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Polizia Penitenziaria, 133 vice commissari
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Da: scusate non mi è chiaro..20/10/2010 15:38:46
Quindi ragazzi, si tornerà a discutere degli emendamenti depositati in segreteria, tra cui il nostro?

Da: scusate non mi  chiaro..20/10/2010 17:21:27
ragazzi????CI SIETE???CHI MI RISPONDE????GRAZIE A TUTTI...POCO ALLA VOLTA A RISPONDERE, EH..

Da: ...20/10/2010 17:26:31
Aspettiamo il resoconto della seduta di oggi.

Da: in attesa20/10/2010 17:52:24
il resoconto di oggi può essere importante.

Da: .......20/10/2010 18:11:55
2ª Giustizia - Scheda di seduta
Seduta n. 196
Mercoledì 20 ottobre 2010 (15,10 - 15,50)


--------------------------------------------------------------------------------
PresidenzaBERSELLIPresenti per il governoCaliendo, sottosegretario per la giustizia




Sede referente
2313 - ESECUZIONE PRESSO DOMICILIO PENE DETENTIVE RelatoreBALBONI (PdL)
TrattazioneSeguito e conclusione dell'esame senza modifiche. Sono stati ritirati, su sollecitazione del Governo, tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge. E' stato conferito quindi mandato al relatore a riferire oralmente in Assemblea sul testo così come approvato dalla Camera dei deputati.Precedente trattazioneSeduta n. 190 di Martedì 5 ottobre 2010

Da: .......20/10/2010 18:14:01
quindi va in assemblea così come è stato approvato alla camera

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Da: .....20/10/2010 18:14:12
come da copione.... lo si sapeva già... ora vediamo se, una volta approvato il ddl, noi riusciamo a rientrare per altre vie...

Da: .......20/10/2010 18:17:11
la via dovrebbe essere questa. dipende sempre dai soldini

Da: idoneo vero20/10/2010 18:20:14
scusate potreste spiegarmi...... il nostro odg è sempre valido? o ci sarà bisogno di un successivo emendamento?

Da: te lo spiego io20/10/2010 18:24:19
Praticamente siete rimasti col cerino in mano.

Da: .......20/10/2010 18:24:24
se non sbaglio il vecchio odg non serve a niente

Da: ...20/10/2010 18:25:59
Per quanto riguarda i tempi di discussione?

Da: idoneo vero20/10/2010 18:26:41
scusate qualcuno potrebbe rispondere?

Da: x idoneo vero20/10/2010 18:40:23
Bisogna attendere la discussione al Senato. Il disegno di legge dovrebbe essere approvato in breve tempo, e si spera con un ordine del giorno per noi.

Da: :)20/10/2010 18:55:21
quindi se ho capito bene ora dovranno solo decidere se  approvare il ddl 2313?? giusto??

Da: ...20/10/2010 18:58:35
Lo approveranno, questo è sicuro.

Da: .......20/10/2010 19:02:47
infatti, l'approvazione del ddl e la nostra assunzione sono due cose diverse

Da: :)20/10/2010 19:09:15
Si ma quando lo approveranno qualcuno lo sa ???

Da: :)20/10/2010 19:53:26
cioè quando si tornerà a parlare dell ddl 2313?

Da: .........................20/10/2010 20:27:58
cioè, hai capito che nessuno sa niente

Da: ........20/10/2010 20:28:11
forza ci siamo quasi!

Da: fiducioso20/10/2010 20:28:31
Legislatura 16º - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 196 del 20/10/2010
IN SEDE REFERENTE 


(2313) Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2 e 10, del disegno di legge n. 3291 d'iniziativa governativa

(Seguito e conclusione dell'esame)



            Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre scorso.



Il presidente BERSELLI  avverte che si procederà alla illustrazione degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 2313.



         Il senatore SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE) , dopo aver sottoscritto tutti gli emendamenti presentati dal senatore D'Alia, li dà per illustrati.



            Il sottosegretario CALIENDO invita i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti, alcuni dei quali, peraltro, riproducono il contenuto del disegno di legge nella versione licenziata dal Consiglio dei ministri.

            Tale provvedimento, ricorda l'oratore, prevedeva un sistema sostanzialmente automatico per la concessione del beneficio in questione.

Sottolinea, concludendo, come la grave situazione carceraria, caratterizzata da un sovraffollamento da un lato e la carenza di organico della polizia penitenziaria dall'altro rendono quanto mai necessaria una rapida approvazione del disegno di legge così come licenziato dalla Camera dei deputati.



         Il presidente BERSELLI  sottolinea come la decisione, anche del proprio Gruppo, di non presentare emendamenti sia stata determinata proprio dalla consapevolezza della assoluta urgenza e indifferibilità del provvedimento in esame, in ragione della drammatica situazione delle carceri italiane.



         Il senatore SERRA(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE), pur ritenendo condivisibili le finalità del provvedimento, ritiene che nel merito esso rischi di determinare un ulteriore aggravamento del ruolo svolto dalle forze dell'ordine.



