>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

INPS, 296 ispettori di vigilanza
83917 messaggi, letto 1282125 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, ..., 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798 - Successiva >>

Da: x no e gli altri gufi26/07/2009 15:51:49
ma finite di dare credito a questi millantatori...

Da: Il cinghiale arrogante26/07/2009 15:53:34
Perche' mi chiami millantatore...io non ho mai parlato di un preciso argmento...

Da: ..........26/07/2009 15:55:43
allora dove dobbiamo leggere?

Da: Il cinghiale arrogante26/07/2009 15:57:28
Ragazzi stavo scherzando...anche io sono una povera vittima ...ho mia moglie che vive questo concorso ...spero vi prendano tutti...ciao

Da: ila26/07/2009 15:59:47
sono fiduciosa, poi ognuno è libero di cominciare a cercare un altro lavoro

Da: Lancillotto26/07/2009 16:02:46
Brunetta ha bloccato tutto...come se il problema dell'Italia fossero i dipendenti pubblici...non si è mai interessato dei dirigenti "costi-risultati"cissà se l'ha studiato...

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: x no e gli altri gufi26/07/2009 16:05:41
scusate ma se dite che ha bloccato tutto spiegate come e perchè...

Da: Lancillotto26/07/2009 16:08:41
xchè con l'entarte in vigore della legge sarà necessario avviare una serie di procedure che evidenzino la correttezza dei rusultati gestionali con le nuove fissate, per cui allungamento dei tempi, e nuovi paramentri per le assunzione(fermo il blocco assuluto per gli enti gia' in disavanzo negli ultimi anni che avevano richiesto personale).
In ogni caso leggiti il testo.

Da: ma26/07/2009 16:13:31

Da: ....26/07/2009 16:14:03
ma perchè non se ne parla? I siandacati non fanno nulla?

Da: x no e gli altri gufi26/07/2009 16:17:34
infatti inps nn è in disavanzo...
ma perchè sti ladri hanno vinto le elezioni...e perchè nn tagliano i posti ai parlamentari e alle escort di papi...

Da: lafotocopiatrice26/07/2009 16:22:49
brunetta stavolta non c'entra, è tremonti!
tuttvia non posso parlare perchpè non mi sono ancora documentata sulle ultime news


x simo: grazie delle bellissime parole:) anch'io ti stimo molto!!si vede che anche tu sei una gran brava persona...e di 'sti tempi è una rarità!
E' un momento un pò delicato per tutti noi, ma se troviamo assistenza morale reciproca forse ne usciremo senza troppa isteria!


Da: lafotocopiatrice26/07/2009 16:24:49
Ragazzi oggi sono volutamente in sciopero dall'anticrisi... ma al più io credo, suppongo e spero che l'ente chiederà una deroga dopo l'entrata in vigore del suddetto provvedimento.
Fino ad un intervento semiufficiale dell'ispettore o di un sindacalista non riesco a fare congetture!

Da: x no e gli altri gufi26/07/2009 16:30:31
ma io dico se uno ha i soldi e gli serve personale perchè   il governo dovrebbe mettere mano...poi il provvedimento nn è passato ancora...

Da: boh26/07/2009 16:31:05
caspita, e che chiari di luna...occorre fare qualcosa, ragazzi...

Da: pippo26/07/2009 16:45:05
Maxiemendamento approvato alla camera

All'articolo 17:

al comma 1, lettera b), le parole: «Il predetto termine» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine di cui al secondo periodo»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati»;

al comma 7, al secondo periodo, dopo le parole: «salve le assunzioni» sono inserite le seguenti: «del personale diplomatico,» e dopo le parole: «corpi di polizia» sono inserite le seguenti: «e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresì fatte salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente»;

al comma 8, le parole:«elenco ISTAT pubblicato in attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «elenco adottato dall'ISTAT ai sensi»;

al comma 9, le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto» e la parola: «integrato» è sostituita dalla seguente: «modificato»;

al comma 10, le parole: «e dell'articolo 3, comma 90,» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 3, comma 90,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti»;

