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ART. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni) ............................................... 3 ART. 2 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) ................................................. 7 ART. 3 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria) ........................................................ 9 ART. 4 (Proroga di termini in materia di salute) ............................................................................... 10 ART. 5 (Proroga di termini in materia di istruzione e merito)........................................................... 11 ART. 6 (Proroga di termini in materia di università e ricerca) ......................................................... 13 ART. 7 (Proroga di termini in materia di cultura) ............................................................................. 14 ART. 8 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) ............................................................................................................................................... 15 ART. 9 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy) ...................................................................................................................................................... 17 ART. 10 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) ............................................................................................................... 18 ART. 11 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa) .......................... 18 ART. 12 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia)...................... 18 ART. 13 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) ............................................................................................................................................ 20 ART. 14 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) .................................................................................................... 21 ART. 15 (Proroga di termini in materia di sport) ............................................................................... 21 ART. 16 ................................................................................................................................................ 22 (Proroga dell'attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni - LEP) ................................................................................................................................. 22 ART. 17 (Proroga di termini in materia di editoria) .......................................................................... 22 ART. 18 (Proroga di termini per il risanamento delle baraccopoli di Messina) ............................... 23 ART. 19 (Fondo Complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016) ..................................................................................................................................................... 23 ART. 20 (Proroga di termini in materia previdenziale) ..................................................................... 24 ART. 21 (Proroghe di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza) .............................................................................................................................................. 24 ART. 22 (Disposizioni finanziarie) ...................................................................................................... 24 ART. 23 (Entrata in vigore) ................................................................................................................. 24 2 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione; RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché di adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni; VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del …..; SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; EMANA il seguente decreto-legge: 3 ART. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni) 1. All'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, relativo all'utilizzo temporaneo di un contingente di segretari comunali e provinciali da parte delle Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, riguardante autorizzazioni per assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 3. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, riguardante le autorizzazioni per le assunzioni a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni precedenti, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022» e le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riguardante le autorizzazioni per le assunzioni a tempo indeterminato a valere su apposito Fondo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 5. All'articolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante l'autorizzazione per il Ministero dell'interno ad assumere determinate unità di personale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024». 6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 162, relativo alle convenzioni stipulate in materia di lavoratori socialmente utili, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»; b) al comma 495, relativo all'assunzione in deroga a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità , le parole: «30 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024». 7. Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 20192021 e per il triennio 2020-2022, rispettivamente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2022, nonché ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 2023, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2024. 4 8. Al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16, comma 1, riguardante l'autorizzazione per il Ministero dell'interno ad assumere unità di personale a tempo determinato ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le parole: «per il biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024»; b) all'articolo 18-bis, comma 11, in materia di rafforzamento, in particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le parole: «per il biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024». 9. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7-bis, comma 1, in materia di autorizzazione per il Ministro dell'economia e delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali, secondo le modalità semplificate in deroga alle ordinarie procedure di mobilità , ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024»; b) all'articolo 11, comma 1, primo e terzo periodo, in materia di durata dei contratti a tempo determinato del personale addetto all'Ufficio per il processo, le parole: "della durata massima di trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga"; c) all'articolo 13, comma 1, concernente il reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR: 1) all'alinea: 1.1) le parole: «della durata massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026»; 1.2) le parole: «5.410 unità » sono sostituite dalle seguenti: «4.745 unità »; 1.3) dopo le parole: «non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «nel limite di spesa annuo di cui al comma 6»; 2) alla lettera a), le parole: «1.660 unità » sono sostituite dalle seguenti: «2.100 unità »; 3) alla lettera b), le parole: «750 unità » sono sostituite dalle seguenti: «145 unità »; 4) alla lettera c), le parole: «3.000 unità » sono sostituite dalle seguenti: «2.500 unità ». 10. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo al rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le parole: «per il triennio 2021-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo 2021-2024». 