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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il
reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unita'
di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia
economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il
processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della
giustizia.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.62 del 6/8/2021 |
Ente: | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
Località: | Roma (RM) |
Codice atto: | 21E09052 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 8171 |
Scadenza: | 23/9/2021 |
Tags: | Amministrativi |
Forum di discussione Esercitati con i quiz
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
LA COMMISSIONE RIPAM
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
Covid-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico di cui
sopra e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
4 maggio 2021 che nomina la Commissione RIPAM;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
aprile 2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e della commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM)»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 25 marzo 2010, n. 6, recante
«Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69», come novellato dal
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, in corso di conversione;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» ed in particolare gli articoli 3 e 18, comma
2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette;
Tenuto conto, altresi', che, in caso di scopertura delle quote di
riserva di cui agli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo
1999, n. 68, all'atto dell'assunzione il Ministero della giustizia
applichera' la riserva dei posti in favore delle categorie protette;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'art. 50, comma
1, che introduce l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678
e 1014;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione di dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e 216, recanti,
rispettivamente «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita'
di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e
dall'origine etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la
parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di
lavoro»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il
«Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009 concernente
l'equiparazione tra classi delle lauree di cui al decreto n. 509 del
1999 e classi delle lauree di cui al decreto n. 270 del 2004, ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009 in materia di
equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali
(LM) ex decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai
pubblici concorsi;
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazioni
dei titoli di studio accademici per l'ammissione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8 concernente l'invio per via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni o concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, in corso di
conversione, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della
capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
per l'efficienza della giustizia», e in particolare l'art. 14, che,
allocando le necessarie risorse finanziarie, disciplina le modalita'
di reclutamento a tempo determinato del nuovo profilo professionale
di addetto all'ufficio per il processo, tra il personale
dell'amministrazione giudiziaria, mediante concorso straordinario su
base distrettuale per titoli e prova scritta, indetto dalla
Commissione interministeriale RIPAM, che puo' avvalersi di Formez PA;
Visto in particolare l'art. 1, comma 14, del citato decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, in corso di conversione;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 26 luglio 2021,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del
31 luglio 2021, che ha determinato i contingenti distrettuali del
personale amministrativo a tempo determinato addetto all'ufficio per
il processo ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento
della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 26 luglio 2021,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del
31 luglio 2021, adottato, ai sensi dell'art. 14, comma 12, del
richiamato decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione, che
ha determinato le materie oggetto della prova scritta, le modalita'
di nomina della commissione esaminatrice e dei comitati di vigilanza
e le ulteriori misure organizzative non disciplinate direttamente
dalla norma primaria;
Considerata l'esigenza di reclutare personale non dirigenziale in
possesso delle professionalita' individuate nel richiamato
decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione e in
particolare nell'art. 11, comma 1, e nell'allegato II, n. 1;
Ritenuto che, in ragione di esigenze di indispensabile
tempestivita' dell'attivita' di reclutamento straordinario a tempo
determinato prevista nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, si rende assolutamente necessario procedere secondo le
modalita' semplificate previste dal richiamato decreto-legge n. 80
del 2021, in corso di conversione, e in particolare dal citato art.
14;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, in corso di
conversione, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di
attivita' sociali ed economiche»;
Tenuto conto della necessita' di garantire la tutela della salute
pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da Covid-19;
Tenuto conto che il presente bando disciplina, in via esclusiva,
il concorso di cui al richiamato art. 14 del decreto-legge n. 80 del
2021, in corso di conversione, relativamente al primo contingente di
ottomilacentosettantuno unita' con la qualifica di addetto
all'ufficio per il processo, anche in deroga alla disciplina
ordinaria, legislativa e regolamentare;
Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del
personale oggetto del presente bando di concorso, nei termini di cui
all'allegato II, n. 1, al richiamato decreto-legge n. 80 del 2021, in
corso di conversione;
Considerato che, ai sensi della fase della valutazione dei titoli
di cui al richiamato art. 14 del decreto-legge n. 80 del 2021, in
corso di conversione, i titoli valutabili, con attribuzione dei
punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono soltanto i
seguenti: a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto
per l'accesso; b) ulteriori titoli universitari in ambiti
disciplinari attinenti al profilo messo a concorso; c) eventuali
abilitazioni professionali; d) il positivo espletamento del tirocinio
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69; e) il servizio prestato presso le Sezioni
specializzate e/o gli uffici giudiziari in materia di protezione
internazionale nell'ambito del Piano operativo EASO;
Considerato che ai sensi del comma 4 del richiamato art. 11 del
decreto-legge n. 80 del 2021 il servizio prestato con merito e
debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo
determinato di cui al comma 1 del medesimo articolo, qualora la
prestazione lavorativa sia stata svolta per l'intero periodo sempre
presso la sede di prima assegnazione: a) costituisce titolo per
l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art. 2
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160; b) equivale ad un anno
di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato
e di notaio; c) equivale ad un anno di frequenza dei corsi della
scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il
superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame
di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
d) costituisce titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura
onoraria ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 13
luglio 2017, n. 116;
Considerato che, ai sensi del comma 5 del richiamato art. 11 del
decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione,
l'amministrazione giudiziaria, nelle successive procedure di
selezione per il personale a tempo indeterminato, puo' prevedere
l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei candidati in
possesso dell'attestazione di servizio prestato con merito al termine
del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 del
medesimo articolo ovvero, alternativamente, nei soli concorsi
pubblici per le qualifiche della terza area professionale, prevedere
una riserva in favore del personale assunto ai sensi del medesimo
articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento;
Ritenuto che occorre altresi' valorizzare, per espresso dettato
normativo, quali specifici titoli di preferenza nelle procedure
concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia, i tirocini
svolti ai sensi art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, nonche' ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dal-la legge 9 agosto 2013, n.
