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Istruttore Amministrativo - 300 posti C1
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Da: SUN01/11/2012 22:51:41
X Dolcebianca:
grazie, mi sembra un'ottima risposta, anche se ho dubbi sulla possibilità che sia sottoponibile a conferma o conversione.

Da: SUN01/11/2012 23:27:22
X Dolcebianca:
correggo: ho dubbi sulla possibilità di suscettibilità a conferma non a conversione!!

Da: gab02/11/2012 13:30:51
secondo me è suscettibile solo di conversione un atto nullo ma non di conferma, non può essere confermato un atto che non esiste ma può essere considerato come di altro tipo.

Da: LAUREATA IN GIURISPRUDENZA02/11/2012 15:10:56
sono laureata ma ho seguito il consiglio della Fornero .. non sarò mai più choosy! così mi adeguo e mi "abbasso" tentando un concorso per il quale si sono presentati in 20000!!! nessuno lo vuole fare questo lavoro giusto?!

Da: Dolcebianca 02/11/2012 18:36:08
Per SUN e gab
L'atto di conferma assolve a una funzione meramente conservativa per cui l'autorità che ha emanato l'atto ribadisce una sua precedente determinazione, ripetendone, eventualmente, il contenuto.
In questo senso l'atto nullo può essere sottoposto anche a conferma (oltre che a conversione).
La conferma, come tutte le ipotesi di conservazione dell'atto, tende a renderlo inattaccabile dai ricorsi amministrativi o giurisdizionali.
Siete d'accordo?
Ciao a tutti.

Da: gab02/11/2012 19:10:16
no dolcebianca non sono d'accordo, poi posso anche sbagliarmi, l'atto di conferma assolve ad una funzione conservativa di un atto già valido o viziato ma cmq già efficace ma secondo me un atto nullo è considerato come mai emesso e mai esistito: non può nemmeno essere annullato perchè non esiste, l'unica azione possibile su un atto nullo è considerarlo come un altro atto di cui conserva il contenuto e la finalità. Ripeto: POSSO ANCHE SBAGLIARMI, DOVREI RIVEDERE IL TUTTO. Oltretutto la conferma non rende inattaccabile l'atto, quella è la consolidazione.

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Da: perlinetta02/11/2012 19:43:24
x jagger
ora leggo i nuovi post. se uno afferma "devo iniziare adesso" io do la mia risposta, per me è tardi. Ma ho anche aggiunto, "se ti dai da fare..". non posso sapere quale sia la tua preparazione di partenza, dal tuo post mi sembrava tu fossi al di fuori di tutto il diritto amm.vo. In bocca al lupo !!  :-) A domani, passo e chiudo

Da: Dolcebianca 02/11/2012 19:44:33
PER GAB
Se vai nel sito di approfondimento giuridico "Rassegna dell'autotutela amministrativa" troverai questa citazione:
Convalescenza e conservazione
-conservazione con cui la p.a. tende a rendere inattaccabile da ricorsi amministrativi o giurisdizionali un atto che è, e resta, invalido (conferma, conversione ...).
Anche altri siti riportano più o meno la stessa definizione.

PER TUTTI:
Si accettano altre opinioni sull'argomento.



Da: Docrates03/11/2012 10:48:49
perchè la conferma deve riferirsi ad un atto invalido? no no, quella è la convalida...la conferma è una ripetizione di istruttoria semplificata che non rende inattaccabile l'atto ma impugnabile per motivi aggiunti se già sub iudice, e serva ad evidenziare altri interessi che conducono alla stessa conclusione provvedimentale

giusto?

Da: SUN03/11/2012 13:05:58
Anche io sono completamente d'accordo con il discorso di Gab.
Comunque oggi ripeto il tutto e aggiorno.

Da: Dolcebianca 03/11/2012 13:50:12
PER DOCRATES

Ciao,
Come risponderesti alla domanda iniziale di SUN:
differenza tra nullità e inesistenza?

Da: gab03/11/2012 13:56:23
dolcebianca se hai letto così allora sarà così, purtroppo im questi giorni non ho a portata di mano il mio materiale e non posso ripassarmi la questione, cmq mi sembra di ricordare che la conferma è un ribadire un atto precedentemente emanato dopo un riesame avvenuto in via di autotutela o su ricorso amministrativo su richiesta dell'interessato, è quindi una figura di conservazione che però non rende inattaccabile l'atto da successivi ricorsi giurisdizionali, cosa che avverrebbe invece se decorsi i termini per l'impugnazione, vedi consolidazione. Rimane cmq una figura che tende a conservare l'atto e quindi rientra tra le figure di conservazione. La convalida è un altra cosa ancora, sempre secondo me, in quel caso qualcosa che manca all'atto, come che so un atto procedimentale o un elemento essenziale, può essere aggiunto con un provv successivo o in via di autotutela o su ricorso amministrativo, in quel caso si tratta di una figura di convalescenza però, perchè cmq l'atto viene sanato.

Da: gab03/11/2012 13:59:46
cmq hai ragione, l'atto viziato, se confermato, rimane viziato!!

