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Proroga graduatorie
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Da: curiosando16/06/2013 22:16:51
è il momento di comprendere ciò che può accadere per vincitori ed idonei. Vi prego rimaniamo negli ambiti della correttezza e del rispetto. Proroghe forever ha ragione. A mio avviso. Per la fine dell'anno magari cambiano alcune cose. Anche io inv carabinieri rtl sto cercando di capire. ad oggi non stanno bandendo un concorso per quel ramo e magari ci sarà presto una legge quella di Damiano a supportare i nostri sogni e speranze. Proroghe Forever che ne pensi circa la Proposta di legge Damiano C 635?
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Da: Mi dispiace per voi idonei16/06/2013 22:50:55
Ma la mobilità prevale sullo scorrimento della graduatoria! Lo afferma l'ultima sentenza del Consiglio di Stato, sez. I, parere del 7 novembre 2012, n. 5217 avente ad oggetto il rapporto tra scorrimento della graduatoria e mobilità volontaria e anche la funzione pubblica.

http://lavoropubblico.formez.it/content/performancepa-un-ciclo-webinar-modelli-e-strumenti-gestione-dei-processi-mobilita-nelle-ppaa

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Da: Mi dispiace per voi idonei16/06/2013 22:56:05
Ma la mobilità prevale sullo scorrimento della graduatoria! Lo afferma l'ultima sentenza del Consiglio di Stato, sez. I, parere del 7 novembre 2012, n. 5217 avente ad oggetto il rapporto tra scorrimento della graduatoria e mobilità volontaria e anche la funzione pubblica.

http://lavoropubblico.formez.it/content/performancepa-un-ciclo-webinar-modelli-e-strumenti-gestione-dei-processi-mobilita-nelle-ppaa

GUARDATEVI IL VIDEO, LA RUOTA GIRAAAAAA!!!!
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Da: curiosando16/06/2013 23:00:40
La decisione di scorrimento della graduatoria deve prevalere sulla mobilità esterna
  
di Antonio Guantario

agosto 2012

Il Consiglio di Stato con la fondamentale decisione adottata con sentenza della Sez. V, 31 luglio 2012, n. 4329 (Est. D. Durante), in totale riforma della sentenza del TAR per il Lazio, Roma Sez. II TER n. 06366/2011, ha enunciato alcuni principi fondamentali:
Il Consiglio di Stato ha ribadito con chiarezza il principio interpretativo che "la disposizione di cui al comma 2 bis dell'art. 30 del d. lgv. 30 marzo 2001, n. 165, inserito a seguito delle modifiche intervenute con il d.l. 31 gennaio 2005, n. 7 convertito dalla l. 31 marzo 2005, n. 43 e con la l. 28 novembre 2005, n. 246, prevede la prevalenza della mobilità esterna solamente rispetto a nuove procedure concorsuali" e non anche sull'assunzione mediante scorrimento di graduatoria di concorso valida ed efficace (già Cons. Stato, Sez. V,  26.10.2009, n. 6536 aveva affermato che l'art. 30 citato "tiene conto della fase procedimentale anteriore all' attivazione della procedura concorsuale vera e propria, mentre nel caso in esame il concorso era concluso e vi era una graduatoria disponibile").

Secondo il Consiglio di Stato "l'interpretazione estensiva della norma che fa prevalere la mobilità sullo scorrimento delle graduatorie, non trova giustificazione, quindi, né nella lettera della norma, né nella ratio ad essa sottesa, volta al contenimento della spesa pubblica ed alla razionalizzazione delle risorse umane ed economiche".

"Invero, lo scorrimento delle graduatorie trova causa proprio nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali, compresa la procedura di mobilità".
Diversamente opinando

"l'amministrazione comunale, invece di attingere, senza costi, dalla graduatoria ancora efficace, dovrebbe gravare il bilancio dei costi di una nuova selezione (l'art. 3, della determinazione dirigenziale impugnata prevede l'istituzione di una commissione esaminatrice costituita in conformità del Regolamento comunale di accesso all'impiego che deve esaminare i curricula e le domande di partecipazione alla selezione)".