         Il senatore CASSON (PD)  osserva come la decisione del Gruppo del Partito Democratico, ad eccezione della delegazione parlamentare radicale, di non presentare emendamenti al disegno di legge sia da attribuirsi alla presa di coscienza del carattere emergenziale della situazione carceraria. Nel merito il provvedimento rappresenta un intervento parziale e inidoneo a risolvere il problema carcerario nel suo complesso. Sarebbero necessarie, a suo parere, misure non solo normative, ma anche infrastrutturali.



         Il senatore D'AMBROSIO(PD), pur comprendendo la gravità della situazione carceraria, ritiene che le misure introdotte con il provvedimento in esame non siano adeguate a farvi fronte, soprattutto se si considera il ristretto ambito soggettivo di applicazione, riconosciuto dallo stesso Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Dopo aver svolto talune considerazioni sulla congruità del sistema sanzionatorio per reati connessi all'immigrazione e sull'impatto che su di essi è destinato a determinare il provvedimento, invita a riflettere sui rischi connessi all'aggravamento delle funzioni di controllo da parte delle forze dell'ordine nei confronti dei detenuti beneficiari della detenzione domiciliare in esame. Conclude sottolineando come la riduzione del numero di arresti, segnalata dal dottor Ionta, sia, a suo parere, da attribuirsi alle difficoltà finanziarie e materiali che impediscono alla polizia giudiziaria di perseguire reati.



La senatrice PORETTI (PD)  sottolinea come la situazione delle carceri italiane appaia quanto mai grave. Dopo aver sottolineato come con l'emendamento 1.1 si voglia ripristinare l'originaria formulazione del disegno di legge, evidenzia come il provvedimento, considerato il suo limitato ambito soggettivo di applicazione, rischi di rappresentare un intervento del tutto palliativo. Esprime quindi timore per il fatto che esso possa precludere interventi più ampi anche a regime. A suo parere, infatti, la detenzione carceraria non deve rappresentare in linea generale l'unica sanzione per i reati. Si sofferma, poi, sull'emendamento 1.14, il quale introduce misure in materia di affidamento ai servizi sociali. Al riguardo rileva come tale misura costituisca, per alcuni reati, una sanzione più efficace della detenzione.

Conscia della gravità del sistema penitenziario e accedendo alla richiesta del rappresentante del Governo, ritira il complesso degli emendamenti, a propria firma, presentati al disegno di legge.



Il senatore SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)  sottoscrive e ritira gli emendamenti del senatore D'Alia e Li Gotti.



Il presidente BERSELLI  avverte che, essendo stati ritirati tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge, si procederà al conferimento del mandato al relatore. Si impegna fin da ora a sollecitare l'inserimento del disegno di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea.



La Commissione quindi, previa verifica del prescritto numero legale, conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento all'Assemblea, autorizzandolo fin da ora a svolgere relazione orale.



            La seduta termina alle ore 15,50.

Da: ....20/10/2010 20:29:01
GIUSTIZIA    (2ª) 



MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2010

196ª Seduta 



Presidenza del Presidente

BERSELLI 



            Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.  



            La seduta inizia alle ore 15,10.



IN SEDE REFERENTE 



(2313) Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2 e 10, del disegno di legge n. 3291 d'iniziativa governativa

(Seguito e conclusione dell'esame)



            Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre scorso.



Il presidente BERSELLI  avverte che si procederà alla illustrazione degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 2313.



         Il senatore SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE) , dopo aver sottoscritto tutti gli emendamenti presentati dal senatore D'Alia, li dà per illustrati.



            Il sottosegretario CALIENDO invita i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti, alcuni dei quali, peraltro, riproducono il contenuto del disegno di legge nella versione licenziata dal Consiglio dei ministri.

            Tale provvedimento, ricorda l'oratore, prevedeva un sistema sostanzialmente automatico per la concessione del beneficio in questione.

Sottolinea, concludendo, come la grave situazione carceraria, caratterizzata da un sovraffollamento da un lato e la carenza di organico della polizia penitenziaria dall'altro rendono quanto mai necessaria una rapida approvazione del disegno di legge così come licenziato dalla Camera dei deputati.



         Il presidente BERSELLI  sottolinea come la decisione, anche del proprio Gruppo, di non presentare emendamenti sia stata determinata proprio dalla consapevolezza della assoluta urgenza e indifferibilità del provvedimento in esame, in ragione della drammatica situazione delle carceri italiane.



         Il senatore SERRA(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE), pur ritenendo condivisibili le finalità del provvedimento, ritiene che nel merito esso rischi di determinare un ulteriore aggravamento del ruolo svolto dalle forze dell'ordine.



         Il senatore CASSON (PD)  osserva come la decisione del Gruppo del Partito Democratico, ad eccezione della delegazione parlamentare radicale, di non presentare emendamenti al disegno di legge sia da attribuirsi alla presa di coscienza del carattere emergenziale della situazione carceraria. Nel merito il provvedimento rappresenta un intervento parziale e inidoneo a risolvere il problema carcerario nel suo complesso. Sarebbero necessarie, a suo parere, misure non solo normative, ma anche infrastrutturali.



