seguito della successiva emanazione di altro e più specifico regolamento governativo, il riferimento passa poi all'art. 15, comma 7�° del d.P.R. 487/1994, ai sensi del quale "Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopraccitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili".

In virtù della gerarchia delle fonti del diritto (oltre che della ancor più ovvia regola della successione delle norme nel tempo), le predette previsioni - aventi natura meramente regolamentare - sono da intendersi ormai soppiantate dall'art. 35, comma 5-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (comma introdotto dalla L. 244/2007 - cd. legge finanziaria 2008), secondo cui "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione".

Oggi, dunque, la validità triennale delle graduatorie concorsuali risulta essere un principio positivizzato da una fonte di rango legislativo ed applicabile a tutte le amministrazioni, indistintamente e senza limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo.

Ma v'è di più.

Come recentemente chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. 28 luglio 2011, n. 14), l'art. 35, comma 5-ter non si applica solo alle procedure concorsuali bandite o concluse dopo la sua introduzione ad opera della finanziaria 2008, ma anche alle graduatorie ancora efficaci al momento della sua entrata in vigore (quindi, tutte le graduatorie ancora vigenti al 1�° gennaio 2008).

2. (L'applicabilità dell'art. 35, comma 5-ter anche al personale della Polizia di Stato).

Apparentemente, potrebbero sorgere dubbi circa la concreta applicabilità dell'art. 35, comma 5-ter D.Lgs. 165/2001 e dell'ivi prevista validità triennale delle graduatorie rispetto al cd. personale in regime di diritto pubblico (cui pure appartiene la Polizia di Stato).

Dubbi, in realtà, assolutamente non fondati.

Vero è, infatti, che l'art. 3 D.Lgs. 165/2001 esonera dal regime di privatizzazione determinate categorie di pubblico impiego, sancendo, in particolare, che "In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: (...) il personale militare e delle Forze di polizia di Stato...".

Ma è anche vero che la norma in esame non sottrae, di per sé, il personale della Polizia di Stato dall'applicabilità dell'intero corpo normativo del D.Lgs. 165/2001 e, per quanto qui più strettamente interessa, dall'applicabilità dell'art. 35, comma 5-ter.

L'art. 3 D.Lgs. 165/2001, infatti, senza introdurre alcuna separazione rigida e totale tra settore privatizzato e settore non privatizzato, si limita ad esimere dal regime del settore privatizzato solo le "fonti di disciplina" delle categorie escluse e non anche le restanti disposizioni che regolano altri aspetti del rapporto di lavoro (cfr. TURSI, "Categorie ed amministrazioni escluse dalla privatizzazione del rapporto di lavoro, in Carinci (a cura di) Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

In altri termini, poiché la norma riferisce, testualmente, di una "deroga all'art. 2, commi 2 e 3" e poiché il citato art. 2 riguarda solo le "fonti" (in particolare, codice civile e contrattazione collettiva ed individuale), l'esonero di cui qui si tratta non comporta alcuna esclusione tout court dai principi sanciti nelle restanti disposizioni del D.Lgs. 165/2001.

3. (La Finanziaria 2007 e la vigente definizione di "amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni" ).

Appurato che, anche per le graduatorie della Polizia di Stato, vige il principio della vigenza triennale, non resta che considerare le varie proroghe del loro termine di validità, così come susseguitesi nel corso degli ultimi anni.

Poiché l'ultrattività delle graduatorie è prevista ex lege con specifico riferimento alle "amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni" (cfr. art. 17, comma 19�° D.L. 78/2009 ed art. 1, comma 4�° D.L. 216/2011), va da sé che occorre, innanzitutto, chiarire cosa debba intendersi con siffatta locuzione.

Utile punto di partenza è sicuramente l'art. 1, comma 523�° della L. 296/2006 ("Finanziaria 2007"), norma che - come noto - sottoponeva, per l'anno 2008, a limitazioni nell'assunzione di personale a tempo indeterminato tutte le amministrazioni statali.

La rilevanza della richiamata norma è duplice.

Innanzitutto, va chiarito che essa resta a tutt'oggi vigente e che continua a rappresentare l'oggetto di costante richiamo da parte delle più recenti disposizioni.

