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Non ammessi prova scritta confronto delle ragioni
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Da: Caricadei60 30/03/2019 21:49:39
Quali avvocati riuscirono ad ottenere L annullamento dello scritto? Hanno creato un precedente ... se si potesse risalire ...
Rispondi

Da: Delusa molto30/03/2019 21:52:51
Salve a tutti.
Chiedo a Rima1 dove ha visto l'abbinamento delle commissioni dato che nelle pagine precedenti parla di un abbinamento.

Penso inoltre che l'annullamento dello scritto è pura fantasia dopo il dispendio di tempo, soldi e le mille promesse di assunzione entro settembre.
La cosa seria, a mio avviso, è la disparità di trattamento in fase di valutazione. I criteri dovevano essere unici e non tanti quante le commissioni, ma come si dimostra che c'è stata disparità di trattamento? Come confrontare le valutazioni di diverse commissioni?
Rispondi

Da: Escluso per caso30/03/2019 21:57:01
Mah... la disparità nelle valutazioni sarebbe tutta da dimostrare, mentre la non aderenza al bando è una verità inconfutabile.

Che il Ministero voglia fare presto non implica di per sé che possa infischiarsene delle regole che esso stesso ha dettato.
Rispondi

Da: Scritto pessimo30/03/2019 21:58:43

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: ...........30/03/2019 21:59:59
L'anonimato era una barzelletta, hanno di fatto regionalizzato il concorso facendo passare piu' raccomandati al nord dove i posti guarda caso sono molti di più e molti meno raccomandati al sud dove i posti erano pochi.
Vi è una molto sospetta coincidenza postidips\ammessi.!!!!!!!!
Rispondi

Da: miriam73  30/03/2019 22:06:32
Lunedì cerco di parlare direttamente con un legale di Barboni e chiedo se l'annullamento sia possibile. Qualcuno può chiamare lo studio Marone? Così confrontiamo.
Rispondi

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Da: miriam73  30/03/2019 22:09:59
Inutile star li a pensare ad abbinamenti/volontà nascoste e quant'altro. Si chiamano i legali, si istruisce ricorso e si attende. Mi sembra che sia nei forum precedentio scritto sia su FB abbiamo parlato abbastanza forse più del dovuto. Almeno io da lunedì mi metto all'opera.
Rispondi

Da: Scritto pessimo30/03/2019 22:10:11

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Caricadei60 30/03/2019 22:11:11
N. 02035/2012 REG.PROV.COLL. N. 01489/2012 REG.RIC. N. 01545/2012 REG.RIC. N. 01546/2012 REG.RIC. N. 01547/2012 REG.RIC. N. 01584/2012 REG.RIC. N. 01596/2012 REG.RIC. N. 01607/2012 REG.RIC. N. 01645/2012 REG.RIC. N. 01658/2012 REG.RIC. N. 01659/2012 REG.RIC. N. 01699/2012 REG.RIC. N. 01700/2012 REG.RIC. N. 01760/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1489 del 2012, proposto da:
- Rosaria Brusaferri e Vincenzo Alessi, rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Mariotti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Milano, Largo Schuster n. 1;
contro
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
nei confronti di
- Paola Orini, non costituita in giudizio;

