>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Esame avvocato Spagna
61277 messaggi, letto 962641 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Su questo thread è assolutamente vietata la compravendita di quiz e dispense.
Qualsiasi messaggio postato in tal senso verrà immediatamente segnalato alla Guardia di Finanza.

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, ..., 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043 - Successiva >>

Da: ottimo06/02/2012 10:55:06
x iocivogliocredere
Ti dico solo che le mie perplessita', da molti scambiate per  "terorismo" pochi giorni fa sono state confermate anche da C.L..

Per quanto riguarda il nuovo esame di stato c'e' la prova pilota sul sito del MInisterio de la JUsticia, ed il link e' stato postato, anche da me circa 15/20 giorni fa.

MI piacerebbe avere un parere sul suo grado di difficolta'  del nuovo esame, dopo che gli stessi abbiano letto il link, da coloro che si arrogano il diritto di dare giudizi personali, ad esempio rugantino, ucci ucci ecc ecc.


Da: TENETEVI FORTE!!!!06/02/2012 11:31:32
LA SPAGNA NON APPLICHERà IL MASTER DE ABOGACIA PER I LAUREATI NEL 2012 E 2013

IL MINISTREO DELLA GIUSTIZIA HA DETTO CHE APPROVERà UN REGOLAMENTO PER SANARE QUESTA SITUAZIONE

INSOMMA SOLO AI GRADUADI SPAGNOLI E DAL 2014 SI APPLICHERà LA NUOVA LEGGE!!!!

UN ONDA ANOMALA DI ITALIANI SI PREPARA DI NUOVO A INVADERE LA SPAGNA OLèèè!!! :-)))

Da: è TUTTO VERO06/02/2012 11:34:39
LE AGENZIE NEANCHE LO SANNO ANCORA!!!

UNA NUOVA ,MANNA DAL CIELO STA PER CALARE SU DI LORO

CONFERMO SANATORIA E NON PROROGA 2013

UN TERREMOTO GIURIDICO è IN ATTO A MADRID!!!!

Da: per il moderatore...06/02/2012 11:37:42
pregasi rimuovere messaggi palesementi fuorvianti...

Da: ECCO LA STORIA SI RIPETE....06/02/2012 11:42:29

- Messaggio eliminato -

Da: GUARDA LA FINANZA06/02/2012 11:43:29

- Messaggio eliminato -

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Indinado06/02/2012 12:17:25

- Messaggio eliminato -

Da: x Indinado06/02/2012 13:07:33
il problema è che, come per il periodo di pratica legale, esso è "temporaneo", quindi nessuno si preoccupa di metter su associazioni et similia, visto che spensa solamente di superare questo periodo, 3 anni per poi passare da ordinario.

E' un ragionamento sciocco perché portiamo voti, quindi sarebbe necessario un raggruppamento a livello nazionale che parli ad una sola voce, però non c'è la volontà, gli abogados preferiscono vivere questo limbo triennale nel silenzio, sperando di non essere troppo in vista....

Da: Indinado06/02/2012 13:21:47

- Messaggio eliminato -

Da: x Aias E ANTITRUST06/02/2012 13:32:34
Coa Milano. Premesso che il consiglio non è ancora formato, stamattina, recandomi di persona mi è ancora stato richiesto:  percorso universitario dettagliato, credencial, pratica in Spagna et similia. Tutto tradotto ovviamente. Provare per credere.

