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Regione Sardegna - Concorso per 42 funzionari amministrativi della categoria D
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Da: l''intelligentone sei tu25/05/2012 15:00:30
Non te lo spiego perchè tanto non lo capisci. Mi sa che i vizi dell'atto amministrativo tu non li hai studiati, anzi sono sicura.
Atto viziato per violazione di legge ti dice qualcosa?
E tu pretenderesti di essere stabilizzato? Ma per favore!!!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: 25/05/2012 15:56:38
striscia la notizia è l'ideale
Rispondi

Da: PER X25/05/2012 19:13:46
RIPOSATI CHE SEI STANCA
Rispondi

Da: accesso agli atti26/05/2012 10:27:57
ragazzi bisogna procurarsi il testo della delibera. Chi è a Cagliari faccio una salto in Regione per chiedere copia dell'atto.
Rispondi

Da: da26/05/2012 11:30:19
si chi è a Cagliari può fare una richiesta di accesso agli atti, almeno per vedere come si comportano, i termini del procedimento sono 30 gg.,  anche se quello che bisogna tenere d'occhio è la pubblicazione sul BURAS. Se l'atto non è pubblicato non possono decorrere i termini per il ricorso, e poi se non è pubblicato l'atto non può essere efficace.
Il modulo per l'accesso agli atti è pubblicato sul sito della regione:

http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1249&idscheda=287268
Rispondi

Da: x26/05/2012 12:26:00
perché aspettare? L'articolo di stampa locale parla chiaro. Mica dobbiamo fare un ricorso
Rispondi

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Da: x26/05/2012 12:30:57
Oggetto: SEGNALAZIONE della delibera n. 20/23 del 15 maggio 2012 della Giunta regionale della Sardegna, con considerazioni personali e dubbi di legittimità costituzionale.

Con la presente SEGNALO alla S.V.  quanto dedotto dalla delibera n. 20/23 del 2012 in attuazione della L.R. n. 2/2007, art. 36 e L.R. n. 3/2009, art. 3, comma 5. Aggiornamento del piano per il superamento del precariato. Integrazioni alla Delib. G.R. n. 6/19 del 12.2.2010. 

Il comma 5.,  art. 3,  L.R. n. 3/2009 richiamato infatti poteva riguardare solo chi aveva maturato già i requisiti previsti per dalla legge regionale n. 2 del 2007, articolo 36, e dalla deliberazione 7 giugno 2007, n. 22/31,
cioè entro la data del 30 giugno 2007.
Quindi tale norma aveva effetto per chi aveva fatto domanda successivamente, ma comunque aveva maturato i requisiti previste solo entro il giugno 2007.  Tali norme non possono avere effetti per chi li aveva maturati successivamente.
Visto l'abuso e l'interpretazione estensiva del concetto di selezione pubblica che non poteva essere equiparata al principio del concorso pubblico, la Corte Costituzionale dopo il 2007 ha specificato meglio in una serie di sentenze gli ambiti di applicazione per la conversione di un rapporto a tempo determinato a quello a tempo indeterminato nella P.A.
Tutti gli altri tentativi di legge regionale per rinnovare i termini su cui maturare il diritto alla stabilizzazione sono stati perciò impugnati successivamente dal Consiglio dei Ministri e cassati dalla Corte Costituzionale.
Considerato ciò, CHIEDO che la S.V. agisca nell'ambito delle sue competenze e prerogative affinché la Delibera n. 20/23 del 15 maggio 2012 della Giunta regionale della Sardegna venga annullata  insieme ai suoi effetti.


A conferma delle mie perplessità allego le ultime due sentenze della Corte costituzionale in merito a due leggi regionali sarde dichiarate illegittime, ricordando che per altre due leggi regionali che disciplinano la materia si è in attesa del responso della stessa C.C. Sulla legittimità





---------

Corte Costituzionale
SENTENZA N. 235 - ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE
...
SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, commi 1, 2, 3 e 12, e 9, commi 3 e 4, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009 n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 16-20 ottobre 2009, depositato in cancelleria il 26 ottobre 2009 ed iscritto al n. 98 del registro ricorsi 2009.
...

3. - Sono fondate le questioni di costituzionalità relative ai commi 2, 3 e 12 dell'art. 3.
.....

