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Proroga graduatorie
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Da: il blocco non è totale31/03/2016 08:58:04
Guarda le deliberazioni della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - nn. 26 e 28 del 2015 che interpretano i commi 424 e 425 della legge 190/2014 e Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione n. 1/2015.
Utilizzando resti "vecchi" si possono assumere anche idonei non vincitori.
Rispondi

Da: il blocco non  totale31/03/2016 09:00:44
Le graduatoprie "di regola" valgono tre anni e l'ente che le ha stilate può prorogarle fino ad un massimo di altri tre anni.
non è la legge che deve prorogarle. Però in questo caso la proroga è avvenuta con legge statale perciò non so se sia possibile una proroga da parte dell'Ente.
Rispondi

Da: Per il blocco non è totale 31/03/2016 09:58:11
Grazie mille
Allora non capisco perché non mi chiamano visto che sono il secondo è il primo ha rinunciato? Concorso da 1 posto
Rispondi

Da: scorrimento31/03/2016 10:14:25
Guarda le deliberazioni della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - nn. 26 e 28 del 2015 :
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj_hbCCverLAhXL7RQKHe8jDXsQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ancisardegna.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F01%2Fall.-1-delibera-corte-conti.pdf&usg=AFQjCNFbjaZFAa4ZZoN-ZgsWsZvAIwlhWw&cad=rja

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_hbCCverLAhXL7RQKHe8jDXsQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.corteconti.it%2Fexport%2Fsites%2Fportalecdc%2F_documenti%2Fcontrollo%2Fsez_autonomie%2F2015%2Fdelibera_28_2015_qmig.pdf&usg=AFQjCNGvn3BrAE-P_VnopwZhcdLWk4erAg
Rispondi

Da: boh31/03/2016 10:26:38
se sei il secondo e il primo ha rinunciato perché non ti hanno chiamato il giorno dopo?
Rispondi

Da: Per il blocco non  totale 31/03/2016 10:55:29
Il fatto che si tratti di un ministero e non di un ente locale cambia qualcosa?
Rispondi

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Da: SPERANZOSO 1331/03/2016 17:44:51
Approvato nella seduta odierna la Camera la mozione Fauttilli ed altri n. 1-01135 concernenti iniziative volte all'assunzione dei vincitori e degli idonei dei concorsi pubblici.
Atto Camera

Mozione 1-01135

presentato da

FAUTTILLI Federico
testo di

Mercoledì 3 febbraio 2016, seduta n. 561
  La Camera,
premesso che:
le limitazioni introdotte nell'assunzione di personale da parte delle pubbliche amministrazioni hanno fatto emergere il problema di quanti pur avendo vinto un concorso per l'accesso al pubblico impiego, non siano stati assunti dalle suddette pubbliche amministrazioni che avevano bandito il concorso;
si tratta di una situazione che certo non può essere accettata, dato che si è di fronte a persone che hanno avuto la capacità di vincere un concorso pubblico, bandito dall'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e che senza motivo si vedono negare non un privilegio ma il diritto al lavoro;
questa realtà causa danni non solo ai cittadini vincitori di concorso, ma anche alle stesse pubbliche amministrazioni che hanno bandito i concorsi e che, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, sono costrette a rinunciare per molto tempo a professionalità importanti, spesso giovani e motivate, e capaci, una volta in servizio, di rendere più efficace la stessa azione della pubblica amministrazione;
va ricordato che il Governo, attraverso i decreti legislativi che attuano la legge n. 124 del 2015 (cosiddetta «legge Madia»), è intervenuto per affrontare concretamente la situazione, ripensando profondamente tutta la pubblica amministrazione;
non si tratta del solo intervento legislativo significativo: infatti, il decreto-legge n. 101 del 2013 ha previsto a decorrere dal 1o gennaio 2014 il concorso pubblico unico per reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le pubbliche amministrazioni;
il decreto-legge n. 101 del 2013 ha poi prorogato le graduatorie concorsuali sino al 31 dicembre 2016, per consentire il progressivo assorbimento dei vincitori di concorso non assunti;
importante appare essere l'abrogazione della doppia autorizzazione a bandire concorso e, successivamente, ad assumere i vincitori di concorso, previsto dal decreto n. 90 del 2014;
si tratta certamente di una decisione significativa e che semplifica, per il futuro però e non per il pregresso, la procedura di assunzione di nuovo personale, cancellando l'imposizione della doppia autorizzazione che appariva ormai priva di senso e che certo era una delle cause della situazione illustrata;
inoltre, la legge di stabilità 2015, n. 190 del 2014, ha introdotto ulteriori misure per favorire la mobilità del personale delle province in via di abolizione, destinando anche quote di assunzioni negli enti locali che devono assorbire il personale delle province, ai vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate, entro il 1o gennaio 2015;
si tratta di interventi importanti, come importante è il chiarimento del Governo che si è impegnato a tutelare il diritto dei vincitori di concorso, tenendo conto della differenza tra questi e gli idonei, ma considerando anche la posizione di questi ultimi;
appare, però, necessario un intervento urgente, compatibile ovviamente con le leggi attuali e con la situazione economica, per rimediare ad una situazione quale quella dei vincitori di concorso e degli idonei, non assunti dalle pubbliche amministrazioni che avevano bandito i concorsi;
pur comprendendo l'opinione del Governo sulla differenza di posizione tra vincitori di concorso e idonei, sopra ricordato, non si può non preoccuparsi della situazione degli idonei;
è evidente che vi è una priorità per coloro che il concorso lo hanno vinto, ma non è possibile non considerare che anche gli idonei hanno, di fatto, ottenuto il riconoscimento di titoli per l'assunzione;
sentenze della magistratura hanno disposto che quando una pubblica amministrazione si trovi nella necessità di assumere personale, in particolare dirigenziale, i posti vacanti vadano assegnati tenendo conto in modo vincolante delle graduatorie in vigore al momento delle nuove assunzioni, e considerando prioritariamente gli idonei dei concorsi pubblici effettuati dalla pubblica amministrazione che procede all'assunzione per coprire posti vacanti;
dati forniti dallo stesso Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, relativi al luglio 2015, informano che circa 4000 sono i vincitori di concorso nella pubblica amministrazione non assunti;
mentre, sempre il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione calcola che, sempre al luglio 2015, quasi 150 mila sono gli idonei compresi nelle graduatorie;
si tratta di numeri importanti che non possono essere certo considerati fisiologici o «normali», ma che richiedono interventi per un graduale assorbimento in servizio delle persone ancora escluse;
comunque, non si può non esprimere apprezzamento per la scelta del Governo di non considerare più il principio delle dotazioni organiche, sostituendolo con quello del monitoraggio costante dei concreti fabbisogni delle varie pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo:

a individuare le soluzioni più adatte per risolvere con rapidità e giustizia il problema dei vincitori di concorso, proseguendo il cammino intrapreso con la legge n. 124 del 2015;
a riconoscere, nell'ambito della normativa vigente, agli idonei la possibilità di essere assunti nelle pubbliche amministrazioni, quando se ne presenterà la necessità, senza dover passare per un nuovo concorso pubblico, che sarebbe una ripetizione inutile e costosa di quanto già fatto in precedenza;
a valutare l'introduzione di ulteriori nuovi principi che regolino il reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, concentrandosi sul monitoraggio delle effettive necessità e superando definitivamente il principio della pianta organica, che nel corso del tempo aveva di fatto creato «feudi» nei vari settori e rallentato in maniera intollerabile l'assunzione in servizio dei vincitori di concorso.
(1-01135) «Fauttilli, Dellai, Baradello, Capelli, Fitzgerald Nissoli, Marazziti, Sberna».