         Il senatore D'AMBROSIO(PD), pur comprendendo la gravità della situazione carceraria, ritiene che le misure introdotte con il provvedimento in esame non siano adeguate a farvi fronte, soprattutto se si considera il ristretto ambito soggettivo di applicazione, riconosciuto dallo stesso Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Dopo aver svolto talune considerazioni sulla congruità del sistema sanzionatorio per reati connessi all'immigrazione e sull'impatto che su di essi è destinato a determinare il provvedimento, invita a riflettere sui rischi connessi all'aggravamento delle funzioni di controllo da parte delle forze dell'ordine nei confronti dei detenuti beneficiari della detenzione domiciliare in esame. Conclude sottolineando come la riduzione del numero di arresti, segnalata dal dottor Ionta, sia, a suo parere, da attribuirsi alle difficoltà finanziarie e materiali che impediscono alla polizia giudiziaria di perseguire reati.



La senatrice PORETTI (PD)  sottolinea come la situazione delle carceri italiane appaia quanto mai grave. Dopo aver sottolineato come con l'emendamento 1.1 si voglia ripristinare l'originaria formulazione del disegno di legge, evidenzia come il provvedimento, considerato il suo limitato ambito soggettivo di applicazione, rischi di rappresentare un intervento del tutto palliativo. Esprime quindi timore per il fatto che esso possa precludere interventi più ampi anche a regime. A suo parere, infatti, la detenzione carceraria non deve rappresentare in linea generale l'unica sanzione per i reati. Si sofferma, poi, sull'emendamento 1.14, il quale introduce misure in materia di affidamento ai servizi sociali. Al riguardo rileva come tale misura costituisca, per alcuni reati, una sanzione più efficace della detenzione.

Conscia della gravità del sistema penitenziario e accedendo alla richiesta del rappresentante del Governo, ritira il complesso degli emendamenti, a propria firma, presentati al disegno di legge.



Il senatore SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)  sottoscrive e ritira gli emendamenti del senatore D'Alia e Li Gotti.



Il presidente BERSELLI  avverte che, essendo stati ritirati tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge, si procederà al conferimento del mandato al relatore. Si impegna fin da ora a sollecitare l'inserimento del disegno di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea.



La Commissione quindi, previa verifica del prescritto numero legale, conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento all'Assemblea, autorizzandolo fin da ora a svolgere relazione orale.



            La seduta termina alle ore 15,50.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2313
Art.  1


1.1

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Esecuzione delle pene detentive non superiori

dodici mesi presso il domicilio)

        1. La pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza.

        2. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza, con l'indicazione dell'abitazione del condannato o di un altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, affinché provveda ai sensi del comma 1 del presente articolo.

        3. Se il condannato è già detenuto, la direzione dell'istituto penitenziario indica al magistrato di sorveglianza l'abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza dove eseguire la pena.

        4. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel disporre l'esecuzione presso il domicilio della pena detentiva, il magistrato di sorveglianza può fissare le modalità e i tempi di uscita del detenuto dal luogo della detenzione per consentire il soddisfacimento delle indispensabili esigenze di vita del soggetto.

        5. La detenzione ai sensi del comma 1 non è applicabile:

            a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni salvo che ricorrano le ipotesi previste dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del medesimo articolo.

            b) ai soggetti dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

            c) ai soggetti sottoposti nel semestre precedente alla scadenza dei dodici mesi residui al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al comma 4 del medesimo articolo o che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della citata legge n. 354 del 1975;

            d) ai soggetti cui è già stata revocata la detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 nei due anni precedenti alla scadenza dei dodici mesi residui.

        6. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 47-ter, 51-bis, 51-ter, 58 e della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto compatibili. Alla misura della esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno non si applicano gli articoli 656, comma 9, del codice di procedura penale e 47-ter, comma 1, della legge 24 luglio 1975, n. 354, quest'ultimo nella parte in cui esclude l'applicazione della detenzione domiciliare alle persone condannate con l'aggravante di cui all'art. 99 del codice penale.



Art. 1-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di sospensione

del procedimento con messa alla prova)

        1. Dopo l'articolo 168 del codice penale sono inseriti i seguenti:

''Art. 168-bis.

(Sospensione del procedimento con messa alla prova)

        Nei procedimenti relativi a reati puniti con la pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta con la pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. A tale fine non si tiene conto delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

        La sospensione del procedimento con messa alla prova è subordinata alla prestazione del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 168-quinquies.

        La sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere concessa più di una volta per delitti della stessa indole e, comunque, non più di due volte. La sospensione del procedimento con messa alla prova non può, altresì, essere concessa ai soggetti di cui all'articolo 99, quarto comma, che abbiano riportato condanne per delitti della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Art. 168-ter.

(Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova).

        Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso.

        L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.



Art. 168-quater.

(Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova)

        La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

        1. in caso di rifiuto di prestare il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 168-quinquies o di grave o reiterata trasgressione degli obblighi relativi a tale prestazione;

        2. in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.



Art. 168-quinquies.

(Lavoro di pubblica utilità)

        Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, per un periodo non inferiore a dieci giorni né superiore a due anni. L'attività viene svolta nell'ambito del comune dove il condannato ha la residenza o il domicilio o, ove non sia possibile, nell'ambito della provincia, e comporta la prestazione di non meno di quattro e non più di dodici ore settimanali, da svolgersi con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. La durata giornaliera della prestazione non può comunque superare le quattro ore. L'applicazione del lavoro di pubblica utilità è subordinata al consenso dell'imputato. La mancanza del consenso rende inapplicabili gli istituti la cui concessione è subordinata alla prestazione del lavoro di pubblica utilità.

        Si applicano gli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), e terzo comma''.



Art. 1-ter.

(Modifiche al codice di procedura penale, in materia di sospensione

del procedimento con messa alla prova)

        1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al libro sesto, dopo il titolo V è aggiunto il seguente:

''Titolo V-bis.

DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO

CON MESSA ALLA PROVA

Art. 464-bis.

(Sospensione del procedimento con messa alla prova)

        1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

        2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1.

        3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.



Art. 464-ter.

(Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari)

        1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, fissa con decreto un termine al pubblico ministero per esprimere il consenso o il dissenso.

        2. La richiesta è notificata, a cura del richiedente, alla persona offesa dal reato.

        3. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464-quater, commi 1 e 2.

Art. 464-quater.

(Provvedimenti del giudice ed effetti della pronuncia)

        1. Il giudice, se ritiene corretta la qualificazione giuridica del fatto e non deve pronunciare sentenza di pro scioglimento ai sensi dell'articolo 129, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova quando ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. In tale caso affida l'imputato al servizio sociale.

        2. Se il giudice non ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, rigetta la richiesta con ordinanza.

        3. Quando viene concessa la messa alla prova, il procedimento è sospeso per un periodo:

            a) di due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola o congiunta con la pena pecuniaria;

            b) di un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

        4. I termini di cui al comma 3 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova.

        5. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

        6. Contro l'ordinanza che decide sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova possono proporre ricorso per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. L'impugnazione non sospende il procedimento. In caso di rigetto della richiesta, le questioni relative alla sospensione del procedimento con messa alla prova non possono costituire motivo di impugnazione della sentenza.



Art. 464-quinquies.

(Obblighi e prescrizioni)

        1. L'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con mèssa alla prova contiene le prescrizioni che l'imputato dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali e al lavoro. Nell'ordinanza è altresì stabilito che l'imputato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del reato, tramite risarcimento del danno, restituzioni o attività riparatorie.

        2. L'ordinanza di cui al comma 1 è immediatamente trasmessa al servizio sociale, che prende in carico l'imputato. Della messa alla prova è redatto verbale.

        3. Nel corso della prova, le prescrizioni possono essere modificate dal giudice che procede, anche su segnalazione del servizio sociale, che riferisce periodicamente al giudice sul comportamento dell'imputato.

Art. 464-sexies.

(Esito della prova. Revoca)

        1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, con sentenza, dichiara estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fme acquisisce la relazione conclusiva dal servizio sociale che ha preso in carico l'imputato.

        2. In caso di esito negativo della prova, il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova e dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso.

        3. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere riproposta;



        b) all'articolo 555, comma 2, le parole: ''o presentare domanda di oblazione'' sono sostituite dalle seguenti: '', presentare domanda di oblazione o formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova'';



        c) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:



''Art. 657-bis.

(Computo del periodo di messa alla prova in caso di revoca)

        1. In caso di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena, computa il periodo di prova. Ai fini del computo, cinque giorni di prova sono equiparati a un giorno di pena detentiva ovvero a 250 euro di pena pecuniaria; non si considerano periodi di prova inferiori a cinque giorni''.



Art. 1-quater.

(Introduzione dell'articolo 191-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di funzioni del servizio sociale nei confronti dei soggetti ammessi alla prova)

        1. Dopo l'articolo 191 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:



''Art. 191-bis.

(Funzioni del servizio sociale nei confronti dei soggetti ammessi alla prova)

        1. Le funzioni del servizio sociale nei casi di sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni''.



Art. 1-quinquies.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di affidamento in prova al servizio sociale, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di rilievi biometrici negli istituti penitenziari)

        1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

            ''5-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale è subordinato alla prestazione di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 1 68-quinquies del codice penale e non può essere concesso qualora il condannato non vi consenta'';

            b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''12-ter. L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere concesso più di una volta al soggetto che abbia beneficiato per due volte della sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale''.

2. All'articolo 23, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, dopo le parole: ''impronte digitali'' sono inserite le seguenti: '', dell'impronta fonica, nonché di altri eventuali dati biometrici,''.



Art. 1-sexies.

