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Da: Rambo | 15/03/2010 02:17:30 |
L’art.36 co.1 della Costituzione afferma: “Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantitĂ e alla qualitĂ del lavoro svolto ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sĂ© ed alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. Questa norma fissa il concetto di GIUSTA RETRIBUZIONE ed accoglie due principi fondamentali: PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE tra retribuzione e qualitĂ e quantitĂ del lavoro svolto (PRINCIPIO DELLA RETRIBUZIONE PROPORZIONATA). Principio secondo cui la retribuzione deve essere in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa (PRINCIPIO DELLA RETRIBUZIONE SUFFICIENTE e DELLA RETRIBUZIONE FAMILIARE). In sede di regolamentazione collettiva del salario, non è molto difficile applicare il PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA’, lo è molto di piĂą determinare la cd. RETRIBUZIONE FAMILIARE. Il legislatore ha tentato di ovviare il problema realizzando un sistema di adeguamento della retribuzione al carico familiare che per oltre un cinquantennio è stato imperniato sugli ASSEGNI FAMILIARI e che oggi si basa sul piĂą funzionale ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE. Gli assegni familiari furono introdotti con un accordo interconfederale nel lontano 1934 per controbilanciare gli effetti negativi prodotti nel settore industriale dalla riduzione dell’orario di lavoro (da 48 a 40 ore lavorative) e, conseguentemente, del salario, adottate per fronteggiare la depressione economica di quegl’anni. Il sistema di corresponsione dei trattamenti di famiglia in favore dei lavoratori è stato rivoluzionato, con l’art. 2 del D.L. 13/03/1988 N° 69, convertito con modificazioni in legge n. 153/1988 che, con decorrenza dal 1° Gennaio 1988, sostituisce, per la quasi totalitĂ dei lavoratori, l’assegno familiare corrisposto in misura fissa per ogni familiare a carico, con l’assegno (unico) per il nucleo familiare, erogato in maniera differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare. TORNA ALL'INDICE 2.0 L’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE La prestazione viene determinata in base alla consistenza numerica e reddituale del nucleo familiare, nonchĂ© alla condizione del nucleo familiare (presenza di entrambi i coniugi, assenza di uno dei coniugi, presenza di componenti inabili). L'importo dell'assegno è fissato sulla base di tabelle rivalutate annualmente, nelle quali sono determinati gli scaglioni di reddito e gli importi. La rivalutazione delle tabelle viene effettuata sulla base della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta nell’anno precedente. La variazione è comunicata dall’ ISTAT e, normalmente, ufficializzata con circolare emanata dalla Ragioneria generale dello Stato â€" IGOP. Il reddito da prendere in esame è quello conseguito dal nucleo familiare nell'anno precedente il primo luglio di ogni anno ed è valido per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Due sono, pertanto, gli elementi per determinare l’importo dell’assegno: Composizione del nucleo familiare; Importo del reddito del nucleo stesso. I contributi per finanziare il sistema sono a carico del datore di lavoro, e sono calcolati come percentuale della retribuzione lorda corrisposta al lavoratore, variabile in funzione del settore produttivo di appartenenza. Il contributo deve essere versato mensilmente, effettuando il conguaglio con le somme erogate ai dipendenti per assegni familiari attraverso il Mod.DM10. Sono esonerati dal versamento del contributo alla CUAF gli ospedali e i presidi delle unitĂ sanitarie locali, gli istituti e le associazioni che operano senza fini di lucro, assistenza sociale e beneficenza, i partiti politici e i sindacati, gli apprendisti e le assunzioni agevolate che hanno lo stesso regime contributivo, i contratti di formazione lavoro. Negli altri casi di assunzioni agevolate la contribuzione è dovuta nella misura ridotta prevista dall’agevolazione. L’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare non è soggetta a ritenute fiscali nĂ© previdenziali. TORNA ALL'INDICE 3.0 I BENEFICIARI I soggetti beneficiari sono: I lavoratori dipendenti in attivitĂ ; I disoccupati indennizzati; I lavoratori cassaintegrati; I lavoratori in mobilitĂ impiegati in lavori socialmente