La Camera,
premesso che:
la legge n. 190 del 2014, (legge di stabilità per il 2015), all'articolo 1, commi 424 e 425, al fine di gestire gli oltre 20.000 esuberi generati dalla soppressione delle province, ha imposto a tutte le amministrazioni pubbliche, sia territoriali che centrali, il blocco delle assunzioni degli idonei dei concorsi pubblici, prevedendo una clausola di salvaguardia ad esclusivo appannaggio dei candidati risultati vincitori di concorso collocati in proprie graduatorie vigenti o approvate entro il 1o gennaio 2015, che obbliga regioni ed enti locali a destinare, per gli anni 2015 e 2016, tutte le risorse per la loro immissione nei ruoli a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, prevedendo, inoltre, che solo una volta esaurita la graduatoria dei vincitori di concorso, tutte le rimanenti posizioni vacanti siano destinate ad assorbire quei dipendenti delle province non ancora collocati;
tale procedura, bloccando per gli anni 2015 e 2016 lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi ancora vigenti, ha de facto inibito il reclutamento e le aspettative di quell'esercito di idonei che, confidando nel precedente regime giuridico di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 101 del 2013 (c.d. decreto D'Alia), speravano di essere assunti entro il 2016 grazie alla facoltà concessa per intervenute esigenze alle amministrazioni di appartenenza di attingere alle varie graduatorie per i profili d'interesse;
ed invero, il citato «decreto D'Alia», facendo proprie le numerose sentenze giurisprudenziali in favore degli idonei, al fine di contenere la spesa per le strutture amministrative e di razionalizzare l'uso delle risorse umane ed economiche in ossequio al principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, e preso anche atto dell'imminente scadenza di centinaia di graduatorie, ne aveva prorogato l'efficacia sino a tutto il 2016. Lo stresso decreto ha inoltre il merito di riconoscere agli idonei in graduatoria di essere assunti prima dell'avvio di nuove procedure concorsuali, equiparandoli così, di fatto, ai vincitori;
il «decreto D'Alia», oltre ad aver apposto un forte limite all'indizione di nuovi concorsi in presenza di graduatorie ancora vigenti approvate successivamente al 1o gennaio 2007 (per vincitori ed idonei) ed al 30 settembre 2003 (per i soli vincitori) ha, al contempo, al fine di far periodicamente luce sul personale già reclutato a disposizione dello Stato, fatto convogliare tutte le graduatorie stilate dalle singole amministrazioni all'interno di un unico elenco gestito dal dipartimento della funzione pubblica, dando a quest'ultimo il compito, una volta stabilito il fabbisogno di personale per ogni amministrazione, di valutare la possibilità di indire o meno un concorso;
tale sistema, basato sul principio della doppia autorizzazione per le amministrazioni pubbliche, a bandire il concorso e ad assumere, fondata non sui reali fabbisogni delle stesse ma sulle piante organiche, è il principale responsabile dell'ipertrofia delle graduatorie;
inoltre, la circostanza legata alla valorizzazione delle professionalità già acquisite, altrimenti nota come «stabilizzazione dei precari», ha comportato che, a decorrere dall'entrata in vigore del citato «decreto D'Alia», al fine di favorire una maggiore utilizzazione del personale già contrattualizzato e, al contempo, ridurre il numero di contratti a termine, e sino a tutto il 2016: «le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore»;
questo significa che dell'esiguo numero di posti che vengono messi a concorso, anche in perduranza di validità delle graduatorie, una riserva pari al 50 per cento degli stessi avrebbe dovuto essere destinata alla stabilizzazione dei precari;
di più. La sopracitata legge di stabilità per il 2015, al successivo articolo 1, comma 426, ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 il termine per la stabilizzazione dei precari, e il successivo decreto-legge n. 192 del 2014 (cosiddetto decreto mille proroghe 2015) ha allungato al 31 dicembre 2015 il termine per consentire alle province di prorogare i contratti col personale precario;
a complicare ulteriormente il suddetto scenario è intervenuta la recente legge di riforma della pubblica amministrazione, n. 124 del 2015 (cosiddetta legge Madia), che nel dettare norme transitorie finalizzate solo ed esclusivamente all'assunzione di vincitori di procedure selettive pubbliche (articolo 17, comma 1, lettera c) ultimo periodo), nulla ha invece previsto per quelle migliaia di professionalità certificate tramite un concorso pubblico e certamente utili alle pubbliche amministrazioni che confidavano in un regime transitorio ad hoc che prorogasse la validità, almeno sino al 2018, e sbloccasse lo scorrimento delle graduatorie ingessate dai suddetti provvedimenti;
il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recentemente interrogato in Parlamento, riferendosi a tutte le graduatorie la cui vigenza è in imminente scadenza, ha precisato che qualsiasi ulteriore iniziativa del Governo che contempli una loro proroga potrà essere valutata solo a consuntivo dell'applicazione della normativa in materia di mobilità e di ricollocazione del personale delle province, lasciando ancora una volta intendere che il destino degli idonei è legato a doppio filo a quello del personale soprannumerario delle province, esacerbando ulteriormente quel conflitto d'interesse tra chi si è visto spodestato del proprio rapporto di lavoro dall'intervenuta riforma Delrio e chi, invece, nonostante abbia meritoriamente e con sacrifici personali ed economici superato un concorso pubblico, non si è ancora visto riconosciuto il diritto soggettivo all'immediata immissione in ruolo;
al 28 gennaio 2016 la rilevazione (consultabile sul sito istituzionale) avviata dal dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base delle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che obbliga tutte la pubbliche amministrazioni a comunicare lo stato delle proprie graduatorie ancora aperte e vigenti, restituisce i seguenti dati: su un totale di 4.073 enti registrati, 16.338 graduatorie e 39.023 posti banditi, i vincitori che risultano assunti sono pari a 33.864, gli idonei che risultano assunti sono pari a 39.417, i vincitori ancora da assumere risultano 4.471, mentre gli idonei ancora da assumere risultano 151.473. Quest'ultimo è un dato macroscopico e peraltro sottostimato visto che non tutte le amministrazioni obbligate hanno effettivamente partecipato al censimento;
la macroscopica ipertrofia del numero degli idonei che, unito a quello dei vincitori di concorso non ancora assunti ed a quello degli occupanti le graduatorie di amministrazioni che non hanno ancora comunicato al Dipartimento della funzione pubblica l'andamento delle stesse, potrebbe superare quota 160.000, è stata frutto di una concausa di eventi: da un lato il reiterato protrarsi negli anni di una disciplina vincolistica che, complice la crisi finanziaria, ha imposto di contenere la spesa per il personale entro un certo tetto e di limitare le nuove assunzioni alla parziale reintegrazione dei cessati (cosiddetto turnover), dall'altro la violazione da parte del legislatore di quanto previsto dal già richiamato articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo il quale tutti i posti che a partire dall'entrata in vigore dello stesso si fossero resi fisiologicamente vacanti dovevano essere coperti attingendo, grazie allo scorrimento, dalla specifica graduatoria già formata e vigente per il medesimo profilo professionale;
ed invero, lo stesso Governo, con la circolare n. 5 del 2013 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nel fornire degli indirizzi volti a chiarire la procedura di reclutamento del personale, ha previsto che: «Nel quadriennio 2013-2016 l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare allo scorrimento di graduatorie di vincitori ed idonei non potrà essere inferiore al 50 per cento di quelle utili secondo la normativa vigente in materia di assunzioni. Tali risorse potranno superare il valore del 50 per cento a decremento di quelle destinabili al reclutamento speciale»;
con la recente sentenza n. 280 del 2016 la sezione lavoro della Corte di Cassazione, dimostrando molta attenzione verso tutte le graduatorie valide fino al 31 dicembre 2016, con riferimento alla questione della compresenza di più graduatorie valide per il medesimo profilo, ha dichiarato che in linea con i principi di correttezza e buona fede, imparzialità e buon andamento previsti dall'articolo 97 della Costituzione, le pubbliche amministrazioni debbano ricorrere al criterio cronologico, e procedere allo scorrimento della graduatoria di data anteriore in quanto destinata a scadere per prima, criterio che potrà essere derogato solo in presenza di «circostanze di fatto o ragioni di interesse pubblico prevalenti», come del resto affermato in più occasioni anche dalla giustizia amministrativa;
pertanto, alla luce della suddetta sentenza sono da considerare viziate da eccesso di potere tutte le condotte della pubblica amministrazione difformi da tale criterio, perché prive della motivazione necessaria a spiegare le ragioni per cui la stessa ha ritenuto di non privilegiare il criterio cronologico nell'uso delle graduatorie a scorrimento, anche in quanto lesive e limitative di posizioni di diritto soggettivo (il diritto allo «scorrimento prioritario») sul quale invece potevano fare legittimo affidamento in qualità di idonei tutti coloro che risultavano inseriti nella graduatoria più datata. Ne deriva che la condotta lesiva da parte della pubblica amministrazione protrattasi nel tempo sarebbe configurabile, per la Cassazione, come inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre un danno risarcibile;
quanto premesso fa presagire un aumento esponenziale del contenzioso nei confronti della pubblica amministrazione, con inimmaginabili ripercussioni sul bilancio statale qualora la stessa dovesse soccombervi;
il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, strettamente legato, con rapporto di tipo strumentale, alle regole del concorso pubblico, oltre a rappresentare il vero cardine della vita amministrativa è precondizione, in quanto fonte di tutela di tutte le posizioni acquisite, per un ordinato svolgimento della vita sociale,

impegna il Governo:

   ad adottare immediate iniziative normative atte a superare il blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e l'imminente perdita di efficacia delle graduatorie dei concorsi indette dalle stesse attraverso:
a) il giusto riconoscimento del merito e delle competenze dei vincitori e degli idonei di concorso, garantiti dallo svolgimento di una selezione pubblica e trasparente basata su criteri meritocratici, attraverso la loro chiamata, anche prorogando la vigenza delle relative graduatorie;
b) l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di coprire i propri fabbisogni di personale attingendo dalle graduatorie dei concorsi pubblici fino al loro esaurimento, prima di procedere con l'indizione di un nuovo concorso;
c) la proroga sine die, o comunque fino al loro esaurimento, delle graduatorie relative a tutti i concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
(1-01128)
«Placido, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti, Zaccagnini».
(2 febbraio 2016)

Shortlink:
http://www.alsippe.it/it/?p=4389
Rispondi

Da: SPERANZOSO 1331/03/2016 17:44:57
Approvato nella seduta odierna la Camera la mozione Fauttilli ed altri n. 1-01135 concernenti iniziative volte all'assunzione dei vincitori e degli idonei dei concorsi pubblici.
Atto Camera