(Modifica all'articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689,

in materia di libertà controllata)

        1. Al primo comma dell'articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

        ''6-bis) l'obbligo di svolgere un lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 168-quinquies del codice penale''.

Art. 1-septies.

(Modifica all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di iscrizione nel casellario giudiziale)

        1. All'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e successive modificazioni, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

        ''i-bis) i provvedimenti giudiziari con i quali è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale;''.



Art. 1-octies.

(Regolamenti)

        1. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità e le funzioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziari a del Ministero della giustizia in materia di messa alla prova e di lavoro di pubblica utilità.

        2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di raccolta e di conservazione dei dati biometrici acquisiti ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, come modificato dall'articolo 6, comma 2, della presente legge;



            e sostituire gli articoli 4 e 5 con i seguenti:



Art. 4.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, concernenti il Corpo di polizia penitenziaria)

        1. All'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole: ''di cui al comma 213'' sono inserite le seguenti: ''nonché le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 212'';

            b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tale ultimo fine e per assicurare, inoltre, la piena operatività dei relativi servizi, il Ministro della giustizia è autorizzato all'assunzione di personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, nei limiti numerici consentiti dalle risorse derivanti dall'applicazione del comma 212''.

        2. All'articolo 2, comma 221, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la parola: '',212'' è soppressa.

        3. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

''Art. 6.

(Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria)

        1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso di durata compresa tra sei e dodici mesi, diviso in due cicli. La durata del corso è stabilita, nei limiti anzidetti, con decreto del Ministro della giustizia.

        2. Al termine del primo ciclo del corso, gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo ciclo, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedano qualificazione.

        3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso e ottenuto conferma dell'idoneità al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti di polizia penitenziaria. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

        4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio, sono ammessi a ripetere per non più di una volta il secondo ciclo. Al termine di quest'ultimo, sono ammessi nuovamente agli esami finali. Se l'esito è negativo, sono dimessi dal corso.

        5. Gli allievi e gli agenti in prova, per tutta la durata del corso, non possono essere impiegati in servizi di istituto, tranne i servizi funzionali all'attività di formazione''.



            b) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

            ''d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, siano stati assenti dal corso per un periodo stabilito con decreto del Ministro della giustizia, il quale deve comunque prevedere un periodo maggiore in caso di assenza determinata da infermità contratta durante il corso e, in quest'ultimo caso, la possibilità per l'allievo o l'agente in prova di essere ammesso a partecipare al primo corso successivo alla riacquistata idoneità psico- fisica;''.

Art. 5.

(Relazione alle Camere)

        1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria e del personale civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati nonché al numero dei condannati in esecuzione penale esterna».



1.2

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Esecuzione delle pene detentive non superiori a

dodici mesi presso il domicilio)

        1. La pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza.

        2. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza, con l'indicazione dell'abitazione del condannato o di un altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, affinché provveda ai sensi del comma 1 del presente articolo.

        3. Se il condannato è già detenuto, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta dal condannato medesimo durante la detenzione, indicando altresì l'abitazione di questo o un altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza dove eseguire la pena.

        4. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

        5. La detenzione ai sensi del comma 1 non è applicabile:

            a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

            b) ai soggetti dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

            c) ai soggetti sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della citata legge n. 354 del 1975;

            d) ai soggetti cui è già stata revocata la detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354.

        6. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 47-ter, 51-bis, 51-ter, 58 e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto compatibili.



Art. 1-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova)

        1. Dopo l'articolo 168 del codice penale sono inseriti i seguenti:

        «Art. 168-bis. â€" (Sospensione del procedimento con messa alla prova). â€" Nei procedimenti relativi a reati puniti con la pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta con la pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. A tale fine non si tiene conto delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

        La sospensione del procedimento con messa alla prova è subordinata alla prestazione del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 168-quinquies.

        La sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere concessa più di una volta per delitti della stessa indole e, comunque, non più di due volte. La sospensione del procedimento con messa alla prova non può, altresì, essere concessa ai soggetti di cui all'articolo 99, quarto comma, che abbiano riportato condanne per delitti della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

        Art. 168-ter. â€" (Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova). â€" Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso.

        L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

        Art. 168-quater. â€" (Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova). â€" La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

            1. in caso di rifiuto di prestare il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 168-quinquies o di grave o reiterata trasgressione degli obblighi relativi a tale prestazione;

        2. in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colpo so ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

        Art. 168-quinquies. â€" (Lavoro di pubblica utilità). â€" Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, per un periodo non inferiore a dieci giorni né superiore a due anni. L'attività viene svolta nell'ambito del comune dove il condannato ha la residenza o il domicilio o, ove non sia possibile, nell'ambito della provincia, e comporta la prestazione di non meno di quattro e non più di dodici ore settimanali, da svolgersi con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. La durata giornaliera della prestazione non può comunque superare le quattro ore. L'applicazione del lavoro di pubblica utilità è subordinata al consenso dell'imputato. La mancanza del consenso rende inapplicabili gli istituti la cui concessione è subordinata alla prestazione del lavoro di pubblica utilità.

