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Da: sconforto26/06/2009 10:06:11
ma qlc ha ricevuto un telegramma in cui si comunicava -almeno- di aver vinto il concorso? è strano non trovate?

Da: vabbè26/06/2009 11:13:51
ma scusa , la graduatoria approvata dal ministero allora a che serve?

Da: infatti26/06/2009 11:29:18
non serviva alcun telegramma del genere...

l'unico telegramma che ci deve arrivare
è quello che invita a presentare i documenti per l'assunzione...

Da: pensavo..26/06/2009 19:34:28
ma nn possiamo organizzare una delegazione e farci ricevere da Soi?

Da: pensavo..26/06/2009 19:34:30
ma nn possiamo organizzare una delegazione e farci ricevere da Soi?

Da: mah26/06/2009 19:46:02
lui non decide proprio nulla...è perfettamente inutile, invece si dovrebbe parlare col Prefetto Amoroso ,Capo del Dipartimento Personale

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Da: ecco27/06/2009 11:50:42
anche questa è un'idea, almeno non restiamo immobili in attesa della divina provvidenza

Da: buone vacanze....27/06/2009 18:03:25
ormai se ne parla a settembre....

Da: in effetti28/06/2009 12:03:57
non credo che nessuno di noi
abbia intenzione
di farsi ingrossare il fegato
per il ministero...

ci sarà tempo per questo :)

Da: domande30/06/2009 22:49:19
quando sarà il prossimo bando?
quanto guadagna al mese chi è appena assunto in prefettura?
e negli anni successivi?
Grazie!

Da: mmh01/07/2009 09:50:33
su quando sarà il prossimo bando,
nessuno lo può prevedere con sufficiente probabilità...

a occhio e croce, considerato che al momento
ci sono difficoltà addirittura per assumere 35 persone,
che il primo concorso è stato bandito nel 2002
e il secondo nel 2007, mantenendosi questo tipo di media
il prossimo dovrebbe essere nel 2012,
ma non c'è garanzia alcuna...

per quanto si guadagna e i dettagli del lavoro
v. il sito di sarannoprefetti

Da: gigi proietti01/07/2009 10:33:42
me so rotto er ca'

Da: e che02/07/2009 10:52:52
io no?

Da: Un consiglio02/07/2009 19:36:54
Domani chiamate la s.s.a.i.
fidatevi e saprete

Da: x un consiglio02/07/2009 21:14:31
tu cosa s.a.i. ?

Da: a me sembrano03/07/2009 15:30:38
le frasi di chi vuole avere notizie
ma non ha il coraggio di alzare la cornetta:

su, che mondial casa ti aspetta!

Da: ...03/07/2009 16:31:55
ho chiamato alla SSAI. non hanno voluto dire nulla salvo che (bontà loro) non inizia prima di settembre. ho chiesto se la grazia ci sarà fatta entro l'anno o direttamente l'anno prossimo. non hanno risposto. insomma... nulla di nulla.

Da: per un consiglio 04/07/2009 20:52:14
anche io ho telefonato alla ssai,ma sono stati molto vaghi,e allora?

Da: boh05/07/2009 15:47:44
cmq allo stato attuale
non si può escludere nulla...

può sempre cominciare a settembre,
con comunicazione a fine luglio o agosto...

oppure possono continuare a congelare
la situazione e se ne parla il prossimo anno...

certo che se restano vaghi non lo sanno nemmeno loro,
che tristezza!

Da: nel 201005/07/2009 21:43:26
vi assumeranno nel 2010, spiacente

Da: insomma06/07/2009 15:10:31
che si dice? e soprattutto che si fa? si profila attesa fino al 2010. che desolazione cerchiamo almeno di nn sparire del tutto anche da questo forum ma continuiamo a confrontarci

Da: colui o colei06/07/2009 16:23:18
tanto gentile nel comunicarci l'assunzione nel 2010
da dove lo sa?

E se tira a indovinare,
perchè mai?

Da: però07/07/2009 20:26:53
che palle

Da: caos08/07/2009 20:25:17
Comunicato n. 47/09 Roma, 7 luglio 2009

Ai rappresentanti provinciali e ministeriali del Sinpref
Ai delegati dell’Assemblea nazionale del Sinpref
Ai colleghi della carriera prefettizia



Decreto tagli: l’Amministrazione si riserva… di dare i numeri!