Mozione 1-01135

presentato da

FAUTTILLI Federico
testo di

Mercoledì 3 febbraio 2016, seduta n. 561
  La Camera,
premesso che:
le limitazioni introdotte nell'assunzione di personale da parte delle pubbliche amministrazioni hanno fatto emergere il problema di quanti pur avendo vinto un concorso per l'accesso al pubblico impiego, non siano stati assunti dalle suddette pubbliche amministrazioni che avevano bandito il concorso;
si tratta di una situazione che certo non può essere accettata, dato che si è di fronte a persone che hanno avuto la capacità di vincere un concorso pubblico, bandito dall'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e che senza motivo si vedono negare non un privilegio ma il diritto al lavoro;
questa realtà causa danni non solo ai cittadini vincitori di concorso, ma anche alle stesse pubbliche amministrazioni che hanno bandito i concorsi e che, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, sono costrette a rinunciare per molto tempo a professionalità importanti, spesso giovani e motivate, e capaci, una volta in servizio, di rendere più efficace la stessa azione della pubblica amministrazione;
va ricordato che il Governo, attraverso i decreti legislativi che attuano la legge n. 124 del 2015 (cosiddetta «legge Madia»), è intervenuto per affrontare concretamente la situazione, ripensando profondamente tutta la pubblica amministrazione;
non si tratta del solo intervento legislativo significativo: infatti, il decreto-legge n. 101 del 2013 ha previsto a decorrere dal 1o gennaio 2014 il concorso pubblico unico per reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le pubbliche amministrazioni;
il decreto-legge n. 101 del 2013 ha poi prorogato le graduatorie concorsuali sino al 31 dicembre 2016, per consentire il progressivo assorbimento dei vincitori di concorso non assunti;
importante appare essere l'abrogazione della doppia autorizzazione a bandire concorso e, successivamente, ad assumere i vincitori di concorso, previsto dal decreto n. 90 del 2014;
si tratta certamente di una decisione significativa e che semplifica, per il futuro però e non per il pregresso, la procedura di assunzione di nuovo personale, cancellando l'imposizione della doppia autorizzazione che appariva ormai priva di senso e che certo era una delle cause della situazione illustrata;
inoltre, la legge di stabilità 2015, n. 190 del 2014, ha introdotto ulteriori misure per favorire la mobilità del personale delle province in via di abolizione, destinando anche quote di assunzioni negli enti locali che devono assorbire il personale delle province, ai vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate, entro il 1o gennaio 2015;
si tratta di interventi importanti, come importante è il chiarimento del Governo che si è impegnato a tutelare il diritto dei vincitori di concorso, tenendo conto della differenza tra questi e gli idonei, ma considerando anche la posizione di questi ultimi;
appare, però, necessario un intervento urgente, compatibile ovviamente con le leggi attuali e con la situazione economica, per rimediare ad una situazione quale quella dei vincitori di concorso e degli idonei, non assunti dalle pubbliche amministrazioni che avevano bandito i concorsi;
pur comprendendo l'opinione del Governo sulla differenza di posizione tra vincitori di concorso e idonei, sopra ricordato, non si può non preoccuparsi della situazione degli idonei;
è evidente che vi è una priorità per coloro che il concorso lo hanno vinto, ma non è possibile non considerare che anche gli idonei hanno, di fatto, ottenuto il riconoscimento di titoli per l'assunzione;
sentenze della magistratura hanno disposto che quando una pubblica amministrazione si trovi nella necessità di assumere personale, in particolare dirigenziale, i posti vacanti vadano assegnati tenendo conto in modo vincolante delle graduatorie in vigore al momento delle nuove assunzioni, e considerando prioritariamente gli idonei dei concorsi pubblici effettuati dalla pubblica amministrazione che procede all'assunzione per coprire posti vacanti;
dati forniti dallo stesso Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, relativi al luglio 2015, informano che circa 4000 sono i vincitori di concorso nella pubblica amministrazione non assunti;
mentre, sempre il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione calcola che, sempre al luglio 2015, quasi 150 mila sono gli idonei compresi nelle graduatorie;
si tratta di numeri importanti che non possono essere certo considerati fisiologici o «normali», ma che richiedono interventi per un graduale assorbimento in servizio delle persone ancora escluse;
comunque, non si può non esprimere apprezzamento per la scelta del Governo di non considerare più il principio delle dotazioni organiche, sostituendolo con quello del monitoraggio costante dei concreti fabbisogni delle varie pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo:

a individuare le soluzioni più adatte per risolvere con rapidità e giustizia il problema dei vincitori di concorso, proseguendo il cammino intrapreso con la legge n. 124 del 2015;
a riconoscere, nell'ambito della normativa vigente, agli idonei la possibilità di essere assunti nelle pubbliche amministrazioni, quando se ne presenterà la necessità, senza dover passare per un nuovo concorso pubblico, che sarebbe una ripetizione inutile e costosa di quanto già fatto in precedenza;
a valutare l'introduzione di ulteriori nuovi principi che regolino il reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, concentrandosi sul monitoraggio delle effettive necessità e superando definitivamente il principio della pianta organica, che nel corso del tempo aveva di fatto creato «feudi» nei vari settori e rallentato in maniera intollerabile l'assunzione in servizio dei vincitori di concorso.
(1-01135) «Fauttilli, Dellai, Baradello, Capelli, Fitzgerald Nissoli, Marazziti, Sberna».

