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concorso procuratore dello stato
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Da: @vero | 2 - 18/02/2023 11:42:17 |
@vero: grazie gentilissimo/a | |
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Da: Domanda | 18/02/2023 12:45:37 |
Secondo voi c'è la speranza che sulla parte di procedura civile, considerata l'ambiguità della richiesta (come testimoniato dalla discussione che ne è scaturita), possa essere giudicata in maniera elastica e meno severa? | |
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Da: Erennio Modestino | 1 - 18/02/2023 15:56:04 |
Sì è possibile che sia stata formulata appositamente così per problematizzare sia la posizione del debitore che dell'aggiudicatario, parlando con alcuni amici magistrati ci siamo trovati d'accordo su questo. Lo scopriremo a breve (speriamo). | |
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Da: Attese | 1 - 19/02/2023 11:36:56 |
Lo chiedo perché diversamente non c'era molto da dire sulla ctu. Comunque può essere utilizzata anche per sindacare l'attività vincolata. Io ho parlato di questo. Ma davvero poco. | |
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Da: Erennio Modestino | 1 - 19/02/2023 16:14:41 |
Le questioni processuali sulla CTU che ho trattato sono: -Il rapporto con la verificazione, quest'ultima serve ad accertare i fatti mentre la CTU consente un giudizio valutativo; -La sua residualità prevista dal c.p.a. alla luce del fatto che il principio dispositivo con metodo acquisito consente al giudice di richiedere le valutazioni tecniche della PA effettuate in sede procedimentale alla luce dell'art. 17 L. 241/90 (non ho messo però che in dottrina si critica questa eccezionalità, dato che la CTU è contestabile nel contraddittorio processuale mentre le valutazioni tecniche sono soggette al principio inquisitorio procedimentale). -la sua natura di strumento di valutazione e non di mezzo di prova (divieto di CTU esplorativa), così che non possa essere richiesta dall'attore a fronte della mancanza di prove per supportare le domande proposte in giudizio; -le conseguenze dell'omessa ammissione di CTU ove ciò risulti manifestamente irragionevole -il contraddittorio tecnico di cui al 192 cpc per il tramite del rinvio esterno del c.p.a. -L'estensione dei principi delle SU 2022 sulla violazione dei quesiti del consulente e il rilievo dell'art. 157 co 2 cpc, nonché la configurabilità della nullità ex art. 161 co 1 della sentenza se la CTU si esprime sui fatti principali e non su quelli secondari. | |
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Da: solvens | 1 - 19/02/2023 20:46:59 |
La questione della CTU, secondo me, doveva essere trattata con riguardo al giudizio istaurato all'esito di attività vincolata. Tenendo in considerazione i vizi non invalidanti ex art. 21octies, c. 2, l. m. 241/90, io sono partito dal fatto che vi sia stata una violazione del contraddittorio procedimentale nel caso di esercizio di potere vincolato. La funzione della CTU consente, anche per il ricorrente, onerato della relativa prova, di dimostrare che la sua partecipazione avrebbe determinato la valutazione di fatti tecnici tali da consentire una decisione differente. Pertanto, la PA avrebbe adottato una decisione differente. Tutto il discorso si doveva fondare sulla premessa per cui il giudizio amministrativo non è più sull'atto, ma sul rapporto, anche qualora vi sia mera attività vincolata. | |
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Da: Erennio Modestino | 1 - 19/02/2023 22:04:06 |
Non mi trovo tanto su questo collegamento perché la CTU non può servire per dimostrare la fondatezza della pretesa dell'attore dato che non è un mezzo di prova, ma è uno strumento di valutazione in caso di complessità tecnica dei fatti secondari. Nelle ipotesi in cui si omette la comunicazione di avvio illegittimamente, dato che il privato avrebbe potuto produrre memorie in grado di cambiare la situazione di fatto rilevante (solitamente nella materia dei titoli edilizi, decadenza da autorizzazioni come in Cons. St. 6288/2021), la questione si definisce con i mezzi di prova documentali riguardando fatti primari, la CTU non si esperisce in questi casi perché non è proprio necessaria. Poi non è vero che l'attore non è onerato di questa prova, poiché in caso di mancata comunicazione di avvio il privato deve solo indicare o allegare gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento ove avesse ricevuto la comunicazione e, solo dopo che abbia adempiuto a questo onere di allegazione, invece è l'amministrazione gravata dall'onere di dimostrare che, anche ove quegli elementi fossero stati valutati, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (Cons. St., Sez. V, 20.08.2013, n. 4192). Secondo me in queste tracce non c'è un collegamento netto e preciso tra parte sostanziale o processuale. Per quelle formulate come quella di civile ovviamente sì, ma in queste in cui le parti sostanziali e processuali sono separate con un punto il discorso cambia. Pensa alle tracce su reato complesso e poi abnormità dei provvedimenti (con un quesito interpretativo oggetto di SU che non c'entrano nulla col reato complesso) e poi traffico di influenze illecite e inutilizzabilità della prova. Ma anche quella di penale estratta, la provocazione e la sua compatibilità con alcuni istituti non c'entrano nulla con la nozione di errore di fatto nel 625 bis e di nuove prove nella revisione del processo. | |