"La mobilità esterna, come detto, non comporta alcun risparmio di spesa, attesa la maggior spesa per la nuova procedura, mentre sotto gli altri aspetti (migliore razionalità dell'organizzazione pubblica e della funzionalità dei suoi uffici), le due procedure di assunzione si equivalgono, attesa la garanzia di professionalità o già formate in ambito amministrativo per il personale in mobilità o accertata a mezzo regolare concorso per gli idonei".
Inoltre, una diversa interpretazione "si risolverebbe in una duplicazione di applicazione dell'istituto della mobilità, atteso che l'obbligo di legge, ovvero la preferenza per la mobilità già soddisfatto prima della decisione dell'amministrazione di bandire il concorso, dovrebbe applicarsi anche successivamente, per lo meno in luogo dell'utilizzo della graduatoria, il che non appare conforme alla legge che ha introdotto l'obbligo della mobilità esterna".
"In conclusione deve ritenersi che la modalità di assunzione per scorrimento della graduatoria di concorso già espletato è estranea alla fattispecie delineata dal comma 2 bis dell'art. 30".
"Sotto altro profilo, come evidenziato dall'Adunanza plenaria con la sentenza n. 14 del 2011, l'opzione di riconnettere una discrezionalità limitata all'amministrazione circa le modalità di assunzione, accordando tendenziale preferenza allo scorrimento, è maggiormente rispettosa dei principi di trasparenza ed imparzialità, trattandosi di assunzione che avviene allorché sono noti i soggetti in graduatoria e tale circostanza potrebbe indebitamente interferire sulla decisione di utilizzare o meno la graduatoria, sicché può ben ritenersi che sul piano dell'ordinamento positivo, si è realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria che costituisce ormai modalità di reclutamento prioritaria".
Quanto sopra rende giustizia a tutti coloro che, dichiarati idonei e collocati in una graduatoria di concorso vigente, si vedono sorpassare ingiustamente da soggetti assunti per mobilità esterna, e magari anche con il pesante dubbio che sulla decisione di utilizzare o meno la graduatoria di concorso abbia indebitamente interferito la conoscenza a priori da parte dell'Amministrazione dei nominativi collocati in graduatoria (in tal senso cfr. Cons. Stato, Ad. Plenaria,  sentenza n. 14 del 2011).
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Da: Mi dispiace per voi idonei16/06/2013 23:10:28
Ma questa sentenza é precedente e non condivisa dalla funzione pubblica!!!
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Da: E finalmente16/06/2013 23:16:53
Una buona notizia!!!
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Da: giustamente16/06/2013 23:19:56
la mobilità DEVE essere fatta e non di certo ogni 15 anni!!!
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Da: Grande bufala16/06/2013 23:36:47
Non esiste da nessuna parte una notizia del genere.
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Da: Ascolta16/06/2013 23:46:18
La registrazione del II webinar! Al link che ho messo sopra! Che gioia!!!!
Rispondi

Da: Ecco un riassunto16/06/2013 23:49:41
il 2° Webinar, svoltosi l'8 maggio u.s. ed avente come tema la "Copertura dei posti vacanti: scorrimento delle graduatorie e mobilità volontaria"
Il webinar affronta nel merito il rapporto tra concorso pubblico e mobilità ed il rapporto tra scorrimento delle graduatorie e mobilità. Il webinar intende fornire un supporto pratico alle amministrazioni nell'applicazione dell'istituto della mobilità volontaria, cercando di fornire un processo lineare di attuazione della normativa. All'interno del webinar verranno affrontati complessi aspetti della materia come il rispetto degli obblighi di pubblicità dei posti disponibili in organico e di previo esperimento della mobilità volontaria rispetto all'avvio della procedura concorsuale, la relazione tra mobilità volontaria e le ipotesi di scorrimento delle graduatorie, l'ipotesi di conflitto di interessi con un vincitore di concorso qualora la norma preveda il previo utilizzo della mobilità in caso di assunzione.
Si offrirà inoltre un'attenta analisi delle recenti pronunce giurisprudenziali che hanno dettato un punto di svolta su questi temi. In particolare: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 14/2011 che ha ad oggetto il rapporto fra l'attivazione di nuove procedure concorsuali e l'utilizzazione di precedenti graduatorie e Consiglio di Stato, sez. I, parere del 7 novembre 2012, n. 5217 avente ad oggetto il rapporto tra scorrimento della graduatoria e mobilità volontaria.