- Barbara Azzali, non costituita in giudizio.
sul ricorso numero di registro generale 1545 del 2012, proposto da:
- Lorenzo Enzo Valentino, Eliana D'Alò, Daniela Catenacci, Luigi Ernesto Gaudio, Marina Campertolio, Mario Antonuzzi, Marina Porta, Enzo Manno, Milena Mammani, Sabina Stefano, Nadia Maria Plebani, Silvia Imi, Giovanna Laura Sala, Stefania Battaglia, Ida Sassi, Francesco Marchese, Patrizia Salemi, Maria Descrovi, Grazia Floris, Bianca Loretta Gheza, Paolo Gheza, Maria Chiara Norcia, Rosa Di Rago, Mariagrazia Fornaroli, Maria Teresa Bonizzoni, Marcella Pasotti, Lucia Catelani, Chiara Valeria Meloni, Lucia Rosa Mor, Francesco Gatto, Giuseppa Francone, Carmen Lanzotti, Michela Maddalena, Silvio Zenoni, Antonella Verzilli, Marina Bertin, Donata Graziella Scotti, Andrea Mario Caspani, Maria Grazia Demaria, Stefania Bettin, Petrilla Simona Settembrini e Giuseppe Scaglione, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Domenico Barboni e Anna Nardone, ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Milano, Via Lamarmora n. 36;
contro
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Commissione Esaminatrice del Concorso, Prima Sottocommissione Esaminatrice del Concorso, Seconda Sottocommissione Esaminatrice del Concorso;
nei confronti di
- Maria Vittoria Amantea, non costituita in giudizio; - Maria Lamari, non costituita in giudizio;
- Marco Bussetti, non costituito in giudizio.

sul ricorso numero di registro generale 1546 del 2012, proposto da:
- Semira Iarussi, Monica Barbara Mansi, Annamaria Maltagliati, Alessandra Lieto, Stefano Bertone, Anna Francesca Marelli, Silvana Sugliano, Anna Polliani, Stefania Strignano, Daniela Figini, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Domenico Barboni e Anna Nardone, ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Milano, Via Lamarmora n. 36;
contro
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Commissione Esaminatrice del Concorso, Prima Sottocommissione Esaminatrice del Concorso, Seconda Sottocommissione Esaminatrice del Concorso;
nei confronti di
- Maria Vittoria Amantea, non costituita in giudizio; - Maria Lamari, non costituita in giudizio;
- Marco Bussetti, non costituito in giudizio.
sul ricorso numero di registro generale 1547 del 2012, proposto da:
- Luisa Rita De Vita e Carmela De Vita, rappresentate e difese dagli Avv.ti Domenico Barboni e Anna Nardone, ed elettivamente domiciliate presso lo studio degli stessi in Milano, Via Lamarmora n. 36;
contro
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Commissione Esaminatrice

del Concorso, Prima Sottocommissione Esaminatrice del Concorso, Seconda Sottocommissione Esaminatrice del Concorso;
nei confronti di
- Francesca De Rose, non costituita in giudizio; - Antonella Lacapra, non costituita in giudizio; - Marco Bussetti, non costituito in giudizio.
sul ricorso numero di registro generale 1584 del 2012, proposto da:
- Anna Ed Altri Andolfi, Sandro Armenio, Antonella Bignami, Giuseppe Bonelli, Salvatore Borsella, Augusta Brambilla, Luisa Broli, Baldassarre Aldo Chiofalo, Rita Contarino, Nicoletta Danese, Giorgio Ragusa, Davide Marrazzo, Sabrina Pozzi, Virginia Rizzo, Rosa Elena Salomone, Alessandra Siragusa, Carlo Soldano e Annalisa Wagner, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Mario Violetta e Daniele Angelo Beretta, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 28;
contro
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Commissione Esaminatrice del Concorso, Prima Sottocommissione Esaminatrice del Concorso, Seconda Sottocommissione Esaminatrice del Concorso;
nei confronti di
- Simona Convenga, non costituita in giudizio.

sul ricorso numero di registro generale 1596 del 2012, proposto da:
- Luigi Airoldi, Valeria Bassi, Catia Di Gennaro, Elvira Ferrandino, Massimo Lo Giacco, Annalaura Marchetto, Rossana Irene Marina, Giuseppina Pelella, Tommaso Perruccio, Donatella Piccirilli, Carolina Sangiuliano, Laura Turotti, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Vittorio Angiolini, Marco Cuniberti e Luca Formilan, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Milano, Via Chiossetto n. 14;
contro
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
nei confronti di
- Lorenzo Alviggi, non costituito in giudizio;
- Claudio Meneghini, non costituito in giudizio - Andrea Pioselli, non costituito in giudizio;
- Roberto Vicini, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1607 del 2012, proposto da:
- Alfredo Marcello Maurizio Mancuso, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Rossi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Domenico Barboni in Milano, Via Lamarmora n. 36;
contro
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e

domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; - l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
sul ricorso numero di registro generale 1645 del 2012, proposto da:
- Daniela Liliana Bonacina, Raffaella Chiodini, Francesco Cicciù e Milena Piscozzo, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Maria Elena Allanda e Laura Elia, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della prima in Milano, Viale Caldara n. 24/A;
contro
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
nei confronti di
- Gloria Farisé, non costituita in giudizio;
- Paolo Mario Merlini, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1658 del 2012, proposto da:
- Angelo Filippo Di Gregorio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano Nespor, Patrizia Montagna e Federico Boezio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Via Cadore n. 36;
contro
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e

domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; - l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
nei confronti di
- Simona Convenga, non costituita in giudizio; - Antonia Licini, non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1659 del 2012, proposto da:
- Ornella Zagami, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Nespor, Patrizia Montagna e Federico Boezio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Cadore n. 36;
contro
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
nei confronti di
- Simona Convenga, non costituita in giudizio; - Antonia Licini, non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1699 del 2012, proposto da:
- Paola Guaschi, Stefania Pigorini, Gabriele Rizzato, Aldo Rampello, Silvia Maria Omodeo Zorini, Marco Maffei e Renata Mentasti, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Bertone, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in

Milano, Via privata Letizia n. 6;
contro
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
nei confronti di
- Mauro Casella, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1700 del 2012, proposto da:
- Roberto Olivieri, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Bertone, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Via privata Letizia n. 6;
contro
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
nei confronti di
- Angela Sclavi, non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1760 del 2012, proposto da:

- Marina Rossi, rappresentata e difesa dall'Avv. Ileana Alesso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Milano, Piazza Grandi n. 3;
contro
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
nei confronti di
- Giulio Giambrone, non costituito in giudizio;
- Maria Vittoria Amantea, non costituita in giudizio; - Antonella Lacapra, non costituita in giudizio.
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1489 del 2012:
- del decreto 19 aprile 2012 n. 113 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia con il quale è stata disposta la pubblicazione all'albo degli elenchi degli ammessi alla prova orale nella parte in cui tale decreto e tali elenchi non recano il nominativo dei ricorrenti;
- di tutti atti della procedura successivi al bando e alla prova preselettiva, nessuno escluso, prodromici alla formazione e pubblicazione degli elenchi anzidetti e conseguenti, ivi compresi i verbali che documentano le operazioni di svolgimento delle prove scritte, i verbali di elaborazione dei criteri di valutazione, di valutazione degli elaborati scritti.
quanto al ricorso n. 1545 del 2012:
- del decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19 aprile 2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul

sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 luglio 2011 - Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti;
- ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata;
- della graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l'ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell'art. 15 del bando.
quanto al ricorso n. 1546 del 2012:
- del decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19 aprile 2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 luglio 2011 - Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti;
- ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata;
- della graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l'ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell'art. 15 del bando.
quanto al ricorso n. 1547 del 2012:
- del decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19 aprile 2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul

sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 luglio 2011 - Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti;
- ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata;
- della graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l'ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell'art. 15 del bando.
quanto al ricorso n. 1584 del 2012:
- del decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.7.2011 - Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l'ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell'art. 15 del bando.
quanto al ricorso n. 1596 del 2012:
- del decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito

web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.7.2011 - Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l'ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell'art. 15 del bando.
quanto al ricorso n. 1607 del 2012:
- del decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.7.2011 - Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l'ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell'art. 15 del bando.
quanto al ricorso n. 1645 del 2012:
- del Decreto n. 113 del 19 aprile 2012 del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Direzione generale - Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca, pubblicato in pari data sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale, con il quale è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici di cui al DDG 13 luglio 2011 per le istituzioni scolastiche della Lombardia, laddove nell'elenco allegato sub 1 esclude i ricorrenti dal novero degli ammessi;
- di tutti i DDG di istituzione della Commissione giudicatrice del concorso per Dirigenti scolastici, ivi compreso il decreto n. 765 del 16 dicembre 2011 del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di integrazione della Commissione giudicatrice ed il decreto n. 56 del 1 marzo 2011 del direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di ulteriore integrazione della Commissione giudicatrice;
- di tutti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici di cui al DDG 13 luglio 2011 per le istituzioni scolastiche della Lombardia con particolare riferimento ai verbali nn. 10, 11, 12 e 16 rispettivamente del 14 dicembre 2011, del 15 dicembre 2011, del 16 dicembre e del 9 gennaio 2012;
- del decreto n. 659 del 24 novembre 2011 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di fissazione delle date delle prove scritte del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici di cui al DDG 13 luglio 2011 per le istituzioni scolastiche della Lombardia;
- del verbale di correzione n. 31 del 30 marzo 2012 della prima Sottocommissione giudicatrice del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici di cui al DDG 13.07.2011 per le istituzioni scolastiche della Lombardia (quanto al candidato identificato al n. 365);
- dei verbali di correzione n. 35 del 3 aprile 2012 (quanto ai candidati identificati ai n. 845 ed 851) e n. 41 del 13 aprile 2012 (quanto al candidato identificato ai n. 947) della

seconda Sottocommissione giudicatrice del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici di cui al DDG 13.07.2011 per le istituzioni scolastiche della Lombardia;
- nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto conseguente o comunque connesso con quello impugnato in via principale e diretta comunque lesivo della posizione, con riserva di motivi aggiunti per gli atti non potuti conoscere;
quanto al ricorso n. 1658 del 2012:
- del decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.7.2011 - Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l'ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell'art. 15 del bando.
quanto al ricorso n. 1659 del 2012:
- del decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.7.2011 - Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due

sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l'ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell'art. 15 del bando.
quanto al ricorso n. 1699 del 2012:
- del decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.7.2011 - Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l'ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell'art. 15 del bando.
quanto al ricorso n. 1700 del 2012:
- del decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19.04.2012, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito web del predetto Ufficio regionale, sul sito del MIUR, e sulla rete intranet, dell'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.7.2011 - Regione Lombardia, nella parte in cui non include i ricorrenti, ivi compresi i verbali delle diverse operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice del concorso, e dalle due

sottocommissioni nelle quali era articolata, e la graduatoria generale di merito che verrà approvata con provvedimento del dirigente regionale, secondo l'ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell'art. 15 del bando.
quanto al ricorso n. 1760 del 2012:
- dell'ammissione/non ammissione alle prove orali di cui al decreto n. 113 del 19 aprile 2012, pubblicato sul sito web dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia in data 19 aprile 2012, relativo al superamento delle prove scritte, nel concorso per dirigenti scolastici ex DDG MIUR del 13 luglio 2011;
- nonché delle determinazioni assunte dalla commissione concorso in data 9 gennaio 2012, di cui al verbale n. 16 in pari data;
- nonché, in quanto occorrer possa, delle schede di sintesi del 20 marzo 2012 e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi compresi i verbali, allo stato non noti, delle operazioni di esame degli elaborati della ricorrente.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti i decreti cautelari nn. 858/2012 e 902/2012 con cui con cui è stata accolta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell'istanza di sospensione relativamente ai presupposti ricorsi;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con riferimento a tutti i ricorsi;
Viste le ordinanze nn. 1899/2012, 1900/2012 e 1903/2012 con cui sono stati disposti incombenti istruttori e fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione delle istanze cautelari relativamente ai presupposti ricorsi;
Vista la documentazione depositata in giudizio in data 10 luglio 2012, in esecuzione delle predette ordinanze da parte dell'Amministrazione resistente;
Viste le memorie difensive;

