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RICORSO DIRIGENTE TECNICO MIUR
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Da: date retroattive | 07/08/2010 18:52:23 |
non certo con il protocollo informatico da anni obbligatorio.............. | |
Da: X date r. | 07/08/2010 23:22:01 |
bene! vuoi dire che tutte le scuole sono obbligate ad usare il protocollo informatico e che ogni documento in entrata ed uscita dalla scuola viene acquisito in tale maniera? Non sono passati molti anni da quando vedevo affannati impiegati di segreteria registrare su un librone. E' un sollievo sapere che è una immagine del passato. | |
Da: x riccardo | 08/08/2010 14:23:34 |
allora riccardo? | |
Da: x tutti | 09/08/2010 09:55:34 |
il maggior numero dei ricorrenti è, a mio modestissimo parere, del sottosettore 12: è lì che con punteggi medioalti (40/41) sono rimasti fuori centinaia di concorrenti questi ultimi hanno fatto ricorso per la presenza dei plurisettoriati ma, in realtà, a loro non è andato giù il fatto che con 10 punti, in altri sottosettori, qualcuno sia stato ammesso ... | |
Da: x tutti | 09/08/2010 09:56:12 |
se avessero chiesto anche un altro sottosettore sarebbero entrati almeno in questo | |
Da: hanno ragione | 09/08/2010 15:51:20 |
altro che meritocrazia! E' la vittoria del caso, della notizia passata sottobanco, ahum, ahum! | |
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Da: dubbio | 10/08/2010 12:49:06 |
Ma come è possibile accettare tutto questo? E' sicuro che non si possa fare qualcosa per annullare il tutto? Sarebbe meglio. | |
Da: x dubbio | 10/08/2010 14:20:47 |
dai che tira e molla si ci arriva. | |
Da: non credo | 10/08/2010 15:08:04 |
se anche fosse più giusto annulare tutto sarebbe però anche meno conveniente per il miur , costretto a pagare i danni a molte più persone di quante deve oggi ammettere per pronuncia di tar e cds , dato che vi è costretto . Ammetterà 350 ricorrenti e stop ,altrimenti se mettesse dentro anche altri lo farebbe senza pronuncia di legge e si tirerebbe addosso infiniti contenziosi , cosa antieconomica . | |
Da: dubbio | 10/08/2010 19:55:07 |
La soluzione mi sembra non coerente con il bando per il quale dovevano essere esplicitamente ammessi, per ogni settore, un numero di concorrenti pari a 10 volte il numero dei posti a concorso. Non si può, quindi, prendere un qualsiasi numero di concorrenti ed aggiungerlo in un modo o in un altro, perchè in ogni caso si continuerebbe sia a non rispettare il bando stesso che a ledere i diritti dei concorrenti, per cui i contenziosi ci sarebbero comunque. Poi, come verranno ammessi questi altri concorrenti? In silenzio o con una graduatoria pubblica? | |
Da: sentenze | 11/08/2010 07:18:15 |
x dubbio : il cds non doveva dare pareri sul bando o sulla procedura , ma solo confermare o rigettare la sentenza del tar che ammetteva i ricorrenti con la misura cautelare. Il miur ha infatti ricorso contro la sospensiva e ha perso . Tutto qui , l'inclusione avviene ope legis , i dubbi di - dubbio - pur se pongono questioni reali e importanti oltre che di difficile soluzione per il mur , non attengono all'esecuzione della pronuncia del cds. | |
Da: x sentenze | 11/08/2010 19:05:06 |
il CdS ha solo confermato la sospensiva concessa dal Tar Lazio, non si tratta di inclusioni ope legis ma partecipazione con riserva agli scritti. Il giudizio di merito dipanerà la matassa. | |
Da: sentenze | 11/08/2010 20:46:49 |
concordo , è una partecipazione con riserva , sono stato poco preciso ma mi riferivo a questo ; poi certo 1 pronuncia del tar e una del cds qualcosa vorranno dire , il giudizio di merito metterà un punto alla questione . Resta il fatto che non si può includere chi non ha ricorso , mentre si dice che il miur lo voglia fare , è recidivo o forse vuole una caterva di ricorsi ( che di certo avrà ) per rinviare il concorso a tempo indefinito che è come dire a - mai - | |