All'interno di questo web seminario si dice che per il principio di economicità dell'azione amministrativa si ha favor per la mobilità rispetto alle nuove assunzioni (per scorrimento della grduatoria) per una duplice motivazione:
si opta per la redistribuzione delle risorse umane tra le pubbliche amministrazioni rispetto all'aumento del personale mediante nuove assunzioni.
tale procedura "comporta la possibilità di acquisire personale già formato" e permette di "ottenere una più razionale distribuzione delle risorse tra le amministrazioni pubbliche nonchè economie di spesa personale complessivamente intesa, dal momento che consente una stabilità dei livelli occupazionali nel settore pubblico"

QUINDI:
1 il combinato disposto normativo esprime un favor per la mobilità
2 si riverbera anche sul rapporto tra ricerca di personale mediante mobilità volontaria e scorrimento delle graduatorie
3 perchè si tratta di scegliere tra la redistribuzione delle risorse umane tra le pubbliche amministrazioni rispetto all'aumento del personale mediante nuove assunzione

LA GIURISPRUDENZA analizzata permette di stabilire che si è instaurato uno stretto rapporto tra le possibili modalità di copertura dei posti disponibili e l'obbligo di motivazione delle scelte delle amministrazioni, e quest'ultimo dovrà essere tanto più penetrante quanto ci si avvicina, nella scelta, all'immissione di nuovo personale dall'esterno (dunque con concorso pubblico).

NEL RISPETTO DELL'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE LOCALE, L'AMMINISTRAZIONE PROCEDERA':
1) Avviso di mobilità
2) Scorrimento delle graduatorie (se relative alla posizione che si deve ricoprire)
3) Concorso pubblico

Infine viene analizzata la sentenza del Consiglio di Stato, sez. I, parere del 7 novembre 2012, n. 5217 avente ad oggetto il rapporto tra scorrimento della graduatoria e mobilità volontaria che arriva a questa conclusione:
"La preferenza affermata dalla Adunanza Plenaria per il ricorso allo scorrimento della graduatoria rispetto all'indizione di una nuova procedura concorsuale, si giustifica pienamente ma non può essere riferita al diverso caso in cui allo scorrimento della graduatoria sia preferito il ricorso alla procedura di mobilità di personale proveniente da altre amministrazioni , ciò atteso il fatto che la mobilità consente varie finalità quali l'acquisizione del personale già formato, l'immediata operatività delle scelte, l'assorbimento di eventuale personale eccedentario ed i risparmi di spesa conseguenti a tutte le ricordate situazioni."
Rispondi

Da: Tutto scritto e registrato16/06/2013 23:51:35
Mica come le fandonie sentite negli ultimi mesi!
Rispondi

Da: Per chi non sapesse16/06/2013 23:53:52
IL servizio performancePa é uno specifico servizio per la pa in collaborazione con la funzione pubblica che con la Linea di attività "Modelli e strumenti per il miglioramento dei processi digestione del personale" ha tra i suoi obiettivi quello di definire linee di indirizzo e format per la gestione semplificata della mobilità. A tal fine sono state predisposte delle Schede di approfondimento su alcuni temi chiave del complesso istituto della mobilità che saranno analizzate e messe a disposizione delle amministrazioni nel corso di un ciclo di webinar.

I webinar sono destinati a dirigenti e funzionari delle amministrazioni regionali, locali, unioni di comuni, amministrazioni periferiche dello Stato prevalentemente delle Regioni Obiettivo Convergenza, con particolare riguardo agli Uffici che si occupano di gestione delle risorse umane.IL
Rispondi

Da: A questo punto credo17/06/2013 00:17:18
Che la sentenza del 31/07/2012 servisse a sistemare qualche vigile di Fiumicino!!! ;)
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Da: x basta proroghe ci fai tanta pena17/06/2013 00:19:06
o scorrimento in graduatoria prevale sulla mobilità volontaria in caso di nuove assunzioni

di Alessio Tavanti
In presenza di una graduatoria di concorso valida ed efficace, non è legittima la decisione di assumere personale avviando, ex novo, procedura di mobilità volontaria ex articolo 30, d.lgs. 165/2001 in quanto la prevalenza della mobilità esterna è prevista dal Legislatore solo rispetto a nuove procedure concorsuali.

E' quanto ha affermato il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 4329/2012, con la quale ha accolto il ricorso presentato da alcuni soggetti utilmente collocati in una graduatoria in corso di validità.

