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Esame avvocato Spagna
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Da: tango207/02/2012 20:14:51
pardon..." no parlo" .....................ma parole -------

Da: common law07/02/2012 20:19:55
tango... non ho capito...e quel poco che ho capito non mi piace....io lavoro ovunque.. non ho problemi di sorta...e con i miei avv d'intesa ho buonissimi rapporti.. sono tutti amici miei...

Da: tango207/02/2012 20:23:39
non volevo turbar nessuno..ho solo detto se 8 pratiche al nord e 2 al sud sono deleterie per un domani.....
null'altro.

Da: @  tango07/02/2012 20:29:57

- Messaggio eliminato -

Da: common law07/02/2012 20:35:52
@ tango
ah.. scusa tanto.. ho capito male...puoi farle anche tutte al nord se è per questo!!!...non ci sono limiti...non conta  che fai magari poche cause nel distretto del coa dove sei iscritto...tranquillo..

Da: leghista07/02/2012 20:37:12
stop agli abbbogados

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Da: XTango07/02/2012 20:42:56
le direttive e la legge parlano chiaro rimaniamo fermi ad esse!
Art 10 Direttiva Ce 98-Art 9,10,13 L.96/2001

Da: Direttiva Ce 5/9807/02/2012 20:55:24
Articolo 10
Assimilazione all'avvocato dello Stato membro ospitante
1. L'avvocato che eserciti con il proprio titolo professionale di origine e che abbia comprovato l'esercizio per almeno tre anni di un'attività effettiva e regolare nello Stato membro ospitante, e riguardante il diritto di tale Stato, ivi compreso il diritto comunitario, è dispensato dalle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 89/48/CEE per accedere alla professione di avvocato dello Stato membro ospitante. Per attività effettiva e regolare si intende l'esercizio reale dell'attività senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana.
Grava sull'interessato l'onere di provare all'autorità competente dello Stato membro ospitante l'esercizio di tale attività effettiva e regolare per una durata minima di tre anni nel diritto dello Stato membro ospitante. A tal fine:
a) l'avvocato fornisce all'autorità competente dello Stato ospitante ogni informazione e documento utile, in particolare per quanto attiene al numero e alla natura delle pratiche trattate;
b) l'autorità competente dello Stato membro ospitante può verificare il carattere regolare ed effettivo dell'attività esercitata e, se necessario, invitare l'avvocato a fornire oralmente o per iscritto chiarimenti o precisazioni supplementari in merito alle informazioni e ai documenti menzionati nella lettera a).
La decisione dell'autorità competente dello Stato membro ospitante di non concedere tale dispensa qualora non sia fornita la prova che i requisiti di cui al primo comma sono soddisfatti deve essere motivata ed è soggetta a ricorso giurisdizionale di diritto interno.
2. Un avvocato che eserciti con il proprio titolo professionale di origine in uno Stato membro ospitante può in qualsiasi momento chiedere il riconoscimento del proprio diploma a norma della direttiva 89/48/CEE, allo scopo di accedere alla professione di avvocato dello Stato membro ospitante e di esercitarla con il titolo professionale corrispondente a tale professione in detto Stato membro.
3. Un avvocato che eserciti con il proprio titolo professionale di origine, che dimostri un'attività effettiva e regolare per un periodo di almeno tre anni nello Stato membro ospitante, ma di durata inferiore relativamente al diritto di tale Stato membro, può ottenere dall'autorità competente di detto Stato membro l'accesso alla professione di avvocato dello Stato membro ospitante e il diritto di esercitarla con il titolo professionale corrispondente a tale professione in detto Stato membro, senza dover rispettare le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 89/48/CEE, alle condizioni e secondo le modalità qui di seguito indicate:
a) L'autorità dello Stato membro ospitante prende in considerazione l'attività effettiva e regolare nel corso del periodo sopra precisato, nonché le conoscenze e le esperienze professionali nel diritto dello Stato membro ospitante, nonché la partecipazione del richiedente a corsi o seminari che vertono sul diritto dello Stato membro ospitante, compreso l'ordinamento della professione e la deontologia professionale.
b) L'avvocato fornisce all'autorità dello Stato membro ospitante tutte le informazioni e i documenti utili, in particolare sulle pratiche da lui seguite. La valutazione dell'attività effettiva e regolare dell'avvocato svolta nello Stato ospitante, nonché la valutazione della sua capacità di proseguire l'attività ivi esercitata viene effettuata nell'ambito di un colloquio con l'autorità competente dello Stato membro ospitante, che mira a verificare il carattere regolare ed effettivo dell'attività esercitata.
La decisione dell'autorità competente dello Stato membro ospitante di non concedere l'autorizzazione qualora non sia fornita la prova che i requisiti stabiliti al primo comma sono soddisfatti deve essere motivata ed è soggetta a ricorso giurisdizionale di diritto interno.
4. L'autorità competente dello Stato membro ospitante può, con decisione motivata soggetta a un ricorso giurisdizionale di diritti interno, non ammettere l'avvocato al beneficio delle disposizioni del presente articolo qualora ritenga che l'ordine pubblico sarebbe pregiudicato, in particolare a causa di procedimenti disciplinari, di reclami o di altri incidenti di qualsiasi natura.
5. I rappresentanti dell'autorità competente incaricati di istruire le domande garantiscono il segreto su tutte le informazioni ottenute.
6. L'avvocato che accede alla professione di avvocato dello Stato membro ospitante secondo le modalità previste dai paragrafi 1, 2, e 3 ha diritto di far uso, a fianco del titolo professionale corrispondente alla professione di avvocato nello Stato membro ospitante, del titolo professionale d'origine indicato nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro d'origine.

