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INPS, 296 ispettori di vigilanza
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Da: azzo | 17/05/2008 17:11:46 |
CIAO A TUTTI VOI!!!! COME VA???? | |
Da: X ALGO | 17/05/2008 17:25:18 |
Algo sei un pensionato frustrato che nella vita non è mai riuscito a combinare un cazzo di niente! Ma vai a farti fottere! | |
Da: azzo | 17/05/2008 17:30:54 |
ahahahah | |
Da: Lady Oscar | 17/05/2008 18:01:28 |
x ALGO Ho letto attentamente il testo di alcuni tuoi interventi e ........purtroppo ........ho rilevato alcuni errori di forma espositiva che potrebbero nuocerti nell'ottica di una valutazione complessiva. Probabilmente rientri in quella categoria di soggetti che sono stati trombati clamorosamente all'ultimo concorso in magistratura......mi riferisco a coloro i quali, pur avendo dimostrato ricchezza di contenuti, si sono persi irrimediabilmente in fase espositiva. L'erudizione giuridica che continui a sfoggiare lascia haimè trapelare delle lacune di base nella lingua italiana difficilmente colmabili...... | |
Da: santo cielo! | 17/05/2008 18:09:37 |
cara Flavia, con tutta la buona volontà... non ho niente contro di te ma i tuoi messaggi sono incomprensibili! mi sembra che ti stai impegnando molto per questo concorso, non trascurare la forma altrimenti non ti capiscono e sarebbe un vero peccato! x algo: secondo me sei un tantinello represso, spero di sbagliarmi ma se con tutta quella scienza che ritieni di avere sei ancora qui a cercare di vincere un concorso all'inps... beh se fossi in te un po' di autorcritica me la farei, le ipotesi sono due: 1) o non hai capito le cose che hai studiato; 2) o ne hai studiate troppe, da troppe fonti e hai le idee confuse. pensa a te invece di dispensare consigli agli altri in modo saccente. Non capisco perchè ti vuoi rendere antipatico a tutti i costi, secondo me non sei così realmente... | |
Da: santo cielo! | 17/05/2008 18:11:31 |
perdonate... "autocritica" | |
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Da: lafotocopiatricexflavia | 17/05/2008 18:13:20 |
x flavia e x tutti sulla natura giuridica degli atti di nomina e revoca degli incarichi dirigenziali(modificate se sbaglio) allora sinteticamente la questione attiene alla natura pubbicistica o meno di tali atti. la dottrina maggioritaria sostiene che si tratta di un vero e priprio provvedimento amministrativo emanato nell'esercizio di un potere autoritativo; la giurisprudenza invece sostiene che abbia natura privatistica anche xchè, tra l'altro, la giurisdizione sul punto spetta al g.o.inoltre la giurisprudenza proppende x qst conclusione anche xchè ritiene che la pa cn la nomina e revoca degli incarichi dirigenziali non procede ad una modalità di organizzazione degli uffici, ma mira piuttosto ad instaurare un rapporto d lavoro. a dirimere il kotrasto è intervenuta la cassazione che attribuisce a siffatti atti natura pubblicistica, dicendo, tra l'altro, che in qst tipo si atti la pa non persegue un interesse generale. tuttavia la dottrina maggioritaria continua ad essere critica sostenendo che anche qnd la pa agisce iure privatorum persegue cmq un interesse pubblico... | |
Da: debora | 17/05/2008 18:13:33 |
Grande Lady Oscar! E comunque, le lacune di Algo si rinvengono anche e soprattutto sotto il profilo umano. Caro Algo, se non ti ridimensioni, sei destinato a prendere una marea di porte chiuse in faccia perchè la superbia e la prosopopea non pagano, mai. Non è bello sentirsi dire certe cose, specie da chi non si conosce, ma ti assicuro che non è bello neanche per noi che stiamo qui a sgobbare, anche in mezzo a mille difficoltà, sentirsi dire che non siamo capaci, che siamo degli inetti, che la tua preparazione non la raggiungeremo mai......ma chi ti credi di essere? Fatti un bel bagno d'umiltà prima di parlare, Algo, e ne guadagnerai in stima e considerazione da parte degli altri! | |