11. All'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che concerne l'autorizzazione a bandire apposite procedure concorsuali al fine di potenziare e accelerare le attività e i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato nel territorio nazionale, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024». 12. All'articolo 12, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, in materia di supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR, le parole: «per il biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024». 5 13. All'articolo 1, comma 11, lettere a), b) e c) della legge 31 agosto 2022, n. 130, relativo alle assunzioni di personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024». 14. Il termine per le assunzioni di personale della Guardia di finanza già previste, per gli anni 2021, 2022 e 2023 dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 1, comma 287, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dall'articolo 1, comma 961-sexies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall'articolo 15, comma 12, lettera a), e comma 25 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 31 dicembre 2024. 15. Il termine per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco già previste, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, dall'articolo 66, comma 9bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 1, comma 287, lettere d) ed e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere c), d) ed e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dagli articoli 13, comma 5, e 16septies, comma 2, lettera c), del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dall'articolo 1, commi da 961-bis a 961septies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dall'articolo 1, commi 662, 666 e 667 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'articolo 15, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 31 dicembre 2024. 16. Alla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 18, riguardante disposizioni di armonizzazione in materia assistenziale e previdenziale, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Per i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2019, i contributi che le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno versato all'ente previdenziale in eccedenza al massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui al secondo periodo, sono interamente rimborsabili senza interessi, fino al 31 dicembre 2024, in deroga al termine di cui all'articolo 2946 c.c., a condizione che le pubbliche amministrazioni, prima delle procedure di rimborso di cui al primo periodo, aggiornino le posizioni assicurative individuali trasmettendo le denunce di variazione»; b) all'articolo 3: 1) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle 6 seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; 2) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; 3) dopo il comma 10-ter è inserito il seguente: «10-quater. Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e 10, per i soli periodi prescritti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2024, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta all'INPGI fino al 30 giugno 2022, in relazione ai compensi erogati ai giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai periodi assicurativi per i quali sia stata già costituita la rendita vitalizia riversibile di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.». 17. In deroga ai commi 9 e 10 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i soli periodi prescritti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2024, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell'INPS per i propri lavoratori dipendenti. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai periodi assicurativi per i quali sia stata già costituita la rendita vitalizia riversibile di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.». 18. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano fino al 31 dicembre 2024 agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-quater dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995, introdotto dal comma 16, lettera b), n. 3) del presente articolo, né agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 17 del presente articolo. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato. 19. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; b) dopo le parole: «Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato» sono aggiunte le seguenti: «e sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato». 20. Fino al 31 dicembre 2024, per assicurare l'espletamento dei propri compiti istituzionali, l'Avvocatura dello Stato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è autorizzata ad avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 21. Il termine per l'autorizzazione all'assunzione di trecentocinquanta unità appartenenti all'area III, posizione economica F1, ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo all'assunzione di personale presso il Ministero dell'ambiente 7 e della sicurezza energetica, anche allo scopo di prevenire l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso, è prorogato al 31 dicembre 2024. 22. Il termine per l'autorizzazione all'assunzione a tempo determinato del contingente massimo di centocinquanta unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, ai sensi dell'articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, relativo all'assunzione presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di personale da assegnare funzionalmente ai commissari per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, è prorogato al 31 dicembre 2024. 23. Le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, relativo alle procedure di reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo Agricoltura e del ruolo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) da parte del MASAF, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2024. 24. All'articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che autorizza il Ministero della cultura, entro il 31 dicembre 2023, ad assumere fino a 750 unità di personale mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024». ART. 2 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, relativo al termine per il completamento del collegamento inter-amministrazioni per il rilascio dei permessi di soggiorno, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 2. All'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di funzioni fondamentali dei Comuni, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 3. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2024. 4. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 15, concernente la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero 8 dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»; b) all'articolo 2, comma 4, concernente le risorse relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021, le parole: «negli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024». Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo periodo, pari a euro 300.000 per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. All'articolo 16, comma 6-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, in materia di ricostituzione del fondo anticipazioni liquidità , le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 6. All'articolo 14-sexies del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, in materia di incarichi di vicesegretario comunale, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 7. Le assunzioni straordinarie di cui all'articolo 15, comma 19, lettera a), numero 1), e lettera n), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, relativamente a 66 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali, a 8 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici, a 60 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, a 80 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei direttivi tecnico-professionali, a 27 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, a 176 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali e a 60 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti, hanno decorrenza non prima del 1° gennaio 2024, anche per le procedure concorsuali già avviate. 