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CONCORSO PER DIRETTORE AMMINISTRATIVO GIUSTIZIA
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Da: Xxx | 24/06/2022 17:14:49 |
Speriamo 🤞 | |
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Da: xxx | 24/06/2022 17:16:11 |
Speriamo 🤞 | |
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Da: Idoneo Salerno | 24/06/2022 17:21:57 |
Art. 3 LEGGE 56/2019 Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a TEMPO INDETERMINATO nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo CESSATO NELL'ANNO PRECEDENTE Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle universita' si applica la normativa di settore. OSSERVAZIONE: Se Ministero Giustizia non assume entro il 31/12/2022 PERDE la capacità assunzionale riferita all'anno 2021 non penso siano così incoscienti visto le manifestazioni, gli sioperi, le interrogazioni parlamentari e LE ELEZIONI GOVERNATIVE DEL 2023 !!!!!!!!!!!! | |
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Da: Giano Bifronte | 24/06/2022 21:25:39 |
Ecco idoneo Salerno dice ottobre novembre e tutti come dei pappagalli a dire " bravo idoneo salerno bravo". Invece io che ho detto che se ne riparla nel 2023, quindi una previsione non troppo lontana da quella di idoneo Salerno, vengo accusato di essere un impostore che getta solo fumo negli occhi ecc ecc. La mia previsione si discosta solo di qualche mese da idoneo Salerno ed è così. Per quest'anno niente scorrimento | |
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Da: X Giano bifronte | 24/06/2022 22:03:50 |
Mi pare che idoneo abbia dato una motivazione ben precisa del perché non sia opportuno andare nel 2023, tu sembra che porti jella ma se ,invece sei dei nostri unisciti al tifo di noi che speriamo per il 2022 | |
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Da: Idoneo Salerno | 25/06/2022 09:47:22 |
Art. 3 LEGGE 56/2019 Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, POSSONO PROCEDERE, a decorrere dall'anno 2019, AD ASSUNZIONI di personale a TEMPO INDETERMINATO nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo CESSATO NELL'ANNO PRECEDENTE Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle universita' si applica la normativa di settore. OSSERVAZIONE: Se Ministero Giustizia non assume ENTRO E NON OLTRE il 31/12/2022 PERDE la capacità assunzionale riferita all'anno 2021 ED LO SCORRIMENTO NON SI FA PIU' in quanto la capacità assunzionale riferita al 2022 è stata già impegnata con l'emendamento fatto dal Governo 10 giorni fa (trasformazione contratto determinato in indeterminato di 1300 Assistenti giudiziali -se leggete ATTENTAMENTE emendamento riporta codesta dicitura : "A PARTIRE DAL 01/01/2023" sarebbe capacità assunzionale 2022-) !!!!!!!!!!!! | |
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Da: Idoneo Salerno | 25/06/2022 09:53:54 |
Giustizia Confermati a tempo indeterminato 1200 operatori giudiziari di Simona Gatti 17 Giugno 2022 Si tratta di un emendamento al decreto Pnrr 2 approvato nelle commissioni Affari costituzionali e Istruzione al Senato Confermati a tempo indeterminato 1200 operatori giudiziari, già in servizio dopo un concorso. Il Parlamento ha dato il via libera alla norma che autorizza il ministero della Giustizia a modificare il contratto di lavoro, da determinato a indeterminato, per quegli operatori giudiziari che, prima come tirocinanti e poi dopo un concorso, hanno offerto in questi anni un significativo contributo al funzionamento degli uffici giudiziari, in particolare nell'attività di digitalizzazione dei fascicoli. Si tratta di un emendamento al decreto Pnrr 2 approvato nelle commissioni Affari costituzionali e Istruzione al Senato. Un risultato atteso da tempo e accolto con grande soddisfazione sia dai sindacati sia dal mondo politico. Sul fronte sindacale, la Fp Cgil in una nota ha evidenziato che dopo 13 lunghi anni di vertenza, con presidi e manifestazioni, questa stanotte è passato l'emendamento per la stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori precari della Giustizia: "il Ministero della Giustizia può, FINO AL 31 DICEMBRE 2023, assumere con contratto a tempo indeterminato, in numero non superiore alle 1.200 unità complessive, personale non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, area funzionale seconda, posizione economica F1, che risulti in servizio, successivamente alla data del 30 maggio 2022, con contratto a tempo determinato, con la qualifica di operatore giudiziario. Detto personale è assegnato, CON IMMISSIONE IN POSSESSO NON ANTECEDENTE AL 01 GENNAIO 2023, alla sede presso cui presta servizio alla data del 30 maggio 2022". Per la Fp Cgil è solo un primo passo, l'obiettivo è che nessuno resti nel precariato. "Nel Ministero della Giustizia tante lavoratrici e lavoratori sono precari, interinali o con appalti, svolgono attività assolutamente indispensabili per erogare i servizi e pertanto vanno assunti in modo stabile'". | |
