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Concorso MAGISTRATURA
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Da: giglio9214/07/2020 07:05:33
Sono d'accordo su questo, infatti ci vedremo tutti in sede concorsuale e soltanto dentro quella Fiera ciascuno di noi dimostrerà di che pasta è fatto.

Da: giglio9214/07/2020 07:13:59
Ps )) ho riscontrato errori di battitura nel mio commento e chiedo scusa sin da subito, non sia mai pensiate che sia analfabeta .

Da: Palau14/07/2020 10:25:30
@Giglio92

In cosa consiste il tuo rinnovato metodo di studio ?

Da: giglio92 1  - 14/07/2020 13:46:26
Cerco di essere più schematico evitando di disperdermi su centomila documenti  non di qualità .

Da: Non aspettatevi nulla di diverso per magistratura14/07/2020 13:59:19
Ministero della Giustizia ufficio concorsi...Non credo che per magistratura si regoleranno diversamente

Al fine di organizzare la prova di esame del concorso sopraindicato, tenuto conto del numero delle domande pervenute, circa 11.500, nonché in considerazione delle attuali disposizioni vigenti in materia di distanziamento sociale, contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si comunica che le date e la sede  di svolgimento della prima prova scritta del concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 45 posti, a tempo indeterminato, di Dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale indetto con P.D.G. 5 maggio 2020, saranno stabilite con successivo provvedimento che sarà pubblicato nel sito ufficiale del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it, nel link dedicato al concorso, in data 21 settembre 2020.Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Roma, 13 Luglio 2020

Da: anche io avevo notato...14/07/2020 14:43:25
Ma se le pubblicassero a settembre sarebbero in tempo a fissarle per novembre...
credo che al ministero abbiano magari un paio di idee su quando fissare le date(novembre/ inverno primavera 2021?) a seconda dell'andamento dell'epidemia, forse potrebbero far circolare ufficiosamente, come di solito avviene, tali probabilità in modo da farci organizzare pure a noi.

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Da: è ovvio14/07/2020 14:51:39
che al Ministero avranno un'idea, però non fissano perché non si sa come procederà l'epidemia.
Secondo me rinvieranno alla gazzetta di settembre per valutare poi se sarà fattibile svolgere il concorso a novembre. Se non sarà fattibile, rinvieranno ancora (ovviamente).

Da: Palau14/07/2020 14:52:44
Settembre lascia sicuramente aperta la finestra autunnale, tutto a danno dei concoraisti ch erestano appesi ad un filo di incertezza notevole

Da: CIUCCIO91  2  - 14/07/2020 15:11:27
Bisogna prenderlo più alla leggera sto concorso ragazzi. Studiate altro, fate altro, lavorate, prendete un mese di vacanza, studiate meno cose e per meno tempo, state più tempo con i vostri genitori se siete lontani da casa, passate più tempo con le vostre fidanzate o con gli amici se siete singles.
Sulle date quando sarà sarà... nel frattempo si sarà fatto altro e magari trovato un altro lavoro più gratificante.
Non si può impazzire intossicandosi ogni volta per le date, le commissioni, i criteri, i voti ecc.
Dopo la prima bocciatura mi sento di dire questo a eventuali neofiti e anche ai veterani instancabili.

Da: Morgana91  1  - 14/07/2020 18:23:34
Buonasera, scrivo per confrontarmi in ordine una presa di posizione della Corte di Cassazione. La Cassazione ha affermato che con riguardo al contratto di mandato ad alienare o ad acquistare beni immobili vige il principio della libertà delle forme poiché il legislatore non ha imposto alcun requisito espresso di forma. Tuttavia la Cassazione aggiunge che nel caso in cui il mandato non rispetta la forma scritta non sarà applicabile l'articolo 2932 cc.  Quello su cui mi interrogo è la ratio di quest'ultima affermazione. Forse si esclude il rimedio di cui all'articolo 2932 cc perché, mancando un contratto scritto, non è possibile affermare con certezza che le parti abbiano ammesso o escluso questo rimedio? Questa riflessione proviene dalla lettura dell'articolo 2932 cc che ammette l'azione esecutiva solo se è possibile e se le parti non lo hanno escluso dal titolo. Grazie a chiunque abbia voglia di confrontarsi.
Morgana

Da: Carrozza 2  - 14/07/2020 21:35:44
Ascoltate ciuccio91, non vi fossilizzate, l esperienza covid 19 ha insegnato che tutto è mutevole, questa estate divertitevi, lavorate, fate altre cose. Il futuro è quanto mai incerto.

Da: CIUCCIO91 14/07/2020 21:42:59
Si Morgana, è proprio questo il punto. La mancanza di forma scritta rileva esclusivamente sul piano della legittimazione ad agire ex art 2932 c.c. in quanto non sarebbe possibile dimostrare che le parti non hanno escluso questo rimedio. Il mandato ha effetti sempre obbligatori e non necessita di forma ad substantiam nè vale il discorso della forma per relationem perché il mandato ha una funzione diversa dal preliminare. La forma scritta è invece richiesta nel singolo atto di trasferimento immobiliare dal mandatario al mandante. In sintesi questo è.

