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Concorso MAGISTRATURA
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Da: ultima risposta per accipiens17/01/2021 17:31:17
No, non ho letto quello scritto. Nondimeno, non assimilo la donazione di cosa altrui alla vendita di cosa altrui, cioè arrivo a distinguere un contratto essenzialmente obbligatorio da un contratto obbligatorio a effetti reali differiti, cioè traslativo.
E tutto questo pur studiando su un manuale che in questo forum è catalogato come testo base (sic!), il Gazzoni appunto.
Hai centrato l'autore, quindi ne sai più di quel che dici.
Buono studio!

Da: Accipiens17/01/2021 18:07:17
Hai una considerazione troppo elevata delle mie capacità.
Ti assicuro che non c'è nessuna dolosa preordinazione tesa a sviare altri concorrenti. Ma solo una malsana confusione avvilente.

Da: Accipiens17/01/2021 18:10:46
Non preoccuparti Cassandra2020origianal#.:)
Alla luce della svista, ora che hai contezza che si tratti di DONAZIONE e non vendita di cosa altrui.. Modifichi la tua risposta al quesito?

Da: Codice 87  -banned!-17/01/2021 18:31:14
Ma voi avete comunicato il cambio di residenza? Io no, perché non ne avevo motivo.
Ma in molti hanno inviato il cambio di domicilio😂😂😂😂 è diverso dalla residenza che sarebbe la città.
Il domicilio la via invece.
Arresteranno la domanda?

Da: Codice 87  -banned!-17/01/2021 18:31:51
Annulleranno la domanda?

Da: La Verità17/01/2021 18:39:42
Ciao Accipiens, per dirla alla Gazzoni la donazione di cosa altrui è essa stessa un Babbo Natale in quanto non si ammette per assenza di causa. L'unico caso è quello in cui entrambe le parti sono a conoscenza dell'altruità e ne fanno menzione all'interno dell'atto. In tal caso la donazione ha efficacia obbligatoria. Invece sull'obbligo di dare, beh in realtà ricorrerebbe solo nell'ambito delle prestazioni isolate con causa esterna in deroga al principio consensualistico. Diversamente l'obbligo di dare ha una valenza meramente esecutiva o strumentale all'effetto traslativo dei contratti con effetti reali (obbligo di consegna, obbligo di far acquistare...). Ma come sai tale effetto si produce o al momento dell'accordo o in un secondo momento che prescinde dalla sua attuazione. Le obbligazioni pecuniarie infine costituiscono una categoria a sé con regole del tutto peculiari.
Diciamo che il tema della rilevanza dell'obbligo di dare era tra le richieste implicite del concorso 2018 però è sempre una questione molto interessante...

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Da: Accipiens17/01/2021 18:44:35
Per ultima risposta per accipiens#.
Ho letto l'abstract della Sent SS.. UU.  sulla donazione di cosa altrui.
Chiara la differenza tra donazione dispositiva ad effetti reali immediati e donazione obbligatoria.
Non chiara, per il mio limitato sistema cerebrale depauperato dalle difficoltà e arricchito dalla stanchezza (per restare in tema donazioni) , la differenza tra un contratto obbligatorio avente ad oggetto una obbligazione di dare differita (la donazione di cosa altrui) e un contratto obbligatorio ad effetti reali differiti (la vendita di cosa altrui).

Da: Accipiens17/01/2021 18:46:03
Grazie la Verità#.
Mi trovi d'accordo. Complimenti anche per la citazione. Sei in gamba.

Da: Accipiens17/01/2021 18:50:21
Hai letto anche, per rimanere in tema onirico, IL CAMMELLO, LA CRUNA DELL'AGO E LA TRASCRIZIONE DEL Trust sempre di Gazzoni?
Io solo alcune citazioni

Da: X @La Verità e @accipiens17/01/2021 19:30:36
@La Verità, te lo dico francamente: non hai per niente le idee chiare.
Tra l'altro, fai confusione tra: obbligo di "dare", obbligo di far acquistare la proprietà ex art.1476 n.2 in relazione alla vendita di cosa altrui e obbligo di consegna (art.1476 n.1).

E, quanto a te, @Accipiens, la differenza che non ti è chiara è quella tra un contratto obbligatorio fonte di un obbligo di "dare", cioè di porre in essere un successivo negozio traslativo (donazione di cosa altrui) e un contratto che produce esso stesso un effettto traslativo anche se non immediato, qual è appunto la vendita di cosa altrui, che è una vendita già conclusa.


Da: Ah, dimenticavo!17/01/2021 19:38:33
@La Verità e @Accipiens
A rispondere sono sempre io, quello che studia sul TESTO BASE.

Da: Accipiens17/01/2021 20:07:00
Ti ringrazio. Non capisco il tono critico.

Da: Accipiens17/01/2021 20:10:31
L'equivoco nasceva dalla risposta di un utente in precedenza che parlava di un unico negozio nella donazione di cosa altrui.
Invece sono 2 i negozi :uno obbligatorio e uno traslativo

Da: X @accipiens17/01/2021 20:55:35
Nessun tono critico, facevo solo dell'ironia nei riguardi di chi in questo forum ha definito il manuale del Gazzoni come testo base.