98;
Vista la nota del Ministero della giustizia prot. n. 0165152.U
del 3 agosto 2021, contenente la richiesta di attivazione, tramite la
Commissione interministeriale RIPAM, di una procedura concorsuale per
ottomilacentosettantuno unita' di personale non dirigenziale da
inquadrare nel nuovo profilo di addetto all'ufficio per il processo
dell'amministrazione giudiziaria;
Delibera:
Art. 1
Posti messi a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, su base
distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di
ottomilacentosettantuno unita' di personale non dirigenziale
dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di
addetto all'ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale
del Ministero della giustizia, di cui:
Codice CASS - Corte di cassazione - duecento unita' (di cui dieci
riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e
commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);
Codice AN - Distretto della Corte di Appello di Ancona -
centoquaranta unita' (di cui cinque riservate ai candidati in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche
o titoli equipollenti o equiparati);
Codice BA - Distretto della Corte di Appello di Bari -
trecentosei unita' (di cui dodici riservate ai candidati in possesso
della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli
equipollenti o equiparati);
Codice BO - Distretto della Corte di Appello di Bologna -
quattrocentoventidue unita' (di cui diciassette riservate ai
candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in
scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);
Codice BS - Distretto della Corte di Appello di Brescia -
duecentoquarantotto unita' (di cui undici riservate ai candidati in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche
o titoli equipollenti o equiparati);
Codice CA - Distretto della Corte di Appello di Cagliari -
duecentoquarantotto unita' (di cui tredici riservate ai candidati in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche
o titoli equipollenti o equiparati);
Codice CL - Distretto della Corte di Appello di Caltanissetta -
centosei unita' (di cui sette riservate ai candidati in possesso
della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli
equipollenti o equiparati);
Codice CB - Distretto della Corte di Appello di Campobasso -
cinquantuno unita' (di cui tre riservate ai candidati in possesso
della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli
equipollenti o equiparati);
Codice CT - Distretto della Corte di Appello di Catania -
trecentotrentuno unita' (di cui quindici riservate ai candidati in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche
o titoli equipollenti o equiparati);
Codice CZ - Distretto della Corte di Appello di Catanzaro -
trecentoquattro unita' (di cui quattordici riservate ai candidati in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche
o titoli equipollenti o equiparati);
Codice FI - Distretto della Corte di Appello di Firenze -
quattrocentoquarantasei unita' (di cui sedici riservate ai candidati
in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze
politiche o titoli equipollenti o equiparati);
Codice GE - Distretto della Corte di Appello di Genova -
duecentocinquantuno unita' (di cui dieci riservate ai candidati in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche
o titoli equipollenti o equiparati);
Codice AQ - Distretto della Corte di Appello dell'Aquila -
centonovanta unita' (di cui nove riservate ai candidati in possesso
della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli
equipollenti o equiparati);
Codice LE - Distretto della Corte di Appello di Lecce -
trecentotre unita' (di cui quindici riservate ai candidati in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche
o titoli equipollenti o equiparati);
Codice ME - Distretto della Corte di Appello di Messina -
centoquarantotto unita' (di cui sette riservate ai candidati in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche
o titoli equipollenti o equiparati);
Codice MI - Distretto della Corte di Appello di Milano -
seicentottanta unita' (di cui ventiquattro riservate ai candidati in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche
o titoli equipollenti o equiparati);
Codice NA - Distretto della Corte di Appello di Napoli -
novecentocinquantasei unita' (di cui trentatre' riservate ai
candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in
scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);
Codice PA - Distretto della Corte di Appello di Palermo -
quattrocentodieci unita' (di cui sedici riservate ai candidati in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche
o titoli equipollenti o equiparati);
Codice PG - Distretto della Corte di Appello di Perugia -
centosette unita' (di cui sette riservate ai candidati in possesso
della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli
equipollenti o equiparati);
Codice PZ - Distretto della Corte di Appello di Potenza -
centoventicinque unita' (di cui otto riservate ai candidati in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche
o titoli equipollenti o equiparati);
Codice RC - Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria -
duecentotto unita' (di cui dieci riservate ai candidati in possesso
della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli
equipollenti o equiparati);
Codice RM - Distretto della Corte di Appello di Roma -
ottocentoquarantatre unita' (di cui ventisette riservate ai candidati
in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze
politiche o titoli equipollenti o equiparati);
Codice SA - Distretto della Corte di Appello di Salerno -
duecentodiciotto unita' (di cui dieci riservate ai candidati in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche
o titoli equipollenti o equiparati);
Codice TO - Distretto della Corte di Appello di Torino -