al comma 11, le parole: «nonché del personale di cui» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal personale di cui»;

al comma 13, le parole: «ai sensi dalla normativa» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della normativa»;

il comma 14 è soppresso;

al comma 18, le parole: «comma 13 decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «comma 13, del decreto-legge»;

al comma 19, le parole: «Le graduatorie» sono sostituite dalle seguenti: «L'efficacia delle graduatorie», le parole: «1° gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003» e le parole: «sono prorogate al» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata fino al»;

al comma 21, le parole: «n. 39 del 1993» sono sostituite dalle seguenti: «12 febbraio 1993, n. 39», le parole: «del Collegio del CNIPA» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorità» e le parole: «del presidente» sono sostituite dalle seguenti: «del presidente"»;

dopo il comma 22 sono inseriti i seguenti:
«22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle società controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, può essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti.
22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione»;

al comma 23:
alla lettera a), le parole: «A decorrere dall'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera e), capoverso 5-ter, le parole: «dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori» e le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma 5-bis»;

il comma 24 è sostituito dal seguente:
«24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante l'utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, quanto ai restanti 9,1 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

il comma 25 è sostituito dal seguente:
«25. L'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui all'articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo»;

al comma 26:
alla lettera a), le parole: «del decreto legislativo n. 276/2003» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003»;
alla lettera b), le parole: «così sostituito» sono sostituite dalle seguenti: «sostituito dal seguente» e dopo le parole: «le amministrazioni redigono» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»;
alla lettera d), le parole: «il seguente comma: "6.» sono sostituite dalle seguenti: «il seguente: "5-bis.» e le parole: «di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b).» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto»;
al comma 29, capoverso 2, le parole: «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA)» sono sostituite dalla seguente: «CNIPA»;
al comma 30, capoverso f-bis), le parole: «n. 165 del 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni»;
dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti:
«30-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità".
30-ter. Le procure regionali della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine subìto dall'amministrazione nei soli casi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. Per danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti si intende l'effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dall'articolo 114 della Costituzione o ad altro organismo di diritto pubblico, illecitamente cagionato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. L'azione è esercitabile dal pubblico ministero contabile, a fronte di una specifica e precisa notizia di danno, qualora il danno stesso sia stato cagionato per dolo o colpa grave. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.
30-quater. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità.";
b) al comma 1-bis, dopo le parole: "dall'amministrazione" sono inserite le seguenti: "di appartenenza, o da altra amministrazione,".

30-quinquies. All'articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: "procedura civile," sono inserite le seguenti: "non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e"»;

al comma 33, le parole: «articolo 45, del» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 45 del regolamento di cui al»;

dopo il comma 34 è inserito il seguente:
«34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto. In tali casi il contratto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e può graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del piano economico-finanziario della società di gestione»;

dopo il comma 35 sono aggiunti i seguenti:
«35-bis. Per il personale delle Agenzie fiscali il periodo di tirocinio è prorogato fino al 31 dicembre 2009.
35-ter. Al fine di assicurare l'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso all'emergenza sismica nella regione Abruzzo, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2010, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
35-sexies. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione e al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività su tutto il territorio nazionale del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione incendi, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma 35-septies, da effettuare nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 4 dell'articolo 23 del presente decreto e, ove le stesse non fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli idonei formata ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
35-septies. Per le finalità di cui al comma 35-sexies, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di presidente, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno è scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.
35-novies. Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei princìpi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa".

35-decies. Restano fermi tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15, nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.
35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione.
35-duodecies. Il credito d'imposta di cui al comma 35-undecies non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni».









Art. 17 D.L. n. 78/2009.


         Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti


  1.  All'articolo  26  del  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel
comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  nel  secondo periodo le parole «31 marzo 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;
   b)  dopo  il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Il predetto
termine si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare
del   Consiglio   dei   Ministri  degli  schemi  dei  regolamenti  di
riordino.».
  2.  All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
le  parole  «30  giugno  2009»  sono  sostituite  dalle seguenti: «31
ottobre  2009»  e  le  parole  da  «su  proposta  del Ministro per la
pubblica   amministrazione   e   l'innovazione»   fino   a  «Ministri
interessati»   sono  sostituite  dalle  seguenti:  «su  proposta  del
Ministro  o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per
la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  il  Ministro per la
semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma
di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze».
  3.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia e delle finanze, di
concerto   con   il  Ministero  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione,  da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data di
pubblicazione   del  presente  decreto,  a  ciascuna  amministrazione
vigilante  sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree
di  riferimento,  nonche' degli effetti derivanti dagli interventi di
contenimento  della  spesa  di  cui  ai successivi commi 5, 6 e 7 del
presente  articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire
a  decorrere  dall'anno  2009, nella misura complessivamente indicata
dall'articolo  1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le
amministrazioni  vigilanti  competenti  trasmettono tempestivamente i
rispettivi  piani  di  razionalizzazione  con  indicazione degli enti
assoggettati a riordino.
  4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui
al  comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota
delle  risorse  disponibili  delle  unita'  previsionali  di base del
bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3,
del   decreto-legge   25   giugno   2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge   6  agosto  2008,  n.  133,  ai  fini
dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica
amministrazione.
  5.  Le  amministrazioni  vigilanti,  previa verifica delle economie
gia'   conseguite  dagli  enti  ed  organismi  pubblici  vigilati  in
relazione   ai   rispettivi   provvedimenti   di  riordino,  adottano
interventi  di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti
e  organismi  pubblici,  ulteriori  rispetto a quelli gia' previsti a
legislazione  vigente,  idonei  a garantire l'integrale conseguimento
dei risparmi di cui al comma 3.
  6.  All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
sono aggiunte le seguenti lettere:
   «h)  la  riduzione  del numero degli uffici dirigenziali esistenti
presso  gli  enti  con  corrispondente  riduzione  degli organici del
personale  dirigenziale  e  non dirigenziale ed il contenimento delle
spese relative alla logistica ed al funzionamento;
   i)  la  riduzione  da  parte  delle  amministrazioni vigilanti del
numero  dei  propri  uffici dirigenziali con corrispondente riduzione
delle   dotazioni   organiche   del   personale  dirigenziale  e  non
dirigenziale  nonche' il contenimento della spesa per la logistica ed
il funzionamento.».
  7.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al
conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a
ciascuna  amministrazione  ai sensi del comma 3, le amministrazioni e
gli  enti  interessati  dall'attuazione  del  comma  3  del  presente
articolo  non  possono  procedere  a  nuove assunzioni di personale a
tempo   determinato   e   indeterminato,  ivi  comprese  quelle  gia'
autorizzate  e quelle previste da disposizioni di carattere speciale.
Sono  fatte  salve  le  assunzioni  dei corpi di polizia, delle forze
armate,  del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universita',
degli  enti  di ricerca, del personale di magistratura e del comparto
scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
  8.  Entro  il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3
comunicano,   per  il  tramite  dei  competenti  uffici  centrali  di
bilancio,  al  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello  Stato  ed  al  Dipartimento della
funzione  pubblica  le  economie  conseguite  in  via  strutturale in
riferimento  alle  misure  relative  agli  enti ed organismi pubblici
vigilati  ed,  eventualmente, alle spese relative al proprio apparato
organizzativo.  Le  economie  conseguite  dagli enti pubblici che non
ricevono  contributi  a carico dello Stato, inclusi nell'elenco ISTAT
pubblicato  in  attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre  2004,  n.  311, ad eccezione delle Autorita' amministrative
indipendenti,  sono  rese indisponibili fino a diversa determinazione
del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri
interessati.  Ove gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati
ai  sensi  del  comma  3  non  risultino  conseguiti  o  siano  stati
conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal comma
7, trova applicazione la clausola di salvaguardia di cui all'articolo
2, comma 641, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle
suddette  economie  di  cui  al  comma  8,  con  decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa  con  il  Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e i Ministri interessati, e'
determinata   la  quota  da  portare  in  riduzione  degli  stati  di
previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in
termini  di  indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai
sensi  del  comma  3,  in  esito  alla  conclusione  o  alla  mancata
attivazione   del   processo   di   riordino,   di  trasformazione  o
soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici
vigilati,  previsto  dall'articolo  2,  comma  634,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, come integrato dal presente articolo.
  10.  Nel  triennio  2010-2012,  le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  nel  rispetto  della  programmazione  triennale  del fabbisogno
nonche'  dei  vincoli  finanziari previsti dalla normativa vigente in
materia  di  assunzioni  e  di  contenimento della spesa di personale
secondo  i  rispettivi  regimi  limitativi  fissati  dai documenti di
finanza  pubblica,  e  per  le  amministrazioni  interessate,  previo
espletamento  della  procedura  di  cui all'articolo 35, comma 4, del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
modificazioni,  possono  bandire  concorsi  per le assunzioni a tempo
indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento
dei  posti  messi  a  concorso,  per il personale non dirigenziale in
possesso  dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della
legge  27  dicembre  2006,  n. 296 e dell'articolo 3, comma 90, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  11.  Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10,
nel  rispetto  della  programmazione triennale del fabbisogno nonche'
dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di
assunzioni  e  di  contenimento  della  spesa  di personale secondo i
rispettivi   regimi  limitativi  fissati  dai  documenti  di  finanza
pubblica  e,  per le amministrazioni interessate, previo espletamento
della  procedura  di  cui  all'articolo  35,  comma  4,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive modificazioni,
possono  altresi'  bandire  concorsi  pubblici  per  titoli ed esami,
finalizzati   a   valorizzare  con  apposito  punteggio  l'esperienza
professionale  maturata dal personale di cui al comma 10 del presente
articolo  nonche'  del  personale  di  cui  all'articolo 3, comma 94,
lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  12.  Per  il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma
10,  nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari  previsti  in materia di
assunzioni  e  di  contenimento  della  spesa di personale, secondo i
rispettivi   regimi  limitativi  fissati  dai  documenti  di  finanza
pubblica,  possono  assumere,  limitatamente  alle  qualifiche di cui
all'articolo  16  della  legge  28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni,  il  personale in possesso dei requisiti di anzianita'
previsti  dal  comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime
qualifiche   e   nella   stessa  amministrazione.  Sono  a  tal  fine
predisposte  da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa
prova  di  idoneita' ove non gia' svolta all'atto dell'assunzione. Le
predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.
  13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10
possono   destinare   il  40  per  cento  delle  risorse  finanziarie
disponibili ai sensi dalla normativa vigente in materia di assunzioni
ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi
regimi  limitativi  fissati dai documenti di finanza pubblica, per le
assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi
dei commi 10 e 11.
  14.  Il  termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato  relative  alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007,
di  cui all'articolo 1, commi 523 e 643 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e
le  relative  autorizzazioni  possono  essere  concesse  entro  il 31
dicembre 2009.
  15.  Il  termine  per  procedere  alle stabilizzazioni di personale
relative   alle   cessazioni  verificatesi  nell'anno  2007,  di  cui
all'articolo  1,  comma  526  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
successive  modificazioni,  e'  prorogato  al  31  dicembre 2010 e le
relative  autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre
2009.
  16.  Il  termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato  di  cui  all'articolo  1,  comma  527  della  legge 27
dicembre  2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre  2010  e  le relative autorizzazioni possono essere concesse
entro il 31 dicembre 2009.
  17.  Il  termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato  relative  alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008,
di  cui  all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno
