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Concorso 40 posti di REFERENDARIO TAR 2021
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Da: PrimaEsperienza | 2 - 06/01/2022 00:37:00 |
Interessante sentenza del CDS coloro che hanno consegnato all'ultimo concorso: 18.2. In termini generali, la contestazione dell'esito di una procedura di selezione del contraente può essere formulata soltanto dall'operatore economico che a quella procedura abbia preso parte. 18.3. Tuttavia, non rileva, in proposito, la mera partecipazione di fatto, poiché solo la legittima partecipazione ascrive in capo all'operatore una situazione differenziata e qualificata (ossia l'interesse legittimo alla regolare conduzione delle operazioni di selezione da parte della stazione appaltante) che lo facoltizza a lamentare, in sede processuale, l'esito della procedura, proprio in quanto vi ha partecipato secundum jus. 18.4. In termini tecnico-giuridici, la partecipazione alla gara, quale fattore legittimante la formulazione di un ricorso avverso l'esito della stessa, rileva quale elemento (recte, presupposto) normativo, non semplicemente fattuale, dell'istanza di giustizia veicolata in giudizio. 18.5. La formulazione di un ricorso e la sua decidibilità nel merito richiedono infatti, alla sua base, una situazione sostanziale giuridicamente qualificata, posto che il processo è, nella sua essenza, la forma pubblicistica di tutela di situazioni giuridiche soggettive. 18.6. L'assenza, originaria o sopravvenuta, di tale fondamento sostanziale dell'istanza di giustizia priva ab imis la dinamica processuale del suo stesso oggetto. 18.7. In una prospettiva concreta e modulata in base a quanto qui di interesse, non ha titolo ad impugnare l'aggiudicazione non solo il partecipante che sia stato in precedenza escluso dalla gara, eventualmente anche in sede di autotutela officiosa, con provvedimento inoppugnato, ma anche il partecipante che abbia visto respinto in sede giurisdizionale, con pronuncia definitiva, il proprio ricorso avverso l'estromissione dalla gara. | |
Da: Branzino | 06/01/2022 08:57:20 |
La Corte di Giustizia avrebbe forse qualcosa da ridire... | |
Da: Clel77 | 1 - 06/01/2022 10:32:21 |
@ Primaesperienza Grazie per la condivisione | |
Da: internauta | 06/01/2022 13:34:22 |
credo sia posizione del cds certo mi chiedo allora : se operatore non viene ammesso deve impugnare esclusione per forza subito nonostante abrogazione rito super accelerato ? oppure adesso può impugnare esclusione e aggiudicazione assieme? quindi non subito dopo esclusione ma dopo avuta notizia aggiudicazione al terzo? | |
Da: PrimaEsperienza | 06/01/2022 14:27:16 |
La sentenza è la 26 del gennaio 2022. Recentissima. L'orientamento però è abbastanza consolidato, anche perché se uno è stato definitivamente escluso non ha più interesse ad impugnare l'aggiudicazione definitiva, non potendo aggiudicarsi la gara. La Corte di Giustizia obietta sul fatto che non si possa ostacolare l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva, ma non quando c'è già un giudicato di esclusione. Del resto sia la CGUE sia la CEDU hanno già detto che il giudicato interno è insuperabile, anche se viola il diritto UE o CEDU. Solo nel penale non è così. | |
Da: PrimaEsperienza | 06/01/2022 14:34:44 |
Internauta, non capisco la domanda. l'esclusione va sempre impugnata, a prescindere dal rito super accelerato che riguardava solo l'esatta definizione della platea dei partecipanti, obbligando ad impugnare l'ammissione di soggetti che si ritiene siano privi dei requisiti. Comunque un conto è l'aggiudicazione provvisoria, che non esiste più. La proposta di aggiudicazione non va impugnata subito, perchè bisogna aspettare la definitiva. Ora è inammissibilità . Prima era facoltativo. Se però la impugnavi il giudicato era vincolante. Ma lì parliamo di aggiudicazione provvisoria (ora proposta). se invece vieni escluso per altri motivi allora devi impugnare subito, non aspettare l'aggiudicazione definitiva. | |
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Da: @i peccati ecc… | 06/01/2022 16:46:37 |
Hai rotto gli zebedei | |
Da: Xtutti | 07/01/2022 14:29:52 |
Come Avv cancellato dall albo Con 13 anni di iscrizione e attuale dipendente A tempo determinato all'ufficio del processo (con anzianità inferiore a 5 anni) posso partecipare al concorso prossimo cumulando le due anzianità ? | |
Da: PrimaEsperienza | 07/01/2022 15:20:30 |
Non credo. Non mi pare ci siano i presupposti per il cumulo | |
