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Concorso dirigenti scolastici - Aspettando il bando e i quiz
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Da: flo | 28/11/2010 15:29:04 |
e nemmeno quelle valgono poi tanto... in quanto con l'autonomia didattica riconosciuta alle scuole successivamente a queste disposizioni, molto è cambiato...penso quindi che oggigiorno valgano in primis le disposizioni del collegio dei d.... penso! | |
Da: x l'' acidona! | 28/11/2010 15:33:57 |
ehm lei buona?prima dovrebbe perdere l'acidità che la caratterizza!mi sa che va avanti di yogurt andati a male...hihiih! | |
Da: pappalessa | 28/11/2010 15:40:19 |
flo grazie ho visto ma in effetti cercavo qualcosa (se esiste) di più recente, tipo aggiornato al dpr 89/2009. per le ore di inglese il manuale che ho (quello verde) parla di 1h + 2 +3 +3 + 3, ma le altre ore? quanto curricolare, quanto ai laboratori? grazie flo, se trovi altro aspetto notizie, anche io cerco e casomai posto , grazie ancora | |
Da: ba... | 28/11/2010 15:54:34 |
X settenani carissimo, oltre che ineducato, in malafede, razzista e poco intelligente, sei anche di una meschinità unica al mondo: non cercare il consenso degli altri frequentatori del forum cercando di adularli. Tutti hanno capito di che pasta sei fatto. Pasta avariata e di pessima qualità. uno come te è meglio sfuggirlo come la paste bubbonica. Barnaby | |
Da: ba... | 28/11/2010 15:58:21 |
A Troll3 anche tu sei un soggetto della stessa specie di settenani. Farai molta strada, ne sono convinto. se sei un docente sei di un'etica professionale notevole. Povera scuola italiana. Il tuo affezionato Barnaby fru fru.. | |
Da: susanna60 | 28/11/2010 16:01:55 |
n 1 | |
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Da: flo | 28/11/2010 16:17:32 |
che io sappia dopo l'89/09 da nessuna parte ho visto scritto il quadro orario e sicuramente perchè a ciascuna istituzione scolastica è dato di organizzare la propria offerta formativa in maniera tale da rispondere alle esigenze del territorio e alle richieste formative delle famiglie come meglio le pare. Quanto ai laboratori, sono tre, opzionali, per un totale di 99 ore annuali, ed introdotti dal D.Lgs. 59/04 per favorire kla personalizzazione dei piani di studio... ma tra un po' scompariranno, perchè man mano che l'organico si riduce per effetto di tutto quello che sicuramente sai, nelle scuole non si potrà più garantire un'offerta formativa che comprenda anche quelle ore...l'organico è fatto sulle 27 ore e non sulle 30 attualmente in atto. Comunque nella mia scuola (classe seconda): 7 italiano+ 1 lab italiano 6 matematica +1lab matematica 2 scienze 2 inglese 2 storia 2 geografia 2 religione 1 corpo, mov. e sport 1 arte e immagine 1 musica 1 lab cittadinanza e cost. 1 informaqtica | |
Da: calipso | 28/11/2010 16:17:46 |
c'è illecito penale, per corruzione, art 319 c.p. c'è illecito contabile, per danno erariale (??) c'è illecito civile, verso altre imprese partecipanti, cod, civ. 2043 c'è illecito disciplinare , art 91 ccnl 2007 intendendo con indefinito una tangente o una fuga di notizie o favoreggiamento ... che dite?? di certo questi quiz son fatti a posta per fregarci | |
Da: flo | 28/11/2010 16:31:09 |
Atto di indirizzo 8 settembre 2008 ... 3.2.3 Le modalità organizzative Le diverse articolazioni dell'orario (24, 27, 30 e 40 ore) richiedono un disegno progettuale coerente, rigoroso e organico. Spetta ad ogni istituzione scolastica, nelle sue diverse articolazioni, nel rispetto dei bisogni e delle vocazioni degli alunni e sulla base delle scelte pedagogiche dei docenti, adottare le soluzioni organizzative più idonee al raggiungimento dei traguardi attesi. ... penso che questo dica tutto! Ciao | |
Da: pappalessa | 28/11/2010 16:36:44 |
flo ok grazie mille per la precisazione e per il quadro orario della tua scuola. ma da te sono dunque oggetto di delibera in sede collegiale? ogni anno? scusami eh ma sta primaria proprio non la capisco bene | |
Da: pappalessa | 28/11/2010 16:39:21 |
flo grande grande grande (per essere pignolo l'ho scaricato adesso adesso ed è del 2009) grande flo | |