utili; I lavoratori assenti per malattia o maternitĂ ; I lavoratori richiamati alle armi; I lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali; I lavoratori dell’industria o marittimi in congedo matrimoniale; Le persone assistite per tubercolosi; I pensionati ex lavoratori dipendenti; I caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, agli armatori e ai proprietari armatori; Soci di cooperative. Gli apprendisti; I lavoratori a domicilio; Gli stranieri. I lavoratori part-time I lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS (L.335/95) e non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria. TORNA ALL'INDICE 3.1.Limiti minimi di prestazione lavorativa e misura dell’assegno Per i lavoratori dell’industria, artigianato, commercio, arti e professioni gli assegni spettano in misura intera se nel periodo di paga sono stati raggiunti i seguenti limiti minimi di prestazione oraria: 104 ore mensili per gli operai e 130 per gli impiegati. In ogni caso non possono essere corrisposti piĂą di 6 assegni giornalieri in una settimana e piĂą di 26 in un mese. . Periodi di assenza dal lavoro: Per i lavoratori che abbiano conseguito il requisito minimo di una settimana di lavoro (anche presso piĂą datori di lavoro), gli assegni devono essere corrisposti anche durante le assenze per: - ferie; - aspettativa per chiamata a funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, e permessi retribuiti per i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ed i lavoratori eletti a cariche pubbliche; - giornate festive e festivitĂ soppresse dal combinato disposto della L. n. 54/1 977 e del D.P.R. n. 792/1985, per le quali venga corrisposta la retribuzione in assenza di prestazione lavorativa; - intervento della Cassa integrazione guadagni; - congedo matrimoniale. Per le seguenti fattispecie di assenza valgono invece particolari modalitĂ : • infortunio sul lavoro o malattia professionale: gli assegni sono dovuti per il periodo di inabilitĂ , ivi compresa la “carenza”, per un massimo di 3 mesi. Per le persone non soggette alle norme sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l’infortunio è considerato alla stregua della malattia; • malattia: gli assegni sono dovuti per tutto il periodo in cui viene corrisposta, per legge o per contratto, l’indennitĂ di malattia o (in tutto o in parte) la retribuzione da parte del datore di lavoro. Gli assegni sono dovuti anche per il periodo di “carenza”. Qualora la malattia divenga causa di interruzione del rapporto di lavoro gli assegni sono corrisposti per la durata della malattia fino ad un massimo di 3 mesi; • gravidanza e puerperio: gli assegni sono corrisposti per tutto il periodo di astensione dal lavoro obbligatoria e facoltativa, per le assenze dal lavoro durante le malattie del bambino di etĂ inferiore a 3 anni e per i permessi concessi alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di minore con handicap ovvero al parente o affine entro il terzo grado convivente che assiste una persona con handicap; gli assegni sono corrisposti anche per le assenze spettanti alle lavoratrici che hanno adottato bambini o che li hanno ottenuti in affidamento preadottivo ed al padre lavoratore; • richiamo alle armi: gli assegni sono corrisposti per il periodo in cui sussiste l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere la retribuzione in tutto o in parte, per legge o per contratto collettivo. TORNA ALL'INDICE 4.0.I lavoratori part-time Per i lavoratori a tempo parziale il computo deve essere effettuato per ciascuna settimana, anche in caso di retribuzione mensile (INPs circ. n. 110/1992). Gli assegni familiari spettano nell’intera misura settimanale (6 assegni giornalieri), qualora vengano prestate almeno 24 ore di lavoro nella settimana. Il numero minimo di ore lavorate, per aver diritto all’intero assegno settimanale, è sempre di 24 sia che il lavoratore rivesta la qualifica di operaio, che di impiegato. Nell’ipotesi che il lavoratore presti la propria attivitĂ presso diversi datori di lavoro, ai fini del raggiungimento del limite minimo delle 24 ore, devono cumularsi le ore effettuate nei diversi rapporti di lavoro. Se il limite minimo non viene raggiunto spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata: in questa fattispecie e nell’ipotesi di settimana corta il sabato non lavorato resta escluso (INPs circ.n. 