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Da: attese | 1 1 - 19/02/2023 22:45:25 |
io ho detto esattamente questo. onestamente temo che sia insufficiente. penso andasse affrontato il discorso anche della discrezionalità tecnica. forse invece potevano omettersi tutte le questioni processuali che conosceva erennio modestino, che sicuramente forniscono punti ulteriori al tema | |
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Da: attese | 21/02/2023 09:31:33 |
ma esiste questa teoria minoritaria del penale? | |
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Da: solvens | 1 - 21/02/2023 10:28:50 |
Esiste o non esiste, cosa importa? L'unica cosa di cui ti devi preoccupare, al massimo, è se l'hai motivata bene. Argomentare bene è sufficiente a sostenere qualsiasi tesi, a prescindere dalla sua esistenza o meno | |
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Da: solvens | 21/02/2023 10:30:36 |
Erennio non condivido la tua ricostruzione di Amministrativo. Io credo, invece, che una connessione, seppur labile, tra la prima parte della traccia e la seconda vi era. | |
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Da: Penale | 21/02/2023 11:28:17 |
Mi permetto di dire che argomentare una revisione che porti a una attenuazione della pena è una mostruosità. Va bene la relatività del diritto, la capacità argomentativa, ma questo mi sembra troppo pure per un ordinamento come il nostro, dove la Cassazione conosce 50/60.000 ricorsi all'anno proposti in larga parte con motivi in fatto o in punto pena (che è lo stesso). Detto questo, ancora siamo a capire il senso della richiesta di civile: se arriveranno a leggere i temi di penale sono convinto che il fortunato potrà aver scritto qualsiasi cosa e passerà. | |
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Da: solvens | 21/02/2023 11:44:26 |
Concordo pienamente. Inoltre, è risaputo che valutano in modo nettamente più elastico la traccia di penale rispetto a quelle di civile e amministrativo | |
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Da: Barclay | 21/02/2023 18:01:21 |
secondo me state scrivendo delle boiate pazzesche | |
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Da: Attese | 21/02/2023 18:15:47 |
Io penso che sia bestiale dire che si può andare oltre le cause di revisione previste dalla legge. Però si potrebbe, forse, dire che rispettando quanto previsto dalla legge e adducendo prove che possono portare all'assoluzione non è peregrino ritenere che nel più sia compreso il meno. Ossia, una volta che ormai il giudizio di revisione si è legittimamente instaurato, secondo i canoni di legge, si può - in base a quanto risulta dalle nuove prove - ritenere di non giungere all'assoluzione del condannato ma di confermare la condanna sebbene applicandogli delle attenuanti prima non riconosciute. Questo in un'ottica pro reo. In effetti in questo caso il giudicato è già inciso dall'instaurazione di un giudizio di revisione | |
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Da: Penale | 21/02/2023 18:31:33 |
Al di là del fatto che l'instaurazione del giudizio non vale certamente ad incidere sulla cosa giudicata, il tuo ragionamento inverte i termini del problema: non è che in limine valuti l'ammissibilità dell'istanza perché in astratto può condurre all'innocenza, e poi se in concreto si può al più riconoscere un'attenuante gliela concedi perché ormai hai riaperto il processo. Al contrario, se in concreto le prove non conducono al proscioglimento (e onerato in tal senso è il condannato) l'istanza è inammissibile e il procedimento di revisione neppure si apre | |
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Da: Attese | 21/02/2023 18:48:35 |
La norma dice che per essere ammissibile l'istanza si devono addurre prove che se accertate conducono al proscioglimento. Basta questo per instaurare il giudizio di revisione. Poi in sede di giudizio di revisione si accerta nel merito se effettivamente si può giungere all'assoluzione. | |
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Da: attese | 21/02/2023 18:56:43 |
la Cassazione dice infatti: ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione è necessario valutare, a norma dell'art. 631 cpp, se gli elementi sui quali la richiesta è fondata sono idonei a condurre al proscioglimento l'imputato. è pertanto richiesto in questa fase un giudizio prognostico in ordine alla rilevanza dei suddetti elementi ai fini del possibile esito positivo della richiesta di revisione, da effettuarsi in astratto, perciò senza invadere la sfera propria del giudizio di merito (rescissorio) che va effettuato con le garanzie del contraddittorio. | |
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Da: x Penale | 21/02/2023 19:24:32 |
Ha perfettamente ragione Attese invece!!! 1) C'è una sentenza della Cassazione, ancorché a Sezioni semplici, che si pronuncia in merito alla possibilità di esperire il giudizio di revisione in caso di nuove prove che segnalino la sussistenza di un'attenuante e non di una causa di assoluzione. Il fatto che si sia pronunciata la Cassazione segnala la problematicità della questione. 2) a fortiori, maggiori margini sussistono nel caso particolare descritto da Attese, in cui l'istanza venga in primo luogo accolta sulla base di circostanze che sembrano deporre per l'assoluzione, ma poi il giudice, re melius perpensa, ritenga che dalle prove addotte emerga un'attenuante e non una causa di assoluzione. Allora a quel punto è opportuno quantomeno porsi il dubbio se possa riconoscere l'attenuante. A mio modesto parere, era opportuno affrontare la questione in termini problematici e non limitarsi ad un'analis,i meramente testuale, della lettera della norma e della natura dei mezzi di impugnazione straordinaria. | |