Preso atto degli esiti della verificazione effettuata alla camera di consiglio del 17 luglio 2012, come attestato in apposito verbale allegato agli atti dell'udienza camerale;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita;
Uditi, alla camera di consiglio del 17 luglio 2012, i procuratori delle parti, come specificato nel verbale;
Visto l'art. 60 cod. proc. amm., che consente al giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di agevole definizione in rito o nel merito; Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la superfluità di ulteriore istruzione;
Accertata la completezza del contraddittorio e sentite le parti presenti in proposito; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con una pluralità di ricorsi, specificamente indicati in epigrafe, ritualmente notificati e depositati, i ricorrenti hanno impugnato gli atti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (tra i quali il decreto del MIUR - Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 113 del 19 aprile 2012) con cui è stato approvato l'elenco dei candidati da ammettere alla prova orale del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13.7.2011 - Regione
Lombardia.
A sostegno dei ricorsi vengono dedotte svariate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto differenti profili.
Con i decreti cautelari nn. 858/2012 e 902/2012 è stata accolta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell'istanza di sospensione relativamente ai ricorsi R.G. n. 1489/2012 e n. 1645/2012.

Si è costituito in giudizio, con riferimento a tutti i ricorsi, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che ne ha chiesto il rigetto.
Con ordinanze istruttorie nn. 1899/2012, 1900/2012 e 1903/2012 è stata disposta l'acquisizione delle buste contenenti le prove di concorso dei ricorrenti e fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione delle istanze cautelari relativamente ai ricorsi R. G. n. 1545/2012, n. 1546/2012 e n. 1547/2012.
In data 10 luglio 2012, in esecuzione delle predette ordinanze, l'Amministrazione resistente ha depositato la documentazione richiesta.
Alla camera di consiglio del 17 luglio 2012, come attestato in apposito verbale allegato agli atti dell'udienza camerale, è stata disposta, alla presenza dei difensori delle parti, una verificazione in ordine alla trasparenza delle buste piccole contenenti i cartoncini con i dati anagrafici dei concorrenti.
I difensori delle parti di cui ai ricorsi R. G. n. 1489/2012 e n. 1584/2012 hanno rinunciato alla domanda di accesso agli atti, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. amm., subordinatamente alla possibile adozione di una sentenza in forma semplificata.
Nella stessa camera di consiglio del 17 luglio 2012, fissata per la discussione delle istanze cautelari di sospensione dei provvedimenti impugnati, il Collegio, dopo aver dato avviso alle parti presenti alla discussione, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza breve, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
DIRITTO
1. In via preliminare, vanno riuniti tutti i ricorsi indicati in epigrafe, attesa la loro connessione oggettiva - trattandosi dell'impugnazione degli atti relativi alla medesima
procedura concorsuale - e parzialmente anche soggettiva.
2. Sempre in via preliminare, vanno affrontate le due eccezioni sollevate dall'Avvocatura erariale in ordine all'inammissibilità di alcuni dei ricorsi, in quanto proposti in forma collettiva, pur in presenza di asserite posizioni confliggenti tra i ricorrenti, e alla necessità di integrare comunque il contraddittorio nei confronti sia dei candidati già ammessi alla prova orale del concorso, che a quelli che abbiano