quattrocentouno unita' (di cui dodici riservate ai candidati in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche
o titoli equipollenti o equiparati);
Codice TS - Distretto della Corte di Appello di Trieste -
centoquarantuno unita' (di cui otto riservate ai candidati in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche
o titoli equipollenti o equiparati);
Codice VE - Distretto della Corte di Appello di Venezia -
trecentottantotto unita' (di cui sedici riservate ai candidati in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche
o titoli equipollenti o equiparati).
2. Il candidato puo' presentare domanda per uno solo dei codici
di concorso indicati al comma 1.
3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e' riservato ai
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai
volontari in servizio permanente, nonche' agli ufficiali di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in
possesso dei requisiti previsti dal bando. La suddetta percentuale
del trenta per cento e' computata sui posti previsti per ogni singolo
Distretto.
4. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente,
sono valutate esclusivamente all'atto della formulazione della
graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 8.
5. Ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio
o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati, ai sensi
dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2021, n. 80,
e' inoltre riservata una specifica quota di posti secondo quanto
indicato al comma 1.
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti
requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei
termini di presentazione della domanda di partecipazione nonche' al
momento dell'assunzione in servizio:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato
membro dell'Unione europea. Sono ammessi altresi' i familiari di
cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea,
che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai
sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per
i soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui
all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174;
b) eta' non inferiore a diciotto anni;
c) possesso di laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi
giuridici;
ovvero
diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in
Giurisprudenza;
ovvero
laurea specialistica (LS) in: 22/S Giurisprudenza; 102/S
Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica:
ovvero
laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza;
nonche', nei soli limiti di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 1, in
possesso di:
laurea (L) in: L-18 Scienze dell'economia e della gestione
aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle
relazioni internazionali; e titoli equiparati ed equipollenti;
ovvero
diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in: Economia e
commercio; Scienze politiche; e titoli equiparati ed equipollenti;
ovvero
laurea specialistica (LS) in: 64/S Scienze dell'economia;
84/S Scienze economico-aziendali; 57/S Programmazione e gestione
delle politiche e dei servizi sociali; 60/S Relazioni internazionali;
70/S Scienze della politica; 71/S Scienze delle pubbliche
amministrazioni; 88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo; 89/S
Sociologia; 99/S Studi europei; e titoli equiparati ed equipollenti;
ovvero
laurea magistrale (LM) in: LM-77 Scienze economico-aziendali;
LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-52 Relazioni
internazionali; LM-56 Scienze dell'economia; LM-62 Scienze della
politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-81
Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 Sociologia e ricerca
sociale; LM-90 Studi europei; e titoli equiparati ed equipollenti;
I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso universita'
o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso
di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da
uno Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il
titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca, ai
sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di
equivalenza. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di
concorso, in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La
dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il
provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri
concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la
richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica www.funzionepubblica.gov.it
d) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui il
concorso si riferisce. Tale requisito sara' accertato prima
dell'assunzione all'impiego;
e) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) godimento dei diritti civili e politici;
g) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle
corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
i) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
j) per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei
riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa
italiana.
2. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea i precedenti punti f), g) e
j) si applicano solo in quanto compatibili.
3. I candidati vengono ammessi alla prova scritta con riserva.
L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il possesso del
requisito delle qualita' morali e di condotta, fermo restando quanto
previsto dall'art. 4, comma 10, dall'art. 6, commi 3 e 9, dall'art.
7, comma 5, dall'art. 9, comma 6, e dall'art. 14, commi 4 e 5.
Art. 3
Procedura concorsuale
1. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente
bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti
Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze
della commissione esaminatrice.
2. Per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione
RIPAM si avvarra' anche di Formez PA.