Cari colleghi,
oggi l’Amministrazione ha finalmente riconvocato le organizzazioni sindacali in merito alle disposizioni di applicazione dell’art. 74 del decreto 112/2008, come richiesto dal Sinpref il 25 maggio scorso di seguito all’invio del nuovo schema di decreto riformulato alla luce delle osservazioni formulate e recepite solo in parte.

L’Amministrazione in sostanza ha confermato le riduzioni indicate nello schema di decreto già inviato con il comunicato n. 35 del 25 maggio sopprimendo in particolare 7 posti da viceprefetto rispetto agli 11 in un primo tempo previsti e 60 posti da viceprefetto aggiunto rispetto ai 54.

In questo modo verrebbero assicurate le riduzioni di spesa richieste incidendo solo su posti di funzione effettivamente vacanti. Un ulteriore incremento degli uffici da viceprefetto aggiunto, secondo l’Amministrazione irrigidirebbe l’assetto organizzativo, facendo quasi coincidere del tutto il numero del personale in servizio con i posti disponibili, e non sarebbe giustificabile rispetto alla consistenza attuale degli uffici da viceprefetto.
L’unica modifica di rilievo attiene al personale contrattualizzato dell’amministrazione civile dell’Interno per il quale è stato predisposta una tabella di ridefinizione delle dotazioni organiche con la quantificazione dei tagli.
In ogni caso il testo dello schema di decreto che andrà a novellare le precedenti disposizioni in materia di organizzazione degli uffici centrali non è ancora disponibile nella sua versione definitiva per la trasmissione alle organizzazioni sindacali.

Siamo ancora a questo punto? Dopo un mese e mezzo circa dall’ultimo incontro l’Amministrazione non è stata in grado di fornire un testo sul quale si starebbe lavorando ancora per limature di carattere non sostanziale…nonostante l’urgenza più volte sottolineata di portare a conclusione il provvedimento.
Nel merito il Sinpref, nel confermare la contrarietà all’accorpamento della Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale e per gli UTG con la Direzione Centrale per le autonomie, ha ribadito le ragioni della proposta finalizzata a non ridurre i posti da viceprefetto per consentire un congruo numero di promozioni e conseguentemente di nuove assunzioni ed ha chiesto nuovamente dati numerici precisi che giustifichino l’impossibilità di evitare il taglio dei posti di viceprefetto.

Infatti, a nostro avviso, il dato relativo a posti di viceprefetto aggiunto non coperti e quindi soggetti a taglio, va letto in una prospettiva dinamica che, tenendo conto delle promozioni da un lato e della durata del corso di formazione iniziale consentirebbe di assicurare l’immissione di nuovi colleghi.

Anche su questo punto l’Amministrazione ancora una volta non ha dato risposte immediate ma, si è riservata di…dare i numeri!
Abbiamo infine chiesto di conoscere al più presto il nuovo testo in corso di elaborazione, comunque prima della richiesta del concerto dei Dicasteri interessati, e i tempi di formalizzazione.

Questa vicenda lunga e tormentata, peraltro ancora da concludere, è emblematica dell’incapacità dell’Amministrazione di formulare un progetto organico di riorganizzazione del Ministero dell’Interno di cui abbiamo da tempo evidenziato la necessità.

Cordiali saluti

Il Presidente
Giuseppe Forlani

Da: morale della favola?08/07/2009 20:42:34
per i 35  va bene così o no?
secondo me sto sinpref sta facendo un pò di casino

Da: me stai a capi''?08/07/2009 20:55:18

Da: nei 3509/07/2009 12:53:46
a me sembra che ora ci sia un probelma ulteriore rispetto a quello dei tagli ex art. 74 del dl n. 112 del 2008, ovvero l'art. 17 del dl n. 78 del 2009, che vi copio ed incollo di seguito: la sostanza è che c'è il blocco della assunzioni fino a che le amministrazioni non realizzano determinati obiettivi di risparmio. Andiamo bene...
   

Art. 17.


         Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti


  1.  All'articolo  26  del  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel
comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  nel  secondo periodo le parole «31 marzo 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;
   b)  dopo  il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Il predetto
termine si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare
del   Consiglio   dei   Ministri  degli  schemi  dei  regolamenti  di
riordino.».
  2.  All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
le  parole  «30  giugno  2009»  sono  sostituite  dalle seguenti: «31
ottobre  2009»  e  le  parole  da  «su  proposta  del Ministro per la
pubblica   amministrazione   e   l'innovazione»   fino   a  «Ministri
interessati»   sono  sostituite  dalle  seguenti:  «su  proposta  del
Ministro  o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per
la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  il  Ministro per la
semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma
di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze».
  3.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia e delle finanze, di
concerto   con   il  Ministero  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione,  da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data di
pubblicazione   del  presente  decreto,  a  ciascuna  amministrazione
vigilante  sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree
di  riferimento,  nonche' degli effetti derivanti dagli interventi di
contenimento  della  spesa  di  cui  ai successivi commi 5, 6 e 7 del
presente  articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire
a  decorrere  dall'anno  2009, nella misura complessivamente indicata
dall'articolo  1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le
amministrazioni  vigilanti  competenti  trasmettono tempestivamente i
rispettivi  piani  di  razionalizzazione  con  indicazione degli enti
assoggettati a riordino.
  4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui
al  comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota
delle  risorse  disponibili  delle  unita'  previsionali  di base del
bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3,
del   decreto-legge   25   giugno   2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge   6  agosto  2008,  n.  133,  ai  fini
dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica
amministrazione.
  5.  Le  amministrazioni  vigilanti,  previa verifica delle economie
gia'   conseguite  dagli  enti  ed  organismi  pubblici  vigilati  in
relazione   ai   rispettivi   provvedimenti   di  riordino,  adottano
interventi  di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti
e  organismi  pubblici,  ulteriori  rispetto a quelli gia' previsti a
legislazione  vigente,  idonei  a garantire l'integrale conseguimento
dei risparmi di cui al comma 3.
  6.  All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
sono aggiunte le seguenti lettere:
   «h)  la  riduzione  del numero degli uffici dirigenziali esistenti
presso  gli  enti  con  corrispondente  riduzione  degli organici del
personale  dirigenziale  e  non dirigenziale ed il contenimento delle
spese relative alla logistica ed al funzionamento;
   i)  la  riduzione  da  parte  delle  amministrazioni vigilanti del
numero  dei  propri  uffici dirigenziali con corrispondente riduzione
delle   dotazioni   organiche   del   personale  dirigenziale  e  non
dirigenziale  nonche' il contenimento della spesa per la logistica ed
il funzionamento.».
  7.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al
conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a
ciascuna  amministrazione  ai sensi del comma 3, le amministrazioni e
gli  enti  interessati  dall'attuazione  del  comma  3  del  presente
articolo  non  possono  procedere  a  nuove assunzioni di personale a
tempo   determinato   e   indeterminato,  ivi  comprese  quelle  gia'
autorizzate  e quelle previste da disposizioni di carattere speciale.
Sono  fatte  salve  le  assunzioni  dei corpi di polizia, delle forze
armate,  del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universita',
degli  enti  di ricerca, del personale di magistratura e del comparto
scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
  8.  Entro  il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3
comunicano,   per  il  tramite  dei  competenti  uffici  centrali  di
bilancio,  al  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello  Stato  ed  al  Dipartimento della
funzione  pubblica  le  economie  conseguite  in  via  strutturale in
riferimento  alle  misure  relative  agli  enti ed organismi pubblici
vigilati  ed,  eventualmente, alle spese relative al proprio apparato
organizzativo.  Le  economie  conseguite  dagli enti pubblici che non
ricevono  contributi  a carico dello Stato, inclusi nell'elenco ISTAT
pubblicato  in  attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre  2004,  n.  311, ad eccezione delle Autorita' amministrative
indipendenti,  sono  rese indisponibili fino a diversa determinazione
del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri
interessati.  Ove gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati
ai  sensi  del  comma  3  non  risultino  conseguiti  o  siano  stati
conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal comma
7, trova applicazione la clausola di salvaguardia di cui all'articolo