La Camera,
premesso che:
la legge n. 190 del 2014, (legge di stabilità per il 2015), all'articolo 1, commi 424 e 425, al fine di gestire gli oltre 20.000 esuberi generati dalla soppressione delle province, ha imposto a tutte le amministrazioni pubbliche, sia territoriali che centrali, il blocco delle assunzioni degli idonei dei concorsi pubblici, prevedendo una clausola di salvaguardia ad esclusivo appannaggio dei candidati risultati vincitori di concorso collocati in proprie graduatorie vigenti o approvate entro il 1o gennaio 2015, che obbliga regioni ed enti locali a destinare, per gli anni 2015 e 2016, tutte le risorse per la loro immissione nei ruoli a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, prevedendo, inoltre, che solo una volta esaurita la graduatoria dei vincitori di concorso, tutte le rimanenti posizioni vacanti siano destinate ad assorbire quei dipendenti delle province non ancora collocati;
tale procedura, bloccando per gli anni 2015 e 2016 lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi ancora vigenti, ha de facto inibito il reclutamento e le aspettative di quell'esercito di idonei che, confidando nel precedente regime giuridico di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 101 del 2013 (c.d. decreto D'Alia), speravano di essere assunti entro il 2016 grazie alla facoltà concessa per intervenute esigenze alle amministrazioni di appartenenza di attingere alle varie graduatorie per i profili d'interesse;
ed invero, il citato «decreto D'Alia», facendo proprie le numerose sentenze giurisprudenziali in favore degli idonei, al fine di contenere la spesa per le strutture amministrative e di razionalizzare l'uso delle risorse umane ed economiche in ossequio al principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, e preso anche atto dell'imminente scadenza di centinaia di graduatorie, ne aveva prorogato l'efficacia sino a tutto il 2016. Lo stresso decreto ha inoltre il merito di riconoscere agli idonei in graduatoria di essere assunti prima dell'avvio di nuove procedure concorsuali, equiparandoli così, di fatto, ai vincitori;
il «decreto D'Alia», oltre ad aver apposto un forte limite all'indizione di nuovi concorsi in presenza di graduatorie ancora vigenti approvate successivamente al 1o gennaio 2007 (per vincitori ed idonei) ed al 30 settembre 2003 (per i soli vincitori) ha, al contempo, al fine di far periodicamente luce sul personale già reclutato a disposizione dello Stato, fatto convogliare tutte le graduatorie stilate dalle singole amministrazioni all'interno di un unico elenco gestito dal dipartimento della funzione pubblica, dando a quest'ultimo il compito, una volta stabilito il fabbisogno di personale per ogni amministrazione, di valutare la possibilità di indire o meno un concorso;
tale sistema, basato sul principio della doppia autorizzazione per le amministrazioni pubbliche, a bandire il concorso e ad assumere, fondata non sui reali fabbisogni delle stesse ma sulle piante organiche, è il principale responsabile dell'ipertrofia delle graduatorie;
inoltre, la circostanza legata alla valorizzazione delle professionalità già acquisite, altrimenti nota come «stabilizzazione dei precari», ha comportato che, a decorrere dall'entrata in vigore del citato «decreto D'Alia», al fine di favorire una maggiore utilizzazione del personale già contrattualizzato e, al contempo, ridurre il numero di contratti a termine, e sino a tutto il 2016: «le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore»;
questo significa che dell'esiguo numero di posti che vengono messi a concorso, anche in perduranza di validità delle graduatorie, una riserva pari al 50 per cento degli stessi avrebbe dovuto essere destinata alla stabilizzazione dei precari;
di più. La sopracitata legge di stabilità per il 2015, al successivo articolo 1, comma 426, ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 il termine per la stabilizzazione dei precari, e il successivo decreto-legge n. 192 del 2014 (cosiddetto decreto mille proroghe 2015) ha allungato al 31 dicembre 2015 il termine per consentire alle province di prorogare i contratti col personale precario;
a complicare ulteriormente il suddetto scenario è intervenuta la recente legge di riforma della pubblica amministrazione, n. 124 del 2015 (cosiddetta legge Madia), che nel dettare norme transitorie finalizzate solo ed esclusivamente all'assunzione di vincitori di procedure selettive pubbliche (articolo 17, comma 1, lettera c) ultimo periodo), nulla ha invece previsto per quelle migliaia di professionalità certificate tramite un concorso pubblico e certamente utili alle pubbliche amministrazioni che confidavano in un regime transitorio ad hoc che prorogasse la validità, almeno sino al 2018, e sbloccasse lo scorrimento delle graduatorie ingessate dai suddetti provvedimenti;
il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recentemente interrogato in Parlamento, riferendosi a tutte le graduatorie la cui vigenza è in imminente scadenza, ha precisato che qualsiasi ulteriore iniziativa del Governo che contempli una loro proroga potrà essere valutata solo a consuntivo dell'applicazione della normativa in materia di mobilità e di ricollocazione del personale delle province, lasciando ancora una volta intendere che il destino degli idonei è legato a doppio filo a quello del personale soprannumerario delle province, esacerbando ulteriormente quel conflitto d'interesse tra chi si è visto spodestato del proprio rapporto di lavoro dall'intervenuta riforma Delrio e chi, invece, nonostante abbia meritoriamente e con sacrifici personali ed economici superato un concorso pubblico, non si è ancora visto riconosciuto il diritto soggettivo all'immediata immissione in ruolo;
al 28 gennaio 2016 la rilevazione (consultabile sul sito istituzionale) avviata dal dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base delle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che obbliga tutte la pubbliche amministrazioni a comunicare lo stato delle proprie graduatorie ancora aperte e vigenti, restituisce i seguenti dati: su un totale di 4.073 enti registrati, 16.338 graduatorie e 39.023 posti banditi, i vincitori che risultano assunti sono pari a 33.864, gli idonei che risultano assunti sono pari a 39.417, i vincitori ancora da assumere risultano 4.471, mentre gli idonei ancora da assumere risultano 151.473. Quest'ultimo è un dato macroscopico e peraltro sottostimato visto che non tutte le amministrazioni obbligate hanno effettivamente partecipato al censimento;
la macroscopica ipertrofia del numero degli idonei che, unito a quello dei vincitori di concorso non ancora assunti ed a quello degli occupanti le graduatorie di amministrazioni che non hanno ancora comunicato al Dipartimento della funzione pubblica l'andamento delle stesse, potrebbe superare quota 160.000, è stata frutto di una concausa di eventi: da un lato il reiterato protrarsi negli anni di una disciplina vincolistica che, complice la crisi finanziaria, ha imposto di contenere la spesa per il personale entro un certo tetto e di limitare le nuove assunzioni alla parziale reintegrazione dei cessati (cosiddetto turnover), dall'altro la violazione da parte del legislatore di quanto previsto dal già richiamato articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo il quale tutti i posti che a partire dall'entrata in vigore dello stesso si fossero resi fisiologicamente vacanti dovevano essere coperti attingendo, grazie allo scorrimento, dalla specifica graduatoria già formata e vigente per il medesimo profilo professionale;
ed invero, lo stesso Governo, con la circolare n. 5 del 2013 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nel fornire degli indirizzi volti a chiarire la procedura di reclutamento del personale, ha previsto che: «Nel quadriennio 2013-2016 l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare allo scorrimento di graduatorie di vincitori ed idonei non potrà essere inferiore al 50 per cento di quelle utili secondo la normativa vigente in materia di assunzioni. Tali risorse potranno superare il valore del 50 per cento a decremento di quelle destinabili al reclutamento speciale»;
con la recente sentenza n. 280 del 2016 la sezione lavoro della Corte di Cassazione, dimostrando molta attenzione verso tutte le graduatorie valide fino al 31 dicembre 2016, con riferimento alla questione della compresenza di più graduatorie valide per il medesimo profilo, ha dichiarato che in linea con i principi di correttezza e buona fede, imparzialità e buon andamento previsti dall'articolo 97 della Costituzione, le pubbliche amministrazioni debbano ricorrere al criterio cronologico, e procedere allo scorrimento della graduatoria di data anteriore in quanto destinata a scadere per prima, criterio che potrà essere derogato solo in presenza di «circostanze di fatto o ragioni di interesse pubblico prevalenti», come del resto affermato in più occasioni anche dalla giustizia amministrativa;
pertanto, alla luce della suddetta sentenza sono da considerare viziate da eccesso di potere tutte le condotte della pubblica amministrazione difformi da tale criterio, perché prive della motivazione necessaria a spiegare le ragioni per cui la stessa ha ritenuto di non privilegiare il criterio cronologico nell'uso delle graduatorie a scorrimento, anche in quanto lesive e limitative di posizioni di diritto soggettivo (il diritto allo «scorrimento prioritario») sul quale invece potevano fare legittimo affidamento in qualità di idonei tutti coloro che risultavano inseriti nella graduatoria più datata. Ne deriva che la condotta lesiva da parte della pubblica amministrazione protrattasi nel tempo sarebbe configurabile, per la Cassazione, come inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre un danno risarcibile;
quanto premesso fa presagire un aumento esponenziale del contenzioso nei confronti della pubblica amministrazione, con inimmaginabili ripercussioni sul bilancio statale qualora la stessa dovesse soccombervi;
il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, strettamente legato, con rapporto di tipo strumentale, alle regole del concorso pubblico, oltre a rappresentare il vero cardine della vita amministrativa è precondizione, in quanto fonte di tutela di tutte le posizioni acquisite, per un ordinato svolgimento della vita sociale,

impegna il Governo:

   ad adottare immediate iniziative normative atte a superare il blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e l'imminente perdita di efficacia delle graduatorie dei concorsi indette dalle stesse attraverso:
a) il giusto riconoscimento del merito e delle competenze dei vincitori e degli idonei di concorso, garantiti dallo svolgimento di una selezione pubblica e trasparente basata su criteri meritocratici, attraverso la loro chiamata, anche prorogando la vigenza delle relative graduatorie;
b) l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di coprire i propri fabbisogni di personale attingendo dalle graduatorie dei concorsi pubblici fino al loro esaurimento, prima di procedere con l'indizione di un nuovo concorso;
c) la proroga sine die, o comunque fino al loro esaurimento, delle graduatorie relative a tutti i concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
(1-01128)
«Placido, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti, Zaccagnini».
(2 febbraio 2016)

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Rispondi

Da: SPERANZOSO 1331/03/2016 17:45:04
Approvato nella seduta odierna la Camera la mozione Fauttilli ed altri n. 1-01135 concernenti iniziative volte all'assunzione dei vincitori e degli idonei dei concorsi pubblici.
Atto Camera