3. Il concorso sara' espletato in base alle procedure di seguito
indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi:
a) valutazione dei titoli, secondo la disciplina dell'art. 6,
distinta per i codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, che
avverra' mediante il ricorso a piattaforme digitali. La valutazione
e' finalizzata all'ammissione alla prova scritta di un numero di
candidati per ciascuno distretto di cui al precedente art. 1, comma
1, pari a venti volte il numero dei relativi posti messi a concorso.
Ai fini della votazione complessiva, il voto conseguito nella
valutazione dei titoli e' sommato al voto riportato nella prova
scritta di cui all'art. 7;
b) prova scritta, secondo la disciplina dell'art. 7, riservata
a un numero massimo di candidati pari a venti volte il numero dei
posti a concorso in ciascun distretto oltre eventuali ex aequo, come
risultante all'esito della fase a). La prova scritta si svolgera'
esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme
digitali, anche presso sedi decentrate che verranno comunicate con le
modalita' di cui all'art. 4 e anche con piu' sessioni consecutive non
contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita'
delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di
selettivita' tra tutti i partecipanti.
4. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di
concorso di cui all'art. 1, comma 1, redige la graduatoria definitiva
di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli
al voto riportato nella prova scritta, nei termini di cui agli
articoli 8 e 10. I primi classificati in ciascuna graduatoria di
merito, in numero pari ai posti disponibili e tenuto conto delle
riserve dei posti di cui all'art. 1, saranno nominati vincitori e
assegnati al Ministero della giustizia per l'assunzione a tempo
determinato, secondo quanto previsto dall'art. 13.
Art. 4
Pubblicazione del bando e presentazione della domanda.
Termini e modalita'.
Comunicazioni ai candidati
1. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Sara' altresi' consultabile all'indirizzo internet
http://riqualificazione.formez.it , sul sistema «Step-One 2019» e sul
sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
2. La domanda puo' essere presentata per uno solo dei codici di
concorso di cui all'art. 1, comma 1. Il candidato dovra' inviare la
domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica,
attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID),
compilando il modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019»,
raggiungibile dalla rete internet all'indirizzo
«https://ripam.cloud***RAQUO***, previa registrazione del candidato sullo
stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve
essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l'invio
on-line della domanda devono essere completati entro le ore 14,00 del
23 settembre 2021. Tale termine e' perentorio e sono accettate
esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello
spirare dello stesso.
3. La data di presentazione on-line della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata e comprovata da apposita
ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio,
dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo
per la presentazione della domanda, non permette piu',
improrogabilmente, l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio
del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso, in
caso di piu' invii della domanda di partecipazione, si terra' conto
unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima,
intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e
private d'effetto.
4. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a
pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di
euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate nel
suddetto sistema «Step-One 19». Il versamento della quota di
partecipazione deve essere effettuato entro le ore 23,00 del termine
di scadenza di cui al comma 2. Il contributo di ammissione non e'
rimborsabile.
5. Nell'apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto
conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo
autocertificati ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il candidato deve
dichiarare:
a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, la
cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune
italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto
di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice
di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza,
con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale,
con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali
variazioni, nonche' il recapito telefonico e il recapito di posta
elettronica certificata, con l'impegno di far conoscere
tempestivamente le eventuali variazioni;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
f) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle
corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non
avere procedimenti penali in corso di cui si e' a conoscenza, fermo
restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;
h) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
i) di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi
degli obblighi di leva;
j) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli
altri status indicati all'art. 2, comma 1, lettera a) del presente
bando;
k) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c) del presente bando, indicando esplicitamente l'Universita'
presso la quale e' stato conseguito, la data di conseguimento e il
voto riportato;
l) di procedere, ove necessario, all'attivazione della
procedura di equivalenza secondo le modalita' e i tempi indicati
nell'art. 2 del bando;
m) di possedere le qualita' morali e di condotta di cui
all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
n) il possesso di titoli da sottoporre a valutazione, di cui al
successivo art. 6;
o) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di
precedenza alla nomina previsti dall'art. 9 del presente bando;
p) l'indicazione dell'eventuale titolarita' delle riserve di
cui all'art. 1 del presente bando e, fermo restando quanto previsto
nelle premesse del presente bando, di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68;
q) il codice di concorso di cui all'art. 1, comma 1 per cui si
intende partecipare.
6. I candidati, salvo quanto indicato per chi non sia cittadino
italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, dovranno inoltre
dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui
all'art. 2 del presente bando. I titoli non espressamente dichiarati
nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in
considerazione.
7. I soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 dovranno dichiarare altresi' di essere in possesso dei
requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
8. I candidati con disabilita' dovranno specificare, in apposito
spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o
tempi aggiuntivi in funzione della propria necessita' che andra'
opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione
resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da
equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di
ausili e/o tempi aggiuntivi sara' determinata a insindacabile
giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della
documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso.