Da: errori diabolici del miur | 11/08/2010 20:48:18 |
Da: errori su errori 11/08/2010 18.46.30 questo miur non demorde , se include i non ricorrenti , e per legge non può farlo , allora evidentemente lo fa apposta per provocare altro infinito contenzioso e mandare a monte il concorso per lenta agonia da rinvii sine die. Dato che anche uno studente al 1ï¿° anno di giurisprudenza questo lo sa , allora è una tattica , quella di provocare ricorsi e conseguenti rinvii. | |
Da: MIUR | 11/08/2010 22:21:18 |
Ci sono anche i provvedimenti in autotutela nella convinzione di riparare ad un errore commesso. La telenovela è ancora lunga. | |
Da: AUTOTUTELA..... | 11/08/2010 23:00:04 |
si tenga ben presente di cosa si parla quando ci si inoltra sul terreno delle leggi...l'autotutela ha un suo portato di norme che la PA deve rispettare , altrimenti magari credendo di tutelarsi s'incarta ulteriormente e può finire che annulla l'atto , cioè il concorso va a finir male . Per tenerci informati propongo questo contributo : Lâautotutela amministrativa può essere definita come quel complesso di attività con cui ogni pubblica amministrazione risolve i conflitti potenziali ed attuali, relativi ai suoi provvedimenti o alle sue pretese. In questi casi la pubblica amministrazione interviene unilateralmente con i mezzi amministrativi a sua disposizione (salvo ovviamente ogni sindacato giurisdizionale), tutelando autonomamente la propria sfera dâazione. Il suo fondamento si rinviene pertanto nella potestà generale che lâordinamento riconosce ad ogni pubblica amministrazione di intervenire unilateralmente su ogni questione di propria competenza (ed è per questo che la si considera espressione del più generale concetto di autarchia). Preliminarmente, va chiarito che lâautotutela può essere esercitata attraverso l'annullamento laddove la Pubblica Amministrazione riscontri la presenza di vizi di legittimità del provvedimento adottato o dei suoi precedenti atti, o mediante la revoca laddove ritenga che mutamenti dei presupposti di fatto o di diritto impongano, successivamente allâemissione dellâatto inopportuno, una diversa considerazione della cura dell'interesse pubblico. Lâannullamento può essere effettuato attraverso lâannullamento per violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza a difesa delle ragioni e degli interessi della Pubblica Amministrazione (articolo 21 opties e nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 come notificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15) , oppure attraverso ed ex art. 1, comma 136, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (legge finanziaria per lâanno 2005) avverso provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso, al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche. Il caso in esame rientra nella fattispecie dellâart 21 nonies che -per lâannullamento dellâatto illegittimo- richiede la sussistenza di âragioni di interesse pubblicoâ, precisando che il provvedimento di autotutela deve essere esercitato â entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla leggeâ. Nella materia è intervenuto il Dipartimento della Funzione Pubblica con la direttiva del 17 ottobre 2005 n. 2147 con cui impone di valutare il criterio del pubblico interesse tenendo conto sia del tempo trascorso, sia della graduazione degli interessi pubblici e privati coinvolti. Tanto premesso si ritiene che il provvedimento di autotutela â" adeguatamente motivato- diretto ad eliminare lâatto illegittimo per incompetenza dellâorgano che lo ha adottato deve essere a sua volta adottato dallâorgano