positivamente superato anche quest'ultima.
2.1. Le eccezioni sono infondate.
Quanto alla dedotta inammissibilità di alcuni ricorsi, perché proposti in forma collettiva, va richiamata una recente giurisprudenza secondo cui è ammissibile un ricorso collettivo avverso gli atti di un concorso nel caso in cui i ricorrenti, in forma collettiva, siano titolari al momento del ricorso, di posizioni omogenee sia riguardo alle doglianze dedotte che all'interesse perseguito, avendo l'intento di ottenere, attraverso l'annullamento degli atti impugnati, il rinnovo di quel segmento procedurale considerato illegittimo, con conseguente utilità per tutte le parti ricorrenti (Consiglio di Stato, VI, 11 febbraio 2011, n. 916).
Pertanto, tutti i ricorsi risultano perfettamente ammissibili, anche in ragione della circostanza che il numero dei posti messi a concorso è ben superiore a quello del numero dei ricorrenti.
2.2. Con riferimento alla seconda eccezione, riguardante la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati che avrebbero superato la prova scritta e quella orale, va evidenziato che, in presenza "di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, impugnato prima della formazione della graduatoria e della nomina dei vincitori, non è ravvisabile la qualità di controinteressato in capo ai candidati ammessi, posto che essi non sono portatori di interesse tutelabile a confrontarsi con una platea più ristretta di candidati, laddove, invece, sussiste un interesse pubblico alla più ampia partecipazione alla procedura selettiva in vista della più efficace selezione dei migliori concorrenti che, ove il provvedimento di esclusione sia illegittimo, è consentaneamente sacrificato assieme a quello del candidato escluso" (Consiglio di Stato, IV, 27 aprile 2012, n. 2467).
Di conseguenza, anche siffatta eccezione va disattesa.
3. Passando al merito della controversia, appare pregiudiziale lo scrutinio della prima doglianza contenuta nei ricorsi R.G. nn. 1545/2012, 1546/2012 e 1547/2012, con cui si assume la violazione del principio dell'anonimato nel concorso oggetto della presente controversia, atteso che la busta piccola, contenente il cartoncino con le

generalità dei concorrenti, inserita nella busta grande, includente l'elaborato scritto redatto dagli stessi, a garanzia della loro non immediata riconoscibilità, sarebbe stata inidonea allo scopo, essendo agevolmente visibile - anche prima della sua apertura e dell'estrazione del cartoncino recante le generalità del concorrente - quanto nella stessa contenuto.
3.1. La doglianza è fondata.
Va premesso che, in relazione alla presente censura ritenuta di carattere assorbente, al fine di verificarne la fondatezza, il Collegio ha disposto - con le ordinanze nn. 1899/2012, 1900/2012 e 1903/2012 - l'acquisizione delle buste contenenti gli elaborati di tutti i candidati ricorrenti, relativamente ai ricorsi R.G. nn. 1545/2012, 1546/2012 e 1547/2012.
Alla camera di consiglio del 17 luglio 2012, alla presenza dei difensori di tutte le parti del presente contenzioso, si è proceduto alla verifica del materiale depositato in data 10 luglio 2012 dall'Amministrazione resistente in esecuzione delle sopra indicate ordinanze istruttorie, con la contestuale redazione di un verbale allegato agli atti dell'udienza camerale.
Dall'esame svolto, è emerso nitidamente che il contenuto del cartoncino, contenente i dati anagrafici dei candidati, risulta agevolmente leggibile, se posto in controluce, anche all'interno della busta bianca piccola in cui il predetto cartoncino è stato posto dallo stesso candidato. Ciò avviene a causa del colore bianco, della consistenza molto modesta - al limite della trasparenza - dello spessore della carta utilizzata per realizzare la busta piccola, che deve contenere il cartoncino, e dall'assenza di un ulteriore rivestimento interno alla stessa, come solitamente dovrebbe avvenire con riguardo a tutte le buste destinate ad essere utilizzate in sede concorsuale (sulle caratteristiche delle buste si veda il documento depositato dalla difesa dell'Amministrazione in data 12 luglio 2012).
3.2. In tal senso appare violato il disposto di cui all'art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 487 del 1994, secondo cui "il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione,

né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna". Tale procedimento trova conferma nel successivo comma 6, che prevede che "il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti" (cfr. Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, 1928; 9 febbraio 2009, n. 734). Difatti è un principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza che, nello svolgimento delle procedure comparative, è necessario garantire l'anonimato delle prove concorsuali, al fine di assicurare la serietà della selezione e il funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria d'accesso agli impieghi nelle amministrazioni (art. 97 Cost.).
Sulla scorta di ciò va ribadito "il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi in questione" (Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, 1928).
Nel caso di specie la possibilità astratta - non essendo, peraltro, emerso in concreto alcun elemento in grado di avallare l'ipotesi che la Commissione giudicatrice abbia effettivamente violato la garanzia dell'anonimato - di attribuire la paternità degli elaborati, prima dell'apertura della busta piccola contenente le generalità dei candidati, è di per sé sufficiente ad invalidare l'intera fase della procedura relativa allo svolgimento delle prove scritte.
Appare, tra l'altro, evidente che non possono essere accolte quelle obiezioni che tendono ad annettere rilievo soltanto a ciò che è concretamente avvenuto, atteso che sarebbe assolutamente impossibile dimostrare, per i soggetti non componenti della Commissione, ciò che è effettivamente avvenuto nel corso della correzione degli