2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre
2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
marzo 2010.
  18.  Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative
alle  cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66,
comma  13  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133, e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010.
  19.  Le  graduatorie  dei  concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato,  relative  alle  amministrazioni  pubbliche soggette a
limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio
2004, sono prorogate al 31 dicembre 2010.
  20. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
le  parole:  «due  membri»,  ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «tre membri».
  21.  All'articolo  4,  comma  2,  del decreto legislativo n. 39 del
1993,  in  fine,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo: «Ai fini delle
deliberazioni  del  Collegio  del  CNIPA, in caso di parita' di voti,
prevale quello del presidente.
  22.  L'articolo  2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
e' abrogato.
  23.  All'articolo  71  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere
dall'anno  2009,  limitatamente  alle  assenze per malattia di cui al
comma  1  del  personale  del comparto sicurezza e difesa nonche' del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di
carattere   continuativo  correlati  allo  specifico  status  e  alle
peculiari  condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al
trattamento economico fondamentale»;
   b)   al  comma  2  dopo  le  parole:  «mediante  presentazione  di
certificazione  medica  rilasciata  da  struttura sanitaria pubblica»
sono  aggiunte  le  seguenti:  «o  da  un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale»;
   c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo;
   d)  il  comma  5  e'  abrogato.  Gli  effetti  di tale abrogazione
concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto;
   e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
  «5-bis.  Gli  accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal
servizio  per  malattia  effettuati dalle aziende sanitarie locali su
richiesta  delle  Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei
compiti    istituzionali    del    Servizio    sanitario   nazionale;
conseguentemente  i  relativi  oneri  restano comunque a carico delle
aziende sanitarie locali.
  5-ter.  A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse
per  il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' individuata
una  quota  di  finanziamento  destinata  agli  scopi di cui al comma
5-bis,  ripartita  fra  le  regioni  tenendo conto dell'incidenza sui
propri  territori  di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui al
comma   1   sono   effettuati  nei  limiti  delle  ordinarie  risorse
disponibili a tale scopo.».
  24.   Agli   oneri  derivanti  dall'attuazione  delle  disposizioni
introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 9,1 milioni di euro annui
a  decorrere  dall'anno  2009,  si  provvede  mediante corrispondente
riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  relativa  al  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma  5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  25.  Il  termine  di  cui  all'articolo  64,  comma  4, del decreto
legislativo  25  giugno  2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si intende comunque rispettato con
l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi di
regolamenti di cui al medesimo articolo.
  26.  All'articolo  36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole «somministrazione
di  lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed il lavoro accessorio di cui
alla   lettera   d),  del  comma  1,  dell'articolo  70  del  decreto
legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni»;
   b)  il  comma 3 e' cosi' sostituito: «3. Al fine di combattere gli
abusi  nell'utilizzo  del  lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di
ogni  anno,  sulla  base di apposite istruzioni fornite con Direttiva
del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione e l'innovazione, le
amministrazioni  redigono  un  analitico  rapporto  informativo sulle
tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31
gennaio  di  ciascun  anno,  ai nuclei di valutazione o ai servizi di
controllo  interno  di  cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286,   nonche'   alla   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale
al   Parlamento.   Al   dirigente   responsabile   di   irregolarita'
nell'utilizzo  del  lavoro  flessibile  non  puo'  essere  erogata la
retribuzione di risultato.»;
   c)  il  comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le amministrazioni
pubbliche  comunicano,  nell'ambito del rapporto di cui al precedente
comma  3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.»;
   d)  dopo  il  comma  5  e'  aggiunto  il  seguente  comma:  «6. Le
disposizioni  previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e
4-sexies  del  decreto  legislativo  6  settembre  2001,  n.  368  si
applicano  esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure
di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b).».
  27. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Si applicano
le  disposizioni  previste  dall'articolo  36,  comma 3, del presente
decreto.».
  28. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n.  82,  recante  il  Codice  dell'amministrazione  digitale, dopo la
lettera c) e' inserita la seguente:
   «c-bis)   ovvero  quando  l'autore  e'  identificato  dal  sistema
informatico  attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza
personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis
del   decreto-legge   29   novembre  2008,  n.  185,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
  29. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e' inserito il seguente:
  «Art.    57-bis    (Indice    degli   indirizzi   delle   pubbliche
amministrazioni).  -  1.  Al  fine di assicurare la trasparenza delle
attivita'  istituzionali  e' istituito l'indice degli indirizzi delle
amministrazioni  pubbliche,  nel  quale  sono  indicati  la struttura
organizzativa,   l'elenco  dei  servizi  offerti  e  le  informazioni
relative  al  loro  utilizzo,  gli  indirizzi di posta elettronica da
utilizzare  per  le  comunicazioni e per lo scambio di informazioni e
per  l'invio  di  documenti  a  tutti  gli  effetti  di  legge fra le
amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
  2.  Per  la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le
regole  tecniche  di  cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  31  ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  n.  272  del  21  novembre  2000.  La  realizzazione e la
gestione   dell'indice   e'   affidato   al   Centro   Nazionale  per
l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).
  3.  Le  amministrazioni  aggiornano  gli  indirizzi  ed i contenuti
dell'indice  con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione
del  CNIPA.  La  mancata  comunicazione  degli  elementi necessari al
completamento  dell'indice  e  del  loro aggiornamento e' valutata ai
fini  della  responsabilita'  dirigenziale  e dell'attribuzione della
retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».
  30.  All'articolo  3,  comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
   «f-bis)  atti  e  contratti  di  cui  all'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001;
   f-ter)  atti  e  contratti  concernenti  studi e consulenze di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; ».
  31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attivita' svolta
dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia
di  coordinamento  della  finanza  pubblica,  anche  in  relazione al
federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima puo' disporre
che  le  sezioni  riunite  adottino pronunce di orientamento generale
sulle  questioni  risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali
di controllo nonche' sui casi che presentano una questione di massima
di  particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si
conformano  alle  pronunce  di  orientamento  generale adottate dalle
sezioni riunite.
  32.  All'articolo  2  della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il
comma 46, e' aggiunto il seguente comma:
  «46-bis.   Nelle   more  dell'emanazione  del  regolamento  di  cui
all'articolo  62,  comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
regioni   di  cui  al  comma  46  sono  autorizzate,  ove  sussistano
eccezionali   condizioni  economiche  e  dei  mercati  finanziari,  a
ristrutturare   le   operazioni   derivate  in  essere.  La  predetta
ristrutturazione,  finalizzata  esclusivamente  alla salvaguardia del
beneficio  e  della  sostenibilita'  delle  posizioni finanziarie, si
svolge  con il supporto dell'advisor finanziario previsto nell'ambito
del piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del
Ministero dell'economia e delle finanze.».
  33.  Fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 45, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  27  febbraio  2003, n. 97, l'Ente
nazionale  per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad utilizzare
la  parte  dell'avanzo  di amministrazione derivante da trasferimenti
correnti  statali,  ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata,
per  far fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate
anche alla sicurezza.
  34.  Entro  il  31  luglio  2009,  l'ENAC  comunica l'entita' delle
risorse  individuate  ai sensi del comma 33 relative all'anno 2008 al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti che individua, con
proprio  decreto  gli  investimenti  da  finanziare  a  valere  sulle
medesime risorse.
  35.  Gli  interventi  di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 2 della
legge  22  dicembre  2008,  n. 203, sono sostituiti, nel limite delle
risorse  non  utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per
la  prosecuzione  delle  misure  di  cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione
ambientale   e   per  la  sicurezza  della  circolazione,  anche  con
riferimento  agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture. A
tal  fine,  le  risorse  accertate  disponibili  sono  riassegnate ai
pertinenti capitoli di bilancio.