In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo
assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla
dichiarazione resa dovra' essere inoltrata a mezzo posta elettronica
all'indirizzo protocollo@pec.formez.it entro e non oltre venti giorni
dalla data di pubblicazione del bando di concorso, unitamente
all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si rendera'
automaticamente disponibile on-line e con il quale si autorizza
Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di
tale documentazione non consentira' a Formez PA di fornire
adeguatamente l'assistenza richiesta.
9. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute
successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente,
che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi
aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica,
che sara' valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione,
sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di
quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta
insindacabile e inoppugnabile.
10. La Commissione RIPAM, per il tramite di Formez PA, puo'
effettuare controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni
rese dal candidato. Il Ministero della giustizia effettua poi
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati
utilmente collocati in graduatoria. Qualora il controllo accerti la
falsita' del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sara'
escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445.
11. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di
reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia della
regolarita', ne' sana l'irregolarita' della domanda di partecipazione
al concorso.
12. La Commissione RIPAM e Formez PA non sono responsabili in
caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni
inviate al candidato quando cio' sia dipendente da dichiarazioni
inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito,
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del
predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche'
da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o
forza maggiore.
13. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o
inviate con modalita' diverse da quelle prescritte e quelle compilate
in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente
bando di concorso.
14. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate
alla procedura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare,
esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito modulo di
assistenza presente nella home page del sistema «Step-One 2019». Per
altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva i candidati
devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli
appositi moduli di assistenza presenti nelle diverse sezioni della
procedura di registrazione o di candidatura del sistema «Step-One
2019». Non e' garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza
previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste
inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste
pervenute in modalita' differenti da quelle sopra indicate non
potranno essere prese in considerazione.
15. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il
calendario della prova scritta e il relativo esito, e' effettuata
attraverso il sistema «Step-One 2019». Data e luogo di svolgimento
della prova scritta sono resi disponibili sul sistema «Step-One
2019», con accesso da remoto attraverso l'identificazione del
candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo
svolgimento della stessa.
Art. 5
Commissione esaminatrice
1. La Commissione RIPAM nomina una commissione esaminatrice
competente per tutti i codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1,
sulla base dei criteri indicati dall'art. 14, comma 6, del
decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione, e dal decreto
del Ministro della giustizia del 26 luglio 2021, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del 31 luglio
2021. La commissione esaminatrice e' competente per l'espletamento di
tutte le fasi del concorso, compresa la formazione delle graduatorie
definitive di merito. Alla commissione esaminatrice possono essere
aggregati membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della
lingua inglese.
2. Secondo quanto disposto dall'art. 249 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, la commissione esaminatrice, allorquando non sia
richiesta la presenza fisica dell'organo collegiale, puo' svolgere i
propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la
sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'art. 7, la
Commissione RIPAM puo' nominare appositi comitati di vigilanza.
Art. 6
Valutazione dei titoli e ammissione alla prova scritta
1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici di concorso
di cui all'art. 1, comma 1, e' effettuata sulla base dei titoli
dichiarati dai candidati al momento della domanda di ammissione al
concorso. I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli
completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
2. Per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti
complessivamente 15 punti, cosi' ripartiti:
a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al
titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli
dichiarati per l'ammissione al concorso):
i. 110 e lode, punti 3,00;
ii. 110, punti 2,75;
iii. 109, punti 2,50;
iv. 108, punti 2,25;
v. 107, punti 2,00;
vi. 106, punti 1,90;
vii. 105, punti 1,80;
viii. 104, punti 1,70;
ix. 103, punti 1,60;
x. 102, punti 1,50;
xi. 101, punti 1,40;
xii. 100, punti 1,30;
xiii. 99, punti 1,20;
xiv. da 96 a 98, punti 1,10;
xv. da 92 a 95, punti 1,00;
xvi. da 87 a 91, punti 0,90;
xvii. da 81 a 86, punti 0,80;
xviii. da 74 a 80, punti 0,70;
xix. da 68 a 73, punti 0,60;
xx. da 66 a 67, punti 0,50.
Qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal
termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai
sensi dell'art. 4, comma 2, i punteggi previsti dalla presente
lettera sono raddoppiati;
b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori
titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto
all'ufficio per il processo:
i. diploma di laurea o laurea magistrale o laurea
specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale
indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al
concorso: punti 2,00;
ii. master universitari di primo livello: punti 0,50 per
ciascuno, fino a un massimo di punti 1,00;
iii. master universitari di secondo livello: punti 0,75 per
ciascuno, fino a un massimo di punti 1,50;
iv. diplomi di specializzazione (DS), ivi compresi quelli
rilasciati dalle scuole di specializzazione per le professioni legali
(SSPL): punti 1,50;
v. dottorato di ricerca (PhD): punti 3,00;
c) punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato;
d) punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di dottore
commercialista ed alla professione di esperto contabile;
e) punti 4,00 per lo svolgimento, con esito positivo, il
tirocinio presso uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
f) punti 2,00 per il servizio prestato quale research officer
presso le sezioni specializzate e/o gli uffici giudiziari in materia
di immigrazione, protezione internazionale e liberale circolazione
nell'Unione europea, nell'ambito del Piano operativo dell'Ufficio
europeo di sostegno per l'asilo - EASO;
3. Salvo quanto specificato al successivo art. 8, il possesso dei
titoli di cui al comma 2 deve essere documentato esclusivamente
mediante autocertificazione tramite il sistema «Step-One 2019». Ogni
incompletezza dei dati e delle autocertificazioni ivi richiesti
cagioneranno il mancato riconoscimento del titolo. L'indicazione di
dati non corretti comporta la esclusione dal concorso.
4. Formez PA trasmette alla commissione esaminatrice gli elenchi
dei candidati in ordine decrescente di punteggio, distinti per
ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, con il
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e con l'indicazione
del titolo di studio dichiarato dai candidati ai fini della
partecipazione al concorso. Per ciascuno dei codici di concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, la commissione esaminatrice redige
una graduatoria preliminare relativa ai punteggi conseguiti nella
valutazione dei titoli e formata tenendo conto delle quote per i
candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in
scienze politiche. Tale graduatoria e' pubblicata sul sistema
«Step-One 2019», con indicazione dell'ammissione o meno alla prova
scritta. Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni effetto
di legge e i candidati non riceveranno ulteriori comunicazioni.
5. Sul sistema «Step-One 2019» e sul sito del Ministero della
giustizia, almeno dieci giorni prima del suo svolgimento, e'
pubblicato il diario delle prove scritte, con l'indicazione della
sede e dell'ora in cui si svolgera' la prova, le modalita' del suo
svolgimento, il numero di quesiti, la durata della prova, i criteri
di attribuzione dei punteggi, le misure a tutela della salute
pubblica a fronte della situazione epidemiologica. Tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti.
6. Eventuali ulteriori prescrizioni specifiche in ordine alla
prova potranno essere disposte dalla commissione esaminatrice e
comunicate tramite pubblicazione sul sistema «Step-One 2019» e sul
sito del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
7. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova scritta.
8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta devono
presentarsi puntualmente nella sede, nel giorno e nell'ora stabilita,
nel pieno rispetto di ogni misura socio-sanitaria di contrasto alla
pandemia e di prevenzione del contagio da Covid-19 disposta dalle
competenti autorita', con un valido documento di riferimento, il
codice fiscale e la ricevuta, anche in formato digitale, rilasciata
dal sistema «Step-One 2019» al momento della compilazione on-line
della domanda.
9. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova scritta nella
data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a
forza maggiore, nonche' la violazione delle misure per la tutela
della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui
ai commi 5 e 8, comporta l'esclusione dal concorso.
Art. 7
Prova scritta
1. La prova scritta, unica per tutti i codici di concorso di cui
all'art. 1, comma 1, consiste in un test di quaranta quesiti a
risposta multipla da risolvere nell'arco di sessanta minuti, con un
punteggio massimo attribuibile di trenta punti.
2. La prova si intende superata se e' raggiunto il punteggio
minimo di 21/30 ed e' volta a verificare la conoscenza delle seguenti
materie:
diritto pubblico;
ordinamento giudiziario;
lingua inglese.
3. A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: +0,75 punto;
mancata risposta: 0 punti;
risposta sbagliata: - 0,375 punti.
4. La prova scritta potra' svolgersi presso sedi decentrate che
saranno indicate con le modalita' di cui all'art. 4.
5. Durante la prova, i candidati non possono in alcun modo
comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame
carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari,
testi e appunti di qualsiasi natura, telefoni cellulari e qualsiasi
dispositivo idoneo alla memorizzazione o alla trasmissione di dati.
La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta la
immediata esclusione dal concorso da parte della commissione
esaminatrice o del comitato di vigilanza.
6. La prova scritta e' svolta esclusivamente mediante
strumentazione informatica e piattaforme digitali. I candidati
ammessi a sostenere la prova hanno a disposizione strumenti
informatici e digitali. Al termine del tempo previsto per la prova,
il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le
risposte fornite dal candidato sino a quel momento, ferma restando la
possibilita' per il candidato di correggere le risposte gia' date,
sino alla acquisizione definitiva.