Tutta la normativa sinora intervenuta (compreso il recentissimo "Milleproroghe 2012") ha, infatti, proseguito nel lasciare inalterate - recependole in modo integrale - le previsioni generali contenute nell'art. 1, comma 523�° L. 296/2006 (quindi: il quantum del limite assuntivo e le amministrazioni coinvolte) e si è semplicemente limitata a posticipare di anno in anno il termine ivi previsto (originariamente, il 31 dicembre 2007).

In secondo luogo (e si tratta, di certo, del dato più interessante ai fini del presente studio), essa ha il pregio di fugare ogni perplessità circa l'annoverabilità, fra le amministrazioni soggette a limitazioni assuntive, anche di quelle che l'art. 3 D.Lgs. 165/2001 chiama "Forze di polizia di Stato".

La disposizione in parola - che già ricomprende tra le amministrazioni dello Stato anche quelle "ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia" (cpv. 1) - precisa, infatti, in modo inequivocabile che "il limite di cui al presente comma si applica anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165" (cpv. 2).

4. (L'ultrattività delle graduatorie: dal Decreto Anticrisi al Milleproroghe 2012).

Chiarito dunque che, in virtù del "principio" (a tutt'oggi vigente) di cui all'art. 1, comma 523�°, cpv. 2 L. 296/2006, anche la Polizia di Stato rientra tra le amministrazioni soggette a limitazioni assuntive, l'attenzione va, a questo punto, all'ultrattività delle graduatorie disposta ex lege.

In precedenza, il punto di riferimento era l'art. 17, comma 19�° D.L. 78/2009 (cd. "Decreto Anticrisi", come convertito con modificazioni dalla L. 102/2009), che disponeva la proroga fino a tutto il 31 dicembre 2010 della "efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003".

La summenzionata norma - a carattere peraltro retroattivo (il differimento dei termini, infatti, era rivolto non soltanto alle graduatorie vigenti al 1�° luglio 2009, data di entrata in vigore della norma, bensì a tutte le graduatorie pubblicate dopo il 30 settembre 2003) - è divenuta poi oggetto di successive proroghe:

ï�� l'art. 1, comma 1�° D.L. 29 dicembre 2010 n. 225 (cd. decreto Milleprororghe 2011) e l'allegata tabella 1 hanno disposto una proroga fino a tutto il 31 marzo 2011 del termine già previsto dall'art. 17, comma 19�° D.L. 78/2009;

ï�� il d.P.C.M. 28 marzo 2011 - delegato a disporre eventuali proroghe ulteriori dallo stesso art. 1, comma 2�° D.L. 225/2010 - ha disposto una "proroga della proroga" ed ha fatto dunque slittare il termine fino al 31 dicembre 2011.

Attualmente, invece, l'ultrattività delle graduatorie è prevista dal recentissimo art. 1, comma 4�° D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 (cd. Milleproroghe 2012) che così dispone: "L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 31 dicembre 2005, è prorogata fino al 31 dicembre 2012".

5. (Conclusioni).

Alla luce di quanto esposto nei paragrafi precedenti e della normativa ivi richiamata, è quindi possibile pervenire alle seguenti affermazioni di sintesi:

1) normalmente, le graduatorie concorsuali (ivi incluse quelle relative all'assunzione di personale della Polizia di Stato) soggiacciono alla validità triennale di cui all'art. 35, comma 5-ter D.Lgs. 165/2001;

2) la Polizia di Stato rientra tra le "amministrazioni soggette a limitazioni dell'assunzione" in virtù dell'espressa menzione contenuta nell'art. 1, comma 523�°, cpv. 2 L. 296/2006;

3) per le suddette amministrazioni, è stata stabilita una ultrattività delle graduatorie da due distinte norme legislative (dell'art. 17, comma 19�° D.L. 78/2009 prima e dall'art. 1, comma 4�° D.L. 216/2011 poi).

Ciò chiarito, un'ulteriore brevissima valutazione.

Va dato atto che il "vecchio" D.L. 78/2009 ed il vigente D.L. 216/2011 prevedono un diverso termine finale (come ovvio) ed una parimenti diversa efficacia retroattiva rispetto alla regola della validità triennale (regola, come già anticipato, sussistente, ex art. 35, comma 5-ter D.Lgs. 165/2001, per tutte le graduatorie efficaci alla data del 1�° gennaio 2008).

Occorre dunque conclusivamente chiedersi in che modo valutare quelle graduatorie che, per motivi cronologici, potrebbero sembrare in limine.