8. Le risorse rese disponibili per effetto di quanto previsto dal comma 7 sono destinate al pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dalla scadenza del termine di cui all'articolo 74, comma 6, del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sino alla data del 31 marzo 2022 di cessazione del relativo stato di emergenza, è autorizzata la spesa complessiva di euro 8.338.000 per l'anno 2023, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 9. Agli oneri di cui al comma 8 si provvede a valere sulle risorse allocate nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della Missione "Soccorso civile", al Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" - Azione "Spese di personale per 9 il programma (Corpo nazionale dei vigili del fuoco)" e stanziate ai sensi dell'articolo 15, comma 22, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. 10. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7, 8, e 9, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ART. 3 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria) 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo all'aggiornamento, secondo le rivalutazioni ISTAT, dei canoni di locazione passiva dovuti dalle amministrazioni, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024». 2. All'articolo 16-sexies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 3. All'articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole: «sessanta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «settantadue mesi». 4. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, le parole: «e 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024,». 5. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di giustizia tributaria, le parole: «sono prorogati di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di due anni». 6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a (…) 7. I termini per la notifica degli atti di recupero di cui all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, sono prorogati di un anno, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115. 10 8. Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in materia di giochi, trovano applicazione altresì nell'anno 2024. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 9. Per le società di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024. 10. In considerazione dell'attacco subito dai sistemi informatici della Regione Molise, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 7 agosto 2023 o iniziati successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e dai suoi enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 30 gennaio 2024. 11. La Regione Molise e i suoi enti strumentali adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui al comma 1, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. 12. In caso di inoperatività dei siti internet istituzionali della Regione Molise e dei suoi enti strumentali, per il medesimo periodo di cui al comma 10, sono sospesi gli obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 13. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità , i servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (INI), anche per le finalità degli specifici interventi previsti dal PNRR, nelle more del definitivo perfezionamento della nuova Convenzione, e comunque non oltre il 31 marzo 2024, continuano a prodursi gli effetti giuridici delle disposizioni previste dalla Convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate e Sogei del 23 dicembre 2009, e dei relativi Accordi Convenzionali attuativi, in scadenza al 31 dicembre 2023. ART. 4 (Proroga di termini in materia di salute) 1. Il termine di approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2024 degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è prorogato fino alla data di presentazione del conto consuntivo dell'anno 2023. 2. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla proroga della possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché alla possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 3. Il termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti 11 del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 1° aprile 2020, è prorogato fino alla pubblicazione dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. 4. All' articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e al personale delle professioni sanitarie, le parole: «anche per gli anni 2022 e 2023», sono sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni 2022, 2023 e 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 5. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali anche se privi della specializzazione, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole «nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle disposizioni di cui dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60». 6. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo alla proroga degli incarichi semestrali di lavoro autonomo per il personale medico e per gli operatori socio-sanitari, collocati in quiescenza, anche non iscritti al competente albo professionale, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto delle disposizioni di cui dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.». 7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 406-bis, relativo alla sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, le parole: «biennio 2021-2022» sono sostituite dalle seguenti: «quadriennio 20212024» e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Alla fine del quadriennio si provvede alla valutazione degli esiti della sperimentazione.»; b) al comma 406-ter, relativo alla proroga e all'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali svolte dalle farmacie, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022, 2023 e 2024». 8. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di incentivi al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostitute dalle seguenti: «31 dicembre 2024». ART. 5 (Proroga di termini in materia di istruzione e merito) 12 1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riguardante interventi finanziari a favore degli italiani nel mondo, relativa alla predetta Fondazione, è prorogata per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 250.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. 2. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 4-ter, recante disciplina in deroga delle procedure di istituzione di graduatorie e conferimento di supplenze, le parole: "e 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023/2024, 2024/2025" e le parole: "il successivo aggiornamento e rinnovo biennale" sono sostituite dalle seguenti: "i successivi aggiornamenti e rinnovi". b) all'articolo 3, comma 1, relativo ai termini per l'espressione del parere da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024". 