Da: abogado Rugantino de Noartri07/02/2012 21:17:16

- Messaggio eliminato -

Da: Bollettino ufficiale del CNF07/02/2012 21:25:19

- Messaggio eliminato -

Da: abogado Rugantino de Noartri07/02/2012 21:25:56

- Messaggio eliminato -

Da: Alpa al tg207/02/2012 21:28:29

- Messaggio eliminato -

Da: Tango 207/02/2012 21:55:57
Common l. @tango ....altri
Ringrazio x le risposte ricevute ...ora sono più tranquillo....gli atti possono essere fatti in tutta Italia .....non c' e' un limite minimo da fare nel Coa di appartenenza.....
Buona serata colleghi.

Da: NUOVO PARERE DEL CNF07/02/2012 21:56:31

- Messaggio eliminato -

Da: @ tango07/02/2012 21:58:33

- Messaggio eliminato -

Da: abogado Rugantino de Noartri07/02/2012 22:00:28

- Messaggio eliminato -

Da: FATTI DA AVVOCATI O ABOGADOS NON GOSSIP07/02/2012 22:37:56

- Messaggio eliminato -

Da: ottimo07/02/2012 22:47:19
Notizie da un coa del nord ovest
Un grosso studio pare stia studiando di intentare una causa di risarcimento per non avere iscritto gli abogados. Infatti ultimamente i coa di quella zona hanno iscritto non ostante non fossero ancora rinnovati i consigli.
Buenas noches.