Mozione 1-01135

presentato da

FAUTTILLI Federico
testo di

Mercoledì 3 febbraio 2016, seduta n. 561
  La Camera,
premesso che:
le limitazioni introdotte nell'assunzione di personale da parte delle pubbliche amministrazioni hanno fatto emergere il problema di quanti pur avendo vinto un concorso per l'accesso al pubblico impiego, non siano stati assunti dalle suddette pubbliche amministrazioni che avevano bandito il concorso;
si tratta di una situazione che certo non può essere accettata, dato che si è di fronte a persone che hanno avuto la capacità di vincere un concorso pubblico, bandito dall'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e che senza motivo si vedono negare non un privilegio ma il diritto al lavoro;
questa realtà causa danni non solo ai cittadini vincitori di concorso, ma anche alle stesse pubbliche amministrazioni che hanno bandito i concorsi e che, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, sono costrette a rinunciare per molto tempo a professionalità importanti, spesso giovani e motivate, e capaci, una volta in servizio, di rendere più efficace la stessa azione della pubblica amministrazione;
va ricordato che il Governo, attraverso i decreti legislativi che attuano la legge n. 124 del 2015 (cosiddetta «legge Madia»), è intervenuto per affrontare concretamente la situazione, ripensando profondamente tutta la pubblica amministrazione;
non si tratta del solo intervento legislativo significativo: infatti, il decreto-legge n. 101 del 2013 ha previsto a decorrere dal 1o gennaio 2014 il concorso pubblico unico per reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le pubbliche amministrazioni;
il decreto-legge n. 101 del 2013 ha poi prorogato le graduatorie concorsuali sino al 31 dicembre 2016, per consentire il progressivo assorbimento dei vincitori di concorso non assunti;
importante appare essere l'abrogazione della doppia autorizzazione a bandire concorso e, successivamente, ad assumere i vincitori di concorso, previsto dal decreto n. 90 del 2014;
si tratta certamente di una decisione significativa e che semplifica, per il futuro però e non per il pregresso, la procedura di assunzione di nuovo personale, cancellando l'imposizione della doppia autorizzazione che appariva ormai priva di senso e che certo era una delle cause della situazione illustrata;
inoltre, la legge di stabilità 2015, n. 190 del 2014, ha introdotto ulteriori misure per favorire la mobilità del personale delle province in via di abolizione, destinando anche quote di assunzioni negli enti locali che devono assorbire il personale delle province, ai vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate, entro il 1o gennaio 2015;
si tratta di interventi importanti, come importante è il chiarimento del Governo che si è impegnato a tutelare il diritto dei vincitori di concorso, tenendo conto della differenza tra questi e gli idonei, ma considerando anche la posizione di questi ultimi;
appare, però, necessario un intervento urgente, compatibile ovviamente con le leggi attuali e con la situazione economica, per rimediare ad una situazione quale quella dei vincitori di concorso e degli idonei, non assunti dalle pubbliche amministrazioni che avevano bandito i concorsi;
pur comprendendo l'opinione del Governo sulla differenza di posizione tra vincitori di concorso e idonei, sopra ricordato, non si può non preoccuparsi della situazione degli idonei;
è evidente che vi è una priorità per coloro che il concorso lo hanno vinto, ma non è possibile non considerare che anche gli idonei hanno, di fatto, ottenuto il riconoscimento di titoli per l'assunzione;
sentenze della magistratura hanno disposto che quando una pubblica amministrazione si trovi nella necessità di assumere personale, in particolare dirigenziale, i posti vacanti vadano assegnati tenendo conto in modo vincolante delle graduatorie in vigore al momento delle nuove assunzioni, e considerando prioritariamente gli idonei dei concorsi pubblici effettuati dalla pubblica amministrazione che procede all'assunzione per coprire posti vacanti;
dati forniti dallo stesso Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, relativi al luglio 2015, informano che circa 4000 sono i vincitori di concorso nella pubblica amministrazione non assunti;
mentre, sempre il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione calcola che, sempre al luglio 2015, quasi 150 mila sono gli idonei compresi nelle graduatorie;
si tratta di numeri importanti che non possono essere certo considerati fisiologici o «normali», ma che richiedono interventi per un graduale assorbimento in servizio delle persone ancora escluse;
comunque, non si può non esprimere apprezzamento per la scelta del Governo di non considerare più il principio delle dotazioni organiche, sostituendolo con quello del monitoraggio costante dei concreti fabbisogni delle varie pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo:

a individuare le soluzioni più adatte per risolvere con rapidità e giustizia il problema dei vincitori di concorso, proseguendo il cammino intrapreso con la legge n. 124 del 2015;
a riconoscere, nell'ambito della normativa vigente, agli idonei la possibilità di essere assunti nelle pubbliche amministrazioni, quando se ne presenterà la necessità, senza dover passare per un nuovo concorso pubblico, che sarebbe una ripetizione inutile e costosa di quanto già fatto in precedenza;
a valutare l'introduzione di ulteriori nuovi principi che regolino il reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, concentrandosi sul monitoraggio delle effettive necessità e superando definitivamente il principio della pianta organica, che nel corso del tempo aveva di fatto creato «feudi» nei vari settori e rallentato in maniera intollerabile l'assunzione in servizio dei vincitori di concorso.
(1-01135) «Fauttilli, Dellai, Baradello, Capelli, Fitzgerald Nissoli, Marazziti, Sberna».

La Camera,
premesso che:
la legge n. 190 del 2014, (legge di stabilità per il 2015), all'articolo 1, commi 424 e 425, al fine di gestire gli oltre 20.000 esuberi generati dalla soppressione delle province, ha imposto a tutte le amministrazioni pubbliche, sia territoriali che centrali, il blocco delle assunzioni degli idonei dei concorsi pubblici, prevedendo una clausola di salvaguardia ad esclusivo appannaggio dei candidati risultati vincitori di concorso collocati in proprie graduatorie vigenti o approvate entro il 1o gennaio 2015, che obbliga regioni ed enti locali a destinare, per gli anni 2015 e 2016, tutte le risorse per la loro immissione nei ruoli a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, prevedendo, inoltre, che solo una volta esaurita la graduatoria dei vincitori di concorso, tutte le rimanenti posizioni vacanti siano destinate ad assorbire quei dipendenti delle province non ancora collocati;
tale procedura, bloccando per gli anni 2015 e 2016 lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi ancora vigenti, ha de facto inibito il reclutamento e le aspettative di quell'esercito di idonei che, confidando nel precedente regime giuridico di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 101 del 2013 (c.d. decreto D'Alia), speravano di essere assunti entro il 2016 grazie alla facoltà concessa per intervenute esigenze alle amministrazioni di appartenenza di attingere alle varie graduatorie per i profili d'interesse;
ed invero, il citato «decreto D'Alia», facendo proprie le numerose sentenze giurisprudenziali in favore degli idonei, al fine di contenere la spesa per le strutture amministrative e di razionalizzare l'uso delle risorse umane ed economiche in ossequio al principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, e preso anche atto dell'imminente scadenza di centinaia di graduatorie, ne aveva prorogato l'efficacia sino a tutto il 2016. Lo stresso decreto ha inoltre il merito di riconoscere agli idonei in graduatoria di essere assunti prima dell'avvio di nuove procedure concorsuali, equiparandoli così, di fatto, ai vincitori;
il «decreto D'Alia», oltre ad aver apposto un forte limite all'indizione di nuovi concorsi in presenza di graduatorie ancora vigenti approvate successivamente al 1o gennaio 2007 (per vincitori ed idonei) ed al 30 settembre 2003 (per i soli vincitori) ha, al contempo, al fine di far periodicamente luce sul personale già reclutato a disposizione dello Stato, fatto convogliare tutte le graduatorie stilate dalle singole amministrazioni all'interno di un unico elenco gestito dal dipartimento della funzione pubblica, dando a quest'ultimo il compito, una volta stabilito il fabbisogno di personale per ogni amministrazione, di valutare la possibilità di indire o meno un concorso;
tale sistema, basato sul principio della doppia autorizzazione per le amministrazioni pubbliche, a bandire il concorso e ad assumere, fondata non sui reali fabbisogni delle stesse ma sulle piante organiche, è il principale responsabile dell'ipertrofia delle graduatorie;
inoltre, la circostanza legata alla valorizzazione delle professionalità già acquisite, altrimenti nota come «stabilizzazione dei precari», ha comportato che, a decorrere dall'entrata in vigore del citato «decreto D'Alia», al fine di favorire una maggiore utilizzazione del personale già contrattualizzato e, al contempo, ridurre il numero di contratti a termine, e sino a tutto il 2016: «le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore»;
questo significa che dell'esiguo numero di posti che vengono messi a concorso, anche in perduranza di validità delle graduatorie, una riserva pari al 50 per cento degli stessi avrebbe dovuto essere destinata alla stabilizzazione dei precari;
di più. La sopracitata legge di stabilità per il 2015, al successivo articolo 1, comma 426, ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 il termine per la stabilizzazione dei precari, e il successivo decreto-legge n. 192 del 2014 (cosiddetto decreto mille proroghe 2015) ha allungato al 31 dicembre 2015 il termine per consentire alle province di prorogare i contratti col personale precario;
a complicare ulteriormente il suddetto scenario è intervenuta la recente legge di riforma della pubblica amministrazione, n. 124 del 2015 (cosiddetta legge Madia), che nel dettare norme transitorie finalizzate solo ed esclusivamente all'assunzione di vincitori di procedure selettive pubbliche (articolo 17, comma 1, lettera c) ultimo periodo), nulla ha invece previsto per quelle migliaia di professionalità certificate tramite un concorso pubblico e certamente utili alle pubbliche amministrazioni che confidavano in un regime transitorio ad hoc che prorogasse la validità, almeno sino al 2018, e sbloccasse lo scorrimento delle graduatorie ingessate dai suddetti provvedimenti;
il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recentemente interrogato in Parlamento, riferendosi a tutte le graduatorie la cui vigenza è in imminente scadenza, ha precisato che qualsiasi ulteriore iniziativa del Governo che contempli una loro proroga potrà essere valutata solo a consuntivo dell'applicazione della normativa in materia di mobilità e di ricollocazione del personale delle province, lasciando ancora una volta intendere che il destino degli idonei è legato a doppio filo a quello del personale soprannumerario delle province, esacerbando ulteriormente quel conflitto d'interesse tra chi si è visto spodestato del proprio rapporto di lavoro dall'intervenuta riforma Delrio e chi, invece, nonostante abbia meritoriamente e con sacrifici personali ed economici superato un concorso pubblico, non si è ancora visto riconosciuto il diritto soggettivo all'immediata immissione in ruolo;
al 28 gennaio 2016 la rilevazione (consultabile sul sito istituzionale) avviata dal dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base delle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che obbliga tutte la pubbliche amministrazioni a comunicare lo stato delle proprie graduatorie ancora aperte e vigenti, restituisce i seguenti dati: su un totale di 4.073 enti registrati, 16.338 graduatorie e 39.023 posti banditi, i vincitori che risultano assunti sono pari a 33.864, gli idonei che risultano assunti sono pari a 39.417, i vincitori ancora da assumere risultano 4.471, mentre gli idonei ancora da assumere risultano 151.473. Quest'ultimo è un dato macroscopico e peraltro sottostimato visto che non tutte le amministrazioni obbligate hanno effettivamente partecipato al censimento;
la macroscopica ipertrofia del numero degli idonei che, unito a quello dei vincitori di concorso non ancora assunti ed a quello degli occupanti le graduatorie di amministrazioni che non hanno ancora comunicato al Dipartimento della funzione pubblica l'andamento delle stesse, potrebbe superare quota 160.000, è stata frutto di una concausa di eventi: da un lato il reiterato protrarsi negli anni di una disciplina vincolistica che, complice la crisi finanziaria, ha imposto di contenere la spesa per il personale entro un certo tetto e di limitare le nuove assunzioni alla parziale reintegrazione dei cessati (cosiddetto turnover), dall'altro la violazione da parte del legislatore di quanto previsto dal già richiamato articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo il quale tutti i posti che a partire dall'entrata in vigore dello stesso si fossero resi fisiologicamente vacanti dovevano essere coperti attingendo, grazie allo scorrimento, dalla specifica graduatoria già formata e vigente per il medesimo profilo professionale;
ed invero, lo stesso Governo, con la circolare n. 5 del 2013 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nel fornire degli indirizzi volti a chiarire la procedura di reclutamento del personale, ha previsto che: «Nel quadriennio 2013-2016 l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare allo scorrimento di graduatorie di vincitori ed idonei non potrà essere inferiore al 50 per cento di quelle utili secondo la normativa vigente in materia di assunzioni. Tali risorse potranno superare il valore del 50 per cento a decremento di quelle destinabili al reclutamento speciale»;
con la recente sentenza n. 280 del 2016 la sezione lavoro della Corte di Cassazione, dimostrando molta attenzione verso tutte le graduatorie valide fino al 31 dicembre 2016, con riferimento alla questione della compresenza di più graduatorie valide per il medesimo profilo, ha dichiarato che in linea con i principi di correttezza e buona fede, imparzialità e buon andamento previsti dall'articolo 97 della Costituzione, le pubbliche amministrazioni debbano ricorrere al criterio cronologico, e procedere allo scorrimento della graduatoria di data anteriore in quanto destinata a scadere per prima, criterio che potrà essere derogato solo in presenza di «circostanze di fatto o ragioni di interesse pubblico prevalenti», come del resto affermato in più occasioni anche dalla giustizia amministrativa;
pertanto, alla luce della suddetta sentenza sono da considerare viziate da eccesso di potere tutte le condotte della pubblica amministrazione difformi da tale criterio, perché prive della motivazione necessaria a spiegare le ragioni per cui la stessa ha ritenuto di non privilegiare il criterio cronologico nell'uso delle graduatorie a scorrimento, anche in quanto lesive e limitative di posizioni di diritto soggettivo (il diritto allo «scorrimento prioritario») sul quale invece potevano fare legittimo affidamento in qualità di idonei tutti coloro che risultavano inseriti nella graduatoria più datata. Ne deriva che la condotta lesiva da parte della pubblica amministrazione protrattasi nel tempo sarebbe configurabile, per la Cassazione, come inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre un danno risarcibile;
quanto premesso fa presagire un aumento esponenziale del contenzioso nei confronti della pubblica amministrazione, con inimmaginabili ripercussioni sul bilancio statale qualora la stessa dovesse soccombervi;
il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, strettamente legato, con rapporto di tipo strumentale, alle regole del concorso pubblico, oltre a rappresentare il vero cardine della vita amministrativa è precondizione, in quanto fonte di tutela di tutte le posizioni acquisite, per un ordinato svolgimento della vita sociale,