-Ad analoghe conclusioni deve giungersi per quanto attiene alla questione riguardante il comma 12, che autorizza la Regione e gli enti regionali ad inquadrare i dipendenti in servizio a una certa data con contratto a tempo determinato, alla sola condizione che il rapporto di lavoro sia stato instaurato a seguito di concorso pubblico e che lo stesso sia stato prorogato almeno una volta alla data di entrata in vigore della legge.

Anche tale norma, invero, viola il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 51 e 97 Cost. La circostanza che il personale suscettibile di essere stabilizzato senza alcuna prova selettiva sia stato a suo tempo assunto con contratto a tempo determinato, sulla base di un pubblico concorso, per effetto della diversità di qualificazione richiesta delle assunzioni a termine rispetto a quelle a tempo indeterminato, non offre adeguata garanzia né della sussistenza della professionalità necessaria per il suo stabile inquadramento nei ruoli degli enti pubblici regionali, né del carattere necessariamente aperto delle procedure selettive.
Questa Corte, d'altronde, ha già avuto modo di affermare che �«l'aver prestato attività a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione regionale non può essere considerato ex se, ed in mancanza di altre particolari e straordinarie ragioni, un valido presupposto per una riserva di posti�» (sentenza n. 205 del 2006); e che �«il previo superamento di una qualsiasi "selezione pubblica", presso qualsiasi "ente pubblico", è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, perché la norma non garantisce che la previa selezione avesse natura concorsuale e fosse riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere�» (sentenza n. 293 del 2009).
...
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2, 3 e 12, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale);



************************************************************


23/02/2012
SENTENZA N. 30 
ANNO 2012 
REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
LA CORTE COSTITUZIONALE 
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 7, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21-25 marzo 2011, depositato in cancelleria il 24 marzo 2011 ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2011.


1.8.â�� Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2011 stabilisce, in favore dei dipendenti regionali in possesso di determinati requisiti (fissati da altra disposizione legislativa regionale), la riserva del 40% dei posti vacanti in organico messi a concorso nel periodo 2010/2012 ed a quelli che si renderanno vacanti entro il 31 dicembre 2013. 

La norma, in contrasto col già citato art. 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, violerebbe l'art. 117, terzo comma, della Costituzione (in relazione alla materia coordinamento della finanza pubblica), nonché l'art. 3 dello statuto di autonomia sardo, non rientrando la materia in questione fra quelle rimesse alla competenza legislativa regionale, e l'art. 97 della Costituzione, derogando al principio dell'accesso al pubblico impiego tramite concorso pubblico. 

1.9.â�� Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2011, infine, prevede che i dipendenti laureati dell'amministrazione, inquadrati nell'area C, terzo livello, ed assunti con pubblico concorso, nonché quelli di categoria C, anch'essi assunti con pubblico concorso, i quali abbiano superato selezioni interne verticali entro il 31 dicembre 2006 e siano in possesso di almeno trenta mesi di anzianità, vengano inquadrati nella categoria D primo livello a decorrere dal 1�° gennaio 2011. 

Siffatta disciplina cozzerebbe con l'art. 97 della Costituzione, in quanto prevedrebbe un'ipotesi di concorso riservato, e con l'art. 3 della Costituzione in quanto, in contrasto col principio di eguaglianza, impedirebbe ad altri l'accesso all'impiego ed alla qualifica. 

A tale proposito il Presidente del Consiglio dei ministri rammenta che, secondo la giurisprudenza della Corte, solo la presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico, non rinvenibili nel caso di specie, consentirebbe la deroga ai sopra riferiti principi. 

La norma in questione, conclude il ricorrente, violerebbe, infine, l'art. 3 dello statuto di autonomia, anche in relazione all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, eccedendo rispetto alla competenza legislativa statutaria regionale.

….

Ad avviso della resistente, esse comunque neppure colliderebbero con gli evocati parametri costituzionali: quanto alla stabilizzazione dei lavoratori precari degli enti locali, non sarebbe ravvisabile la violazione di principi statali in tema di coordinamento della finanza pubblica essendo anzi espressamente richiamato, quale dato normativo da osservare, l'art. 14, comma 24-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010. Quanto alla violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, non essendo in discussione la definizione di istituti di diritto civile, riservata alla legislazione dello Stato, ma solo la determinazione di effetti indiretti sulle situazioni soggettive di privati, non vi è incompetenza del legislatore regionale. La espressa previsione di una "selezione concorsuale" esclude poi la violazione dell'art. 97 della Costituzione. 