Da: Direttiva Ce 5/9807/02/2012 22:56:07
Articolo 10
Assimilazione all'avvocato dello Stato membro ospitante
1. L'avvocato che eserciti con il proprio titolo professionale di origine e che abbia comprovato l'esercizio per almeno tre anni di un'attività effettiva e regolare nello Stato membro ospitante, e riguardante il diritto di tale Stato, ivi compreso il diritto comunitario, è dispensato dalle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 89/48/CEE per accedere alla professione di avvocato dello Stato membro ospitante. Per attività effettiva e regolare si intende l'esercizio reale dell'attività senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana.
Grava sull'interessato l'onere di provare all'autorità competente dello Stato membro ospitante l'esercizio di tale attività effettiva e regolare per una durata minima di tre anni nel diritto dello Stato membro ospitante. A tal fine:
a) l'avvocato fornisce all'autorità competente dello Stato ospitante ogni informazione e documento utile, in particolare per quanto attiene al numero e alla natura delle pratiche trattate;
b) l'autorità competente dello Stato membro ospitante può verificare il carattere regolare ed effettivo dell'attività esercitata e, se necessario, invitare l'avvocato a fornire oralmente o per iscritto chiarimenti o precisazioni supplementari in merito alle informazioni e ai documenti menzionati nella lettera a).
La decisione dell'autorità competente dello Stato membro ospitante di non concedere tale dispensa qualora non sia fornita la prova che i requisiti di cui al primo comma sono soddisfatti deve essere motivata ed è soggetta a ricorso giurisdizionale di diritto interno.
2. Un avvocato che eserciti con il proprio titolo professionale di origine in uno Stato membro ospitante può in qualsiasi momento chiedere il riconoscimento del proprio diploma a norma della direttiva 89/48/CEE, allo scopo di accedere alla professione di avvocato dello Stato membro ospitante e di esercitarla con il titolo professionale corrispondente a tale professione in detto Stato membro.
3. Un avvocato che eserciti con il proprio titolo professionale di origine, che dimostri un'attività effettiva e regolare per un periodo di almeno tre anni nello Stato membro ospitante, ma di durata inferiore relativamente al diritto di tale Stato membro, può ottenere dall'autorità competente di detto Stato membro l'accesso alla professione di avvocato dello Stato membro ospitante e il diritto di esercitarla con il titolo professionale corrispondente a tale professione in detto Stato membro, senza dover rispettare le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 89/48/CEE, alle condizioni e secondo le modalità qui di seguito indicate:
a) L'autorità dello Stato membro ospitante prende in considerazione l'attività effettiva e regolare nel corso del periodo sopra precisato, nonché le conoscenze e le esperienze professionali nel diritto dello Stato membro ospitante, nonché la partecipazione del richiedente a corsi o seminari che vertono sul diritto dello Stato membro ospitante, compreso l'ordinamento della professione e la deontologia professionale.
b) L'avvocato fornisce all'autorità dello Stato membro ospitante tutte le informazioni e i documenti utili, in particolare sulle pratiche da lui seguite. La valutazione dell'attività effettiva e regolare dell'avvocato svolta nello Stato ospitante, nonché la valutazione della sua capacità di proseguire l'attività ivi esercitata viene effettuata nell'ambito di un colloquio con l'autorità competente dello Stato membro ospitante, che mira a verificare il carattere regolare ed effettivo dell'attività esercitata.
La decisione dell'autorità competente dello Stato membro ospitante di non concedere l'autorizzazione qualora non sia fornita la prova che i requisiti stabiliti al primo comma sono soddisfatti deve essere motivata ed è soggetta a ricorso giurisdizionale di diritto interno.
4. L'autorità competente dello Stato membro ospitante può, con decisione motivata soggetta a un ricorso giurisdizionale di diritti interno, non ammettere l'avvocato al beneficio delle disposizioni del presente articolo qualora ritenga che l'ordine pubblico sarebbe pregiudicato, in particolare a causa di procedimenti disciplinari, di reclami o di altri incidenti di qualsiasi natura.
5. I rappresentanti dell'autorità competente incaricati di istruire le domande garantiscono il segreto su tutte le informazioni ottenute.
6. L'avvocato che accede alla professione di avvocato dello Stato membro ospitante secondo le modalità previste dai paragrafi 1, 2, e 3 ha diritto di far uso, a fianco del titolo professionale corrispondente alla professione di avvocato nello Stato membro ospitante, del titolo professionale d'origine indicato nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro d'origine.

Da: abogado Rugantino de Noartri07/02/2012 23:07:13

- Messaggio eliminato -

Da: x ottimo07/02/2012 23:09:49

- Messaggio eliminato -

Da: Leggete bene07/02/2012 23:15:39
...ivi compreso il diritto comunitario

Da: ottimo07/02/2012 23:16:59
x x ottimo
Come tu sai, visto che pare che tu mi conosca, io sono anche mediatore civile e commerciale, e giro per il nord Italia quando mi chiamano per delle mediazioni.
La notizia me l'ha data la segretaria dell'ente di mediazione, di una citta limitrofa a questa, quando gli ho detto che sono abogado.
I  piu' ferrati di diritto comunitario si sono gia imbattuti in questa città per un caso deciso circa 6/7 anni fa dalla CGCE.

Da: ottimo07/02/2012 23:24:59
Gli anni forse sono anche circa  9/10.

Da: Italoabogado Asino07/02/2012 23:25:51
basta ragliare somarelli!!!! a studiare!!!! tutti al cepu per diventare abogados! hihohihohihohihohihohiohihohihohihohihohihohihohiho!

Da: x ottimo07/02/2012 23:32:19

- Messaggio eliminato -

Da: abogado Rugantino de Noartri07/02/2012 23:35:40

- Messaggio eliminato -

Da: x Leggete bene07/02/2012 23:37:35
significa che nel concetto di diritto dello stato ospitante rientra anche il diritto comunitario

Da: prof. fetente07/02/2012 23:45:54

- Messaggio eliminato -

Da: Avvocato.08/02/2012 00:06:43
e'obbligatorio,non sapete nemmeno interpetrare ''ivi compreso''.ritornate a scuola abogados infraditos!

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