impegna il Governo:

   ad adottare immediate iniziative normative atte a superare il blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e l'imminente perdita di efficacia delle graduatorie dei concorsi indette dalle stesse attraverso:
a) il giusto riconoscimento del merito e delle competenze dei vincitori e degli idonei di concorso, garantiti dallo svolgimento di una selezione pubblica e trasparente basata su criteri meritocratici, attraverso la loro chiamata, anche prorogando la vigenza delle relative graduatorie;
b) l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di coprire i propri fabbisogni di personale attingendo dalle graduatorie dei concorsi pubblici fino al loro esaurimento, prima di procedere con l'indizione di un nuovo concorso;
c) la proroga sine die, o comunque fino al loro esaurimento, delle graduatorie relative a tutti i concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
(1-01128)
«Placido, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti, Zaccagnini».
(2 febbraio 2016)

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Da: SPERANZOSO 1331/03/2016 17:45:10
Approvato nella seduta odierna la Camera la mozione Fauttilli ed altri n. 1-01135 concernenti iniziative volte all'assunzione dei vincitori e degli idonei dei concorsi pubblici.
Atto Camera

Mozione 1-01135

presentato da

FAUTTILLI Federico
testo di

Mercoledì 3 febbraio 2016, seduta n. 561
  La Camera,
premesso che:
le limitazioni introdotte nell'assunzione di personale da parte delle pubbliche amministrazioni hanno fatto emergere il problema di quanti pur avendo vinto un concorso per l'accesso al pubblico impiego, non siano stati assunti dalle suddette pubbliche amministrazioni che avevano bandito il concorso;
si tratta di una situazione che certo non può essere accettata, dato che si è di fronte a persone che hanno avuto la capacità di vincere un concorso pubblico, bandito dall'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e che senza motivo si vedono negare non un privilegio ma il diritto al lavoro;
questa realtà causa danni non solo ai cittadini vincitori di concorso, ma anche alle stesse pubbliche amministrazioni che hanno bandito i concorsi e che, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, sono costrette a rinunciare per molto tempo a professionalità importanti, spesso giovani e motivate, e capaci, una volta in servizio, di rendere più efficace la stessa azione della pubblica amministrazione;
va ricordato che il Governo, attraverso i decreti legislativi che attuano la legge n. 124 del 2015 (cosiddetta «legge Madia»), è intervenuto per affrontare concretamente la situazione, ripensando profondamente tutta la pubblica amministrazione;
non si tratta del solo intervento legislativo significativo: infatti, il decreto-legge n. 101 del 2013 ha previsto a decorrere dal 1o gennaio 2014 il concorso pubblico unico per reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le pubbliche amministrazioni;
il decreto-legge n. 101 del 2013 ha poi prorogato le graduatorie concorsuali sino al 31 dicembre 2016, per consentire il progressivo assorbimento dei vincitori di concorso non assunti;
importante appare essere l'abrogazione della doppia autorizzazione a bandire concorso e, successivamente, ad assumere i vincitori di concorso, previsto dal decreto n. 90 del 2014;
si tratta certamente di una decisione significativa e che semplifica, per il futuro però e non per il pregresso, la procedura di assunzione di nuovo personale, cancellando l'imposizione della doppia autorizzazione che appariva ormai priva di senso e che certo era una delle cause della situazione illustrata;
inoltre, la legge di stabilità 2015, n. 190 del 2014, ha introdotto ulteriori misure per favorire la mobilità del personale delle province in via di abolizione, destinando anche quote di assunzioni negli enti locali che devono assorbire il personale delle province, ai vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate, entro il 1o gennaio 2015;
si tratta di interventi importanti, come importante è il chiarimento del Governo che si è impegnato a tutelare il diritto dei vincitori di concorso, tenendo conto della differenza tra questi e gli idonei, ma considerando anche la posizione di questi ultimi;
appare, però, necessario un intervento urgente, compatibile ovviamente con le leggi attuali e con la situazione economica, per rimediare ad una situazione quale quella dei vincitori di concorso e degli idonei, non assunti dalle pubbliche amministrazioni che avevano bandito i concorsi;
pur comprendendo l'opinione del Governo sulla differenza di posizione tra vincitori di concorso e idonei, sopra ricordato, non si può non preoccuparsi della situazione degli idonei;
è evidente che vi è una priorità per coloro che il concorso lo hanno vinto, ma non è possibile non considerare che anche gli idonei hanno, di fatto, ottenuto il riconoscimento di titoli per l'assunzione;
sentenze della magistratura hanno disposto che quando una pubblica amministrazione si trovi nella necessità di assumere personale, in particolare dirigenziale, i posti vacanti vadano assegnati tenendo conto in modo vincolante delle graduatorie in vigore al momento delle nuove assunzioni, e considerando prioritariamente gli idonei dei concorsi pubblici effettuati dalla pubblica amministrazione che procede all'assunzione per coprire posti vacanti;
dati forniti dallo stesso Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, relativi al luglio 2015, informano che circa 4000 sono i vincitori di concorso nella pubblica amministrazione non assunti;
mentre, sempre il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione calcola che, sempre al luglio 2015, quasi 150 mila sono gli idonei compresi nelle graduatorie;
si tratta di numeri importanti che non possono essere certo considerati fisiologici o «normali», ma che richiedono interventi per un graduale assorbimento in servizio delle persone ancora escluse;
comunque, non si può non esprimere apprezzamento per la scelta del Governo di non considerare più il principio delle dotazioni organiche, sostituendolo con quello del monitoraggio costante dei concreti fabbisogni delle varie pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo:

a individuare le soluzioni più adatte per risolvere con rapidità e giustizia il problema dei vincitori di concorso, proseguendo il cammino intrapreso con la legge n. 124 del 2015;
a riconoscere, nell'ambito della normativa vigente, agli idonei la possibilità di essere assunti nelle pubbliche amministrazioni, quando se ne presenterà la necessità, senza dover passare per un nuovo concorso pubblico, che sarebbe una ripetizione inutile e costosa di quanto già fatto in precedenza;
a valutare l'introduzione di ulteriori nuovi principi che regolino il reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, concentrandosi sul monitoraggio delle effettive necessità e superando definitivamente il principio della pianta organica, che nel corso del tempo aveva di fatto creato «feudi» nei vari settori e rallentato in maniera intollerabile l'assunzione in servizio dei vincitori di concorso.
(1-01135) «Fauttilli, Dellai, Baradello, Capelli, Fitzgerald Nissoli, Marazziti, Sberna».