La ripartizione da seguire è sostanzialmente la seguente:

- le graduatorie approvate dal 30 settembre 2003 al 31 dicembre 2005 ricadono sotto l'art. 17, comma 19�° D.L. 78/2009 e, pertanto, hanno potuto godere dell'ultrattività ivi prevista solo per le assunzioni di personale effettuate entro il 31 dicembre 2011;

- le graduatorie approvate dal 31 dicembre 2005 in poi passano, invece, sotto la disciplina di cui al più attuale art. 1, comma 4�° D.L. 216/2011 e, essendo a tutt'oggi rimaste pienamente efficaci, andranno tenute da conto per tutte le assunzione che l'amministrazione pubblica andrà compiendo dal 1�° gennaio 2012 fino a tutto il 31 dicembre 2012 (salvo eventuali future proroghe ulteriori).

Per quanto riguarda, infine, proprio le nuove assunzioni e l'utilizzo delle graduatorie efficaci ex art. 1, comma 4�° D.L. 216/2011, merita menzione la recentissima sentenza n. 14/2011, con cui il Consiglio di Stato - in Adunanza Plenaria ed avvalendosi del potere nomofilattico positivizzato ex D.Lgs. 104/2010 - è intervenuto sulla vexata quaestio concernente la necessità o meno, per un'amministrazione pubblica, di motivare la scelta di indire un nuovo concorso piuttosto che utilizzare una graduatoria ancora valida ed efficace ed ha definitivamente affermato che:

1) "va superata la tesi tradizionale, secondo cui la determinazione di indizione di un nuovo concorso non richiede alcuna motivazione";

2) "ferma restando la discrezionalità in ordine alla decisione sul "se" della copertura di posti vacanti, l'amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso";

3) "nel motivare l'opzione preferita (nuovo concorso o scorrimento graduatorie) l'amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso".

Insomma, per le assunzioni dal 1�° gennaio 2012, l'amministrazione dovrà comunque procedere prioritariamente all'utilizzo delle graduatorie approvate dal 31 dicembre 2005 in poi.
Rispondi

Da: Smetti di fare16/06/2013 18:01:59
Copia incolla inutile e usa il cervello! Lo vedi che riempi il topic con interventi lunghi ed inutili!
Rispondi

Da: PROROGHE FOREVER16/06/2013 18:06:30
BASTA  PROROGHE NON HAI NEANCHE IL CORAGGIO DI POSTARTI  E QUINDI  ROMPI CON ALTRI MILLE NICK ! SEI DAVVERO MESCHINA HA NON SAPER AFFRONTARE ALTRE OPINIONI E TI NASCONDI CON ALTRI NICK ! RICORDA SEI UNA PERDENTEEEEEEE FRUSTATA !! AHAHAH AHAHAHAHAHAH
Rispondi

Da: Davvero16/06/2013 18:14:03
Sei irritante!!! Sempre le solite offese, stiamo cercando di parlare in maniera civile e ci riesce sempre finché non arrivi tu!!!
Rispondi

Da: Hвыфор првооы16/06/2013 18:15:08
Роолыф проы пекцичшви пворыа, ролы афв PROROGHE FOREVER!
Rispondi

Da: Ancora?!16/06/2013 18:43:05
Ma quanti anni hai?! 7???
Rispondi

Da: Paolo Pit16/06/2013 18:54:45
E' sufficiente ignorarlo.
Nessun commento. Nessuna risposta.
Rispondi

Da: AUTENTICO PROROGHE FOREVER16/06/2013 18:58:19
Tè STAI A DIVERTI''''' FACENDO FINTE CHE SIA IO  !! BRAVO ! BRAVO !
Rispondi

Da: PROROGHE FOREVER16/06/2013 19:01:15
E ABBASTA!!!!!!!!!
Rispondi

Da: Bingo!!!16/06/2013 19:06:06
http://www.argano-pancali.it/wp-content/uploads/2013/01/AP_CS_p_2012_5217.pdf


"La preferenza affermata dalla Adunanza Plenaria per il ricorso allo scorrimento della graduatoria rispetto all'indizione di una nuova procedura concorsuale, si giustifica pienamente ma non può essere riferita al diverso caso in cui allo scorrimento della graduatoria sia preferito il ricorso alla procedura di mobilità di personale proveniente da altre amministrazioni , ciò atteso il fatto che la mobilità consente varie finalità quali l'acquisizione del personale già formato, l'immediata operatività delle scelte, l'assorbimento di eventuale personale eccedentario ed i risparmi di spesa conseguenti a tutte le ricordate situazioni.
Ne consegue il rigetto del ricorso."
Rispondi