La censura specificamente relativa al comma 2 dell'art. 7 sarebbe inammissibile stante la mancata dimostrazione della applicabilità dell'evocato parametro interposto; peraltro nel caso non ci sarebbe un ampliamento di posti di organico ma la legittima copertura di quelli disponibili. 

La dedotta violazione dello statuto di autonomia è affermata in maniera apodittica e senza tenere conto che la Regione ha competenza esclusiva in materia di personale regionale, mentre per quello precario degli enti locali la norma si limita ad autorizzare il finanziamento di piani di stabilizzazione. 

Anche la censura dell'art. 7, comma 3, sarebbe infondata, in quanto in esso ci si riferisce al superamento di prove selettive ed all'esigenza di completare procedure già da tempo avviate. 
….
per questi motivi 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 3 e 7, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2011); 

2) dichiara, altresì, in via conseguenziale, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 3-bis, della medesima legge regionale n. 1 del 2011. 
alla home page del sito

Corte Costituzionale

SENTENZA N. 235 - ANNO 2010


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE


SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, commi 1, 2, 3 e 12, e 9, commi 3 e 4, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009 n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 16-20 ottobre 2009, depositato in cancelleria il 26 ottobre 2009 ed iscritto al n. 98 del registro ricorsi 2009.

Rispondi

Da: x26/05/2012 12:34:18

Presidenza del Consiglio dei ministri
Palazzo Chigi
Piazza Colonna 370
00187 Roma - Italy
tel. (+39) 0667791
statoregioni@mailbox.governo.it
ufficiocontenzioso@mailbox.governo.it
segreteria.dica@mailbox.governo.it
Ufficio del Segretario Generale
Palazzo Chigi 
Piazza Colonna 370 
00187 Roma
PEC: usg@mailbox.governo.it

***


al Ministero per i rapporti con le regioni -
Dipartimento per gli affari regionali (PCM) 
Via della Stamperia, 8 - 00187 ROMA 
Tel. (+39) 06 06 6779 4209 - 4113
Fax: (+39) 06 6779 6135
e-mail: segreteria.regioni@governo.it 
PEC: affariregionali@pec.governo.it

***

Dipartimento funzione pubblica (PCM) 
Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 ROMA 
Tel: (+39) 06.68991
e-mail: urpdfp@funzionepubblica.it
PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

***

Ispettorato per la funzione pubblica
Sede: Piazza Sant'Apollonia, 14 - 00153 - Roma
Tel: 06 5832.4880
Fax: 06 5832.4118
e-mail:
ispettorato@funzionepubblica.it

***

http://www.avvocaturastato.it/node/498?q=cagliari
Avvocatura Generale dello Stato
Via dei Portoghesi, 12
00186 Roma
tel. (+39) 0668291
fax (+39) 0696514000
CF 80224030587
PEC: roma@mailcert.avvocaturastato.it

http://www.avvocaturastato.it/node/498?q=cagliari
Via Dante, 23/25 - C.A.P. 09128
tel. 070/404.761 - telefax 070/404.762.90
E-mail: cagliari@avvocaturastato.it
PEC: cagliari@mailcert.avvocaturastato.it

http://www.prefettura.it/cagliari/contenuti/2194.htm
Gabinetto del Prefetto


alla Procura della Corte dei Conti
http://www.corteconti.it/sezioni_regionali/attivita_controllo/sardegna/
Via A. Lo Frasso, 4 09127 Cagliari
Telefono: 070 60001
Fax: 070 662718
Email: sezione.controllo.sardegna@corteconti.it



e alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di CAGLIARI - Piazza della Repubblica, 18 09100 CAGLIARI
Centralino: 070 - 60 22 1
Rispondi

Da: x26/05/2012 12:35:06
e per conoscenza

Al Presidente del Consiglio RAS -
presidente@regione.sardegna.it
tel. 070 6067000 - fax 070 272485 
Viale Trento, 69
09123 Cagliari
Tel. 070 6062118
Fax 070 6062119
Rispondi

Da: x26/05/2012 12:52:49
http://www.unionesarda.it/Articoli/News/274558

e a questi chi glielo spiega che se la C.C. dichiarasse illegittime (fra qualche settimana) le loro proroghe dovranno restituire i soldi percepiti ??
Rispondi

Da: ottimo X26/05/2012 13:06:00
ho già cominciato a inviare  le mail :)
Rispondi

Da: da26/05/2012 13:30:08
concordo! io però avrei voluto vedere la delibera prima.
Rispondi