        Si applicano gli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), e terzo comma».



Art. 1-ter.

(Modifiche al codice di procedura penale, in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova)

        1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al libro sesto, dopo il titolo V è aggiunto il seguente:

«Titolo V-bis.

DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO

CON MESSA ALLA PROVA

        Art. 464-bis. â€" (Sospensione del procedimento con messa alla prova). â€" 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

        2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1.

        3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

        Art. 464-ter. â€" (Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari). â€" 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, fissa con decreto un termine al pubblico ministero per esprimere il consenso o il dissenso.

        2. La richiesta è notificata, a cura del richiedente, alla persona offesa dal reato.

        3. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464-quater, commi 1 e 2.

        Art. 464-quater. â€" (Provvedimenti del giudice ed effetti della pronuncia). â€" 1. Il giudice, se ritiene corretta la qualificazione giuridica del fatto e non deve pronunciare sentenza di pro scioglimento ai sensi dell'articolo 129, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova quando ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. In tale caso affida l'imputato al servizio sociale.

        2. Se il giudice non ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, rigetta la richiesta con ordinanza.

        3. Quando viene concessa la messa alla prova, il procedimento è sospeso per un periodo:

            a) di due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola o congiunta con la pena pecuniaria;

            b) di un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

        4. I termini di cui al comma 3 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova.

        5. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

        6. Contro l'ordinanza che decide sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova possono proporre ricorso per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. L'impugnazione non sospende il procedimento. In caso di rigetto della richiesta, le questioni relative alla sospensione del procedimento con messa alla prova non possono costituire motivo di impugnazione della sentenza.

        Art. 464-quinquies. â€" (Obblighi e prescrizioni). â€" 1. L'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova contiene le prescrizioni che l'imputato dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali e al lavoro. Nell'ordinanza è altresì stabilito che l'imputato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del reato, tramite risarcimento del danno, restituzioni o attività riparatorie.

        2. L'ordinanza di cui al comma 1 è immediatamente trasmessa al servizio sociale, che prende in carico l'imputato. Della messa alla prova è redatto verbale.

        3. Nel corso della prova, le prescrizioni possono essere modificate dal giudice che procede, anche su segnalazione del servizio sociale, che riferisce periodicamente al giudice sul comportamento dell'imputato.

        Art. 464-sexies. â€" (Esito della prova. Revoca). â€" 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, con sentenza, dichiara estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dal servizio sociale che ha preso in carico l'imputato.

        2. In caso di esito negativo della prova, il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova e dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso.

        3. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere riproposta;



            b) all'articolo 555, comma 2, le parole: ''o presentare domanda di oblazione'' sono sostituite dalle seguenti: '', presentare domanda di oblazione o formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova'';



            c) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:



        ''Art. 657-bis. â€" (Computo del periodo di messa alla prova in caso di revoca). â€" 1. In caso di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena, computa il periodo di prova. Ai fini del computo, cinque giorni di prova sono equiparati a un giorno di pena detentiva ovvero a 250 euro di pena pecuniaria; non si considerano periodi di prova inferiori a cinque giorni''.



Art. 1-quater.

(Introduzione dell'articolo 191-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di funzioni del servizio sociale nei confronti dei soggetti ammessi alla prova)

        1. Dopo l'articolo 191 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

        ''Art. 191-bis. â€" (Funzioni del servizio sociale nei confronti dei soggetti ammessi alla prova). â€" 1. Le funzioni del servizio sociale nei casi di sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni''.



Art. 1-quinquies.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di affidamento in prova al servizio sociale, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di rilievi biometrici negli istituti penitenziari)

        1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        ''5-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale è subordinato alla prestazione di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 168-quinquies del codice penale e non può essere concesso qualora il condannato non vi consenta'';

            b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''12-ter. L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere concesso più di una volta al soggetto che abbia beneficiato per due volte della sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale''.

        2. All'articolo 23, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, dopo le parole: ''impronte digitali'' sono inserite le seguenti: '', dell'impronta fonica, nonché di altri eventuali dati biometrici,''.



Art. 1-sexies.

(Modifica all'articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689,

in materia di libertà controllata)

        1. Al primo comma dell'articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

        ''6-bis. l'obbligo di svolgere un lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 168-quinquies del codice penale''.



Art. 1-septies.

(Modifica all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di iscrizione nel casellario giudiziale)

        1. All'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e successive modificazioni, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

            ''i-bis) i provvedimenti giudiziari con i quali è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale;''.



Art. 1-octies.

(Regolamenti)

        1. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità e le funzioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia in materia di messa alla prova e di lavoro di pubblica utilità.

        2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di raccolta e di conservazione dei dati biometrici acquisiti ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, come modificato dall'articolo 6, comma 2, della presente legge;



            e sostituire gli articoli 2, 3 e 5 con i seguenti:

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 385 del codice penale, in materia di evasione)

        1. All'articolo 385 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, le parole: «da sei mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»;

            b) al secondo comma:

                1) le parole: ''da uno a tre'' sono sostituite dalle seguenti: ''da due a cinque'';

                2) la parola: ''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''sei''.