Da: F.R.(domanda iscrizione Albo)06/02/2012 13:35:50
Documenti da presentare per l'iscrizione alla Sezione speciale degli Avvocati comunitari stabiliti (d.lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001)
La domanda di iscrizione (su modulo da ritirare presso gli Uffici di Segreteria del Consiglio) deve essere presentata in bollo (euro 14,62), compilata e corredata da quanto segue:
¨ attestato di iscrizione alla organizzazione professionale dello Stato membro di origine, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva (da rinnovare ogni anno);
¨ certificato di cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea o dichiarazione sostitutiva;
¨ certificato di residenza nella Provincia di Bologna o dichiarazione sostitutiva ovvero dichiarazione di elezione di domicilio professionale in Bologna o Provincia, controfirmata dall'Avvocato ospitante iscritto all'Albo dell'Ordine di Bologna;
¨ quietanza di pagamento della tassa di euro  168,00 per concessione governativa da versare sul c/c postale n. 8003 intestato all'Ufficio delle Entrate - Centro operativo di Pescara;
¨ quietanza di pagamento della tassa per concessioni regionali (per i laureati in Italia) da versarsi sul c/c postale della Regione nella quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza;
¨ fotocopia codice fiscale;
¨ fotocopia documento di identità o di riconoscimento in corso di validità;
Tutti i documenti devono essere tradotti in lingua italiana, con traduzione autenticata.
Successivamente all'iscrizione nell'Elenco Speciale degli Avvocati Stabiliti, l'interessato deve prestare giuramento innanzi alla Corte d'Appello di Bologna.
Tasse da pagare alla Segreteria del Consiglio all'atto della presentazione dei documenti, con contanti, assegno o bancomat:
Tassa di Iscrizione:     euro  172,00 (importo comprensivo di marca da bollo)
Contributo annuale:    euro  202,00 (importo comprensivo di marca da bollo)
Diritti di notifica:     euro  2,60
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001, si considera avvocato stabilito il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato con il titolo professionale di origine e che è iscritto nella sezione speciale dell'albo degli avvocati (art. 3, lett. D).
L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato utilizzando il titolo professionale di origine, alle condizioni e secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001 (art. 4, co. 1).
L'avvocato stabilito è tenuto all'osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato (art. 5, co. 1).
All'avvocato stabilito si applicano le norme sulle incompatibilità che riguardano l'esercizio della professione di avvocato in Italia (art. 5, co. 2).
L'avvocato stabilito è tenuto a frequentare i corsi di formazione permanenti (art. 5, co. 4).
Per l'esercizio permanente in Italia della professione di avvocato, i cittadini degli Stati membri in possesso di uno dei titoli abilitativi sono tenuti a iscriversi in una sezione speciale dell'albo degli avvocati costituito nella circoscrizione del Tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel rispetto della normativa relativa agli obblighi previdenziali (art. 6, co. 1).
L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2).
La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti previsti nel citato decreto legislativo, all'art. 6, co. 3.
Se l'interessato fa parte di una società nello Stato membro di origine, è tenuto a indicare nella domanda la denominazione, la relativa forma giuridica e i nominativi dei membri che operano in Italia (art. 6, co. 4).
Con l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo, l'avvocato stabilito acquista il diritto di elettorato attivo nelle elezioni forensi, con esclusione di quello passivo (art. 6, co. 9).
Successivamente alla iscrizione, l'avvocato stabilito è tenuto a presentare annualmente al Consiglio dell'Ordine un attestato di iscrizione all'organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva (art. 6, co. 10).
Nell'esercizio della professione, l'avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato (art. 7, co. 1).
Alla indicazione del titolo professionale l'avvocato stabilito è tenuto ad aggiungere l'iscrizione presso l'organizzazione professionale ovvero la denominazione della giurisdizione presso la quale è ammesso a patrocinare nello Stato membro di origine (art. 7, co. 2).
L'avvocato stabilito, se esercita la professione quale membro di una società costituita nello Stato membro di origine, è tenuto ad aggiungere al titolo professionale la denominazione di tale studio, nonchè la forma giuridica e i nominativi dei membri che operano in Italia (art. 7, co. 3).
Nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali e amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato a esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. Detta intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito (art. 8).
L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare, senza le limitazioni di cui sopra, l'attività professionale stragiudiziale, fornendo in particolare consulenza legale sul diritto dello Stato membro di origine, sul diritto comunitario e internazionale, nonché sul diritto nazionale (art. 10).
Nell'esercizio dell'attività professionale, l'avvocato stabilito è soggetto al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine competente. Sono a esso applicabili, con le modalità e le procedure previste dall'ordinamento professionale, le sanzioni disciplinari contemplate dalle norme in materia vigenti. (art. 11, co. 1).
Con il proprio parere n. 17 del 25 giugno 2009, il Consiglio Nazionale Forense ha dichiarato che, in forza di quanto stabilito dalla sentenza del 29 gennaio 2009 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella causa C-311/06 (Cavallera), deve essere esclusa la possibilità di iscrivere nell'Albo degli Avvocati il soggetto che, "nel corso di una duplice procedura di riconoscimento di titoli di studio e titoli professionali, non abbia in realtà aumentato la propria formazione accademica né abbia acquisito esperienza nello svolgimento di attività professionale all'estero".
In forza di quanto stabilito dal suddetto parere del C.N.F., l'esame della ricorrenza delle condizioni di legge per la iscrizione all'Albo degli Avvocati, Sezione speciale per gli Avvocati stabiliti, va condotto "considerando in concreto l'aumento del livello formativo o professionale dell'interessato", al fine di potere positivamente escludere che "l'utilizzo delle garanzie del diritto comunitario abbia avuto l'unico scopo di eludere il tirocinio formativo nazionale e l'esame di Stato, il quale ultimo - tra l'altro - riveste particolare importanza, rappresentando una garanzia costituzionalmente prevista per l'accesso alle attività professionali", cosicchè il Consiglio dell'Ordine è chiamato a verificare che la domanda di riconoscimento del titolo professionale acquisito all'estero sia sostenuta da una effettiva esperienza concreta maturata nel Paese di conseguimento del titolo abilitativo, onde evitare deprecabili fenomeni di abuso del diritto e di artificioso aggiramento della normativa vigente nell'ordinamento italiano per la abilitazione all'esercizio della professione forense da parte di un Avvocato; tale verifica non può pertanto essere limitata alla ricorrenza meramente formale delle condizioni di legge per la iscrizione nella Sezione Speciale dell'Albo dedicata agli Avvocati stabiliti, ma deve necessariamente estendersi alla disamina analitica - da effettuarsi caso per caso e in forza della documentazione allegata alla domanda ed eventualmente mediante chiarimenti da richiedere all'istante - della sostanziale consistenza del percorso formativo dell'interessato, il quale deve essere in grado di documentare il concreto ed effettivo svolgimento di una esperienza professionale all'estero.