Da: MassimoSaverioGiannelli Reputazione utente: +44 | 07/01/2022 21:05:29 |
Giusto per curiosità , vi ricordate quando cominciarono le correzioni lo scorso concorso? | |
Da: Previgente | 07/01/2022 21:08:39 |
Secondo voi quando uscirà il bando e si terranno le prove ? | |
Da: PrimaEsperienza | 07/01/2022 21:59:05 |
Per Massimo Non ci fu alcuna comunicazione ufficiale, nè ufficiosa qui sul gruppo. Ricordo che le prime voci ci furono quando si parlava del termine delle correzioni | |
Da: MassimoSaverioGiannelli Reputazione utente: +44 | 07/01/2022 22:57:38 |
Ah ok! Beh, anima in pace. Non ci voglio pensare più Fine mese ricomincio a studiare Voi avete ripreso? | |
Da: Cristallina14 | 08/01/2022 01:33:24 |
Eccoci siamo in modalità riservata! Che sorpresa! Si @Giannelli ho ripreso dalle basi.. | |
Da: PrimaEsperienza | 08/01/2022 02:48:04 |
Cioè? Modalità riservata? Possono scrivere solo i registrati? Allora ma protesta a funzionato? | |
Da: PrimaEsperienza | 08/01/2022 02:49:58 |
"ha" ovviamente | |
Da: MassimoSaverioGiannelli Reputazione utente: +44 | 08/01/2022 10:28:12 |
Era ora! Non se ne poteva più Ottimo Cristallina Anche io avevo ricominciato, ma poi è arrivato il Covid che mi ha spezzato il ritmo di lavoro e di studio Non vedo l'ora di ricominciare! (Effetto collaterale dell'isolamento:D) | |
Da: Cristallina14 | 08/01/2022 13:29:06 |
Caspita Massimo..mi dispiace! Buona guarigione!! Mi raccomando torna più forte di prima! ðŸ'ª Si Primaesperienza adesso occorre l'accesso con registrazione. | |
Da: Cristallina14 | 08/01/2022 13:36:22 |
Avevo messo nel messaggio un'emoticon con braccino forte e muscoloso..ma si vedono 2 punti interrogativi.. | |
Da: MassimoSaverioGiannelli Reputazione utente: +44 | 08/01/2022 13:53:36 |
:D Oggi è arrivato il certificato di guarigione (con il casino che è scoppiato è quasi un miracolo!) Sono a casa in isolamento dal 14/12 È stata dura separare i 3 positivi dai 3 negativi in famiglia A parte l'esaurimento nervoso, il Covid è stato una leggera influenza. Forse merito del vaccino | |
Da: PrimaEsperienza | 08/01/2022 14:12:44 |
Massimo ti andrebbe di confrontarci sul tema di civile? Ancora una volta è il primo a preoccuparmi, ma quel giorno ho reso male. Troppo tempo di attesa per entrare d poi la commissione che parlava in continuazione. Insomma, davvero non ci hanno messo in condizioni ottimali per lavorare | |
Da: PrimaEsperienza | 1 1 - 08/01/2022 14:13:52 |
Caspita. Ho letto ora del Covid. Meno male!! | |
Da: Cristallina14 | 1 - 08/01/2022 14:28:46 |
Allora oggi è un grande giorno @Giannelli! Evviva! | |
Da: MassimoSaverioGiannelli Reputazione utente: +44 | 1 - 08/01/2022 15:12:23 |
:D Finalmente libero! (ho paura di uscire però, mi sembra una cosa nuova... agorafobia! :D) PrimaEsperienza, non so quanto possa esserti utile confrontarti con me nel tema di civile, non credo di aver fatto granché... pure io sono andato in crisi (stavo per andarmene), colpa l'astinenza da nicotina che non mi faceva concentrare... comunque, per quel che ricordo, ho impostato così Introduzione sulla responsabilità aquiliana e differenze strutturali con la responsabilità contrattuale, in particolare sulla questione del danno ingiusto (come lesione in primo luogo di una situazione giuridica soggettiva), laddove, nella RC l'illiceità è assorbita dalla violazione della regola contrattuale, mentre in quella extracontrattuale consegue a una condotta lesiva contra ius e non iure. Qualche altra cosa sulla differenza tra le due forme di responsabilità ho scritto, ma non ricordo cosa, comunque sempre orientato a definire il danno ingiusto. Poi ho parlato della distinzione tra danno evento e danno conseguenza, individuando nel passaggio tra l'uno e l'altro il nodo della questione della liquidazione del danno ingiusto. A questo punto ho fatto un cenno al nesso di causalità giuridica e poi sono passato a esaminare le norme che lo definiscono; partendo dal richiamo effettuato dal 2056 c.c. Per primo ho parlato del 1223, della conseguenza immediata e diretta e illustrando brevemente i concetti di danno emergente e lucro cessante. Sul lucro cessante ho scritto qualcosa circa la difficoltà di individuazione tenuto conto del giudizio probabilistico (non ricordo cosa ho scritto esattamente). Poi ho parlato della valutazione equitativa ex art. 1226, della lettera della norma che nel limita l'applicabilità ai casi in cui la prova dell'ammontare sia oggettivamente impossibile, valendo per il resto il principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., qualcos'altro