La Camera,
premesso che:
la legge n. 190 del 2014, (legge di stabilità per il 2015), all'articolo 1, commi 424 e 425, al fine di gestire gli oltre 20.000 esuberi generati dalla soppressione delle province, ha imposto a tutte le amministrazioni pubbliche, sia territoriali che centrali, il blocco delle assunzioni degli idonei dei concorsi pubblici, prevedendo una clausola di salvaguardia ad esclusivo appannaggio dei candidati risultati vincitori di concorso collocati in proprie graduatorie vigenti o approvate entro il 1o gennaio 2015, che obbliga regioni ed enti locali a destinare, per gli anni 2015 e 2016, tutte le risorse per la loro immissione nei ruoli a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, prevedendo, inoltre, che solo una volta esaurita la graduatoria dei vincitori di concorso, tutte le rimanenti posizioni vacanti siano destinate ad assorbire quei dipendenti delle province non ancora collocati;
tale procedura, bloccando per gli anni 2015 e 2016 lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi ancora vigenti, ha de facto inibito il reclutamento e le aspettative di quell'esercito di idonei che, confidando nel precedente regime giuridico di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 101 del 2013 (c.d. decreto D'Alia), speravano di essere assunti entro il 2016 grazie alla facoltà concessa per intervenute esigenze alle amministrazioni di appartenenza di attingere alle varie graduatorie per i profili d'interesse;
ed invero, il citato «decreto D'Alia», facendo proprie le numerose sentenze giurisprudenziali in favore degli idonei, al fine di contenere la spesa per le strutture amministrative e di razionalizzare l'uso delle risorse umane ed economiche in ossequio al principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, e preso anche atto dell'imminente scadenza di centinaia di graduatorie, ne aveva prorogato l'efficacia sino a tutto il 2016. Lo stresso decreto ha inoltre il merito di riconoscere agli idonei in graduatoria di essere assunti prima dell'avvio di nuove procedure concorsuali, equiparandoli così, di fatto, ai vincitori;
il «decreto D'Alia», oltre ad aver apposto un forte limite all'indizione di nuovi concorsi in presenza di graduatorie ancora vigenti approvate successivamente al 1o gennaio 2007 (per vincitori ed idonei) ed al 30 settembre 2003 (per i soli vincitori) ha, al contempo, al fine di far periodicamente luce sul personale già reclutato a disposizione dello Stato, fatto convogliare tutte le graduatorie stilate dalle singole amministrazioni all'interno di un unico elenco gestito dal dipartimento della funzione pubblica, dando a quest'ultimo il compito, una volta stabilito il fabbisogno di personale per ogni amministrazione, di valutare la possibilità di indire o meno un concorso;
tale sistema, basato sul principio della doppia autorizzazione per le amministrazioni pubbliche, a bandire il concorso e ad assumere, fondata non sui reali fabbisogni delle stesse ma sulle piante organiche, è il principale responsabile dell'ipertrofia delle graduatorie;
inoltre, la circostanza legata alla valorizzazione delle professionalità già acquisite, altrimenti nota come «stabilizzazione dei precari», ha comportato che, a decorrere dall'entrata in vigore del citato «decreto D'Alia», al fine di favorire una maggiore utilizzazione del personale già contrattualizzato e, al contempo, ridurre il numero di contratti a termine, e sino a tutto il 2016: «le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore»;
questo significa che dell'esiguo numero di posti che vengono messi a concorso, anche in perduranza di validità delle graduatorie, una riserva pari al 50 per cento degli stessi avrebbe dovuto essere destinata alla stabilizzazione dei precari;
di più. La sopracitata legge di stabilità per il 2015, al successivo articolo 1, comma 426, ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 il termine per la stabilizzazione dei precari, e il successivo decreto-legge n. 192 del 2014 (cosiddetto decreto mille proroghe 2015) ha allungato al 31 dicembre 2015 il termine per consentire alle province di prorogare i contratti col personale precario;
a complicare ulteriormente il suddetto scenario è intervenuta la recente legge di riforma della pubblica amministrazione, n. 124 del 2015 (cosiddetta legge Madia), che nel dettare norme transitorie finalizzate solo ed esclusivamente all'assunzione di vincitori di procedure selettive pubbliche (articolo 17, comma 1, lettera c) ultimo periodo), nulla ha invece previsto per quelle migliaia di professionalità certificate tramite un concorso pubblico e certamente utili alle pubbliche amministrazioni che confidavano in un regime transitorio ad hoc che prorogasse la validità, almeno sino al 2018, e sbloccasse lo scorrimento delle graduatorie ingessate dai suddetti provvedimenti;
il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recentemente interrogato in Parlamento, riferendosi a tutte le graduatorie la cui vigenza è in imminente scadenza, ha precisato che qualsiasi ulteriore iniziativa del Governo che contempli una loro proroga potrà essere valutata solo a consuntivo dell'applicazione della normativa in materia di mobilità e di ricollocazione del personale delle province, lasciando ancora una volta intendere che il destino degli idonei è legato a doppio filo a quello del personale soprannumerario delle province, esacerbando ulteriormente quel conflitto d'interesse tra chi si è visto spodestato del proprio rapporto di lavoro dall'intervenuta riforma Delrio e chi, invece, nonostante abbia meritoriamente e con sacrifici personali ed economici superato un concorso pubblico, non si è ancora visto riconosciuto il diritto soggettivo all'immediata immissione in ruolo;
al 28 gennaio 2016 la rilevazione (consultabile sul sito istituzionale) avviata dal dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base delle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che obbliga tutte la pubbliche amministrazioni a comunicare lo stato delle proprie graduatorie ancora aperte e vigenti, restituisce i seguenti dati: su un totale di 4.073 enti registrati, 16.338 graduatorie e 39.023 posti banditi, i vincitori che risultano assunti sono pari a 33.864, gli idonei che risultano assunti sono pari a 39.417, i vincitori ancora da assumere risultano 4.471, mentre gli idonei ancora da assumere risultano 151.473. Quest'ultimo è un dato macroscopico e peraltro sottostimato visto che non tutte le amministrazioni obbligate hanno effettivamente partecipato al censimento;
la macroscopica ipertrofia del numero degli idonei che, unito a quello dei vincitori di concorso non ancora assunti ed a quello degli occupanti le graduatorie di amministrazioni che non hanno ancora comunicato al Dipartimento della funzione pubblica l'andamento delle stesse, potrebbe superare quota 160.000, è stata frutto di una concausa di eventi: da un lato il reiterato protrarsi negli anni di una disciplina vincolistica che, complice la crisi finanziaria, ha imposto di contenere la spesa per il personale entro un certo tetto e di limitare le nuove assunzioni alla parziale reintegrazione dei cessati (cosiddetto turnover), dall'altro la violazione da parte del legislatore di quanto previsto dal già richiamato articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo il quale tutti i posti che a partire dall'entrata in vigore dello stesso si fossero resi fisiologicamente vacanti dovevano essere coperti attingendo, grazie allo scorrimento, dalla specifica graduatoria già formata e vigente per il medesimo profilo professionale;
ed invero, lo stesso Governo, con la circolare n. 5 del 2013 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nel fornire degli indirizzi volti a chiarire la procedura di reclutamento del personale, ha previsto che: «Nel quadriennio 2013-2016 l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare allo scorrimento di graduatorie di vincitori ed idonei non potrà essere inferiore al 50 per cento di quelle utili secondo la normativa vigente in materia di assunzioni. Tali risorse potranno superare il valore del 50 per cento a decremento di quelle destinabili al reclutamento speciale»;
con la recente sentenza n. 280 del 2016 la sezione lavoro della Corte di Cassazione, dimostrando molta attenzione verso tutte le graduatorie valide fino al 31 dicembre 2016, con riferimento alla questione della compresenza di più graduatorie valide per il medesimo profilo, ha dichiarato che in linea con i principi di correttezza e buona fede, imparzialità e buon andamento previsti dall'articolo 97 della Costituzione, le pubbliche amministrazioni debbano ricorrere al criterio cronologico, e procedere allo scorrimento della graduatoria di data anteriore in quanto destinata a scadere per prima, criterio che potrà essere derogato solo in presenza di «circostanze di fatto o ragioni di interesse pubblico prevalenti», come del resto affermato in più occasioni anche dalla giustizia amministrativa;
pertanto, alla luce della suddetta sentenza sono da considerare viziate da eccesso di potere tutte le condotte della pubblica amministrazione difformi da tale criterio, perché prive della motivazione necessaria a spiegare le ragioni per cui la stessa ha ritenuto di non privilegiare il criterio cronologico nell'uso delle graduatorie a scorrimento, anche in quanto lesive e limitative di posizioni di diritto soggettivo (il diritto allo «scorrimento prioritario») sul quale invece potevano fare legittimo affidamento in qualità di idonei tutti coloro che risultavano inseriti nella graduatoria più datata. Ne deriva che la condotta lesiva da parte della pubblica amministrazione protrattasi nel tempo sarebbe configurabile, per la Cassazione, come inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre un danno risarcibile;
quanto premesso fa presagire un aumento esponenziale del contenzioso nei confronti della pubblica amministrazione, con inimmaginabili ripercussioni sul bilancio statale qualora la stessa dovesse soccombervi;
il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, strettamente legato, con rapporto di tipo strumentale, alle regole del concorso pubblico, oltre a rappresentare il vero cardine della vita amministrativa è precondizione, in quanto fonte di tutela di tutte le posizioni acquisite, per un ordinato svolgimento della vita sociale,