elaborati.
3.3. In conclusione, la fondatezza di questa doglianza, avente carattere pregiudiziale, determina, previo assorbimento delle restanti censure, l'accoglimento di tutti i ricorsi riuniti, come indicati in epigrafe, e l'annullamento degli atti relativi alle prove scritte del concorso per Dirigenti scolastici indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 luglio 2011 - Regione Lombardia.
4. Al fine di conformare la successiva azione dell'Amministrazione resistente, in sede di eventuale riedizione della procedura concorsuale, va altresì sottolineato che il procedimento di correzione degli elaborati scritti da parte della Commissione (rectius, Sottocommissione, come da verbale n. 16 del 9 gennaio 2012), deve avvenire necessariamente alla presenza di tutti i componenti della stessa - che è un collegio perfetto - dovendosi procedere congiuntamente sia alle operazioni di lettura e di correzione degli elaborati, che di valutazione vera e propria, atteso che il momento valutativo non può essere scisso dalle attività alle stesse direttamente prodromiche, quali la lettura e la correzione dell'elaborato.
5. In relazione alle peculiarità anche fattuali della presente controversia, le spese di lite possono essere compensate tra tutte le parti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, previa riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, li accoglie secondo quanto specificato in motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti con
gli stessi ricorsi impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 17 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente Elena Quadri, Consigliere

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 18/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Rispondi

Da: Rima1 30/03/2019 22:12:03
L' abbonamento l' trovato su internet fatto da PSN. Ma ovviamente non è quello ufficiale.
Rispondi

Da: Delusa molto30/03/2019 22:16:09
E comunque non riguarda il concorso di cui stiamo discutendo.
Rispondi

Da: Delusa molto30/03/2019 22:19:02
Mi viene un dubbio Rima1

Non è che stai cercando di portare acqua al mulino dello studio legale perchè ne fai parte?

Possibile che non ci sia un avvocato tra gli esclusi dalla prova orale? Non mi pare di aver letto di qualcuno che dicesse sono avvocato e penso così.
Solo cognate o conoscenti...
Mi sbaglio?
Rispondi

Da: miriam73  30/03/2019 22:29:20
@scritto pessimo
Ognuno è libero di aderire o meno è di scegliere l'avvocato più adeguato per le proprie esigenze. Scegli chi vuoi.
@per tutti gli abbinamenti e sentenze varie, io non sono un legale e non mi occupo di ricorsi al Tar quindi pur leggendo le varie sentenze non ne ricaverei nulla. Tanto più che ogni sentenza ha un contesto di applicazione differente. Lunedì vi aggiorno. Notte!
Rispondi

Da: Rima1 30/03/2019 22:30:59
Ma che dici, io lo faccio singolo il ricorso per me andate dove volete. Ho postato l'ordinanza di Vono giusto per fare vedere che effettivamente ha avuto un risultato, ma di fatto solo quello e qualche altro.
Rispondi

Da: Rima1 30/03/2019 22:40:16
Ottimo il lavoro di Caricadei, ma se leggi bene il magistrato è molto chiaro nel dire che il ricorso collettivo può essere accolto se c'è un motivo comune (come già hanno detto tutti gli avvocati interpellati) altrimenti se si ravvisa solo un elemento contrastante non viene accolto e questo è importantissimo. Ti dico solo che in un ricorso singolo , fatto in questo concorso da un noto avvocato è stato respinto dal magistrato perché nelle motivazioni aveva messo 1 di essere ammesso con riserva allo scritto
2 di annullare la preselettiva. La risposta del CDS è stata visto i motivi contrastanti e che chiedi l' annullamento della preselettiva significa che hai perso l' interesse a partecipare al concorso pertanto non ti accolgo la richiesta. Per questo bisogna stare molto attenti a ciò che si scrive. Le parole sono sempre un'arma a doppio taglio.Se troverò il ricorso c'è lo posto ma giusto per...
Rispondi