ho scritto, ma non ricordo! Poi ho parlato del 1227 e delle diverse ratio sottese ai due commi della disposizione. Nel primo comma il concorso del creditore esclude o limita il danno evento e quindi la responsabilità del danneggiante, tale limitazione si riflette sul danno conseguenza, che viene comunque identificato nel suo ammontare effettivo, ma ridotto o escluso ai fini del risarcimento in ragione del concorso. Quanto al secondo comma ho rilevato che invece riguarda l'individuazione del danno conseguenza, imponendo un onere di diligenza che trova la propria giustificazione nel generale dovere di solidarietà previsto dall'art. 2 Cost. Quattro parole (forse tre) sul canone di condotta diligente, buona fede e obbligo di solidarietà , derivante da valore costituzionale espressamente individuato quale precetto normativo dal giudice delle leggi (per fortuna ne ho parlato pochissimo, mi sembra tanto un fuori tema). A questo punto, sorvolando allegramente il mancato richiamo al 1225 c.c. da parte del 2056 c.c. (ne avrei voluto parlare ma ero sfinito e non sapevo dove mi avrebbe portato fare quel discorso sul quale non mi sentivo molto sicuro), ho "dissertato" sull'esistenza di alcuni strumenti di origine pretoria per la liquidazione del danno, ma ho finito per parlare della sola compensatio lucri cum danno, indicandone la ratio, il dibattito giurisprudenziale sui presupposti (senza entrare troppo nello specifico), le conseguenze paradossali di alcune impostazioni e infine la linea seguita dalle SSUU. Ho concluso tirando le fila del discorso, osservando che dall'esame delle modalità di liquidazione del danno ingiusto, emerge un sistema di responsabilità con chiare e preminenti finalità di reintegrazione, rispetto alle finalità sanzionatorie e preventive. Quest'ultimo punto doveva far parte del cappello introduttivo del tema, ma non riuscivo a giustificarlo senza citare gli artt. 1223 e ss. e quindi senza anticipare quello che poi avrei scritto nella seconda parte del tema. Purtroppo anche li la poca lucidità ha inciso Pazienza! | |
Da: MassimoSaverioGiannelli Reputazione utente: +44 | 1 - 08/01/2022 15:15:00 |
Ah, si, nella prima parte ho anche inserito la responsabilità da contatto e, fatto il quadretto, la natura residuale (avrei dovuto scrivere atipica) della responsabilità aquiliana Tu come hai fatto? | |
Da: MassimoSaverioGiannelli Reputazione utente: +44 | 1 - 08/01/2022 15:39:13 |
Aggiungo, in questo mio lungo e straripante monologo, che ho cercato di impostare il tema individuando la questione fondamentale, come mi è stato suggerito di fare da Xela, piuttosto che riversare tutte le conoscenze in un elaborato che poi necessariamente sarebbe risultato inorganico. Per me il quesito alla base era proprio la differenza tra danno risarcibile e danno ingiusto, dato che non tutte le lesioni, pur qualificandosi come ingiuste, comportano conseguenze patrimoniali rilevanti per l'ordinamento. Tutto ciò è l'effetto di una responsabilità civile finalizzata alla reintegrazione del danno, giacché, una eventuale funzione sanzionatorio avrebbe dovuto comportare risarcimenti per la sola lesione della situazione giuridica soggettiva del danneggiato, come reazione dell'ordinamento all'illecito. | |
Da: Clel77 | 1 1 - 08/01/2022 17:21:37 |
@MSG mi dispiace tanto per la brutta esperienza del Covid... ha ragione Cristallina oggi è un grande giorno. Ho seguito la lezione di un corso, che ha trattato brevemente del tema di civile assegnato al concorso Tar: l'impostazione è quella di MSG ... ðŸ'ªðŸ'ªðŸ'ªðŸ¤žðŸ¤žðŸ¤ž | |
Da: Fiorello | 1 - 08/01/2022 17:38:48 |
Per Clel77.Che corso stai seguendo? Io vorrei cominciare il diritto per i concorsi. Ho seguito la lezione di prova che aveva ad oggetto la redazione della sentenza. Non so se un corso aiuta a superare il concorso, di certo aiuta a studiare. Senza mi sento un po' demotivato, perso tra pagine e pagine di testi, che spesso non arrivano al dunque. | |
Da: Clel77 | 1 - 08/01/2022 18:33:50 |
Io sto seguendo Direkta. Ottimo per civile, per amministrativo non ti saprei ancora dire, perché, avendo cominciato il corso tardi, ovvero dopo gli scritti TAR, ho assistito a due sole lezioni in diretta. | |
Da: melany@azzurra | 2 2 - 10/01/2022 13:33:37 |
buongiorno, mi sono iscritta anche io ex novo. Ho avuto pessime esperienze in questo forum per molti motivi; mi auguro sia ora tutto diverso. Buon anno a tutti. Novità ne abbiamo? | |
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