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Da: x Penale | 1 - 21/02/2023 19:24:34 |
Ha perfettamente ragione Attese invece!!! 1) C'è una sentenza della Cassazione, ancorché a Sezioni semplici, che si pronuncia in merito alla possibilità di esperire il giudizio di revisione in caso di nuove prove che segnalino la sussistenza di un'attenuante e non di una causa di assoluzione. Il fatto che si sia pronunciata la Cassazione segnala la problematicità della questione. 2) a fortiori, maggiori margini sussistono nel caso particolare descritto da Attese, in cui l'istanza venga in primo luogo accolta sulla base di circostanze che sembrano deporre per l'assoluzione, ma poi il giudice, re melius perpensa, ritenga che dalle prove addotte emerga un'attenuante e non una causa di assoluzione. Allora a quel punto è opportuno quantomeno porsi il dubbio se possa riconoscere l'attenuante. A mio modesto parere, era opportuno affrontare la questione in termini problematici e non limitarsi ad un'analis,i meramente testuale, della lettera della norma e della natura dei mezzi di impugnazione straordinaria. | |
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Da: Attese | 21/02/2023 19:41:19 |
Caro/ cara sapresti indicarmi gli estremi della cassazione che citi? | |
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Da: Penale | 21/02/2023 20:58:05 |
Probabilmente mi sono espresso male, comunque che la cassazione si sia pronunciata non dimostra niente, basta che un condannato disperato faccia la sua istanza e ricorra avverso l'inammissibilità della corte di appello. E proprio la cassazione ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sul punto, considerando ragionevole consentire il superamento del giudicato solo a fronte di una prospettiva proscioglitiva. Né si vede perché ciò debba valere solo per l'istanza proposta in via principale a ottenere una riduzione di pena, mentre quella che pure astrattamente consenta il proscioglimento può poi essere salvata a mezza via e riciclata per concedere attenuanti. Comunque non esistono fasi rescindenti e rescissorie in sede di revisione, il giudizio è unico e unico è il giudice che ne conosce. | |
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Da: Attese | 21/02/2023 21:50:36 |
Guarda sulla valutazione di inammissibilità non ti sei espresso male, hai detto proprio una cosa non esatta. Sul fatto invece che sia corretto escludere la possibilità ti do ragione | |
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Da: Penale | 1 - 22/02/2023 09:32:05 |
No permettimi di chiarire, è chiaro che se le nuove prove non superano le vecchie (ad esempio, il nuovo testimone non sovverte la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di altri già escussi a dibattimento) siamo nel merito dell'istanza ed il condannato si espone al rigetto, salvo inammissibilità per manifesta infondatezza. Ma a pena di inammissibilità l'istante deve dedurre prove che abbiano questa capacità di superamento (ed è onerato della relativa prova). Circostanza che difficilmente si potrà riscontrare se parliamo, in ipotesi (per la richiesta della traccia), di prove che al più possono portare al riconoscimento di attenuanti (che presuppongono un reato perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi). Per questo, al di là degli argomenti normativi, vedo logicamente non prospettabile questa "eterogenesi dei fini" in un mezzo di impugnazione straordinario come la revisione. Sentenze in merito ce ne sono, anche se riguardano a prima vista casi in cui l'istanza già prima facie avesse ad oggetto il riconoscimento di attenuanti non concesse o la derubricazione in un reato meno grave (da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 25591 del 27/05/2020; Sez. 3, Sentenza n. 18016 del 08/01/2019). | |
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Da: solvens | 23/02/2023 17:30:49 |
novità sulle correzioni? siamo praticamente a marzo! | |
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Da: Correzioni (?) | 24/02/2023 07:42:15 |
Temo che dovremo ancora aspettare, se è vero che hanno iniziato a correggere a Gennaio... speriamo che entro fine marzo si sappia qualcosa, come qualcuno ha detto 🙏 | |
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Da: Chissacosafaro | 24/02/2023 09:12:33 |
La pagina jusforyou disse che i risultati ci sarebbero stati tra la fine di marzo e l'inizio di aprile | |
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Da: x sopra | 24/02/2023 15:45:26 |
la pagina justeat disse che i risultati sarebbero stati portati dal rider | |
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Da: mapiuttosto | 24/02/2023 19:56:54 |
Ma piuttosto, qualcuno sa come si decifrano i voti di questo concorso? mi ricordo i voti in frazioni tipo.. qual è poi il punteggio minimo per l'idoneità? il 6? | |
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Da: Gorn | 25/02/2023 12:48:10 |
Salve, qualcuno sa per quando è prevista l'uscita del nuovo bando? | |
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