Da: gab03/11/2012 14:01:27
la differenza tra un atto inesistente e un atto nullo è in termini di grado: l'inesistenza è determinata da un difetto così palese che ogni persona ragionevole debba escluderne l'esistenza giuridica. TRATTO DA WIKIPEDIA :-))))

Da: gab04/11/2012 12:44:22
scusate, ho fatto confusione, la descrizione che ho dato della convalida è sbagliata. Ho dato la descrizione della sanatoria. Bocciato.

Da: CAVOLI AMARI04/11/2012 13:12:31
cari partecipanti, nel concorso di geologo hanno vinto quelli col maggior punteggio per titoli, per chiunque non avessi titoli la vedo dura, i senza titoli si sono classificati ultimi in graduatoria finale.

Da: leonov 04/11/2012 13:32:17
ciao! scusate vorrei chiarito un punto.. ma dalla batteria dei 100 quesiti senza risposta esatta che esce 10 giorni prima verrano sorteggiate le 5/6 domande che avremo in sede d'esame??

Da: Dolcebianca 04/11/2012 13:54:33
PER CAVOLI AMARI
Però il sesto concorrente per 5 Posti Esp. Gestione Entrate pur non avendo titoli è al sesto posto nella graduatoria finale  (Solo un misero 0,50 lo separa dal precedente candidato).
Mah!! Possiamo ancora sperare??
Ciao a tutti.

Da: Dolcebianca 04/11/2012 13:57:08
Per leonov
Certo, altrimenti non avrebbe senso la pubblicazione dei quesiti.
Ciao.

Da: Rocky_Balboa04/11/2012 14:23:20
Sun fai solo polemiche;)

Da: bellaper me04/11/2012 18:43:03
secondo voi come verranno valutate le prove? 1 punto per ogni domanda giusta e un punto per ogni commento fatto bene?

Da: Rocky_Balboa04/11/2012 20:47:55
ancora non si comprende bene l'oscura valutazione delle prove.
ma se fosse possibile io vorrei sentire qualche reduce dalle prime prove scritte,per comprendere meglio

Da: ma quanto tempo05/11/2012 10:01:53
abbiamo per la prova?? e quante righe a disposizione per ogni commento?
grazie a chi vorrà/potrà rispondere

Da: rosi ros05/11/2012 10:04:51
un atto nullo non può essere sanato, quindi nemmeno confermato

Da: Dolcebianca 05/11/2012 11:09:43
MMHH!! SIAMO ANCORA IN ALTO MARE.

La conferma è riferibile alla nullità dell'atto non all'atto in sé, cioè si ribadisce la precedente dichiarazione di nullità dell'atto.
Io l'ho capita così.

Chi ha competenze giuridiche ci dia una mano per risolvere la questione, altrimenti se capiterà una simile domanda all'orale che cosa risponderemo?
Ciao a tutti!

Da: Arté05/11/2012 12:01:41
L.atto nullo non può essere né sanato né convalidato ma solo convertito in altro atto di cui sussistono tutti gli elementi essenziali. Quindi va bene la conversione ma non dovrebbe andare bene la conferma che ribadisce il contenuto di un precedente atto al fine di mantenere fermi i suoi effetti. Se l.atto è nullo non produce effetti, che cosa si dovrebbe confermare? La conferma sia propria che impropria riguarda solo gli atti legittimi. Pertanto se l.atto é illegittimo è invalido e non può essere confermato. E nel caso della nullità oltretutto l.atto non è manco invalido é proprio inesistente dal punto di vista giuridico perché non produce effetti. Quindi a mio avviso la conferma è da escludere proprio. Ma la domanda originale a questa discussione qual era?

Da: Arté05/11/2012 12:22:21
Correggo quanto sopra l.atto nullo ha una rilevanza giuridica ma non produce effetti e non può essere reso esecutivo. La nullità è riconducibile a delle fattispecie legali ben precise vedi art.21 septies. Cioè l.atto c'è ma per determinati stati patologici è nullo. Se l.atto é inesistente non è riconducibile ad alcuna fattispecie, manca materialmente il provvedimento. Forse la domanda era questa?

Da: Dolcebianca 05/11/2012 14:30:26
Per Arté
Salve,
la domanda iniziale di SUN era: differenza tra nullità e inesistenza.
Tu come risponderesti?
Grazie.

Da: Arté05/11/2012 14:55:40
@ Dolcebianca indirettamente ti ho risposto nel mio precedente post. Considera che io non sono laureata in giurisprudenza quindi semmai se vuoi una risposta più soddisfacente posta il dubbio nel forum funzionari. Qualcuno sicuramente ti dirà qualcosa con più certezza.

Da: SUN06/11/2012 00:10:27
Artè, grazie dell'intervento che mi sembra assai preciso.
Una sola considerazione: io so che nn necessariamente l'atto inesistente è assente materialmente. Inesistente, è ad esempio, per buona parte della dottrina, l'atto dell'usurpatore di pubblici poteri.


Sulla produzione di effetti giuridici dell'atto nullo: anche io ho sempre creduto che l'atto nullo non producesse
alcun effetto giuridico. Proprio ieri, studiando, ho letto che un autore sostiene che materialmente l'atto nullo degli effetti può produrli. Che ne pensate?
Vogliamo cercare di fare un esempio?

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