2, comma 641, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle
suddette  economie  di  cui  al  comma  8,  con  decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa  con  il  Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e i Ministri interessati, e'
determinata   la  quota  da  portare  in  riduzione  degli  stati  di
previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in
termini  di  indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai
sensi  del  comma  3,  in  esito  alla  conclusione  o  alla  mancata
attivazione   del   processo   di   riordino,   di  trasformazione  o
soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici
vigilati,  previsto  dall'articolo  2,  comma  634,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, come integrato dal presente articolo.
  10.  Nel  triennio  2010-2012,  le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  nel  rispetto  della  programmazione  triennale  del fabbisogno
nonche'  dei  vincoli  finanziari previsti dalla normativa vigente in
materia  di  assunzioni  e  di  contenimento della spesa di personale
secondo  i  rispettivi  regimi  limitativi  fissati  dai documenti di
finanza  pubblica,  e  per  le  amministrazioni  interessate,  previo
espletamento  della  procedura  di  cui all'articolo 35, comma 4, del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
modificazioni,  possono  bandire  concorsi  per le assunzioni a tempo
indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento
dei  posti  messi  a  concorso,  per il personale non dirigenziale in
possesso  dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della
legge  27  dicembre  2006,  n. 296 e dell'articolo 3, comma 90, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  11.  Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10,
nel  rispetto  della  programmazione triennale del fabbisogno nonche'
dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di
assunzioni  e  di  contenimento  della  spesa  di personale secondo i
rispettivi   regimi  limitativi  fissati  dai  documenti  di  finanza
pubblica  e,  per le amministrazioni interessate, previo espletamento
della  procedura  di  cui  all'articolo  35,  comma  4,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive modificazioni,
possono  altresi'  bandire  concorsi  pubblici  per  titoli ed esami,
finalizzati   a   valorizzare  con  apposito  punteggio  l'esperienza
professionale  maturata dal personale di cui al comma 10 del presente
articolo  nonche'  del  personale  di  cui  all'articolo 3, comma 94,
lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  12.  Per  il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma
10,  nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari  previsti  in materia di
assunzioni  e  di  contenimento  della  spesa di personale, secondo i
rispettivi   regimi  limitativi  fissati  dai  documenti  di  finanza
pubblica,  possono  assumere,  limitatamente  alle  qualifiche di cui
all'articolo  16  della  legge  28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni,  il  personale in possesso dei requisiti di anzianita'
previsti  dal  comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime
qualifiche   e   nella   stessa  amministrazione.  Sono  a  tal  fine
predisposte  da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa
prova  di  idoneita' ove non gia' svolta all'atto dell'assunzione. Le
predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.
  13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10
possono   destinare   il  40  per  cento  delle  risorse  finanziarie
disponibili ai sensi dalla normativa vigente in materia di assunzioni
ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi
regimi  limitativi  fissati dai documenti di finanza pubblica, per le
assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi
dei commi 10 e 11.
  14.  Il  termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato  relative  alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007,
di  cui all'articolo 1, commi 523 e 643 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e
le  relative  autorizzazioni  possono  essere  concesse  entro  il 31
dicembre 2009.
  15.  Il  termine  per  procedere  alle stabilizzazioni di personale
relative   alle   cessazioni  verificatesi  nell'anno  2007,  di  cui
all'articolo  1,  comma  526  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
successive  modificazioni,  e'  prorogato  al  31  dicembre 2010 e le
relative  autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre
2009.
  16.  Il  termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato  di  cui  all'articolo  1,  comma  527  della  legge 27
dicembre  2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre  2010  e  le relative autorizzazioni possono essere concesse
entro il 31 dicembre 2009.
  17.  Il  termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato  relative  alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008,
di  cui  all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno
2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre
2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
marzo 2010.
  18.  Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative
alle  cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66,
comma  13  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133, e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010.
