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Da: GU | 29/01/2010 19:42:39 |
Pubblicato in GU (v. link) il decreto di riorganizzazione degli uffici del MI con conseguente riduzione degli organici secondo voi significa qualcosa ai fini della nostra assunzione???????? http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-28&task=sommario&numgu=22&tmstp=1264768298185 | |
Da: Interessante | 29/01/2010 19:48:43 |
Leggiamolo tutto attentamente,comprese le note. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2009, n. 210 Disposizioni relative all'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno ed al personale dell'amministrazione civile dell'interno, per l'attuazione dell'articolo 1, comma 404 - 416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0012) (GU n. 22 del 28-1-2010 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/02/2010 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli 4 e 14; Visto l'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,n. 398, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n.98; Visto l'articolo 1, comma 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto l'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133; Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n.256; Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; Sentite le organizzazioni sindacali; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2009; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche all'assetto organizzativo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali 1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali e' articolato nelle seguenti direzioni: a) Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali; b) Direzione centrale dei servizi elettorali; c) Direzione centrale della finanza locale; d) Direzione centrale per i servizi demografici.»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali e' diretto da un Capo Dipartimento e ad esso sono assegnati un Vice Capo Dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie e un altro Vice Capo Dipartimento al quale e' anche affidata la responsabilita' della Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali. Il Capo del Dipartimento puo' delegare ai Vice Capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.». -------------------------------------------------------------------------------- N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo: - Si riporta l'art. 1, commi da 404 a 416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007.): «404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede: a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali; b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica; c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprieta' pubblica; d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione; f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilita') non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto; g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime. 405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla data della loro emanazione. 406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione. 407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro ricezione, corredati: a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste nel triennio; b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini. 408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio, idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 404, lettera f). I predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione verificano semestralmente lo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di tale verifica. 410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 404 e' fatto divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto. 411. I competenti organi di controllo delle amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto. 412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, emana linee guida per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416. 413. Le direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408. 414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilita' dirigenziale. 415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 414 e' coordinata anche al fine del conseguimento dei risultati finanziari di cui al comma 416 dall'''Unita' per la riorganizzazione'' composta dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera anche come centro di monitoraggio delle attivita' conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle relative funzioni l'Unita' per la riorganizzazione si avvale, nell'ambito delle attivita' istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture gia' esistenti presso le competenti amministrazioni. 416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per l'anno 2009.». - Si riporta l'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria): «Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). - 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche' gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed economicita', operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte: alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici; all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti. Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilita' dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. 2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche. 3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'art. 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilita' di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze di compatibilita' generali nonche' degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo. 5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. 6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione.». - Si riporta il testo degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei Dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i diversi Dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa. 2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni. 3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. 4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare. 4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero. 5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale. 6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.». «Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico. 2. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attivita' di collaborazione con gli enti locali; b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle Forze di polizia; c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio; d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo; d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attivita' formative nonche' alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero. 3. Il Ministero svolge attraverso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente. 4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile 1981, n. 121.». Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.». - Si riporta l'art. 2, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: «Art. 2 (Finalita' e funzioni). - 1. (Omissis). 2. Il Presidente si avvale della Presidenza, in particolare, per l'esercizio, in forma organica e integrata, delle seguenti funzioni: a) - d) (omissis); e) i rapporti del Governo con le confessioni religiose, ai sensi degli articoli 7 e 8, ultimo comma, della Costituzione;». - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, reca: «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, reca: «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno.». - Per il testo dell'art. 1, comma 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007), si veda nelle note al titolo. - Per il testo dell'art. 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si veda nelle note al titolo. - Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, reca: «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266.». - Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, reca: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, reca: «Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia.». - Il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, reca: «Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.». - Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.». Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 (per l'argomento si veda nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto: «Art. 3. (Dipartimento per gli affari interni e territoriali). - 1. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati: a) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di governo sul territorio; b) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe, attivita' di collaborazione con gli enti locali; 2. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali e' articolato nelle seguenti direzioni: a) Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali; b) Direzione centrale dei servizi elettorali; c) Direzione centrale della finanza locale; d) Direzione centrale per i servizi demografici. 3. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali e' diretto da un Capo Dipartimento e ad esso sono assegnati un Vice Capo Dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie e un altro Vice Capo Dipartimento al quale e' anche affidata la responsabilita' della Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali. Il Capo del Dipartimento puo' delegare ai Vice Capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.». | |
Da: Rupert | 29/01/2010 20:39:17 |
Da quest'ultimo intervento normativo si evince una chiara volontà politica di ridimensionare la figura del prefetto | |
Da: E perchè? | 29/01/2010 20:44:43 |
Da: ... | 30/01/2010 00:06:35 |
Ma di cosa parliamo? Non sapete neanche leggere un decreto? Mah | |
Da: E'' fatta | 30/01/2010 13:57:15 |
Se qualcuno deve comprare casa, può già chiedere il mutuo | |
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Da: ... | 30/01/2010 14:35:57 |
Non diciamo sciocchezze. | |
Da: x... | 30/01/2010 15:37:12 |
Dilla tu una cosa sensata,allora,sapientone. | |
Da: SCUSATE | 30/01/2010 16:13:54 |
ma in questo forim sapete comunicare solo tramite copia-e-incolla? mah | |
Da: SCUSATE | 30/01/2010 16:13:55 |
ma in questo forim sapete comunicare solo tramite copia-e-incolla? mah | |
Da: 10 | 30/01/2010 16:17:35 |
In realtà ... non c'è comunicazione. | |
Da: 007 | 30/01/2010 21:03:50 |
Brucia un tir sull'A1: a fuoco tonnellate di posta Il tir ha preso fuoco mentre percorreva la diramazione Roma â€" Nord verso Fiano Romano. A provocare il rogo probabilmente i freni del mezzo: l'autista infatti ha visto salire le fiamme dalle ruote posteriori di Redazione - 28/01/2010 Tonnellate di posta in fumo ieri sera in tarda serata sulla Roma Nord. Un tir che trasportava lettere e corrispondenza varia ha preso fuoco mentre percorreva il km 15 da Roma verso Fiano Romano. Ecco perchè non sono state recapitate le lettere di convocazione | |
Da: ma spiegatemi voi | 30/01/2010 21:13:09 |
Ora, a parte la battuta del buontempone sopra (voto 7 comunque), mi spiegate che caxxo aspetta il ministero a sbloccare sta procedura???? E non ditemi il decreto con i risparmi, perche' il M.I. non deve raggiugere risparmi, ai sensi del d.m. del mef....... E non ditemi neanche il decreto sugli enti vigilati, perche' è storia vecchia........ Ci fosse qualcuno che si assume una responsabilita', e prendesse il toro per le corna, lunedi sarebbe cosa fatta.Al massimo gli concederei qualche giorno per avere il d.m. vistato, dopodiche'.............ma che caxxo, ma non sarebbe ora che chiamano????? | |
Da: x spiegatemi voi | 30/01/2010 22:16:35 |
e chi te lo dice? | |
Da: ma infatti | 30/01/2010 22:45:20 |
che caXXo aspettano? | |
Da: ma spiegatemi voi | 30/01/2010 23:18:13 |
chi te lo dice cosa?????? | |
Da: Basta, | 31/01/2010 09:07:17 |
le procedure sono iniziate. | |
Da: ma spiegatemi voi | 31/01/2010 09:36:02 |
frega caxxi che so iniziate, me fregava se erano finite.......... E a sto punto dipende solo da loro.............e no da brunetta, tremonti o trevalli....non cercassero scuse | |
Da: ... | 31/01/2010 11:20:31 |
W il re. | |
Da: Colombo | 31/01/2010 11:21:43 |
Credo che la soluzione migliore sia che qualcuno vada al Ministero a sollecitare | |
Da: ... | 31/01/2010 11:35:14 |
Bene. Armiamoci e partite. Chi va? | |
Da: ma insomma | 31/01/2010 12:19:00 |
cosa possiamo fare? con chi possiamo parlare? | |
Da: Chiediamo udienza | 31/01/2010 13:24:50 |
al Capo di Gabinetto del Capo del Dipartimento delle risorse umane. | |
Da: 31 gennaio | 31/01/2010 13:54:34 |
se ne è andato anche il primo mese 2010 e siamo nella stessa situazione di un anno fa | |
Da: Ho deciso | 31/01/2010 13:57:11 |
Mi incateno al cancello d'ingresso del Viminale e rimarrò lì finchè non mi assumono. | |
Da: Dimmi quando lo fai | 31/01/2010 14:18:32 |
così vengo anch'io | |
Da: x 31 gennaio | 31/01/2010 14:42:35 |
Beh,non direi proprio nella stessa,il MI ha adempiuto a (quasi) tutte le sue incombenze | |
Da: 10 | 31/01/2010 15:25:52 |
Chiediamo udienza al Papi. | |
Da: NON SE NE PUO'' | 31/01/2010 16:52:29 |
PROPRIO PIU'! | |
Da: se mi date | 31/01/2010 16:53:51 |
il numero dell'ufficio concorsi, chiamo subito. | |
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