Da: flo | 28/11/2010 16:55:42 |
si scusa ... 2009 quanto al quadro orario, un po' si va per inerzia, nel senso che il DS manco ce lo chiede, ogni anno intendo, certo è che quando si deve stabilire cosa fare nei laboratori è dìobbligo passare per il collegio...ma anche in proposito si potrebbe aprire un dibattito: se queste ore opzionali sono state introdotte per "personalizzare" i piani di studio, mi dici tu a cosa servono quando collegialmente si decide cosa farne? sicuramente una decisione collegiale a riguardo implica un concetto di personalizzazione molto espanso, tanto espanso da perdere di vista la persona... per non parlare della modalità di scelta degli stessi all'atto dell'iscrizione! Ma questo per adesso non conta poi tanto! Grazie a te! | |
Da: flo | 28/11/2010 16:57:56 |
a buon rendere se avrò bisogno di delucidazioni in merito alla secondaria! ciao! | |
Da: luce | 28/11/2010 17:00:53 |
I collegi di disciplina aboliti dalla legge brunetta eano stati introdtti quando? Grazi per la risposta | |
Da: pappalessa | 28/11/2010 17:02:02 |
flo tra l'altro ci deve essere pure un qualche straccio di quadro orario vincolante vecchio su cui le varie scuole si sono poggiati per articolare l'offerta... mah ciao e grazie ancora | |
Da: dodi65 | 28/11/2010 17:17:23 |
x pappalessa E' demandata all'autonomia organizzativa e didattica delle singole scuole, la concreta articolazione dell'orario, ad eccezione di: Religione cattolica: 2 ore settimanali Inglese: 1 ora settimanale in cl. prima; 2 ore settimanali in seconda; 3 ore in terza, quarta e quinta La nostra proposta è strutturata con minimi e massimi variabili. | |
Da: pappalessa | 28/11/2010 17:19:39 |
dodi grazie grazie grazie | |
Da: pappalessa | 28/11/2010 17:21:13 |
dodi se insegni nella primaria, la tua scuola cosa fa rispetto a quanto postato da flo? | |
Da: TROLL | 28/11/2010 17:38:03 |
x ba... Sei tu che hai cominciato ad offendere senza ragione, non lamentarti poi se ti rispondono per le rime ! | |
Da: mariano | 28/11/2010 18:05:55 |
pappalessa a 15 anni si deve comunque essere inseriti in un percorso che garantisca l'assolvimento dell'obbligo scolastico , non basta la dichiarazione di un apprendistato , anche perchè è piuttosto improbabile che l'azienda dichiari la presenza di un 15enne seppur apprendista. vedi http://www.operadigiustizia.it/2009/09/evasione-scolastica-e-responsabilita-genitoriale/ http://www.assorizzonte.com/attualita/evasione.htm per i test DT : non vi erano domande per la lingua straniera e per l'informatica | |
Da: xTroll | 28/11/2010 18:08:58 |
Hai dimostrato di offendere non solo " ba". Il rispetto va dato a tutti anche se non siamo identificati. | |
Da: nila68 | 28/11/2010 18:12:23 |
x pappalessa e x chiunque volesse intervenire il mio dubbio nasce da queste testuali parole: "la legge 296/06 ha stabilito l'obbligo scolastico fino al raggiungimento del sedicesimo anno d'età, ASSOLVIBILE ANCHE FREQUENTANDO PERCORSI DI ISTRUZIONE O FORMAZIONE PROFESSIONALE. Di conseguenza l'età per l'accesso al lavoro è stata elevata a 16 anni". Quindi, deduco che, non potendo andare a lavorare prima dei 16 anni, un quindicenne che non frequenta la scuola non può neppure andare a lavorare in un salone di barbiere, ma deve andare a scvuola, almeno per un altro anno. O no? | |
Da: TROLL | 28/11/2010 18:19:20 |
io sono troll, poi ci sono troll 2 e troll 3 per la precisione... | |
Da: mariano | 28/11/2010 18:27:31 |
nila68 teoricamente si va a scuola obbligatoriamente fino al compimento dl 16mo anno di età, praticamente questi ragazzi frequentano ogni 10/15 giorni per evitare la comunicazione alle autorità , si fanno quindi bocciare ...e tutto si risolve.Il fatto è che nonostante le buone intenzioni del legislatore , non si fa nulla per questi ragazzi , non li si protegge affatto da nessun punto di vista.La scuola si limita alle comunicazioni di rito , l'azienda dal canto suo continua a tenerli a nero , i genitori si limitano a lamentarsi di come vanno le cose.... ciao e buona domenica | |
Da: mariano | 28/11/2010 18:34:21 |