Da: abogado Rugantino de Noartri06/02/2012 13:40:12

- Messaggio eliminato -

Da: ottimo06/02/2012 13:41:14
x TENETEVI FORTE!!!!
E tu  pensi che qui sul forum qualcuno sappia la diffeenza tra graduados  e Licenciados?
GRADUADOS= 4 ANNI DI UNIVERSITA' > MASTER OBBLIGATORIO IN OGNI CASO.
LICENCIADOS= 5 ANNI DI UNIVERISTA'> NO MASTER (pare) SE FINISCONO ENTRO IL 30 DI OTTOBRE 2013 E SI COLGIANO PER TALE DATA.
Di conseguenza anche a chi in Italia si e' laureato entro il 30 di ottobre 2011, verra' dato tempo per colegiarse entro il 30 ottobre 2013.
Altra ed ulteriore e piu' estensiva possibilita' che sta circolando in ambienti universitari spagnoli ed anche nei colegios de abogados:
siccome dal 2015 terminera' la possibilita' di essere licenciados en derecho e siccome la durata e' 5 anni, verrebe data la possibilita' e tutti i LICENCIADOS - non anche ai GRADUADOS si noti bene - di potersi colegiare fino al 30 di ottobre 2015, tale possibilita' ovviamente sarebbe data anche ai laureati comunitari, il che e' logico in quanto la resolucion da 4 anni per terminare gli esami.

Ma sono cose che avevo gia' scritto 20 giorni fa circa.
Occorre comunque attendere qualche atto ufficale o del nuovo governo spagnolo per  bocca del suo ministro della Justicia Gallardon.
Le aspettative non paiono negative, soprattuto per la prima ipotesi.