7. La correzione degli elaborati da parte della commissione
esaminatrice avviene utilizzando strumenti informatici e con
modalita' idonee ad assicurare l'anonimato del candidato. Una volta
terminata la correzione di tutti gli elaborati ed attribuiti i
relativi punteggi, la commissione esaminatrice procede con modalita'
digitali alle operazioni di scioglimento dell'anonimato.
Art. 8
Graduatorie definitive di merito
1. Dopo lo svolgimento della prova scritta, la commissione
esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso di cui all'art. 1,
comma 1, redige la relativa graduatoria definitiva di merito, sulla
base del punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei
titoli e riportato nella prova scritta, tenuto conto altresi' dei
titoli di riserva di cui all'art. 1, anche relativi alle quote per i
candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in
scienze politiche o titoli equipollenti e equiparate, e dei titoli di
preferenza di cui all'art. 9. La commissione esaminatrice provvedera'
ad acquisire, anche a campione, ogni utile riscontro documentale di
quanto allegato dai candidati, con le modalita' che saranno indicate
sul sistema «Step-One 2019», sul sito
http://riqualificazione.formez.it e sul sito del Ministero della
giustizia. Ogni difformita' rispetto ai modelli dichiarativi
prescritti dalla commissione esaminatrice e ogni incompletezza dei
dati richiesti cagioneranno il mancato riconoscimento del titolo e
del relativo punteggio.
2. Qualora, nelle graduatorie dei singoli codici di concorso di
cui all'art. 1, comma 1, non risultino idonei in numero sufficiente a
coprire la quota riservata ai candidati in possesso della laurea in
economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o
equiparati, i posti residui sono attribuiti mediante scorrimento
degli idonei utilmente collocati nella graduatoria dei candidati in
possesso della laurea in scienze dei servizi giuridici o diploma di
laurea o laurea specialistica in giurisprudenza o laurea
specialistica in teoria e tecniche della normazione e
dell'informazione giuridica. Analogamente, qualora, nelle medesime
graduatorie, non risultino idonei in numero sufficiente a coprire i
posti destinati ai candidati in possesso della laurea in scienze dei
servizi giuridici o diploma di laurea o laurea specialistica in
giurisprudenza o laurea specialistica in teoria e tecniche della
normazione e dell'informazione giuridica, i posti residui sono
attribuiti aumentando in proporzione la quota riservata ai candidati
in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze
politiche o titoli equipollenti o equiparati. Nel caso le graduatorie
risultassero ancora incapienti, l'amministrazione giudiziaria potra'
coprire i posti non ancora assegnati mediante scorrimento delle
graduatorie degli idonei non vincitori del distretto piu' vicino,
individuato ai sensi dell'art. 14, comma 11, del decreto-legge n. 80
del 2021, in corso di conversione.
3. La Commissione RIPAM, su proposta della commissione
esaminatrice valida le graduatorie definitive di merito.
Art. 9
Titoli di preferenza a parita' di merito ed a parita' di merito e
titoli
1. Ai fini della formulazione della graduatoria definitiva di
merito, a parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
i. gli insigniti di medaglia al valor militare;
ii. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
iii. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
iv. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
v. gli orfani di guerra;
vi. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
vii. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
viii. i feriti in combattimento;
ix. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
x. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
xi. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
xii. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
xiii. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati
e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
xiv. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
xv. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
xvi. coloro che abbiano prestato il servizio militare come
combattenti;
xvii. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia;
xviii. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero
dei figli a carico;
xix. gli invalidi e i mutilati civili;
xx. i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
2. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di
merito:
i. l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di
perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai sensi dell'art.
16-octies, commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114;
ii. l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98;
iii. l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma
11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo
parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art.
16-octies, commi 1-bis e 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.
3. A parita' di merito e di titoli, ai sensi del citato art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 2020, la
preferenza e' determinata:
i. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
ii. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
4. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali, due o piu' candidati si collocano in pari posizione,
e' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
5. Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza
a parita' di merito e a parita' di titoli, per poter essere oggetto
di valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del
temine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed
espressamente menzionati nella stessa.
6. Salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, il possesso dei
titoli di cui al presente articolo deve essere documentato
esclusivamente mediante la autocertificazione sul sistema «Step-One
2019». Ogni difformita' rispetto alle suddette modalita' di
documentazione e ogni incompletezza dei dati richiesti cagioneranno
il mancato riconoscimento del titolo. L'indicazione di dati non
corretti comporta la esclusione dal concorso.
Art. 10
Validazione e pubblicita' delle graduatorie definitive di merito.