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Da: Xyz | 25/06/2022 12:14:41 |
E che ci azzecca, avrebbe detto Tonino | |
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Da: VS | 25/06/2022 12:38:48 |
Grazie Idoneo Salerno...! | |
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Da: Idoneo Salerno | 25/06/2022 12:58:39 |
X Xyz pensaci : se Ministero Giustizia non fa scorrer graduatoria Direttori entro e non oltre il 31/12/2022, data ENTRO E NON OLTRE la quale ci sono coperture finanziarie derivanti dalle cessazioni 2021, anno precedente, non può più farlo; perchè le coperture finanziarie derivanti dalle cessazioni anno 2022, sfruttabili il 2023, sono state già impegnate per trasformare contratto indeterminato ai 1300 assistenti giudiziari. E Noi ??? A casa. | |
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Da: X idoneo Salerno | 25/06/2022 15:03:27 |
Scusa ma da dove si evince che le risorse impegnate per assumere gli operatori giudiziari a tempo indeterminato siano quelle che possono in astratto essere utilizzate per fare scorrere la graduatoria di direttore? A me è parso di capire che le risorse utilizzate sono quelle per il medesimo profilo. Ad esempio un direttore va in pensione e la relativa spesa può essere utilizzata per assumere un altro direttore. Non credo abbia molta logica utilizzare le risorse che potrebbero essere utilizzate per coprire i posti vacanti di direttore per assumere a tempo indeterminato gli operatori. | |
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Da: idoneo Salerno | 25/06/2022 23:18:24 |
Leggi con attenzione art 3 legge 56 2019 riportata qualcge post fa | |
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Da: idoneo Salerno | 25/06/2022 23:21:55 |
I pansionamenti da Direttore sono circa 50 - 60 (leggiti Piano Fabbusogno triennale 2019 2021)per arrivare a 375 dovrebbero passare 7 anni | |
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Da: Giano Bifronte | 25/06/2022 23:48:16 |
Io sono dalla vostra parte anzi sono l'unico che vi ha sempre rassicurato sul fatto che le graduatorie non scadono ma vengono costantemente prorogate e che sicuro ci sarà lo scorrimento. Ma purtroppo non quest'anno. | |
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Da: X idoneo Salerno | 26/06/2022 07:01:57 |
Certo la norma però si limita a dire che vi è autorizzazione nei limiti del 100% della spesa corrispondente al personale cessato nell'anno precedente. È corretto dire che i direttori andati in pensione non sono certamente 375 Ma nemmeno si può dire che sono andati in pensione 1200 operatori o che per assumere loro si è utilizzata la capacità assunzionale prevista dall'articolo 3 Il governo ha approvato la norma specifica per trasformare il contratto a tempo determinato in indeterminato Se poteva farlo sulla capacità assunzionale di cui all'art 3 non sarebbe stato necessario un intervento legislativo | |
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Da: X idoneo Salerno | 26/06/2022 07:53:25 |
In ogni caso l'art 17 bis che ha autorizzato la trasformazione dei contratti degli operatori non fa riferimento alla disposizione di cui all'art 3 prima postata Ma alla autorizzazione di spesa prevista dalla legge 30 dicembre 2020 n178( legge di bilancio 2021) cfr art 1 comma 860. In altri termini quello che cerco di dire è lo scorrimento della nostra graduatoria non c'entra nulla con gli operatori e dipenderà da scelte politiche del ministero. | |
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Da: Xyz | 26/06/2022 11:26:53 |
Concordo | |
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Da: idoneo Salerno | 26/06/2022 19:42:53 |