38/1985). Ad esempio: a) al lavoratore a tempo parziale, con prestazione giornaliera di 5 ore per 5 giorni la settimana, spetta l’intero assegno settimanale; b) al lavoratore a tempo parziale, con prestazione giornaliera di 4 ore per 5 giorni la settimana, spettano 5 assegni giornalieri e non l’intero assegno settimanale, non essendo realizzato il limite delle 24 ore settimanali; c) al lavoratore a tempo parziale, con concentrazione delle prestazioni lavorative in alcune settimane o in alcuni mesi dell’anno, gli assegni spettano solamente per le settimane in cui vi sia effettiva prestazione di attivitĂ lavorativa e in relazione alle ore di lavoro prestate nelle stesse settimane (INPS circ. n. 67/1989). Nell’ipotesi di pluralitĂ di rapporti a tempo parziale, l’assegno viene corrisposto dal datore di lavoro presso il quale viene svolta l’attivitĂ principale. Se il limite minimo non viene raggiunto spettano al lavoratore a tempo parziale tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. L’assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori in part-time orizzontale con orario di lavoro inferiore alle 24 ore settimanali, anche per le giornate di assenza dal lavoro (ad. es. per ferie, malattia, maternitĂ o infortunio sul lavoro), a condizione che: â€" l’assenza si sia verificata nel periodo contrattualmente previsto per lo svolgimento dell’attivitĂ lavorativa; la giornata di assenza sia retribuita o indennizzata. I lavoratori in part-time verticale non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare per le giornate di assenza che cadono nel periodo contrattuale di pausa lavorativa. TORNA ALL'INDICE 5.0 COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE I familiari per i quali sono corrisposti gli assegni (cd. beneficiari) devono versare in condizioni di non autosufficienza economica e sono: Il coniuge (marito o moglie) a carico che non disponga di un reddito superiore a determinati limiti (periodicamente aggiornati). L’effettivitĂ della separazione o del divorzio è desumibile dalla certificazione anagrafica (stato di famiglia in cui non sia piĂą indicato il coniuge separato), eccezion fatta in caso di provvedimento giudiziale che disponga la coabitazione dei coniugi, anche se in via temporanea. In tal caso, il richiedente dovrĂ precisare il suo status nel modello di richiesta sotto la voce “EVENTUALI CHIARIMENTI”. Qualora i coniugi abbiano l’affidamento congiunto dei figli minori è necessaria l’autorizzazione dell’INPS che attesti il loro inserimento nel nucleo dell’uno o dell’altro coniuge. I figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, regolarmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati a norma di legge) ed i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di etĂ inferiore ai 18 anni; I figli maggiorenni inabili, che si trovano per difetto fisico e mentale, nell’assoluta e permanente impossibilitĂ di dedicarsi ad un lavoro proficuo; Fratelli sorelle e nipoti collaterali del richiedente minori di etĂ o maggiorenni inabili, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e senza diritto alla pensione per i superstiti. TORNA ALL'INDICE 6.0 REDDITO FAMILIARE Ai finì del diritto all’assegno il reddito familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l’assegno e delle altre persone componenti il suo nucleo familiare. I redditi del coniuge non devono essere computati nel caso in cui questi risulti legalmente ed effettivamente separato. Il reddito familiare è quello dei componenti il nucleo nel periodo di riferimento della domanda, indipendentemente dal fatto che nel periodo di riferimento del reddito tale nucleo potesse essere diverso (per sopraggiunti eventi, quali separazioni, matrimoni, nascite o morti). Il reddito familiare da considerare è costituito dall’ammontare dei redditi complessivi conseguiti dai suoi componenti nell’anno solare precedente il 10 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo . Concorrono a formare il reddito familiare i redditi complessivi assoggettabili all’IRPEF e i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a € 1.032,91 ( ANNO 2008), quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva fatta eccezione degli importi relativi all’indennitĂ di accompagnamento ed alle pensioni di guerra. Il limite - naturalmente da intendersi annuo - di € 1.032,91 stabilito quale importo massimo