Nel caso di specie, un comune aveva avviato una procedura di mobilità ex articolo 30, d.lgs. 165/2001, per la formazione di una graduatoria per eventuale copertura di posti di istruttore di vigilanza cat. C, profilo per il quale era ancora vigente una precedente graduatoria concorsuale.

La determinazione di indizione di tale procedura era stata impugnata dinanzi al Tar da parte di alcuni dei soggetti collocati tra gli idonei in graduatoria, i quali ritenevano lesa la loro posizione giuridica di pieno diritto o di interesse legittimo ad essere assunti sui posti oggetto del bando di mobilità.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto infondate le censure dei ricorrenti, considerato che il comma 2-bis dell'articolo 30 del d.lgs. 165/2001 impone alle pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali di avviare le procedure di mobilità prima di procedere all'espletamento delle procedure concorsuali e che tale disposizione vale anche con riferimento all'utilizzazione delle graduatorie ancora valide ed efficaci.

Avverso la sentenza di primo grado, i ricorrenti hanno presentato appello al Consiglio di Stato.

Secondo il Collegio, l'interpretazione "estensiva" dell'articolo 30 citato, operata dal Tar (nel ritenere la prevalenza della mobilità sullo scorrimento delle graduatorie) non trova giustificazione né nella lettera della norma, né nella ratio ad essa sottesa, volta al contenimento della spesa pubblica ed alla razionalizzazione delle risorse umane ed economiche, considerato che la procedura di mobilità instaurata prevedeva dei veri e propri adempimenti paraconcorsuali (costituzione commissione, esame dei curricula e domande di partecipazione, etc.)

Conformandosi all'orientamento del Tar, si rischierebbe una duplicazione di applicazione dell'istituto della mobilità, atteso che l'obbligo di legge, ovvero la preferenza per la mobilità dovrebbe applicarsi anche successivamente, per lo meno in luogo dell'utilizzo della graduatoria, il che non appare conforme alla legge che ha introdotto l'obbligo della mobilità esterna.
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Da: Allora sei duroooooo17/06/2013 00:25:53
Quella sentenza é vecchia ed antecedente!!! Ascoltati il video, il prof del seminario lo dice chiaramente che l'Orientamento adesso é quello di far prevalere la mobilità!
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Da: Fondamentalmente17/06/2013 00:27:51
Non mi interessa di convincerti, ho sempre saputo di aver ragione e oggi ho trovato la conferma scritta e registrata che anche la funzione pubblica la pensa così!
Rispondi