3. Al fine di garantire l'attuazione alla riforma R. 1.3 "Riorganizzazione del sistema scolastico" della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83-bis sono inseriti i seguenti: «83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, per il solo anno scolastico 2024/2025 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 127 del 30 giugno 2023, le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5% del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali ed amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge n. 98 del 2011. Entro il 1° marzo 2024 le Regioni comunicano al Ministero dell'istruzione e del merito le istituzioni scolastiche attivate ai sensi del presente comma, le quali non rilevano ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo. Per l'anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 84-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 8413 quater. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,4 milioni di euro per il 2025. (COPERTURA DA INDIVIDUARE) "83-quater. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento di cui al comma 83-bis è riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e seguenti del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche di cui al primo periodo, ovvero affidate in reggenza, che possono avvalersi della predetta facoltà , nel rispetto del limite di spesa di 16,51 milioni di euro per l'anno 2024 e di 21,41 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 4,01 milioni di euro per il 2024 e di 8,91 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.». 4. Per l'attuazione del comma 83-bis e del comma 83-quater della legge 13 luglio 2015, n. 107, come introdotto dalla presente legge, è autorizzata la spesa nel limite di 4,01 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8,91 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede, quanto a 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e, quanto a 4,01 milioni di euro per il 2024 e 8,91 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione « Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. ART. 6 (Proroga di termini in materia di università e ricerca) 1. All'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, relativo alla nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) al primo periodo la parola: «due», è sostituita dalla seguente: «tre». 2. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo all'erogazione dei mutui concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 3. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo allo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di talune professioni, è prorogato al 31 dicembre 2024. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 della medesima legge. 14 4. All'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativo al conferimento di assegni di ricerca, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2024». 5. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2024». 6. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, relativo alle graduatorie nazionali AFAM, le parole: «2022-2023 e 2023-2024», sono sostituite dalle seguenti: «2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025». 7. All'articolo 3-quater, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, relativo al reclutamento di personale docente e di personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2025/2026» e le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»; b) al comma 2, le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2025/2026». 8. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al reclutamento di personale docente del comparto AFAM, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «per l'anno accademico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025»; b) le parole: «35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), e 35-bis», sono sostituite dalle seguenti: «35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), comma 5-bis e 35-bis». ART. 7 (Proroga di termini in materia di cultura) 1. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, relativo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni». 2. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, relativo all'incremento del personale facente capo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole: «al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 2024». 3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 15 4. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo al Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino», sono apportate le seguenti modificazioni: a) al quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; b) dopo il nono periodo sono aggiunti i seguenti: "Per l'anno 2024 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi delle spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.". c) 5. All'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alle semplificazioni amministrative per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" e le parole: "1.000 partecipanti" sono sostituite dalle seguenti: "2.000 partecipanti". 5. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, al primo periodo le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024". ART. 8 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) 1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativo agli adempimenti previsti dal decreto di finanziamento degli interventi inerenti alla cantierabilità dell'Aeroporto di Firenze è prorogato al 31 dicembre 2024 con riferimento agli adempimenti previsti per l'aeroporto di Firenze. 2. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, relativo all'operatività dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «a settantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a ottantatré mesi»; b) al comma 7, le parole: «e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 4 milioni euro per l'anno 2024». 3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede quanto a 800 mila euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 600 mila euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 16 250, quanto a 2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 471 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e quanto a 600 mila euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto 1° gennaio 1912, n. 974. 4. All'articolo 13, comma 17-bis, terzo periodo del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo a disposizioni in materia di trasporto ferroviario le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 5. All'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo alla realizzazione, mediante procedure di affidamento semplificate, degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale complementare, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024». 6. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, relativo al divieto di circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3 adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo dopo le parole "Euro 2" inserire le seguenti: "a decorrere dal 31 gennaio 2024"; b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 gennaio 2024, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 2 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine di consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo periodo esclusivamente per l'anno 2024."; b) al quarto periodo, dopo le parole: "dei veicoli con caratteristiche antinquinamento" sono inserite le seguenti: "Euro 2 e"; c) al quinto periodo, dopo le parole: "l'esonero dei veicoli" sono inserite le seguenti: "Euro 3" e le parole: "delle risorse di cui al quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "delle risorse di cui al quinto periodo"; d) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con apposito decreto da adottare entro il 31 gennaio 2024 dispone, l'esonero dei veicoli Euro 2 di cui al quarto periodo e definisce le modalità di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quinto periodo.". 7. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo alle procedure semplificate di affidamento dei lavori, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024». 8. All'articolo 3-bis, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5bis. È prorogato per l'anno 2023 l'utilizzo delle risorse di cui al comma 5 non utilizzate. Tali somme sono destinate alla società ANAS S.p.A. per la copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio 17 dei ministri 21 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, e trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A. per l'anno 2023, e per la compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti dall'ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2023.». 9. All'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo: 1) dopo le parole "lettere a), b) e c)" sono inserite le seguenti: "e per lo svolgimento delle funzioni di concessionario"; 2) dopo le parole "una quota" è inserita la seguente: "rendicontata"; 3) dopo le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2015" sono inserite le seguenti: "e fino al 31 dicembre 2021"; b) al secondo periodo: 1) dopo le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono inserite le seguenti: "e fino al 31 dicembre 2023" 2) le parole: "di cui al precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 3, lettere a), b) e c), riconosciuta ad ANAS S.p.a.,"; 3) dopo le parole: "9 per cento" è inserita la seguente parola: "rendicontato"; c) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Per i quadri economici approvati a decorrere dal 1° gennaio 2024, ferma restando la quota relativa alle attività di investimento di cui al comma 3, lettere a), b) e c) di cui al secondo periodo, è riconosciuta ad ANAS S.p.a. una quota aggiuntiva del 3,5 per cento per lo svolgimento delle funzioni di concessionario, non soggetta a rendicontazione". ART. 9 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy) 1. Il termine del 30 novembre 2023, di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi a crediti di imposta per investimenti in beni strumentali, è differito al 30 giugno 2024. 2. All'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, che istituisce un Fondo finalizzato a sostenere le imprese a forte consumo di energia elettrica localizzate nelle regioni insulari, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024». 3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse stanziate per l'anno 2023 e successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy. 18 ART. 10 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) 1. All'articolo 5-ter del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, relativo a speciali misure in favore di imprese che esportano in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia, ovvero vi hanno filiali o partecipate, al comma 3, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024». 2. All'articolo 29 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante misure in favore delle imprese esportatrici a seguito della crisi in atto in Ucraina, al comma 2, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024». 3. All'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo ad interventi per il completamento della realizzazione del Tecnopolo di Bologna, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 4. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, relativo alla riassegnazione allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane restituiti dalle competenti organizzazioni internazionali, le parole: «negli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024». 5. Per le graduatorie relative a procedure concorsuali bandite da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di cui all'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è prorogato al 31 dicembre 2024. ART. 11 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa) 1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente le modalità di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, è prorogata fino al 31 dicembre 2024. ART. 12 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia) 1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26-bis, comma 5, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, relativo ai corsi di formazione per magistrati con funzioni direttive o semidirettive, è differita al 31 dicembre 2024. Sino a tale data possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di 19 primo che di secondo grado, i magistrati che abbiano frequentato il corso di formazione di cui all'articolo 26-bis del citato decreto legislativo o che abbiano presentato domanda di partecipazione al corso medesimo, nonché coloro che nei cinque anni precedenti al termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una frazione del periodo indicato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bandi per il conferimento di funzioni direttive o semidirettive già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto. I magistrati cui sono conferite funzioni direttive o semidirettive sono tenuti a partecipare al corso di formazione entro sei mesi dal conferimento delle stesse, salvo che lo abbiano frequentato nei cinque anni precedenti o che abbiano svolto tali funzioni anche solo per una frazione del medesimo periodo. 3. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, quando il termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal Consiglio superiore della magistratura (CSM) in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, scade in data antecedente al 31 dicembre 2024, esso è prorogato fino a tale data. 4. Fino al 31 dicembre 2024, il periodo di tempo non superiore a sei mesi di cui all'articolo 34 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e il termine di sei mesi di cui all'articolo 10-bis, terzo comma, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernenti l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi, sono elevati a un anno. 5. All'articolo 3 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, concernente la possibilità di delegare al giudice onorario specifici adempimenti per i procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale davanti al tribunale per i minorenni, le parole: «Sino al 30 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Sino alla data di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149». 6. Al fine di garantire la durata quadriennale dei Consigli giudiziari prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25, le elezioni dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, sono differite dal mese di aprile al mese di ottobre. 7. Il termine di cui all'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giudizi di impugnazione, è prorogato al 30 giugno 2024. 8. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, recante misure per la funzionalità degli uffici giudiziari, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; b) al comma 3, le parole: «al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 2024». 9. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, relativo al termine di efficacia della modifica delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2026». 20 10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2025 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ART. 13 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) 1. All'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo allo stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»; b) al comma 5, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024». 