Art. 3.

(Circostanza aggravante)

        1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in finee, il seguente numero:

        ''11-quater. l'avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere''.



Art. 5.

(Relazione alle Camere)

        1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria e del personale civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati nonché al numero dei condannati in esecuzione penale esterna».



1.3

LI GOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale)

        1. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, inserire il seguente:

        ''4-bis. Se la pena detentiva non è superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro quindici giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.''».

        Conseguentemente, al comma 5, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis,».

        Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 4bis ovvero allo scopo nominato dal pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del magistrato di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il magistrato di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza».



1.4

D'ALIA, SERRA

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Fino alla data del 31 dicembre 2013, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, può essere eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», a richiesta dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale. A tal fine, la richiesta può essere presentata presso la direzione dell'istituto penitenziario nel quale l'interessato sta scontando la pena, ovvero presso l'ufficio del pubblico ministero competente per territorio, e deve contenere l'indicazione esatta del domicilio presso il quale si chiede di eseguire la pena detentiva. In caso di presentazione della richiesta presso l'istituto penitenziario, ovvero presso autorità diversa da quelle indicate, la richiesta è immediatamente trasmessa al pubblico ministero competente, che procede nel termine di cui al comma 3.»;

            b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. Entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo, il pubblico ministero competente sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. A tal fine, prima di provvedere alla sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, il pubblico ministero compie accertamenti, a mezzo della polizia giudiziaria, sull'idoneità ed elettività del domicilio indicato, ai sensi del comma 2, lettera d). Nell'ipotesi in cui gli accertamenti abbiano esito negativo, il pubblico ministero non sospende l'esecuzione della pena e trasmette immediatamente gli atti al magistrato di sorveglianza per le sue decisioni in ordine all'esecuzione domiciliare della pena. Se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, la richiesta di esecuzione domiciliare della pena deve essere corredata a sua cura della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.»;

            c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        «4. Quando il condannato è già detenuto, la pena detentiva non superiore a dodici mesi può essere eseguita nei luoghi di cui al comma 1 anche se costituente parte residua di maggior pena. Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, che deve contenere le indicazioni di cui al comma 3 sul domicilio e la documentazione prevista dall'articolo 94, comma l, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, il pubblico ministero effettua gli accertamenti sul domicilio previsti dal comma che precede e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza. Prima della trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza, il pubblico ministero sospende l'esecuzione della pena soltanto in caso di esito positivo degli accertamenti di idoneità ed effettività del domicilio. In ogni caso, il pubblico ministero acquisisce dalla direzione dell'istituto penitenziario una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 9, lettera b), del codice di procedura penale non è consentita la sospensione dell'esecuzione della pena, e il pubblico ministero o le altre parti fanno richiesta, per l'applicazione della misura, al magistrato di sorveglianza, secondo il disposto di cui al comma 5 del presente articolo.».



1.5

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2, sopprimere la lettera a).



1.6

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che ricorrano le ipotesi previste dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del medesimo articolo».



1.7

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

        Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Il magistrato di sorveglianza, d'ufficio od a seguito di richiesta del pubblico ministero, del detenuto o del suo difensore, ha l'obbligo di provvedere, emanando l'ordinanza di cui all'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, entro il termine del quattordicesimo mese prima della data prevista per la fine della pena detentiva. Nel caso in cui non pervengano dal pubblico ministero o dalla direzione dell'istituto penitenziario gli atti previsti dai commi 3 e 4, decide comunque allo stato degli atti entro il termine del tredicesimo mese prima della data prevista per la fine della pena detentiva, acquisendo il foglio matricolare».



1.8

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2, sopprimere la lettera d).



1.9

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 3, sostituire le parole: «e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo», con le seguenti: «e salvo che la condanna riguardi i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354».



1.10

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 3, sostituire le parole: «La richiesta è corredata da un verbale di accertamento della idoneità del domicilio,» con le seguenti: «La richiesta è corredata dalla indicazione del domicilio,».

        Conseguentemente,

        al comma 4, sostituire le parole: «La relazione è corredata da un verbale di accertamento della idoneità del domicilio» con le seguenti: «La relazione è corredata dalla indicazione del domicilio,»



1.11

D'ALIA, SERRA

Al comma 4, dopo le parole: «magistrato di sorveglianza» inserire le seguenti: «almeno tre mesi prima della data di decorrenza degli ultimi dodici mesi di pena».



1.12

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. Il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna può disporre provvisoriamente che la pena detentiva non superiore a dodici mesi venga eseguita presso il domicilio, prima che la misura venga definitivamente disposta dal magistrato di sorveglianza ai sensi del comma 5.».



1.13

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 8, sopprimere le parole: «e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis,».



1.14

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.1-bis.