       

Da: pippo26/07/2009 16:47:03
leggete il comma 7 dell'art. 17

Da: HELP26/07/2009 16:49:29
io ho letto il decreto senza emendamenti perciò mi sono permessa di esprimere una valutazione, sicuramente dettata dalla vaglia di ottimismo dovuta alla assoluta totale mancanza  di entrate personali in questo periodo talchè voglio ancora sperare in positivo.
in ogni caso forse, ripeto forse, se l'ente è in attivo è probabile solo un allungamento dei tempi, non un assoluto blocco delle assunzioni. chiarisco io non sono vincitore, ma solo idoneo!
comunque, anche se capisco la voglia di scherzare,  non condivido chi fa terrorismo solo per fare (come pure chi alimeta inutili illusioni) dicendoso a conoscenza di chissà cosa: insomma io sto sull'orlo di una crisi di nervi (oltre che economica) !

Da: ....26/07/2009 16:49:30
ma cosa volete aspettarvi da gente che vuole le tasse dagli abruzzesi

Da: question26/07/2009 16:55:01
io non la vedo così tragica, nn è un blocco assoluto ma subordinato a determinati requisiti...

Da: c''è stato ogni anno il blocco26/07/2009 16:59:30
e come ogni anno ci saranno le deroghe al blocco.

Comunque tutti fanno battute su papi e le escort.
Ma ricordate l'assistente di Prodi che fu beccato coi trans?!?
E il parlamentare dell'UDC che fu beccato con due prostitute vicino al parlamento?!?
Papi almeno ammette che non è un santo (e se ci va se le paga da solo), questi che se le pagavano con i vostri soldi non vi fanno indignare????????????

Da: ..........26/07/2009 17:07:10
ahhhhhhh
questo ci rassicura molto...
è un falso menzognere ha mentito ad un paese intero, mi vergogno di essere italiano...
spero che dio ci salvi da questi perfetti e inutili buffoni...

Da: roba da pazzi !!!!!!26/07/2009 17:48:09
x c'è stato ogni anno il blocco !!!

VATTENEEEEEEEEEE !!! NON TI PERMETTERE DI GIUSTIFICARE UN PUTTANIERE MAFIOSO IMBROGLIONE CHE STA FINENDO DI PORTARE ALLA DERIVA IL NOSTRO PAESE ! I TUOI FIGLI TI SPUTERANNO IN UN OKKIO QUANDO SAPRANNO CHE L'HAI VOTATO ! SI SPERA CHE FRA ANNI L'INFORMAZIONE MANCANTE DI OGGI SARà STAMPATA SUI LIBRI DI STORIA ! VERGOGNATI

Da: X roba da pazzi26/07/2009 17:56:35
...ma va a cacare...

Da: X X roba da pazzi !!!!!!26/07/2009 18:01:07
VEDI ? SEI ARROGANTE E INCIVILE COME LUI : MI CORREGGO SPERO CHE TU NON ABBIA FIGLI !O ALMENO CHE NON PRENDANO DA TE!!!!!

Da: unknown26/07/2009 18:08:51
l'attrito che si sta creando su questo concorso  è dovuto al fatto che i controlli per questo governo non sono una priorità.
il fatto che l'inps sia un ente virtuoso perchè fa recuperare i contributi evasi paradossalmente è negativo con un governo così perchè colpisce sacche di illegalità particolarmente care a mafiaset.
il risparmio sul pubblico impiego dovrebbe partire , in un sistema sano, dalle ipertrofie delle piante organiche degli enti locali ma ciò non accade perchè lì si annida il voto di scambio.

fatta questa doverosa premessa per capire dove siamo, invito tutti a rimanere sereni: l'assunzione , almeno per i vincitori, sarà solo rimandata perchè la norma tecnicamente è una slitta-assunzioni .
nessun governo può estinguere il rapporto di pubblico impiego.

Da: x unknown26/07/2009 18:12:49
e per gli idonei?

Da: x roba da pazzi26/07/2009 18:12:53
sei geloso della vita sessuale di berlusconi? il fatto che sia un porco non esclude che sia un eccellente capo di governo
quello che sta facendo lui per l'abruzzo non l'avrebbe mai fatto nessun uomo di sinistra, notoriamente emeriti incapaci.

Da: 00726/07/2009 18:13:37
La Bce dice «no» alla nuova tassazione dell'oro di Bankitalia
il Giornale - ‎8 minuti fa‎

La Bce ha «bocciato» l'emendamento al decreto anticrisi che modifica la tassazione sull'oro non commerciale e cambia il regime fiscale al quale sono soggette le riserve auree di Bankitalia.

questo significa che in senato dovranno trovare le
risorse corrispondenti.

Da: unknown26/07/2009 18:16:12
gli idonei speriamo che vengano assunti anch'essi in tempi ragionevoli.
come continuano a dire voci interne all'istituto.

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, ..., 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798 - Successiva >>


Torna al forum