per non prendere in considerazione i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (al lordo delle relative ritenute erariali), va riferito alla somma dei redditi di tale tipo di pertinenza del nucleo familiare nel suo complesso. A titolo esemplificativo, tra i redditi da considerare, se complessivamente superiori a € 1.032,91 si citano quelli derivanti da pensioni, indennitĂ e assegni erogati dal Ministero dell’interno ai ciechi, sordomuti ed invalidi civili; pensioni sociali; assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria; rendite da BOT, da CCT e da altri titoli emessi dallo Stato; interessi dei depositi e dei conti correnti bancari e postali; premi e vincite del lotto e dei concorsi a pronostici (INPS circ. n. 12/1990). Non sono da includersi, inoltre, le pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva vittime di infortunio (cd. pensioni militari tabellari) e le rendite vitalizie INAIL, mentre deve essere computata l’indennitĂ giornaliera per inabilitĂ temporanea assoluta erogata dallo stesso INAIL. Non si computano nel reddito familiare i trattamenti di fine rapporto, comunque denominati, e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonchĂ© i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge. Non sono inoltre computate nel reddito familiare le somme corrisposte a titolo di arretrato per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello di erogazione. I redditi da lavoro debbono essere considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge. •Aziende/enti beneficiari •Lavoratori interessati •Caratteristiche delle agevolazioni •Procedure •Principali riferimenti normativi •Modelli Le schede, aggiornate in relazione alle nuove disposizioni in materia, contengono al loro interno dei collegamenti per scaricare le principali disposizioni associate all'incentivo e per scaricare la relativa modulistica. Si sottolinea che in questa sezione del Portale sono disponibili le informazioni riferite alle agevolazioni collegate allo status del soggetto da assumere (disoccupato, in mobilitĂ , ecc) e le agevolazioni di carattere fiscale, mentre, le agevolazioni associate alle diverse tipologie di rapporto di lavoro sono inserite nelle schede su "I contratti". L’attestazione della mancanza di violazioni sulle condizioni di lavoro, indispensabile per poter fruire dei benefici contributivi e normativi, va autocertificata, in fase di prima applicazione della norma, dai datori di lavoro una sola volta entro il 30 aprile prossimo, con impegno a comunicare le modifiche entro 30 giorni dall’insorgenza delle stesse. A regime la dichiarazione andrĂ presentata prima della fruizione del beneficio. Oltre all’invio cartaceo, utilizzando i canali classici (posta raccomandata AR, consegna a mano in DPL o Fax) il modello è validamente presentato anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata. In tal caso lo stesso deve essere siglato con firma digitale certificata, del titolare o del legale rappresentate dell’azienda, e deve essere accompagnato dalla copia (immagine scannerizzata) di un documento di identitĂ valido. PoichĂ© si tratta di un’autocertificazione nĂ© il Consulente del lavoro nĂ© altri si possono sostituire al datore di lavoro nel sottoscriverla Il presupposto giuridico Il dm 24 ottobre 2007, pubblicato sulla G.U. n. 279 del 30 novembre 2007, ha dato attuazione all’articolo 1, comma 1176, Legge n.296/2006, che prevedeva l’adozione di un provvedimento per la definizione delle modalitĂ di rilascio e dei contenuti analitici del Documento Unico di RegolaritĂ Contributiva. Il decreto, in vigore dal 31 dicembre 2007, prevede che anche per accedere ai benefici normativi e contributivi le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolaritĂ contributiva. Per i datori di lavoro, i requisiti che consentono l’emissione di un DURC sono di due tipi: 1. presenza di regolaritĂ contributiva relativamente alla verifica del possesso dei requisiti per il rilascio del DURC ai fini della concessione dei benefici contributivi, il decreto, impone agli Istituti previdenziali di dover verificare d’ufficio se il datore di lavoro ha i presupposti per l’ottenimento del certificato senza peraltro doverlo emettere. 