competente, ossia dallâorgano titolare del potere di emanazione del provvedimento annullato o revocato. Tale assunto trova riscontro nella giurisprudenza amministrativa per la quale âlâatto di autotutela è espressione dello stesso potere di cui è emanazione il provvedimento che ne costituisce lâoggetto e, pertanto, può essere adottato solo dallâorgano titolare del potereâ (cfr. Consiglio Giustizia Amministrativa Sicilia, Sezione giurisdizionale, 02.05.2000, n. 205; Con St., Sez. V, 30.11.2000, n. 6354; Cons. St., Sez. V, 20.02.2006, n. 701). A conferma di ciò, di recente il Consiglio di Stato con la decisione n. 10/2007, in tema di potere di autotutela è intervenuto ribadendo quando già affermato, dichiarando che âil potere di autotutela, con il quale lâordinamento attribuisce allâamministrazione di poter emendare autonomamente lâazione amministrativa dalle illegittimità commesse, spetta per definizione allâorgano che ha adottato lâatto asseritamente contrario alle regole di diritto che ne disciplinano lâattività. Escludere da tale potere gli atti viziati da incompetenza, oltre a non essere sorretto da una qualche apprezzabile ragione, appare, poi, contrario al principio di buona amministrazione in quanto consentirebbe ad atti contrari allâordinamento di poter dispiegare o perpetuare effetti che si presumono contrari allâinteresse pubblico così come definito dalle norme violateâ. In caso di annullamento, lâatto perde la sua efficacia ex tunc, cioè dalla data della sua emanazione. Al fine di assicurare la massima trasparenza ed il buon andamento dellâazione amministrativa, gli atti in materia di annullamento devono essere notificati ai soggetti interessati, secondo le norme generali dettate dallâart. 137 e ss. del c.p.c. e, relativamente alle modalità di notifica degli atti a contenuto tributario, secondo quanto previsto dallâ articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 1973. | |
Da: preoccupata | 12/08/2010 08:55:17 |
gira insistentemente voce di un ripescaggio dei non ricorrenti, è una bufala o c'è qualcosa di vero. Ho consultato un bravo | |
Da: forum deserto | 12/08/2010 08:59:08 |
Da: forum deserto | 12/08/2010 08:59:08 |
Da: forum deserto | 12/08/2010 08:59:08 |
Da: forum deserto | 12/08/2010 08:59:08 |
Da: forum deserto | 12/08/2010 08:59:09 |
Da: forum deserto | 12/08/2010 08:59:09 |
Da: forum deserto | 12/08/2010 08:59:09 |
Da: forum deserto | 12/08/2010 08:59:09 |
Da: forum deserto | 12/08/2010 08:59:09 |
Da: forum deserto | 12/08/2010 09:00:55 |
scusate s'è incastrato il tasto invio xpreoccupata ovvio che se non è una bufala è verità sul sito ismeda addiritura fomentano i non ricorrenti-non ammessi a fare ora ricorso, nonostante i termini scaduti!!! | |
Da: non ricorrenti | 12/08/2010 10:11:23 |
non possono rientrare , l'autotutela della PA non lo consente nel caso di specie , troppo comodo non ricorrere , non pagare il legale ed entrare su un piatto d'argento per soliti noti ( e furbi ) che sfruttano i sacrifici degli altri . Leggete qui e informatevi , almeno vi servirà per il futuro concorso ds , se lo fate : google : provvedimenti in autotutela Annulare l'atto vuo dire infine annullare bando,elenco ammessi e in definitiva il concorso . I ricorsi dei controinteressati che rilevano una lesione dei loro interessi partirebbero il giorno dopo se il miur facesse una cosa del genere. | |
Da: se non ci credete ... | 13/08/2010 13:10:49 |
... provate a telefonare al miur Nuove graduatorie -vecchi ammessi 928 -nuovi ammessi: ricorrenti circa 300 (gli altri stanno oltre i 1450) + non ricorrenti circa 150 tot. 1450 les jeux sont faits | |
Da: fate bene! | 13/08/2010 13:51:44 |
infatti è una bufala! (carampana) | |
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