Da: mah26/05/2012 16:16:34
secondo me questi posti serviranno per ricollocare qualche dipendente dell'ex Provincia di Cagliari
Rispondi

Da: Ciccia71 26/05/2012 22:09:29
a me veramente non risulta... io sono una precaria della P.A. , praticamente dal 2003.
a dicembre ho fatto il concorso in un comune dove attualmente lavoro vi assicuro tutto regolare anzi peggio degli altri concorsi veri e propri due prove scritte e una orale.
la sentenza di febbraio ha dichiarato l'incostituzionalità della legge. ora mi chiedo cosa prevede la delibera 20/23 .    se devo essere sincera spero che colpisca anche me........ non per vantarmi ma credo di meritarmelo. ho partecipato a circa 50 concorsi sia per diplomati che per laureati. tutti truccati non sono nessuno pertanto non passo. ho persino fatto ricorso al Tribunale per un concorso dove i due vincitori avevan prodotto lo stesso compito l'uno la copia dell'altro - la prova era da fare su pc.  tutto archiviato . avrei voluto pubblicare tutto ma purtroppo non riesco atrovare nessun giornalista che voglia pubblicare. il giorno del concorso mi è stato detto: complimenti eri l'unica che ha fatto bella figura ma l'economia deve stare qui.............. ecco perchè spero di poter essere stabilizzata finalmente un comune che apprezzail mio lavoro. grazie.
Rispondi

Da: 26/05/2012 22:14:18
il punto è un altro ciccia, che i posti messi a concorso non possono essere riservati interamente ad interni e le prove devono avere uguale difficoltà
Rispondi

Da: Ciccia71 26/05/2012 22:23:08
non era riservata solo ad interni poteva partecipare chiunque avesse lavorato almeno una volta in quel comune e in quell'arco di tempo. c'era infatti alcune persone che potevano partecipare. le prove erano veramente difficili. giustamente. però sarebbe stato più corretto se il concorso venisse fatto solo dopo l'esito della sentenza. non è corretto illludere le persone.
Rispondi

Da: 26/05/2012 22:26:16
era riservata comunque a persone che già avevano lavorato nella p.a. a tempo determinato...
Rispondi

Da: Ciccia71 26/05/2012 22:46:16
hai perfettamente ragione. però se ti fossi trovata/o tu al mio posto dopo anni di pesci in faccia non avresti colto la palla al balzo. non avresti presentato domanda.......... credo proprio di si...
Rispondi

Da: 26/05/2012 22:55:56
io no ce l'ho con i precari ma con le istituzioni e con la macchina "sforna precari"
il pubblico concorso dovrebbe essere l'unico modo di accesso alla P.A.
è ovvio che queste persone, un avolta illusse dal contratto a termine, vogliano quello definitivo
Rispondi

Da: xx27/05/2012 01:57:56
e fattelo anche tu un contratto a termine
Rispondi

Da: xx27/05/2012 02:11:39
delibera16| 19 del 12 02 2010 questa e la vostra tortura.. concorsisti fannulloni
Rispondi

Da: xx27/05/2012 04:14:32
Oh imbecille, ma chi sene frega di sta delibera delibera16| 19 del 12 02 2010 che non serve a nulla. E' illegittima anche quella. Se non è stata impugnata è perché era inapplicabile.

La vostra tortura è che ora il Consiglio dei ministri impugnerà al Tar la delibera n. 20/23 del 15 maggio 2012, come ha sempre fatto in passato in questi casi.

"Fatta questa premessa, l'Assessore prosegue illustrando l'art. 3, comma 5, della L.R. n. 3/2009,
citata: essa ha previsto il prolungamento del Piano di stabilizzazione con lo scopo di comprendere
anche i lavoratori che abbiano raggiunto, alla data del 18 agosto 2009,"

ma stiamo scherzando che si interpreta a proprio piacimento una legge che prevede esplicitamente l'ambito di applicazione solo a chi aveva i requisiti entro il 30 giugno 2007 prorogando i termini con delibera?