Da: EssDoubleYouJee 14/07/2020 22:19:22
Ritengo che la risposta a tale interrogativo possa agevolmente rilevarsi dall'esatta determinazione dell'oggetto della pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c nel caso che è stato illustrato.
Da un punto di vista generale, il mandato è un contratto ad effetti obbligatori, poiché diretto ad impegnare il mandatario al compimento di un'attività giuridicamente rilevante per conto (ed eventualmente anche in nome) del mandante. Ne viene che esso non è, per sua stessa natura, suscettibile di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c, in quanto, anche laddove le parti si obbligassero alla stipulazione di un contratto di mandato (poi non concluso), la sentenza costitutiva degli effetti del contratto non concluso darebbe luogo comunque ad un rapporto obbligatorio (quello che sarebbe dovuto scaturire direttamente dal contratto di mandato), sicché tale rimedio si rivelerebbe pressoché privo di pratica utilità.
Ammettiamo invece che le parti abbiano stipulato un mandato con rappresentanza ad acquistare un bene immobile e che il mandatario lo abbia adempiuto, non ritrasferendo tuttavia il bene, una volta acquistato, al mandante.
L'atto di ritrasferimento, così come l'atto di acquisto, avente per oggetto un bene immobile, deve per legge rivestire la forma scritta. Analogamente, il mandato, mediante cui si conferisce procura, deve rivestire la forma scritta, poiché la legge richiede che l'atto di conferimento della procura debba rivestire la stessa forma dell'atto per il compimento del quale essa viene conferita.
In mancanza del rispetto di tale requisito formale, la procura deve ritenersi nulla per difetto di forma, e con essa quindi il contratto di mandato, con la conseguenza che nessun obbligo ad acquistare sorgerà in capo al mandatario.
La forma scritta del mandato con rappresentanza ad acquistare un bene immobile è dunque necessaria ad substantiam.
È plausibile che in mancanza di tale forma, la domanda di pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. verrà rigettata, poiché altrimenti si consentirebbe indirettamente la produzione di un effetto traslativo del diritto di proprietà su un bene immobile in violazione delle regole sulla forma dei contratti ad effetti reali ex art. 1350 c.c.

Da: x carozza e ciuccio e altri14/07/2020 22:19:22
Non è che ci fossilizziamo o ci fissiamo. . . ma se ogni tanto entriamo sul forum di magistratura parliamo del concorso in magistratura, delle date, delle commissioni, dei criteri e di tutto il resto.
Del film che abbiamo visto ieri sera non sentiamo il bisogno di parlarne con voi

Da: Carrozza14/07/2020 22:24:58
Xmorgana91, la ratio sta nella mancanza della forma scritta. Detto in poche parole, i colleghi hanno spiegato egregiamente.
Xtesopra. A me dei film hard che vedi nun me ne po' frega de meno.

Da: Carrozza14/07/2020 22:26:54
Ps. Ogni cosa detta non può esser presa come un attacco od offesa, cercate di non offendervi perché nessuno scrive per farlo o ha questo intento.

Da: Palau14/07/2020 23:46:40
Non sono d accordo con chi parla di procura. Se il mandato é solo per l acquisto con obbligo di trasferimento, la procura non mi pare trovi posto in qst schema negoziale, e ció per il fatto che la procura,consentendo al mandatario di determinare effetti diretti nella sfera giuridica del rappresrntato, preverrebbe alla radice il problema del ritrasferimento del bene.

Quanto alla forma scritta, se nn erro, essa é prescritta in quanto la sentenza del giudice non puó produrre effetti ulteriori rispetto a uelli che produrrebbe

Da: CIUCCIO91  1  - 15/07/2020 00:08:48
@palau
Parliamo di mandato senza rappresentanza ad acquistare, quindi è chiaro che non vi sia procura. La questione che abbiamo affrontato è diversa.

Da: EssDoubleYouJee 15/07/2020 06:07:18
Laddove il mandato non sia accompagnato dal conferimento della procura, in merito al requisito formale sussistono opinioni discordanti in dottrina e giurisprudenza. Non mancano pronunce tendenti all'applicazione del principio della libertà di forme. Appare tuttavia preferibile la tesi che anche con riguardo a tale ipotesi sostiene la necessarietà della forma scritta.
Il mandato infatti, costituisce comunque il supporto causale dell'atto di ritrasferimento, e di conseguenza richiede la stessa forma di quest'ultimo, in applicazione dell'art. 1350, n. 1-6), 11 e 12 c.c., dal quale è possibile ricavare il principio generale secondo cui gli atti negoziali aventi per oggetto beni immobili e aventi l'effetto (anche indiretto) di trasferire la proprietà su di essi devono rivestire la forma scritta.
Inoltre, la stessa conclusione deriverebbe dalle considerazioni più sopra sviluppate in merito allo sfruttamento della pronuncia costitutiva ex art.2932 c.c al fine di eludere i requisiti formali fissati dal già richiamato art. 1350 c.c

Da: Palau15/07/2020 09:03:56
@Ciuccio91

Si si, d accordo. Sorry, ma mi é partita solo parte del messaggio, era tardi e nn avevo vogia di riacrivere tutto.