Da: Bellissima notizia!!16/06/2013 19:35:10
È anche più recente di quella di luglio!!! Eddaje con il ricorso!!!!
Rispondi

Da: Cercasi PROROGHE FOREVER16/06/2013 20:19:32
Dove sei????
Rispondi

Da: AUTENTICO PROROGHE FOREVER16/06/2013 20:23:16
Abbiamo perso !! Butto la spugna ! hai vinto  Basta Progohe !!! ADDIO capretta !!!

Proroghe forever è deceduto per sempre !!!!!! facciamo una preghierina per lui !! grazie
Rispondi

Da: secondo.16/06/2013 20:32:50
Si pero' i vincitori hanno comunque la precedenza. Le sentenze parlano di scorrimento ! Cioe' assuemere oltre i vincitori.
Stasera sul TG1 hanno riportato un'inchiesta del fatto sull'esercito dei consulenti. Costo 1 miliardo e 400milioni. Pensate gente che potrebbe essere assunta.
Rispondi

Da: AUTENTICO PROROGHE FOREVER16/06/2013 20:36:57
SONO TORNATO PER DIRE GRAZIE PERCHè VEDO CHE C'è GENTE CHE MI APPREZZA E CAPISCE !! GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEEEE

FORZA IDONEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Rispondi

Da: Per secondo16/06/2013 20:39:16
Certo, quello che mi interessa è avere la precedenza sugli idonei
Rispondi

Da: secondo.16/06/2013 21:30:29
Ma si puo' fare un concorso denza prima attivare la mobilita'? 
Rispondi

Da: X basta proroghe16/06/2013 21:30:50
Il Consiglio di Stato si è espresso sulle modalità di reclutamento del personale da parte delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al rapporto tra mobilità e concorsi pubblici.
Per il reclutamento di personale, il Comune deve attingere, in via prioritaria, dalle graduatorie concorsuali già esistenti; esso non può indire procedure di mobilità volontaria per coprire i posti vacanti dopo l'espletamento del concorso. La mobilità esterna prevale solo rispetto a procedure di concorso non ancora avviate nel momento in cui si presenti la necessità di coprire i posti vacanti.

Così ha stabilito di recente il Consiglio di Stato [1], chiamato a pronunciarsi in tema di rapporti tra mobilità volontaria e scorrimento della graduatoria. I ricorrenti si erano collocati tra gli idonei nella graduatoria relativa a un concorso pubblico per istruttore di vigilanza (Categoria C), approvata nel dicembre 2008 (di durata triennale). Nonostante l'esistenza e la validità di tale graduatoria, nel febbraio 2011 l'Amministrazione Comunale aveva indetto un bando di mobilità volontaria per la copertura eventuale di posti vacanti di istruttore di vigilanza (Categoria C). I ricorrenti hanno ritenuto questo comportamento lesivo del loro interesse ad essere assunti.

Il Consiglio di Stato ha accolto le motivazioni dei ricorrenti. La legge [2], infatti, stabilisce che le amministrazioni, prima di esperire una procedura concorsuale per il reclutamento di personale, devono attivare le procedure di mobilità, dando, in questo modo, la priorità all'immissione in ruolo dei dipendenti che ricoprano la stessa qualifica, provenienti da altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.
Rispondi

Da: X basta proroghe16/06/2013 21:36:57
E quindi  ?
Rispondi

Da: secondo.16/06/2013 21:37:17
A quindi la mobilita' deve essere attivata prima di un concorso. Interessante
Rispondi

Da: X secondo16/06/2013 21:46:00
Non prima di aver attinto dalle graduatorie già esistenti però.
Rispondi

Da: secondo.16/06/2013 21:54:25
Si lo avevo capito.
Prima devono attingere etc...ma se non c'e' nulla da attngere perche' non ci ono graduatorie?
Rispondi

Da: X secondo16/06/2013 22:02:21
E allora fanno prima la mobilità e poi il concorso.
Rispondi

Da: secondo.16/06/2013 22:05:43
Ah grazie.
Rispondi

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