2. mancanza di irregolaritĂ ostative al rilascio l’interessato è tenuto ad autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni individuate dalla norma, ovvero il decorso del periodo previsto relativo a ciascun illecito 1 Questo secondo requisito e gli adempimenti conseguenti, sono oggetto della presente guida che vuole essere uno strumento di rapida consultazione, che consenta un approccio logico sistematico alla problematica. Mappa logica dell’adempimento POSSESSO DEL DURC (requisito necessario per la fruizione dei benefici normativi e contributivi) Fonte : D.M. 24 ottobre 2007 Art. 1 comma 1 Benefici oggetto della norma Il possesso del Documento Unico di regolaritĂ Contributiva (DURC) è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall’ordinamento nonchĂ© ai fini della fruizione dei benefici normativi e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. …… omissis…. Le due fasi della verifica AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI Rilasciata dal datore di lavoro Accertato d’ufficio Fonte normativa : D.M. 24 ottobre 2007 Art. 9 c. 3 Fonte normativa : D.M. 24 ottobre 2007 Art. 3 c. 4 Benefici contributivi Benefici normativi Abbattimento dell’aliquota previdenziale Agevolazioni fiscali e contributi â€" sovvenzioni previste da normative statali e regionali Esempi Tipologie di assunzioni · Contratti di inserimento · cassaintegrati · lavoratori in mobilità · disoccupati legge 407/90 Esempi · riduzione cuneo fiscale · credito d’imposta nuove assunzioni Durc virtuale l’Ente previdenziale stesso riconosce il beneficio verificando autonomamente la regolaritĂ contributiva La certificazione deve essere emessa da parte degli enti previdenziali e assicurativi obbligatori IRREGOLARITĂ€ IN MATERIA DI TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO NON OSTATIVE AL RILASCIO DEL DURC …. omissis …. Ai fini della procedura di rilascio del DURC l’interessato è tenuto ad autocertificare l’inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’Allegato A ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito. …. omissis …. SOGGETTO RICHIEDENTE E MODALITĂ€ DI RILASCIO …. omissis …. Qualora l’Istituto previdenziale che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in qualitĂ di stazione appaltante, l’Istituto stesso provvede alla verifica dei presupposti per il suo rilascio senza emettere il DURC, fermo restando quanto previsto dall’art. 7, comma 3, del presente Decreto …. omissis …. 2 AttivitĂ preliminare del Consulente del Lavoro Invito a regolarizzare Una volta individuate le aziende destinatarie del provvedimento, le casistiche per l’invio della autocertificazione sono le seguenti : Soggetti interessati ModalitĂ di invio Scadenza Datori di lavoro che fruiscono giĂ dei benefici contributivi Modello ministeriale da inviare alla DPL territorialmente competente secondo la sede legale dell'impresa interessata a mezzo: 1. Posta raccomandata AR 2. Consegna a mano in DPL 3. Fax 4. Via mail con PEC 30 aprile 2009 Datori che ne hanno usufruito nei mesi pregressi anche se le agevolazioni sono cessate Datori che non hanno ancora richiesto benefici contributivi Prima della richiesta del beneficio Invio una volta sola (non annuale), fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente ogni modifica rispetto alla condizione dichiarata. Escluso ogni tipo di invio cumulativo a cura del Consulente del lavoro Variazione dello status Tipologia variazione Adempimento Scadenza Illeciti penali o amministrativi, indicati nell'allegato A del D.M. 24/10/2007 Nuova autocertificazione Tempestivamente (entro 30 giorni) RESPONSABILITA’ PENALE INVIO DA RIPETERE In mancanza dei requisiti prima dell’emissione del DURC, o dell’annullamento del documento giĂ rilasciato, gli istituti invitano l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni. 1. Verifica delle aziende destinatarie di benefici a partire dal 1^ luglio 2007 (art. 1 c. 1175 legge 296/2006) rispetto della regolaritĂ contributiva. 2. Verifica di illeciti penali e amministrativi commessi a partire dal 31 dicembre 2007. Data di entrata in vigore del DM 24 ottobre 2007. Ossia, "decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in gazzetta" avvenuta il 30/11/2007 | |
Da: IO | 15/03/2010 03:38:36 |
uh mamma | |
Da: Siamo su scherzi a parte | 15/03/2010 08:41:48 |
Nun ce ne pò fregà de meno. | |
Da: No | 15/03/2010 08:49:21 |
spamming , no troll | |
Da: ... | 15/03/2010 11:10:59 |
novitĂ ??? teneteci informati che siamo curiosi | |
Da: ... | 15/03/2010 11:11:05 |