Da: miriam73  30/03/2019 22:40:29
@Rima
Infatti non c'è neanche da discutere, la situazione è talmente delicata che ognuno deve scegliere la strada che si sente. Per me è quella collettiva, solida ed efficace nella maggior parte dei casi. E comunque se dovrà essere sarà. Pensiamo positivo almeno nella speranza. Uniti è meglio. La speranza condivisa può diventare certezza. In bocca al lupo a tutti noi.
Rispondi

Da: Anch''io penso che30/03/2019 22:49:31

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Rima1 30/03/2019 22:52:10
Il ricorso collettivo è solo per un probabile annullamento, invece io per me ho studiato un' altra strada. Anche perché non credo ci sarà un annullamento delle prove c'è troppa fretta di concludere e poi con una terza prova scritta da fare per gli altri colleghi non credo, ci sarebbero ft fuochi e fiamme vedi come a novembre hanno ribloccato la pronuncia della CC per i ricorsisti del 2011?  Perché non dovrebbero fare lo stesso con noi? Quella dei ricorsisti 2011 è un' Altra spina nel fianco la C.C. dovrebbe pronunciarsi il 2 aprile.
Rispondi

Da: miriam73  30/03/2019 22:56:30
@Rima
Infatti non c'è neanche da discutere, la situazione è talmente delicata che ognuno deve scegliere la strada che si sente. Per me è quella collettiva, solida ed efficace nella maggior parte dei casi. E comunque se dovrà essere sarà. Pensiamo positivo almeno nella speranza. Uniti è meglio. La speranza condivisa può diventare certezza. In bocca al lupo a tutti noi.
Rispondi

Da: miriam73  30/03/2019 22:57:44
Scusate doppio invio. Sarà l'ora di dormire.
Rispondi

Da: Avvocato Merdone30/03/2019 23:03:55

- Messaggio eliminato -

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Da: Annullamento 30/03/2019 23:10:02
Di questo schifo di concorso! Che vermi...
Rispondi

Da: Condivido!!!31/03/2019 01:40:18
Sul "vecchio" forum stanno commentando che, da controlli sull'elenco ammessi, hanno notato un ipotetico nesso tra il numero degli ammessi per regione e il numero di reggenze assegnate nell'anno in corso (es. Lombardia e Piemonte).
Se è vero non lo so, ma se lo fosse la coincidenza sarebbe assurda...
Rispondi

Da: Bando lera31/03/2019 08:09:00

Non sono convinta dell'impossibili di partecipare a più ricorsi uno collettivo e uno specifico


Rispondi

Da: @avvocato merdone31/03/2019 08:12:33
e piscione
noi sei simpatico e nemmeno gradito vedi che molto intelligentemente nessuno ti caga fattene una ragione togliti dai c......
Rispondi

Da: Avvocato Piscione31/03/2019 08:33:00

- Messaggio eliminato -

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Da: Mate70  31/03/2019 09:07:55
Io nel frattempo ti consiglierei un bravo psichiatra.
Rispondi

Da: Realista31/03/2019 09:15:16

- Messaggio eliminato -

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Da: louisiana201431/03/2019 09:17:06
Buongiorno a tutti. Perdonate la mia ingenuità: se la via più efficace fra quelle percorribili è il ricorso collettivo per fatti oggettivi (Sardegna e studi di caso allo scritto), e se questi sono già documentati, così come la nostra esclusione dall'orale, perché subordinare il ricorso collettivo alla richiesta di accesso agli atti? Non si dovrebbe semplicemente già procedere tutti insieme?
Rispondi

Da: Realista31/03/2019 09:27:19

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