nila 68 e poi... ma dove sono questi percorsi di formazione/istruzione??? Sarebbe compito delle regioni , in accordo con le istituzioni scolastiche e gli enti locali e..bla bla bla. . dalla l.53/03 (Art.4).... siamo al 2011 ed è tutto ancora sulla carta!!! | |
Da: pappalessa | 28/11/2010 18:36:58 |
mariano "Per quanto concerne il comma 8 dell'art.48 del collegato lavoro ,è da dire che in virtu dello stesso i quindicenni potranno soddisfare un anno di scuola obbligatoria svolgendo un percorso di apprendistato in azienda. ,considerato che l'impegno di istruzione, fissato a 10 anni, potrà essere assolto anche attraverso i percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, previa intesa fra regioni, ministero del Lavoro, ministero dell'Istruzione, sentite le parti sociali, come indicato nel decreto legislativo attuativo della legge Biagi, fermo restando quanto previsto dall'art.48 del dec.leg.vo n.276/03" Art. 48. 276/03 Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione 1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni. 2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed e' finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto e' determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonche' del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. 3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e' disciplinato in base ai seguenti principi: a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonche' della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale; b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo; c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile; d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. 4. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53; b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale in funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53; c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni competenti; d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali; e) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo; f) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguatE tu che ne dici? dal punto di vista di un ds che cosa è accettabile per non incorrere nel rischio di non aver vigilato sul minore? cioè il contratto di apprendistato alla luce delle ultime novità deve essere in qualche modo protetto e/o "mediato" dall'istituzione scolastica? | |
Da: stefano1 | 28/11/2010 18:54:46 |
una cortesia: qualcuno mi consiglia qualche testo per la parte socio psico pedagogica? non seguo molto il forum e quindi non ho letto gli eventuali testi consigliati in passato grazie a chi mi potrà aiutare | |
Da: pappalessa | 28/11/2010 18:57:12 |
mariano e nila l'obbligo di istruzione (parliamo all'antica - di andare a scuola) c'è per 10 anni, dai 6 ai 16 teoricamente quindi fino al biennio della secondaria secondo grado ma sto collegato del lavoro dice che è possibile assolvere all'ultimo anno di istruzione obbligatoria con l'apprendistato. quindi l'apprendistato parte dai 15 anni (che non vuol dire necessariamente dopo la prima secondaria superiore) indipendentemente dalla classe in cui sei iscritto. naturalmente questo discorso non ha nulla a che fare con il dramma dell'abbandono, del lavoro nero, della dispersione. non è un discorso etico, ma pratico. che dite? | |
Da: pappalessa | 28/11/2010 19:26:33 |
mariano e nila ciè l'obbligo di istruzione si assolve con l'apprendistato che può partire dai 15 anni | |
Da: calipso | 28/11/2010 19:54:53 |
l'obbligo vi fa ancora scervellare? certo il dlgs 77 del 2005 attuativo della 53 affianca l'alternanza all'apprendistato a partire dai 15 anni, il problema non sussiste perchè anche se solo per un anno la scuola segue cmq l'alunno nel percorso in accordo con l'azienda, invece di andare a scuola, a periodi definiti va in azienda e anche la certificazione e la valutazione sono salve con buona pace dell'obbligo scolastico, scilicet istruzione. fino a 18 anni poi si può continuare così in obbigo formativo. cosa è che non quadra in questo quadro? | |
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