novitĂ ??? teneteci informati che siamo curiosi | |
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Da: comunque | 15/03/2010 11:16:50 |
non prima del 15 aprile 2010, bisogna calcolare sempre 30 giorni dopo | |
Da: ... il corso comincerĂ il 3 maggio 2010 | 15/03/2010 11:20:38 |
... | |
Da: ... | 15/03/2010 11:21:15 |
Non saprete nulla qui. Io giĂ so tutto. Dalle ultime richieste dimostrate di essere veramente ingenui e fuori dal mondo. | |
Da: ... il corso comincer il 3 maggio 2010 | 15/03/2010 11:22:32 |
chiamate e ve lo diranno proprio loro | |
Da: ... | 15/03/2010 11:24:56 |
A me hanno detto il 5 giugno. Vai a capire... Mah | |
Da: ihihihihihihihih | 15/03/2010 11:25:21 |
almeno c'è qualcuno che dà una data precisa,finalmente! sarà vero? ihihihihihihihihihihihihih | |
Da: si,ma | 15/03/2010 11:27:17 |
il 3 maggio o il 5 giugno? devo andare alle Maldive,cribbio! | |
Da: ... | 15/03/2010 11:28:35 |
Il 5 giugno. Chiamate l'Uff. Concorsi e saprete. | |
Da: x ... il corso comincerĂ il 3 maggio 2010 | 15/03/2010 11:30:48 |
A te invece chi ti ha detto il 3 maggio? chi dobbiamo chiamare? loro chi? | |
Da: 16 APRILE TUTTI A ROMA | 15/03/2010 11:33:05 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: si,ma | 15/03/2010 11:34:52 |
l'ufficio concorsi non può aver citato 2 date diverse. | |
Da: ... | 15/03/2010 11:37:14 |
Pirla... Chiama se non ti fidi. Sei così incapace da non riuscire a telefonare. Mah... | |
Da: ... | 15/03/2010 11:43:34 |
SSAI una cosa? Al ministero dicono che non ci hanno assinto perchè c'era il BLOCCO... Del traffico. | |
Da: ... | 15/03/2010 11:45:30 |
Mi son dimenticato di dirvelo... I posti sono soltanto 15... I primi 15 che telefoneranno riusciranno ad essere assunti. | |
Da: ... il corso comincer il 3 maggio 2010 | 15/03/2010 12:00:23 |
... | |
Da: si,ma | 15/03/2010 12:08:01 |
non ho detto che non hai ragione. Però c'è un altro che dice pure lui di chiamare e che dice una data diversa,quella del 3 maggio 2010. Bisogna chiarire quindi chi dei 2 ha ragione. L'uno,l'altro o nessuno dei 2 ? | |
Da: Rambo | 15/03/2010 12:17:42 |
Abbiamo appreso - purtroppo, da comunicati di altre organizzazioni sindacali - che il Ministro della Funzione Pubblica, il 16 gennaio scorso, ha firmato e inviato alla Corte dei Conti il decreto che, tra l'altro, autorizza i passaggi di area concertati nel quadro della terza riqualificazione, nonché 35 assunzioni di dirigenti contrattualizzati e 325 assunzioni di personale delle aree (80 collab. amm.vi, 130 ass. informatici, 115 ass. amm.vo contab.). Dunque buone, ottime notizie. Ma, "purtroppo", non provenienti dalla fonte ufficiale, cioè dal Dipartimento delle Politiche del Personale. Questo significa due cose: in primo luogo, che il nuovo Capo Dipartimento avrà il suo bel daffare, nel ripristinare nei rapporti tra Amministrazione e Sindacato quel livello minimo di correttezza e trasparenza, senza il quale appare arduo voler affrontare qualunque ipotesi di rilancio dell'Amministrazione Civile. In secondo luogo, significa che è già cominciata la campagna elettorale per il rinnovo delle RSU, già è partita la gara a chi appare più bello, anche a costo di prendervi per fessi, diffondendo informazioni che presentano il risultato di un duro lavoro comune - in questo caso, i passaggi di area - come se fosse merito più di qualcuno che di qualcun altro ... state tranquilli, a questo gioco non parteciperemo. | |
Da: Rambo | 15/03/2010 12:22:55 |
All’Ufficio relazioni sindacali SEDE Prot. n. 650/Inter OGGETTO: Assegnazioni degli idonei della procedura concorsuale per l’assunzione di 80 unità nel profilo professionale di Coadiutore Amministrativo Contabile per le esigenze dello sportello unico delle Prefetture, Uffici Territoriali del Governo e delle Questure. Si comunica che, a causa di rinunce, dimissioni, ovvero di risoluzione del rapporto di lavoro, sono stati destinati, a domanda, a decorrere dal 30 luglio 2009 i Coadiutori Amm. Cont. assunti con contratto a tempo determinato, indicati nell’allegato elenco A. Si comunica, altresì, che a decorrere dal 31 luglio e 1° settembre 2009, a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso indicato in oggetto, sono assunti, con contratto a tempo determinato, gli idonei del concorso stesso di cui all’allegato B. | |
Da: Rambo | 15/03/2010 12:27:17 |