Comunicazione dell'esito del concorso
1. La Commissione RIPAM dichiara vincitori del concorso, sino ad
esaurimento dei posti disponibili e compatibilmente con i requisiti
di ammissione previsti, i candidati utilmente collocati nelle
graduatorie definitive di merito per ciascuno dei codici di concorso
di cui all'art. 1, comma 1, tenuto conto delle riserve dei posti e, a
parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti
disposizioni.
2. Le graduatorie definitive di merito sono pubblicate sul
sistema «Step-One 2019», sul sito http://riqualificazione.formez.it e
sul sito del Ministero della giustizia. L'avviso relativo alla
avvenuta pubblicazione delle predette graduatorie e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
3. Ogni comunicazione ai candidati e' in ogni caso effettuata
mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sistema «Step-One
2019» e sul sito del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Mediante avviso sul sistema «Step-One 2019» e sul sito del
Ministero della giustizia sono rese note le modalita' di scelta per i
diversi posti messi a concorso nei singoli distretti di Corte di
appello.
Art. 11
Accesso agli atti
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge e del «Regolamento per l'accesso ai documenti formati o
detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione»,
disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it
2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sara'
consentito, mediante l'apposita procedura telematica «atti on-line»
disponibile sul sistema «Step-One 2019», accedere per via telematica
agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati.
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla
presente procedura, il candidato previamente ed espressamente
autorizza, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso da
parte di altri partecipanti in relazione agli atti della presente
procedura di reclutamento, anche facenti parte del fascicolo
concorsuale del candidato medesimo, la visione e l'estrazione di
copie degli atti suddetti e in ogni caso l'evasione da parte di
Formez PA delle suddette eventuali rituali richieste ostensive.
4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non
consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono
tenuti a versare la quota prevista dal suddetto del «Regolamento per
l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli
oggetto di pubblicazione», disponibile sul sito
http://riqualificazione.formez.it_secondo le modalita' ivi previste.
5. Il responsabile unico del procedimento e' il dirigente di
Formez PA preposto all'area obiettivo RIPAM.
Art. 12
Trattamento dei dati personali
1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla
procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le finalita'
connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive
attivita' inerenti l'eventuale procedimento di assunzione, nel
rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla
selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati e
possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi
previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso
alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in
archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che
competono alla Commissione RIPAM, alla commissione esaminatrice e al
Ministero della giustizia, in ordine alle procedure selettive e
assunzionali, nonche' per adempiere a specifici obblighi imposti da
leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ed il rifiuto di
fornire gli stessi comportera' l'impossibilita' di dar corso alla
valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonche'
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto
delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza
atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati
si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati e' il Ministero della
giustizia - Direzione generale del personale e della formazione del
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi, in persona del direttore generale pro tempore. Il
responsabile del trattamento e' Formez PA, con sede legale e
amministrativa in viale Marx n. 15 - 00137 Roma e, per esso, il
dirigente dell'Area obiettivo RIPAM. Incaricati del trattamento sono
le persone preposte alla procedura di selezione individuate da Formez
PA nell'ambito della procedura medesima.
6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di legge
o di regolamento ovvero dal presente bando.
7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel
rispetto delle delibere dell'Autorita' garante per la protezione dei
dati personali.
8. L'interessato puo' esercitare, alle condizioni e nei limiti di
cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15
e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la
rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del
trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al trattamento.
L'interessato puo' altresi', esercitare il diritto di proporre
reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.
Art. 13
Assunzione in servizio
1. L'assunzione dei vincitori avverra' compatibilmente ai limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e
regime delle assunzioni.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del
presente bando saranno assunti a tempo determinato, con riserva di
controllare il possesso dei requisiti dichiarati in domanda, secondo
la disciplina vigente al momento dell'immissione in servizio, nel
profilo di addetto all'ufficio per il processo nel personale
dell'Amministrazione giudiziaria, Area funzionale Terza, fascia
economica F1.
3. Il rapporto di lavoro a tempo determinato e' instaurato
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di
tempo pieno della durata di due anni e sette mesi, sulla base della
preferenza di sede espressa dai vincitori secondo l'ordine delle
singole graduatorie finali di merito di cui all'art. 10.
4. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o
di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i
successivi candidati utilmente collocati in ordine di graduatoria.
Art. 14
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si
applica - tenuto conto della specialita' della procedura alla luce
della delega ex art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 - la disciplina regolamentare in materia di concorsi del
Ministero della giustizia.
3. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data.
4. Resta ferma la facolta' della Commissione RIPAM di disporre
con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti
requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della
documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla
medesima procedura concorsuale.
5. L'amministrazione della giustizia si riserva analoga facolta',
disponendo di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima,
in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei
requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.
Roma, 4 agosto 2021
Per il Dipartimento della funzione pubblica
Fiori
Per il Ministero dell'economia e delle finanze
Castaldi
Per il Ministero dell'interno
Nicolo'
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