Da: Consiglio di Stato, sez. I, parere del 7 novembre17/06/2013 00:34:37
.Numero 05217/2012 e data 07/12/2012
REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 7 novembre 2012
NUMERO AFFARE 08932/2012
OGGETTO:
Ministero dell'interno dipartimento per gli affari interni e territoriali.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Michele Brunetti, Armando Della Monica, Pierluigi Franchini, Catello Amalfi, contro Comune di Castellammare di Stabia, avverso rideterminazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2011-2013;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 15151-01/CBIS del 01/10/2012 con il quale il Ministero dell'interno dipartimento per gli affari interni e territoriali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Montedoro;
Premesso:
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato Brunetti Michele, Della Monica Armando, Franchini Pierluigi e Amalfi Catello chiedevano , previa sospensione, l'annullamento della delibera della Giunta del Comune di Castellamare di Stabia n. 36 del 5 aprile 2011 di rideterminazione del piano triennale di fabbisogno del personale anni 2011-2013, nella parte in cui ha modificato il precedente piano triennale 2010-2012, di cui alla delibera n. 93 del 2010, riducendo da 13 a 8 i posti di agenti della Polizia Municipale da ricoprire nel corso dell'anno 2011, così ripartendoli : n. 4 previo esperimento di mobilità esterna, n. 4 con interscambio a costo zero, nonché di ogni altro provvedimento preordinato , connesso e consequenziale, comunque lesivo delle posizioni dei ricorrenti, tra cui la relazione istruttoria ivi allegata, la nota prot. 27975 Prot. Gab. Dell 23 giugno 2011, notificata il 24 giugno 2011 nonché il bandi per l'espletamento della procedura di mobilità.
I ricorrenti hanno partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Comune di Castellamare di Stabia , per la copertura di n. 3 posti di Agente di Polizia Municipale, Categoria C ( posizione economica C 1 ) il cui bando era stato approvato con determina dirigenziale n. 52 del 13 febbraio 2008, collocandosi in posizione di idonei non vincitori, nella relativa graduatoria di merito, approvata con determinazione n. 586 del 5 ottobre 2010.
Il Comune, con deliberazione della Giunta municipale n. 93 del 29 luglio 2010, ha approvato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2010-2012, prevedendo per l'anno 2011 l'assunzione a tempo determinato di 13 agenti di Polizia Municipale.
Con successiva delibera del 5 aprile 2011, impugnata dai ricorrenti, l'ente ha riformulato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2011-2013, prevedendo per l'anno 2011 , l'assunzione di 8 agenti di Polizia Municipale, di cui 4 previo esperimento della mobilità esterna e 4 con interscambio a costo zero.
Successivamente l'amministrazione comunale con nota n. 27975 del 23 giugno 2011, ha respinto la richiesta, avanzata da alcuni degli attuali ricorrenti, di scorrimento della graduatoria approvata con determinazione n. 586 del 2010.
I ricorrenti sostengono che la scelta amministrativa di approvare il piano di fabbisogno, con tali modalità di copertura dei posti in luogo della scelta di scorrere la graduatoria sia illegittima.
In particolare deducono la violazione dell'art. 91 ,comma 4 del d.lgs. n. 267 del 2000, la violazione e falsa applicazione del regolamento comunale dei settori , dei servizi e degli uffici e del bando di concorso di cui alla determina n. 52 del 13 febbraio 2008, la violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, la violazione dell'art.97 Cost. ed eccesso di potere sotto vari profili.
In sostanza i ricorrenti rilevano che la previsione di coprire i posti di vigile urbano mediante mobilità esterna, invece di procedere allo scorrimento della graduatoria, è in contrasto con la disposizione di cui all'art. 91 comma 4 del d.lgs. n. 267 del 2000 ribadita nell'art.9 del bando di concorso, per cui le graduatorie concorsuali rimangono valide per tre anni per l'eventuale copertura dei posti che si venissero successivamente a rendere vacanti e disponibili.
Il Comune ha concluso per la carenza di interesse non essendovi alcun diritto allo scorrimento della graduatoria e, comunque, nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.
Il Ministero istruttore ha concluso per l'infondatezza del ricorso.
Considerato:
Il ricorso è infondato.
I ricorrenti , quali idonei non vincitori di graduatoria ancora valida, hanno un evidente interesse a contestare le scelte di programmazione del fabbisogno di personale del Comune.
Nel merito va osservato che la nomina nei posti vacanti degli idonei di una procedura concorsuale costituisce una facoltà e non un obbligo per l'Amministrazione, trattandosi di un potere che rientra, di norma, nella discrezionalità dell'Ente, fatte salve situazioni particolari in cui il legislatore abbia espressamente disposto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria ( così Consiglio di Stato , Sezione V 23 maggio 2011 n. 3076 ).
In tema di utilizzazione di una graduatoria di un pubblico concorso per attribuire agli idonei i posti di organico resisi successivamente disponibili, un consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le tante, C.d.S., sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6332) ritiene che la nomina di idonei nei posti vacanti costituisce una facoltà e non un obbligo per l'amministrazione, trattandosi di un potere che rientra, di norma, nella discrezionalità dell'Ente, fatte salve situazioni particolari in cui il legislatore abbia espressamente disposto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria (C.d.S., sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6758; sez. VI, 29 novembre 2006, n. 6985).