MINISTERO DELL’INTERNO Circolare 1/2010 del 20/02/2010 Problematiche interpretative dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2008, n.289. OGGETTO: problematiche interpretative dell’articolo 34 della legge 27 dicembre 2008, n.289. L’articolo 34 della legge 27 dicembre 2008, n. 289, disciplina, tra l’altro, la rideterminazione degli organici e le assunzioni di personale negli enti locali. In particolare, l’ultima parte del comma 10, al fine di introdurre una disciplina parzialmente diversa da quella delle altre pubbliche amministrazioni, precisa che “per le regioni e le autonomie locali ….. si applicano le disposizioni di cui al comma 11”. Quest’ultima disposizione ha come snodo fondamentale, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, l’emanazione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza Unificata) con cui “sono fissati per le province e i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2002, per gli altri enti locali, e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2003”. Agli stessi decreti è, altresì, demandata la definizione dell’ambito applicativo, per le autonomie locali, delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo 34, relative alla rideterminazione degli organici degli enti. | |
Da: azz | 15/03/2010 12:29:41 |
Rambo ciao! sono una vincitrice degli 80... ho letto delle autorizzazioni per noi... è affidabile come notizia? grazie!! | |
Da: cioè | 15/03/2010 12:32:25 |
ci sono le autorizzazioni x 80 e 115???? quelle ke dovevano arrivare entro il 31-3? quindi qlcosa si muove? è vero o no? grazie x l'info! | |
Da: Si,ma | 15/03/2010 12:38:17 |
i 35 prefettizi? | |
Da: Rambo | 15/03/2010 12:43:34 |
Per "Si,ma": ahahahahahahahahahahahahahahaahahahahahahahah Ma come si fa ad essere come te che non sai un bel nulla. Non meriti nulla. Brava. | |
Da: Rambo | 15/03/2010 12:46:13 |
Autorizzazione all'assunzione di personale presso i Ministeri IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004); Visto il comma 54 dell'art. 3 della citata legge n. 350 del 2003, il quale stabilisce che, in deroga al divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, per effettive, motivate ed indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilita', le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280.000.000 di euro e che, a tale fine, e' costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 70.000.000 di euro per l'anno 2004 ed a 280.000.000 di curo a decorrere dall'anno 2005; Visto il comma 4 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, il quale, per il settore universita', ha autorizzato una spesa complessiva annua lorda a regime pari a 20.000.000 di euro, di cui 4.166.667 euro quale onere relativo all'anno 2004 e 20.000.000 di euro corrispondente alla spesa complessiva annua lorda a regime a decorrere dall'anno 2005, da far valere sul fondo di cui all'art. 3, comma 54, della citata legge n. 350 del 2003; Considerato che il medesimo comma 4 prevede, inoltre, che per il settore dell'universita', con successivo provvedimento adottato ai sensi dell'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono individuati il contingente complessivo di personale da assumere ed i criteri di ripartizione tra i singoli atenei, tenendo conto delle richieste e delle esi-genze dei singoli istituti universitari, nonche' del contingente e della spesa relativa al personale assunto nell'anno 2003 sulla base dei decreti del Presidente della Repubblica in data 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003, e in data 24 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, fermo restando il limite delle risorse finanziarie assegnate al rettore dell'universita' dal predetto decreto del Presidente della Repubblica in data 25 agosto 2004; Viste le richieste di assunzioni di personale a tempo indeterminato pervenute dalle universita', secondo le modalita' e le indicazioni previste dalla circolare in data 25 febbraio 2004 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze; Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 1795 in data 29 ottobre 2004, con la quale il medesimo Ministero ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alle richieste di autorizzazione all'assunzione inviate dai singoli atenei secondo le modalita' previste dalla predetta circolare in data 25 febbraio 2004; Considerato che dall'istruttoria prevista dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, risulta