Da: lafotocopiatricextutti | 17/05/2008 18:16:47 |
ragazzi algo ci sta aiutando, anch'io lo sfotto x i modi saccenti, ed anche a me fa deprimere, xò almeno x qnt mi rigurda i suoi consigli mi stanno trnando utili | |
Da: lafotocopiatriceRECTIUS | 17/05/2008 18:21:47 |
scusate volevo dire che la cassazione dice hanno natura PRIVATISTCA | |
Da: bò | 17/05/2008 18:51:20 |
ma le tipologie di contratti minori tipo contratto sportivo giornalistico, domestico, voi le fate????? | |
Da: | 17/05/2008 18:59:27 |
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Da: VeNuSiNa | 17/05/2008 19:03:21 |
Da: Il Copiatore 17/05/2008 15.53.37 e voi che gli date retta! ve la immaginate una domanda al concorso del tipo: "Esponga il candidato i motivi che hanno indotto la pandettistica tedesca a definire la nozione di negozio giuridico e si soffermi, in particolare, sulla problematica dell'inesistenza di un siffatto concetto giuridico nella dottrina italiana". ma state scherzando dulla nozone di negozio giuridico vero?cioè la nostra dottrina non conosce la defizione di negozio giuridico?forse è uno dei contetti e delle definzioni piu chiare che ci siano........ chi è che dice ste cavolate assurde? assurdoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!! | |
Da: lafotocopiatrice | 17/05/2008 19:05:44 |
no il lavoro domestico etc etc no | |
Da: Il Copiatore | 17/05/2008 19:08:23 |
sorella mia! quanto lavori! ma non ti riposi mai? neppure il sabato? | |
Da: lafotocopiatrice | 17/05/2008 19:11:34 |
no...infatti sto fondendo, tra un pò mi dovrai sostituire:( | |
Da: Il Copiatore | 17/05/2008 19:12:56 |
ti stai logorando troppo...basta! tanto non riuscirò a utilizzare tutte le copie rimpicciolite al concorso... | |
Da: Il Copiatore | 17/05/2008 19:14:25 |
studiate anche domani? | |
Da: lafotocopiatrice | 17/05/2008 19:21:59 |
io si..ma non è che io mi faccio 24 su 24 di studio...resto a casa e qnd ho i momenti di ispirazione studio...purtroppo ho gravi problemi di concentrazione | |
Da: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 17/05/2008 19:38:01 |
x Algo Ti prego, in nome della fratellanza cristiana, non continuare a terrorizzare noi poveri concorsisti. Magari lo stai facendo per sdrammatizzare il clima teso e preoccupato che aleggia intorno agli scritti (voglio credere nella tua buona fede!)....... ma non è la strada giusta! | |
Da: ALGO | 17/05/2008 19:47:23 |
Dopo una bella pennichella mi sento meglio e più in forma. Sapete cosa approfondisco stasera? DURC, agevolazioni contributive e cause ostative al suo rilascio, che ne pensate? Anche se la sera studio solitamente matematica e in questo periodo stavo approfondendo il teorema di Weierstrass. A proposito c'è qualcuno bravo in matematica? | |
Da: lafotocopiatrice | 17/05/2008 19:49:05 |
ripassiamoci la base "imponibile" della contribuzione, amunì: (naturalmente, come al solito, ciò che vado blaterando non è oro colato, per cui si accettano modifiche o integrazioni varie) allora innanzitutto ci riferiamo a quella contribuzione in capo al datore e lavoratore. il quantum di qst contribuzione in genere si determina applicando un'aliquota alla base "imponibile". qual è codesta base imponibile? il legislatore non è sempre stato coerente a tal rigurdo, in ogni caso l'ultima disciplina legislativa fa coincidere qst base tutte le somme ed i valori (beni e servizi) corrisposti al lavoratore in occasione del rapporto di lavoro. ma sopratutto XCHè IL DATORE DEVE SOSTENERE IN PARTE L'ONERE DI QST CONTRIBUZIONE???xchè egli si avvale di un'attività di lavoro altrui, quindi è soggetto agli oneri finanziari necessari ad assicurare al lavoratore una tutela contro il rischio che possa essere menomata(anche x l' età anagrafica) la sua capacità d guadagno. continuo dopo...ora dv scappare | |