E" stato infatti osservato che, sebbene le norme sui concorsi pubblici (sia quelle di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sia anche quelle successive alla c.d. privatizzazione del pubblico impiego) prevedano la possibilità per l'amministrazione di conferire, agli idonei non vincitori, posti resisi liberi (attraverso, per esempio, la previsione della c.d. la ultrattività delle graduatorie, attualmente per tre anni dalla pubblicazione salvi periodo di vigenza inferiori previsti dalle leggi regionali, ai sensi dell'art. 35, comma 5 ter, D. L.vo n. 165/2001, aggiunto dalla L. n. 244/2007, in modo tale che l'amministrazione potesse attingervi, per scorrimento, per coprire posti che si rendono liberi e che essa intenda coprire) il c.d. scorrimento della graduatoria e la successiva assunzione postula "...necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto (si deve trattare di posti non solo vacanti, ma anche disponibili, e tali diventano sulla base di apposita determinazione): decisione che una volta assunta risulta equiparabile all'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con l'identificazione degli ulteriori vincitori" (Cass. Sez. Unite n. 14529/2003).
In altri termini, il diritto all'assunzione sorge con il completamento di una fattispecie complessa: perdurante efficacia di una graduatoria e decisione di avvalersene per coprire i posti vacanti" (Cass. SS.UU. 18 giugno 2008, n. 16527).
Anche con riferimento ad altre specifiche disposizioni ad esempio contenute negli articoli 15 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e art. 22, comma 8, della legge 24 dicembre 1994, n. 724, è stato evidenziato che esse non riconoscono agli idonei dei concorsi pubblici alcun diritto ad essere immessi in ruolo, ma si limitano ad attribuire all'Amministrazione, in alternativa allo svolgimento della procedura concorsuale ordinaria, la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide di concorsi già indetti, sì da poter conferire agli idonei i posti non coperti dopo la chiamata dei vincitori, ovvero "medio tempore" resisi disponibili, nei limiti della pianta organica; esse sono dunque disposizioni che hanno come destinataria esclusivamente l'Amministrazione, con la finalità di agevolare, secondo il principio di economicità dell'azione amministrativa, il reperimento della provvista del personale, senza far ricorso all'ordinario concorso (C.d.S., sez. IV, 18 giugno 2009, n. 3998): con la conseguenza che il soggetto risultato idoneo ad un concorso pubblico sussiste soltanto una posizione di mera aspettativa all'utilizzo della graduatoria per scorrimento ed all'assunzione (C.d.S., sez. V, 11 luglio 2008, n. 3445).
Nella specie la norma invocata , l'art. 91 del d.lgs. n. 267 del 2000, è in linea con le disposizioni già prima richiamate e non determina l'obbligo per l'ente di procedere allo scorrimento della graduatoria.
Va anche richiamata la decisione del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 14 del 2011 ai sensi della quale "la disciplina in materia di scorrimento di graduatoria concorsuale non assegna agli idonei un diritto soggettivo all'assunzione per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico, atteso che in tali circostanze e, quindi, sull'an, l'Amministrazione non è affatto tenuta alla loro copertura, ma è chiamata ad assumere una decisione sul piano organizzatorio che è strettamente correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere o non al reclutamento del personale; peraltro, una volta che abbia deciso di provvedere alla copertura dei posti vacanti, è tenuta a motivare in ordine alle ragioni che la inducono ad optare per una o l'altra forma di reclutamento, e cioè il concorso pubblico ovvero lo scorrimento di graduatoria ancora efficace, ma tenendo nel debito conto che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, avente anche una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta, e che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso."
Tale decisione , nella specie, a fronte della decisione del Comune di riformulare il programma di assunzioni contendendo le spese, ricorrendo , fra l'altro non alla dispendiosa scelta di indire nuove procedure concorsuali ma di fare ricorso alla mobilità o a procedure di interscambio a costo zero, si appalesa giustificata.
La preferenza affermata dalla Adunanza Plenaria per il ricorso allo scorrimento della graduatoria rispetto all'indizione di una nuova procedura concorsuale, si giustifica pienamente ma non può essere riferita al diverso caso in cui allo scorrimento della graduatoria sia preferito il ricorso alla procedura di mobilità di personale proveniente da altre amministrazioni , ciò atteso il fatto che la mobilità consente varie finalità quali l'acquisizione del personale già formato, l'immediata operatività delle scelte, l'assorbimento di eventuale personale eccedentario ed i risparmi di spesa conseguenti a tutte le ricordate situazioni.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Esprime parere che il ricorso meriti il rigetto, con assorbimento dell'istanza cautelare.
L'ESTENSORE Giancarlo Montedoro
IL PRESIDENTE F/F Francesco D'Ottavi
IL SEGRETARIO Massimiliano Salvatori
Rispondi