che le richieste di assunzioni pervenute dai singoli atenei nel corso dell'anno 2004 comporterebbero una spesa annua lorda a regime non compatibile con le risorse finanziarie previste dal fondo di cui al citato art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Ritenuto di assicurare il rispetto del limite di spesa derivante dal fondo di cui al comma 54 dell'art. 3 della citata legge n. 350 del 2003, e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 17, comma 1-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e del comma 59 della medesima legge n. 350 del 203, nonche' delle risorse complessivamente assegnate in favore del settore dell'universita' con il citato decreto del Presidente della Repubblica in data 25 agosto 2004; Visto l'art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale prevede che le deroghe al divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato siano autorizzate secondo laprocedura di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e che e' prioritariamente considerata l'immissione, tra l'altro, dei vincitori di concorsi per ricercatore universitario, ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo e, degli idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario; Ritenuto che occorre dare priorita' alle nuove immissioni in servizio a seguito di superamento di apposite procedure concorsuali pubbliche, nonche' all'assunzione di determinate professionalita' ritenute indispensabili e necessarie al fine di assicurare il funzionamento delle singole universita', quali ricercatori universitari vincitori di concorso, personale tecnico amministrativo vincitore di concorso pubblico presso gli atenei; Considerato che i citati criteri tengono conto delle richieste e delle esigenze dei singoli atenei, del rapporto tra la spesa per il 2003 per assegni fissi al personale di ruolo e fondo di finanziamento ordinario (FFO) assegnato nello stesso esercizio e del limite del 90 per cento previsto dall'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente la spesa annua lorda nel caso di assunzione di personale gia' dipendente di pubbliche amministrazioni, incluse le universita'; Ritenuto, pertanto, di dover determinare il contingente complessivo di assunzioni in favore del settore dell'universita', previa ripartizione tra i singoli atenei delle risorse finanziarie previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica in data 25 agosto 2004; Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, il quale, nel modificare l'art. 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2004, n. 350, prevede che per le universita', nell'anno 2004, sono fatte salve, nel limite di spesa di 500.000 euro, da ripartire secondo le procedure di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le assunzioni a tempo determinato gia' in essere alla data del 1° gennaio 1998, esclusivamente finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento e la funzionalita' di servizi di supporto all'attivita' di laboratorio e di ricerca dei medesimi atenei; Visto, inoltre, che al relativo onere derivante dal citato articolo 1-ter si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2004, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2004, n. 350; Vista la richiesta dell'Universita' degli studi di Palermo pervenuta con nota n. 65342 del 28 ottobre 2004, con la quale il medesimo Ateneo ha chiesto, per il 2004, l'autorizzazione ad assumere a tempo determinato un contingente di personale pari a 97 unita' corrispondente ad una spesa di 448.140 euro, ai sensi del predetto art. 1-ter; Ritenuto, pertanto, di autorizzare, per il 2004 e nel limite di spesa di 500.000 euro, l'Universita' degli studi di Palermo ad assumere 97 unita' di personale a tempo determinato nel rispetto dei criteri e dei vincoli previsti dall'art. 1-ter; Ritenuto di apportare riduzioni, per l'anno 2004, dell'autorizzazione di spesa corrispondente di cui all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2004, n. 350, ed al decreto del Presidente della Repubblica in data 25 agosto 2004; Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed, in particolare, il comma 3-ter del medesimo art. 39; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2004; Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze, | |
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