Da: ALGO | 17/05/2008 20:00:38 |
Gran bell'argomento. Retribuzione imponibile ai fini previdenziali e (non dimenticatela mai) contrattazione collettiva. Illustrate almeno i principi fondamentali in materia. (visto che di solidarietà rinforzata non ne volete sapere....)............ io intanto risolvo alcuni integrali (sto partecipando al "confezionamento" di un algortimo) comunque sono cose che a voi per il momento non interessano............... | |
Da: Claudia | 17/05/2008 20:13:52 |
X lafotocopiatrice Provo a rispodere alla domanda cosa sia la base imponibilie: è praticamente la retribuzione percepita dal lavoratore assoggettabile a contribuzione. La sua nozione si è notevolmente estesa con la legge 153 del 1969 che definisce tale retribuzione come tutto ciò che il lavoratore percepisce in natura e denaro in "dipendenza" e non più come compenso del rapporto di lavoro. La concezione è estesa perchè si sgancia il concetto di retribuzione dalla visione di mero corrispettivo per accomunare quanto viene erogato al lavoratore che sia comunque effetto del rapporto di lavoro. Provo a rispondere alla seconda domanda e cioè perchè il datore è tenuto all'oobligazione contributiva. La tesi da te esposta riprende la dottrina tradizionale ormai superata che lega tale obbligo al rischio professionale del datore che si avvantaggia della prestazione lavorativa. Ma alla luce dei principi costituzionali si osserva che compito della tutela previdenziale è quello di liberare il lavoratore dallo stato di bisogno e dunque la ratio è piuttosto ravvisabile nel principio di solidarietà nazionale che coinvolge il datore di lavoro il quale deve concorrere al finanziamento del sistema di tutela previdenziale... Che ne pensi? | |
Da: lafotocopiatricex clà | 17/05/2008 20:15:52 |
perfetto...menomale chec sei tu, sennò scrivevo una tesi antiquatissima;) poi dopo continuo:) | |
Da: ALGO | 17/05/2008 20:18:26 |
Devo dire che è poco e maluccio.......... volete sapere perchè???? | |
Da: Claudia | 17/05/2008 20:19:35 |
Mi spiegate cosa sono i minimali e i massimali? | |
Da: ALGO | 17/05/2008 20:22:36 |
Brevemente le inesattezze sono le seguenti: 1) ..percepita..... no è la retribuzione DOVUTA (principio di competenza e non di cassa); 2) La legge 153/1969 in realtà e stata modificata nel 1997 (c.d. armonizzazione delle basi imponibili) ed è in questa sede che è avvenuta la maggiore dilatazione della base imponibile; 3) non è in "dipendenza" ma "in relazione" e potrei continuare ma così no va!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
Da: Claudia | 17/05/2008 20:24:06 |
Senti Algo lo so che è poco ma mica in un post posso scrivere di tutto? Certo avrei potuto aggiungere che la nozione di retribuzione è oggi legata a quella data dal TUIR art. 46 che riprende sostnzialente la legge 69, quest'ultima è stata modificata escludendo dal concetto di retribuzione assoggettabile ai fini contributivi alcune voci come il TFR... poi che tale concezione di retribuzione non collima con quello tout cour perchè quest'ultimo è più vasto e bla bla bla, ma sinteticamente quello è!!! | |
Da: ALGO | 17/05/2008 20:30:04 |
Altri errori: Art. 51 (tuir del 2008); c'è una grande differenza tra "dipendenza" e "relazione" la giurisprudenza ha consumato fiumi d'inchiostro e per te sono irrilevanti? il TFR è stato sempre esente da contributi potrei, come sempre continuare | |
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