Spero cge sia cosi, vedremo quando si pubblicherà ufficialmente norma citata. Per quanto riguarda intervento Governo è stato necessario non dal punto di vista Finanziario ma dal punto di vista amministrativo infatti ricordo che per essere assunti a Tempo Inderteminato nelle Pubbliche Amminstrazioni è necessario aver vinto APPOSITO Concorso Pubblico per superare tale regola decennale è stato redatto ekendamento ad hoc. La copertura finanziaria la leggeremo a breve | |
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Da: Per caso | 27/06/2022 13:18:45 |
Idoneo Salerno e idoneo Salerno sono la stessa persona? | |
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Da: idoneo Lecce | 29/06/2022 16:00:59 |
La ministra Cartabia ha risposto per iscritto a On. Tateo che lo scorrimento richiesto per noi graverà sulle capacità assunzionali da turn over per gli anni 2019 e 2020. | |
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Da: Xyz | 29/06/2022 16:19:59 |
Vero, ho appena letto la risposta scritta della ministra | |
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Da: Idoneo Reggio Calabria | 29/06/2022 17:09:25 |
dove la posso trovare la risposta del Ministro? | |
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Da: Xyz | 29/06/2022 17:38:39 |
Pubblicata nella pagina facebook "Avvocati" | |
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Da: Xyz | 29/06/2022 17:39:47 |
Oggi | |
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Da: Xyz | 29/06/2022 19:06:35 |
Il ministro ribadisce, nella risposta scritta, che Min. Giustizia intende procedere entro quest'anno allo scorrimento integrale delle nostre graduatorie, assumendo tutti i 345 idonei che ne fanno parte. | |
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Da: Speranza 22 | 29/06/2022 20:27:05 |
Io non sono su fb, potreste postare qui cortesemente? Grazie | |
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Da: Idoneo Salerno | 30/06/2022 15:44:17 |
DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (14G00205) note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2014. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 (in G.U. 28/02/2015, n. 49). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2021) Art. 1 Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni 1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"; b) al comma 2 le parole: "31 dicembre 2014", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015". 2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ((, 2019 e 2020)), previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al ((31 dicembre 2022)) e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il ((31 dicembre 2022)). | |
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Da: Idoneo Salerno | 30/06/2022 15:44:25 |
DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (14G00205) note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2014. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 (in G.U. 28/02/2015, n. 49). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2021) Art. 1 Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni 1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"; b) al comma 2 le parole: "31 dicembre 2014", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015". 2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ((, 2019 e 2020)), previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al ((31 dicembre 2022)) e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il ((31 dicembre 2022)). | |
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Da: Idoneo Salerno | 30/06/2022 15:46:21 |
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (21G00255) note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2021 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 28/02/2022, n. 49). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/2022) (GU n.309 del 30-12-2021) Testo in vigore dal: 1-3-2022 E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di termini per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, in materia di autorizzazioni alle assunzioni per esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 3. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, relativo al termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, gli uffici giudiziari e il sistema delle universita' statali, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti «, 2019 e 2020» e le parole «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022»; | |
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Da: X SPERANZA 22 | 01/07/2022 10:36:51 |
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