Ormai a questi li fermano solo le manette
Rispondi

Da: x27/05/2012 04:23:14
e  fatelo tu un concorso invece di prostituirti ai politici (tra l'altro di solito sozzi e imbroglioni)

non te lo ha detto tua mamma che non si fa così?
Rispondi

Da: x27/05/2012 04:34:42
La segnalazione va fatta subito almeno alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento per gli affari regionali, Ispettorato per la funzione pubblica, Corte dei Conti sez. Cagliari. Solo il Governo può agire subito impugnando al Tar la delibera e sospendendone gli effetti.
Non importa se per ora non abbiamo il testo. Non è necessario scendere nei dettagli. Le verifiche di legittimità le fanno i loro funzionari.
Sono alla frutta e alla disperazione. Sanno che la legislatura potrebbe chiudersi da un momento all'altro e che c'è la campagna elettorale per le amministrative alle porte.
Più segnalazioni ci sono più il Governo sarà solerte nella verifica e sentirà di avere un consenso.

Basta leggere l'elenco di email di sopra. In fondo basta un click.

Una volta avuto conferma dell'impugnativa del Governo... Segnalazioni in massa alla Procura. Magari ci fanno un regalo e ci liberano di qualche politico prima che venga trombato alle prossime elezioni
Rispondi

Da: x imbecelle cronico27/05/2012 16:21:59
c é una legge che prevede il prolungamento da 5 a 7 anni ignorante cronico
Rispondi

Da: 28/05/2012 02:14:52
questo è il livello dei precari nella PA in Sardegna. Passano tutto il tempo a pensare come aggirare le leggi per la propria assunzione e per prorogare i propri contratti.


" Legge Regionale 7 agosto 2009, n.3
art.3
comma 5. La Regione provvede, inoltre, tramite i propri Assessorati competenti in materia di personale e igiene e sanità, all'aggiornamento e prolungamento dei piani di stabilizzazione previsti dalla legge regionale n. 2 del 2007, articolo 36, e dalla deliberazione 7 giugno 2007, n. 22/31, entro il limite massimo di quattro anni, al fine di ricomprendere i lavoratori precari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturati i requisiti richiesti dalle rispettive amministrazioni ai sensi delle vigenti normative. "


Dove parla di prolungamento dai 5 a i 7 anni dei termini per maturare i requisiti per la stabilizzazione? Da nessuna parte. Te l'avevo già spiegato ma secondo me non sai leggere

parla di "prolungamento dei piani di stabilizzazione previsti dalla legge regionale n. 2 del 2007, articolo 36, e dalla deliberazione 7 giugno 2007, n. 22/31, entro il limite massimo di quattro anni, "

Cioè si riferisco SOLO a chi aveva maturato i requisiti entro il 30 giugno 2007. E di piani che devono essere aggiornati e prolungati per altri 4 anni. Ma i beneficiari sono sempre gli stessi previsti dalla legge e dalla delibera del 2007, quindi chi aveva raggiunto i requisiti entro le date ivi previste


Anche per questo motivo la delibera verrà impugnata dal Governo al Tar e se nel frattempo verrà applicata stavolta saranno guai
Rispondi

Da: x cretino28/05/2012 15:41:44
alla presente legge cosa vuol dire?ignorante
Rispondi

Da: x28/05/2012 23:46:14
aahahah sei patetica! Non fa neppure a prendervi minimamente sul serio. Vi aggrappate sugli specchi ! parli a vanvera. Ma cosa ci fate a disturbare in un forum di aspiranti concorsisti? Peggiorate solo le cose e a abusate della pazienza, quì c'è veramente gente pronta a spaccarvi la faccia.

Cosa vuol dire " lavoratori precari che, alla data di entrata in vigore della presente legge [2009], abbiano maturati i requisiti richiesti dalle rispettive amministrazioni ai sensi delle vigenti normative [entro 30 giugno 2007]" ???

Neppure quando ci saranno le impugnative e la sentenza del Tar lo capirai. E devi ringraziare le istituzione altrimenti quà con l'aria  che tira....

La festa è finita! I viscidi come te riusciranno a passare solo con concorsi truccati; il problema è che coi pochi che possono bandire è praticamente impossibile pilotarli perché ormai il livello di preparazione medio è altissimo, e i rimbambiti da anni di lecchinaggio neppure imboccati riescono a superare le prove azzeccate dei migliori.

Capirai solo quando vedrai il calcio il culo che daranno ai  tuoi compari; e poi li voglio vedere riciclarsi nel mondo del lavoro, col curriculum da leccaculum
Rispondi

Da: raccomandati accozzati29/05/2012 10:33:02
patetici raccomandati. impiegando la giornata a leccare i piedi al potente di turno, è chiaro che non sono in grado di sostenere un concorso
Rispondi

Da: sI certo!29/05/2012 11:48:09
perchè se faranno il concorso vinceranno i piu bravi?
ILLUSI!
Rispondi

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