  19.  Le  graduatorie  dei  concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato,  relative  alle  amministrazioni  pubbliche soggette a
limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio
2004, sono prorogate al 31 dicembre 2010.
  20. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
le  parole:  «due  membri»,  ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «tre membri».
  21.  All'articolo  4,  comma  2,  del decreto legislativo n. 39 del
1993,  in  fine,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo: «Ai fini delle
deliberazioni  del  Collegio  del  CNIPA, in caso di parita' di voti,
prevale quello del presidente.
  22.  L'articolo  2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
e' abrogato.
  23.  All'articolo  71  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere
dall'anno  2009,  limitatamente  alle  assenze per malattia di cui al
comma  1  del  personale  del comparto sicurezza e difesa nonche' del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di
carattere   continuativo  correlati  allo  specifico  status  e  alle
peculiari  condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al
trattamento economico fondamentale»;
   b)   al  comma  2  dopo  le  parole:  «mediante  presentazione  di
certificazione  medica  rilasciata  da  struttura sanitaria pubblica»
sono  aggiunte  le  seguenti:  «o  da  un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale»;
   c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo;
   d)  il  comma  5  e'  abrogato.  Gli  effetti  di tale abrogazione
concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto;
   e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
  «5-bis.  Gli  accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal
servizio  per  malattia  effettuati dalle aziende sanitarie locali su
richiesta  delle  Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei
compiti    istituzionali    del    Servizio    sanitario   nazionale;
conseguentemente  i  relativi  oneri  restano comunque a carico delle
aziende sanitarie locali.
  5-ter.  A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse
per  il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' individuata
una  quota  di  finanziamento  destinata  agli  scopi di cui al comma
5-bis,  ripartita  fra  le  regioni  tenendo conto dell'incidenza sui
propri  territori  di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui al
comma   1   sono   effettuati  nei  limiti  delle  ordinarie  risorse
disponibili a tale scopo.».
  24.   Agli   oneri  derivanti  dall'attuazione  delle  disposizioni
introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 9,1 milioni di euro annui
a  decorrere  dall'anno  2009,  si  provvede  mediante corrispondente
riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  relativa  al  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma  5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  25.  Il  termine  di  cui  all'articolo  64,  comma  4, del decreto
legislativo  25  giugno  2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si intende comunque rispettato con
l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi di
regolamenti di cui al medesimo articolo.
  26.  All'articolo  36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole «somministrazione
di  lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed il lavoro accessorio di cui
alla   lettera   d),  del  comma  1,  dell'articolo  70  del  decreto
legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni»;
   b)  il  comma 3 e' cosi' sostituito: «3. Al fine di combattere gli
abusi  nell'utilizzo  del  lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di
ogni  anno,  sulla  base di apposite istruzioni fornite con Direttiva
del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione e l'innovazione, le
amministrazioni  redigono  un  analitico  rapporto  informativo sulle
tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31
gennaio  di  ciascun  anno,  ai nuclei di valutazione o ai servizi di
controllo  interno  di  cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286,   nonche'   alla   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale
al   Parlamento.   Al   dirigente   responsabile   di   irregolarita'
nell'utilizzo  del  lavoro  flessibile  non  puo'  essere  erogata la
retribuzione di risultato.»;
   c)  il  comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le amministrazioni
pubbliche  comunicano,  nell'ambito del rapporto di cui al precedente
comma  3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.»;
   d)  dopo  il  comma  5  e'  aggiunto  il  seguente  comma:  «6. Le
disposizioni  previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e
4-sexies  del  decreto  legislativo  6  settembre  2001,  n.  368  si
applicano  esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure
di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b).».
  27. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Si applicano
le  disposizioni  previste  dall'articolo  36,  comma 3, del presente
decreto.».
  28. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n.  82,  recante  il  Codice  dell'amministrazione  digitale, dopo la
lettera c) e' inserita la seguente:
   «c-bis)   ovvero  quando  l'autore  e'  identificato  dal  sistema
informatico  attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza
personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis
del   decreto-legge   29   novembre  2008,  n.  185,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
  29. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e' inserito il seguente:
  «Art.    57-bis    (Indice    degli   indirizzi   delle   pubbliche
amministrazioni).  -  1.  Al  fine di assicurare la trasparenza delle
attivita'  istituzionali  e' istituito l'indice degli indirizzi delle
amministrazioni  pubbliche,  nel  quale  sono  indicati  la struttura
organizzativa,   l'elenco  dei  servizi  offerti  e  le  informazioni
relative  al  loro  utilizzo,  gli  indirizzi di posta elettronica da
utilizzare  per  le  comunicazioni e per lo scambio di informazioni e
per  l'invio  di  documenti  a  tutti  gli  effetti  di  legge fra le
amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
  2.  Per  la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le
regole  tecniche  di  cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  31  ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  n.  272  del  21  novembre  2000.  La  realizzazione e la
gestione   dell'indice   e'   affidato   al   Centro   Nazionale  per
l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).
  3.  Le  amministrazioni  aggiornano  gli  indirizzi  ed i contenuti
dell'indice  con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione
del  CNIPA.  La  mancata  comunicazione  degli  elementi necessari al
completamento  dell'indice  e  del  loro aggiornamento e' valutata ai
fini  della  responsabilita'  dirigenziale  e dell'attribuzione della
retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».
  30.  All'articolo  3,  comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
   «f-bis)  atti  e  contratti  di  cui  all'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001;
   f-ter)  atti  e  contratti  concernenti  studi e consulenze di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; ».
  31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attivita' svolta
dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia
di  coordinamento  della  finanza  pubblica,  anche  in  relazione al
federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima puo' disporre
che  le  sezioni  riunite  adottino pronunce di orientamento generale
sulle  questioni  risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali
di controllo nonche' sui casi che presentano una questione di massima
di  particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si
conformano  alle  pronunce  di  orientamento  generale adottate dalle
sezioni riunite.
  32.  All'articolo  2  della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il
comma 46, e' aggiunto il seguente comma:
  «46-bis.   Nelle   more  dell'emanazione  del  regolamento  di  cui
all'articolo  62,  comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
regioni   di  cui  al  comma  46  sono  autorizzate,  ove  sussistano
eccezionali   condizioni  economiche  e  dei  mercati  finanziari,  a
ristrutturare   le   operazioni   derivate  in  essere.  La  predetta
ristrutturazione,  finalizzata  esclusivamente  alla salvaguardia del
beneficio  e  della  sostenibilita'  delle  posizioni finanziarie, si
svolge  con il supporto dell'advisor finanziario previsto nell'ambito
del piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del
Ministero dell'economia e delle finanze.».
  33.  Fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 45, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  27  febbraio  2003, n. 97, l'Ente
nazionale  per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad utilizzare
la  parte  dell'avanzo  di amministrazione derivante da trasferimenti
correnti  statali,  ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata,
per  far fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate
anche alla sicurezza.
  34.  Entro  il  31  luglio  2009,  l'ENAC  comunica l'entita' delle
risorse  individuate  ai sensi del comma 33 relative all'anno 2008 al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti che individua, con
proprio  decreto  gli  investimenti  da  finanziare  a  valere  sulle
medesime risorse.
  35.  Gli  interventi  di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 2 della
legge  22  dicembre  2008,  n. 203, sono sostituiti, nel limite delle
risorse  non  utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per
la  prosecuzione  delle  misure  di  cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione
ambientale   e   per  la  sicurezza  della  circolazione,  anche  con
riferimento  agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture. A
tal  fine,  le  risorse  accertate  disponibili  sono  riassegnate ai
pertinenti capitoli di bilancio.

Da: per nei 3509/07/2009 13:36:39
l'art 17 da te riportato c'entra molto poco con questo concorso come.......vabbè dai ; - )
Si riferisce alle amministrazioni cosiddette vigilanti (per l'esserlo sugli enti pubblici) e si collega con le misure taglia enti -inutili...saludos!

Da: per nei 3509/07/2009 13:36:43
l'art 17 da te riportato c'entra molto poco con questo concorso come.......vabbè dai ; - )
Si riferisce alle amministrazioni cosiddette vigilanti (per l'esserlo sugli enti pubblici) e si collega con le misure taglia enti -inutili...saludos!

Da: nei 3509/07/2009 14:33:35
e tu ritieni che il Ministero non possa essere ritenuto un'"amministrazione vigilante"?

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