Quel che volevo dire, per concludere, é che la pronuncia del giudice non puó sostituirsi/integrare/sopperire a mancanze del contratto di cui si chiede l esecuzione ex 2932.

Pertanto, dovendo produrre effetto traslativo di diritto rrale su bene immobile, occorre che il contratto in virtú del quale si attiva la titela giursdizionale presenti tutti i requisiti del caso, che in ordine ai contratti aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali su beni immobili comprendono la forma scritta.

Ció non toglie che il mandato, avendo solo effetti obbligatori, se manca la forma scritta, non sia valido. Semplicemente, per quanto piú sopra riportato, non consentirá la pronuncia del giudice in quanto il titolo su cui essa si fonderebbe sarebbe astrattamente inidoneo alla produzione dell effetto richiesto

Da: Palau 1  - 15/07/2020 09:08:09
@Ciuccio 91

In ordine alla procura mi riferivo a chi avesse scritto

"Ammettiamo invece che le parti abbiano stipulato un mandato con rappresentanza ad acquistare un bene immobile e che il mandatario lo abbia adempiuto, non ritrasferendo tuttavia il bene, una volta acquistato, al mandante".

In tal caso non si porrebbe un problema di ritrasferimwnto perché in virtu dei poteri di rappresentanza conferiti al mandatario mediante la procura l acquisto del mandante, nel momento in cui viene effettuato, produce immediatamente effetto nel patrimonio del rappresentato, che diviene subito proprietario.

Da: @ Morgana91 e altri 1  1  - 15/07/2020 11:08:19
rileggete il punto 7.1 delle Sezioni Unite, 6 marzo, 2020 n.6459, perché afferma l'esatto contrario di quello che state sostenendo, e cioè il pactum fiduciae non scritto, quindi il mandato SENZA rappresentanza non scritto, "è il titolo che giustifica l'accoglimento della domanda giudiziale di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento" gravante sul fiduciario-mandatario.
Il mandato stipulato verbis pone solo un problema di prova per il fiduciante. Di qui il ruolo della dichiarazione scritta del fiduciario (punto 7.2 e 7.3 della sentenza).

Da: borg7815/07/2020 11:24:57
Buongiorno a tutti/e. Per coloro che hanno superato le prove scritte dell'ultimo concorso in magistratura: si ha qualche notizia circa la fissazione delle prove orali? Qualcuno/a è stato/a già chiamato/a dal Ministero? Grazie a chi risponderà e buono studio.

Da: Iudex9215/07/2020 12:10:41
Vendo/scambio appunti di scuole e materiali utili per la preparazione al concorso. Info su telegram @iudex92

Da: cassandra2020 1  - 15/07/2020 12:31:14
A quanto pare si profila un nuovo rinvio della pubblicazione delle date a fine settembre.
Il concorso non si farà mai prima che sia trovato il vaccino e la pandemia completamente debellata, quindi, alla meglio, non prima dell'estate 2021. Questo però le scuole di preparazione non ve lo diranno mai....
E tutto tace anche per il nuovo bando che dovrebbe uscire come ogni anno in autunno....e che, molto probabilmente, non uscirà.
Preparatevi a perdere due anni, se tutto va bene, della vostra vita.
Diamoci ad altro.

Da: Non è detto15/07/2020 12:34:07
neanche che il vaccino sarà scoperto a breve, anche perchè significherebbe comunque aspettare che tutta la popolazione sará vaccinata.
Dovrebbero trovare soluzioni alternative, se no si rischia di bloccare un paese per anni

Da: Morgana91 15/07/2020 12:53:09
Grazie a coloro i quali hanno provato a ragionare sulla questione. Ritengo che un forum come questo debba essere usato anche per confrontarsi sulle questioni oggetto di studio, in modo da rendere lo stesso più stimolante e meno pesante.
Morgana

Da: CIUCCIO91 15/07/2020 13:05:22
È esattamente quello che abbiamo detto, non "l'esatto contrario". Quindi forse hai capito male tu. Quanto odio questi interventi, è una cosa assurda!

Da: CIUCCIO91 15/07/2020 13:14:17
La forma è ovviamente richiesta ai fini della prova che deve essere data dal fiduciante di non aver escluso il rimedio dell'esecuzione forzata in forma specifica ex art 2932 c.c.  Ciò significa che l'azione in assenza di prova scritta del mandato potrà essere rigettata contrariamente a quanto affermi come vedi.

Da: Qui15/07/2020 13:29:27

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