Da: A me fate pena voi che17/06/2013 00:46:38
Vi arrampicate sugli specchi e continuate a pubblicare quella stupida sentenza secondo cui sarebbe più vantaggioso economicamente assumere nuovo personale anziché indire una procedura di mobilità perché questa ha un costo. Peccato che la commissione  giudicatrice é composta da dipendenti dell'ente, non ha quindi alcun costo! Anzi, privilegiando la mobilità si ha una più equa distribuzione del peronale! Ricordo ancora quando il mio avvocato ha letto per la prima volta quella sentenza... Siamo rimasti senza parole, anche un bambino di 5 anni capirebbe che é quantomeno tendenziosa!
Rispondi

Da: secondo.17/06/2013 08:23:03
La situazione e' indubbiamente controversa. L'unico dato certo e' il diritto ai vincitori all'assunzionw. Questo dopo la privatizzazione vedi le innumerevoli sentense della cassazione.
Bisognerebbe evitare di fare graduatorie con una marea di idonei. Al limite se i posti sono 5 -prevederer la possibilita' di assumere altri 5 idonei oltre i vincitori.
Ed evitare il ricorso massiccio a consulenze. Contratti a termine che poi sulla spinta dei sindacati entrano con pseudo concorsi in pianta stabile. Le finte esrernalizzazioni che poi dopo 2 3 anni sciolgono l'ente e tutto il personale a chiamata diretta entra negli organici dei ministeri.
I diorigenti senza concorso i cui contrati cje dovrebbero durare max 3 5 anni sono rinnovati a vta. 
Se si applicassero il principio costituzionale che nella pa si entra per concorso tutti i vincitori quelli che chiedono la mobilta' edun congruo numero di idonei saravrebbero avuto riconosciute le loro legittime aspettative e diritti per i vincitori
Rispondi

Da: Per secondo17/06/2013 08:37:27
Condivido quanto da te espresso! Speriamo che questo  governo arrivi alla giusta soluzione!!!
Rispondi

Da: Per secondo17/06/2013 08:47:06
Perché é impensabile che finché anche l'ultimo idoneo, magari il 50* di un concorso da 10 posti, sia entrato un vincitore debba restare bloccato in un altro ente! Ci vuole la giusta via di mezzo.

Ho un quesito, nel caso in cui in un bando si dica esplicitamente che la graduatoria sarà usata per assunzioni a tempo determinato e non si menzioni il tempo indeterminato, l'idoneo ha diritto ad essere assunto, oppure nel momento in cui ha mandato la domanda di partecipazione ha accettato il bando e le sue condizioni?
Rispondi

Da: aspettando lo scorrimento17/06/2013 09:02:53
ragazzi e per le forze di polizia dove e' impossibile la mobilita' esterna potrebbe essere accolto lo scorrimento dlle graduatorie ancora valide invece di indire nuovo concorso?
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Da: Per aspettando17/06/2013 09:09:32
Credo di si, ma è a discrezionalità dell'ente che DEVE motivare la scelta di non scorrere la graduatoria!
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Da: aspettando lo scorrimento17/06/2013 09:13:24
L'unica cosa certa ed io sono andato a verificarlo l'unica che ha scorso le graduatorie qualche anno fa e' stata la polizia di stato e l'arma dei carabinieri,mentre la gdf non lo ha mai fatto ed ha sistematicamente dopo pochi mesi dalla pubblicazione della graduatoria ha bandito nuovo concorso.
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Da: Rientra nella17/06/2013 09:23:20
Discrezionalità dell'ente, anche se é preferibile utilizzare una graduatoria rispetto all'indizione di un nuovo concorso, lo afferma anche l'adunanza plenaria. Spero per te che scorrano la graduatoria!
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Da: Credo che usi17/06/2013 09:25:21
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Da: Credo che uscirà una legge chiara ,17/06/2013 09:26:54
Speriamo a  breve che dica alle amministrazioni come devono comportarsi, é assurdo andare avanti a suon di ricorsi e di orientamenti giurisprudenziali che spesso sono in contrasto tra loro!
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Da: Cercasi proroghe forever17/06/2013 12:26:43
Dove ti sei nascosto tesoro?! Le 12:00, ora abituale della tua sveglia, sono passate, mi fai preoccupare â
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Da: noooooooo17/06/2013 12:39:36
fammi dormire ancora un pochino sgronfi sgronfi
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Da: Daiiiii17/06/2013 12:48:20
Ma come?! Volevo condividere con te gli ultimi risvolti giurisprudenziali!
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