2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, relativo al sito di interesse nazionale di Taranto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole ", senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica," sono soppresse; b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Con il decreto di cui al primo periodo è altresì individuato il compenso del Commissario, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi."; c) al secondo periodo, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024". 3. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla ricognizione e alla riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni». 4. All'articolo 11, comma 8-undecies, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, concernente l'adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti inerti di origine minerale, le parole: «Conseguentemente, il» sono sostituite dalla seguente: «Il» e le parole: «ulteriori sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi». 21 ART. 14 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) 1. L'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: «1-quater. In considerazione del perdurare della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina, dell'aumento dei tassi di interesse bancario, nonché degli eccezionali eventi metereologici, verificatisi nel corso del 2023, che hanno procurato danni alle coltivazioni, ed al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, fino al 31 dicembre 2024, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies lettere b) e c) al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.». 2. All'articolo 8-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo al contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa, le parole: "l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni 2023 e 2024." 3. All'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, come convertito con modificazioni dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione delle macchine agricole, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b), le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"; b) alla lettera c), le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025". ART. 15 (Proroga di termini in materia di sport) 1. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024». 2. All'articolo 44, comma 8-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, riguardante il termine delle attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 3. All'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo XX recante "attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Tuttavia, le Le disposizioni di cui al primo periodo continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023, ovvero per i rapporti di lavoro sportivo stipulati entro la stessa data. Le disposizioni di cui al secondo periodo sono prorogate al 29 febbraio 2024 se le società 22 sportive datrici di lavoro risultano in regola con il pagamento degli obblighi fiscali contributivi e previdenziali.» ART. 16 (Proroga dell'attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni - LEP) 1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 793, alinea, le parole: «, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse; b) al comma 795, le parole: «Entro sei mesi dalla conclusione delle attività di cui al comma 793» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2024»; c) al comma 797, le parole: "nei termini stabiliti dai commi 793 e 795" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine stabilito dal comma 795" e le parole: "del termine di dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti "del suddetto termine". ART. 17 (Proroga di termini in materia di editoria) 1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara di cui al comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 e comunque non oltre il 30 giugno 2024 e al fine di evitare interruzioni nell'erogazione del servizio, il 35% del valore medio complessivo negli anni 2018-2022 dei contratti stipulati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri con le Agenzie di stampa risultate vincitrici della procedura di gara del 2017, è ripartito fra le Agenzie di stampa iscritte nell'Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale che alla data del 31 dicembre 2023 risultavano titolari di un contratto stipulato in esito alla procedura di cui al Bando di Gara inviato alla GUUE in data 16 giugno 2017. 2. Il valore da ripartire per ciascuna Agenzia di stampa ai sensi del comma 1 è calcolato sulla base del numero medio dei giornalisti assunti negli ultimi cinque anni con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, recante "Requisiti e parametri per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale". 3. Le Agenzie di stampa titolari dei contratti ai sensi del comma 1 e 2 provvedono ad erogare i servizi essenziali per il Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, in aggiunta ai servizi forniti ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023. 4. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad acquistare dalle Agenzie di stampa di cui al comma 1 i servizi essenziali per 23 il Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale di cui al comma 3 secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni. dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023. 5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. ART. 18 (Proroga di termini per il risanamento delle baraccopoli di Messina) 1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2024»; b) al comma 4, terzo periodo, le parole: «sino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2024». ART. 19 (Fondo Complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016) 1. In relazione ai soli interventi del Fondo Complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, macro-misura A e macro-misura B, i termini di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 previsti per il trimestre IV/2023, sono prorogati al 30 giugno 2024. 2. I termini di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, previsti per i trimestri I/2026 macro-misura A e IV/2024 macro-misura B, si intendono prorogati al trimestre IV/2026. 3. Nelle more …… (dell'adozione dei decreti attuazione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101???) il Commissario straordinario per la ricostruzione del sisma 2016 e la Struttura tecnica di missione per il sisma dell'Aquila del 2009 sono autorizzati a proseguire gli interventi. (IN ATTESA DI RIFORMULAZIONE) 24 ART. 20 (Proroga di termini in materia previdenziale) 1. L'articolo 3-bis del decreto legge 22 giugno 2023, n.75, convertito, con modificazioni, dalla legge del 10 agosto 2023, n. 112, è soppresso. 2. Il comitato Previdenza Italia di cui all'art 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, definisce specifici programmi di attività sulla base degli indirizzi formulati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con obbligo di rendiconto annuale al suddetto Ministero. Delle attività svolte e delle analisi di contesto viene assicurata informativa periodica al Parlamento. 3. Il contributo di cui al comma 5 del citato articolo 58-bis del decreto-legge n. 124 del 2019 viene erogato direttamente al Comitato entro il 31 gennaio 2024 e alle annualità successive si provvede entro il 31 marzo di ciascun esercizio. ART. 21 (Proroghe di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza) 1. All'articolo 8, comma 2, alinea, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole: «Fino al 31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31dicembre 2024». 2. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza a colloqui personali con detenuti e internati, le parole: «Fino al 31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024». ART. 22 (Disposizioni finanziarie) ART. 23 (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 2 |