(Introduzione della pena dell'affidamento ai servizi sociali)

        1. Al Codice Penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 17, al primo comma dopo il numero 3 è inserito il seguente: ''3 bis) Affidamento ai servizi sociali;'';

            b) all'articolo 18 dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma: ''Sotto la denominazione di ''pene alternative alla detenzione'' la legge comprende: l'affidamento ai servizi sociali.'';

            c) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente articolo:

''23-bis.

(Affidamento ai servizi sociali)

        La pena dell'affidamento ai servizi sociali si estende dai cinque giorni ai tre anni ed è scontata al di fuori degli istituti penitenziari.

        La pena dell'affidamento ai servizi sociali deve essere inflitta dal giudice per tutti i reati che prevedano una pena detentiva fino ad un massimo di tre anni.

        Nella sentenza di condanna all'affidamento ai servizi sociali il giudice stabilisce le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.

        Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento il condannato non soggiorni in uno o più Comuni, o soggiorni in un Comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.

        Il giudice stabilisce altresì che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

        Alla pena dell'affidamento ai servizi sociali si applicano i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 47, della legge 26 luglio 1975, n. 354''».


Art.  2


2.1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sopprimere l'articolo.



2.2

D'ALIA, SERRA

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:

            «2-bis. aggiungere in fine le seguenti parole: ''se il fatto è di particolare tenuità le pene sono diminuite da un terzo a due terzi''».



2.3

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Il luogo degli arresti domiciliari comprende anche gli spazi annessi e collegati alla abitazione, alla privata dimora, come l'ingresso, compreso lo spazio pubblico antistante allo stesso, i cortili, i giardini, gli spazi coltivati e simili, annessi al luogo degli arresti domiciliari».


Art.  3


3.1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sopprimere l'articolo.


Art.  4


4.1

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire gli articoli 4 e 5 con i seguenti:

Art. 4.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, concernenti il Corpo di polizia penitenziaria)

        1. All'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole: ''di cui al comma 213'' sono inserite le seguenti: ''nonché le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 212'';

            b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tale ultimo fine e per assicurare, inoltre, la piena operatività dei relativi servizi, il Ministro della giustizia è autorizzato all'assunzione di personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, nei limiti numerici consentiti dalle risorse derivanti dall'applicazione del comma 212''.

        2. All'articolo 2, comma 221, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la parola: «,212» è soppressa.

        3. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 6. â€" (Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria). â€" 1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso di durata compresa tra sei e dodici mesi, diviso in due cicli. La durata del corso è stabilita,nei limiti anzidetti, con decreto del Ministro della giustizia.

        2. Al termine del primo ciclo del corso, gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo ciclo, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedano qualificazione.

        3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso e ottenuto conferma dell'idoneità al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti di polizia penitenziaria. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

        4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio, sono ammessi a ripetere per non più di una volta il secondo ciclo. Al termine di quest'ultimo, sono ammessi nuovamente agli esami finali. Se l'esito è negativo, sono dimessi dal corso.

        5. Gli allievi e gli agenti in prova, per tutta la durata del corso, non possono essere impiegati in servizi di istituto, tranne i servizi funzionali all'attività di formazione'';

            b) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

            ''d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, siano stati assenti dal corso per un periodo stabilito con decreto del Ministro della giustizia, il quale deve comunque prevedere un periodo maggiore in caso di assenza determinata da infermità contratta durante il corso e, in quest'ultimo caso, la possibilità per l'allievo o l'agente in prova di essere ammesso a partecipare al primo corso successivo alla riacquistata idoneità psico-fisica;''.

Da: x......20/10/2010 20:34:11
bastava mettere il link

Da: allora20/10/2010 20:59:51
dopo la relazione al senato ci sarà la commissione in sede deliberante con odg,giusto?

Da: modesta20/10/2010 21:02:07
In pratica nulla di nuovo,il ddl prevede solo l'adeguamento, tramite relazione che il governo deve inviare sull'organico, della polizia penitenziaria e del personale civile del dap(educatori,contabili,collaboratori etc etc).

Piu' che un odg dovete insistere con un emendamento in assemblea del senato altriemnti non concludete nulla.

Non sono funzionaria del dap ma di un altro dipartimento ed è da poco che ho conosciuto mininterno.

Da: Speranza20/10/2010 21:05:33
Sbaglio o l'art. 4 punto 1 lett b ci potrebbe riguardare?? giusto??

Da: xxx20/10/2010 21:16:07
modesta hai rotto le palle.. credi di fermarci in questo modo? noi continuiamo la nostra strada, se sarà sarà... tu nel frattempo vai a....

Da: X xxx20/10/2010 21:19:09
è finita per voi!

Da: x modesta20/10/2010 21:25:54
ma non eri tu quella che dava per spacciato il ddl?oppure di emendamenti da inserire?come vedi il ddl va avanti senza emendamenti e si denota che di costituzionale ignori copletamente l'iter in commissione.In assemblea ci sarà solo una relazione e dopo la commissione in sede deliberante.Ormai il tempo per gli emendamenti è scaduto lo vuoi capire?

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