impegna il Governo:

   ad adottare immediate iniziative normative atte a superare il blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e l'imminente perdita di efficacia delle graduatorie dei concorsi indette dalle stesse attraverso:
a) il giusto riconoscimento del merito e delle competenze dei vincitori e degli idonei di concorso, garantiti dallo svolgimento di una selezione pubblica e trasparente basata su criteri meritocratici, attraverso la loro chiamata, anche prorogando la vigenza delle relative graduatorie;
b) l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di coprire i propri fabbisogni di personale attingendo dalle graduatorie dei concorsi pubblici fino al loro esaurimento, prima di procedere con l'indizione di un nuovo concorso;
c) la proroga sine die, o comunque fino al loro esaurimento, delle graduatorie relative a tutti i concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
(1-01128)
«Placido, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti, Zaccagnini».
(2 febbraio 2016)

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Rispondi

Da: incazzata nera31/03/2016 18:43:09
Ho da chiedere un'informazione. Dunque, premetto che sono in una(delle tante) graduatorie a tempo indeterminato. Il concorso nello specifico era per 3 posti a tempo indeterminato 18 ore settimanali.
Io sono arrivata quinta e ovviamente idonea. Grazie a questa posizione sono stata chiamata varie volte a tempo determinato e ho sempre accettato. Mi sono informata come mai non avessero chiamato il quarto in graduatoria e mi è stato sempre detto che era irreperibile all'indirizzo fornito al concorso.
Qualche mese fa uno dei 3 vincitori tramite mobilità esterna ha cambiato ente passando da 18 ore settimanali a 36. Quindi gli impiegati oggi sono 2.
Le mie domande sono: possono chiamarmi oppure per via del blocco delle assunzioni non chiamano? Se le 18 ore dovessero ripartirle tra i 2 assunti sono un "avente causa" per oppormi a tale situazione??
Rispondi

Da: Ex appesa ad un filo31/03/2016 19:38:13
Idonea sono stata assunta da idonea
Rispondi

Da: Per ex appesa 31/03/2016 20:50:11
Grazie mi hai dato una speranza?
Ente locale o amm.centrale?
Rispondi

Da: Alexdrastico 31/03/2016 21:21:30
Ciao a tutti, ma quindi state sostendendo che il blocco per gli idonei nel 2016, ai sensi dell'ultima finanziaria,in realtà non sarebbe proprio completo?
Rispondi

Da: incazzata nera31/03/2016 21:49:07
X EX APPESA A UN FILO.
Dunque potrei chiedere all'amministrazione locale di essere assunta in virtù del posto che si è appena liberato? Preciso che questo ente non ha residui assunzionali e che il posto si è reso libero solo da poche settimane.
Rispondi

Da: inv AAMM01/04/2016 01:01:58
Scusatemi vale anche per le forze di polizia quello che ho letto nei post sopra????? Qualcuno sa rispondermi?????
Rispondi

Da: @incazzata nera01/04/2016 07:36:53
no, non puoi chiedere niente...... la decisione è  dell'ente, non tua. La graduatoria vale per quella qualifica e per l'ente dove hai fatto il concorso. La mobilità riguarda solo personale già in servizio. non esiste mobilità di graduatorie a meno che non ci siano convenzioni ad hoc. Attualmente la regola è che ognuno si tiene i suoi, purtroppo. Poi ci sono le eccezioni.
Rispondi

Da: Rufyy01/04/2016 08:35:26
Buongiorno a tutti... faccio una domanda se sapete rispondete... ciò che ha postato SPERANZIOSO 13 riguarda anche le graduatorie delle forze di polizia (GdiF CC PDS) se qualcuno sa rispondermi è già la seconda volta che lo chiedo.
Rispondi

Da: x Rufyy01/04/2016 10:02:05
No
Rispondi

Da: Ex appesa ad un filo01/04/2016 12:32:06
Ente locale,
Rispondi

Da: Ex appesa ad un filo01/04/2016 12:33:56
Ente locale, io sono stata assunta utilizzando i resti assunzionali, per il posto resosi ora disponibile credo si debba aspettare lo sblocco delle assunzioni.
Rispondi

Da: Alexdrastico 01/04/2016 12:49:22
Scusatemi, qualcuno può aiutarmi a chiarire il mio dubbio? Allo stato attuale gli idonei che scadono a dicembre 2016 non hanno proprio sbocchi o pertugi o speranze, possibile? Mi sembra impossibile che la finanziaria abbia sancito proprio questa situazione, ma se qualcuno gentilmente potesse fornirmi lumi al riguardo mi userebbe una cortesia
Rispondi

Da: INKAZZATO !!! !!! !!!01/04/2016 12:52:03
Sembrerebbe di no ...

:(

Visto che la menata province teoricamente CHIUDE alla fine di giugno, ma praticamente si protrarrà ancora per tutta l'estate ...
DUBITO ma spero vivamente di sbagliarmi che qualcosa cambi tra settembre e dicembre ...

:(
Rispondi

Da: al momento01/04/2016 13:02:21
a dicembre si chiude, se poi qualcuno decidesse che forse sarebbe anche il caso di prorogare le graduatorie unificandole e obbligando gli idonei ad accettare almeno la terza proposta di sede pena la cancellazione dalla graduatoria medesima non sarebbe male. Ma al momento al 31 dicembre finiscono le speranze ed è assolutamente inutile contare sulla proroga. Bisogna solo ricominciare a studiare per i concorsi che sicuramente ripartiranno a questo punto. Capisco che è dura accettare, ma è peggio sperare e poi prendersela nel di dietro.
Rispondi

Da: eccome 01/04/2016 13:11:11
Beh in base alla mozione Fauttilli che è stata approvata alla Camera (e che è stata gentilmente postata sopra), il Governo dovrebbe impegnarsi a garantire eventuali assunzioni di idonei concorsuali che dovessero rendersi necessarie, senza la necessità di passare nuovamente attraverso nuove onerose procedure concorsuali che sarebbero pure ripetizioni di quanto già fatto in precedenza.
Questo vuol dire che gli idonei saranno assunti attingendo dalle graduatorie in essere, che evidentemente non andranno in scadenza, una sorta di graduatorie ad esaurimento.
Era ora che approvassero una mozione come questa.
Rispondi

Da: e sì01/04/2016 13:17:56
e io sono babbo natale e gli asini volano. Non è stato approvato un bel niente e quella mozione verrà semplicemente buttata nel cesso. E' solo ed esclusivamente pubblicità. Ma ancora non avete capito che questo governo è impermeabile a tutto .... se ne strafregano di noi. La madia l'ha detto più volte. Spero di sbagliarmi ma non ci faccio nessun affidamento.
Rispondi

Da: eccome 01/04/2016 13:27:13
Sono d'accordo che è bene non illudersi, però la mozione Fauttilli è stata approvata ed è vincolante per il Governo.
Rispondi

Da: ma che cosa01/04/2016 13:30:43
stai dicendo? il governo non si può vincolare con una mozione del genere..... avrai una brutta sorpresa se pensi che quella cosa (perchè è una cosa) abbia un qualche valore. Mi spiace ma Renzi e Co possono fare quello che vogliono in barba a tutto e tutti. Una mozione non vincola nessuno ed è bene saperlo perchè altrimenti ci si fa infinocchiare dal primo politicante di turno che ha bisogno di voti.
Rispondi

Da: bip bip01/04/2016 13:34:17
Tutti quelli che dicono che una mozione vincola il governo, mi fa capire il motivo per le quali sono idonei ( e neanche quello dovrebbero essere ) e non vincitori.
Rispondi

Da: eccome 01/04/2016 13:37:03
Mi sa che te sei molto confuso.
Te lo ripeto questa mozione Fauttilli impegna il Governo ad agire come ti ho spiegato sopra.
Poi sei libero di pensare quello che ti pare e di fare tutta la dietrologia che vuoi.
Ti saluto
Rispondi

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