Da: La Verità17/01/2021 21:00:41
Grazie per la stima Accipiens, anche tu sei molto preparato.
Non ho ancora avuto il piacere, ma ho letto " equità e autonomia privata" sempre di Gazzoni.
Ti ricordi quando discorrevamo della caparra confirmatoria iniqua? Ebbene è uno degli argomenti più dibattuti in quel saggio rivisitato recentemente dall'autore.
Ho visto anche un saggio recente sul giudizio di meritevolezza ove senza troppi complimenti viene contestata la sentenza sulle claim's made. Volevo acquistarlo su Amazon e dargli un'occhiata... ;)

Da: ginepra15 17/01/2021 21:00:55
Nella domanda si indicava anche il domicilio scusate???

Da: Codice 87  -banned!-17/01/2021 21:04:18
Nella domanda sia la residenza che il domicilio, entro il 31 dicembre 2020 solo la residenza.

Da: ginepra15 17/01/2021 21:28:37
Sei sicuro andasse indicato il domicilio?

Da: ginepra15 17/01/2021 21:28:50
Sei sicuro andasse indicato il domicilio?

Da: Cassandra2020official17/01/2021 21:35:14
Sì accipiens a occhio modifico la risposta nel senso che, nel caso di donazione obbligatoria di cosa altrui, abbiamo due negozi, uno obbligatorio, e uno reale translativo e quindi una eccezionale scissione tra titulus e modus adquirendi che, come sicuramente saprai, non è preclusa dalla vigenza del principio del consenso translativo che non è principio assoluto, inderogabile. In ciò la donazione si differenzia dalla vendita obbligatoria a effetti reali differiti

Da: Accipiens17/01/2021 21:40:35
Si si la Verità.#
Ricordo bene la querelle sulla riduzione ad equità della caparra confirmatoria.
Confermo che non mi convince né l applicazione analogica della disciplina prevista all art precedente, 1384,per la clausola penale e la sua riduzione ad equità ;né, tantomeno, la nullità virtuale della clausola confirmatoria per inadempimento liquidata convenzionalmente con una cifra troppo cospicua, per contrarietà all art 2 cost e alla clausola di bf.

Da: La Verità17/01/2021 21:44:12
Non c'è scissione tra titulus e modus nelle vendite o donazioni obbligatorie, nè tantomeno nella donazione di cosa altrui come sostiene il tizio che ha scritto che io non avrei le idee chiare. Vorrei dire a costui che non sa neanche di cosa parla e lo invito a rileggere con attenzione il mio intervento!!!
Nella consegna e nell'obbligo di far acquistare non è possibile discorrere di obbligo di dare che ricorre quando le parti convengono di potrete in essere un negozio traslativo della proprietà. Gli esempi ricorrono nell'ambito delle obbligazioni naturali, nel mandato senza rappresentanza, nel legato obbligatorio o al più nel negozio di conferma di testamento o donazione. So

Da: Codice 87  -banned!-17/01/2021 21:47:52
Certo.
La via dove abitiamo.
Entro il 31 dicembre volevano sapere il cambio di città, per poter decidere le 2 sedi.

Da: Accipiens17/01/2021 21:51:09
Ma per chi non ha cambiato ne domicilio ne residenza non c'era nessun comunicato da fare, giusto?

Da: Infatti17/01/2021 21:55:51
@La Verità
L'obbligo di dare non ha nulla a che vedere con l'obbligo di consegna e con l'obbligo di far acquistare... ha per oggetto una prestazione priva di corrispettivo e presuppone scissione tra titulus e modus adquirendi.

Da: Codice 87  -banned!-17/01/2021 21:57:49
Per chi non ha cambiato residenza no.
Poi se anche adesso ci si trasferisce in un'altra parte della città, cambiando via si può comunicare, la via è per le comunicazioni scritte, ma non penso arrivino a casa però, perché per la convocazione arrivano nell'ufficio del procuratore capo (il più anziano).

Secondo me volevano sapere se uno aveva cambiato dalla Sardegna a Milano o Roma ad es. per potere stabilire in quale sede fare gli scritti.

Da: Codice 87  -banned!-17/01/2021 22:08:21
Che poi, per la convocazione per gli orali la comunicazione arriva al meno 20 gg prima di questi.
Ma dalla procura, il procuratore, da noi Capasso in Gallura, come te lo comunicano che devi andare in ufficio dal procuratore per il ritiro?

Da: La Verità17/01/2021 22:08:41
È quello che ho detto fin dall' inizio!!!
Ma che avete stasera? La quarantena vi sta facendo innervosire? Uscite un po', prendete aria.... scrivete pure nel tema che la donazione di cosa altrui si ammette perché c'è scissione tra obbligo ed effetto reale.
Vi stracciano il compito!
Ho detto anche troppo... mi sa che è bene parlare solo di date qua su sto forum. Oppure di politica o altri temi che non siano di diritto...

Da: Codice 87  -banned!-17/01/2021 22:09:50
Che poi, per la convocazione per gli orali la comunicazione arriva   almeno 20 gg prima di questi.
Ma dalla procura, il procuratore, da noi Capasso in Gallura, come te lo comunicano che devi andare in ufficio dal procuratore per il ritiro? Ti chiamano? E si fidano?

Da: Codice 87  -banned!-17/01/2021 22:25:18
Ma una persona che fa ricorso, deve presentare con l'avvocato i compiti scaricati dalla propria area riservata sul sito del ministero con la firma di chi corregge ed il timbro non su scritto non idoneo, ed una volta che viene accolto e successivamente vince, deve andare con il proprio avvocato con tutta la documentazione al ministero? Giusto? Per poter essere inserita nell'elenco delle persone che devono sostenere gli orali, che hanno passato gli scritti.

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