Da: solo agenti06/02/2012 13:48:52
sul forum.
L'unico non agente era l'eroico lillo, che giustamente ora ha preso un po' di distanze

Da: abogado Rugantino de Noartri06/02/2012 13:48:57

- Messaggio eliminato -

Da: GUARDA LA FINANZA06/02/2012 13:51:41

- Messaggio eliminato -

Da: abogado Rugantino de Noartri06/02/2012 13:54:44

- Messaggio eliminato -

Da: ottimo06/02/2012 13:55:10
Ma e' mai possibile che non abbiate la pazienza di verificare quello che uno scrive.
Magari troverete conferme.
Solo un  piccola ricerca via internet, forza un po' di pazienza e via.

Da: abogado Rugantino de Noartri06/02/2012 13:57:03

- Messaggio eliminato -

Da: ottimo06/02/2012 14:05:21






El presidente del CGAE ha invitado al ministro de Justicia a visitar el próximo 23 de febrero la sede de la Abogacía para tener un encuentro con todos los decanos de los Colegios de Abogados españoles, que al día siguiente se reúnen en un Pleno del Consejo.



En relación a la Ley de Acceso, Carnicer ha informado al ministro de Justicia de los trabajos que están desarrollando las Univer*******des y Colegios de Abogados para tener a punto la nueva formación, que tiene que elevar considerablemente el nivel de Derecho de Defensa prestado a los ciudadanos. - >>> El presidente de la Abogacía también se ha interesado por buscar soluciones dialogadas al problema generado en la Disposición Transitoria de la Ley de Acceso que afecta a los estudiantes de los últimos cursos de Derecho y a las dobles licenciaturas <<--.

Per chi vuole leggersi tutto l'articolo:
http://www.cgae.es/portalCGAE/printPortal.do?urlPagina=/S001021001/1328115052564_es_ES.html

Inoltre non posto altre notizie' perche' non volgio sentire insulti gratuti da gente che non e' , come il sottoscritto, in costante contatto con la realta' spagnola..




Da: x Aias E ANTITRUST06/02/2012 14:08:06
Coa Milano. Premesso che il consiglio non è ancora formato, stamattina, recandomi di persona mi è ancora stato richiesto:  percorso universitario dettagliato, credencial, pratica e atti in Spagna et similia. Tutto tradotto ovviamente. Provare per credere.

Da: abogado Rugantino de Noartri06/02/2012 14:19:22

- Messaggio eliminato -

Da: x ottimo06/02/2012 14:21:39

- Messaggio eliminato -

Da: DIXSONA!06/02/2012 14:21:41
basta finitala di postare che notizie fuorivianti che accettano dovunque onde ripetere quanto accaduto in passato quando ci veniva consigliato di iscriverci e siamo finiti contro un palo!
ANDATE DI PERSONA NEI COA!!!!!!!!!!!!!!!

Da: abogado Rugantino de Noartri06/02/2012 14:28:13

- Messaggio eliminato -

Da: ottimo06/02/2012 14:32:50
X ottimo
Ma tu mai una volta che riesci a fare un commento sul merito?
E si che al pagina web che ho postato 'e a disposizione di tutti.
A differenza di altre notizie verbali che ho io.
Almeno rugantino ha detto che la notizia 'e interessante.
da Abogado ottimo.

Da: RIPASSO MEMENTO ANTI PRATICA SPAGNOLA06/02/2012 14:33:16

- Messaggio eliminato -

Da: x ottimo06/02/2012 14:36:18

- Messaggio eliminato -

Da: ottimo06/02/2012 14:40:23
x x ottino
Inoltre non ho mai detto che Madrid cancella.
Ho detto e confermo che secondo me anche chi si iscrive a madrid farebbe meglio ( nota il farebbe meglio NON deve) ad iscriversi secondo quanto previsto dalla normativa spagnola nella sua interpretazione letterale.
Poi se uno SI VUOL ISCRIVERE SENZA AIUTI, FACCIA PURE, NON PUO' CHE FARMI PIACERE, UN INFRADITO(S) IN MENO.

Da: *******************06/02/2012 14:40:29

- Messaggio eliminato -

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, ..., 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043 - Successiva >>


Torna al forum